LA RESPONSABILITA' FISCALE DELLE PARTI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
LA GESTIONE DELLE RESPONSABILITA' NELLA CESSIONE DI AZIENDA
Firenze, 18 Maggio 2017
LA RESPONSABILITA' FISCALE DELLE PARTI: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Tributarista
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472
Art. 14.
Cessione di azienda
1. Il cessionario e' responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472
Art. 14.
Cessione di azienda
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilita' del cessionario non e' soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
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Clausole Contrattuali
Prelimininare
Art. xx (art. 14, D.Lgs. 472/97)
1. La Parte promittente la vendita si impegna a richiedere entro 5 giorni lavorativi dalla firma del presente contratto preliminare, la certificazione dell’esistenza di contestazioni in caso di cessione d’azienda presso gli uffici di cui al comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. 472/97. Copia della prova dell’avvenuta presentazione della domanda sara’ conservata dalla Parte richiedente, e trasmessa in copia alla Parte promittente l’Acquisto entro ……
2. Nel caso in cui trovasse applicazione quanto disposto al comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs. 472/97, (mancato rilascio o certificato negativo), copia della ricevuta di presentazione del certificato, certificato negativo o, in sua assenza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del promissario venditore costituiranno allegazione all’atto definitivo di cessione d’azienda.
Clausole Contrattuali
Prelimininare
Art. xx (art. 14, X.Xxx. 472/97) In caso di positivita’ del certificato:
1) La debenza e’ inferiore al corrispettivo e alla caparra;
a) Pattuizione delle modalita’ di estinzione del debito e di svincolo della caparra;
2) La debenza e’ inferiore al corrispettivo ma non alla caparra;
a) Prevedere un eventuale tetto di eccedenza della caparra;
b) Revisionare gli strumenti di pagamento in caso di dilazione;
c) Prevedere una condizione risolutiva;
3) La debenza eccede il corrispettivo.
a) Prevedere una condizione risolutiva;
b) Rafforzare le tutele (ex comma 4, art. 14)
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472
Art. 14.
Cessione di azienda
5-bis. ** Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.
5-ter. ** Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.
** Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
MECCANISMI DI TUTELA DELL’ACQUIRENTE DI AZIENDA PER LE IPOTESI DI RESPONSABILITA'
DI CUI ALL’ART. 33 DEL D. LGS. 231/2001
Firenze, 18 maggio 2017 Auditorium X. Xxxxxxxxx
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
ART. 33 CESSIONE DI AZIENDA
• 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
• 2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
CONOSCENZA
DILIGENZA
BUONA FEDE
Obbligo
informativa
informativa
Obbdligio di
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
Anagrafe
sanzioni amm.
D.P.R. 313/02
INFORMATIVA
Anagrafe
carichi pendenti illeciti amm.
D.P.R. 313/02
Registro
notizie di reato e avviso art.
415 bis c.p.c.
Modello
ex art. 6 D.Lgs. 231/2001
Visura camerale e scritture contabili
Visure ipotecarie
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
CONTRATTO DEFINITIVO DI CESSIONE DI AZIENDA
Clausole di constatazione reciproca delle parti:
• Nessun onere risultante dalle scritture contabili
• Esistenza modello prevenzione reati idoneo ed osservato
• Nessuna iscrizione nel registro delle notizie di reato
• Nessuna contestazione di illecito
• Nessuna sanzione comminata
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
CRITICITA’ e SOLUZIONI
1. Sanzione gia' comminata
2. Iscrizione registro notizie reato o avviso conclusioni indagini preliminari
3. Illecito gia' contestato (rinvio a giudizio)
4. Sequestro cautelare
1. Incidenza della sanzione sul prezzo di cessione; garanzie di adempimento del pagamento.
2. Condizione sospensiva archiviazione giudizio
3. Deposito cauzionale (escrow agreement)
4. Offerta di cauzione ex Art. 319 c.p.p.
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx Foro di Firenze
Contatti: xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Firenze, 18 maggio 2017 Auditorium X. Xxxxxxxxx
LE PATOLOGIE CONTRATTUALI E LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE ATTRAVERSO I MECCANISMI DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E DELLA MEDIAZIONE DELEGATA
Firenze, 18 maggio 2017 Auditorium X. Xxxxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
L’Azienda
Art. 2555 cod. civ.:
L’azienda e' il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
e' controverso se l’azienda configuri un’universalita' di fatto o un’universalita' di
diritto.
Secondo alcuni e' un’universalita' di fatto perche’ essa, quale strumento di produzione, comprende solo i beni materiali e immateriali che la compongono (immobili, impianti, attrezzature, merci, ditta, insegna, marchi, organizzazione, avviamento, clientela), mentre i contratti ed i crediti rimangono al di fuori del perimetro dell’azienda.
Tesi prevalente in giurisprudenza: e' un’universalita' di diritto.
Patologia del contratto di cessione d’azienda quale presupposto del
contenzioso.
La nozione di “patologia” e' ampia e comprende tutte le ipotesi in cui l’effetto traslativo del negozio di cessione non si realizza o viene meno per un vizio del negozio che può riguardare la fase genetica (o strutturale) o la fase esecutiva del rapporto.
La negoziazione assistita:
DL n. 132/2014 (convertito, con modifiche, in legge dalla L. n. 162/2014) recante: «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.».
Art. 2. (Convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati).
1. La convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo….
La mediazione demandata iussu iudicis.
La mediazione e' stata introdotta dal D.L.vo n. 28 del 4 marzo 2010
L’istituto della mediazione obbligatoria, nella sua iniziale configurazione, e' stato
abrogato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012 per eccesso di delega.
La nuova formulazione della disciplina della mediazione obbligatoria, introdotta col
D.L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013, ha previsto alcune importanti novita' sia in tema di mediazione obbligatoria ante causam, sia con riferimento alla mediazione in corso di causa, demandata (iussu iudicis).
Quanto alla mediazione disposta iussu iudicis, l’art. 5 comma 2 della L. n. 98/2013 stabilisce che: “Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo’ disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa…”.
I rimedi processuali in caso di contenzioso riguardante la cessione
d’azienda
Il processo di cognizione (artt. 163 e seguenti cod. proc. civ.).
Il procedimento cautelare uniforme:
a) il sequestro giudiziario (art. 670 cod. proc. civ.);
b) il provvedimento d’urgenza (art. 700 cod. proc. civ.).
Il procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e seguenti cod. proc. civ.).
Il procedimento sommario di cognizione
Il procedimento sommario di cognizione c.d. facoltativo, disciplinato dagli artt. 702 bis e seguenti cod. proc. civ., e' stato introdotto dalla L. n. 69/2009 (entrata in vigore il 4.07.2009), ed e' stato inserito nel libro quarto (dei procedimenti speciali), titolo I (dei procedimenti sommari), al capo III bis.
Si tratta di tre norme che delineano un nuovo modello processuale che persegue una finalita' acceleratoria e deflattiva ed e' destinato a concludersi con un’ordinanza che vale come titolo esecutivo ed e' idonea al giudicato.
La dottrina si e' interrogata sulla natura giuridica del procedimento sommario di cognizione. Secondo un primo orientamento, si tratta di un procedimento semplificato e sommario con funzione decisoria, ossia di un procedimento a cognizione sommaria perché a trattazione ed istruzione deformalizzate.
Altri autori, invece, gli riconoscono la natura di procedimento a cognizione piena dalla forme semplificate.
Caso n. 1
Il Tribunale autorizza la ricorrente a sottoporre a sequestro giudiziario una RSA che le era stata promessa in vendita e che essa aveva gestito per alcuni anni, in conseguenza dell’iniziativa della promittente la vendita, societa' in liquidazione e in concordato preventivo, di cedere a terzi l’azienda.
Sono state respinte le eccezioni pregiudiziali della resistente e dell’interveniente (la societa' che si e' resa aggiudicataria del compendio) ed il Tribunale ha escluso che l’effetto traslativo si sia realizzato a seguito della sola aggiudicazione del compendio ed in assenza di un contratto di trasferimento.
In punto di periculum in mora, si e' valorizzata l’imminenza della vendita della RSA alla societa'
aggiudicataria.
Tribunale di Firenze (Ordinanza del 4.01.2016)
Caso n. 2
Nella causa di merito promossa dalla societa' acquirente Alfa nei confronti dei venditori Caio e Xxxxxxxxx per l’annullamento del contratto di vendita a rate di un albergo, per dolo dei venditori (che hanno sottaciuto alcuni aspetti essenziali del contratto, come il reale valore dell’avviamento), e' infondata la richiesta cautelare, incidentale, dell’acquirente di sequestro giudiziario delle cambiali date a copertura delle rate a scadere del prezzo, in assenza di elementi che dimostrino il dolo della parte venditrice.
e' fondata, invece, la domanda (incidentale) ex art. 700 cod. proc. civ. dei venditori di retrocessione dell’azienda, avendo essi chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per effetto dell’operativita' della clausola risolutiva espressa inserita nell’atto di cessione di azienda, che stabiliva la risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento, da parte dell’acquirente, anche di una sola rata del prezzo, circostanza, nella specie, avveratasi.
Il Collegio, in sede di reclamo, in parziale riforma della prima pronuncia, autorizza il sequestro giudiziario delle cambiali in quanto l’azienda e' gia' stata restituita alla parte venditrice in esecuzione dell’ordinanza cautelare del primo giudice, con la conseguenza che la parte acquirente, seppure inadempiente, non e' piu' tenuta a pagare il “saldo prezzo”. Per il resto, il Tribunale rigetta il reclamo.
Tribunale di Firenze (Ordinanza collegiale del 23.09.2013).
Caso n. 3
e' fondata la domanda ex art. 700 cod. proc. civ. del cedente un’azienda (esercente attivita' di panificio) con contratto di compravendita con patto di riservato dominio, contenente una clausola risolutiva espressa, in conseguenza del mancato pagamento, da parte dell’acquirente, di numerose rate del prezzo; nella specie, l’accertamento della risoluzione del contratto va fatto incidenter tantum, mentre non e' in discussione l’esperibilita' dello strumento cautelare per uno scopo di recupero dell’azienda (nella specie, l’acquirente e' rimasto contumace).
Il periculum in mora e' dato dal concreto rischio della perdita dell’avviamento anche in ragione
del conclamato stato di insolvenza dell’acquirente.
Tribunale di Firenze (ordinanza del 4.06.2015)
Caso n. 4
e' fondata la domanda della societa' Alfa diretta alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda (esercizio di vendita al dettaglio di capi di vestiario) per inadempimento dell’acquirente che si era obbligato a pagare il prezzo della vendita in parte in contanti, in parte con accollo dei debiti dell’azienda verso i fornitori.
L’acquirente non ha infatti dimostrato di avere pagato i fornitori.
Non e' invece fondata la domanda dell’attrice di risarcimento dei danni per perdita dell’avviamento perché neppure l’espletata CTU ha permesso di accertare che, al tempo della vendita, la societa' avesse un avviamento che e' stato azzerato o fortemente ridotto durante la gestione ad opera dell’acquirente.
Tribunale di Firenze (sentenza n. 2786 del 10.08.2015)
Caso n. 5
Con ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. e' stata disposta l’immediata riconsegna dell’azienda (esercente attivita' di pasticceria) al venditore, per inadempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligo di pagamento del prezzo, secondo un determinato piano rateale, e con obbligo di accollo dei debiti in capo alla stessa acquirente.
Non e' invece fondato il reclamo di quest’ultima che, in rito, ha obiettato che il rimedio tipico sarebbe il sequestro giudiziario e ha soggiunto di avere pagato i debiti.
Da un lato, infatti, può utilizzarsi lo strumento del 700 cod. proc. civ., che ha finalita'
recuperatoria, laddove il sequestro giudiziario assolve ad una finalita' lato sensu conservativa. Non si può affermare che la clausola relativa all’accollo dei debiti sia indeterminata perché i debiti sono indicati con chiarezza nel contratto; né si può sostenere che la clausola risolutiva espressa trovi applicazione solo nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo; infatti, dal tenore della disposizione pattizia si evince che anche l’accollo dei debiti aziendali costituisce una componente essenziale del controvalore della cessione d’azienda.
Tribunale di Firenze
(ordinanza collegiale del 18.05.2015)
Caso n. 6
e' infondato il ricorso cautelare ante causam, ex artt. 670, 671 e 700 cod. proc. civ., col quale la societa' Alfa ha chiesto al Tribunale il sequestro giudiziario delle cambiali che essa ha consegnato alla societa' Beta a titolo di garanzia del pagamento delle rate a scadere del prezzo della compravendita, con patto di riservato dominio, del ramo dell’azienda posta in Firenze… svolgente attivita' di raccolta del gioco attraverso l’installazione di apparecchi videoterminali per il gioco lecito, stipulata tra le parti in data…, verso il corrispettivo di euro…, in parte pagato al momento della conclusione del contratto ed in parte da pagare in 15 rate di uguale importo garantite da pagherò, sul presupposto che sarebbe configurabile l’inadempimento della venditrice per vendita dell’aliud pro alio, o, in alternativa, per vendita di cosa (il ramo d’azienda) priva delle qualita' essenziali o delle qualita' promesse, perché la PA ha contestato alla ricorrente la violazione della disposizione del regolamento urbanistico che vieta di aprire sale giochi e centri scommesse ubicati in un raggio di 500 m da ricettori sensibili (scuole etc.).
Nella specie infatti la violazione, oggetto d’impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, e' stata contestata a distanza di alcuni mesi dalla cessione dell’azienda che, nel frattempo, aveva continuato la propria attivita'; essa e' l’effetto di un diverso apprezzamento, da parte della PA, di norme regolamentari, sicché, in via puramente delibativa, non sembra che si possa addebitare alla venditrice di non avere previsto, al tempo della vendita, il revirement della PA (tuttora controvertibile).
Tribunale di Firenze (ordinanza del 7.02.2017)
Caso n. 7
e' fondato il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. col quale la societa' Alfa ha chiesto che sia ordinato all’impresa individuale Beta la riconsegne dell’azienda (svolgente attivita' di bar) oggetto dei contratti di vendita con patto di riservato dominio e di sublocazione commerciale (dei “muri”), sul presupposto che l’acquirente ha omesso di pagare il corrispettivo dei due contratti ed ha affittato l’azienda ed il locale in cui essa e' posta a un’altra impresa, facendo salva la surrichiamata riserva di proprieta'.
Nella specie trova infatti applicazione la clausola risolutiva espressa prevista in entrambi i
contratti.
La resistente ha dedotto che la propria avente causa non ha pagato il canone di affitto d’azienda
e non l’ha restituita all’esponente dopo che questa si e' avvalsa della clausola risolutiva espressa.
La chiamata in causa, ad opera delle due imprese costituite, dell’attuale detentrice dell’azienda
non ha sortito effetto perché quest’ultima non si e' costituita in giudizio.
Il periculum in mora sta nel rischio che, nelle more di un’eventuale causa di merito, si verifichi un significativo depauperamento o, persino, l’azzeramento dell’avviamento commerciale del bar.
Tribunale di Firenze
(ordinanza del 18.03.2014)
Caso n. 8
L’attrice societa' Alfa ha chiesto che la societa' Beta, che le ha venduto il ramo di azienda svolgente attivita' di pizzeria, sia condannata al risarcimento dei danni perché, dopo essersi impegnata a trasferirle tutte le licenze, i permessi etc., non le ha poi trasferito il permesso relativo all’installazione della tenda e dall’insegna.
La convenuta ha contestato la domanda ed ha chiesto che essa sia respinta.
La domanda e' improcedibile in quanto l’attrice non ha avviato il procedimento di mediazione
demandata dal giudice ai sensi dell’art. 5/2 D.L.vo n. 28/2010, modificato dalla L. n. 98/2013.
Tribunale monocratico di Firenze (sentenza del 15.05.2014)
Caso n. 9
Va disposta, con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., la retrocessione dell’azienda alla venditrice dopo che sia accertato l’inadempimento dell’obbligo, da parte dell’acquirente, di pagare le rate del prezzo, in violazione delle prescrizioni del contratto di compravendita con patto di riservato dominio e con previsione di una clausola risolutiva espressa, sul presupposto che la venditrice abbia manifestato all’acquirente la volonta' di avvalersi della clausola e abbia inutilmente richiesto la restituzione dell’universitas.
Tribunale di Firenze (ordinanza del 16.11.2016)
LA GESTIONE DELLE RESPONSABILITA' NELLA CESSIONE DI AZIENDA
Firenze, 18 Maggio 2017