Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro
VENETO
VENETO
Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro
Per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura del Veneto
03 Giugno 2010
C.C.I.R.L. 3 giugno 2010 per le imprese del contoterzismo in agricoltura nel Veneto I
INDICE GENERALE
PREMESSA 02
Art. 1 - RELAZIONI SINDACALI 03
Art. 2 - STAGIONALITÀ 03
Art. 3 - COSTITUZIONE ENTE BILATERALE 03
Art. 4 - FINANZIAMENTO ENTE BILATERALE REGIONALE 04
Art. 5 - DIFFUSIONE DEL CONTRATTO 04
Art. 6 - ORARIO DI LAVORO 04
Art. 7 - LIMITI AL LAVORO STRAORDINARIO 05
Art. 8 - BANCA ORE 05
Art. 9 - SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE 06
Art. 10 - LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE REGIONALE 07
Art. 11 - ISTITUZIONE DEL PREMIO CONTINUITA’ PROFESSIONALE 07
Art. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI 07
Art. 13 - INCENTIVI ALLA FREQUENZA DEI CORSI SULLA SICUREZZA 08
Art. 14 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA 08
Art. 15 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO 08
Art. 16 - LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE
DI CLAUSOLE FLESSIBILE ED ELASTICHE 09
Art. 17 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 09
Art. 18 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ‘FASE LAVORATIVA’ 10
Art. 19 - MODALITA’ DI RECUPERO DELLE ORE NON PRESTATE 10
Art. 20 - SUCCESSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 11
Art. 21 - RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE O DISCONTINUO 11
Art. 22 - DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE INTERMITTENTE 12
Art. 23 - PREMIO DI EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 13
Art. 24 - DISTACCO 14
Art. 25 - PERMESSI PER FORMAZIONE CONTINUA 14
Art. 26 - ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 15
Art. 27 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 15
Art. 28 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE 16
Art. 29 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE 16
Art. 30 - DEPOSITO E STAMPA CONTRATTO 16
II C.C.I.R.L. 3 giugno 2010 per le imprese del contoterzismo in agricoltura nel Veneto
Art. 31 - DECORRENZA E DURATA 16
DICHIARAZIONE FINALE 17
ALLEGATI 19
Accordo ampliamento chiamata EBACAV 26012011 20
Accordo regionale istituzione eet 28042011 22
Accordo detassazione 27 febbraio 2012 25
ComLavoratore banca ore 27
ComLavoroTIPOB lavoratore 28
ComLavoroTIPOB dpl ente bil 29
ALTRI ALLEGATI EBACAV 31
Statuto tipo EBACAV 32
REGOLAMENTO EBACAV 37
Scheda di Adesione EBACAV 39
Dichiarazione per assunzione intermittenti 41
Parere di conformità per assunzione intermittenti 42
Modulo versamento EBACAV 44
CONTOTERZISTI
Oggi, 03 giugno 2010 in Verona, presso la sede dell’Associazione Provinciale di Imprese di Meccanizzazione Agricola
TRA
La FIMAV (Federazione Imprese di Meccanizzazione Agricola del Veneto) aderente all’UNIMA e rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Presidente e da una delegazione composta dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx assistiti dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di consulente del lavoro della
A.P.I.M.A. veronese
E
la FAI-CISL rappresentata dal Segretario Generale della FAI Veneto Sig. Xxxxxxx Xxxx, la UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale della UILA Veneto Sig. Xxxxxx Xxxxxx
si è firmato
il Contratto Integrativo Territoriale Regionale di Lavoro degli operai e impiegati dipendenti delle Imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura nella regione Veneto che sostituisce interamente tutti i precedenti Contratti Integrativi territoriali.
Per le materie non disciplinate dal vigente contratto integrativo regionale si intendono vigenti le norme di legge ed il CCNL per le imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura sottoscritto il 26 febbraio 2008 e successivi rinnovi.-
PREMESSA
Considerata la difformità di trattamenti salariali e normativi esistenti nel settore in regione Veneto che da un lato penalizzano e discriminano i lavoratori, operanti nei vari territori provinciali, e dall’altro sono fonte di concorrenza sleale tra imprese agro-meccaniche, (alcune di loro riducono oltre misura il prezzo della prestazione agricola); le parti sottoscrivendo questo contratto, vogliono definire delle norme minime di lavoro a livello regionale che unifichino ed armonizzino le condizioni di lavoro degli operai e degli impiegati e che devono essere applicate dalle imprese esercenti le lavorazioni meccanico-agricole ed affini di cui all’art.1 del CCNL nell’intera regione Veneto.
Il ricorso consistente al lavoro sommerso, senza diritti, tutele e regole minime per nessuno, oltre non garantire i diritti ai lavoratori, danneggia le imprese che esercitano l’attività in modo corretto rispettando le disposizioni legislative esistenti; esso è un fenomeno che le parti sono determinate a contrastare e a superare, partendo dall’attuale contratto volto ad ampliare le modalità di inserimento al lavoro.
In tale senso le parti contraenti hanno inteso:
1. riformulare il capitolo del mercato del lavoro in modo coerente con le esigenze di flessibilità del settore del contoterzismo in agricoltura (con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, distacco e contratti a tempo determinato);
2. recepire le esigenze di maggior avvicinamento delle modalità di svolgimento della prestazione alle dinamiche, per molti versi affini al mondo delle aziende agricole, che sovraintendono la maggior parte delle attività delle aziende del settore e spesso
correlate alla stagionalità dei prodotti, al rispetto dei tempi imposti dai committenti, alle condizioni meteorologiche, ecc. (con particolare riferimento alla disciplina dello straordinario e recupero delle ore non prestate);
3. adeguare in maniera più rispondente alle esigenze del mondo del contoterzismo veneto alcuni istituti già disciplinati dalla contrattazione nazionale;
4. offrire, disciplinando il lavoro intermittente, uno strumento appropriato per i lavoratori che intendono integrare il proprio reddito nel settore del contoterzismo in agricoltura, attraverso un lavoro che, seppur contenuto in termini quantitativi, darà maggior concretezza reddituale e comunque garanzia di svolgimento all’interno di un contesto di legalità.
Le parti, così come previsto dall’accordo interconfederale del 15 aprile 2009, con il presente accordo confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti.
Art.1 - RELAZIONI SINDACALI
Le parti concordano di procedere alla costituzione dell’Ente Bilaterale delle Attività di Contoterzismo in Agricoltura Veneto (EBACAV), approntando lo schema di statuto e tutti gli strumenti operativi utili al suo funzionamento.
Le parti annualmente, o su richiesta di una di esse, si incontreranno in appositi incontri a livello regionale dove FIMAV fornirà i dati relativi ai piani di sviluppo del settore nonché i dati relativi al mercato del lavoro del settore; a tal scopo le stesse danno mandato al Comitato paritetico territoriale regionale, istituito ai sensi dell’art. 4 del vigente CCNL e che verrà organizzato all’interno del costituendo Ente Bilaterale Regionale, di elaborare i dati relativi al mercato del lavoro soprattutto in relazione alle forme di flessibilità del mercato del lavoro concordate tra le stesse parti.
ART. 2 - STAGIONALITÀ
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, in particolare nella sua accezione ciclica e climatica come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese del settore del contoterzismo in agricoltura e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l’occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
Art. 3 - COSTITUZIONE ENTE BILATERALE
Le parti, nel riconfermare il ruolo centrale della bilateralità nel sistema complessivo delle relazioni sindacali, si impegnano ad costituire l’Ente stesso al fine di costruire un efficace ambito di
conoscenza, di confronto e di risoluzione delle problematiche per il miglioramento continuo delle condizioni e delle relazioni sindacali del settore.
A tale fine le parti con il presente contratto hanno deciso di costituire l’Ente Bilaterale delle attività di conterzismo in agricoltura della Regione Veneto (E.B.A.C.A.V.) individuando una serie iniziative ed interventi che verranno gestiti dall’Ente stesso ed attribuendo all’Ente compiti in materia di contratti a termine, regolamentazione della flessibilità del lavoro, previdenza integrativa, conciliazione vertenze di lavoro, sicurezza sul lavoro, diffusione della contrattazione collettiva e costituendo il Comitato Paritetico territoriale regionale.
I servizi e gli strumenti messi in atto dall’Ente Bilaterale delle attività di conterzismo in agricoltura della Regione Veneto sono rivolti esclusivamente a favore delle aziende e dei lavoratori in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente articolo.
I criteri attestanti la regolarità contributiva predetta verranno stabiliti, a seconda del tipo di servizio, dalle parti stipulanti il presente contratto con apposito regolamento.-
Art. 4 - FINANZIAMENTO ENTE BILATERALE REGIONALE
Premesso che la missione dell’Ente Bilaterale, che non persegue finalità di lucro, trova la sua definizione nello sviluppo delle relazioni tra le parti sociali, attraverso la creazione di servizi per la crescita e l’organizzazione delle aziende e dei lavoratori che svolgono attività di contoterzismo in agricoltura, viene stabilito che le attività dell’Ente siano finanziate tramite un contributo in parte a carico delle aziende associate e in parte a carico dei lavoratori.
Con decorrenza 01/07/2010 la misura del contributo è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore sulla retribuzione conglobata di cui alla lett. a) dell’art. 19 del vigente CCNL.
Il contributo è dovuto da tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori intermittenti di cui al successivo art. 21 ed i lavoratori a tempo determinato.
Con la medesima decorrenza, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere mensilmente al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% della retribuzione nazionale conglobata mensile.
L’E.D.R. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
ART. 5 - DIFFUSIONE DEL CONTRATTO
Le parti si impegnano, anche attraverso l’Ente Bilaterale delle attività di contoterzismo in agricoltura del Veneto, a dare la massima diffusione informativa al presente contratto allo scopo di farlo conoscere nel modo più completo ai rispettivi rappresentati.
Art.6 - ORARIO DI LAVORO:
Al fine di gestire la flessibilità dell’orario di lavoro in modo più rispettoso delle esigenze di concentramento stagionale del lavoro l’orario di lavoro potrà essere distribuito nei seguenti modi:
· TIPO A:
39 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato e da valersi per tutti i mesi dell’anno.
· TIPO B:
33 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio per:
· 7 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 5 ore il venerdì nel caso di settimana lavorativa su 5 giorni;
· 5 ore 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni
39 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre per 8 ore giornaliere distribuite dal lunedì al sabato
45 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì e 5 ore al sabato.
Ciascuna azienda si riserva la possibilità di scelta del tipo di orario tra tipo A e tipo B, in base alle proprie esigenze. Nel caso di scelta del tipo di orario B l’azienda ha il dovere di comunicarlo entro il 30 ottobre di ogni anno al lavoratore, all’Ente Bilaterale regionale ed alla Direzione Prov.le del Lavoro competente. Nel caso l’azienda non effettui alcuna scelta si intenderà adottato l’orario di lavoro di tipo A.
Art. 7 – LIMITI AL LAVORO STRAORDINARIO
Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 150 ore annue.
Art. 8 - BANCA ORE
Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa, correlata al carattere stagionale delle lavorazioni agro-meccanico che rende necessario il ricorso al lavoro straordinario in determinati periodi dell’anno, ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dal precedente art. 7, le Parti convengono che sia possibile il recupero delle ore di straordinario con successivo godimento sottoforma di permessi retribuiti.
Le parti convengono quindi di istituire, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la Banca ore nella quale confluiranno tutte le ore di straordinario prestate dai lavoratori nel corso dell’anno solare secondo la disciplina appresso definita.
L’attivazione della banca ore è consentita per tutti i lavoratori ad eccezione dei lavoratori assunti a termine, previa adesione formale scritta in forma libera del lavoratore da presentare all’azienda entro 60 giorni dalla data di assunzione. Condizioni di miglior favore potranno essere convenute in sede di contrattazione aziendale.
Norma transitoria:
Per i lavoratori già presenti in azienda alla data di sottoscrizione dell’accordo il termine per l’adesione all’attivazione della banca ore per l’anno 2010 viene stabilito al 31/10/2010.-
Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa.
Tale recupero si realizzerà entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’accumulo delle ore, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell’attività stessa. Al raggiungimento delle 120 ore complessive accumulate, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.
Per i riposi eventualmente non fruiti entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla maturazione, l’importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e/o straordinarie accumulate. Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nell’anno;
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento e possono essere costantemente recuperate;
3) Il lavoratore ha comunque sempre la possibilità di dare disdetta all’attivazione della banca ore dandone formale comunicazione scritta all’azienda entro il 31/12 di ciascun anno con decorrenza dall’anno successivo, in virtù del principio di in frazionabilità dell’accantonamento. Ai lavoratori che daranno formale disdetta all’attivazione della Banca ore, i riposi eventualmente non fruiti verranno liquidati al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data, salvo accordi diversi sottoscritti tra le parti.
Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell’avvio del nuovo istituto e raccoglieranno le loro eventuali adesioni scritte.-
Art.9 – SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE
Le parti convengono fin d’ora che il salario integrativo regionale potrà essere convertito e sostituito dall’Elemento Economico Territoriale Regionale così come definito dal successivo art. 10.
In attesa che le parti definiscano i parametri applicabili all’individuazione dell’Elemento
Economico Regionale tramite l’avvio del costituendo Ente Bilaterale Regionale, l’importo sarà mantenuto e corrisposto nelle seguenti nuove misure rivalutate:
Livello | Salario integrativo regionale Dall’1/6/2010 al 31/12/2010 | Salario integrativo regionale Dall’1/1/2011 al 31/12/2011 | Salario integrativo regionale Dall’1/1/2012 al 31/12/2012 |
1° | 140,00 | 143,00 | 147,00 |
2° | 127,00 | 130,00 | 134,00 |
3° | 110,00 | 112,00 | 115,00 |
4° | 95,00 | 97,00 | 100,00 |
5° | 86,00 | 88,00 | 91,00 |
6° | 64,00 | 66,00 | 69,00 |
Art.10 - LINEE GUIDA PER L’ISTITUZIONE DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE REGIONALE
Le parti, pur condizionandone l’effettiva applicazione alla realizzazione di quanto indicato all’art. 9 c. 2, convengono fin d’ora di istituire un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale.
Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono destinate somme non inferiori a quanto previsto dal precedente art. 9 ma il cui ammontare effettivo sarà tuttavia definito in un prossimo accordo collettivo regionale da definire entro il prossimo 31/10/2010.
Le aziende che già erogano, in forza di accordi collettivi, elementi retributivi collegati a produttività ed efficienza potranno compensare, fino a capienza, le somme già erogate con l’elemento economico territoriale di nuova istituzione.
ART. 11 - ISTITUZIONE DEL PREMIO CONTINUITA’ PROFESSIONALE
A partire dal primo gennaio 2010 viene riconosciuto ai dipendenti un premio annuo collegato alla continuità professionale presso la stessa azienda pari a:
· € 80,00 al raggiungimento dei 10 anni di anzianità;
· € 100,00 al raggiungimento dei 15 anni di anzianità.
Tale somma sarà liquidata con la busta paga del mese di dicembre e solo ai dipendenti in forza a tale data.
Art.12 - CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Ad integrazione della classificazione già individuata nell’art. 8 del CCNL del 26/2/2008 sono
inserite le seguenti figure professionali:
- Livello 5 (ex parametro 135): motoristi, trattoristi e conducenti patentati di trattrici agricole, trattoristi non patentati di macchine operatrici, meccanici senza autonomia nell’esecuzione delle mansioni affidate, conducenti di autocarri aventi massa complessiva a pieno carico fino a Kg. 3500;
- Livello 4 (ex parametro 150): motoristi, trattoristi e conducenti patentati di macchine operatrici, meccanici con autonomia e responsabilità nell’esecuzione delle mansioni affidate, conducenti di autocarri aventi massa complessiva a pieno carico fino a Kg. 24000;
- Livello 3 (ex parametro 175): conducenti patentati in grado di utilizzare almeno una o almeno due macchine operatrici quali mietitrebbiatrici, falcia trinciatrici, vendemmiatrici, ruspe, escavatori, ecc.-
Allo stesso livello appartiene:
o il motorista meccanico addetto alla manutenzione ordinaria delle macchine operatrici;
o Il conducente di autocarri ed autoarticolati aventi massa complessiva a pieno carico superiore a kg. 24000
- Livello 2 (ex parametro 200): conducenti patentati polivalenti in grado di utilizzare ogni tipo di macchina operatrice quali mietitrebbiatrici, falcia trinciatrici, vendemmiatrici, ruspe, escavatori, ecc. con responsabilità di decisioni operative autonome.
Allo stesso livello appartiene:
o il motorista meccanico addetto alla manutenzione straordinaria delle macchine operatrici;
o il coordinatore aziendale qualora gli venga assegnata la supervisione del lavoro effettuato a due o più squadre o implica il coordinamento e l’organizzazione del lavoro di oltre 5 dipendenti sottoposti.
Art.13 - INCENTIVI ALLA FREQUENZA DEI CORSI SULLA SICUREZZA
Nel 3° livello (ex parametro 175) dell’inquadramento nazionale sono inserite le seguenti figure professionali:
· Il lavoratore, che è inquadrato nei livelli inferiori al 3°, che dia prova di aver svolto corsi tutti i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/09 ed abbia quindi i requisiti per lo svolgimento dell’incarico di RSPP.
Art.14 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA
A far data dal 1° maggio 2010 l’integrazione economica per i periodi di malattia nelle misure previste dal CCNL sarà altresì assicurato anche ai lavoratori in prova ed agli apprendisti. Per i lavoratori a termine restano confermate le norme previste dal CCNL.
Art.15 - TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO
Le parti intendono confermare il trattamento economico già previsto dal precedente contratto
integrativo del 31/1/95 vale a dire, per i periodi di infortunio e malattia professionale, l’integrazione economica del trattamento corrisposto dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della retribuzione lorda per i primi 180 giorni. Il trattamento viene altresì assicurato anche ai lavoratori in prova, ai lavoratori a termine ed agli apprendisti.
Art. 16 - LINEE GUIDA PER APPLICAZIONE DI CLAUSOLE FLESSIBILE ED ELASTICHE
Le parti si impegnano a riportare a livello nazionale la discussione sulla revisione dell’art. 41 del CCNL che consente l’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche e renderla più consona alle peculiarità del settore.
Qualora entro il 31/1/2011 il confronto in sede nazionale non avvenga, le parti contraenti il presente accordo stabiliscono fin d’ora che si reincontreranno a livello regionale entro il 31/3/2011 per dirimere la questione in base alle seguenti linee guida:
1. Rimozione del limite massimo di ore supplementari previsto dal CCNL;
2. Superamento del limite di tre mesi per cui possono essere richieste prestazioni in virtù di clausole elastiche e/o flessibili;
3. Rimodulazione delle maggiorazioni previste per lo svolgimento di prestazioni al di fuori della collocazione prestabilita nel contratto individuale a tempo parziale.
Art. 17 - RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con previsione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. Nella lettera di assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:
- tutte le ipotesi aggiuntive previste dall’art. 6 comma 7 del CCNL 26 febbraio 2008 e successivi rinnovi;
- temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di commesse cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
- impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
- adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
- lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
- per l’avvio di nuove attività. In tal caso la durata sarà limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa aziendale.
Un elenco mensile dei contratti stipulati dovranno comunque essere trasmessi al Comitato paritetico territoriale regionale ai fini del monitoraggio degli strumenti della flessibilità adottati dalle aziende agromeccaniche.
Art. 18 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER ‘FASE LAVORATIVA’
In applicazione del rinvio disposto dall’art. 6 c. 5 del CCNL e valutate le principali colture agrarie del territorio veneto, si concorda che devono essere intese quali fasi lavorative che danno diritto all’apposizione del termine, le seguenti operazioni di raccolta e lavorazione del prodotto colturale:
· potatura;
· aratura;
· mietitrebbiatura;
· sfalcio e trinciatura del foraggio;
· raccolta delle olive, delle uve, dei kiwi, del tabacco e del pomodoro sia meccanizzata che manuale.-
Per le fasi lavorative suddette l’assunzione a termine viene effettuata con garanzia di occupazione, ad eccezione di sospensioni dovute ad avversità atmosferiche che non consentono lo svolgimento della prestazione.
Art. 19 - MODALITA’ DI RECUPERO DELLE ORE NON PRESTATE
Nell’ipotesi in cui, per tutti i lavoratori senza riguardo alla tipologia di contratto posto in essere, si verifichino interruzioni per eventi imprevedibili non imputabili al datore di lavoro (es. rinvio dell’inizio della lavorazione per decisione unilaterale del committente, sospensione della lavorazione per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo-produttivo, attesa della giusta maturazione del prodotto, ecc.) le parti concordano fin d’ora che, nell’ambito dell’Ente Bilaterale territoriale regionale e delle risorse finanziarie disponibili, verrà discussa la creazione di apposito sussidio che dia parziale copertura retributiva all’operaio sospeso.-
Fino all’entrata in vigore di tale sussidio ed in ottemperanza al dettato del CCNL che vincola la
corresponsione del salario al lavoro effettivamente prestato, le parti concordano che le ore di lavoro non prestate, a prescindere dalla causa, non saranno retribuite ma recuperate in un momento successivo richiedendo al lavoratore, in alternativa:
1. corrispondenti ore di prestazioni lavorativa da svolgersi nelle giornate successive alla ripresa dell’attività, senza alcuna maggiorazione;
2. il prolungamento del termine originariamente pattuito fino a compensazione delle ore da recuperare.
La modalità adottata dovrà essere concordata tra le parti con apposito accordo scritto ovvero potranno essere indicate in sede di contratto di assunzione dandone evidenza con apposita clausola. Qualora nessuna di tali soluzione sia posta in essere, al lavoratore verranno retribuite le ore perse solo e soltanto qualora non sia possibile ricorrere alle ore di permesso cumulate in sostituzione delle 4 giornate di festività secondo le previsioni di cui all’art. 13 c. 6 lett. a) del vigente CCNL.
Art. 20 - SUCCESSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Sono esclusi dall’applicazione dell’art. 5 c. 4bis del D. Lgs. 368/2001 tutti i contratti a termine sottoscritti:
· in virtù delle previsioni indicate all’art. 6 del CCNL e del precedente art. 17 che abbiano quale oggetto dell’attività lavorativa le lavorazioni meccanico-agricole in senso stretto;
· per lo svolgimento delle fasi lavorative di cui all’art. 18.-
Art. 21 - RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE O DISCONTINUO
a) Premessa
Le parti, nel prendere atto di quanto previsto dal D.Lgs 276/2003 agli artt. da 33 a 40 e in virtù dell’autonomia negoziale territoriale riconosciuta dallo stesso X.Xxx. 276/2003 e da quanto previsto in via provvisoria dal D.M. 23 ottobre 2004, intendono dare regolamentazione regionale alle prestazioni di carattere intermittente e discontinuo nel settore agro-meccanico, dovute a fattori non gestibili con il normale organico aziendale, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso.
b) Sfera di applicazione
Il presente art. 21 è applicato esclusivamente alle aziende:
· che adottano il CCNL delle imprese esercenti contoterzismo in agricoltura;
· che abbiano aderito all’Ente Bilaterale territoriale regionale (E.B.A.C.A.V.) e siano in regola con il versamento dei contributi associativi;
· che siano in regola con il versamento dei contributi di assistenza contrattuale di cui all’art. 28 del presente CCRIL;
· che abbiano espletato la procedura di cui al successivo punto c)
In ogni caso è vietato il ricorso al lavoro intermittente in tutte le ipotesi già previste dal D.Lgs.
276/2003 ed in particolare a tutte le imprese che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’ art. 4 D.lgs. 626/94;
c) Modalità di applicazione
· Per garantire la corretta applicazione di quanto previsto dal presente articolo, e di conseguenza per evitare l’alimentarsi del contenzioso, i datori di lavoro richiedono all’Ente Bilaterale territoriale regionale un preventivo parere di conformità che verifichi la corrispondenza delle ipotesi oggettive indicate dall’azienda per le quali si ricorre al lavoro intermittente con quelle previste dal presente accordo;
· L’apposizione del parere di conformità alla domanda permette all’azienda di stipulare successivamente il singolo contratto di lavoro intermittente nei limiti e con le caratteristiche di cui al presente Contratto Integrativo Regionale;
· Un elenco mensile dei contratti stipulati dovranno comunque essere trasmessi al Comitato Paritetico territoriale regionale ai fini di monitoraggio degli strumenti di flessibilità nell’organizzazione del lavoro.
d) Ipotesi oggettive di ricorso al contratto di lavoro intermittente
Fermo restando che il contratto di lavoro intermittente o discontinuo resta modalità particolare collegate a specifiche attività o periodi di tempo, ad integrazione di quanto previsto direttamente dalle vigenti disposizioni legali, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ulteriori ipotesi:
o Personale addetto allo sgombero neve
o Personale addetti al frantoio ed alla molitura olive
e) Delega dell’Ente bilaterale regionale per ulteriori ipotesi di ricorso al contratto di lavoro intermittente
Allo scopo di rafforzarne l’ambito di operatività, le parti concordano fin d’ora di dare mandato all’Ente Bilaterale regionale di:
· apporre in piena autonomia il proprio parere di conformità ad ulteriori ipotesi oggettive di ricorso al lavoro intermittente qualora debitamente motivate dall’azienda nella richiesta di parere preventivo;
· di ampliare i periodi predefiniti stabiliti dalla legislazione nazionale;
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6/9/2001, n. 368.
Art. 22 - DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE INTERMITTENTE
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti
nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
a) Termini per la chiamata
All’atto della stesura del contratto di lavoro, il lavoratore dichiara se si vincola all’obbligo di rispondere sempre alla chiamata di lavoro o se non assume tale obbligo. Il preavviso della chiamata al lavoro, indipendentemente dall’obbligo o meno di risposta alla chiamata, non può essere inferiore a un giorno precedente la prestazione lavorativa.
b) Indennità di disponibilità
Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. L’indennità di disponibilità sarà pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata sugli elementi indicati al 1° comma dell’art. 19 del CCNL sottoscritto in data 26/2/2008. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal D.M. 10/3/2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata.
c) Malattia
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dal vigente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto all’indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
d) Risoluzione del rapporto
Dopo sei settimane intere di mancata prestazione le parti sottoscrittrici del contratto di lavoro senza indennità di disponibilità hanno entrambe la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Tale facoltà viene esercitata dalla parte che ne ha interesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Art. 23 - PREMIO DI EFFICIENZA ORGANIZZATIVA
Per evitare alle aziende problematiche dovute a risposte negative alle chiamate ed incentivare in questo senso la presenza del prestatore di lavoro intermittente, concordano di istituire un premio di efficienza organizzativa legato all’assiduità del lavoratore nel rispondere alla chiamata. Tale
premio sarà determinato in base alle ore effettive di presenza del lavoratore nelle prestazioni a cui lo stesso sarà chiamato nel corso dell’anno. Il premio, che sarà erogato unitamente alle spettanze dovute nel mese di cessazione del rapporto o, in vigenza di rapporto, con la busta paga del mese di dicembre, viene fissato nei seguenti importi:
Xxx lavorate nell’anno | Premio di efficienza org. |
100 | € 100,00 |
150 | € 150,00 |
200 | € 200,00 |
Gli importi di cui sopra saranno soggetti a quanto previsto dall’art. 4 e dall’art. 5 del DL 185/2008 così come convertito dalla Legge 2/2009 nonché a quanto previsto in materia di decontribuzione dalle norme in vigore.
Tale premio è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, festività e mensilità aggiuntive.-
Art. 24 - DISTACCO
Nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore contoterzista può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa contoterzista ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità ed al mantenimento dei livelli occupazionali, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.
L’impresa distaccante evidenzierà nel Libro Unico del Lavoro la posizione di lavoratori distaccati. Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.
Dei provvedimenti di distacco deve essere data opportuna informazione all’Ente Bilaterale Territoriale, trasmettendo copia del Libro Unico del lavoratore distaccato.
Art. 25 - PERMESSI PER FORMAZIONE CONTINUA
Nell’ambito delle iniziative di formazione individuale e collettiva del presente contratto, all’operaio a tempo indeterminato che frequenta corsi per formazione professionale di interesse del settore (in particolare meccanica e agraria), istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è concesso un permesso retribuito per il periodo di tempo strettamente necessario alla partecipazione al corso.
Per quanto sopra è concesso un permesso retribuito di 60 ore nell’arco del triennio, con facoltà di
cumularle in un solo anno.
In caso di partecipazione a corsi di formazione continua concordati tra le parti sociali ai sensi dell’art. 6 della legge 53/2000 e quelli approvati dal fondo paritetico interprofessionale di riferimento del comparto agro-meccanico di cui all’art. 118 della legge 388/2000, l’operaio a tempo indeterminato potrà usufruire dei relativi congedi, utilizzando in primo luogo il monte ore di cui al comma precedente.
Il numero degli operai a tempo indeterminato di ogni singola azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di uno, per quelle aziende che hanno da quattro a dieci operai a tempo indeterminato ed il 10 per cento per quelle aziende che hanno più di dieci operai a tempo indeterminato. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto, sono demandate ad accordi tra le parti secondo le consuetudini aziendali.
Le modalità di fruizione previste nel presente articolo valgono anche per i congedi per la formazione continua riconosciuti dall’art. 6 della legge 53/2000.
Art. 26 - ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
L’anticipo del TFR avverrà, a seguito della presentazione di regolare documentazione, anche nei seguenti casi:
· Acquisto terreno prima casa
· Ristrutturazione della prima casa anche per i figli
· Spese matrimoniali documentate
· Percorsi formativi di qualificazione professionale
· Eventi luttuosi di famigliari entro il 1° grado in linea retta
Art. 27 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Al fine di avvicinare il più possibile i lavoratori alla previdenza complementare le parti convengono che, in alternativa alla sempre possibile adesione al Fondo ALIFOND disciplinata dal vigente CCNL, sia data la possibilità ai lavoratori delle aziende contoterziste del Veneto di aderire al Fondo di previdenza complementare denominato ‘Fondo SOLIDARIETA’ VENETO’. Il suddetto Fondo, oltre ad essere fortemente radicato nel territorio veneto, è intersettoriale ed intercategoriale. Pertanto l’adesione a Fondo Solidarietà Veneto è possibile per tutti i lavoratori del comparto contoterzista sia industriali che artigiane. Inoltre cambiando azienda o settore non sarà necessario cambiare il Fondo cui destinare il proprio TFR. Possono aderire, inoltre, i lavoratori autonomi dell’artigianato ed i loro collaboratori familiari, i coltivatori agricoli, i collaboratori coordinati continuativi.-
Per quanto concerne la contribuzione dovuta al Fondo si rimanda integralmente alla previsione dell’art. 21 del CCNL sottoscritto in data 26/2/2008.-
Art.28 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA CONTRATTUALE
A decorrere dal 1 luglio 2010 i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare, a favore delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo territoriale regionale, un contributo a titolo di assistenza contrattuale. L’entità di tale contributo è pari allo 1,50% della retribuzione giornaliera del lavoratore, da suddividere in parti uguali tra il lavoratore stesso ed il datore di lavoro. La quota a carico del lavoratore sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria.
Le modalità di riscossione e di trasferimento delle risorse saranno determinate da apposito e separato regolamento da definire tra le parti firmatarie entro il 30 giugno 2010.
Il presente contributo si intende aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Art.29 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Nelle province e nei territori dove sono in vigore contrattazioni collettive territoriali precedentemente sottoscritte che abbiano definito condizioni di miglior favore rispetto alla normativa contrattata dal presente accordo, esse continueranno ad essere vigenti.
Art. 30 - DEPOSITO E STAMPA CONTRATTO
ll presente contratto, scritto con la consulenza delle parti, sarà depositato in triplice copia entro 30 giorni dalla stipula presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia ai sensi delle leggi 402/96 e 135/97 la quale provvederà ad inoltrarlo presso gli Enti previdenziali competenti. Inoltre verrà stampato a cura della FIMAV e distribuito agli addetti del settore.
Art. 31 - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha durata triennale e decorre dal 1° Gennaio 2010, salvo le decorrenze specificate nei singoli articoli, e scade il 31 Dicembre 2012 e s’intende prorogato se nessuna delle parti provvede alla disdetta nel termine di sei mesi dalla scadenza.
DICHIARAZIONE FINALE
Premesso che in data odierna le Parti hanno trovato un’intesa sul Contratto Integrativo Regionale, convengono quanto segue:
a) di costituire entro il 31 luglio 2010 l’Ente Bilaterale territoriale regionale che avrà sede presso l’Associazione Prov.le delle imprese di meccanizzazione agricola della provincia di Verona,
b) di attivare entro il mese di settembre 2010 una Commissione, che sarà composta da nr. 4 membri, dei quali nr. 2 designati dalle organizzazioni sindacali , FAI-CISL e UILA- UIL e nr. 2 designati dalla FIMAV, avente lo scopo, anche in relazione all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, governance e regolamenti dell’Ente bilaterale regionale veneto, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche:
o modalità di relazione e informazione nei confronti del Comitato paritetico nazionale
o finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale;
o modalità ottimali di funzionamento degli organi gestionali;
o valutazioni sull’introduzione di forme di sostegno al reddito;
o l’adozione di modalità telematiche per divulgazione dell’attività dell’Ente bilaterale;
c) di istituire a livello regionale relazioni sindacale atte a sviluppare in modo continuativo il confronto sulle varie materie delegate dall’accordo interconfederale del 15 aprile 2009;
d) di avviare un confronto entro il mese di settembre 2010 finalizzato a trovare un’intesa sui seguenti punti:
o Organizzazione corsi di formazione per addetti alla sicurezza, ampliamento dell’attività di promozione della prevenzione e sicurezza sul lavoro e di informativa del dettato del D.Lgs 81/2009;
o Designazione di un responsabile aziendale per la sicurezza sul lavoro a livello territoriale;
o Organizzazione di eventi in materia di pianificazione previdenziale e di informazione relativa allo sviluppo della previdenza integrativa;
o Progettazione e promozione da parte di FIMAV di azioni formative ed informative che abbiano l’obiettivo di migliorare il livello di competitività delle imprese ed il potenziamento della professionalità dei lavoratori del settore agro-meccanico. Tale azioni di supporto alle imprese verrà operativamente attuata tramite appositi accordi di partnership con un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua e senza oneri aggiuntivi per le imprese.
Le aziende che intendono cogliere le opportunità in materia di flessibilità del lavoro offerte dal presente CCIRL dovranno formalizzare l’adesione all’Ente Bilaterale Regionale richiedendo copia
del regolamento attuativo ed i moduli di adesione al seguente indirizzo:
Associazione Prov.le Imprese di Meccanizzazione Agricola Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00/x
00000 XXXXXX
Tel. 045/0000000 fax 045/952362 e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Letto, confermato, sottoscritto in Verona, li
FIMAV
FAI
UILA
ALLEGATI
Il giorno 07/02/2011 presso la sede dell’E.B.A.C.A.V. in Verona, premesso che:
a) in data 03/06/2010 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale per i lavoratori delle imprese di meccanizzazione agricola del Veneto;
b) l’EBACAV è riconosciuto come l’Ente Bilaterale delle attività di contoterzismo in agri- coltura regionale del Veneto attraverso il quale si dà applicazione esplicita alle previsioni disciplinate dall’art. 21 del contratto collettivo regionale del 03/06/2010 sottoscritto tra le organizzazioni regionali dei lavoratori della FAI-CISL e della UILA-UIL e la Federa- zione Imprese di Meccanizzazione Agricola del Veneto);
c) si rende necessario adeguare in maniera più rispondente alle esigenze del mondo del contoterzismo in agricoltura alcuni istituti già disciplinati dalla contrattazione regiona- le, regolamentando in modo particolare l’istituto del lavoro intermittente previsto dal X.Xxx 276/2003;
d) è emersa la necessità di dar corso alla delega attribuita dall’art. 21 lett. e) dal contratto integrativo regionale per i lavoratori delle imprese di meccanizzazione agricola del Vene- to di cui alla comma precedente che consente di ampliare i periodi predefiniti stabiliti dalla legislazione nazionale in cui si può dar corso al contratto di lavoro intemittente;
e) il Comitato di gestione di XXXXXX riconferma lo svolgimento di incontri, con cadenza semestrale, finalizzati a fare il punto sul ricorso al lavoro intermittente nei settori del contoterzismo della regione Veneto;
le parti contraenti l’accordo regionale di settore del 03/06/2010:
1. riconfermano la validità dell’istituto del lavoro intermittente quale strumento consono alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nel settore del contoterzismo in agricoltura correlate alla stagionalità dei prodotti, al rispetto dei tempi imposti dai committenti, alle condizioni meteorologiche, ecc.;
2. convengono di dare attuazione alle funzioni ad essa assegnate dalla delega di cui all’art. 21 lett. e) del contratto collettivo regionale sopraindicato;
· concordano di ampliare i periodi predefiniti stabiliti dalla legislazione nazionale sta-
bilendo che si può dar corso al contratto di lavoro intermittente per tutte le lavora- zioni meccanico-agricole rientranti nell’ambito di applicazione del vigente CCNL di settore rese per conto terzi nel periodo dal 1 marzo al 15 novembre di ogni anno
Al Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale si affidano inoltre compiti di verifica dell’applica- zione integrale da parte delle aziende degli accordi sopracitati e di raccolta ed elaborazione di statistiche e dati sull’utilizzo di detto strumento a livello locale.
I pareri di conformità di ricorso al lavoro intermittente a livello regionale verranno presentati con la modulistica predisposta dalle parti ed indirizzati al Comitato Paritetico regionale costituita in seno all’Ente Bilaterale delle attività di contoterzismo in agricoltura regionale del Veneto tra rap- presentanti delle organizzazioni sindacali contraenti il Contratto collettivo regionale di settore del 03/06/2010. Il Comitato paritetico regionale si riunirà con cadenza settimanale per prendere in esame le richieste pervenute e procedere al rilascio del parere di conformità.-
Le aziende dovranno ad attestare di essere in regola con i versamenti e con gli obblighi previsti dagli accordi regionali in materia di bilateralità e di assistenza contrattuale nazionale e regionale.
Il presente atto verrà notificato alle sedi regionali dell’Inps, dell’Inail e della Direzione Prov.le del Lavoro del Veneto
Il giorno 28 aprile 2011 in Verona, presso la sede della FIMAV del Veneto
TRA
La FIMAV (Federazione Imprese di Meccanizzazione Agricola del Veneto) aderente all’UNIMA e rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Presidente assistito dai Sigg. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
E
la FAI-CISL regionale rappresentata dal Segretario Generale della FAI Veneto Sig. Xxxxxxx Xxxx, la UILA-UIL regionale rappresentata dal Segretario Generale della UILA Veneto Sig. Xxxxxx Xxxxxx è stato stipulato il seguente contratto regionale di lavoro.
Premesso che:
· in data 03/06/2010 è stato sottoscritto il CCRIL di settore;
· l’applicazione della decontribuzione avverrà sulla base della normativa attualmente in vigore (Legge 247/07 e Legge 122/10) che prevede specifica autorizzazione da parte dell’Inps;
Le parti hanno convenuto quanto segue.
Art.1 – CONFERMA DEL SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE
Le parti convengono fin d’ora che il termine per la conversione del salario integrativo regionale è fissato inderogabilmente al 28 febbraio 2012. Gli importi restano confermati nella misura prevista dall’art. 9 del vigente CCRIL.
Art.2 - ISTITUZIONE DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE REGIONALE
Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale collegato all’andamento produttivo del settore che sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013.
Tale elemento è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, festività, mensilità aggiuntive ed ogni altro istituto diretto e differito derivante da legge o da contratto ed ha le caratteristiche di cui all’art. 1 c. 67 legge 247 del 24/12/2007 e successive proroghe, modificazioni ed ai relativi decreti applicativi, collegato all’andamento produttivo del settore delle imprese che esercitano le attività di cui all’art.1 del vigente CCNL di settore, relativamente al periodo di riferimento gennaio 2011 - dicembre 2011 e nelle misure già concordate per l’ex salario integrativo regionale.
L’EET regionale verrà erogato con le modalità sopra indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati daranno esito positivo (Fonte INPS / EBACAV).
1. Numero di imprese del periodo di riferimento (gennaio 2011 – dicembre 2011) non inferiore del 7% rispetto al numero di imprese del periodo precedente (gennaio 2010
– dicembre 2010);
2. Numero medio lavoratori del periodo di riferimento (gennaio 2011 – dicembre 2011) non inferiori al 7% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente (gennaio 2010 – dicembre 2010);
3. Numero di ore medie di sospensione con ricorso agli ammortizzatori sociali non superiori a 30 ore per dipendente nel periodo di riferimento (gennaio 2011 – dicembre 2011);
4. Consumo medio di carburante agricolo agevolato nel biennio 2009-2010 non inferiore del 20% rispetto al consumo medio del periodo 2007-2008.
Per le aziende di nuova costituzione nell’anno 2012 o che abbiano assunto per prima volta dipendenti nel corso del 2012 la prima erogazione avverrà non prima del marzo 2013.-
L’EET regionale viene erogato nel periodo dall’1/3/2012 al 28/2/2013, a tutti i dipendenti (ad eccezione dei lavoratori intermittenti) per tutte le ore effettivamente lavorate purché in forza nel periodo di riferimento (gennaio 2011 – dicembre 2011) nel settore del contoterzismo, con le seguenti specifiche:
· agli apprendisti, pur non essendo questi pienamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, come condizione di miglior favore, sarà riconosciuto l’EET in misura pari a € 25,00 mensili;
· ai contratti a tempo parziale il premio sarà corrisposto in proporzione all’orario ridotto;
· nell’ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 1° marzo 2012 al 28 febbraio 2013 al lavoratore non verrà erogata la parte di premio residua.
Ai fini dell’erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro ivi compresi i permessi ai RLS per l’espletamento dei propri compiti. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per:
· infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda;
· congedo di maternità/paternità:
· permessi retribuiti riferiti alla legge 104/92 dovrà tener conto anche dell’EET regionale.
L’erogazione dell’elemento economico nelle forme sopramenzionate, ivi compresa l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla legge, sarà comunque subordinato all’adesione delle aziende all’Ente Bilaterale territoriale regionale (EBACAV) cui verrà demandato il compito di monitorare l’andamento del settore agro-meccanico.
Le aziende che non intendono aderire all’ Ente Bilaterale territoriale regionale manterranno il Salario Integrativo Regionale così come definito al precedente art.9.-
Art. 3 - APPLICAZIONE DI CLAUSOLE FLESSIBILE ED ELASTICHE
Le parti concordano sulla necessità che il luogo privilegiato per la trattazione della disciplina di applicazione delle clausole flessibili e/o elastiche nei rapporti a tempo paziale sia la contrattazione nazionale. Pertanto, anche in virtù dell’imminente avvio della discussione riguardante il rinnovo del CCNL di settore, le parti concordano di prorogare al 31/1/2012 il termine, disposto dall’art. 16 del CCRIL del 3/6/2010, stabilito per avviare il confronto in sede nazionale ferme restando le linee guide già enunciate.
Art. 4 - DEPOSITO E STAMPA CONTRATTO
ll presente contratto, scritto con la consulenza delle parti, sarà depositato, a cura di FIMAV, in triplice copia entro 30 giorni dalla stipula presso le sedi regionali dell’Inps, dell’Inail e della Direzione Regionale del lavoro di Venezia, ai sensi delle leggi 402/96 e 135/97. Il presente contratto verrà stampato a cura della FIMAV e distribuito a tutti gli addetti del settore.
Letto, confermato, sottoscritto 28 aprile 2011 FIMAV del Veneto
FAI CISL del Veneto UILA UIL del Veneto
ACCORDO REGIONALE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA’ DI CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LEGGE RIGUARDANTE
L’IMPOSTA DEL 10% SU TALUNE VOCI DELLA RETRIBUZIONE DEL CCNL E DEL
CONTRATTO REGIONALE DI SETTORE
Il giorno 27 febbraio 2012 in Verona, presso la sede della FIMAV del Veneto, si sono incontrate:
la FIMAV (Federazione Imprese di Meccanizzazione Agricola del Veneto) aderente all’UNIMA e rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Presidente assistita dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Direttore della Xxx.xx Prov.le Imprese di Meccanizzazione Agricola di Verona e dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di consulente della medesima Associazione provinciale
e
la FAI-CISL regionale rappresentata dal Segretario Generale della FAI Veneto Sig. Xxxxxxx Xxxx, la UILA-UIL regionale rappresentata dal Segretario Generale della UILA Veneto Sig. Xxxxxx Xxxxxx Premesso che
1. Con la Circolare nr. 3/E del 14/2/2011 l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall’art. 1 c. 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all’art. 53, c.1, del decreto legge 31.05.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalle legge 30.07.2010, n. 122, in tema di “imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività” per il periodo d’imposta 2011;
2. Le derivazioni territoriali di F.I.M.A.V. (denominate Associazioni Xxxx.xx delle Imprese di Meccanizzazione Agricola) presenti sul territorio veneto hanno facoltà di iscriversi alla locale derivazione territoriale di Confindustria;
3. Che l’eventuale iscrizione a Confindustria della locale Associazione Prov.le delle Imprese di Meccanizzazione Agricola implica che tutte le aziende a quest’ultima associate devono intendersi quali imprese a tutti gli effetti aderenti al sistema di rappresentanza di Confindustria;
4. Che l’accordo regionale di settore del 3 giugno 2010 è finalizzato a sostenere la relazione tra attività lavorativa e le variabili condizioni del mercato ed in tal senso originato dal comune impegno di incentivare, nel rispetto della sicurezza e della dignità del lavoro, la qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa tramite un’appropriata gestione degli orari, una migliore organizzazione del lavoro e l’attivazione dei relativi compensi ai lavoratori.
Tutto ciò premesso :
1. Le parti intendono riaffermare che le disposizioni presenti nella contrattazione regionale del 3 giugno 2010 quali, ad esempio, la banca ore, il premio di continuità professionale, il premio di efficienza organizzativa nonché l’attivazione nella medesima contrattazione regionale di premi territoriali legati all’andamento del settore e/o alla presenza al lavoro sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dai contratti regionali rispondono al comune intento di prevedere condizioni premiali alle tipologie di prestazione lavorativa che favoriscano la migliore organizzazione del lavoro utile ad incrementare la qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e quantità produttive aziendali;
2. Le imprese, pertanto, opereranno l’applicazione delle agevolazioni fiscali a tali istituti di origine contrattuale territoriale nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate;
3. Che, per effetto della rappresentanza indicata al punto 3 delle premesse, le imprese potranno altresì applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni disciplinate dal vigente CCNL delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura e collegate ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza;
4. Il presente accordo ha efficacia per tutti i dipendenti, ivi inclusi i lavoratori somministrati che operano in Azienda, anche se occupati presso sedi o unità produttive situati fuori dalla regione del Veneto;
5. Il presente accordo si applica sulle retribuzioni erogate a decorrere dalla data del presente accordo;
6. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuale intese aziendali a tale titolo negoziati.
Letto, confermato, sottoscritto 27 febbraio 2012 FIMAV del Veneto
FAI CISL del Veneto UILA UIL del Veneto
FAC-SIMILE ADESIONE DEL LAVORATORE ALLA BANCA ORE
Spett.le Azienda
RACCOMANDATA A MANO
Il sottoscritto , dipendente di Codesta Azienda, dichiaro formalmente di voler aderire, a decorrere dal alla Banca Ore pre- vista dall’art. 8 del vigente CCRIL per le imprese che svolgono attività di contoterzismo in agri- coltura del Veneto nella quale confluiranno tutte le ore di straordinario prestate nel corso dell’anno
Dichiaro altresì di aver preso visione dell’art. 8 del suddetto CCRIL che disciplina il funziona- mento della Banca ore e di accettarne tutte le modalità attuative.
La presente adesione è valida fino a revoca scritta.
, li
Firma del lavoratore
Per ricevuta ed accettazione, il datore di lavoro
FAC-SIMILE
COMUNICAZIONE AGLI ENTI PER ADOZIONE FLESSIBILITA’ ORARIO DI LAVORO
Ragione Sociale
Via
Egr. Sig.
RACCOMANDATA A MANO
Con la presente si comunica, ai sensi dell’art. 6 del vigente CCRIL Veneto per le imprese di Meccanizzazione Agricola, che presso la scrivente Azienda si intende adottare il seguente orario di lavoro:
⮚ 33 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio per:
· 7 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 5 ore il venerdì nel caso di settimana lavorativa su 5 giorni;
· 5 ore 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni
⮚ 39 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre per 8 ore giornaliere distribuite dal lunedì al sabato;
⮚ 45 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì e 5 ore al sabato.
, li
Firma del lavoratore
Per ricevuta ed accettazione, il datore di lavoro
FAC-SIMILE COMUNICAZIONE ENTI ADOZIONE FLESSIBILITA’ ORARIO DI
LAVORO (art. 6 C.C.R.I.L.) Da comunicare entro il 30 ottobre
Ragione Sociale
Via
Spett. le
Direzione Prov.le del lavoro di
Spett. le
Ente Bilaterale Veneto delle attività di contoterzismo in agricoltura
Xxx Xxxxxxxxxxxxx 00/X - 00000 Xxxxxx
RACCOMANDATA A.R.
Con la presente si comunica, ai sensi dell’art. 6 del vigente CCRIL Veneto per le imprese di Meccanizzazione Agricola sottoscritto in data 3 giugno 2010, che presso la scrivente Azienda si intende adottare il seguente orario di lavoro:
⮚ 33 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio per:
· 7 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 5 ore il venerdì nel caso di settimana lavorativa su 5 giorni;
· 5 ore 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni
⮚ 39 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre per 8 ore giornaliere distribuite dal lunedì al sabato;
⮚ 45 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì e 5 ore al sabato.
, li
Firma del lavoratore
ALTRI ALLEGATI EBACAV
Statuto tipo Ente Bilaterale Regionale attività di conterzismo in agricoltura
Art. 1 Costituzione
1) Conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del CCNL contoterzismo in agricoltura del 26/2/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dall’accordo regionale Veneto del 03 giu- gno 2010, è costituito l’Ente Bilaterale Regionale per le attività di contoterzismo in agricoltura del Veneto, di seguito denominato E.B.A.C.A.V.
Art. 2 Natura
1) L’E.B.A.C.A.V. ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 3 Durata
1) La durata dell’E.B.A.C.A.V.è a tempo indeterminato. Ciascuno degli associati può recedere in ogni momento dall’Associazione.
Art. 4 Sede
1) L’E.B.A.C.A.V. ha sede presso l’A.P.I.M.A. di Verona in Via Sommacampagna 63/E.- Con delibera degli associati potranno essere istituite ovunque, se opportuno, sedi secondarie e recapiti.
Art. 5 Soci e beneficiari
1) Sono Soci dell’E.B.A.C.A.V.
la FIMAV aderente all’UNIMA; la FAI-CISL regionale;
la UILA-UIL regionale.
Nel caso di mancata presenza a livello territoriale di una o più delle predette organizzazioni, potrà subentrare - in via transitoria - la competente organizzazione nazionale.
2) Le iniziative di cui all’articolo 6 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi contrattuali inderogabili e sono destinate ai dipendenti ed alle aziende che corrispondono le quote di cui al successivo articolo 7.
3) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra, le quote di cui al successivo articolo 7 sono cana- lizzate con le modalità definite dall’art. 4 del CCRL contoterzismo in agricoltura del 03 giugno 2010 e successive modifiche ed integrazioni e sono destinate al finanziamento del livello regionale (E.B.A.C.A.V.).
Art. 6 Scopi
1) L’E.B.A.C.A.V. costituisce lo strumento per Io svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2) A tal fine, l’E.B.A.C.A.V. promuove e gestisce, a livello locale:
a. iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b. iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rappor- ti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c. interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di for- mazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. funzioni di assistenza volte a favorire l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e di mo- nitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con il Sistema informativo lavoro;
e. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di stu- dio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
f. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
x. x compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli organismi paritetici;
h. funzioni di promozione della conoscenza degli strumenti contrattuali concernenti la previden- za complementare, in attuazione di specifiche convenzioni stipulate con i fondi competenti;
i. l) l’istituzione del Comitato paritetico territoriale regionale, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a
cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali, a tal fine, il Comitato:
j. programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale inviando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
k. ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di lavoro intermittente, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, al Comitato nazionale paritetico;
l. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomuni- tari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
m. cura la raccolta e l’invio degli accordi territoriali ed aziendali al Comitato nazionale paritetico;
n. m) attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
o. o) tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
3) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’E.B.A.C.A.V. potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera del Comitato di Gestione.
4) L’istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dal Comitato di Gestione, che ne regola il funzionamento con apposito rego- lamento.
Art. 7 Finanziamento
1) L’E.B.A.C.A.V. è finanziato da quote di assistenza contrattuale versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura e con il sistema di riscossione previsti dal vigente Contratto Integra- tivo Regionale di Lavoro per i dipendenti da imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura.
2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata unitamente a quella a proprio carico.
Art. 8 Organi dell’E.B.A.C.A.V.
1) Sono organi dell’E.B.A.C.A.V.:
- il Comitato di Gestione
- il Presidente
- il Segretario
- il Collegio dei revisori dei conti
Art. 9 Il Patrimonio dell’E.B.A.C.A.V.
1) Le disponibilità dell’E.B.A.C.A.V. sono costituite dall’ammontare dei contributi di cui al prece- dente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’E.B.A.C.A.V. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’E.B.A.C.A.V. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.
3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, il patrimonio dell’E.B.A.C.A.V. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime fina- lità in futuro.
4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell’E.B.A.C.A.V., è quello del «fondo comune» regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comu- nione di beni.
5) I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’E.B.A.C.A.V. sia durante la vita dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso.
6) E’ fatto espresso divieto durante la vita dell’ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7) In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’E.B.A.C.A.V. il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall’Ente, secondo le determinazioni del Comitato di Gestione o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 10 Gestione dell’E.B.A.C.A.V.
1) Per le spese di impianto e di gestione, l’E.B.A.C.A.V. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all’articolo 9.
2) Le risorse dell’E.B.A.C.A.V. sono, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.
3) Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente.
Art. 11 Disposizioni finali
1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al Rego- lamento ed, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Territoriale (E.B.A.C.A.V.) costituito ai sensi dell’articolo 3 del Contratto Collettivo Regionale Ve- neto per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura del 3 giugno 2010.
2. Il contributo è dovuto da tutti i lavoratori cui si applica il CCRL Veneto, ivi compre- si i lavoratori intermittenti, a decorrere dalle retribuzioni corrisposte a decorrere dal 27/01/2011, data di costituzione dell’Ente Bilaterale Territoriale.-
3. La misura delle quote mensili di finanziamento dell’Ente Bilaterale Territoriale è così stabilita:
a. Per i lavoratori intermittenti e/o a tempo determinato: contributo in misura fissa pari € 4,5 mensili da ripartire per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore;
b. Per tutti gli altri dipendenti: contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione nazionale conglobata mensile indicata all’art. 19 c.1 del CCNL di settore, di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.
4. La misura delle suddette quote potrà essere variata solo ad opera delle Organizzazioni Sin- dacali Regionali stipulanti il CCRL Veneto per i dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura.
5. La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all’atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce sul libro paga.
6. Per l’apposizione del parere di conformità all’assunzione di lavoratori intermittenti o di- scontinuo secondo le disposizioni di cui all’art.21 lett. c) o effettuate in virtù delle deleghe conferite dall’art. 21 lett. d) del CCRL Veneto è richiesto un contributo aggiuntivo di € 18,00 per ogni lavoratore assumendo ad intero carico del datore di lavoro e da versarsi unitamente ai contributi di cui al punto 3).
7. Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all’Ente Bi- laterale Territoriale avvalendosi esclusivamente del sistema di riscossione appositamente individuato a livello regionale.
8. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 4 del vigente CCRL Veneto, l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere mensilmente al lavora- tore un elemento distinto della retribuzione nazionale conglobata mensile pari alla quota a proprio carico che avrebbe dovuto versare all’Ente (in misura fissa o in percentuale) e non potrà accedere alle prestazioni dell’Ente nonché alle valutazioni di conformità alle ulteriori ipotesi di accesso al lavoro intermittente o discontinuo di cui all’art. 21 lett. C) del CCRL Veneto.
9. Gli importi delle quote di cui al punto precedente devono essere versati dalle aziende entro il semestre successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all’Ente Bilaterale Territoriale gli interessi di mora fissati nella misura del dieci per cento in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell’Ente Bilaterale medesimo ad adire le vie legali.
10. I lavoratori che intendano avvalersi delle iniziative promosse dall’Ente Bilaterale sono tenuti a comprovare l’avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l’esibizione del foglio paga.
Verona, li 27/01/2011.-
IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE,
XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a
nato/a il a prov.
C.Fisc. nella sua qualità di della ditta
C.Fisc. P.IVA. con sede legale a ( ) Via/P.zza n. Tel. Fax E-mail
esercente l’attività di codice ATECO
DICHIARA
di aver preso atto che, come previsto dal CCNL - e successivo Contratto Integrativo del Veneto del 03/06/10, il sistema di contribuzione a favore degli Enti Bilaterali prevede:
1. un’aliquota dello 0,10% a carico dell’azienda ed una aliquota a carico del lavoratore dello 0,05% a carico del lavoratore da calcolare entrambi sulla retribuzione nazionale conglobata;
2. per i lavoratori intermittenti e/o a tempo determinato: contributo in
misura fissa pari € 4,5 mensili da ripartire per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore;
3. un contributo aggiuntivo di € 18,00 per ogni lavoratore di cui si chiede il previo rilascio del parere di conformità ad intero carico del datore di lavoro.
Dichiara, di conseguenza, di aderire all’ENTE BILATERALE REGIONALE PER LE ATTIVITA’ DI CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA NEL VENETO, assumendo,
insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare, si impegna a rispettare i termini di versamento dei contributi sopramenzionati e dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
Data,
(Firma Titolare o Legale Rappresentante)
Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/03 (privacy), esprime il consenso previsto dall’art. 23 e 26 del citato decreto al trattamento dei dati che mi riguardano, da parte dell’Ente Bilaterale del contoterzismo in agricoltura del Veneto e/o delle società o organizzazioni legate alla UNIMA per le finalità istituzionali, connesse o strumentali, dell’Ente Bilaterale del contoterzismo in agricoltura del Veneto, nonché alla comunicazione dei miei dati personali nei limiti previsti dalla citata informativa e quando ciò sia funzionale all’esecuzione delle operazioni e dei servizi offerti.
❏ Desidero ricevere informazioni sui servizi e sulle attività dell’EBACAV
❏ Non desidero ricevere alcuna informazione
(firma del titolare o del legale rappresentante)
DICHIARAZIONE PER ASSUNZIONE INTERMITTENTI
Il sottoscritto: titolare/legale rappresentante della ditta: con sede in: via Partita IVA: in relazione alla richiesta del parere di conformità per l’assunzione di lavoratori intermittenti o discontinui presentata alla Comitato Paritetico Regionale con sede in Verona
DICHIARA
▪ Di applicare nei confronti di tutti i lavoratori occupati il vigente CCNL delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura nonché gli Accordi Integrativi Territoriali stipulati tra FIMAV e Organizzazioni Sindacali Regionali dei Lavoratori FAI-CISL, UILA- UIL.
▪ Di rispettare le leggi in materia di lavoro e sicurezza sociale ed in particolare di aver provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D.Lgs 626/94;
▪ Di aver preso visione del Regolamento di funzionamento dell’Ente Bilaterale per le attività di contoterzismo in agricoltura della Regione Veneto;
▪ Di adempiere regolarmente al finanziamento dell’Ente Bilaterale per le attività di contoterzismo in agricoltura della Regione Veneto;
▪ Di essere in regola con gli adempimenti contributivi relativi all’assistenza contrattuale previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale.
(data) (timbro e firma)
ENTE BILATERALE DELLE IMPRESE DEL CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA DELLA REGIONE VENETO
COMITATO PARITETICO FIMAV, FAI-CISL, UILA-UIL DELLA REGIONE VENETO PER IL RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA’
Oggetto: Parere di conformità per assunzione lavoratori intermittenti o discontinui ai sensi dell’art. 21 lett.e) del CCRL del ‘contoterzismo in agricoltura’ del 3 giugno 2010
Il /la sottoscritto/a In qualità di della Ditta Partita IVA: con sede Prov. Via/P.zza CAP
Tel. Fax
Esercente attività di Contoterzismo in agricoltura.
CHIEDE
a codesto COMITATO PARITETICO REGIONALE costituita in seno all’Ente Bilaterale delle attività di contoterzismo in agricoltura il “parere di conformità”, ai sensi dell’art. 21 lett.
e) del CCRL 3 giugno 2010 del settore ‘contoterzismo in agricoltura’, per instaurare rapporti di lavoro intermittente
con n° lavoratori con mansioni di di cui al livello del CCNL settore contoterzismo in agricoltura
• per il periodo predeterminato dal al
A tale scopo
DICHIARA CHE:
A. L’organico del personale dipendente è composto alla data odierna da nr. dipendenti di cui lavoratori intermittenti già presenti nr.
B. E’ iscritta alla Associazione Prov.le delle Imprese di Meccanizzazione Agricola della
provincia di ;
C. Al fine dell’aggiornamento statistico dei dati sull’utilizzo dell’istituto del lavoro intermittente, nonché al fine della corretta applicazione degli Accordi Nazionali e Territoriali in materia, si impegna a far pervenire a codesto Comitato:
a) Contestualmente all’avviamento del lavoratore: copia della comunicazione di assunzione da presentare entro il giorno precedente l’inizio della prestazione al Centro per l’Impiego competente con l’indicazione della data di fine rapporto;
b) Entro 10 giorni dall’evento: la data della eventuale trasformazione del contratto a tempo pieno ed indeterminato.
(data) (timbro e firma)
(spazio riservato al Comitato Paritetico)
Prot n. del
Allegati: - N. ORIGINALI DECISIONI E.B.
MODULO VERSAMENTO EBACAV
Spett.le Istituto di Credito
Agenzia | Prov. |
Ordine di bonifico bancario
Vogliate cortesemente eseguire il bonifico con il presente allegato di EURO: | , |
A favore di: ENTE BILATERALE CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA VENETO
Sul seguente appoggio bancario:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALPOLICELLA Via dell’artigianato ,5 loc. Rugolin - 37020 Marano di Valpolicella (VR) |
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 |
Dati del mittente
❏ PER XXXXX XX XXXXX XX (“XXXXXXXXX”): | ❏ ADDEBITO IN CONTO CORRENTE N. | ||
Ragione Sociale | P.IVA | ||
Via | Nr | CAP | Località |
Telefono | Fax | Note |
Causale del bonifico: versamento contributo E.B.A.C.A.V. ° semestre 20
Periodo | Scadenza | Imponibile | N.° Dipen- denti | N° lavora- tori Inter- mittenti | Contri- buto % | Con- tributo fisso | Con- tributo Una- Tantum | ||||
1° SEMESTRE | 16 LUGLIO | 2 | 0 | 1 | € | € | € | ||||
2° SEMESTRE | 16 GENNAIO | 2 | 0 | 1 | € | € | € |
Legenda contribuzione dovuta:
Contributo %: aliquota 0,15% Su retribuzione nazionale conglobata mensile per 14 mensilità di cui 0,10% a carico del dipendente
Contributo fisso: per lavoratori intermittenti € 3,00 a carico della ditta € 1,50 a carico del dipendente
Contributo Una-Tantum: € 18,00 per rilascio parere di conformità lavoratori intermittenti.
FIRMA DEL RICHIEDENTE
(firma autorizza a prelevare dal c/c)
Data
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 30/6/2003 n.196 sulla tutela dei dati, autorizza l’Ente Bilaterale del contoterzismo in agricoltura Veneto al trattamento dei propri dati per la finalità dell’Ente medesimo ed in particolare ad inserire e conservare in appositi archivi tutti i dati contenuti nella presente; inoltre autorizza l’Ente Bilaterale ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi proposti dall’Ente stesso.
Firma
Ente Bilaterale del contoterzismo in agricoltura Veneto
Via Sommacampagna, 63/E – 37137 Verona – Tel. 000 0000000 – Fax 045
952362 – Codice Fiscale 93224500236
Contratto Integrativo Territoriale di Lavoro
Per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura del Veneto