SEZIONE B
SEZIONE B
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente capitolato speciale è la fornitura di “Protesi d’anca, di ginocchio e sistemi di cementazione” necessari alle Aziende sanitarie della Regione Liguria (Amministrazioni contraenti) per un periodo di anni tre, dalla data di stipula dell’Accordo Quadro. La fornitura è suddivisa in lotti come indicato nella Sezione A – Capitolato tecnico.
La Centrale attraverso l’Accordo Quadro intende selezionare per le Amministrazioni contraenti i fornitori di “Protesi d’anca, di ginocchio e sistemi di cementazione” per:
▪ Disporre dei sistemi e dei singoli componenti di materiale impiantabile
▪ Ottenere in uso gratuito, in ogni unità operativa, lo strumentario necessario all’impianto
▪ Ricevere servizio e assistenza tecnica post-vendita
Art. 2 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA
I quantitativi presunti dei lotti di cui alla Sezione A – Capitolato tecnico Allegato A1, suddivisi per ciascuna A.S.L. e A.O., sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.
La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.
Art. 3 – PREZZI D’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, xxxxxx e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all’art. 115 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.
I prezzi proposti dalla Ditta dovranno essere, pena esclusione dalla gara, uguali o inferiori (sia per singolo riferimento che per lotto) rispetto ai prezzi base indicati nella Sezione A Allegato A2 – Prezzi a base d’asta - del Disciplinare di gara
Laddove esista un range di misure o di varietà nell’ambito dello stesso riferimento il prezzo unitario offerto per riferimento si intende esteso a tutta la gamma di misure o varietà.
Qualora in corso di contratto, il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 796 lett. “V” della Legge N° 296/2006 (finanziaria 2007), stabilisse i prezzi da fissare a base d’asta nelle gare per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato, e che gli stessi risultassero inferiori a quelli praticati dalla Ditta aggiudicataria della presente fornitura, la stessa dovrà adeguare i prezzi a quelli migliori indicati dal Ministero, a pena di rescissione del contratto.
Art. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini individuati da ciascuna A.S.L. e A.O., specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta. La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.
I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna A.S.L. e A.O..
Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 5gg. lavorativi decorso inutilmente il quale le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.
Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:
▪ numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura
▪ numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
▪ luogo di consegna
▪ elenco descrittivo del materiale consegnato.
La Ditta sarà tenuta a interfacciarsi a titolo gratuito con le procedure informatiche o web in uso (già operative o in attivazione) presso le Amministrazioni contraenti sia per le modalità di gestione del contratto in somministrazione che in conto deposito.
La Ditta aggiudicataria è impegnata inoltre a svolgere i servizi accessori di informativa e di reportistica dettagliati nell’art. 13 dell’Accordo quadro.
La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione della fornitura.
Nell’eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell’’Autorità Giudiziaria, la Ditta dovrà:
✓ attivarsi e rendersi disponibile al ritiro, senza ulteriori addebiti economici, del materiale giacente preso le unità operative;
✓ per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.
Art. 5 - MODALITA’ DI CONSEGNA
A) Consegna in somministrazione
Il materiale dovrà pervenire entro 5 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmessa anche a mezzo fax, salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuate la consegna entro la data fissata sulle Richieste di consegna.
B) Consegna in conto deposito
Su richiesta dei Responsabili dei Reparti di Ortopedia delle Aziende Ospedaliere la Ditta aggiudicataria dovrà gestire i prodotti oggetto di gara anche con consegna in conto deposito (contratto estimatorio), nelle quantità da concordare preventivamente con le U.O. Farmacia/Provveditorato/Economato, su indicazione dei Responsabili dei reparti anzidetti.
In caso di attivazione di contratto estimatorio la Ditta aggiudicataria è impegnata a fornire all’inizio del periodo contrattuale lo stoccaggio di base per i prodotti richiesti, calcolato in funzione dei consumi previsti e in accordo con i responsabili dei servizi utilizzatori di ciascuna azienda sanitaria.
La prima consegna dovrà avvenire almeno entro 7 gg. consecutivi dalla comunicazione scritta di attivazione del contratto da parte della U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato.
Il ripristino della normale scorta dei prodotti utilizzati e pertanto fatturabili dovrà avvenire entro 48 ore lavorative dalla comunicazione, da parte del referente dell’U.O Farmaceutica Ospedaliera/U.O. Attività di Approvvigionamento/Provveditorato o, ove diversamente concordato, dall’U.O. utilizzatrice. In caso di urgenza la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare la merce entro 24 ore. La Ditta si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto.
La Ditta aggiudicataria si impegna a sostituire il materiale in conto deposito secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
Con cadenza fissata tra la Ditta e le singole Aziende e, comunque, almeno ogni 6 mesi viene effettuata di concerto tra il reparto clinico e la Ditta la verifica del conto deposito. In ogni caso la verifica al 31/12 di ogni anno deve portare alla chiusura dei beni in conto deposito e contestuale riapertura con nuova bolla nel nuovo anno.
Per lo strumentario di proprietà della Ditta aggiudicataria, fornite in uso gratuito, dovrà essere previsto un programma di manutenzione preventiva e di taratura (se ritenuta necessaria), nonché opportune modalità di manutenzione correttiva ordinaria e straordinaria, da dichiarare in sede di offerta nella busta contenente la documentazione tecnica.
Le apparecchiature di cui sopra dovranno essere sottoposte prima dell’utilizzo al collaudo di accettazione secondo le modalità in essere presso ciascuna Azienda sanitaria; la fornitura ed installazione dovrà pertanto essere concordata con i servizi di ingegneria clinica e/o gestione delle tecnologie biomedicali referenti per ogni singola azienda.
La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà dichiarare la disponibilità a prestare, in seguito a semplice richiesta delle Aziende/ASL, l’assistenza tecnica gratuita per l’esame di tutti i problemi tecnici e le eventuali anomalie che dovessero presentarsi in dipendenza della fornitura quali funzionamento difettoso o avaria precoce dei dispositivi offerti, ivi compresa l’eventuale sostituzione di materiale. A tal fine la Ditta dovrà inviare proprio personale tecnicamente qualificato entro 24 ore dalla chiamata.
Art. 6 – VALIDITA’ E SCADENZA PRODOTTI
La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a controllare la scadenza, a ritirare ed accreditare prodotti non utilizzati dalle Aziende prossimi alla scadenza della validità d’uso e provvedere alla sostituzione.
Art. 7 – CONTROLLI SULLE FORNITURE
L’accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dal Servizio competente delle AA.SS.LL. e AA.OO. utilizzatrici.
Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale delle Amministrazioni contraenti presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.
Sull’imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione, il quantitativo espresso nell’unità propria del prodotto e la data di scadenza.
Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
ART. 8 – DISCIPLINA DEGLI STRUMENTARI IN COMODATO D’USO GRATUITO
1. Gli strumentari:
a) Gli strumentari sono attrezzi chirurgici studiati per impiantare correttamente il materiale; essi devono risultare conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti.
b) Il fornitore è tenuto a concedere in uso all’Azienda gli strumentari necessari all’impianto delle protesi in ogni stabilimento ospedaliero, nelle quantità ritenute adeguate da ciascuna Azienda sanitaria secondo la propria organizzazione dell’assistenza.
c) L’uso degli strumentari è compreso nel prezzo della fornitura.
d) Per lo strumentario concesso in comodato d’uso gratuito deve essere individuato un comodatario responsabile per l’Amministrazione contraente (Direttore della U.O. di Ortopedia, Capo Sala della Sala Operatoria presso cui il deposito anche del materiale è custodito).
2. Gli strumentari potranno essere forniti:
a) In comodato d’uso gratuito permanente all’inizio della fornitura e per tutta la durata del contratto;
b) Nel caso in cui il numero di protesi impiantate sia limitato il fornitore, in accordo con il Responsabile della U.O. interessata, potrà evitare di mettere a disposizione, in comodato d’uso gratuito, lo strumentario. In tal caso sarà tenuto a consegnare lo stesso di volta in volta, immediatamente prima di ogni intervento, entro 48 ore lavorative dalla data della richiesta. Gli strumentari consegnati dovranno essere accompagnati da idonea dichiarazione di completezza.
3. Le Aziende sanitarie si impegnano a provvedere ad un’adeguata custodia e manutenzione degli strumentari ed a impiegarli secondo l’uso per cui sono stati progettati, seguendo le istruzioni previste dal produttore.
4. Le Aziende sanitarie sono, inoltre, tenute ad informare immediatamente il fornitore di eventuali danni agli strumentari in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.
5. La Ditta aggiudicataria è tenuta a sostituire, a propria cura e spese, gli strumentari e/o i componenti degli stessi soggetti a rottura o ad usura. Non potranno essere apportate modifiche o migliorie agli strumentari senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Ditta proprietaria.
6. Le Aziende sanitarie si impegnano a tenere la Ditta fornitrice sollevata ed indenne da qualsiasi danno subito in conseguenza di eventuali richieste di risarcimento di danni che originino o siano collegate all’utilizzo degli strumentari, salvo che essi siano conseguenza diretta di difetti costruttivi o quant’altro imputabile al fornitore.
7. Le stesse si assumono, inoltre, la responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento dei beni stessi dovuti a loro colpa, negligenza o imprudenza.
8. In tema di perimento dei beni per cause non imputabili all’ utilizzatore, anche ai fini dell’art. 1806 Cod. Civ., il valore dei beni concessi in uso è quello indicato dalla Ditta proprietaria nella scheda informativa.
9. La Ditta proprietaria avrà la facoltà di controllare, previo accordo con le Aziende sanitarie, lo stato delle attrezzature.
10. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 6, alla scadenza del contratto, le Aziende sanitarie dovranno riconsegnare ai fornitori, a cura e spese di questi ultimi, gli strumentari nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura dovuta al loro utilizzo.
11. All’atto della restituzione sarà effettuata verifica dello stato degli strumentari e redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra Azienda e Fornitore.
La restituzione degli strumentari avverrà secondo le formalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge e previa decontaminazione degli stessi.
ART. 9 – AGGIORNAMENTO TECNICO ED ASSISTENZA POST-VENDITA
1. In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l’affiancamento del materiale impiantabile e/o degli strumentari concessi in uso con altri più aggiornati, a condizioni economiche, tecniche ed operative invariate rispetto a quelle di aggiudicazione.
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, le Ditte aggiudicatarie, previo invio di campionatura gratuita corredata di scheda tecnica e parere favorevole della Centrale si impegnano a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.
3. Nell’ipotesi in cui un ramo d’azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, dovranno essere mantenute dal nuovo fornitore. In caso contrario il fornitore originario, si assumerà l’onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di gara e quanto preteso dal nuovo fornitore.
4. Le Ditte aggiudicatarie si impegnano inoltre a garantire, qualora specificatamente richiesto, la necessaria assistenza tecnico/scientifica.
Art. 10 – PENALITA’
1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:
a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari all’1% sul valore del materiale consegnato in ritardo. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni;
b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l’ulteriore termine massimo di cui all’art 4 concesso di cinque giorni lavorativi oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria anche l’eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;
c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna Amministrazione contraente potrà:
➢ restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi.
➢ restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
2. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all’art. 25, comma 1 dell’Accordo Quadro (cessione del brevetto). la Centrale applica al Fornitore una penale pari all’1% del valore dell’Accordo Quadro; il valore dell’Accordo Quadro per ogni singolo fornitore aggiudicatario è determinato convenzionalmente suddividendo gli importi offerti nei lotti dal Fornitore per il numero di fornitori inclusi in accordo per ogni lotto;
3. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l’invio della reportistica di cui all’art. 13, punto 2 “Servizio di reportistica”, comma 3, dell’Accordo Quadro, la Centrale applica al Fornitore una penale di Euro 250,00;
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione dell’Accordo Quadro in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo massimo complessivo dell’Accordo Quadro, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso la Centrale e/o l’Amministrazione Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Art. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Amministrazione contraente indica gli estremi a cui inviare le stesse nell’Ordinativo di Fornitura.
I pagamenti saranno effettuati ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 (art. 3) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1542 del 22/12/2006 “D.G.R. 576/2006 - Direttive inerenti le clausole contrattuali sui tempi di pagamento nelle procedure d’acquisto unificate tra diverse Azienda Sanitarie”.
E’ fatto obbligo Xxxxx aggiudicataria di comunicare alla Centrale c/corrente di accredito, codice fiscale e generalità delle persone delegate ad operare su di esso e di comunicare tempestivamente eventuali variazioni di detti dati alle singole Aziende sanitarie.
Il corrispettivo dei beni o servizi prestati viene pagato entro 90 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura o del documento equivalente.
A tale scopo si intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° ed il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del m ese stesso.
Nel caso in cui ciascuna Amministrazione contraente, per comprovata indisponibilità finanziaria, non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini stabiliti, le richieste di interessi saranno riconosciute come segue:
oltre il 90° giorno ed entro il 180° al saggio di i nteresse del principale strumento di rifinanziamento della B.C.E. applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione. Il saggio di riferimento in vigore il 1° giorno lavorativo della B.C.E. del semestre in questione si applica per i successive sei mesi;
oltre il 180°giorno al saggio di cui sopra maggior ato di due punti percentuali. Gli interessi scaduti non producono interessi.
E’ fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna delle Amministrazioni contraenti, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Amministrazione contraente, dipendenti da tale interruzione.
Art. 12 – ACCORDO QUADRO DI FORNITURA
A seguito dell’aggiudicazione definitiva e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione dell’ Accordo Quadro avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’Accordo Quadro non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.
L’ Accordo Quadro sarà registrato a cura della Centrale secondo le modalità previste dall’art. 11 D.Lgs. 163/2006.
Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Ciascuna Amministrazione contraente provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatarie della fornitura.
Con l’Ordinativo di Fornitura le AA.SS.LL. e AA.OO. comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto dell’ Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
Art. 13– CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto disposto dall’art. 25 dell’Accordo Quadro.
Art. 14 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto disposto dall’art. 26 dell’Accordo Quadro.
Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e dell’ Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’ Accordo Quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell’ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l’Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’ Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall’Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o l’ Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa” dell’Accordo Quadro;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” dell’ Accordo Quadro;
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” dell’Accordo Quadro;
i) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti;
4. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura, l’oggetto dell’Accordo Quadro viene proporzionalmente ridotto.
5. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” dell’Accordo Quadro;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa” dell’Accordo Quadro;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore” dell’Accordo Quadro;
e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nell’Accordo Quadro.
6. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e/o le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 16 – RECESSO DAL CONTRATTO
1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
Art. 17 – DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo
Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la costituzione e lo svolgimento del rapporto contrattuale. In mancanza di copertura assicurativa l’Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 18– SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D.Lgs. 163/2006, al limite del 30% del valore della fornitura (iva esclusa).
L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d’appalto per beni e servizi pubblici.
La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere l’Accordo Quadro e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.
Art. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale, il cui importo, dopo il calcolo ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n 163/2006, sarà determinato dividendo il risultato per il numero dei partecipanti all’Accordo Quadro (di norma tre, salvo che il numero di soggetti selezionati in Accordo sia inferiore).
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o l’Accordo Quadro.
Art. 20 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere inerente alla fase che va dall’indizione alla stipula dell’Accordo Quadro con la Ditta aggiudicataria, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.
Per le controversie relative a fasi successive all’aggiudicazione definitiva, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona, Chiavari e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse AA.SS.LL. e AA.OO. contraenti.
Art. 21 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.
Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si danno atto che per la materia relativa al trattamento dei dati, disciplinata dal D.Lgs 196/2003, si fa riferimento all’art 20 dell’Accordo Quadro di fornitura.
Art. 23 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal
D. Lgs n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l’attività da svolgere.
In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo delle singole aziende sanitarie contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.
La Ditta è ritenuta interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:
formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi; controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall’Appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.
La Ditta, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
Art. 24 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto all’interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”