Stefano Fuligni e Alessandro Obino Ufficio Servizi IT per Contratti Pubblici Ufficio.USCP@anticorruzione.it
Il ruolo di ANAC nella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici
Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Servizi IT per Contratti Pubblici Xxxxxxx.XXXX@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Roma,
2 febbraio 2023
Sommario
LA DIGITALIZZAZIONE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
LA BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI
LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI O.E. ATTRAVERSO IL FVOE
Il Codice dei contratti pubblici - un po’ di storia
1865
• Legge sulle opere pubbliche (All. F Legge 2248 per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia)
• ............................
1994 • Legge quadro sui lavori pubblici (Legge 109)
2006 • Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 163)
2016 • Codice dei contratti pubblici e delle concessioni (D.Lgs. 50/2016)
2023 • Attuazione della legge delega per la riforma del Codice dei contratti
La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nella bozza del nuovo Codice
o Una intera parte del codice dedicata alla digitalizzazione (18 articoli)
o Principi e diritti digitali (art.19 e 20)
• Cittadinanza digitale, neutralità tecnologica, trasparenza, protezione dati personali e sicurezza informatica
• Unicità del luogo di pubblicazione e di invio delle informazioni
o Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (art.21)
o Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) (art.22)
o Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art.23)
o Fascicolo virtuale dell’operatore economico (art.24)
o Piattaforme di approvvigionamento digitale (art.25)
o Regole tecniche (art.26)
o Pubblicità legale degli atti e trasparenza (art.27 e 28)
o Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti (art.30)
o Anagrafe degli O.E. partecipanti agli appalti (art.31)
La centralità della BDNCP nell’ecosistema di eProcurement
Stazioni
appaltanti
PDND
IPA
Piattaforme
Regionali
BDAP
Soggetti
aggregatori/ Centrali di committenza
Piattaforme
eProcurement
Altre
piattaforme Private
Banca Dati Nazionale
Contratti Pubblici
Altre banche dati e
registri pubblici
CUP
Consip
Enti certificanti requisiti OE
Operatori economici
Il percorso di attuazione della digitalizzazione
o Sviluppo di servizi abilitanti l’ecosistema nazionale di eProcurement esposti attraverso la PDND per:
gestione digitale del ciclo di vita degli appalti
fascicolo virtuale dell’operatore economico
anagrafe degli operatori economici coinvolti
anagrafe unica delle stazioni appaltanti
pubblicità a livello nazionale e comunitario
o Sviluppo e integrazione delle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate da Agid
I principali obiettivi della digitalizzazione
Semplificazione e velocizzazione delle fasi del ciclo di vita dei contratti
Qualità e tempestività dei dati raccolti
Trasparenza e condivisione delle informazioni
Attuazione del principio di unicità dell’invio e del luogo di prima pubblicazione
Prevenzione di fenomeni distorsivi del mercato
BDNCP: i principi ispiratori
Il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 introduce l’art. 62 bis del CAD istituendo la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e inserendola tra le banche dati di interesse strategico nazionale di cui all’art. 60 insieme a:
• anagrafe nazionale della popolazione residente (“neo eletta” insieme alla BDNCP);
• repertorio nazionale dei dati territoriali;
• casellario giudiziale;
• registro delle imprese;
• gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo
per
favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi
assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture
garantire il rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione
prevenire fenomeni di corruzione
BDNCP: la storia
2008 • Progettata e realizzata completamente “in casa” dalla soppressa AVCP
2010 • Eletta a banca dati di interesse nazionale
2011 • Il CIG diventa strumento per la tracciabilità dei flussi finanziari
2013 • Primo supporto alla verifica dei requisiti in gara
2018 • Premiata dalla Commissione UE come miglior contract registry europeo
2019 • Evoluta secondo il paradigma dei big data
2020 • La BDNCP diventa Open
2021 • Nasce l’idea del fascicolo virtuale dell'operatore economico
BDNCP: i numeri
39k stazioni appaltanti
>61M di contratti x oltre 3.000 miliardi € dal 2007
150k centri di costo
>250k imprese
>450k utenti
Il codice identificativo gara: CIG
Codice univoco di 10 caratteri assegnato a ciascun lotto di gara
Assegnato dal 2007 da ANAC dal 2007 a ogni tipologia di contratto pubblico di lavori, servizi e forniture
- all’inizio (prima della gara, lettera di invito, richiesta di
offerta)
- indipendentemente dal valore
- centrale per l’auto-finanziamento di ANAC
- gli operatori economici non possono partecipare agli appalti di importo >= 150k€ senza cig
Diventa strumento di tracciabilità nella norma antimafia dal 2011 obbligatorio indicare il CIG su ogni singola fattura relativa a 11
contratti pubblici e anche ai pagamenti tra privati coinvolti
BDNCP: quali dati sui contratti?
Avvio /
Pubblicazione
Esito
Avanzamento
Conclusione e
collaudo
● CIG
● Data pubblicazione
● Data scadenza
● Bando
● Caratteristiche appalto
● Esito
● Partecipanti
● Aggiudicatari
● Data aggiudicazione
● Data stipula
● Data inizio
● Durata contratto
● Somme liquidate
● Variazioni contrattuali
● Sospensioni
● Subappalti
● Contenzioso
● Certificati esecuzione lavori
● Data conclusione
● Importo finale
● Collaudo/ regolare esecuzione
● Certificato esecuzione lavori
Il ruolo della BDNCP nel PNRR
La BDNCP ha un ruolo fondamentale nell’efficientamento del sistema nazionale degli appalti nell’ambito della missione M1C1
Monitoraggio del rispetto delle condizionalità
Qualificazione delle stazioni appaltanti
• Ridurre il numero di soggetti abilitati all’acquisto
• anche mediante accorpamento della domanda
• Rafforzare e qualificare le organizzazioni
• Qualità, efficienza, professionalizzazione
Semplificazioni in materia di contratti pubblici
• Digitalizzazione
• Fascicolo virtuale dell’operatore economico
La verifica dei requisiti 1/2
• La partecipazione agli appalti è interamente basata su un processo autodichiarativo
• L’operatore economico, in fase di partecipazione, autodichiara il possesso dei requisiti di carattere
• generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016)
• tecnico-professionale ed economico finanziario (artt. 83 e seguenti)
• Questa modalità è oggi standard UE grazie al Documento di Gara Unico Europeo
• Electronic Single Procurement Document (ESPD)
• composto di una parte fissa e di una parte personalizzabile a cura della stazione appaltante
• la stazione appaltante genera uno scheletro di DGUE (espd-request)
• l’operatore economico lo compila e genera un’istanza di partecipazione (espd response)
• Inoltre il servizio eCertis «traduce» i requisiti, la relativa documentazione a comprova e l’ente preposto al rilascio di questa in ciascun Paese membro semplificando
• la partecipazione degli operatori economici in Paesi diversi da quello in cui sono stabiliti
• la verifica delle stazioni appaltanti che ricevono offerte da operatori stranieri
La verifica dei requisiti 2/2
Requisiti di carattere generale
• riguardano l’idoneità morale e la correttezza dell’azione dell’impresa e dei suoi vertici
• sono validi per tutte le tipologie di appalto
• il mancato possesso comporta l’esclusione dell’offerta
• devono essere posseduti da tutti i componenti del concorrente
• devono essere mantenuti nel corso dell’esecuzione del contratto
• la certificazione utile alla comprova del requisito è tipicamente rilasciata dalla pubblica amministrazione
Requisiti di carattere speciale
• definiti dalla stazione appaltante in relazione al tipo di prestazione richiesta dal bando
• tipicamente diversificati per i membri del concorrente
• negli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000 sono assorbiti dall’attestato di qualificazione
La stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario prima dell’aggiudicazione e in corso d’esecuzione ma può verificare i requisiti di qualunque partecipante ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico
Art. 24
1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e per l'attestazione di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui all'articolo 94 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la Piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del presente codice la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.
…omissis… L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 103, commi 1 e seguenti, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Il Fascicolo Virtuale dell’operatore economico
• strumento per l’accesso alle informazioni riguardanti un operatore economico che sono utili ai fini della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici
SA
S
• primo step di un processo di innovazione digitale che riguarda l’intera procedura di gara e che discende dalle Direttive EU e dal PNRR
Minori oneri amministrativi e minore concorrenza sleale
OE
Operatori
Riduzione tempistiche
Economici
tazioni
Efficientamento dei costi
AppaltantiFVOE
Mercato Appalti
Enti
Certificanti
Unico interlocutore
Maggiore trasparenza ed efficacia amministrativa = riduzione
sostanziale del contenzioso
FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Altri obiettivi
Standardizzazione delle modalità di partecipazione
Standardizzazione del procedimento di comprova dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti
Standardizzazione di
formato
contenuto
modalità di utilizzo della documentazione a comprova
Circolazione di sola documentazione in formato digitale di provenienza certa