CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA
IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(Art. 409 e seguenti del c.p.c.)
(“Programma regionale per la promozione di grandi Eventi”, DGR. n. 883 del 14/06/2016)
Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Veneto Lavoro, codice fiscale e partita iva n. 03180130274, con sede legale in Venezia, Via Ca’ Xxxxxxxx 67/B, di seguito indicato come “Committente” e rappresentato dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Verona il 5/5/1958 codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per l’incarico presso l’Ente,
E
il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Padova, di seguito denominato “Collaboratore”
(i dati anagrafici sono omessi nella pubblicazione sul sito ai fini della tutela dei dati personali)
PREMESSO
- che i Regolamenti di contabilità e organizzazione di Veneto Lavoro consentono la stipula di contratti per lo svolgimento di incarichi temporanei e determinati nell’oggetto per acquisire prestazioni di lavoro autonomo;
- con D.G.R. n. 883 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha affidato a Veneto Lavoro l’attività di supporto tecnico-operativo per la promozione dei grandi Eventi;
- che per lo svolgimento delle attività il Committente ha preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, pertanto, è necessario avvalersi della competenza e della esperienza professionale specifica di esperti mediante incarichi individuali di lavoro autonomo;
- che il Sig. Xxxxxxx è risultato idoneo in base all’espletamento della procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di collaborazione di seguito descritto;
- che il Collaboratore deve provvedere autonomamente all’iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l’Inps;
- che il Collaboratore dichiara di non essere titolare di partita iva;
- l’accettazione dell’incarico presuppone la piena conoscenza del progetto e degli obiettivi generali che lo stesso si pone, come descritti nella D.G.R. n. 883 del 14/06/2016.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.1 (rapporto)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
Art.2
(oggetto della prestazione)
1. L’incarico ha ad oggetto le seguenti attività:
supporto alla Direzione nella programmazione generale degli Eventi di carattere Nazionale e Regionale programmati dalla Regione del Veneto, in particolare nella redazione di dossier di analisi necessari alla fase strategica della programmazione, nella gestione degli eventi, nella fase organizzativa con particolare alla supervisione generale; organizzazione
e partecipazione dei tavoli di lavoro; supporto alla fase di monitoraggio e valutazione degli eventi; supporto alla fase organizzativa degli eventi: prima, durante e dopo,
nel contesto dell’esecuzione del Progetto “Promozione grandi Eventi.”
Art. 3
(modalità di esecuzione della prestazione)
1. Il Collaboratore svolge la prestazione senza vincolo di subordinazione, né di rapporto gerarchico, senza impiego di mezzi organizzati, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal Committente, attraverso il Responsabile di progetto o suo delegato, al fine di utilizzare compiutamente l’attività, negli orari che andrà autonomamente a determinare, previa comunicazione, con facoltà di svolgere la prestazione anche al di fuori della sede in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto e della sua implementazione.
2. Il Collaboratore non deve interferire con l’organizzazione aziendale del Committente.
3. Veneto Lavoro costituisce la sede di riferimento, fermo restando che l’attività può essere svolta anche presso altri soggetti che partecipano all’attività progettuale con l’Ente senza che ciò dia luogo a rimborsi o indennità di qualsiasi natura.
4. Il Collaboratore, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, può essere autorizzato ad utilizzare anche le strutture e le apparecchiature del Committente.
5. A tale proposito il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti da lui utilizzati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell’eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui ai successivi articoli, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. In relazione a ciò, il Collaboratore deve attenersi alle disposizioni impartite dal Committente relative alla sicurezza del luogo del lavoro.
6. Il Responsabile di progetto può richiedere la partecipazione a riunioni organizzative e il rilascio di relazioni e report sull’avanzamento dell’attività e dei risultati conseguiti.
7. Il Collaboratore è tenuto ad utilizzare i programmi informatici e/o la modulistica messa a disposizione dal Committente ai fini della redazione di report o relazioni.
Art. 4
(durata del contratto)
1. L’incarico ha inizio il giorno 06/10/2016 e termina con il completamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2 da effettuarsi entro il giorno 31/12/2016, esclusa ogni tacita proroga. Ogni modifica della durata del contratto deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.
Art. 5 (malattia, infortunio)
1. La malattia, l’infortunio del Collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto. La prestazione rimane sospesa senza erogazione del corrispettivo. Il contratto si estingue alla scadenza. Il Committente può recedere dal contratto nel caso la sospensione sia superiore ad un sesto del periodo del contratto stesso.
2. Al Collaboratore iscritto alla gestione previdenziale separata Inps di cui all’art. 2, comma 26 della L. 8/8/1995 n. 335, spetta, su istanza all’Inps, la tutela relativa alla maternità, agli assegni al nucleo familiare ed eventualmente delle altre indennità, con oneri a carico direttamente dall’ente di previdenza.
3. In caso d’infortunio sul lavoro, il Collaboratore s’impegna a comunicare tempestivamente al Committente tale evento per gli adempimenti ai quali è tenuto per legge l’Ente.
Art. 6 (sospensione)
1. Al Collaboratore sono riconosciuti fino a 6 giorni di temporanea sospensione del rapporto per esigenze particolari, concordati con il Responsabile di progetto, purché senza pregiudizio per l’attività e il conseguimento del risultato. Detti giorni non influiscono sul corrispettivo determinato al punto successivo.
Art. 7
(compenso e modalità di pagamento)
1. Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione viene determinato in € 7.290,00 (settemiladuecentonovanta/00), corrispondenti ad un valore giornata di € 135,00 per un totale di 54 giornate. Il compenso s’intende al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a carico del percipiente, da corrispondersi in rate bimestrali posticipate, a decorrere dalla fine di novembre 2016. In caso di adempimenti fiscali la rata può essere diversamente modulata con scambio di lettere tra le parti.
2. Per l’erogazione delle rate o del saldo può essere richiesta la redazione di report o relazioni sull’attività svolta che devono essere approvati/e dal Responsabile di progetto.
3. In caso di inadempienza contrattuale, ritardi, danneggiamento o furto di beni dell’Ente, mancata effettività della prestazione, parziale o totale, nonché per le violazioni di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni in quanto applicabili, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del pagamento o all’applicazione di eventuali penali, ovvero alla risoluzione del contratto corrispondendo al Collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
4. Il Collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
5. Sono rimborsate le trasferte richieste dal Committente. Nessun rimborso è dovuto per il raggiungimento della sede del Committente o altra sede di prestazione dell’attività convenuta tra le parti.
6. Le trasferte devono essere anticipatamente autorizzate secondo le modalità previste dal Committente.
7. Per le spese di viaggio e di trasferta che il Collaboratore deve sostenere per l’espletamento del suo incarico si procede al rimborso delle spese di viaggio solo se debitamente documentate (biglietti ferroviari o aerei, ricevute di mezzi pubblici di trasporto,…) e delle spese di vitto e/o alloggio, tutte documentate, secondo i limiti previsti da Veneto Lavoro.
8. La richiesta di liquidazione della trasferta deve essere presentata entro i termini e secondo la modulistica prevista dal Committente.
9. Al Collaboratore non spetta alcuna indennità o premio aggiuntivo al compenso previsto al termine del suddetto contratto di collaborazione.
10. Il compenso è accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato al Collaboratore. Le variazioni del conto corrente devono essere comunicate via pec con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di liquidazione del compenso.
Art. 8
(trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)
1. Sulla base della dichiarazione contenente i dati soggettivi necessari per l’applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assicurativi, resa dal Collaboratore sotto la personale responsabilità, si dà e si prende atto che le modalità di gestione del
compenso saranno quelle previste per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50 comma 1 lettera c-bis del TUIR approvato con Dpr. 22/12/1986 n. 917 come modificato dalla L. 311/2004 con l’applicazione delle normative previdenziali di cui alla legge 8/8/1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quelle assistenziali di cui all’art. 5 del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 con le quali autorizza il Committente ad operare la ritenuta di sua competenza in occasione dell’erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall’attività oggetto dell’incarico.
2. Possono essere applicati regimi fiscali diversi solo se previsti da specifiche norme di legge e/o convenzioni tra Stati.
Art.9 (recesso)
1. Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
2. Il Collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso il saldo positivo/negativo è determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
3. In caso di recesso da parte del Collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il Committente applica, a titolo di penale, una detrazione, da determinarsi in ragione del pregiudizio arrecato alle attività pattuite, fino ad un massimo del 50% del compenso residuo spettante alla data del recesso.
4. Qualora le parti convengano di risolvere consensualmente il rapporto, nell’atto sono definite le condizioni anche in deroga ai commi precedenti.
Art. 10
(proprietà e riservatezza dei risultati)
1. Il lavoro svolto, i prodotti ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente.
2. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dal Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Committente.
3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Collaboratore entra in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi devono considerarsi riservati.
Art. 11 (responsabilità)
1. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso di contratto.
Art. 12 (conflitto d’interessi)
1. Al Collaboratore è fatto obbligo di non assumere, per tutta la durata del presente contratto, incarichi che, per i soggetti coinvolti e/o per la natura dell’oggetto, configurino conflitto di interessi o siano altrimenti in contrasto con le finalità del presente contratto o le attività del Committente.
2. Il Collaboratore deve comunicare al Committente i rapporti di lavoro subordinato o autonomo aventi ad oggetto analoghe attività per tutta la durata del presente contratto.
3. Il Collaboratore non può avere in corso o instaurare rapporti di lavoro, anche autonomo, senza autorizzazione del Committente, con soggetti le cui attività sono sottoposte a verifica o controllo del Committente o degli uffici di Pubbliche Amministrazioni per le quali il Committente svolge attività di assistenza tecnica. Con i medesimi soggetti il Collaboratore non può essere, o essere stato, socio da meno di un anno né partecipare a società prima che sia decorso un anno dalla cessazione del presente incarico.
Art.13 (prevenzione e protezione)
1. Il Collaboratore con la sottoscrizione del presente contratto prende atto delle misure di prevenzione, protezione e di emergenza relative ai luoghi di lavoro, adottate nei locali del Committente ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e si impegna a rispettare le prescrizioni adottate.
Art.14 (norme di rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile e 409 del codice di procedura civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile, art. 1453 e seguenti.
Art.15
(tutela dati personali)
1. Per la tutela del Collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, sono osservate le disposizioni di cui al D.Lgsl. n. 196/2003.
Art.16 (efficacia del contratto)
1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma di entrambe le parti e l’ultima firma determina la data di sottoscrizione che si assume a riferimento.
Art. 17
(foro competente)
1. Per eventuali controversie il Collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di Venezia.
Art. 18 (comunicazioni)
1. Le comunicazioni tra il Collaboratore ed il Committente avvengono mediante la posta elettronica certificata, pertanto, il Collaboratore deve tenere attiva la propria casella fino all’adempimento delle comunicazioni fiscali attinenti al rapporto (es.: comunicazione della certificazione unica).
2. Il Committente assolve agli obblighi di trasmissione delle comunicazioni fiscali esclusivamente attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata comunicata dal Prestatore alla sottoscrizione del contratto o successivamente modificata. Ogni altra forma può essere assoggettata a costi che devono essere preventivamente coperti mediante versamento sul conto dell’Ente presso la Tesoreria.
Art. 19 (clausole contrattuali)
1. Tutte le clausole del presente atto rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione può dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con spese a carico del richiedente.
Letto, confermato, sottoscritto in forma digitale. Per Veneto Lavoro (Committente)
Il Direttore Il Collaboratore
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
(firma digitale) (firma digitale)
Con la doppia firma il Collaboratore approva espressamente e specificamente, ai sensi dell’art. 1341 codice civile, le clausole di cui agli artt. 7) terzo comma, 9), 12), 18).