Corte di Cassazione 9 marzo 2020 n. 6633 – Pres. Bronzini, Rel. De Gregorio
giurisprudenza
Xxxxx xx Xxxxxxxxxx 0 marzo 2020 n. 6633 – Pres. Xxxxxxxx, Xxx. De Xxxxxxxx
Patto di prova – art. 2096 c.c. – stipula di contratti successivi – identiche mansioni – differente collocazione geografica – man- canza di causa – inammissibilità.
L’inserimento del patto di prova in due contratti di lavoro successivamente sti- pulati tra le stesse parti, inerenti ad identiche mansioni e con un intervallo tem- porale tra i diversi impieghi tale da non far presumere una perdita di capacità professionale da parte della lavoratrice, non può essere giustificata dalla diversa collocazione geografica della sede di adibizione del dipendente.
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Diritti Lavori Mercati, 2020, 2
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Se la sola diversa collocazione geografica del rapporto di lavoro
giustifica un nuovo patto di prova
Sommario: 1. Il caso. 2. Le origini del patto di prova: evoluzione storico-normativa dell’istituto.
3. Causa del patto di prova e ipotesi di reiterazione. 4. Natura della clausola di prova e collo- cazione geografica.
1. Il caso
La sentenza che si annota affronta l’annosa tematica del patto di prova, “rispolverando” una disciplina la cui funzione sociale ha subito negli anni un drastico ridimensionamento a causa della diffusione di tipologie contrat- tuali (formative, temporanee, a termine), che, seppur non direttamente fina- lizzate alla sperimentazione del rapporto, hanno “consentito di fatto all’imprenditore una valutazione dinamica dell’attitudine professionale e delle qualità personali del lavoratore ben al di là degli stretti limiti temporali del patto di prova”1.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato l’illegittimità, per mancanza di causa, del patto di prova inserito in un contratto di lavoro, suc- cessivo ad altro precedentemente stipulato dalle medesime parti, avente ad oggetto mansioni identiche a quelle svolte nell’ambito dei pregressi rapporti di lavoro già intrattenuti con la stessa datrice, seppure con una diversa col- locazione geografica di svolgimento del lavoro.
In particolare, una lavoratrice impugnava giudizialmente, innanzi al Tri- bunale competente, il licenziamento che le era stato irrogato per mancato superamento del periodo di prova.
A fondamento di tale domanda la dipendente deduceva che la clausola fosse stata illegittimamente apposta al contratto di lavoro firmato con la so- cietà datrice, dal momento che, per le stesse mansioni, la lavoratrice aveva già superato la prova contenuta nei precedenti contratti a termine stipulati con la medesima azienda.
1 CARINCI F., DE XXXX XXXXXX,XXXX,XXXX, Il rapporto di lavoro subordinato, Xxxx, 2013, p.
106. In generale sul patto di prova cfr. XXXXXXX X., Il patto di prova, in XXXXXXXX, GAETA , XXXXXXX X., XXXXXXX L. (a cura di), Diritto del lavoro e sindacale, Xxxxxxxxxxxx, 2018, pp. 139 e ss.
Il Tribunale di primae curae accoglieva il ricorso, esito che veniva con- fermato dalla Corte d’Appello di Venezia, in secondo grado.
La società ricorreva in Cassazione, sostenendo che la sede dove la di- pendente aveva svolto l’ultima attività era distante oltre mille chilometri dagli uffici della precedente assegnazione e che, quindi, la diversa collocazione geografica giustificava la necessità di una nuova sperimentazione delle sue capacità lavorative.
La Corte, per contro, rilevava che “per ben tre volte la società appellata aveva verificato le qualità professionali e la personalità della lavoratrice nel- l’espletamento delle mansioni di portalettere, con esito positivo”. Infatti, prima dell’ultimo contratto di lavoro relativo al territorio della provincia di Belluno, la lavoratrice aveva stipulato con Poste Italiane altri contratti a ter- mine, contenenti ciascuno un patto di prova; prova superata in tutti i pregressi rapporti di lavoro (l’ultimo dei quali con scadenza prevista per l’anno pre- cedente a quello di stipula del contratto oggetto di ricorso) intrattenuti in provincia di Lecce e sempre svolgendo mansioni di portalettere.
I giudici respingevano, così, il ricorso della società sulla base di un’attenta valutazione della fattispecie concreta, ritenendo ingiustificata l’apposizione di un ulteriore patto di prova: a) non riscontrando, sotto il profilo quantita- tivo, significative differenze nelle mansioni svolte; b) mancando un reciproco interesse delle parti al nuovo patto di prova; c) non ritenendo rilevante il lasso di circa un anno tra l’ultimo contratto a termine e la stipula di quello successivo; d) non potendo presumersi una perdita di professionalità della la- voratrice “durante questo non lungo intervallo temporale, a fronte di man- sioni non soggette a rapida obsolescenza”; e) non essendosi verificati presunti disagi e lamentele da parte dell’utenza in merito all’attività svolta dalla lavo- ratrice (durante il servizio prestato in provincia di Lecce) che legittimassero un ulteriore patto di prova; f) non rilevando la diversità delle realtà territo- riali, dato che “le mansioni di portalettere risultavano qualitativamente iden- tiche, ancorché rese in distinte realtà territoriali, sicché non era neppure dato comprendere per quale motivo l’attività di recapito nella zona di Lecce pre- sentasse caratteristiche diverse dalla medesima attività espletata nel bellu- nese”2.
La medesima Corte dichiarava, in conclusione, l’assoluta irrilevanza della diversa collocazione geografica rispetto alla ratio stessa dell’istituto della prova,
2 XXXXXX, Patto di prova in più contratti per identiche mansioni, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
in quanto il patto di prova, in due contratti di lavoro successivamente stipulati tra le stesse parti, sarebbe ammissibile solo allorquando risponda alla finalità di saggiare nuovamente la reciproca convenienza delle parti alla continua- zione del rapporto, essendo possibile che nel tempo intervengano molteplici fattori, attinenti non solo alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute, come già chiarito più volte in precedenza dalla Cassazione xxxxxxxx0.
Secondo i giudici di legittimità, quindi, tali condizioni non erano state adeguatamente provate dalla ricorrente, rendendo inammissibile il ricorso.
2. Le origini del patto di prova: evoluzione storico-normativa dell’istituto
Com’è noto, ai sensi dell’art. 2096 c.c. il contratto di lavoro può preve- dere un periodo di prova, che deve risultare da atto scritto (co.1)4, durante il quale l’imprenditore e il lavoratore sono tenuti a consentire e a fare l’espe- rimento che forma l’oggetto del patto di prova (co. 2); ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso dal contratto durante questo stesso periodo (co. 3), al termine del quale l’assunzione diviene definitiva ed il ser- vizio prestato si computa nell’anzianità di servizio del lavoratore (co. 4).
Secondo la disposizione di legge, dunque, il patto di prova è struttural- mente finalizzato alla verifica delle capacità professionali e della complessiva personalità del lavoratore in relazione alle mansioni affidategli e al contesto aziendale in cui sono destinate a svolgersi5.
La clausola consiste, pertanto, nella possibilità offerta ad entrambe le parti di “sperimentare” la reciproca convenienza all’instaurazione del rap-
3 Sul punto x. Xxxx. 11 luglio 2018 n. 18268, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, con nota di XXXXXXX,
Periodo prova e personalità del lavoratore; Cass. 30 ottobre 2015 n. 22286, in DJ; Cass. 22 aprile 2015
n. 8237, in RGL, 2016, II, 44, con nota di XXXXXXXXXXX, Le ragioni che legittimano la reiterazione del patto di prova; Cass. 8 gennaio 2008 n. 138; Cass. 29 luglio 2005 n. 15960; Cass. 2 dicembre 2004 n. 22637; Cass. 11 marzo 2004 n. 5016, tutte in DJ.
4 Al fine di tutelare la parte più debole del rapporto e impedire che possa trovarsi assog- gettato ad un regime meno protettivo, la Cassazione si è da tempo dimostrata rigorosa nel so- stenere la necessità dell’atto scritto ad substantiam e non ad probationem, con la conseguenza che, in mancanza di esso, il patto di prova deve considerarsi nullo e l’assunzione del lavoratore de- finitiva. Sul punto, per tutte, x. Xxxx. 00 ottobre 2006 n. 21698, in DJ.
0 XXXXXXX X., XX XXXX XXXXXX,XXXX,XXXX, Xx rapporto di lavoro subordinato, Xxxx, 2013, p.
106.
porto di lavoro, prima che lo stesso diventi definitivo (analogamente al patto di gradimento nella compravendita ex art. 1520 c.c.)6.
Sebbene l’attuale configurazione normativa sia volta a tutelare l’interesse di entrambe le parti del rapporto, originariamente il patto di prova rispon- deva all’esclusivo interesse datoriale di accertare le attitudini professionali e la personalità del lavoratore prima di rendere effettiva l’assunzione; e, ancora oggi, il senso della “bidirezionalità”7 dell’istituto si percepisce quasi esclusi- vamente nei casi in cui il lavoratore sia in possesso di una qualifica elevata, tale cioè da consentirgli un autonomo apprezzamento della qualità dell’am- biente in cui sarà destinato ad operare (colleghi, superiori, organizzazione del lavoro, macchinari) e una consapevole verifica dell’esattezza e della pun- tualità dell’adempimento da parte dell’imprenditore degli obblighi retributivi e di quelli relativi alla sicurezza sul lavoro8.
Più specificamente, il codice civile del 1865 non prevedeva espressa- mente il patto di prova, la cui disciplina era rimessa agli usi che privilegiavano il momento di verifica da parte del datore di lavoro circa le capacità profes- sionali e le caratteristiche “morali” del prestatore di lavoro9.
Proprio questa prioritaria attenzione rivolta all’interesse datoriale aveva spinto la dottrina dell’epoca a paragonare l’esperimento della prova alla ven- dita con patto di precedente assaggio prevista dall’art. 1453 del codice del 186510.
Le prime regolamentazioni sul patto di prova si possono far risalire alla legge sull’impiego privato, nonché alla contrattazione collettiva e, in parte, alla giurisprudenza.
In particolare, l’art. 4 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge n. 562/1926, con riferimento al rapporto degli impiegati, stabiliva espressamente alcuni principi fondanti la disciplina in oggetto11.
6 PESSI R., Lezioni di diritto del lavoro, Xxxxxxxxxxxx, 2016, p. 280.
0 XXXXXXX X., XX XXXX XXXXXX,XXXX ,XXXX, op. cit., p. 106 in nota.
8 XXXXXXXX, La clausola di prova, in CESTER (a cura di) Diritto del lavoro, CARINCI F. (diretto da) Commentario, Utet, 1996, p. 396.
9 VARESI, Il patto di prova nel rapporto di lavoro, in Le assunzioni. Prova e termine nei rapporti
di lavoro. Il codice civile, Commentario (diretto da) XXXXXXXXXXX P., Milano, 1990, p. 4.
10 Lo rilevano AMOROSO G., DI CERBO V., XXXXXXX A., Il diritto del lavoro, Costituzione, codice civile e leggi speciali, vol. I, Xxxxxxx, 2004, p. 544.
11 Ibidem, ove si precisa che si tratta di principi quali: la contestualità del patto di prova al
momento dell’assunzione; l’obbligo della forma scritta; la determinazione della durata massima
A meglio delineare la materia contribuirono sia i contratti collettivi cor- porativi, che individuarono alcuni capisaldi dell’istituto, disciplinando speci- ficamente alcuni aspetti del patto di prova (quali la durata, la retribuzione, il recesso, la forma), sia la giurisprudenza, che pose un netto limite al potere datoriale in merito all’illegittimità della proroga oltre i limiti previsti dalla legge, sancendo, inoltre, l’inammissibilità del patto per il lavoratore già im- piegato con le stesse mansioni.
Considerati tali precedenti storici, appare evidente come l’attuale lettera dell’art. 2096 c.c. sia il chiaro frutto di un lungo percorso interpretativo, che affonda le proprie radici nei principi testé descritti, ma con una macroscopica differenza.
La disciplina attuale, infatti, si caratterizza proprio per l’obbligo imposto ad ambedue i contraenti di consentire e di fare l’esperimento, riconoscendo così ad entrambe le parti l’interesse reciproco alla realizzazione della prova: elemento divergente dal passato che oggi, invece, contraddistingue la ratio dell’istituto.
3. Causa del patto di prova e ipotesi di reiterazione
Come ormai costantemente chiarito da dottrina e giurisprudenza, la causa del patto di prova va “individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperi- mento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono ve- rificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto”12.
L’esperimento sul campo lavorativo, dunque, rappresenta un “banco di prova” su cui verificare le reciproche aspettative: solo in tal modo si realizza lo scopo della norma, che così esaurisce la sua funzione. L’interesse di en- trambi i contraenti all’effettuazione della prova costituisce la giustificazione, sul piano giuridico, del patto, in virtù del quale il datore di lavoro potrà ac- certare le capacità e le abilità professionali del prestatore di lavoro, mentre
dell’esperimento, diversificata in funzione della qualifica; la libera recedibilità durante il periodo di prova; la computabilità del periodo di prova ai fini dell’anzianità di servizio.
12 Cass. 22 aprile 2015 n. 8267, in DJ. Per la dottrina v., tra gli altri, DEL PUNTA, Prova (patto di), Dig. Utet, 1995, vol. XX, p. 423 e ss.
quest’ultimo potrà valutare le caratteristiche della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto13.
Proprio questa possibilità attribuita alle parti di “provare” la reciproca convenienza alla prosecuzione del rapporto ha spesso rappresentato per la giurisprudenza una sorta di ago della bilancia, essenziale per comprendere quando il patto venga apposto al fine di eludere norme imperative.
In particolare, sul punto, la Cassazione si è dovuta spesso pronunciare in merito alla legittimità della reiterata apposizione del patto di prova in con- tratti successivi, stipulati per le medesime mansioni e tra le stesse parti.
In tali ipotesi l’ammissibilità dell’apposizione della clausola di prova nel secondo contratto è stata verificata proprio sulla base della coerenza della stessa con la causa del patto; congruenza che non sarebbe riscontrabile quando la reciproca convenienza del rapporto risulti già sperimentata in un precedente contratto stipulato dalle medesime parti14.
La prova, infatti, deve essere sempre funzionale alla sperimentazione, in quanto, se le attitudini professionali e personali del lavoratore sono già state verificate, essa risulta priva della sua causa giustificativa.
Non basta, però, ai fini della rilevazione della illegittima reiterazione della clausola, la sola circostanza che vi sia stata già una precedente prova conclusasi positivamente; il patto deve avere, infatti, ad oggetto mansioni identiche, per lo più rese dallo stesso lavoratore in favore dello stesso datore di lavoro15 e i contratti devono essere stipulati a distanza di un lasso di tempo congruo a non far presumere una obsolescenza della professionalità acqui- sita16.
La reiterabilità di una prova già superata può essere, invece, ammessa non solo quando il lavoratore venga riassunto dallo stesso datore di lavoro con una qualifica diversa, ma anche quando venga riassunto con la stessa qualifica, ma tra l’una e l’altra assunzione sia passato tempo sufficiente a far ritenere modificate, nel frattempo, le condizioni tecnologiche o anche solo
13 XXXXXXXXXXX, Le ragioni che legittimano la reiterazione del patto di prova, in RGL, 2018, p.
45. Per la giurisprudenza cfr., ex multis, Cass. 5.5.2015, n. 8934, in FI, 2015, I, c., 1941; Cass. 22.6.2012, n. 10440, in DPL, 2013, n. 38, p. 2265; Cass. 30.7.2009, n. 17767, in DJ.; Cass. 8.1.2008, n. 138, in FI, 2008, n. 3, I, p. 762; Cass. 29.7.2005, n. 15960, in DJ.
14 XXXXXXXX, op. cit., p.400.
15 Cfr. Cass. 11 luglio 2018 n. 18268, in DJ, specificamente su un caso di reiterazione del patto di prova nell’ipotesi di successione di diversi datori di lavoro nell’ambito dell’appalto.
16 Si veda, tra le altre, Cass. 30.10.2015, n. 22286, in DJ; Cass. 22.6.2012, n. 10440, cit.; Cass.
8.1.2008, n. 138, cit.; Cass. 2.12.2004, n. 22637, in GLav., 2005, n. 5, p. 28.
organizzative di esecuzione della prestazione di lavoro, oppure, anche, le con- dizioni personali delle parti.
Rispetto alla funzione che l’istituto espleta nei confronti del datore di lavoro, la clausola di prova ha, infatti, una duplice valenza: da un lato, la verifica del comportamento e della personalità del lavoratore in relazione all’adem- pimento della prestazione (funzione soggettiva); dall’altro, la verifica delle at- titudini di carattere tecnico-professionale dello stesso (funzione oggettiva)17. Secondo l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, si ri- tiene comunemente ammissibile la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti quando “vi sia la necessità per il da- tore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il compor- tamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per
molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute”18.
La ripetizione della prova risulta, quindi, ammissibile ogni qualvolta essa sia giustificata da una modifica della situazione preesistente concernente sia l’attività da svolgersi, sia le condizioni soggettive in cui si trova il lavoratore19.
4. Natura del patto di prova e collocazione geografica
Alla luce di quanto descritto, resta sostanzialmente marginale la que- stione relativa alla natura della “sperimentazione”20, benchè abbia generato un ampio dibattito in dottrina, rimasto tuttavia, ad oggi, ininfluente ai fini della soluzione dei problemi interpretativi che si pongono in materia21.
17 XXXXXXXXXXX, op. cit., p. 46.
18 Cass. 17 luglio 2015 n. 15059, in DJ.
19 XXXXXXXX, op. cit., p. 401.
20 XXXXXXXX, L’illegittimità del licenziamento intimato in presenza del periodo di prova e le con- seguenze sanzionatorie, in DRI, 2019, p. 673.
21 Sulla natura giuridica del patto di prova si è a lungo dibattuto, prospettando diverse
tesi: contratto preliminare, rapporto a termine iniziale, contratto speciale di lavoro (ASSANTI, Il contratto di lavoro a prova, Xxxxxxx, 1957, p. 11; XXXXXXX, Il contratto di lavoro con clausola di prova, Xxxxxxx, 1965, p. 73). Secondo l’opinione prevalente si tratta di un elemento accidentale del contratto di lavoro e all’interno di tale orientamento si distingue tra chi considera il patto di prova una condizione sospensiva e chi una condizione risolutiva. Per i diversi orientamenti cfr. tra gli altri MENGONI, Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in AA.VV. (a cura di), Il contratto di lavoro nel diritto dei paesi membri della C.E.C.A., Xxxxxxx, 1965, p. 266 ss.; SUPPIEJ, DE CRISTOFARO, CESTER, Diritto del lavoro. Il rapporto individuale, Xxxxx, 2005, p. 186 ss.; XXXXXXXXX, LASSAN-
Indipendentemente dalla sua natura, infatti, la sperimentazione ha senso fin tanto che non abbia già esaurito la sua funzione, condizione che si verifica ogni qual volta il datore di lavoro – al momento della stipula di un nuovo contratto – sia già a conoscenza delle capacità e delle attitudini lavorative del dipendente.
Appare evidente, a tal punto, che gli approdi cui perviene la Corte di Cassazione nella sentenza in commento risultano, sotto numerosi aspetti, condivisibili.
È pacifico, infatti, che debba essere consentito al datore di lavoro di va- lutare, accanto alla preparazione professionale del lavoratore, anche le carat- teristiche inerenti al suo stile di vita e alla sua salute, nonché alla sfera del
c.d. saper essere22: personalità, carattere, capacità di relazionarsi con gli altri collaboratori23.
È certamente congrua, quindi, la valutazione della Suprema Corte in merito alla legittimità del patto di prova inserito in un contratto di nuova stipulazione che “lasci inalterata la necessità di valutazione del permanere degli elementi di qualificazione della prestazione lavorativa ivi compreso il vincolo fiduciario”24.
Così come appare ugualmente ragionevole considerare giustificata l’ap- posizione della clausola di prova nelle ipotesi in cui il contratto successivo sia stipulato a distanza di molti mesi (o, a maggior ragione, a distanza di anni) dal primo, dal momento che la causa del patto è proprio quella di consentire al datore una verifica non solo delle qualità professionali, ma anche del com- portamento e della personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione: elementi, questi, suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute25.
DARI, La costituzione del rapporto di lavoro ed il collocamento, in XXXXXXXX (diretto da), Trattato di diritto privato, Impresa e lavoro, vol. XV, Utet, 2004, I, pp. 3954 ss.; XXXXXXX X., op. cit., p. 139.
22 Cfr. amplius sul punto, tra gli altri, ASSANTI, XXXX, Commento allo Statuto dei diritti dei la-
voratori, Cedam, 1972, p. 139; XXXXXXXXX, Art. 13, in Statuto dei diritti dei lavoratori. Commentario, Zanichelli, 1979, p.225; LISO, Art. 13, in GIUGNI (diretto da), Lo Statuto dei lavoratori. Commentario, Xxxxxxx, 1979, p. 169; nonché, specificamente, x. XXXXXXXX, L’equivalenza delle mansioni nel con- tratto di lavoro, Xxxxxxxxx, 2008, p. 30 e ss.
23 Bettini, op. cit.
24 Cass. 11 luglio 2018 n. 18268, in DJ.
25 In questo senso, si vedano, tra le altre, Cass. 22 giugno 2012, n. 10440, cit.; Cass. 2 ottobre
2008, n. 24409, in DPL, 2009, n. 39, p. 2260.
Pertanto, se certamente possono considerarsi rilevanti, ai fini della le- gittima reiterazione della clausola di prova, fattori come il notevole lasso di tempo intercorso tra la stipula dei contratti, o l’obsolescenza (presumibile) delle attitudini professionali, o, ancora, fattori personali idonei ad incidere sull’intutitus personae (là dove questo elemento sia significativo rispetto alla prestazione richiesta), non può dirsi lo stesso per lo spostamento geografico della sede di svolgimento dell’attività lavorativa, così come chiarito nella de- cisione in commento.
Ciò che, però, i giudici di legittimità avrebbero potuto meglio precisare è il fatto che lo spostamento presso una diversa sede non è di per sé sempre irrilevante.
Se, infatti, il cambiamento (a parità di mansioni) risultasse accompagnato da un significativo mutamento delle tecnologie aziendali o dell’organizza- zione di lavoro, o fosse motivo di modifica delle condizioni personali del la- voratore (come nel caso di un cambiamento che richieda il possesso di determinate capacità professionali o di specifiche attitudini morali), diverse da quelle per le quali era già stata superata una prova precedente, in tali ipo- tesi, dunque, anche lo spostamento geografico probabilmente risulterebbe elemento giustificativo della apposizione di una nuova clausola di prova.
Diversamente – e in questa ipotesi si condivide appieno la soluzione della pronuncia in esame –, se lo spostamento viene presentato come unico elemento legittimante una nuova sperimentazione, in tal caso, allora, la diversa realtà territoriale non potrà ex se costituire la causa di un rinnovato patto di prova.
Key words
Patto di prova, reiterazione, contratti successivi, mansioni, collocazione geogra-
fica.
Trial agreement, reiteration, subsequent contracts, duties, geographical location.