COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Foglio di Patti e Condizioni per l’affidamento della gestione di un centro di distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari a famiglie indigenti e a rischio marginalità .
CIG Z5C18C862D CPV: 85312000-9.
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto
Il comune di Firenze (di seguito denominato “Comune”), affida la gestione di un centro di distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari a famiglie indigenti e a rischio marginalità a .
……. ……, (di seguito denominato “Gestore”).
Il Gestore dovrà assicurare la distribuzione ai soggetti di cui al seguente punto 6 la distribuzione di prodotti alimentari e non alimentari ricevuti dal Banco Alimentare da altri soggetti riconosciuti dall’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) o ricevuti in donazione o autonomamente raccolti tramite le c.d. “collette alimentari”
La gestione dei beni raccolti deve essere effettuata in modo da poter tracciare e rendicontare la provenienza e l’utilizzo.
In tutta la cartellonistica , materiale che pubblicizza l'attività oggetto del presente capitolato ed eventualmente sulle cassette o contenitori dei prodotti alimentari, il gestore deve riportare il Logo dell’Unione Europea e del Comune di Firenze e la seguente dicitura “ Servizio di aiuti alimentari del Comune di Firenze gestito da ” .
Art. 2 – Durata della Gestione
La gestione ha durata di 33 mesi con decorrenza presunta dal 1 aprile 2016 o comunque dalla data di affidamento del servizio e fino al 31.12.2018.
Il Comune, qualora i risultati dell’affidamento siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 29 e 57, comma 5 lettera b) D.lgs. 163/06, di richiedere, il rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 48 mesi a partire dalla scadenza del contratto iniziale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare al gestore entro tre mesi dalla scadenza del contratto. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.
Il Gestore si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di almeno 120 giorni.
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il Gestore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
Art. 3 – Descrizione e finalità del servizio
3.1 DISTRIBUZIONE ALIMENTI. La finalità del servizio è mitigare la povertà alimentare, contrastare la marginalità estrema e rispondere a bisogni materiali di persone o famiglie gravemente deprivate attraverso la distribuzione di beni alimentari e altre misure d’accompagnamento.
L’attività di distribuzione di beni alimentari consiste nella recezione dei prodotti, stoccaggio, assegnazioni alle associazioni e trasporto e distribuzione agli utenti da parte delle medesime.
3.2 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE. Il gestore è responsabile del corretto utilizzo dei prodotti agroalimentari e non alimentari lungo tutta la filiera di presa in carico , stoccaggio , conservazione e ridistribuzione gratuita agli utenti finali.
Il gestore deve effettuare i necessari controlli sul rispetto della normativa vigente in materia di distribuzione agro alimentare agli indigenti stabilite dalla regione Toscana, dallo Stato Italiano e dall’Unione Europea.
Per i prodotti che rientrano nei programmi di aiuti agroalimentari e non dell’Unione Europea o dall’AGEA, il gestore effettua il controllo del rispetto della normativa vigente ed in particolare da quanto previsto dalla circolare AGEA n. 22 del 28 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni.
3.5 - RILEVAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEGLI UTENTI.
Il gestore s’impegna a predisporre e tenere, un sistema di documentazione relativa all'accesso al servizio, alla susseguente archiviazione e periodica reportazione della merce distribuita nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Ove necessario, l’amministrazione comunale di concerto con il gestore definiranno le modalità di rilevazione e di trasmissione dei dati individuando idonei sistemi che consentano la predetta trasmissione dei dati.
Art. 4 – Luogo di esecuzione del contratto Art. 4.1 Individuazione locali
Il Comune si impegna a concedere a decorrere dal 1° aprile 2016, al gestore l’uso dei locali situati a Firenze xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 00, rappresentati nella pianta planimetrica (allegato “A”).
E’ carico del gestore la messa a norma dell’immobile messo a disposizione dal Comune, secondo le disposizioni previste per gli immobili adibiti a locali per lo stoccaggio e conservazione di prodotti alimentari.
Il gestore deve essere in possesso di tutte la autorizzazioni e nulla osta necessari per l’avvio dell’attività.
Il gestore, assume la qualifica di “Concessionario” ai fini dell’atto di prestazione di servizi in locali di proprietà comunale assumendone tutti gli obblighi in esso previsti.
Art. 4.2 Locale
Il Gestore prende in consegna i locali concessi nello stato di fatto in cui si trovano, dichiarandoli idonei ad ospitare le attività del Progetto.
Le parti si danno reciprocamente atto che per loro effettivo utilizzo operativo i locali devono essere preventivamente sottoposti a idonei interventi di manutenzione edilizia ed impiantistica. Tali interventi saranno eseguiti a cura e spese del soggetto gestore, senza che ne derivi alcun onere o responsabilità per l’Amministrazione comunale.
Nei locali in concessione d’uso il gestore, previo conseguimento degli eventuali necessari permessi, potrà utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature che le potranno necessitare e potrà, previo preventivo assenso scritto del Comune eseguire lavori di ulteriore adeguamento e/o miglioramento, sia delle strutture che degli impianti dei locali stessi.
Le dotazioni impiantistiche presenti nei locali di cui al precedente articolo 4.1 sono elencate in apposito inventario che le parti sottoscrivono ed allegano al presente atto.
Il Comune fornirà al gestore le informazioni tecniche per il corretto impiego delle suddette dotazioni di sicurezza e per gli interventi di manutenzione ordinaria idonei al mantenimento in efficienza degli stessi.
4.3 Attività del gestore
Il gestore si impegna ad esercitare la sua attività all'interno dei predetti locali. nel rispetto delle norme regolamentari emanate dal Comune per l'uso delle dotazioni tecniche impegnandosi a rispettare tutte le modifiche che potranno essere successivamente approvate, purché
preventivamente comunicate al Gestore.
4.4 Impegni del gestore
Il gestore ha piena facoltà di installare, a propria cura e spese, linee telefoniche dirette.
Il gestore si impegna a non manomettere, modificare, estendere gli impianti assegnati dal Comune e in particolare quelli elettrici a rispettare le norme in materia di sicurezza degli impianti.
4.5 Obblighi del gestore
Al gestore è fatto assoluto divieto:
a) Di cedere o trasferire a qualsiasi titolo, in tutto e/o in parte, l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature assegnate, pena la risoluzione di diritto del presente atto. La violazione di tale obbligo comporta altresì il risarcimento per i danni diretti o indiretti causati.
b) Di eseguire interventi che comportino modifica delle strutture, degli impianti e delle attrezzature esistenti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Comune
c) Di esercitare nei locali in concessione attività diverse da quelle indicate al precedente articolo 4.1
Al gestore è fatto obbligo:
a) Di mantenere gli spazi, gli impianti e le attrezzature assegnati in stato di perfetta efficienza, utilizzandoli con la massima diligenza e con obbligo di restituirli, al termine del contratto, in buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso;
b) Di documentare all’Amministrazione comunale, in caso di richiesta di intervento di manutenzione straordinaria agli impianti fissi costituenti la dotazione iniziale del locale, gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti per il mantenimento in efficienza degli stessi;
c) Di provvedere al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio della propria attività, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, evitando comunque la loro dispersione, anche accidentale.
d) Di garantire negli scarichi acque reflue la conformità a limite di accettabilità previsti dalla tabella 3 allegato 5 X.X.xx. 152/99 e successive disposizioni correttive e integrative:
e) Di informare con la massima tempestività i responsabili del Comune di ogni guasto od anomalia di funzionamento degli impianti e delle attrezzature;
f) Di osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni impartite dal personale del Comune per il corretto utilizzo degli impianti e servizi.
g) Di osservare le norme vigenti in materia igienico - sanitaria ed antinfortunistica.;
h) Di osservare con puntualità le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
4.6 Responsabilità del gestore
L’Amministrazione comunale non potrà essere ritenuta responsabile di rotture, guasti, disfunzioni di qualsiasi sorta che siano ascrivibili all'uso non diligente o improprio delle attrezzature assegnate al gestore, il quale dovrà risarcire al Comune di Firenze per tutti gli interventi manutentivi o sostitutivi che si renderanno necessari per le cause sopra evidenziate, rispondendo, in tali casi, anche del maggior danno che dovesse derivare al Comune e a terzi per la mancata tempestiva segnalazione dei guasti o delle anomalie di funzionamenti degli impianti causati da sua colpa.
Salvo quanto precede, in caso di malfunzionamento di impianti e attrezzature assegnati in uso con il presente atto, che non dipenda da fatto e colpa del gestore, lo stesso non potrà chiedere il risarcimento dei maggiori danni che dovessero derivarle in conseguenza della mancata tempestiva segnalazione al Comune.
Ogni qualvolta una parte richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi, l'altra sarà tenuta a aderire ed a sottoscrivere il relativo verbale di constatazione.
4.7 Cessazione della concessione-
La presente concessione decorrerà dal 1° Aprile 2016 e avrà termine in data 31 dicembre 2018. Alla cessazione della concessione, a qualsiasi ragione dovuta, la Concessionaria dovrà riconsegnare i locali, gli impianti e le attrezzature in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.
A questo fine faranno fede gli appositi inventari che saranno sottoscritti dalle parti in esecuzione del presente atto.
Nel caso in cui fossero stati effettuati lavori sulle strutture, non preventivamente autorizzati dalla Mercafir, queste dovranno essere riportate allo stato originario salvo il diritto concesso alla Concedente di mantenere i lavori e le opere senza indennizzo alcuno.
Art. 5 – Destinatari del Servizio
Possono accedere alle prestazioni e agli interventi di cui alla presente convenzione le associazioni che assistono:
a) persone svantaggiate e in condizione di emarginazione sociale presenti per un significativo periodo di tempo nel Comune di Firenze o dimoranti sul territorio comunale, il cui accesso al servizio sia valutato da un servizio d’accoglienza e/o d’ascolto delle associazioni che distribuiscono gli alimenti o dai servizi sociali del comune quali affidatari degli utenti finali alle medesime.
b) persone cittadini italiani o dell’Unione Europea o di paese extracomunitario, in condizione di disagio socio-economico e/o marginalità sociale, segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Firenze ovvero da un servizio d’accoglienza e/o d’ascolto delle Associazioni che distribuiscono gli alimenti.
Art. 6 – Disposizioni igienico sanitarie
Il personale addetto alle attività del presente affidamento deve osservare tutte le procedure inerenti il piano di autocontrollo aziendale in attuazione a quanto previsto dalla normativa definita “Pacchetto Igiene” (Reg. CE 852, 853, 854, 882 del 2004) nonché della normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea in materia.
Tutte le confezioni nelle quali sono, eventualmente, inseriti gli alimenti devono essere forniti dal gestore devono rispondere ai requisiti della normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea in materia e comunque nel pieno rispetto delle norme igieniche e delle prescrizioni del servizio igienico sanitario.
Art. 7 – Oneri inerenti il servizio
Sono a carico del Gestore:
a) tutte le spese, nessuna esclusa, relative il riassetto, pulizia-sanificazione dei locali strettamente pertinenti al servizio secondo quanto previsto dal manuale di autocontrollo predisposto dal Gestore e dalla normativa vigente su ritiro, confezionamento e distribuzione dei prodotti agro alimentari nonché quelli relativi all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene degli alimenti e dei locali.
b) La conformità dei locali utilizzati per la ricezione, stoccaggio alla normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea;
c) Il rispetto della normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea in materia di utilizzo, conservazione dei prodotti alimentari nonché la rintracciabilità dei prodotti usati .
Il gestore s’impegna, inoltre, a conservare tutta la documentazione prevista dal presente capitolato, dalle specifiche norme di legge e a favorire ogni forma di controllo degli organismi competenti durante tutte le fasi inerenti il ritiro, e distribuzione dei prodotti alimentari nonché a garantire l’effettuazione dei controlli da parte del personale dell’amministrazione comunale. .
Il Gestore, inoltre, è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali di proprietà del comune e di terzi che risultassero causati per responsabilità del gestore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.
Art. 8 – Vincoli Organizzativi
Il Servizio oggetto del presente foglio di patti e condizioni deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati nella precedente articolo uno.
A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente Foglio di patti e condizioni, curando le necessarie forme di raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze ed in particolare con i responsabili della P.O. Promozione Sociale e Sussidiarietà.
Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione alle esigenze del Comune di Firenze o a sopravvenute ragioni di pubblico interesse;
Il gestore dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio della Provincia di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall’inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea telefonica e regolarmente presidiata o almeno di servizio di segreteria telefonica.
Art. 9 – Coordinamento
Il gestore dovrà garantire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi oggetto del presente Foglio di patti e condizioni, nel periodo di durata dello stesso, attraverso la figura del coordinatore che è individuato nel dott. ………………………………..
Art. 10 – Normativa specifica applicabile all’affidamento.
Il presente affidamento è regolato dalle norme stabilite dalle seguenti fonti normative e loro successive modifiche e integrazioni:
a) Disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni (Libro IV);
b) Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e relativo regolamento d’attuazione;
c) Legge 7 agosto 2012 nr. 134;
d) Regolamento UE nr. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti;
e) Istruzioni operative dell’AGEA del 28 agosto 2014;
f) Circolare dell’AGEA del 07 Luglio 2014;
g) Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
h) D.L. 22 giugno 2012, nr.83;
i) Normativa regionale, nazionale e dell’Unione Europea in materia di igiene e sostanze alimentari nonché della sicurezza e igiene dei locali.
Art. 11 – Gli Utenti
Il gestore per ciascun utente deve:
a) tenere un elenco cartaceo o informatico delle persone e dei nuclei familiari assistiti in maniera continuativa;
b) Costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo che contenga:
• documento dello stato di famiglia e codice fiscale;
• dati anagrafici dei componenti della famiglia e i contatti;
• almeno uno dei seguenti documenti comprovanti lo stato di indigenza:
A. dichiarazione ISEE in corso di validità;
B. Segnalazione da parte dei servizi sociali del comune di Firenze;
C. Relazione da cui emerga la condizione indigenza e ogni ulteriore documentazione che si ritiene opportuna: stato di disoccupazione, contratti d’affitto ecc.
Il Gestore deve conservare e rendere disponibile tutti documenti per i controlli che sono effettuati dall’Amministrazione Comunale e da qualsiasi organo preposto al controllo.
Art. 12 – Gestione dei dati degli utenti e analisi statistiche
La gestione dei dati degli utenti deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy. In particolare il gestore deve adottare tutte le misure per assicurare il divieto di diffusione dei dati degli utenti. In ogni caso, il gestore assume la qualifica di titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003.
Il gestore, su richiesta del Comune, fornisce tutte le analisi statistiche degli utenti.
Il gestore s’impegna a definire un sistema di raccolta e comunicazione dei dati degli utenti al Comune di Firenze in via telematica.
E' facoltà del Comune effettuare sopralluoghi, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dal Gestore alle condizioni contrattuali.
Il Gestore è obbligato a fornire al personale incaricato della vigilanza , tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero a tutti i locali, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
Art. 13 – Personale
Il personale eventualmente assunto dal gestore, compresi i volontari, deve essere adeguatamente formato ed aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati ad ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità.
Il personale (assunti o volontari) impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il gestore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
Il Gestore è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E’ responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. In particolare, Il gestore s’impegna a utilizzare gli strumenti e i sistemi gestionali – anche su supporto informatizzato – anche eventualmente messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato – secondo le regole e modalità previste dal
D. Lgs. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio Il gestore, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale dell’impresa.
In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, Il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate. In conseguenza di quanto sopra Il gestore diviene, per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all’attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.
Il gestore si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 196/03.
Art. 14 – Volontari
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’affidatario può garantire la disponibilità, anche di volontari compresi quelli del servizio civile nazionale e regionale, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato.
Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell’inizio dell’attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all’attività oggetto del presente accordo.
La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d’impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 15 – Norme generali sul personale
Il gestore per l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento deve:
a) disporre di personale che presta la sua attività come volontario nella misura prevista dalla normativa di riferimento sul volontariato;
b) osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di uso appropriato delle attrezzature, di igiene sul lavoro.
Il gestore deve fornire, a tutto il personale, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza, da indossare durante le ore di servizio.
Tutto il personale addetto alla gestione dei prodotti alimentari dovrà essere in possesso laddove richiesto dell’attestato di Formazione come indicato dalla normativa vigente in materia ed in particolare come precisato nel Reg. CE 852/04 e dal manuale di Autocontrollo del gestore nonché di tutti i requisiti previsti dalle normative igienico sanitarie vigenti. A tal fine l’impresa deve predisporre un Piano Sanitario specifico al fine di ottemperare alle norme previste dal Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs.81/2008) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16 – Responsabilità in Materia di Sicurezza.
Il gestore è tenuto a ottemperare alle norme di sicurezza e di salute di cui al d.lgs. 81/2008. Deve garantire a tutti i soggetti, addetti allo svolgimento delle attività oggetto del presente foglio di patti e condizioni, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi, ove previsto.
Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze in materia di sicurezza, rese note attraverso comunicazioni scritte.
Il gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente.
Art. 17 Polizze Assicurative.
E’ a carico del Comune la responsabilità derivante dalla proprietà dell’immobile e dei conseguenti danni a persone o cose.
E’ a carico del gestore la responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall’attività oggetto del presente foglio di patti e condizioni.
Il gestore sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati a al personale dipendente ai volontari o a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente.
il Gestore deve stipulare o fornire prova della esistenza di idonee polizze assicurative anche mediante apposita appendice alla polizza esistente, per un periodo pari alla durata del contratto stessa, provvedendo al rinnovo annua in caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo, e precisamente:
a) Polizza RCT, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei Terzi e devono essere espressamente previste le seguenti garanzie:
• Danni delle cose di proprietà del comune in consegna o custodia
• Danni ai locali di proprietà del comune in consegna
Tale polizza si deve riferire esclusivamente all’attività oggetto del presente foglio di patti e condizioni. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.500.000,00.
b) Polizza RCO. Tale polizza deve essere riservata alle attività della presente convenzione. Il massimale non deve essere inferiore a euro € 2.000.000,00. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività della presente convenzione.
Le predette polizze assicurative devono esplicitamente prevedere che fra i soggetti assicurati il personale a qualsiasi titolo dipendente o collegato con il gestore per le attività del presente affidamento.
Il gestore si impegna, altresì, ad ottenere dalla Società assicuratrice la rinuncia al diritto di rivalsa
nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Il gestore garantirà, inoltre, l’Amministrazione comunale contro ogni e qualsiasi pretesa di terzi, conseguente a sua inadempienza, anche parziale, delle norme di concessione di cui al presente foglio di patti e condizioni.
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e del credito
È fatto assoluto divieto al Gestore di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione, fatto salvo esplicito consenso da parte del Comune di Firenze.
In caso d’inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, il comune ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.
Art. 19 – Comunicazioni
Il gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l’amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto.
Qualora l’erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal progetto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al Gestore, questi ultimi dovranno sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione dell’affidamento. Il gestore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l’esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.
Art. 20 – Periodo Di Prova
L’affidamento all’inizio del periodo contrattuale è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un periodo di prova della durata di 180 giorni di servizio effettivamente svolto. Qualora tale periodo
di prova desse esito negativo, è facoltà del Comune di recedere il contratto , previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senz’altra formalità che quella di trasmettere al gestore apposita comunicazione a mezzo Pec entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.
ART.21 – Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/XXXXXX_XX_XXXXXXXXXXXXX.xxx, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.
Art. 22 – Dipendenti delle P.A. – Divieti.
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.
Art.23 – Protocollo di Legalità - Dichiarazioni del Gestore
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente foglio di patti e condizioni qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 .
Il gestore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
c) l’'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
Art. 24 - Procedimento di contestazione dell’inadempimento – Penali
I servizi oggetto dell’affidamento devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato, nella relazione tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A/R. indirizzata al legale rappresentante del gestore che ha commesso l’inadempienza. Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, il Gestore sarà considerato inadempiente.
Nel caso in cui nell’arco di 180 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, ovvero in caso di cinque inadempienze nel corso di validità del presente affidamento il comune può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto nel successivo articolo.
Art. 25 – Risoluzione di diritto – Clausola risolutiva espressa
Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte del Gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:
a) Violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
b) Attribuzione d’incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
f) Revoca da parte dell’ente erogatore dell’autorizzazione alla sede di Firenze dell’autorizzazione a ricevere merci da parte di uno degli enti erogatori.
g) Nel caso in cui nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.
h) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocolli di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i comuni della Provincia di Firenze
i) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
j) Mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
k) Nel caso in cui nell’arco di 180 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, ovvero in caso di cinque inadempienze nel corso di validità del presente affidamento;
l) Cessione dell’azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
m) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale
n) Affidamento in violazione del divieto imposto dall’ art 18;
o) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
p) La perdita d’iscrizione all’albo delle associazioni di volontariato e di Promozione Sociale;
q) Mancata osservanza di disposizioni impartite dal Comune a salvaguardia della sicurezza degli impianti;
r) Rifiuto a sottoscrivere il verbale di inventario delle dotazioni impiantistiche;
In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno al Gestore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune.
Art. 26 – Definizione delle controversie
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal d.lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art.120 del citato
D. Lgs. V comma.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D. Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di affidamento non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Art 27 – Norme transitorie e finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell’Ente, in particolare si applica il Codice deontologico degli appalti comunali approvato con DGC n. 706 del 2005, che sarà espressamente accettato in ogni sua parte dal gestore in sede di stipula del contratto.