CAPITOLATO D’ONERI DEL SERVIZIO
PROrINGIA DI BARI
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SETTORE V
Largo F.S. Xxxxx n° 67
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CAPITOLATO D’ONERI DEL SERVIZIO
DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI NONCHE’ DELLA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO.
Art. 1
Oggetto e valore dell’appalto
La gara ha per oggetto:
a) la locazione di uno o più idonei locali da utilizzare quale canile sanitario ivi compreso la medicheria e di n. 5 gabbie da utilizzare quale canile sanitario di transito;
a) l’affidamento del servizio di ricovero e mantenimento di n. 200 cani randagi in canile rifugio. Il servizio di ricovero e mantenimento comprende anche, come meglio specificato al successivo art. 6 del presente capitolato:
1) le cure sanitarie;
1) l’acquisto di farmaci e interventi veterinari che il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare ai cani randagi ospitati;
2) il trasporto dei cani dal canile sanitario di cui alla precedente lett. a) al canile rifugio di cui alla precedente lett. b) ove il canile sanitario sia ubicato in altra sede rispetto al rifugio.
Sono da ritenersi escluse le sole spese di sterilizzazione ed apposizione microchip.
L’importo annuo di detto appalto, ammonta, a complessive € 125.000,00 oltre IVA al 20%, di cui:
a) € 2.700, 00 oltre IVA al 20%, per complessive € 3.240,00, relativamente al costo di locazione dei locali da utilizzare, come sopra specificato, quale canile sanitario compreso n. 5 gabbie, corrispondente ad un costo mensile di € 225,00 oltre IVA al 20%;
Nel suddetto prezzo è compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia dei locali e delle gabbie in locazione, che comunque l’aggiudicatario è obbligato a prendere in consegna o affidamento, senza che ciò costituisca l’insorgere di rapporto di lavoro subordinato con l’Ente appaltante.
Nel suddetto prezzo non è compreso il mantenimento e le cure sanitarie (di competenza della A.S.L.) dei cani randagi che dopo la cattura dovranno stazionare nelle citate gabbie.
Per i cani ricoverati nel canile sanitario sarà corrisposto “pro die” l’effettivo ricovero, lo stesso corrispettivo che la ditta si aggiudicherà per il mantenimento nel canile-rifugio.
L’Amministrazione Comunale, tuttavia, si riserva di immettere sul territorio, in linea con la normativa nazionale e regionale, i cani accalappiati e sottoposti a trattamento di sterilizzazione, prima del transito nel canile rifugio, semprechè non siano pericolosi, nel qual caso saranno necessariamente ricoverati presso il canile rifugio;
a) € 122.300,00 oltre IVA al 20% (importo calcolato su una previsione di 164 cani) corrispondente ad un costo unitario di € 2,07 (vedasi Delibera di Giunta Regionale n. 755 del 18/3/1996), al netto di IVA pro-cane e pro-die.
Il pagamento del corrispettivo spettante all’aggiudicatario dovrà essere riferito alle unità canine effettivamente ricoverate, ed al numero dei giorni di ricovero. Il pagamento avverrà mensilmente e comunque secondo le disponibilità di cassa del Comune, previa presentazione di fattura con riferimento alla situazione delle presenze al termine di ogni mese.
L’appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.
Art. 2
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/2006, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 82 dello stesso decreto legislativo, con la seguente modalità:
il concorrente dovrà formulare due distinte offerte percentuali entrambe in ribasso con riferimento rispettivamente al costo annuo della locazione al netto di IVA, pari ad € 2.700,00 ed al costo unitario al netto di IVA, per il mantenimento di ogni cane, pari ad € 2,07.
Ai soli fini dell’aggiudicazione si procederà in gara ad effettuare la media fra i due ribassi percentuali offerti, con un’approssimazione alle prime due cifre decimali, affidando l’appalto al concorrente che risulterà aver proposto la migliore offerta media, come innanzi calcolata.
In sede di esecuzione contrattuale, naturalmente, la liquidazione verrà effettuata, applicando i ribassi percentuali, come proposti per ciascuna voce.
Si darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè validamente prodotta. In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l’appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta.
Saranno escluse le offerte economiche in aumento rispetto all’importo complessivo posto a base d’asta.
Altresì non saranno ammesse offerte economiche parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.
In caso di discordanza tra il prezzo (o ribasso percentuale) offerto scritto in cifre e quello scritto in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, ex art. 72 R.D. n. 827/1924.
Le offerte hanno validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.
In caso di offerte anormalmente basse, ex artt. 86 e ss. del D.L.vo 163/2006, sarà eseguita la procedura prevista dai medesimi articoli.
L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l’appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.
Art. 3
Requisiti di partecipazione
Alla gara possono partecipare le Associazioni ed Enti iscritti nell’Albo Regionale previsto ai sensi dell’art. 13 della Legge Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 3/4/1995 che siano proprietari o gestori di rifugi
per ricovero e custodia di cani randagi.
Nel caso di mancata aggiudicazione del servizio alle Associazioni ed Enti, previsti nel precedente capoverso, per mancata partecipazione o per mancanza di requisiti, si procederà alla contestuale valutazione delle offerte pervenute da Enti Pubblici o privati che siano dotati o gestori di rifugio per ricovero e custodia dei cani randagi.
La prestazione del servizio in parola deve essere svolta in apposita struttura avente la destinazione a rifugio per cani, munita della necessaria autorizzazione all’espletamento di detto servizio con posizione localizzata nel territorio della ASL BA e con disponibilità complessiva di almeno n. 200 posti cane e la certificazione di idoneità sanitaria al canile sanitario”.
I locali e le gabbie da adibire a canile sanitario potranno essere contigui al canile rifugio purchè separati e distinti anche dal punto di vista funzionale e dotati di idoneità sanitaria per consentire al Comune di Altamura di ottenere l’autorizzazione sanitaria al canile sanitario.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
1) certificato o autocertificazione dell’iscrizione all’Albo Regionale previsto ai sensi dell’art. 13 della Legge Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 3/4/1995 per le Associazioni ed Enti;
1) disponibilità di uno o più idonei locali ivi compresa la medicheria e n. 5 gabbie da utilizzare quale canile sanitario, munito di certificazione di idoneità sanitaria;
2) disponibilità di un rifugio con capacità di ricezione complessiva non inferiore a n. 200 cani, munito di certificazione di idoneità sanitaria per l’espletamento del servizio in parola;
3) iscrizione alla C.C.I.A.A. – laddove richiesta per la natura giuridica del concorrente – per attività compatibile con l’oggetto dell’appalto. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritti nell’apposito Albo;
4) insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
5) insussistenza di cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 575/1965 e di fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.L.vo 490/1994;
6) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 del 18/10/2001, come modificato dalla Legge 22/11/2002, n. 266;
7) non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del c.c., o situazioni soggettive, lesive della “par condicio” fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte (riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale o identità totale o parziale delle persone che, nelle imprese stesse, rivestono ruoli di legale rappresentanza);
8) osservanza del contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli accordi integrativi territoriali e/o aziendali;
9) osservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.L.vo 626/1994 e s.m.i.) nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
Altresì, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti attinenti la capacità finanziaria:
10) referenze bancarie, rilasciate, in busta chiusa, da Istituto di credito ed intestate al Comune di Altamura con espresso riferimento all’oggetto della gara (art. 41 del D.L.vo 163/2006).
Sono ammessi anche concorrenti raggruppati in A.T.I. (Associazione Temporanea d’impresa) o di Consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c.; i quali concorrenti nel loro insieme devono garantire:
a. la locazione di uno o più locali ivi compresa la medicheria e n. 5 gabbie da utilizzare quale canile sanitario, munito di certificazione di idoneità sanitaria;
b. il servizio di ricovero e mantenimento come descritto alla lett. b) del precedente art.
1 del presente capitolato.
Resta fermo che anche in presenza di più canili sanitari, la spesa relativa alla locazione indicata alla lett. a) dell’art. 1 del presente Capitolato sarà corrisposta in riferimento ad una sola unità.
Per i Consorzi di cui alle Leggi n. 422/1909 e n. 443/1985, laddove il Consorzio partecipi solo tramite alcune delle proprie consorziate, espressamente indicate, una di queste dovrà possedere i requisiti economico-finanziari prescritti per la mandataria di un’ATI e ciascun altra consorziata quelli prescritti per la mandante.
I requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa costituente il raggruppamento, dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata espressamente indicata dal consorzio quale esecutrice del servizio.
In caso di consorzi di cui alle Legge n. 422/1909 e n. 443/1985, è fatto divieto, a carico delle consorziate per le quali il consorzio concorre, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
Non è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 D.L.vo 163/2006.
Art. 4 Aggiudicazione
Con riferimento all’aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l’Amministrazione procederà, ai fini dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale.
Il mancato possesso dei requisiti minimi prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all’art. 46 del D.L.vo 163/2006.
L’importo contrattuale sarà determinato con applicazione del ribasso percentuale offerto sul costo unitario per il mantenimento pro-die di ogni cane, nel numero massimo di 200 unità.
Ogni variazione per effetto di estensione o riduzione dell’appalto ritenuta necessaria dall’Amministrazione Comunale dovrà essere contenuta nei limiti del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923.
Art. 5
Decorrenza e durata del servizio
Il servizio avrà la durata di anni uno e comunque fino alla data di realizzazione da parte del Comune di Altamura del canile sanitario e del canile rifugio, qualora l’Ente dovesse realizzare il canile sanitario.
Il contratto scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall’obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.
Nel caso in cui, al termine del contratto, l’Amministrazione non sia riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento o in caso ne ravveda la necessità, l’Appaltatore è tenuto a continuare la prestazione alle medesime condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario, ai sensi dell’art. 23 della legge Comunitaria n. 62 del 18/4/2005.
Art. 6
Modalità di svolgimento del servizio
Il soggetto aggiudicatario si obbliga, altresì, a rendere disponibili ed idonee, sempre per il canile sanitario ulteriori n. 10 gabbie che l’Amministrazione in caso di necessità, previo pagamento del canone di cui all’art. 1, 4° comma lett. a), potrà utilizzare quale canile sanitario (quindi alle stesse
condizioni e modalità aggiudicate in sede di gara);
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà, inoltre, alla gestione e buon governo degli animali ospitati nella propria struttura garantendo tra l’altro:
- l’alimentazione dei cani;
- l’assistenza igienico-sanitario con personale qualificato;
- l’aggiornamento del registro delle presenze, annotando la data di entrata e di uscita, a qualunque titolo (affidamento e/o decesso, trasferimento);
- la comunicazione con cadenza settimanale, al Servizio Veterinario competente per territorio e all’Amministrazione Comunale di Altamura di tutti i decessi;
- la pulizia dei recinti ove vengono custoditi i cani;
- la comunicazione al Servizio Veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica nonché ogni altra notizia di particolare rilevanza;
- rapporti corretti con il cittadino e le Associazioni di volontariato (tali rapporti saranno regolati mediante affissione all’ingresso della struttura di apposito cartello recante le prescrizioni indicate nell’allegato A) al presente atto);
- di far conoscere, dietro richiesta dell’Amministrazione, formulata anche per le vie brevi, il numero dei cani custoditi al momento;
- lo smaltimento delle carcasse dei cani che avverrà secondo le indicazioni del Servizio Veterinario competente e con le modalità prescritte dal competente Ufficio Igiene e Sanità Pubblica. Gli oneri derivanti dallo smaltimento graveranno a carico del soggetto aggiudicatario;
- di adeguare in tempi rapidi la propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia.
Il Comune si impegna, all’esito della gara, a richiedere alla ASL BA l’autorizzazione sanitaria al canile sanitario.
Art. 7 Sistema di rilevazione
Al momento della consegna al rifugio, per ogni cane catturato, dovrà essere consegnata una scheda segnaletica, a cura del Servizio Veterinario competente per territorio, che invierà copia al Comando Polizia Municipale, previa rilevazione nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.
Art. 8 Pagamento
L’amministrazione comunale di Altamura provvederà al pagamento in favore del soggetto aggiudicatario della gara sulla base dell’importo quantificato in sede di aggiudicazione nel seguente modo:
a) per quanto attiene la locazione dei locali da utilizzare quale canile sanitario e relative n. 5 gabbie di cui alla lett. a) dell’art. 1 del presente Capitolato, il pagamento avverrà con cadenza mensile e comunque secondo le disponibilità di cassa del Comune sulla base dell’importo al netto del ribasso applicato ai sensi del precedente art. 2, ricondotto su base mensile;
a) per quanto attiene al servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi di cui alla lettera
b) del medesimo art. 1 del presente Capitolato, il pagamento avverrà con cadenza mensile e comunque secondo le disponibilità di cassa del Comune sempre sulla base dell’importo quantificato in sede di aggiudicazione della gara come indicato al precedente art. 2, rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero di giorni di ricovero.
I pagamenti dovranno essere preceduti da regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario, vidimati dalla ASL BA e dal Responsabile Ufficiale di Polizia Municipale.
Le variazioni contrattuali – eventualmente rivenienti a seguito delle modalità di pagamento sopra descritte – saranno comunque, contenute nel limite del quinto in ribasso o in aumento giuste previsioni di cui all’art. 11 del R.D. 2440/1923.
Art. 9 Orario di accesso
La ricezione del pubblico avverrà nei seguenti giorni: lunedì – mercoledì – venerdi dalle ore 16.00 alle ore 18.00; martedì – giovedì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, la struttura resterà chiusa nei giorni festivi infrasettimanali e le domeniche.
Il mese di agosto rimarrà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 15.00.
Art. 10 Affidamento cani randagi
Il soggetto aggiudicatario dovrà collaborare con il Servizio Veterinario dell’AUSL BA per gli adempimenti previsti dal D.M. del 14/10/1996 “norme in materia di affidamento dei cani randagi” e successive modificazioni.
Art. 11
Controllo e vigilanza struttura
L’Amministrazione Comunale – con le modalità e i tempi che riterrà più opportuno – per mezzo di suoi rappresentanti può effettuare in qualunque momento sopralluoghi all’interno della struttura al fine di verificare la rispondenza al regolare andamento del servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Entro il trentesimo giorno dalla stipula della conseguente convenzione di affidamento del servizio dovrà essere eseguito, a cura del personale del soggetto aggiudicatario ed in presenza dell’incaricato della Polizia Municipale un controllo attraverso lettori di microchips del numero di cani ricoverati presso il rifugio del soggetto aggiudicatario.
Art. 12
Cauzione provvisoria e definitiva
A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria secondo la percentuale e con le modalità prescritte dall’art. 75 del D.L.vo 163/2006.
La garanzia deve prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c., nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
a) una validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D.L.vo 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 113 del D.L.vo 163/2006.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente capoverso deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
In ordine alla suddetta garanzia di escussione si applicano le disposizioni contenute nei commi 3 – 4 e 5 dell’art. 113 del citato D.L.vo 163/2006.
Art. 13 Dichiarazioni di responsabilità
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti dichiarazioni:
1) che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel capitolato d’oneri, allegato al bando;
1) che ha tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
2) che si obbliga – ove aggiudicataria – a trasmettere all’ufficio titolare del relativo contratto l’elenco nominativo del personale impiegato.
Art. 14 Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore si obbliga a:
- osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali;
- continuare ad applicare i contratti collettivi di lavoro anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- tenere ferma l’offerta per almeno 180 giorni.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonchè al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Sono a carico della ditta contraente tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.
L’aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, al versamento, presso la tesoreria comunale, della somma che sarà all’uopo richiesta a titolo di deposito per spese contrattuali.
Art. 15 Penalità
Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili al soggetto aggiudicatario, questa sarà invitata a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi del c.c. (previsti per legge).
L’Amministrazione, scaduto detto termine, senza esito, potrà avvalersi sul soggetto aggiudicatario, applicando una penale giornaliera di € 77,47 (settantasette/47), salvo risoluzione del contratto ove lo, ritenesse opportuno.
Art. 16 Risoluzione del contratto
L’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
a) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
b) subappalto non espressamente autorizzato dal Committente;
c) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
Costituire causa di risoluzione del contratto anche il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penalità, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Il Committente può inoltre recedere dal contratto d’appalto negli ulteriori seguenti casi:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
L’appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del c.c. (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).
Art. 17
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
- finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della prestazione nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 196/2003;
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal
concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentititi ai sensi della Legge n. 241/1990;
- Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personale secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.
Art. 18 Risoluzione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione delle prescrizioni di cui al presente Capitolato, fra l’Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari.
Art. 19
Osservanza di leggi e regolamenti
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato o erroneamente regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni del c.c.