Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo nel presente regolamento contrattuale, ove non altrimenti definiti all’interno del medesimo, avranno il significato di seguito indicato:
• “ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collo- cato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Xxxx- lare di ottenere anticipi di denaro contante, nonché di avere, even- tualmente, informazioni sul proprio stato contabile;
• “Banca”: la banca che riceve la richiesta di emissione della Carta oggetto del Contratto;
• “Beneficiario”: il soggetto previsto come destinatario finale dei fon- di oggetto di un’Operazione di pagamento;
• “Carta/e”: la/e carta/e di credito emessa/e da CartaSi S.p.A. e regolamentata/e dal Contratto;
• “Carta/e Supplementare/i”: la/e Carta/e Aggiuntiva/e e la/e Carta/e Familiare/i che può/possono essere richieste ai sensi dell’art. 37;
• “Carta/e a Saldo”: la/e Carta/e per la/e quale/i il rimborso delle spe- se effettuate deve avvenire in un’unica soluzione e senza applicazio- ne di tassi di interesse, secondo quanto specificato all’art. 21;
• “Carta/e Revolving”: la/le Carta/e che permette/ono di rimborsare le spese effettuate in rate mensili, secondo quanto specificato all’art. 21, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo;
• “Carta/e ad Opzione”: la/e Carta/e con modalità di rimborso delle spese effettuate a saldo, con facoltà del Titolare di richiedere di pas- sare dalla modalità di rimborso a saldo a quella rateale e viceversa, secondo quanto specificato all’art. 21, e a cui è associata una linea di credito di tipo rotativo;
• “Carte Rateali”: collettivamente, le Carte Revolving e le Carte ad Opzione, quando queste ultime vengono utilizzate con modalità di rimborso rateale delle spese effettuate;
• “Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta;
• “Codice del Consumo”: il D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e suc- cessive modifiche e integrazioni;
• “Contratto”: l’accordo tra il Titolare e l’Emittente per l’emissione della Carta, che si compone dei documenti indicati all’art. 2;
• “Consumatore”: la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo;
• “Documento Condizioni”: il documento che - oltre alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile - riporta, in manie- ra personalizzata, le condizioni in vigore relative alla Carta, incluse quelle economiche, e più precisamente: (i) il documento denomina- to “Documento di sintesi Carte di credito CartaSi” per le Carte a Saldo, e (ii) i documenti denominati “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” e “Documento di sintesi Carte di credito CartaSi”, per le Carte Revolving e per le Carte ad Opzione;
• “Emittente”: CartaSi S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 - 00000
- Xxxxxx, società appartenente al Gruppo Bancario Istituto Centrale Ban- che Popolari Italiane S.p.A. e soggetta ai controlli della Banca d’Italia;
• “Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i, anche virtuale/i, aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta, ed individuabile/i dal/i marchio/i che contraddistingue/ono il/i Circuito/i Internazionale/i;
• “Estratto Conto”: il rendiconto periodico inviato dall’Emittente al Titolare di cui all’art. 23;
• “Limite di Utilizzo”: il limite massimo di spesa mensile associato alla Carta, come determinato ai sensi dell’art. 6;
• “Limite di Utilizzo Residuo”: la disponibilità di spesa mensile resi- dua, come determinata ai sensi dell’art. 6;
• “Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite uti- lizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostan- ti tra il Titolare e il Beneficiario;
• “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione data dal Titolare o da un Beneficiario all’Emittente con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
• “Parti”: congiuntamente, l’Emittente e il Titolare;
• “PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se ri- chiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di paga- mento e/o di anticipo di denaro contante;
• “POS” (Point of Sale): terminale collocato presso gli Esercenti, per l’accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta;
• “Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all’art. 4, n. 9) della Direttiva 2007/64/CE;
• “Regolamento Titolari”: il presente regolamento contrattuale;
• “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza dell’Emittente (i cui riferi- menti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a dispo- sizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente;
• “Sito Internet dell’Emittente”: il sito xxx.xxxxxxx.xx;
• “Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che permette al Titolare di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esem- pio, file.pdf);
• “TAN Mensile”: il TAN annuale, calcolato sulla base dell’anno ci- vile, previsto dal Documento Condizioni, diviso il numero dei giorni dell’anno di riferimento e moltiplicato per il numero di giorni del mese di riferimento;
• “Testo Unico Bancario”: il D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e suc- cessive modifiche e integrazioni;
• “Titolare/i” o “Cliente/i”: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta;
• “Titolare/i della/e Xxxxx/e Supplementare/i”: il/i soggetto/i a cui viene rilasciata la Carta Supplementare.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione di una Carta del tipo prescelto dal Titolare, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati.
Il Contratto si compone del presente Regolamento Titolari che contiene le condizioni generali di contratto, e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• per tutte le Carte, il documento denominato “Documento di sintesi Carte di credito CartaSi” che, per le sole Carte a Saldo, costituisce il frontespizio del Contratto;
• per le sole Carte Revolving e ad Opzione, il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che, in tali casi costituisce il frontespizio del Contratto;
• il documento denominato “Modulo di Richiesta” della Carta, com- prensivo dei dati anagrafici e degli altri dati del Titolare e di eventuali Titolari di Carte Supplementari;
• il documento denominato “Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito CartaSi”.
Art. 3 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto
Le Carte, nelle versioni indicate sul Contratto, sono emesse dall’Emittente. La Banca che riceve la richiesta di emissione della Carta effettua autono- mamente la relativa istruttoria, secondo i criteri dalla stessa adottati per il rilascio di Xxxxx, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all’Emittente.
I dati contenuti nel Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dal Cliente e convalidato dalla Banca, vengono inviati all’Emittente. La Carta può essere rilasciata dall’Emittente, a proprio insin- dacabile giudizio, unicamente a persona fisica, residente o non residente, maggiorenne e non interdetta.
La richiesta di emissione, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce la proposta contrattuale del Titolare. La richiesta si considera accettata dall’Emittente ed il Contratto si considera pertanto perfezionato, nel mo- mento della ricezione da parte del Titolare del plico contenente la Carta, insieme con la lettera di accettazione dell’Emittente.
La Carta é di proprietà esclusiva dell’Emittente, al quale deve essere im- mediatamente restituita (tagliandola verticalmente in due parti), a fronte di richiesta motivata dello stesso e/o in caso di cessazione del Contratto.
Art. 4 - Diritto di ripensamento del Cliente
Il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore, in forza del combinato disposto dell’art. 125-ter del Testo Unico Bancario e dell’art. 64 del Codice del Consumo, ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal Contratto, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso, determinata ai sensi del precedente art. 3, op- pure - se successivo - dal giorno in cui il Cliente riceve tutte le condizioni, insieme alle informazioni previste ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario.
Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distan- za, quali ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca, il diritto di recedere dal Contratto può essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso oppure - se suc- cessivo - dal giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo.
Il Cliente può recedere, ai sensi del presente articolo, senza penali e sen- za dover indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso è tenuto a restitu- ire all’Emittente l’importo dovuto in linea capitale e a pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, oltre ad eventuali somme non ripetibili corrisposte dall’Emittente alla Pubblica Amministrazione. Se il Cliente ritarda a pa- gare queste somme decorreranno interessi di mora, oltre a spese e com- missioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni. Al Cliente che recede ai sensi del presente articolo non verrà addebitata alcuna parte della quota annuale di cui al successivo art. 5, e, se già addebitata, essa verrà stornata per intero. Inoltre, se in possesso della Carta, il Cliente deve provvedere alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’Emittente. In caso diverso, l’Emit- tente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito.
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto di cui al successivo art. 36, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventual- mente previsti dalla normativa di settore.
Art. 5 - Durata del Contratto e validità della Carta
Il Contratto ha durata indeterminata.
Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l’ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro so- stituzione periodica e non incide sulla durata indeterminata del Contratto. Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo di 36 (trentasei) mesi e vengono rinnovate automaticamente, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto. L’Emittente, d’intesa con la Banca, potrà preve- dere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.
In sede di emissione della Carta, così come per ogni annualità relativa al suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, l’Emittente provvede all’addebito, in Estratto Conto, di una quota annuale, nella misura previ- sta dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti, e riportate nel Documento Condizioni.
Art. 6 - Limiti di utilizzo
L’ammontare del Limite di Utilizzo della Carta è stabilito dalla Banca, nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art. 3, entro i limiti preventivamente indicati dall’Emittente, ed è riportato nel Contratto.
Per le Carte Rateali, il Limite di Utilizzo coincide con il limite di utilizzo della linea di credito revolving associata alle Carte stesse.
Il Titolare potrà concordare per iscritto con l’Emittente, tramite la Banca, eventuali, variazioni del Limite di Utilizzo. L’inoltro della richiesta all’Emit- tente rientra nella piena discrezionalità della Banca. L’Emittente può valu- tare ed accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 22 e 34, su richiesta del- la Banca, l’Emittente ha comunque la facoltà di variare il Limite di Utilizzo per giustificato motivo, in qualsiasi momento, comunicandolo al Titolare per iscritto, all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello suc- cessivamente comunicato, secondo le modalità e se vi sono i presupposti indicati al successivo art. 38.
Nel corso di ogni mese, il Limite di Utilizzo Residuo della Carta è determi- nato dalla differenza fra:
a) il Limite di Xxxxxxxx; e
b) gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contan- te già eseguiti, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo già contabilizzate e, per le Carte Rateali, il debito residuo.
Il Limite di Utilizzo Residuo si ripristina mensilmente fino all’importo del Limite di Utilizzo, decurtato delle eventuali Operazioni di pagamento e di
anticipo di denaro contante non ancora inserite nell’Estratto Conto del mese precedente.
Per le Carte Rateali, la linea di credito concessa al Titolare è di tipo rotati- vo, ed il Cliente potrà immediatamente riutilizzare il credito di cui sia stato effettuato il rimborso mediante i versamenti mensili di cui ai successivi artt. 20 e 21.
Il Titolare prende atto che, per le operazioni di anticipo di denaro contan- te, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprie- tari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuito Internazionale possono imporre limiti minimi e massimi di prelievo, appli- cabili per ciascuna operazione, e/o giornalieri, e/o mensili o altro.
Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, l’Emittente può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Eser- centi, che in tal caso saranno indicati nel Documento Condizioni. In ogni caso per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi il Titolare può contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.
Art. 7 - Uso della Carta
L’uso della Carta deve avvenire ai termini ed alle condizioni del Contratto. La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può in nessun caso e per nessun motivo essere ceduta o data in uso a terzi.
La Carta, entro il Limite di Utilizzo Residuo, consente al Titolare di:
a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pa- gamento in contanti. L’acquisto potrà avvenire con una delle seguen- ti modalità: (i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente); (ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN; (iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN. L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determinate di volta in volta dall’Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi au- tostradali, mediante semplice inserimento della Carta nel terminale). Per l’uso della Carta su internet potrà essere richiesta l’iscrizione del Titolare a uno dei protocolli di sicurezza dei Circuiti Internazionali proposti dall’Emittente, che garantiscono la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta, quale ad esempio “3D Secure”. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicu- rezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione;
b) ottenere anticipi di denaro contante da parte di banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, inoltre, il Titolare può richie- dere alla Banca di attivare sulla Carta una o più linee di credito aggiuntive (cui sarà associato un ulteriore fido) per l’accesso ad ulteriori servizi.
La richiesta di attivazione delle linee di credito aggiuntive deve avvenire mediante sottoscrizione da parte del Titolare del relativo contratto, che riporta i limiti e le condizioni che si applicano alle linee di credito aggiun- tive medesime.
La richiesta deve essere diretta alla filiale della Banca, restando nella sua piena discrezionalità il relativo inoltro all’Emittente. L’Emittente può valu- tare ed accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio.
In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all’Emittente tramite i canali che potranno essere dallo stesso, di volta in volta, messi a disposizione (ad esempio, Portale Titolari) e resi noti al Cliente.
Art. 8 - Uso della Carta per addebiti ricorrenti
Il Titolare può utilizzare la Carta per il pagamento di spese ricorrenti, ad intervalli regolari, presso Esercenti (o altri Beneficiari) con i quali abbia stipulato appositi contratti per l’erogazione continuativa di beni e/o servizi (domiciliazione di utenze, abbonamenti, ecc.) ed ai quali abbia rilasciato autorizzazione all’addebito di tali spese sulla Carta.
La revoca di detta autorizzazione dovrà essere effettuata dal Titolare diret- tamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficia- rio. L’Emittente resterà estraneo ad ogni contestazione in merito all’effica- cia della revoca stessa. Il Titolare prende atto che la revoca diverrà effettiva compatibilmente con i tempi tecnici necessari, dipendenti dai sistemi degli Esercenti/Beneficiari.
In tutti i casi di cessazione del Contratto e/o di blocco e di invalidazione della Carta ai sensi del Contratto, il Titolare dovrà provvedere, a propria cura e spese, a revocare l’autorizzazione nei confronti dell’Esercente/Be- neficiario con la massima sollecitudine e, ove possibile, prima che il rap- porto contrattuale venga concluso e/o che la Carta divenga inutilizzabile. In tutti i casi di sostituzione della Carta ai sensi del Contratto, il Titola- re dovrà comunicare all’Esercente/Beneficiario, senza indugio e a propria cura e spese, i dati della nuova Carta emessa in sostituzione di quella precedente.
Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento Nel caso di utilizzo della Carta per effettuare acquisti presso gli Esercenti, il Titolare presta il consenso all’Operazione di pagamento con le seguenti modalità:
a) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio, scontrini emessi da terminali elettronici – POS, installati presso l’Esercente);
b) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
c) se l’acquisto avviene attraverso canali remoti, mediante inserimento o comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta (nonché degli altri estremi della Car- ta richiesti), ovvero con le differenti modalità previste dall’Esercente medesimo;
d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’Esercente/ Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Cliente conferma di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’im- porto indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successivo art. 10) ed all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente, per conto del Cliente. L’Emittente addebita, di volta in volta, gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 25.
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Cliente può revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pa- gamento, trasmesso dal Cliente medesimo o indirettamente dal Beneficia- rio, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/ Beneficiario, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti, per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del Titolare, quest’ulti- mo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nel- le forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/ Beneficiario medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente.
Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevoca- bile e può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi casi, l’Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura indicata nel Documento Condi- zioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipenden- temente dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Cliente o dal Beneficiario o per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di paga-
mento stessi non rispettano tutte le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il ri- fiuto, sono comunicati al Cliente con la massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici – POS, installati presso l’Eser- cente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che l’Emittente può addebitare al Cliente le spese della relativa comunicazione, nella misura indicata nel Documento Con- dizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecu- zione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi all’Emittente al fine di attivare le proce- dure di rimborso (c.d. “chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale eroga- zione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Tito- lare potrà contattare il Servizio Clienti.
Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante
Il Titolare può ottenere anticipi di denaro contante presso le banche ade- renti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, o attraverso l’uso de- gli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’ope- razione di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di apposita distinta.
Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’ope- razione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autoriz- zate, e che si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN.
Il Titolare e l’Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite ATM, che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene ac- cettata, se non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Inter- nazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al Limite di Utilizzo Residuo.
Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l’Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento Condizioni. A tali ope- razioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazio-
nale all’atto della data della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento Condizioni.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del suc- cessivo art. 31.
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equi- valenti, al momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le ope- razioni di anticipo di denaro contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie di pagamento che pre- vedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale dell’Emitten- te né a quello della Banca e viene inviato direttamente dall’Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al domicilio del Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né con- servato insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 31.
Art. 17 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione del- la Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante
La banca presso la quale il Titolare chiede un anticipo di denaro contante e l’Esercente, all’atto dell’acquisto, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi.
Il Titolare prende atto che, in tutti i casi in cui la Carta risulti essere legitti- mamente bloccata ai sensi del Contratto, la banca e l’Esercente possono trattenere ed invalidare la Carta medesima.
Art. 18 - Servizi online sul Sito Internet dell’Emittente
Il Titolare può accedere ad un’area riservata del Sito Internet dell’Emit- tente (il “Portale Titolari”), dedicata a servizi informativi e dispositivi sulla Carta, servizi di assistenza, di sicurezza ed utilità.
Per usufruire dei servizi online, il Titolare dovrà preventivamente registrarsi al Portale Titolari inserendo le informazioni richieste.
Il Titolare autorizza sin da ora l’Emittente ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Portale Titolari, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza ed alle condizioni di volta in volta resi noti dall’Emittente.
Art. 19 - Messaggi di sicurezza via SMS relativi agli Ordini di paga- mento ed alle operazioni di anticipo di denaro contante
Il servizio di messaggistica di sicurezza via SMS consente, al Titolare che ne faccia richiesta, di essere informato per ogni Ordine di pagamento e/o operazione di anticipo di denaro contante richiesta sulla sua Carta per un importo superiore alla soglia definita dall’Emittente.
L’Emittente invierà un SMS contenente i dati necessari all’identificazione dell’Ordine di pagamento e/o dell’operazione di anticipo di denaro con- tante.
Il Titolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel SMS, e potrà così: (i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti dell’Emittente, agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 44, eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando
quanto previsto al successivo art. 31, e/o (ii) effettuare la richiesta di retti- fica di cui al successivo art. 25.
L’attivazione del servizio è facoltativa.
Per aderire al servizio il Titolare deve indicare il numero del telefono cellu- lare sul Modulo di Richiesta: in tal caso l’Emittente provvederà automati- camente all’attivazione del servizio.
Qualora decida di aderire al servizio successivamente, il Titolare dovrà far- ne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti o tramite accesso al Portale Titolari. Il regolamento del servizio ed il valore della soglia standard di avviso sono consultabili sul Portale Titolari o possono essere chiesti al Ser- vizio Clienti.
Il Titolare ha l’obbligo di segnalare all’Emittente eventuali successive va- riazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 43.
Il Servizio SMS è strettamente collegato al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo del nume- ro telefonico, il Servizio SMS sarà fruito dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità del Titolare cedente.
Art. 20 - Pagamenti
Il Titolare si obbliga a corrispondere all’Emittente l’importo indicato nell’Estratto Conto relativo a:
a) tutte le Operazioni di pagamento e le operazioni di anticipo di dena- ro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiatu- re elettroniche e canali virtuali, telefonici e telematici;
b) le commissioni, gli interessi, le spese e gli altri oneri, così come detta- gliati nel Documento Condizioni.
Il Titolare autorizza espressamente l’Emittente ad addebitare tutti gli im- porti di cui sopra, che verranno registrati nell’Estratto Conto, sul conto corrente bancario indicato sul Modulo di Richiesta.
Gli addebiti verranno effettuati con la valuta indicata nel Documento Con- dizioni e nell’Estratto Conto.
In caso di ritardato pagamento, decorreranno interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 22 e 34, il Titolare pren- de atto che il mancato e puntuale pagamento dell’importo relativo anche ad un solo Estratto Conto può comportare l’invio di qualsiasi comunica- zione e segnalazione, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente, per l’inserimento dei dati relativi alla Carta e/o al Titolare nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di infor- mazioni negative sul suo conto.
Art. 21 - Modalità di pagamento
Il Titolare è obbligato a pagare l’importo di cui all’art. 20 precedente, sen- za necessità di preavviso e comunque entro la valuta di addebito indicata nell’Estratto Conto, con la modalità dal medesimo prescelta sul Modulo di Richiesta e a seconda del tipo di Carta richiesto, tra una delle seguenti:
a) Carta a Saldo: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi;
b) Carta Revolving: pagamento rateale, mediante versamento di una rata mensile di importo concordato con l’Emittente ed indicato sul Modulo di Richiesta. In ogni caso, la rata mensile deve essere di im- porto minimo non inferiore a quanto indicato nel Documento Con- dizioni.
Non sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l’Emittente.
È facoltà del Titolare pagare importi superiori alla rata mensile. In tale ultimo caso, i pagamenti effettuati ridurranno il debito residuo, fermo restando l’obbligo del Titolare di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga del debito residuo.
In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Titolare il paga- mento di un interesse mensile, determinato applicando, al saldo gior- naliero medio per valuta, il TAN Mensile. Il calcolo tiene conto del fatto che ogni utilizzo è addebitato con valuta pari alla data dell’uti- lizzo stesso, mentre ogni pagamento è accreditato con valuta pari alla data di registrazione.
La rata pagata dal Titolare viene imputata, nell’ordine, al pagamento di:
• interessi dovuti;
• debito residuo in linea capitale.
c) Carta ad Opzione: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza interessi.
Per le Carte ad Opzione è facoltà del Cliente richiedere, in qualunque mo- mento, di modificare la modalità di pagamento, passando dalla modalità di rimborso a saldo di cui alla precedente lett. a) alla modalità di rimborso rateale di cui alla precedente lett. b), e viceversa.
La richiesta di modifica della modalità di rimborso delle spese deve essere diretta alla Banca, restando nella piena discrezionalità di quest’ultima il relativo inoltro all’Emittente. L’Emittente può valutare ed accettare la ri- chiesta a proprio insindacabile giudizio.
In alternativa, la richiesta potrà essere inoltrata direttamente all’Emittente tramite i canali che potranno essere dallo stesso messi a disposizione (ad esempio, Portale Titolari e Servizio Clienti) e resi noti al Cliente.
Il Titolare prende atto che:
• in caso di accettazione della richiesta, il cambio della modalità di pagamento diverrà effettivo compatibilmente con i tempi tecnici ne- cessari, e che pertanto l’Emittente può garantire che la nuova mo- dalità sia recepita nell’Estratto Conto del mese in corso solo laddove la richiesta pervenga all’Emittente medesimo entro i 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti la fine del mese. La nuova modalità resterà attiva sino a diversa e successiva richiesta del Titolare;
• in caso di passaggio dalla modalità a saldo a quella di tipo revolving, tutti gli importi dovuti - come specificati alle lett. a) e b) del preceden- te art. 20 - e non ancora registrati nell’ultimo Estratto Conto ricevu- to - saranno rimborsati, con pagamento rateale, a partire dal primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità. In tal caso gli interessi verranno calcolati a partire dalla data in cui è effettuata l’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante;
• in caso di passaggio dalla modalità di tipo revolving a quella a saldo, tutti gli importi dovuti - come specificati alle lett. a) e b) del pre- cedente art. 20 - e non ancora registrati nell’ultimo Estratto Conto ricevuto, incluso l’intero ammontare del debito residuo, saranno ad- debitati, in un’unica soluzione e senza interessi, nel primo Estratto Conto utile che recepisce il cambio di modalità.
Art. 22 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione
L’Emittente può:
• dichiarare il Titolare decaduto dal beneficio del termine di rimborso rateale ai sensi dell’art. 1186 c.c.; ovvero
• dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle se- guenti ipotesi:
(i) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovu- ta per qualsiasi titolo;
(ii) utilizzo della Carta oltre il Limite di Utilizzo;
(iii) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 6 (Limiti di uti- lizzo), 15 (Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa), 16 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 20 (Paga- menti), 21 (Modalità di pagamento), 23 (Comunicazioni periodi- che e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamen- to e di anticipo di denaro contante), 31 (Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizza- to, falsificazione o contraffazione), 33 (Uso illecito della Carta), 43 (Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali);
(iv) accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Titolare;
(v) infedele dichiarazione dei dati del Titolare resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
L’Emittente invia al Titolare la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del Contratto in forma scritta, su supporto carta- ceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxx- sta o a quello successivamente comunicato, o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, dandone in questo caso apposito avviso di pubblicazio- ne al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Cliente. In caso di decadenza dal beneficio del termine, come pure di risoluzio- ne del Contratto, il Titolare deve provvedere all’immediato pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazio- ne (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’Emittente. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta
ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito Dalla data della di- chiarazione della decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto decorrono interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni.
Art. 23 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispet- to ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante L’Emittente produce ed invia al Titolare, su supporto cartaceo o su Sup- porto Durevole come di seguito meglio specificato, un Estratto Conto, con periodicità mensile, che riporta il dettaglio della posizione finanziaria del Cliente ed in particolar modo, le movimentazioni e le somme a qualsiasi titolo registrate a debito/credito di quest’ultimo, nonché degli eventuali Titolari delle Carte Supplementari, il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/ creditore, l’importo dovuto e la relativa valuta di addebito.
In aggiunta a quanto previsto al primo comma, l’Estratto Conto contiene le informazioni, in particolar modo avuto riguardo al dettaglio di ogni sin- gola Operazione di pagamento e di anticipo di denaro contante, richieste dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile.
L’Estratto Conto viene prodotto solo se, nel mese di riferimento, si verifica almeno una delle seguenti ipotesi:
a) sono state registrate Operazioni di pagamento o di anticipo di dena- ro contante;
b) in caso di addebito della quota annuale della Carta, qualora prevista;
c) per le sole Carte Rateali, ove permanga del debito residuo, è dovuto il versamento della rata mensile concordata ai sensi dell’art. 21.
Fatto salvo ed in aggiunta a quanto sopra, l’Emittente provvede all’invio, almeno una volta all’anno, di un documento (il “Documento Condizioni Annuale”) che riporta, in maniera personalizzata, tutte le condizioni in vigore relative alla Carta ed evidenzia le eventuali modifiche intercorse. La ritardata inclusione nell’Estratto Conto di addebiti relativi ad Operazio- ni di pagamento od operazioni di anticipo di denaro contante, così come eventuali ritardi nella registrazione di accrediti disposti dagli Esercenti - ed anche eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli Estratti Conto - non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.
Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della ricezione dell’Estratto Conto (o della notifica xxx x-xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx), sen- za che sia pervenuto all’Emittente un reclamo specifico per iscritto all’in- dirizzo di cui al successivo art. 45, l’Estratto Conto si intenderà senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del documento. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di contestare eventuali Operazioni di pagamento o di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 25. Il Titolare riceve le comunicazioni ed i documenti di cui al presente artico- lo, su supporto cartaceo, all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato, a fronte del pagamento del corri- spettivo indicato nel Documento Condizioni.
In alternativa e su richiesta del Cliente, i medesimi documenti sono resi dispo- nibili dall’Emittente gratuitamente sul Portale Titolari, su Supporto Durevole, previa registrazione ed iscrizione al servizio di rendicontazione elettronica sul Sito Internet dell’Emittente. In tal caso, il Titolare riceverà via e-mail un avviso dell’avvenuta pubblicazione della comunicazione o del documento sul Portale Titolari. Il Cliente può in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, tramite la specifica procedura disponibile sul Portale Titolari.
In caso di attivazione del servizio di rendicontazione elettronica, i termini per l’esercizio del diritto di recesso o per la contestazione delle Operazioni di pagamento o degli anticipi di denaro contante decorrono dalla ricezio- ne della comunicazione e cioè dalla notifica via e-mail che il documento è disponibile sul Portale Titolari. Il Titolare che sceglie di attivare il servizio si assume l’onere di consultare periodicamente la propria casella e-mail e/o il Portale Titolari, al fine di prendere conoscenza dell’avvenuta pubblica- zione delle comunicazioni periodiche.
Le spese relative ad informazioni supplementari o più frequenti ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quanto previsto nel Contratto, sono indicate al momento della richiesta sulla base di quanto previsto nel Documento di Sintesi, e sono comunque adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente.
Art. 24 - Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto - Re- sponsabilità dell’Emittente
Il presente articolo si applica solo laddove l’Emittente ed il Prestatore di
servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l’Emittente sia l’unico Prestatore di servizi di paga- mento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Gli Ordini di pagamento e le operazioni di anticipo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare.
Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titolare non sono esatti, l’Emit- tente non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazio- ne di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante.
L’Emittente non è altresì responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento se il Titolare, all’atto del conferimento dell’Or- dine del pagamento, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante.
L’Emittente che agisce per conto del Titolare compie in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazione di pagamen- to, e potrà eventualmente addebitare al Titolare le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento Con- dizioni, e che saranno comunque proporzionate ai costi effettivi sostenuti dall’Emittente. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione dell’Emittente di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbliga- zione di mezzi e non di risultato.
L’Emittente è responsabile solo dell’esecuzione delle Operazioni di pa- gamento e delle operazioni di anticipo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest’ultimo abbia fornito all’Emittente informazioni ulte- riori rispetto a tali dati.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 25, 26, 27 e 28, qua- lora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento o un’operazione di anticipo di denaro contante già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere dell’Emittente pro- vare che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunicazione di cui al successivo art. 25, l’Emittente avrà diritto di richiedere al Cliente l’esibizione dei documenti (quali, ad esem- pio memorie di spesa, scontrini emessi dai terminali elettronici installati presso l’Esercente, o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pa- gamento o all’operazione di anticipo di denaro contante di cui il Cliente richiede la rettifica.
Art. 25 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto
Il presente articolo si applica solo laddove l’Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l’Emittente sia l’unico Prestatore di servizi di paga- mento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Il Titolare che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di antici- po di denaro contante non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza all’Emittente chiamando il Servizio Clienti, e confermando poi tale richiesta di rettifica all’Emittente mediante comunicazione scritta e mezzo lettera raccomandata A.R. o equivalente.
La comunicazione deve essere, in ogni caso, effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l’Emittente ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di paga- mento o di anticipo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di re- quisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Art. 26 - Responsabilità dell’Emittente per Operazioni di pagamen- to e di anticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso
Il presente articolo si applica solo laddove l’Emittente ed il Prestatore di
servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l’Emittente sia l’unico Prestatore di servizi di paga- mento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Fatta salva la necessità di tempestiva comunicazione di cui al precedente art. 25, nel caso in cui un’Operazione di pagamento o di anticipo di de- naro contante non risulti essere stata autorizzata, l’Emittente dispone in favore del Titolare il rimborso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
Il rimborso non preclude la possibilità per l’Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, l’Emittente ha il dirit- to di ottenere dal Titolare la restituzione dell’importo rimborsato.
Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di xxxxx, l’Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunica- zione al Titolare.
È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, alle Operazioni di paga- mento effettuate tramite internet si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 56 del Codice del Consumo.
Art. 27 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate dispo- ste dal Beneficiario o per il suo tramite
Il presente articolo si applica solo laddove l’Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l’Emittente sia l’unico Prestatore di servizi di paga- mento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato di tempo in tempo vigenti.
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata, disposta su ini- ziativa del Beneficiario o per il suo tramite, sia già stata eseguita, il Cliente può chiederne il rimborso entro 8 (otto) settimane dalla data in cui i fon- di sono stati addebitati, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento diret- tamente al Beneficiario, e l’autorizzazione, al momento del rilascio, non specificava l’importo dell’Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione di pagamento supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo pre- cedente modello di spesa, le condizioni contrattuali e le circostanze del caso.
Ai fini della precedente lett. b), il Cliente non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il tasso di cambio indicato al precedente art. 14.
Su richiesta dell’Emittente, il Cliente fornisce documenti ed ogni elemento utile a sostenere l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma. L’Emittente, entro 10 (dieci) giornate operative dalla ricezione della rela- tiva richiesta, dispone immediatamente in favore del Titolare il rimborso dell’intero importo dell’Operazione di pagamento, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Resta fermo il diritto del Cliente a presentare un reclamo, ovvero un esposto alla Banca d’Italia, ovvero di attivare gli ulte- riori rimedi di cui al successivo art. 45.
Il diritto del Cliente di richiedere il rimborso di Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, ai sensi del pre- sente articolo, è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
a) il Cliente ha dato l’autorizzazione all’Operazione di pagamento diret- tamente all’Emittente;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l’autorizzazione del Cliente è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento, sono state for- nite o messe a disposizione del Cliente, da parte dell’Emittente o del Beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima della sua esecuzione.
Art. 28 - Responsabilità dell’Emittente per Operazioni di paga- mento o di anticipo di denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto
Il presente articolo si applica solo laddove l’Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l’Emittente sia l’unico Prestatore di servizi di paga- mento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro
contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato, di tempo in tempo vigenti.
Nel caso in cui l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro con- tante sia disposta dal Titolare, fatto salvo quanto previsto agli artt. 24, 25 e 29, l’Emittente è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di dimo- strare al Titolare ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest’ultimo ha ricevuto i fondi oggetto dell’Opera- zione di pagamento. In tal caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile, nei confronti del Beneficiario, della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 24 e 25, quando l’Ope- razione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario trasmette senza indugio l’Ordine di pagamento all’Emittente ed è responsabile della sua corretta trasmissione.
Nel caso in cui l’Emittente riconosca di essere responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante, esso dispone senza indugio in favore del Titolare il rim- borso del relativo importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile. Il Titolare, tuttavia, può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro contante. Resta in ogni caso salvo il diritto del Titolare di chie- dere la rettifica nei termini e alle condizioni di cui all’art. 25.
In ogni caso, quando un’Operazione di pagamento o di anticipo di de- naro contante non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, l’Emittente, indipendentemente dalla propria responsabilità, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare, per rintracciare l’Operazione di pagamento o di anticipo di denaro contante, ed informa il Titolare del risultato.
Art. 29 - Esclusione della Responsabilità dell’Emittente
Il presente articolo si applica solo laddove l’Emittente ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario siano entrambi insediati nello Spazio Economico Europeo o l’Emittente sia l’unico Prestatore di servizi di paga- mento coinvolto nell’Operazione di pagamento e/o di anticipo di denaro contante. In caso contrario, troveranno applicazione le norme del Circuito Internazionale utilizzato di volta in volta vigenti.
La responsabilità dell’Emittente, prevista ai sensi del Contratto, non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui l’Emit- tente abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 30 - Obblighi dell’Emittente in relazione alla Carta
L’Emittente deve:
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi del Titolare indicati negli artt. 7 e 31;
b) astenersi dall’inviare Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibili il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 31, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 34, per chiedere la riattivazione della Carta o l’emissione di una nuova Carta, se l’Emittente non vi abbia già provveduto;
d) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 31.
Art. 31 - Obblighi del Cliente in relazione all’utilizzo della Carta e del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazio- ne indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Il Titolare è obbligato alla custodia ed al buon uso della Carta, adottan- do misure di massima cautela, anche per la conservazione del PIN, atte- nendosi alle indicazioni fornite dall’Emittente ed a quanto riportato nel Contratto.
Il Titolare ha l’obbligo di comunicare, non appena ne viene a conoscenza, direttamente all’Emittente qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione degli stessi mediante telefonata al Servizio Clienti, dandone conferma - a richiesta dell’Emittente - mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovvero con qualsiasi altro mezzo, utilizzando gli in- dirizzi/recapiti indicati nell’art. 44, oltre che a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti.
Il Titolare è tenuto inoltre a conservare copia della denuncia, a disposi- zione dell’Emittente, per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, l’Emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta comu- nicazione il Cliente può richiedere all’Emittente di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, l’Emittente provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e fornisce al Titolare una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo.
Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere immediatamente restituita (debitamente tagliata in due) alla Banca o all’Emittente. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, l’Emittente provvede, di norma ed in automatico, ad emettere un duplicato ed ad inviarlo al Titolare all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato. Qualora ciò non sia possibile, il Titolare sarà invitato a recarsi direttamente presso la Banca per l’emissione di una Carta sostitutiva.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui al presente articolo non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o uti- lizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra. In caso di smarrimento, furto o sottrazione indebita della Carta, fino al momento della ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa deri- vante dall’utilizzo indebito, illecito o non autorizzato della Carta stessa per l’importo massimo di 150 (centocinquanta) Euro. Tale importo non verrà in ogni caso addebitato ai Titolari che, avendo aderito ai servizi di sicurezza via SMS di cui al precedente art. 19, a fronte della ricezione di un SMS relativo ad un Ordine di pagamento o un’operazione di anticipo di denaro contante che riconoscano come indebito/a o illecito/a, ne ef- fettuino tempestiva segnalazione all’Emittente, con le modalità indicate al secondo comma del presente articolo. Resta comunque ferma la sua piena responsabilità nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, ovvero non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN di cui al Contratto.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inol- tre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, quando l’Emittente non ha adempiu- to all’obbligo indicato al precedente art. 30 lett. c).
Art. 32 - Sostituzione della Carta danneggiata
In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta, la sua sosti- tuzione potrà avvenire, dietro richiesta del Titolare all’Emittente, previa restituzione a quest’ultimo o alla Banca della Carta inutilizzabile, debita- mente tagliata in due.
Le richieste di sostituzione della Carta dirette all’Emittente potranno es- sere effettuate telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44.
Art. 33 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta o co- munque non più utilizzabile ai sensi del Contratto, costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta. L’Emittente si riserva di perseguire, anche penalmente, detti comporta- menti illeciti.
Art. 34 - Blocco della Carta
L’Emittente ha diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta, in qualsiasi momento e con effetto immediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento;
d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 22.
L’Emittente informa immediatamente il Titolare del blocco della Carta, motivando tale decisione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo, per telefono, via SMS, via e-mail o per telegramma, e confermando successivamente la comunica- zione su supporto cartaceo. Ove possibile, l’informazione viene resa in an- ticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 22, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emet- tere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata dal Titolare alla Banca. Xxx l’Emittente non vi abbia già provveduto, al venir meno della ragioni che hanno determinato il blocco, il Titolare potrà chiedere all’Emittente medesimo la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 44.
Art. 35 - Recesso delle Parti
Recesso del Cliente
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e sen- za spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’Emittente, eventualmente anche tramite la Banca, agli indirizzi/ recapiti indicati nel successivo art. 44. Il recesso si considera efficace dal momento in cui l’Emittente ne viene a conoscenza.
Recesso dell’Emittente
L’Emittente può recedere dal Contratto nei seguenti casi:
- con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Clien- te, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente, su supporto cartaceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Mo- dulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato, o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso ap- posito avviso di pubblicazione al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunicazione di recesso, potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Cliente.
Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di pre- avviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte dell’Emittente;
- per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, e solo nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, in qualsiasi momento - senza preavviso - senza alcun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente, su supporto car- taceo a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato, o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito av- viso di pubblicazione al Cliente via e-mail. In alternativa, la comunica- zione di recesso, potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Xxxxxxxx concordato in anticipo col Cliente. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente.
Diritti ed obblighi del Cliente in tutti i casi di recesso
Il Cliente, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente medesimo o dell’Emittente:
- entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’Emittente. In caso diverso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
- se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento Condizioni;
- ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta, in misura pro- porzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta. Parimenti, in caso
di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al re- cesso, e se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
- qualora avesse autorizzato l’addebito sulla Carta di spese ricorren- ti ai sensi del precedente art. 8, dovrà provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto all’esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Cliente medesimo), o imme- diatamente dopo essere venuto a conoscenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall’Emittente).
Ulteriori effetti del recesso
In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Art. 36 - Servizi accessori
L’Emittente può associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esem- pio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza).
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informa- tivo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell’Emittente o contattando il Servizio Clienti. La documentazio- ne informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente al Titolare (senza costi aggiuntivi), è, inoltre, consegnata in fase di sottoscri- zione del Modulo di Richiesta.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini ed alle condizioni contenute nel relativo regolamento contrattuale predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dal Titolare separatamente dal Contratto.
Art. 37 - Carte Supplementari
Il Titolare può chiedere, per il tramite della Banca, l’emissione di una o più Carte Supplementari a suo favore (“Carte Aggiuntive”), ovvero a favore di suoi familiari maggiorenni (“Carte Familiari”), che resteranno utilizza- bili dai relativi intestatari (“Titolari di Carte Supplementari”) negli stessi limiti e modalità previsti dal Contratto.
In particolare, le Carte Supplementari sono emesse con scadenza pari a quella della Carta del Titolare (“Carta Principale”) e sono utilizzabili en- tro il Limite di Utilizzo complessivo assegnato al Titolare della Carta Princi- pale. Il Titolare della Carta Supplementare acquista gli stessi diritti ed as- sume gli stessi obblighi previsti per il Titolare della Carta Principale. In tutti i casi di blocco per i quali non è prevista l’emissione di un duplicato e/o in caso di invalidazione della Carta Principale ai sensi del Contratto, la Carta Supplementare sarà automaticamente riqualificata come Carta Principale, con conseguente addebito, a decorrere dalla successiva annualità, della quota annuale nella misura prevista per la Carte Principali della tipologia a cui essa appartiene, così come riportato nel Documento Condizioni. Nel caso siano presenti più Carte Supplementari, sarà riqualificata come Carta Principale quella avente quota annuale di importo maggiore.
Il Titolare della Carta Principale ed il Titolare della Carta Supplementare sono responsabili in solido per tutte le obbligazioni rivenienti dall’uso della Carta Supplementare, essendo la stessa riconducibile al medesimo rappor- to contrattuale relativo alla Carta Principale. Per tale motivo, tutti gli utilizzi della Carta Supplementare, le commissioni, gli interessi, le spese e gli oneri tutti ad essa relativi, vengono addebitati e descritti negli Estratti Conto della Carta Principale. A tale riguardo, il Titolare della Carta Supplementa- re esonera espressamente l’Emittente dall’inviargli un separato e specifico Estratto Conto, un Documento Condizioni Annuale - ovvero qualsiasi altra comunicazione periodica ai sensi del Contratto - relativi alla Carta Supple- mentare, ritenendo a tal fine sufficiente il solo recapito al Titolare di ogni rendiconto e/o altra comunicazione periodica della Carta Principale.
Art. 38 - Modifiche al Contratto
Modifiche unilaterali delle condizioni relative ai servizi di pagamento ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata dall’Emittente, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dal Cliente a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’ap- plicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunica-
zione da inviare all’Emittente con le modalità e gli effetti di cui all’art. 35, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preav- viso. L’Emittente si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente, quando la modifica dipende esclu- sivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente il Clien- te mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di seguito descritte nel presente articolo.
Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, la proposta di xxxx- fica unilaterale è possibile solo se sussiste un giustificato motivo.
Modifiche unilaterali delle altre condizioni contrattuali
Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modi- fiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, l’Emit- tente, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione al Cliente, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unila- terale si ritiene approvata se il Cliente non comunica all’Emittente di rece- dere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 35 entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Se la proposta di modifica ha ad oggetto il tasso di interesse, l’Emittente, se del caso, indica altresì al Cliente le eventuali conseguenze della modifi- ca sull’importo e sulla periodicità delle rate.
Disposizioni comuni a tutte le modifiche unilaterali del Contratto
Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate in forma scritta, su supporto cartaceo o tramite il Portale Titolari, su Supporto Durevole, inviando in questo caso apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente all’invio dell’Estratto Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. In alternativa, la comunicazione potrà essere fornita anche mediante altro Supporto Du- revole concordato in anticipo col Cliente.
Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formu- la “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”.
Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le compo- nenti di costo o, più in generale, le condizioni contrattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.
Art. 39 - Rimborso anticipato
Il Cliente ha diritto di rimborsare in qualsiasi momento all’Emittente, in tutto o in parte, ogni ragione di credito vantata nei suoi confronti dall’Emittente medesimo anche prima della scadenza del Contratto, tra- mite richiesta comunicata telefonicamente al Servizio Clienti, pagando l’importo dovuto. In tal caso, il Cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la durata residua del Contratto.
Ricevuta la richiesta di estinzione anticipata, l’Emittente comunica al Cliente l’importo da pagare quale ammontare delle eventuali rate scadute e non pagate e del capitale residuo, degli interessi e di tutti gli altri oneri. Le modalità di pagamento dell’importo dovuto potranno essere concorda- te di volta in volta con l’Emittente.
Non è previsto alcun indennizzo a favore dell’Emittente per il rimborso anticipato.
Art. 40 - Diritto ad ottenere copia del Contratto
Il Cliente ha il diritto di ottenere, su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento Condizioni aggiornato.
Art. 41 - Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Cliente, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell’Emittente della comunicazione di recesso.
Art. 42 - Cessione del Contratto/credito
L’Emittente potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cliente, ai sensi di legge, all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta o a quello successivamente comunicato ai sensi del successivo art. 43, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi del Cliente.
Art. 43 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati personali Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico ac- cordo per iscritto dell’Emittente e del Cliente, sono effettuate in lingua italiana.
L’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento al Titolare ai sensi del Contratto o da esso consentito - quali, a titolo meramente esemplificativo, Estratti Conto o altra documentazione periodica, even- tuali notifiche, proposte di modifica unilaterale del Contratto - sarà ef- fettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo.
Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in confor- mità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Se non è escluso dalla legge o dal Contratto, il Titolare può sempre xxxxxx- dere che, in alternativa all’invio in forma scritta a mezzo posta, l’Emittente gli fornisca le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tec- niche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. L’Emittente può, ad esempio, utilizzare la posta elettronica - all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato - il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositi- vo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche tra l’Emittente e il Titolare possono essere registrate. L’Emittente può altresì mettere a disposizione le comunicazioni e le informazioni di cui sopra sul proprio Sito Internet nel Portale Titolari, dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail.
Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo all’Emittente con le modalità precedentemente indicate.
Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente all’Emittente, even- tuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefo- no, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato all’Emittente e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, ovvero telefonicamente al Servizio Clienti. In alternativa, la comunicazione può avvenire anche per il tramite della Banca.
Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
L’Emittente invia tutte le comunicazioni previste dal Contratto al solo Xxxx- lare intestatario principale ed hanno effetto anche nei confronti di even- tuali coobbligati o garanti.
Art. 44 - Comunicazioni all’Emittente
L’invio di comunicazioni per iscritto all’Emittente dovrà essere effettuato dal Titolare al seguente indirizzo:
• CartaSi S.p.A. - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx.
Per le comunicazioni ed i servizi diretti al Servizio Clienti, nonché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e-mail, ecc.), il Titolare dovrà utilizzare gli indiriz- zi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.
Art. 45 - Reclami ricorsi e conciliazioni
Il Titolare può presentare reclami all’Emittente - Servizio Clienti, con co- municazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica ai seguenti recapiti:
• CartaSi - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identi- ficare con certezza il Cliente.
L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua ri- cezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il
problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (tren- ta) giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni:
a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo all’Emittente;
b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 Euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata conse- gna della documentazione di trasparenza);
c) la controversia non è già stata sottoposta all’esame di arbitri o di conciliatori.
Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet dell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di pre- ventivo reclamo all’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla con- ciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie ban- carie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale all’ABF, o a uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge non costituisce con- dizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell’Emittente delle regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pa- gamento, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall’Emittente in rela- zione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili san- zioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010).
Art. 46 - Tutela dei dati personali
L’Emittente, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna, in ordine alle informazioni ed ai dati che acquisirà, durante tutto il corso del Con- tratto, al rispetto delle norme e degli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifi- che e integrazioni.
Art. 47 - Lingua del Contratto e delle comunicazioni
Il Contratto e tutte le comunicazioni ed informazioni al Cliente relative al rapporto sono redatte in lingua italiana.
Art. 48 - Legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Se il Cliente riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove il Cliente ha la residenza o il domicilio eletto.
Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, per qualsiasi contro- versia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 49 - Controlli
L’Emittente, in qualità di finanziatore, è soggetto ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx.