CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI CIRCUITI IN FIBRA OTTICA SPENTA PER IL COLLEGAMENTO DI SEDI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
DURATA 9 ANNI CIG 6976428A80
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE 4
Art. 1 - Oggetto della Fornitura 4
Art. 2 - Durata dell’appalto 4
Art. 3 - Ammontare della fornitura 4
Art. 4 - Corrispettivi contrattuali 5
Art. 5 - Dismissione delle tratte 5
Art. 6 - Fatturazione e pagamenti 5
Art. 7 - Tracciabilità dei pagamenti 6
Art. 8 - Obblighi e responsabilità del Fornitore 6
Art. 9 - Norme relative al personale - sicurezza 7
Art. 11 - Cauzione definitiva 8
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto 12
Art. 16 - Fallimento dell’appaltatore 13
Art. 17 - Oneri e spese contrattuali 13
Art. 18 - Tutela della Privacy 13
Art. 19 - Controversie e foro competente 13
Art. 20 - Condizioni minime di fornitura 14
Art. 21 - Siti di terminazione della fibra ottica 14
Art. 22 - Tratte in fibra ottica oggetto della fornitura e loro caratteristiche 15
Art. 23 - Specifiche tecniche per la fibra ottica 16
Art. 24 - Specifiche tecniche per la terminazione delle fibre ottiche 16
Art. 25 - Riuso di infrastrutture pre-esistenti 17
Art. 26 - Tempi di attivazione dei servizi 18
Art. 27 - Modalità di realizzazione di eventuali lavori correlati alla fornitura 18
Art. 28 - Modalità di collaudo e accettazione della fornitura 19
Art. 29 - Manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva dell’infrastruttura in fibra ottica 19
Art. 30 - Manutenzione Straordinaria dell’infrastruttura in fibra ottica 21
Art. 31 - Livelli di servizio richiesti (SLA) 22
Art. 32 - Contact Center dedicato e supervisione del contratto 23
DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente capitolato speciale e in tutti gli atti di gara si intende per:
- “Stazione appaltante”, “Committente”, “Amministrazione”, l’Università degli Studi dell’Insubria.
- “Concorrente” “Candidato”, la ditta o impresa che partecipa alla gara per l’affidamento dell’appalto;
- “Appaltatore”, “Affidatario”, “Ditta” o “Impresa”, la ditta o impresa aggiudicataria dell’appalto.
- “Responsabile Unico del Procedimento”, il Direttore del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione - SIC che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D.Lgs. 50/2016 che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.
- "Direttore dell’esecuzione", il Responsabile del Servizio Telecomunicazioni del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione - SIC cui compete il controllo tecnico dell’esecuzione del contratto e ha il compito di interfacciarsi con l’azienda.
- “Xxxxx xxxxxxx spenta”, connessione fisica in fibra ottica in cui sono stati predisposti i cavi e i necessari componenti passivi ma non le apparecchiature di trasmissione che li dovrebbero utilizzare per trasmettere il segnale ottico.
- “Tratta in fibra ottica”, connessione tra due sedi realizzata totalmente in fibra ottica spenta, attestata alle estremità su cassetti ottici e composta di una coppia di fibre che seguono lo stesso percorso fisico.
- “CWDM”, “Coarse Wavelenght Division Multiplexing”, tecnologia di trasporto di lunghezze ottiche multiple tramite multiplazione di lunghezza d’onda, sulla medesima fibra ottica.
- “DWDM”, “Dense Wavelenght Division Multiplexing”, tecnologia di trasporto di lunghezze ottiche multiple tramite multiplazione di lunghezza dense, sulla medesima fibra ottica.
- “Apparato passivo”, qualsiasi oggetto che per espletare la sua funzione, dopo la fase di configurazione non necessiti di alcuna forma di energia, non abbia componenti in movimento.
- “Apparato attivo”, qualsiasi oggetto che non ricade nella definizione precedente.
- “Cavo di accesso”per la realizzazione di una ‘coda locale’, fascio di fibre ottiche raccolto e protetto da uno o più cavi posato tra un locale di una sede (ove sarà attestato) e un punto fuori dalla sede ove saranno realizzate le necessarie giunzioni per la formazione delle tratte.
- “Gioni lavorativi”, giornate della settimana di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì escluse le festività.
- “Giorni festivi”, sabato, domenica e festività.
PARTE PRIMA
I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE
Art. 1 - Oggetto della Fornitura
L’oggetto dell’appalto è la fornitura tramite noleggio di un’infrastruttura di rete in fibra ottica spenta, ad uso esclusivo dell’Università degli Studi dell’Insubria e della rete nazionale dell’Università e della Ricerca gestita dal Consortiun GARR (xxx.xxxx.xx), che interconnetta alcune sedi dell’Ateneo tramite tratte in fibra ottica e dei relativi servizi di assistenza e manutenzione.
Il Fornitore dovrà fornire, interamente a proprie cura e spese, le connessioni rispondenti ai requisiti richiesti, perfettamente fruibili per tutta la durata contrattuale.
La fornitura dovrà includere l’attestazione della fibra negli armadi di rete delle sedi dell’Ateneo e il servizio di manutenzione per tutta la durata del contratto.
La fornitura dovrà prevedere per l’Università degli Studi dell’Insubria la facoltà di uso esclusivo dell’infrastruttura delle fibre ottiche messe a disposizione dal fornitore per tutta la durata contrattuale, pena la risoluzione del contratto.
L’Università degli Studi dell’Insubria utilizzerà le fibre ottiche oggetto della fornitura anche per realizzare collegamenti ottici di trasmissione dati con l’impiego di tecnologie CWDM e DWDM.
Gli apparati attivi per realizzare i link trasmissivi di trasporto dati tra le sedi dell’Ateneo non sono oggetto della presente fornitura.
L’appalto è strutturato in un unico lotto.
Le modalità di esecuzione della fornitura e dei servizi ad essa connessi sono specificati al successivo Titolo II del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 2 - Durata dell’appalto
La realizzazione e l’attivazione dei collegamenti dovrà avvenire entro 120 giorni solari a partire dalla data di stipula del contratto.
La fornitura avrà inizio a partire dal giorno seguente alla data di collaudo con esito positivo di tutte le tratte descritte nella Tabella 2 all’art. 22 e avrà la durata di nove anni.
Art. 3 - Ammontare della fornitura
Il valore a base d’asta per l’intera durata del contratto è di Euro 811.500,00 IVA esclusa comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.500,00 che verranno corrisposti in un’unica soluzione il primo anno di vigenza contrattuale e Euro 90.000,00 quale canone annuale.
Art. 4 - Corrispettivi contrattuali
Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta aggiudicata e non potrà subire alcuna variazione in aumento per l’intera durata del contratto.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore avendo preso conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia generali che particolari, che possono influire sulla determinazione delle condizioni economiche e che potranno incidere sull’esecuzione delle attività oggetto della fornitura e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
Il fornitore non eccepirà, nello svolgimento delle attività oggetto della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal C.C. e non escluse dalla legge.
Art. 5 - Dismissione delle tratte
Nell’ambito di validità del Contratto l’Università degli Studi dell’Insubria si riserva la possibilità di dismettere una o più tratte o parti di esse.
La lunghezza totale delle tratte dismesse non sarà in alcun caso superiore a una misura pari al 20% della lunghezza totale dell’infrastruttura fisica oggetto della fornitura.
Nel caso in cui la richiesta di dismissione riguardi tutte le tratte originate in una sede di cui alla Tabella 1 ovvero, al momento della richiesta, in una sede sia originata una sola tratta, l’Università degli Studi dell’Insubria potrà richiedere all’aggiudicatario di provvedere anche alla bonifica del cavo di accesso presso la sede, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione.
Il tempo minimo di preavviso previsto per la dismissione sarà di 30 giorni solari e continuativi e tale occorrenza sarà comunicata dall’Amministrazione al Fornitore per iscritto a mezzo PEC, dal Responsabile del Procedimento rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 è previsto l’adeguamento del canone di locazione in misura proporzionale alla lunghezza totale delle tratte dismesse sulla lunghezza totale dell’infrastruttura fisica oggetto della fornitura. L’adeguamento del canone di locazione avrà effetto a partire dalla scadenza del termine di preavviso.
Art. 6 - Fatturazione e pagamenti
Il corrispettivo risultante dall’offerta sarà oggetto di fatturazione con cadenza semestrale posticipata. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
Questa amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica
secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture, indirizzate al Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione - SIC, devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: codice IPA Ufficio 10O0AR.
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
Ai sensi del DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”.
Le fatture semestrali, pena irricevibilità, dovranno essere corredate dal report sul livello dei servizi erogati nel semestre di competenza, come dettagliato all’art.32.
Art. 7 - Tracciabilità dei pagamenti
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, sia nei rapporti con l’Università, sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010 e registrati su conto corrente dedicato i cui estremi identificativi e i nominativi dei soggetti autorizzati ad operarvi dovranno essere comunicati dall’Affidatario all’Università prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna a comunicare all’Università ogni variazione dei predetti dati.
L’Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della gara.
Art. 8 - Obblighi e responsabilità del Fornitore
Il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento delle stesse e della disciplina dei propri dipendenti.
Il Fornitore garantisce che saranno osservate tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione della fornitura, in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.
Il Fornitore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a persone o cose dell’Amministrazione o
di terzi presenti o pertinenti gli edifici e i loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dall’Amministrazione stessa durante l’esecuzione del contratto.
Il Fornitore è pertanto tenuto a manlevare l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.
Le attività di lavori accessorie alla fornitura della fibra ottica sono disciplinate secondo la normativa di settore. In particolare il Fornitore dovrà avvalersi di soggetti adeguatamente qualificati e in possesso dei titoli di legge prescritti dalla vigente normativa.
La Direzione Lavori e il Coordinamento Sicurezza sarà ad esclusivo e totale carico del Fornitore e i relativi oneri non sono rimborsabili.
È onere e responsabilità del Fornitore provvedere all’esecuzione di tutte le attività tecnico amministrative occorrenti per l’ottenimento delle autorizzazione e concessioni necessarie per l’esecuzione della fornitura e delle attività ad essa accessorie.
Art. 9 - Norme relative al personale - sicurezza
Ogni attività relativa al presente contratto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato a operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.
Il Fornitore deve osservare le norme derivanti dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, d’igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.
L’Amministrazione Concedente è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Fornitore all’esecuzione delle attività relative al funzionamento del contratto.
Il Fornitore è tenuto a provvedere alle coperture assicurative di legge per tutto il personale reso disponibile.
Tale personale dovrà uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della fornitura, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 di tale Decreto nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza).
Gli obblighi di sorveglianza sanitaria per il proprio personale sono a carico del Fornitore, che si attiverà integrando ove necessario i protocolli in base agli eventuali rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.
In considerazione della natura delle attività oggetto della fornitura, sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI). I documenti di valutazione dei rischi relativi alle sedi in cui verranno effettuati gli interventi potranno essere comunque richiesti dal Fornitore all’Amministrazione per la consultazione in qualunque momento sia in sede di gara che di esercizio del contratto.
In considerazione della natura della presente fornitura tali rischi si valuta siano eliminabili attraverso la delimitazione delle aree di lavoro e la concentrazione delle attività nei momenti della giornata e della settimana in cui è minore l’afflusso di personale e di studenti, si veda al tal fine l’Allegato A con le schede DUVRI. L’Università degli Studi dell’Insubria, a norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/16 e 81/08), stima i costi relativi alla sicurezza per l'adozione delle misure individuate nel DUVRI, ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.lgs. n. 163/2006, pari a Euro 1.500,00 IVA esclusa.
Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi.
I costi relativi alla sicurezza non possono essere comunque soggetti a ribasso d’asta.
Art. 10 - Forza Maggiore
Nel caso di sospensione della fornitura, determinata da causa di forza maggiore in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, del Fornitore e qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata, non si procederà all’applicazione di penali in capo al Fornitore.
In ogni caso l’Amministrazione non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore della mancata fornitura.
Art. 11 - Cauzione definitiva
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare cauzione a "garanzia definitiva" dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
La cauzione dovrà essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. In particolare la cauzione è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti (assegno o bonifico bancario), con versamento sul c/c intestato
all’Università degli Studi dell’Insubria presso Banca Popolare di Sondrio – fil. 158 Xxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000X00 (BIC/SWIFT XXXXXX00);
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
In caso di prestazione della cauzione sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione del contratto;
d. la dichiarazione di validità fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 o comunque decorsi 9 (nove) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera a far data dalla stipula del Contratto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito
in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee secondo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Università.
La garanzia verrà meno dopo 9 (nove) mesi dalla scadenza del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Art. 12 - Penali
In caso di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio e in riferimento alle prestazioni contrattuali dettagliate le seguenti penali per ogni singolo inadempimento:
Inadempienza | Penale |
a) Xxxxxxx nella consegna delle tratte | euro 50,00 per ciascun giorno solare e continuativo di ritardo applicato per ciascuna tratta |
b) Mancato rispetto del parametro di disponibilità 99,5% su base annuale | euro 20,00 (venti) per ogni ora di sforamento del parametro applicato per ciascuna tratta |
c) Xxxxxxx nel ripristino in caso di guasto bloccante per singolo evento | euro 50,00 (cinquanta) per ciascuna ora di ritardo applicato per ciascuna tratta |
d) Xxxxxxx nel ripristino in caso di guasto non bloccante | euro 100,00 (cento) per ciascun giorno lavorativo di ritardo per ciascuna tratta |
e) Superamento del numero annuo di manutenzioni programmate con interruzione di servizio | euro 400,00 (quattrocento) per ciascun evento eccedente applicato per ciascuna tratta |
f) Mancata disponibilità del contact center dedicato | euro 50,00 (cinquanta) per ciascuna ora di non disponibilità del contact center |
g) Per il mancato rispetto di qualunque adempimento previsto dal presente capitolato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di: ripetute fatturazioni errate, mancata sostituzione di tratta al di fuori dei valori minimi di ammissione certificati in fase di collaudo a fronte di verifica annuale, etc.) | l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 100,00 (cento) a un massimo di euro 8.000,00 (ottomila). |
Gli inadempimenti contrattuali e l’applicazione delle penali verranno comunicati per iscritto, a mezzo PEC, dal Responsabile del Procedimento rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest’ultimo.
Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l’impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all’applicazione delle penali e, in ogni caso, all’adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Ateneo; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero
tramite riaccredito diretto in conto corrente ovvero potrà essere detratto dalla cauzione a "garanzia definitiva".
Qualora l’ammontare delle penali applicate dall’Università superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione, la stessa Università potrà risolvere il proprio rapporto negoziale.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/16. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 14 - Risoluzione
Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l’Amministrazione invierà all’Aggiudicatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.
Se il fornitore non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
− emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011;
− sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
− violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
− servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
− il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente indicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto, a prescindere dalla fissazione di un termine di costituzione in mora, nel caso in cui:
− l’ammontare delle penali superi il valore del 10 % dell’importo contrattuale;
− si verifichi situazione di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della Ditta.
Art. 15 - Recesso
L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione della fornitura, tenendo indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle forniture consegnate, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 1671 c.c.
Art. 16 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. 50/16.
Art. 17 - Oneri e spese contrattuali
A carico dell’impresa che risulterà aggiudicataria della fornitura graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto, le spese di pubblicità ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Amministrazione Appaltante.
Art. 18 - Tutela della Privacy
L’Università tratta i dati a essa forniti esclusivamente per la gestione dell’appalto e la sua esecuzione, per l’adempimento degli obblighi legali a esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.
Le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/03, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato.
Art. 19 - Controversie e foro competente
Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo al Fornitore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.
La definizione di tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell’art. 209, comma 2 D. Lgs. 50/16 si dichiara che il contratto conseguente all’aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
PARTE SECONDA
II – SPECIFICHE TECNICHE
Art. 20 - Condizioni minime di fornitura
Le indicazioni fornite nel presente Capitolato devono intendersi quali requisiti minimi che l’offerta di ogni Concorrente deve soddisfare per essere considerata accettabile.
In particolare le condizioni minime di fornitura che il Concorrente dovrà assicurare prevedono:
− la rispondenza dei collegamenti alle specifiche tecniche di cui agli Art. 23 e 24;
− la disponibilità dei collegamenti richiesti nella configurazione indicata nell’Art.22, entro i termini temporali di cui all’Art. 26 e per tutto il periodo richiesto;
− la disponibilità dell’infrastruttura in fibra ottica spenta e conseguenti livelli di servizio come definito all’Art. 31;
− disponibilità del contact center dedicato come definito all’Art. 32;
− la flessibilità di cessazione della tratta, di cui all’Art. 5.
Ogni Concorrente può proporre prestazioni migliorative rispetto a quanto previsto dalle specifiche tecnico-funzionali descritte, senza che ciò comporti oneri ulteriori per l’Università degli Studi dell’Insubria.
Quanto indicato in sede di offerta è da ritenersi vincolante in caso di aggiudicazione della fornitura.
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario si impegna a fornire la mappa dei percorsi che si impegna a realizzare per ogni singola tratta e la descrizione delle modalità di erogazione dei servizi di manutenzione e procedure di escalation.
Art. 21 - Siti di terminazione della fibra ottica
Nella seguente Tabella 1 sono riportate le anagrafiche, le denominazioni e i dettagli dei siti presso cui andranno terminate le singole tratte in fibra ottica. Il fornitore nella redazione della propria offerta tecnica dovrà utilizzare le medesime denominazioni.
TABELLA 1 - SITI DI TERMINAZIONE | ||||||
Denominazione Convenzionale | Via | Città e CAP | Provincia | Edificio | Piano | Locale |
Valleggio | xxx Xxxxxxxxx 00 | Xxxx – 22100 | Como | Torre Valleggio | Terra | Sala Server SIC |
Ravasi | xxx Xxxxxx 0 | Xxxxxx – 00000 | Xxxxxx | Rettorato ed Amministrazione Centrale | Terra | Sala TLC SIC |
Xxxxxxxx | xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 0 | Xxxxxx – 00000 | Xxxxxx | Padiglione Xxxxxxxx (campus AST Insubria) | Primo | Locale TLC SIC |
Marzoli | xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 00 | Xxxxx Xxxxxxx - 00000 | Xxxxxx | Palazzina uffici comunali edificio PU-LB - Tecnocity Molini Marzoli | Interrato | Locale Impianti |
Bovisa | via Lambruschini 4° | Milano – 00000 | Xxxxxx | Politecnico di Milano - Campus Bovisa Edificio B37 | Terra | POP GARR MI4 |
Si precisa che tutte le opere, anche interne alla proprietà delle sedi dell’Università degli Studi dell’Insubria o di altri enti coinvolti, necessarie alla realizzazione delle code locali delle tratte di fibra ottica parte della presente Fornitura, saranno di esclusiva competenza del Fornitore, che dovrà sostenerne integralmente i costi.
Per opere necessarie alla realizzazione delle code locali si intendono:
− tutti i lavori di scavo e posa dei cavi in fibra ottica fino al cassetto di terminazione presso i locali dove sono installati gli apparati di terminazione di diretta competenza dell’Università degli Studi dell’Insubria e del Consortium GARR;
− la predisposizione, ove richiesto, di opportune canaline aeree o nel sottopavimento (metalliche o realizzate in materiali plastici autoestinguenti a bassa emissione di fumi e gas tossici) a protezione dei cavi in fibra ottica;
Sono escluse le opere di adeguamento infrastrutturale degli edifici ospitanti i siti di terminazione delle tratte, quali la realizzazione di cavidotti o qualsiasi opera in muratura.
Art. 22 - Tratte in fibra ottica oggetto della fornitura e loro caratteristiche
Nella seguente Tabella 2 sono riportate le singole tratte in fibra ottica e loro denominazione in uso nel seguente capitolato tecnico. Il fornitore nella redazione della propria offerta tecnica dovrà utilizzare le medesime denominazioni.
Per ogni singola tratta sono specificati i valori di soglia relativi a lunghezza, attenuazione e quantità di fibre. I valori di soglia si intendono comprensivi di giunzioni e/o connettori. I valori di attenuazione di intendono relativi alla lunghezza d’onda in terza finestra, espressi in dB misurata a λ=1550 nm, secondo quanto codificato dalla normativa ITU-T G.650.1 (tecnica del back-scattering).
TABELLA 2 - TRATTE FIBRA OTTICA | ||||||
Denominazione Convenzionale | Siti di Terminazione | Numero di Coppie | Distanza ottica massima | Attenuazione Massima a 1550 nm | Attenua zione Minima a 1550 nm | |
T1 | Valleggio | Bovisa | 1 | 70km | 24db | 8db |
T2 | Xxxxxx | Xxxxxxxx | 2 | 15Km | 15db | - |
T3 | Xxxxxxxx | Xxxxxxx | 1 | 70km | 24db | 8db |
T4 | Xxxxxxxx | Xxxxxx | 1 | 70km | 24db | 8db |
T5 | Marzoli | Valleggio | 1 | 70km | 24db | 8db |
Il Fornitore nella propria Offerta Tecnica può proporre condizioni migliorative in termini di attenuazione complessiva per ogni singola tratta, rispetto ai massimi definiti in Tabella 2, nel caso in cui il Fornitore nella propria Offerta Tecnica indichi condizioni migliorative queste saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte tecniche come dettagliato nel disciplinare di gara.
Le condizioni migliorative offerte costituiranno le nuove soglie minime superate le quali ricorreranno le condizioni per l’applicazione delle penali.
In sede di collaudo dovrà essere verificata la rispondenza delle caratteristiche di attenuazione, numero di terminazioni e di giunzioni per ogni singola fibra di ogni singola tratta, dichiarate dal Fornitore nella propria Offerta Tecnica, tramite misure
ottiche realizzate in terza finestra, lunghezza d’onda λ=1550 nm, mediante strumentazione OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).
Il Fornitore è tenuto a garantire che, per tutta la durata del Contratto di fornitura, la variazione peggiorativa dei parametri ottici delle fibre ottiche a causa dell’invecchiamento ed eventuali operazioni di manutenzione non ecceda il margine di
≤ 0,03 db/km misurata con lunghezza d’onda λ=1550 nm.
Art. 23 - Specifiche tecniche per la fibra ottica
Le fibre ottiche che l’Università degli Studi dell’Insubria intende acquisire dovranno essere del tipo Single Mode, Non-Dispersion shifted e rispondere alle caratteristiche riportate dalla Raccomandazione ITU-T G.652 oppure in alternativa del tipo Single Mode, Non- zero dispersion-shifted (NZ-DSF) e rispondere alle caratteristiche riportate dalla Raccomandazione ITU-T G.655.
La seguente Tabella 3 riporta i riferimenti alle singole raccomandazioni ITU-T:
TABELLA 3 - RACCOMANDAZIONI ITU-T | |
RACCOMANDAZIONE | LINK |
ITU-TG.652(11/2009) | |
ITU-TG.655(11/2009) | |
ITU-T G.650.1 (06/2002) | |
ITU-T G.650.2 (07/2007) | |
ITU-T G.671 (02/2011) |
La conformità della fibra offerta alla diversa specifica ITU-T, il numero di connettori meccanici presenti lungo la tratta e la variazione di tipologia, saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte tecniche come dettagliato nel disciplinare di gara.
In particolare:
− la fibra ITU-T G.652.D avrà un punteggio superiore rispetto alle altre tipologie di fibra ITU-T G.652, mentre la fibra ITU-T G.655 otterrà il punteggio inferiore;
− maggiore sarà il numero di connettori meccanici inferiore sarà il punteggio.
Art. 24 - Specifiche tecniche per la terminazione delle fibre ottiche
La terminazione delle tratte presso ciascuna delle Sedi dovrà essere posta all’interno degli armadi dati, già predisposti presso le Sedi stesse, e realizzata all’interno di cassetti ottici installati dal Fornitore; i cassetti ottici dovranno avere le seguenti caratteristiche:
− montaggio rack 19”, altezza massima pari a 1 unità rack (1U);
− terminazioni delle fibre ottiche realizzate mediante giunzione a fusione controllata;
− pannello di distribuzione ottica completo di cassetto ottico e connettori con al più 24 posizioni;
− connettori SC attestati su bussole SC-SC conformi alla raccomandazione ITU-T G.671.
Il posizionamento all’interno dei rack sarà specificato in sede di avvio dei lavori.
Si precisa che i pannelli di attestazione delle fibre ottiche saranno assunti come confine di competenza del Fornitore.
Art. 25 - Riuso di infrastrutture pre-esistenti
L’Università degli Studi dell’Insubria dispone della proprietà di alcune tratte in fibra ottica con cavi composti da 8 fibre mono modali NZD ITU-T G.655 posate nell’anno 2002. Potranno essere utilizzati dal Fornitore per la realizzazione delle tratte complessive come richieste in Tabella 2, sino a 4 fibre ottiche appartenenti a ciascuno dei cavi in fibra ottica delle tratte UN-INS-T1, UN-INS-T2 e UN-INS-T4 di Tabella 4 e sino a 8 fibre per il cavo della tratta UN-INS-T3.
Si precisa che il Fornitore ha la facoltà di utilizzare anche parte delle tratte di proprietà dell’Università degli Studi dell’Insubria, in tal caso dovrà realizzare apposite terminazione con muffole realizzate a norma in modo da preservare la disponibilità e funzionalità end to end delle rimanenti fibre ottiche di cui sono composti i cavi di proprietà dell’Ateneo lungo l’intera tratta.
Si precisa inoltre che le tratte di seguito elencate in Tabella 4, sono attualmente utilizzate per la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato.
Il Fornitore che intenda utilizzare le tratte di proprietà dell’Università degli Studi dell’Insubria per l’erogazione dei servizi oggetto della presente gara si impegna a fornire prima della stipula del contratto il piano di realizzazione che intende attuare al fine di garantire la continuità di esercizio dei servizi di trasmissione dati fra le sedi indicate in Tabella 1.
Si specifica che a fronte di attività che impattino sui cavi proprietà dell’Università di cui a Tabella 4, e quindi sui collegamenti già in uso da parte del Committente, saranno ammesse interruzioni di servizio complessivamente in un giorno solare non superiori a 30 minuti nella fascia oraria 7,30 – 20,30 dal Lunedì al Venerdì e nella fascia oraria 7,30
– 14,30 il Sabato, e non superiori a 4 ore nella fascia oraria dalle 20,30 alle 7,30 (giorno successivo) dal Lunedì al Venerdì, e nella fascia oraria dalle 14,30 del Sabato alle 7,30 del Lunedì successivo; per ogni singola tratta non saranno poi ammesse un numero complessivo di interruzioni superiori a tre.
Il Fornitore nella propria Offerta Tecnica può proporre condizioni migliorative in termini di continuità di esercizio per ogni singola tratta, nel caso in cui il Fornitore nella propria Offerta Tecnica indichi condizioni migliorative queste saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte tecniche come dettagliato nel disciplinare di gara.
TABELLA 4 - TRATTE FIBRA OTTICA DI PROPRIETA' UNIVERSITA' | |||||
Denominazione Convenzionale | Siti di Terminazione | Numero di Coppie | Numero di coppie in uso per servizio analogo | Distanza ottica massima | |
Da | A | ||||
UN-INS-T1 | Valleggio | Stazione Ferrovie Nord Milano di Como Borghi - Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0, Xxxx | 4 | 2 | 1 Km |
UN-INS-T2 | Ravasi | Stazione Ferrovie Nord Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxx - Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx | 0 | 3 | 2 Km |
UN-INS-T3 | Xxxxxxxx | Stazione Ferrovie Nord Milano di Xxxxxxx - Xxxxxx X. Xxxxxxxx 0, Xxxxxxx (XX) | 4 | 2 | 4 Km |
UN-INS-T4 | Marzoli | Stazione Ferrovie Nord Milano di Busto Arsizio - via Xxxxxxxx Xxxxx, Busto Arsizio (VA) | 4 | 2 | 1,5 Km |
Qualora il Fornitore intendesse utilizzare, per l’erogazione dei servizi oggetto della presente gara, una o più tratte elencate nella Tabella 4, nella loro interezza o in parte, dovrà farsi carico di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della parte di cavo utilizzata, atte a garantire i livelli di continuità di servizio e performance richiesti nel presente capitolato tecnico per l’intera infrastruttura end to end, o nell’Offerta Tecnica del Fornitore se migliorativa, per l’intera vigenza del contratto. Tali servizi di manutenzione si intendono compresi nel canone complessivo per i servizi oggetto del presente capitolato.
Le caratteristiche della fibra ottica sono contenute nella documentazione di cui Allegato B “Misure ottiche OTD” effettuate sulle singole fibre delle singole tratte di Tabella 4 e l’Allegato C “Mappe Autocad con il tracciato e le sezioni di posa” (formato dwg).
Art. 26 - Tempi di attivazione dei servizi
Come disposto all’art. 2 la realizzazione e l’attivazione dei collegamenti dovrà avvenire entro 120 giorni solari a partire dalla data di stipula del contratto.
In sede di formulazione dell’Offerta Tecnica, il Fornitore dovrà indicare i tempi di attivazione dei servizi.
Il Fornitore è tenuto a presentare, prima della stipula del Contratto, un Piano di Realizzazione della fornitura conforme nei tempi e modi a quanto stabilito nel presente capitolato o nell’offerta tecnica se migliorativa.
Art. 27 - Modalità di realizzazione di eventuali lavori correlati alla fornitura
Nell’ambito della fase realizzativa il Fornitore dovrà provvedere a:
− consegnare e installare tutti i componenti in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato;
− ritirare il materiale di imballaggio a installazione effettuata e smaltire i rifiuti prodotti durante l’installazione (imballaggi, residui metallici e plastici, ecc.) secondo le modalità di legge e in conformità con le normative specifiche vigenti;
− etichettare tutti i cavi: ad entrambi gli estremi dei collegamenti i cavi devono
essere etichettati in modo permanente apponendo etichette che consentano, da parte dell’Amministrazione, una immediata identificazione delle tratte;
− a proprio esclusivo onere, richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si rendessero necessari per le attività di realizzazione di quanto oggetto del presente capitolato;
− disporre di mezzi idonei e/o di quanto altro necessario a trasportare, scaricare e a
collocare quanto oggetto di fornitura nei rispettivi punti di consegna, deposito e
installazione.
Art. 28 - Modalità di collaudo e accettazione della fornitura
Il collaudo, propedeutico alla consegna e interamente condotto a cura e spese del Fornitore, dovrà accertare che l’intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e che soddisfi pienamente le indicazioni prestazionali specificate dal Fornitore in sede di gara.
Il collaudo dovrà interessare il 100% delle fibre ottiche oggetto della fornitura ed essere effettuato in presenza di personale dell’Ateneo, secondo un calendario concordato con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.
La documentazione di collaudo per ciascuna tratta, da consegnare all’Amministrazione su supporto cartaceo e digitale opportunamente concordato, dovrà contenere le seguenti misure:
− Diagramma della potenza retrodiffusa;
− Lunghezza ottica della tratta;
− Attenuazione delle giunzioni e terminazioni;
− Attenuazione totale della tratta per ogni singola fibra;
− Tracciato della prova riflettometrica per ogni singola fibra.
Tutte le misure ottiche dovranno essere realizzate in terza finestra, corrispondente alla lunghezza d’onda λ=1550 nm mediante strumentazione OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).
Dovranno inoltre essere consegnati:
− schema complessivo delle tratte con indicazione dei giunti intermedi e delle distanze ottiche tra questi;
− per ogni sede, planimetria stradale della sede, con indicazione del/dei punti d’ingresso dei cavi di accesso posati e dei percorsi fino al locale tecnico di attestazione;
− nel caso in cui la fibra non sia composta da una pezzatura unica, il Fornitore
dovrà fornire il numero e descrizione dettagliata dei giunti a fusione presenti sul cammino ottico.
Nel caso in cui la tratta in esame non soddisfi tutti i requisiti previsti per la verifica di congruenza ovvero non soddisfi la verifica funzionale, il Fornitore, entro i successivi 10 giorni solari, dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione e delle successive verifiche documentali.
Art. 29 - Manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva dell’infrastruttura in fibra ottica
Il Fornitore deve prevedere e offrire un servizio di manutenzione sulle fibre ottiche oggetto della presente fornitura che assicuri il mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche e funzionali delle fibre ottiche così come certificate in fase di collaudo e accettazione della fornitura e deve garantire altresì la completa, efficiente e
totale disponibilità delle fibre stesse.
Il Fornitore è tenuto a effettuare tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria la fine di garantire la perfetta efficienza dell’infrastruttura in fibra ottica locata, il rispetto dei livelli di servizio e le caratteristiche di performance durante tutta la vigenza del contratto. I livelli di continuità di servizio e performance sono quelli minimi obbligatori definiti dal presente capitolato oppure quelli indicati nell’Offerta Tecnica del Fornitore, qualora questi ultimi fossero migliorativi.
Il Fornitore è altresì tenuto a ripristinare la perfetta funzionalità e la piena disponibilità delle tratte di fibra ottica attraverso interventi di riparazione in caso di guasto. I guasti sulla fibra ottica sono così classificati:
− “Guasti bloccanti (o con disservizio)”: sono considerati tali i guasti che comportino un peggioramento dei parametri fisici e trasmissivi della fibra in misura tale da pregiudicare la trasmissione del segnale ottico attraverso la stessa, con conseguente interruzione nell’erogazione di uno o più servizi di connettività realizzati su di essa, per tutta la durata di un guasto bloccante la fibra ottica sarà considerata non disponibile;
− “Guasti non bloccanti (o senza disservizio)”: sono considerati tali i guasti che comportino la sola degradazione di uno o più parametri fisici e trasmissivi della fibra in misura tale da consentire, sebbene in modo non ottimale, la trasmissione del segnale ottico attraverso la stessa e permettere l’erogazione di tutti i servizi di connettività realizzati su di essa.
La fibra ottica è considerata non disponibile in presenza di guasti di tipo bloccante.
I “Guasti di tipo bloccante” vanno risolti con intervento immediato da parte del Fornitore allo scopo di eliminare il disservizio nel più breve tempo possibile, anche in modo provvisorio. Un ritardo nel ripristino delle funzionalità trasmissive, rispetto ai livelli di servizio definiti nel presente capitolato, determinerà l’applicazione di penali.
Anche nel caso di guasti non bloccanti il Fornitore è tenuto ad organizzare interventi di manutenzione programmata correttiva allo scopo di ripristinare valori minimi di ammissione certificati in fase di collaudo.
In occasione di ogni attività di riparazione sulle fibre ottiche oggetto della presente fornitura, che comporti interventi sulle fibre quali lavori di giunzione, riparazioni di giunti, inserzioni di nuovi spezzoni di cavi, sostituzione di raccordi terminali, ri- connettorizzazione e in generale qualunque tipo di intervento possa introdurre una variazione nei parametri fisici e trasmissivi delle fibre ottiche, il Fornitore è tenuto a certificare nuovamente la tratta. In particolare dovranno essere nuovamente eseguite con le medesime modalità specificate nella procedura di collaudo e accettazione delle fibre ottiche le seguenti misure a 1550 nm:
− Attenuazione complessiva di tratta per ogni singola fibra;
− Diagramma riflettometrico tramite OTDR.
Per ogni guasto “bloccante” e “non bloccante” il Fornitore dovrà redigere un resoconto tecnico da cui si evincano la localizzazione esatta e la natura del guasto, le operazioni intraprese per il suo ripristino definitivo, i relativi tempi di intervento e l’eventuale tempo di indisponibilità del servizio.
Il Fornitore, prima della stipula del contratto, dovrà produrre una relazione dettagliata sulle modalità di erogazione dei servizi di manutenzione, il quadro organizzativo della sua struttura di gestione e supervisione (Centro di Gestione), dal quale risulti la sua capacità di erogare i suddetti servizi nel rispetto dei requisiti, i punti di contatto tecnici e amministrativi e le relative procedure di escalation.
Con cadenza annuale, il Fornitore è tenuto a verificare attraverso una serie di controlli e misure l’efficienza dei cavi di fibre ottiche e garantire che i parametri fisici e trasmissivi delle tratte di fibra ottica conservino nel tempo i valori misurati in fase di collaudo.
Qualora durante lo svolgimento delle attività di verifica annuale sia riscontrata una qualsiasi anomalia, il Fornitore dovrà intraprendere le azioni necessarie alla verifica ed eventualmente al ripristino delle condizioni certificate in sede di collaudo delle tratte ottiche.
Questa tipologia di eventi rientra nella categoria di guasto non bloccante, che va ripristinato dal Fornitore tramite un intervento di manutenzione programmata correttiva.
Qualora un guasto non fosse riparabile o la riparazione porti la tratta al di fuori dei valori minimi di ammissione certificati in fase di collaudo, tenuto anche conto anche del margine di invecchiamento ≤ 0,03 db/km misurato con lunghezza d’onda λ=1550nm il Fornitore è tenuto a procedere alla sostituzione della fibra.
Nel caso in cui questo non avvenga, sarà facoltà dell’Università degli Studi dell’Insubria, procedere con l’applicazione di penali sino all’eventuale risoluzione del Contratto.
Art. 30 - Manutenzione Straordinaria dell’infrastruttura in fibra ottica
Nell’ambito delle attività di gestione della propria infrastruttura di rete e della manutenzione della fibra, il Fornitore può programmare attività di manutenzione straordinaria che comportino la totale o parziale indisponibilità di una tratta di fibra ottica oggetto della presente fornitura.
Tutti i suddetti interventi programmati dal Fornitore dovranno essere:
− preventivamente concordati con l’Università degli Studi dell’Insubria con un preavviso di almeno 7 giorni solari e continuativi, salvo casi di reale urgenza o di forza maggiore;
− condotti esclusivamente in orario notturno nei giorni lavorativi, da lunedì a sabato, nella fascia oraria dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo a quello dell’intervento, fatta eccezione per interventi di reale urgenza e solo se esplicitamente autorizzati dall’Università degli Studi dell’Insubria;
− senza vincolo di orario nelle giornate di domenica e nelle festività;
− avere una durata massima dell’intervento di 6 ore;
− non eccedere, per ogni singola tratta, il numero di 3 interventi in un mese solare;
− non eccedere, per ogni singola tratta, il numero di 12 interventi in un anno solare.
Per ognuno di questi interventi il Fornitore dovrà redigere un resoconto tecnico e eventualmente certificare nuovamente la tratta di fibra ottica oggetto della
manutenzione così come specificato per gli interventi di manutenzione correttiva.
In caso di mancato preavviso, una manutenzione straordinaria che comporti l’indisponibilità delle tratte di fibra ottica oggetto della presente fornitura sarà equiparata a tutti gli effetti a un “guasto bloccante”, il tempo di indisponibilità della tratta sarà conteggiato ai fini del calcolo della disponibilità̀ delle fibre ottiche.
Art. 31 - Livelli di servizio richiesti (SLA)
Il Fornitore dovrà garantire i livelli minimi di continuità del servizio sotto indicati in Tabella 5 pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 12. Nel caso in cui il Fornitore nella propria Offerta Tecnica indichi condizioni migliorative queste saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte tecniche.
Le condizioni migliorative offerte costituiranno le nuove soglie minime superate le quali ricorreranno le condizioni per l’applicazione delle penali.
Si precisa che nella redazione dell’Offerta Tecnica, il Fornitore dovrà indicare livelli di servizio valevoli per l’intera fornitura, benché la misurazione durante l’esercizio del contratto venga effettuata su ogni singola tratta, il fornitore deve indicare in sede di offerta tecnica valori di livelli di servizio uniformi per tutte le tratte.
TABELLA 5 - LIVELLI DI SERVIZIO – SLA | |
LIVELLO DI SERVIZIO MISURATO PER SINGOLA TRATTA | VALORE SOGLIA |
Disponibilità̀ su base annuale delle singole tratte di accesso | ≥ 99,50% |
Tempo di intervento e ripristino per guasto bloccante su singola tratta | Entro 8 ore naturali, successive e continuative dall’evento nei giorni lavorativi ed entro 12 ore naturali, successive e continuative nei giorni festivi |
Tempo di intervento e ripristino guasto non bloccante su singola tratta | Entro 30 giorni solari |
Con riferimento alla Tabella 5, la disponibilità di ciascuna tratta viene misurata secondo la seguente formula:
(
Σ1..M (durata del disservizio)
1- Periodo di fruizione del servizio
) * 100
dove M è pari al numero guasti nel Periodo di fruizione del servizio. Per disservizio si intende l’impossibilità end to end di una tratta in fibra ottica.
La durata di ciascun disservizio sarà rilevata sulla base delle informazioni contenute nei
trouble tickets concordati con il Cliente.
La durata del Periodo di fruizione del servizio sarà la seguente conteggiata nel periodo di osservazione tenendo conto che:
Ore di fruizione del servizio al giorno | 24 |
Giorni di fruizione del servizio alla settimana | 7 |
Verifica semestrale dei Service Level Agreement - SLA
Al termine di ogni semestre di fornitura sarà condotta una verifica puntuale del rispetto dei Service Level Agreement - SLA relativi ai servizi oggetto della fornitura nel corso del semestre in oggetto da parte del Fornitore.
L’analisi verterà sui dati contenuti nei report che il Fornitore è tenuto a fornire i quali saranno messi a confronto con i dati a disposizione dell’Università.
In caso di violazione degli SLA da parte del Fornitore saranno applicate le penali previste all’art. 12.
Il calcolo dei valori di disponibilità annuale sarà effettuato tenendo conto della disponibilità misurata nel semestre corrente e in quello precedente. Esclusivamente per il primo semestre di vigenza contrattuale, il periodo di osservazione si riferirà a soli sei mesi.
Art. 32 - Contact Center dedicato e supervisione del contratto
Prima della stipula del Contratto il Fornitore dovrà fornire un documento in cui descrive il quadro organizzativo della sua struttura di gestione e supervisione (Centro di Gestione) dal quale risulti la propria capacità di svolgere tutti i compiti relativi all’erogazione dei servizi di Gestione e Manutenzione dell’infrastruttura in fibra ottica oggetto della presente fornitura.
Il centro di gestione del Fornitore costituirà l’interfaccia tecnica unica nei confronti del Centro interdipartimentale di servizi Sistemi informativi e comunicazione - SIC, struttura deputata alla gestione della rete di trasmissione dati dell’Università degli Studi dell’Insubria, per tutto quanto concerne l’erogazione dei servizi in questione.
Il presidio del Centro di Gestione del Fornitore dovrà essere garantito per tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,00.
Nel caso in cui il Fornitore nella propria Offerta Tecnica indichi condizioni migliorative queste saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte tecniche.
Le condizioni migliorative offerte costituiranno le nuove soglie minime superate le quali ricorreranno le condizioni per l’applicazione delle penali.
In particolare il Centro di Gestione del Fornitore dovrà gestire tutte le segnalazioni relative alle seguenti attività a seguito di guasto o di manutenzione:
− riparazione di guasti bloccanti e non bloccanti con impatto su tratte di fibra ottica;
− attività di manutenzione programmata correttiva con impatto su tratte di fibra ottica;
− attività di manutenzione programmata straordinaria con impatto su tratte di fibra ottica.
Per ognuna delle suddette attività dovrà essere aperto un cosiddetto trouble ticket (TT di seguito) da parte del Fornitore che tenga traccia di tutte le informazioni rilevanti:
− identificativo del servizio coinvolto;
− tempi di inizio e fine del guasto/manutenzione;
− durata del guasto/manutenzione;
− tempi di intervento e ripristino in caso di xxxxxx;
− eventuale ritardo nel ripristino di un servizio rispetto agli SLA dichiarati;
− diagnosi della problematica e intervento risolutivo in caso di xxxxxx;
− descrizione delle attività ed esito delle manutenzioni.
Si precisa che per tempo di inizio di un guasto si intende il momento della segnalazione del guasto da parte dell’Università degli Studi dell’Insubria o del Fornitore.
Per quanto concerne le attività di manutenzione programmate che coinvolgono tratte di fibra ottica il Fornitore sarà tenuto ad aprire un TT e a dare un preavviso di almeno 7 giorni.
In fase di stipula del Contratto e ogni qualvolta si verifichi una variazione verranno forniti i riferimenti necessari alla comunicazione tra il Centro di Gestione del Fornitore e l’Università degli Studi dell’Insubria. Saranno inoltre concordate le procedure di escalation in caso di problematiche non risolte dalle procedure ordinarie di gestione dei guasti.
Il Fornitore sarà tenuto a redigere attraverso la struttura deputata alla supervisione dei servizi di “Assistenza tecnica e manutenzione” interna al centro di Gestione con cadenza semestrale un report sull’andamento dei servizi oggetto della fornitura.
Il report dovrà riportare:
− elenco dei TT (trouble ticket) gestiti dal Centro di Gestione durante il periodo di riferimento relativi a guasti bloccanti e non e alle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
− per ciascun TT:
− l’identificativo della tratta di fibre ottiche impattata;
− diagnosi del problema e descrizione dell’intervento risolutivo;
− tempo di inizio e di fine del TT (in formato hh:mm);
− intervallo di intervento e ripristino dell’eventuale disservizio,(in formato hh:mm);
− eventuale ritardo nel tempo di intervento e ripristino rispetto agli SLA dichiarati (in formato hh:mm);
− elenco di tutte le tratte con relativo tempo di indisponibilità nel periodo di riferimento in valore assoluto (in formato hh:mm) e in percentuale rispetto al periodo di riferimento.
Il report dovrà essere inviato in formato elettronico aperto (Xlsx; Odt) via posta elettronica, ai riferimenti che l’Università degli Studi dell’Insubria specificherà in sede di sottoscrizione del Contratto, entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento.
Prima della sottoscrizione del contratto, il Fornitore sarà tenuto a indicare:
− un “riferimento” unico per le questioni amministrative;
− un “riferimento” unico per le problematiche tecniche;
In sede di sottoscrizione del Contratto il Fornitore dovrà comunicare i nominativi dei riferimenti per le questioni amministrative e per le problematiche tecniche e fornire inoltre due liste di contatti per escalation per entrambi i profili.