CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI, DI ASSISTENZA DOMICILIARE E COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Art.1 Disposizioni generali
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell’accordo quadro.
L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche “contratti attuativi” che il Comune di Arbus vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.
Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro.
La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.
L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l’Amministrazione, in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli.
Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.
Art. 2
Oggetto e durata dell’accordo quadro e dei contratti attuativi
Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi meglio specificati negli articoli a seguire.
Il presente Accordo quadro ha durata di quattro anni con decorrenza dalla data della relativa stipulazione.
Per “durata” dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Arbus potrà affidare i singoli servizi.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all’esaurimento del valore massimo dell’accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nel successivo art. 6 “Elenco prezzi a base di gara”.
Art. 3
Valore massimo stimato dell’accordo quadro
L’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro è stimato in complessivi € 747.158,24 (IVA esclusa), sulla base dei prezzi indicati al successivo art. 6 “Elenco prezzi a base di gara” di cui:
Sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, di cui al successivo art. 6, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall’appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun singolo affidamento.
I prezzi avranno validità per tutta la durata dell’accordo quadro.
Art. 4
Oggetto del servizio
Il presente capitolato disciplina i servizi educativi e di socializzazione dei progetti ex Legge 162/98, progetti Ritornare a Casa Plus D.G.R. n. 63/12 del 11/12/2020 e altri progetti tesi all’alleggerimento del carico assistenziale.
Il servizio si rivolge a singoli o nuclei familiari nei quali è presente un portatore di handicap grave, riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e beneficiario di un progetto personalizzato ai sensi della L.162/98.
Il servizio potrà prevedere le seguenti attività:
- interventi educativi individualizzati al portatore di handicap, destinatario del progetto e alla famiglia di appartenenza;
- interventi di assistenza domiciliare;
- interventi di assistenza ausiliare;
- inserimento presso centri diurni autorizzati;
- inserimento presso strutture autorizzate per soggiorni di sollievo;
- partecipazione ad attività sportive, di aggregazione e socializzazione.
Complessivamente si dovrà porre una costante attenzione al lavoro di rete, con le agenzie pubbliche e private, al fine di raccordare e potenziare le risorse e gli interventi presenti nel territorio. In conformità con quanto stabilito dall’art. 34 d.lgs. 50/2016 in materia di Green Public Procurement, il servizio deve rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati nel medesimo articolo.
Art. 5
Modalità di espletamento del servizio
La gestione del servizio si articola attraverso le seguenti figure alle quali sono attribuite le competenze professionali specifiche:
-Assistente Sociale Coordinatore: in possesso di idoneo titolo di studio professionale. A tale figura sono affidati il coordinamento interno tecnico dei servizi oggetto dell’appalto, la predisposizione del programma annuale di intervento, l’attivazione di tutti gli interventi necessari per il perseguimento degli obiettivi di ciascun piano, l’assegnazione dei casi all’equipe per le gestioni dirette, il monitoraggio degli interventi delle gestioni dirette e indirette, il raccordo del personale in merito alle sostituzioni e trasferte dei rispettivi operatori OSS, Operatori Generici, Educatori Professionali. E’ la figura responsabile dell’intera organizzazione del servizio;
-Supporto organizzativo a cura di un operatore dedicato: in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. A tale figura è affidata la contabilità del programma, l’elaborazione delle richieste di rimborso mensile per le gestioni indirette e il monitoraggio contabile. Possono essere affidate a tale figura attività complementari;
-Educatore Professionale: in possesso di idoneo titolo di studio professionale. A tale figura sono affidati la predisposizione di un progetto personalizzato di intervento teso a superare le difficoltà educative esistenti; attività di sostegno alla famiglia nel ruolo educativo; la promozione delle
capacità residue insite in ciascuna persona beneficiaria degli interventi; la promozione di processi di integrazione sociale e socializzazione anche attraverso la partecipazione a servizi del territorio e il coinvolgimento del volontariato;
- Operatore Socio Sanitario: in possesso di qualifica professionale. A tale figura è affidato il progetto di cura della persona;
Operatore Generico: supporta l’Operatore Socio Sanitario nel progetto di aiuto alla persona.
La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l’esecuzione del servizio esclusivamente dal Servizio Sociale e verranno eseguiti in osservanza dell’orario indicato nei relativi ordini.
FINALITÀ ED OBIETTIVI: La finalità dell’attuazione dei progetti Legge 162/98 si configura con il miglioramento della qualità di vita della persona disabile e della famiglia di appartenenza.
LOCALI: Le attività si svolgeranno prevalentemente presso il domicilio dei beneficiari, le attività di coordinamento e monitoraggio presso gli uffici comunali.
Art. 6
Elenco prezzi a base di gara
I prezzi di seguito indicati sono posti a base di gara e soggetti al ribasso unico ed incondizionato offerto dall’appaltatore in sede di procedura di gara.
PREZZI RELATIVI AL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE/LUDOTECA / ANIMAZIONE ESTIVA | |
Figura professionale | Costo orario iva esclusa |
Assistente Sociale Coordinatore | 27,20 |
Supporto Organizzativo | 24,10 |
Educatore Professionale | 25,47 |
OSS | 23,39 |
Operatore Generico | 21,07 |
Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all’esecuzione del servizio esclusa l’IVA.
I prezzi offerti dall’appaltatore di cui al suddetto elenco in sede di gara, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro.
Art. 7
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo quadro provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.
Art. 8
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto attuativo dell’accordo quadro. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 9
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.
Art. 10
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione
Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:
a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l’appalto proceda utilmente a regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto attuativo.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.
Art. 11
La verifica di conformità
L’appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l’oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni xxxxxxxxxxxx.Xxx. 12
Inadempimenti e penalità
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre)
giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell’accordo quadro/contratto attuativo.
Art. 13
Risoluzione dell’accordo quadro e dei contratti attuativi
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall’accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:
• frode nella esecuzione dell’appalto;
• mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
• interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto;
• cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
• utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all’appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.
Nel caso di risoluzione dell’accordo quadro, l’amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.
Art. 14
Recesso
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dall’accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.
Art. 15
Pagamento delle fatture
Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UF4O8E.
Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a. A questo proposito, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
Il codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore.
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, l’accordo quadro/contratto attuativo si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.
Art. 16
Revisione prezzi del servizio
I prezzi offerti dall’appaltatore di cui al suddetto elenco in sede di gara, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro.
Art. 17
Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dall’accordo quadro/contratti attuativi qualora l’impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Art. 18
Garanzia definitiva
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall’accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario a mezzo dell’accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.
La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall’Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’accordo quadro o dei contratti attuativi.
La garanzia ha validità per tutta la durata dell’accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’accordo quadro e dai contratti attuativi.
Art. 19
Spese contrattuali
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto/convenzione.
Art. 20
Divieto di cessione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi.
Cessione dei crediti. Subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell’accordo quadro/contratti attuativi.
Poiché l’accordo quadro non è fonte, per l’appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull’accordo quadro medesimo. Diversamente, la cessione dei crediti derivanti dai contratti attuativi è ammessa, purché preventivamente notificata al Comune e dal medesimo accettata.
Con riferimento ai singoli contratti attuativi non è consentito il subappalto.
Art. 21
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’accordo quadro/singoli contratti attuativi saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 209 del medesimo. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Cagliari.
Art. 22
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 31.10.2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa affidataria dell’appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Arbus).
Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”. L’indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Art. 23
Normativa di rinvio
Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Arbus.
Art. 24
Privacy
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Arbus ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC xxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxx.xx tel. 0000000000 , mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx,
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx ;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, c. 2, lett. b) tra cui chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arbus implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx, Xxxxxx, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
Arbus 26 gennaio 2022
Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Xxxxxxx Xxx
Xxxxxxx Xxx 27.01.2022
16:29:39
GMT+00:00