ACCORDO QUADRO TRA A&B BROKER E AGENTI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ
ACCORDO QUADRO TRA A&B BROKER E AGENTI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’INCARICO ARTICOLO 2 - XXXXXXXXXX’INCARICO
ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ARTICOLO 4 - QUOTAZIONE - ASSUNZIONE O VARIAZIONE DEI RISCHI
ARTICOLO 5 – INCASSO DEI PREMI ARTICOLO 6 - COMPENSI
ARTICOLO 7 - PATERNITÀ DEL PORTAFOGLIO CLIENTI
ARTICOLO 8 -CAUSE DI RISOLUZIONE IMMEDIATA DELL’ACCORDO ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA’ E MANLEVE
ARTICOLO 11 - CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI D.LGS 196 / 2003 E REG. (UE) 679/2016 – G.D.P.R.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
1.1. Le Parti, avendo intravisto la possibilità e l’opportunità, anche alla luce della attuale normativa di settore, di stabilire rapporti di collaborazione tra intermediari assicurativi iscritti alle sezioni A e B del RUI, con il presente accordo intendono avviare un rapporto di reciproca collaborazione nello svolgimento dell’attività di distribuzione assicurativa allo scopo di sviluppare le rispettive attività ed ampliare l’offerta di prodotti alla propria clientela.
1.2. Nel dare esecuzione al presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente, in particolare quella introdotta dal D.lgs n° 209 / 2005 (di seguito anche Codice delle Assicurazioni Private), e dai regolamenti attuativi dell’ IVASS, nonchè l’art. 22, comma 10, del
D.L. n. 179/2012, convertito in legge con legge n° 221/2012.
ARTICOLO 2 - DURATA DELL’INCARICO
La collaborazione ha durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto e si rinnoverà tacitamente di anno in anno in mancanza di espressa lettera di disdetta da inviarsi all’altra parte con preavviso di 30 giorni, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o pec.
ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
1.1. Ai fini del presente accordo di collaborazione e con riferimento ai contratti assicurativi che in forza dello stesso verranno conclusi si intende:
a) per "Intermediario Collocatore": il Broker tramite il quale il contratto assicurativo viene stipulato, su proposta dell'Intermediario proponente, con i clienti di quest'ultimo;
b) per "Intermediario Proponente": l’Agente che propone all'intermediario collocatore la stipula di contratti assicurativi con suoi clienti, in forza del presente accordo.
1.2. L’attività di distribuzione svolta dall’Intermediario Proponente consiste nel:
a) contattare la clientela;
b) raccogliere dal cliente, ove necessario le lettere di incarico di brokeraggio in favore del Broker o in alternativa un mandato scritto con il quale il cliente autorizzi lo stesso Intermediario Proponente ad attribuire al Broker il potere di agire per conto del cliente nei rapporti con l’Impresa Assicuratrice;
c) raccogliere, presso il Cliente, tutte le informazioni necessarie ai fini dell’individuazione dei bisogni e delle esigenze assicurative dello stesso e della determinazione dei rischi;
d) presentare e sottoporre al cliente i Prodotti / Programmi assicurativi studiati ed elaborati dal Broker o dallo stesso veicolati;
e) trasmettere al Broker i dati dei clienti, le lettere di brokeraggio o i mandati rilasciati da questi ultimi di cui al precedente punto b), nonché i questionari relativi ai demands and needs e alla determinazione del rischio di cui al precedente punto c);
f) svolgere gli incombenti relativi alla distribuzione assicurativa nella fase precontrattuale, nel rispetto delle regole e degli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento IVASS n. 40/2018. In particolare, l’Agente si obbliga a:
i. mettere a disposizione dei clienti, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, informazioni conformi al modello di cui all’Allegato 3.
ii. consegnare o trasmettere al cliente, prima di far sottoscrivere una proposta, o qualora non prevista un contratto di assicurazione, una dichiarazione conforme al modello di cui all’Allegato 4, nonché la documentazione precontrattuale e contrattuale fornita dal Broker; nell’Allegato 4 consegnato al Cliente l’Agente renderà adeguata informativa al Cliente in ordine alla circostanza che la distribuzione si svolge in collaborazione con il Broker, ai dettagli relativi all’iscrizione al RUI di quest’ultimo ed il ruolo svolto dall’Agente e dal Broker nell’ambito della
collaborazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 42 del Regolamento IVASS 40/18;
iii. raccogliere dal cliente la specifica dichiarazione attestante l’avvenuta consegna o trasmissione degli allegati 3 e 4, nonché l’adempimento degli obblighi informativi indicati all’art. 56 del Reg. IVASS n° 40/18;
iv. prima di far sottoscrivere una proposta o qualora non prevista, un contratto di assicurazione, svolgere tutti gli adempimenti in materia di adeguatezza di cui all’art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/18, acquisendo dal cliente ogni informazione necessaria al fine della valutazione delle esigenze assicurative di quest’ultimo e curando di far compilare a quest’ultimo il questionario di adeguatezza fornito dal Broker, conservando traccia documentale dell’adempimento di tali attività ai sensi dell’art. 67 del Regolamento IVASS n. 40/2018. Qualora il cliente si rifiuti di fornire le informazioni richieste, dovrà avvertire il medesimo del fatto che il rifiuto pregiudica la possibilità di individuare il contratto adeguato e raccogliere apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente dalla quale risulti tale rifiuto;
g) consegnare o trasmettere al Broker la copia della dichiarazione rilasciata dal cliente attestante l’avvenuta consegna della documentazione sopra indicata, nonché copia della documentazione relativa all’informativa precontrattuale che il Broker potrà richiedere;
h) svolgere attività di raccolta reclami pervenuti dagli assicurati e segnalazione degli stessi al Broker.
i) curare l’istruttoria dei sinistri raccogliendo dal cliente la documentazione necessaria e trasmettendola al Broker, curando altresì l’eventuale raccolta del consenso del Cliente al trattamento dei dati sensibili;
j) adempiere agli obblighi della POG,
k) rispettare le indicazioni fornite dal Broker, ai fini della corretta esecuzione dell’incarico di brokeraggio;
l) svolgere il proprio incarico al di fuori dei locali del Broker.
1.3. L’attività di Intermediazione svolta dall’Intermediario Collocatore consiste nei seguenti adempimenti:
a) ottenere dalle Compagnie le quotazioni del rischio proposto dal Proponente e trasmetterle a quest’ultimo;
b) trasmettere al Proponente la documentazione informativa relativa al prodotto proveniente dall’Impresa;
c) nell’ambito dell’applicazione degli obblighi della POG, trasmettere al Proponente le informazioni rilevanti relative al prodotto proveniente dall’impresa
d) raccogliere le proposte contrattuali e ottenere dalle Compagnie l’emissione della polizza, i relativi documenti contrattuali, nonché le quietanze;
e) curare la trasmissione del premio e dei documenti contrattuali sottoscritti alle Compagnie;
f) inoltrare alle Compagnie dichiarazioni e comunicazione del Contraente, ivi comprese quelle inerenti l’esecuzione del contratto e i sinistri;
g) curare la gestione amministrativa delle polizze;
h) curare la gestione del sinistro limitatamente alla fase di trasmissione della documentazione istruttoria alla Compagnia e alla negoziazione con la Compagnia nell’interesse del cliente, nonché alla trasmissione al Cliente dell’eventuale indennizzo.
1.4. Le Parti, nell’espletamento delle attività di rispettiva competenza, potranno entrambe avvalersi della collaborazione di propri dipendenti, ausiliari e anche terze parti, purché nell’osservanza della normativa e delle prerogative di legge e di regolamento proprie della categoria, fermo restando che ciascuna parte risponderà in proprio e terrà indenne l’altra in relazione a qualunque onere o responsabilità riconducibili al fatto dei rispettivi collaboratori.
1.5. Con il presente accordo il Broker non intende conferire alcun potere di rappresentanza all’Agente che agirà in nome proprio, non potendo in alcun modo impegnare il Broker nei confronti di terzi.
1.6. Il Broker si obbliga a non utilizzare i dati degli assicurati procurati dall’Agente per operazioni di promozione commerciale
1.7. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver adottato i presidi richiesti dalla normativa assicurativa relativi all’individuazione e gestione dei conflitti di interesse, come disposto dall’art.119 bis del CAP.
ARTICOLO 4 - QUOTAZIONE - ASSUNZIONE O VARIAZIONE DEI RISCHI
4.1. Alla richiesta di piazzamento di ogni nuovo rischio, l’Agente s’impegna a trasmettere al Broker tutta la documentazione necessaria alla valutazione del rischio stesso, consentendo i tempi necessari al piazzamento del rischio, nell’ambito del mercato assicurativo.
4.2. Il Broker trasmetterà all’Agente la proposta assicurativa da consegnare al Cliente.
4.3. La richiesta di emissione di polizza avverrà solo previo ordine fermo da parte dell’Agente che dovrà inviarlo a mezzo mail, al Broker entro e non oltre le ore 12 di ogni giorno lavorativo.
4.4. La copertura avrà effetto dalla data indicata nel documento contrattuale, ma non prima del pagamento del premio, salvo quanto previsto dai singoli testi di polizza e ad eccezione di quanto indicato al seguente punto 4.5.
4.5. I premi relativi alle polizze/quietanze regolarmente emesse dalle Compagnie e per le quali è stata richiesta la copertura, dovranno essere versati al Broker prima della decorrenza del contratto assicurativo. La copertura del rischio decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento della polizza, salvo diverse pattuizioni fra le parti.
ARTICOLO 5 – INCASSO DEI PREMI
5.1. I premi relativi ai contratti distribuiti in forza del presente Accordo verranno incassati sul conto corrente separato del Broker da quest’ultimo indicato:
5.1.1. ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private;
5.1.2. ai sensi dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.
In ogni caso, i premi pagati all’Agente dovranno immediatamente essere riversati al Broker.
ARTICOLO 6 - COMPENSI
6.1. Il Broker si obbliga a riconoscere all’Agente, a titolo di corrispettivo per l’attività di collaborazione nella distribuzione svolta da quest’ultimo, una provvigione (qui di seguito denominato Compenso) nella misura del 70% delle provvigioni riconosciute al Broker dalle Compagnie. In alcuni casi la provvigione spettante all’Agente potrà essere pre-concordata in misura differente per singoli affari o categorie di affari predeterminati.
6.2. In nessun caso potrà essere riconosciuto un compenso su premi non ancora incassati.
6.3. Qualora l’Impresa preponente, o il Broker debba restituire al cliente in tutto o in parte il premio pagato, l’Agente è tenuto a rifondere a sua volta al Broker il Compenso percepito sull’ammontare del premio restituito.
6.4. Il Compenso verrà liquidato dal Broker all’Agente mediante bonifico, con cadenza mensile, entro 10 giorni lavorativi dall’elaborazione dell’Estratto conto, qualora l’importo del compenso sia almeno pari a 200,00€ lordi; in alternativa si darà luogo alla predetta liquidazione con modalità semestrale. Il Broker si obbliga a trasmettere all’Agente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono, l’Estratto conto in liquidazione. L’Estratto conto dovrà contenere il dettaglio delle coperture perfezionate ed incassate nel mese di riferimento, con l’evidenza:
i. del contraente;
ii. numero di polizza;
iii. del tipo di polizza;
iv. dei premi lordi incassati;
v. delle provvigioni maturate.
6.7. In caso di cessazione del rapporto per intervenuta disdetta, l’Agente avrà diritto ai Compensi spettanti agli incassi riscossi a tale data.
6.8. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Agente, il Compenso eventualmente maturato e non versato potrà essere trattenuto dal Broker a titolo di risarcimento del danno, fatto comunque salvo il diritto a far valere gli eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 7 - PATERNITÀ DEL PORTAFOGLIO CLIENTI
7.1. Fermo restando che, nei rapporti con le Imprese, i contratti assicurativi che verranno conclusi in esecuzione del presente accordo, saranno assegnati al portafoglio del Broker e da questo gestiti, tuttavia, tutti i Clienti contattati dall’Intermediario Proponente e/o gestiti dallo stesso appartengono al portafoglio clienti dello stesso Intermediario Proponente.
7.2. Di conseguenza, il Broker, se non per motivi inerenti alla gestione dei contratti distribuiti nell’ambito del presente rapporto di collaborazione, si asterrà dal contattare i predetti clienti del portafoglio dell’Agente, a meno che tale presa di contatto sia da quest’ultimo espressamente autorizzata.
7.4. Il Broker si obbliga ad astenersi dal compiere qualunque atto potenzialmente idoneo a stornare la clientela.
ARTICOLO 8 – CAUSE DI RISOLUZIONE IMMEDIATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo si intenderà risolto con effetto immediato qualora si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:
- cancellazione o revoca di uno dei due intermediari dal RUI;
- trasferimento di uno dei due intermediari in altra sezione del RUI;
- decadimento dell’iscrizione all’Associazione Agenti Allianz
ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
9.1. Le Parti convengono che in caso di inadempimento di una delle obbligazioni indicate al successivo punto 9.3. il contratto si risolverà di diritto quando la parte adempiente dichiari alla parte inadempiente, mediante comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. o pec, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.
9.2. La parte che intende avvalersi della presente clausola risolutiva dovrà indicare espressamente nella raccomandata le inadempienze in cui è incorsa la controparte e che giustificano l’esercizio della presente facoltà.
9.3. Ai sensi della presente clausola, gli inadempimenti che le Parti reputano idonee a provocare la risoluzione di diritto del contratto sono i seguenti:
a) la pronunzia di condanne civili o penali che possano pregiudicare od ostacolare il regolare svolgimento dell’attività oggetto dell’accordo;
b) la violazione degli obblighi di attestazione circa il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di distribuzione;
c) la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale gravanti sul distributore nei confronti del cliente specificati alla lettera f) dell’art. 3.2 del presente accordo
d) la violazione degli obblighi relativi alle modalità di incasso premi.
9.4. In tutti gli altri casi di inadempimento, la parte adempiente potrà risolvere unilateralmente il presente accordo a condizione che prima abbia contestato, per iscritto a mezzo raccomandata
a.r. o pec, la circostanza ed inoltrato formale diffida ad adempiere; se allo scadere del 15° giorno la parte inadempiente non avrà posto rimedio la parte adempiente avrà facoltà di risolvere il presente accordo, dandone all’altra comunicazione scritta, tramite lettera racc. a.r. o pec.
9.5. La risoluzione avrà efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione della risoluzione medesima da parte del destinatario.
9.6. La risoluzione del contratto per inadempimento non esclude il diritto della parte che esercita detta facoltà di chiedere il risarcimento del danno subito per effetto dell’inadempimento della controparte.
ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA’ E MANLEVE
10.1. Le parti risponderanno in solido per gli eventuali danni sofferti dal Cliente a causa dello svolgimento dell’attività prevista dal presente accordo, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.
10.2. Xxxxx restando quanto sopra e salvo patto contrario, le parti stabiliscono che nei loro rapporti interni e ai fini delle reciproche rivalse la responsabilità per l’inadempimento dei loro obblighi negoziali, di legge e regolamentari graverà in capo all’intermediario sul quale tali obblighi incombono in virtù del ruolo svolto nell’ambito del presente accordo di collaborazione, come precisato agli artt. 3.2 e 3.3 che precedono.
10.3. Le Parti si impegnano a darsi reciproca comunicazione di ogni richiesta di risarcimento o pretesa del Cliente o terzi, sia giudiziale che stragiudiziale, ricevuta da ciascuna di esse ed inerente all’esecuzione dell’Incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto ad esso relativo. La gestione delle eventuali liti promosse da terzi sarà concordata, ivi compresa la scelta dei legali.
ARTICOLO 11 - CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
In caso di controversie che dovessero sorgere con riguardo all’esecuzione del presente accordo (ovvero alla interpretazione, risoluzione, annullamento e/o nullità, o al risarcimento dei danni) le Parti si obbligano a svolgere un tentativo amichevole di conciliazione stragiudiziale, prima di dare inizio ad azioni giudiziali.
ARTICOLO 12 - FORO COMPETENTE
Le parti eleggono il Foro di Milano quale foro esclusivo per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto.
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI
13.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo saranno applicabili le norme di legge e regolamentari vigenti in materia. In particolare il presente accordo si intenderà, ogni qualvolta possibile, integrato e completato da provvedimenti di attuazione eventualmente emanati in attuazione anche del D.lgs n°209/2005, impegnandosi le parti a darvi piena attuazione o ad integrare l’accordo stesso con ogni previsione richiesta dalla eventuale normativa che dovesse essere successivamente emanata.
13.2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto saranno efficaci soltanto se concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.
ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI D.LGS 196 / 2003 E REG. (UE) 679/2016 – G.D.P.R.
14.1. Le parti, nello svolgimento dell’incarico di intermediazione, si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, la documentazione e le notizie connesse
alle rispettive attività di cui verranno a conoscenza nell’esecuzione del presente accordo, così come quelle relative alla rispettiva organizzazione aziendale, nelle modalità indicate dalle Leggi citate ed in particolare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo sulla protezione dei dati (“GDPR”).
14.2. Ciascuna parte è e rimarrà un Titolare Autonomo del Trattamento in relazione ai Dati personali del contratto trattati in base ai Servizi e determinerà in modo indipendente le finalità e i mezzi di tale trattamento.
14.3. Le parti concordano che il proponente è delegato dall’altra a rendere per entrambe l’informativa sul trattamento dei dati personali al cliente e a raccogliere il relativo consenso mediante un unico modulo, dal quale risulti la predetta delega.
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A&B Broker Srl |
Milano, 02/01/2021