FOGLI PATTI E CONDIZIONI
Legge Regionale 14/4/2009, n.5 Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo P.I. 00000000000
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FOGLI PATTI E CONDIZIONI
ART. 1
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO
La Ditta si obbliga ad eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere e provviste formanti oggetto dell’appalto, inerenti i lavori di manutenzione ordinaria relativi all’impermeabilizzazione e al risanamento delle coperture e delle murature della chiesa ubicata all’interno del P.O. “V. Cervello” per l’importo complessivo di € 22.064,21 di cui € 13.887,96 a base di gara ed € 8.176,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed imprevisti (ammontanti ad € 4.412,84).
ART. 2
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
L’intervento di manutenzione proposto è mirato a risolvere la problematica delle infiltrazioni d’acqua nelle coperture e nei paramenti murari dell’immobile al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana che stanno cagionando un graduale ammaloramento delle coperture della suddetta Chiesa.
Esso consiste nella sostituzione della canalina di raccolta delle acque meteoriche al fine di consentire l’impermeabilizzazione e il successivo risanamento della copertura e degli intonaci dell’edificio senza ovviamente alterare l’aspetto tipologico, morfologico del manufatto e quegli elementi architettonici di pregio che costituiscono l’intero corpo di fabbrica.
Si sottolinea che particolare attenzione verrà posta nel rispetto delle condizioni imposte dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. ovvero:
• le dismissioni d’intonaco dovranno essere eseguite solamente nelle parti interessate dal degrado ed esclusivamente con mezzi manuali di modesta e controllata potenza al fine di salvaguardare ogni eventuale significativa preesistenza non in vista e la struttura originaria;
• I nuovi intonaci dovranno essere dati in opera senza sesti e saranno realizzati con malta di composizione simile a quella originaria;
• la tinteggiatura interna dovrà essere realizzata con pittura traspirante a base di calce senza aggiunta di resine sintetiche.
Tutte le opere dovranno essere eseguite rispettando le prescrizioni e le norme del presente Foglio di Xxxxx e Condizioni nonché le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva.
Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa
in opera, e quant’altro necessario per dare l’opera funzionante.
Art. 3
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterrà più opportune ed idonee per una perfetta riuscita dei lavori.
ART. 4
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
La procedura negoziata è disciplinata dall’art. 36, comma 2 lettera a), dall’art.95 comma 4 lettera a) ( criterio di aggiudicazione minor prezzo) e art. 97 commi 2 ed 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.. Sono altresì da osservarsi le norme di cui al D.Lgs. 81/08, nonché quelle specificatamente indicate nel D.U.V.R.I. che costituisce parte integrante del contratto.
Art. 5
MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato a misura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.e i. e la sua sottoscrizione avverrà entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di invito a presentarsi, mediante pec., all’impresa risultata aggiudicataria.
Nel contratto, sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Xxxxxx di Xxxxx e Condizioni.
L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Il ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti.
ART. 6
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto:
- Il Nuovo Regolamento attuativo e gli articoli non abrogati del Cap.Gen. 145/00;
- La Relazione;
- Gli elaborati grafici;
- L’elenco prezzi;
- Il presente fogli di patti e condizioni;
- DUVRI.
ART. 7
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione , se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se essa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’Impresa Stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’impresa è responsabile, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Impresa ad altre Ditte per la fornitura dei materiali. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, o in caso di inadempienza retributiva e/o contributiva dell’appaltatore e subappaltatore si procederà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
Art. 8
CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI / PENALE PER RITARDO
Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori contestualmente e comunque non prima della firma del contratto.
Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore e' responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore, e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore puo' chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate.
Xxx l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dalla D.L. al momento del verificarsi dell’evento.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.
Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più' luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.
ll processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Un esemplare del verbale di consegna e' inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella dell'ultimo verbale di consegna.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 45 (quarantacinque) giorni successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna . L’imprenditore darà inizio ai lavori immediatamente ed in ogni caso non oltre 5 giorni dalla consegna.
La penale pecuniaria, per il ritardo sull'ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura di € 30,00 (trenta euro) giornaliere.
ART. 9
ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRENDITORE
L’impresa si impegna ad individuare un referente tecnico, reperibile telefonicamente, per il coordinamento di tutti gli interventi.
ART. 10
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per quanto riguarda le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori si farà riferimento all’art. 39 del Capitolato Speciale Lavori Edili DEI vigente.
ART. 11
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’esecuzione dei lavori è regolata dagli artt. 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 del Capitolato Speciale d’appalto Lavori Edili DEI vigente.
ART. 12
PAGAMENTI ALL’APPALTATORE.
In corso di lavorazione non saranno ammessi certificati di pagamento.
Alla fine dei lavori, verificata la regolare e perfetta esecuzione degli stessi, verrà redatta la contabilità finale.
Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, la Ditta avrà l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori eseguiti.
ART. 13
CONTO FINALE E COLLAUDO
Il conto finale sarà redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il Collaudo, regolato dall’art. 102 commi 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, compilato dal direttore dei lavori. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la risoluzione del contratto si applicherà quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016.
Nel caso di risoluzione resta stabilito che nessun compenso, indennità od altro spetterà all'impresa la quale avrà solo il diritto al pagamento dei prezzi contrattuali delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
ART. 15 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore sarà responsabile dei sinistri che per sua incuria o imperizia dovessero colpire persone, animali e cose ed in particolare modo gli addetti ai lavori. In questa sede il medesimo solleva da qualsiasi responsabilità civile e penale sia l’Amministrazione appaltante che la D.L.. Dovrà inoltre uniformarsi alle disposizioni vigenti relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi. Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro l’Appaltatore sarà tenuto alla scrupolosa osservanza del D.Lgs 81/08.
ART. 16
REVISIONE PREZZI E DISPOSIZIONI GENERALI
Non si farà luogo a revisione prezzi. Il prezzo d'appalto, diminuito come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Xxxxxx patti e Xxxxxxxxxx, si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo quelle previste dalla legge, anche per quanto non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli del presente Foglio di Xxxxx e Condizioni.
ART. 17
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore, nella stipulazione del presente contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti e degli obblighi imposti dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3, comma 7, della L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare all’A.O.O.R. “Villa Sofia – X. Xxxxxxxx”, entro sette giorni dalla stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
ART. 18
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere il foro competente, in via esclusiva, è quello di Palermo.
lì
(luogo) (data)
Per accettazione
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(firma del legale rappresentante dell’impresa e timbro dell’impresa)