ALLE IMPRESE ISCRITTE
ALLE IMPRESE ISCRITTE
AI CONSULENTI DEL LAVORO LORO SEDI
Prot. n. CO/06/508/2020 Bergamo, 08 ottobre 2020
Oggetto: Fondo Incentivo all’Occupazione – nuova prestazione alle imprese.
Le Organizzazioni Datoriali Nazionali e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori del settore edile, hanno sottoscritto il 10 settembre 2020 l’accordo nazionale che introduce la regolamentazione per l’operatività del “Fondo Incentivo all’Occupazione”
Il “Fondo Incentivo all’Occupazione” entra in vigore il 1° settembre 2020 ed è alimentato dal contributo dello 0,10% che le imprese versano alla Edilcassa.
CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, può richiedere alla Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Edilcassa, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale, pari a:
600 euro previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate;
150 euro ulteriori quale voucher formazione che l’impresa potrà utilizzare per il lavoratore assunto, presso il C.P.T.A. o Enti del sistema, entro 180 giorni dall’assunzione, per un corso di formazione professionale, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Edilcassa nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo Incentivo all’Occupazione” costituito presso l’Edilcassa.
REQUISITI E CRITERI PER L’ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
L’incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2020.
L’incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell’assunzione o della trasformazione,
non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
L’incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.
Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della presentazione dell’istanza che all’atto della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti e nel limite delle risorse a disposizione presso il Fondo, all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Edilcassa (01 Ottobre - 30 Settembre), con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali. In ogni caso all’impresa potrà essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati (con possibilità di una sola ulteriore richiesta trascorsi 12 mesi dall’ultima compensazione).
EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA
L’incentivo sarà riconosciuto dalla Edilcassa, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità entro 30 giorni dalla data di assunzione.
Per tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato riferiti al periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze di accesso all’incentivo da parte delle imprese dovranno essere presentate entro il 31 ottobre 2020. Entro il successivo 30 novembre saranno effettuate da Edilcassa le relative graduatorie e trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
Per tutte le domande presentate nel primo semestre Edilcassa (dal 1° ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Edilcassa (dal 1° aprile al 30 settembre) saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Edilcassa dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell’impresa per l’accesso all’incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all’impresa dal primo mese utile dall’accoglimento dell’istanza.
Il mancato riconoscimento o la revoca del beneficio si attua allorquando, fatta eccezione per i lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell’arco dei 24 mesi, nei 6 mesi successivi si verifichi un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva, con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
La “Domanda di incentivo – Sconto contributivo” e la “Domanda di incentivo – Voucher formazione” sono compilabili direttamente nelle Aree riservate del nostro sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx; per ulteriori approfondimenti si rimanda all’accordo nazionale reperibile sempre sul nostro sito internet.
È gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx