Condizioni generali di locazione macchinari
Condizioni generali di locazione macchinari
1. Ambito d’applicazione.
Le presenti condizioni generali di locazione dei macchinari (di seguito denominate "CGLM") valgono per tutti i contratti di locazione di macchinari effettuati presso la ditta CAMINADA SEMENTI SA (di seguito denominata "CAMINADA” o “Locatore").
Le presenti CGLM sono da considerarsi complementari alle “Condizioni generali di vendita” di CAMINADA, le quali fanno stato per gli ambiti non regolamentati nelle presenti CGLM.
CAMINADA si riserva il diritto di cambiare le presenti CGLM in qualsiasi momento. In caso di controversie, avrà valore legale la versione delle presenti CGLM vigente al momento dell’offerta o del contratto. Tale versione non potrà essere modificata unilateralmente. Non vengono riconosciute eventuali condizioni del cliente che divergano o si contrappongano alle presenti CGLM se non espressamente indicate e accettate da CAMINADA tramite conferma scritta.
Le CGLM sono consultabili in formato cartaceo presso CAMINADA e sono pubblicate sul sito all’indirizzo:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx/.
2. Esecuzione del contratto.
L’esecuzione del contratto di locazione ha inizio nel momento in cui il bene o i beni allocati lasciano la sede del Locatore e termina nel momento in cui gli stessi ritornano nella disponibilità del Locatore presso la sua sede.
In caso di guasto meccanico successivo alla consegna del bene, il Locatore si impegna a sostituire il mezzo nei limiti della propria disponibilità. Nessuna ulteriore richiesta o pretesa, ivi incluse quelle di natura risarcitoria, potrà essere avanzata in tal caso dal Locatario, che espressamente vi rinuncia.
3. Periodo di locazione.
Il periodo di locazione viene concordato in anticipo tra il Locatore ed il Locatario e, salvo accordi speciali in forma scritta, viene calcolato in giornate di utilizzo o in multipli di mezza giornata.
Il Locatario può disdire la prenotazione del macchinario entro 48 ore dal giorno previsto senza nessuna spesa di disdetta. Nel caso la disdetta dovesse essere comunicata tardivamente il cliente è tenuto a versare il canone di locazione previsto fino ad un massimo di una giornata.
Il cliente si impegna, inoltre, ad informare tempestivamente CAMINADA nel caso dovessero esserci ritardi nella riconsegna del macchinario e, nel caso ciò non avvenisse, si impegna a risarcire a CAMINADA un canone di locazione aggiuntivo per il tempo supplementare necessario al completo espletamento dei suoi obblighi di riconsegna.
4. Canone di locazione.
Il canone di locazione è determinato dal Locatore in relazione al tipo di macchinario oggetto di noleggio ed alla tipologia del servizio richiesto dal Locatario.
5. Obblighi del Locatore.
Il macchinario oggetto della locazione è consegnato al Cliente (o persona espressamente incaricata) dal Locatore in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza e rispondente ai requisiti di sicurezza.
6. Obblighi del Locatario.
Il Cliente è tenuto a controllare preventivamente l’oggetto della locazione all’atto della presa in consegna segnalando immediatamente al Locatore per iscritto gli eventuali vizi e/o difetti constatati. Eventuali lamentele che siano avanzate in un momento successivo saranno ritenute valide unicamente se i difetti non erano riconoscibili al momento della consegna del bene nonostante un esame accurato ed a condizione che il Cliente denunci il vizio per iscritto con mezzo che garantisca la data certa di ricezione entro 3 (tre) giorni dalla scoperta.
I vizi non occulti non segnalati al momento della presa in consegna, ma constatati alla restituzione saranno considerati a tutti gli effetti imputabili al Cliente e questi sarà tenuto a risarcire conseguentemente il Locatore.
Eventuali contestazioni relative all’oggetto della locazione non aventi per conseguenza necessaria
l’interruzione dell’utilizzo della cosa locata non esonerano il Cliente dall’obbligo del pagamento del canone
di locazione, né di ogni altra somma dovuta, entro le scadenze prestabilite.
L’oggetto della locazione deve essere restituito dal Cliente al Locatore nelle medesime condizioni in cui l’ha ricevuto, compreso lo stato di pulizia, salvo il normale deterioramento e/o il consumo risultante dall’uso della cosa locata in conformità alle previsioni contrattuali.
7. Obblighi informativi del Locatario
Il Locatore non è responsabile dei danni dipendenti dall’inidoneità della cosa locata qualora questa sia dipendente da omesse e/o inesatte informazioni date dal Cliente circa, esemplificativamente: tipo di impiego, dimensione degli accessi, carichi da movimentare, spazi di manovra e luoghi di impiego delle attrezzature.
Il Cliente solleva inoltre il Locatore da ogni responsabilità derivante da perdite o danni alle cose che egli stesso o altri avessero abbandonato nella cosa locata, sia durante la locazione, che dopo la restituzione della cosa al Locatore.
8. Sicurezza di funzionamento dell’oggetto della locazione.
Con la presa in consegna del bene il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo della cosa locata e si impegna a rispettare ed a far rispettare accuratamente da parte dei suoi dipendenti, subordinati e/o preposti le norme a tutela della sicurezza sul lavoro. Il Cliente è direttamente responsabile nei confronti dei suoi dipendenti delle condizioni di sicurezza e di
funzionamento dell’oggetto della locazione.
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle modalità di utilizzo della cosa locata e di essere in grado di manovrarla, esonerando espressamente il Locatore da ogni onere o responsabilità al riguardo. In
particolare, il Cliente è consapevole che i macchinari, oggetto della locazione non possono essere condotti da: persone in stato di ubriachezza e/o di incoscienza dovuta ad abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, o da ogni altra varia causa. Il Cliente è, altresì, tenuto a trattare ed utilizzare l’oggetto della locazione in modo accurato ed a curarne la manutenzione in osservanza alle prescrizioni d’impiego ed alle istruzioni
rilasciate dal Locatore, istruendo opportunamente l’operatore dell’apparecchiatura e rimanendo
responsabile anche sotto questo profilo.
9. Controllo dell’oggetto della locazione.
Il Locatore è autorizzato a controllare o a far controllare in qualsiasi momento lo stato dell’oggetto della
locazione.
10. Riparazioni.
Nel caso di contratti di locazione valevoli per periodi prolungati, il Locatore si obbliga a garantire l’efficienza della cosa locata, eseguendo durante la locazione tutte le riparazioni necessarie per mantenere il mezzo locato in buono stato, tranne la piccola manutenzione che è sotto la responsabilità e carico del Cliente.
Le riparazioni che si rendessero necessarie per tutta la durata della locazione (esclusa la piccola manutenzione) devono essere eseguite dal Locatore, a cui il Cliente dovrà segnalare immediatamente la necessità d’intervento. Nel caso il Cliente le effettuasse in proprio, o tramite terzi, risponde di tutti i danni diretti e indiretti derivanti da lavori di riparazione non eseguiti in modo appropriato.
11. Pagamenti e risarcimenti.
Il Cliente si obbliga a provvedere ai seguenti pagamenti e/o risarcimenti:
11.1 Corrispettivo della locazione.
Il periodo di locazione, così come il contratto, inizia nel momento in cui il bene o i beni oggetto della locazione lasciano la sede del Locatore e termina nel momento in cui gli stessi ritornano nella disponibilità del Locatore presso la sua sede. Nel caso il Locatario richieda la consegna del bene presso un luogo differente rispetto alla sede di CAMINADA i costi di trasporto saranno a carico del Locatario stesso ed il tempo di consegna è da considerarsi parte integrante del periodo di locazione.
11.2 Spese variabili per carburante, lubrificanti.
È compito del cliente restituire il macchinario nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto. Questo vale anche per quanto riguarda il livello del carburante e dei lubrificanti forniti inizialmente dal Locatore. Nel caso il cliente non provveda adeguatamente, il Locatario ha facoltà di fatturare le spese che dovesse sostenere in sostituzione di quanto avrebbe dovuto adempiere il cliente.
11.3 Risarcimenti dei danni.
Il Locatario è tenuto a risarcire al Locatore tutti i danni derivanti da furto, incendio o comunque deperimento o danneggiamento della cosa locata qualora il fatto sia addebitabile al Cliente a titolo di dolo o colpa, anche lieve.