COMUNE DI ROVIGO CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO, TARGATO DY865XC SCRITTURA PRIVATA
COMUNE DI ROVIGO
CONTRATTO DI COMODATO D’USO DELL’AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO, TARGATO DY865XC
SCRITTURA PRIVATA
L’anno duemiladieci, il giorno …………… del mese di ………………, nella sede del Comune di Rovigo in piazza X. Xxxxxxxx XX x. 0
Tra
il Comune di Rovigo, in seguito denominato comodante, nella persona della Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, nata a Padova il 18 gennaio 1952, la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente S. del Settore Servizi Sociali, Casa, Pari Opportunità, Immigrazione
e
la Dr.ssa Sara Dell’Anno, nata a Taranto il 27 maggio 1957, legale rappresentante dell’Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – Sezione “Xxx Xxxxxxx Xxxxxx”, di seguito denominata comodatario, con sede a Rovigo, via della Resistenza n. 4
Premesso che:
Con delibera della Giunta Comunale n. 2010/5 del 18/01/2010 è stato approvato il contratto di noleggio (senza conducente) con la Società “Muoviamoci Insieme Network” s.r.l. di Carpineti (RE) dell’autovettura CITROEN BERLINGO, targata DY865XC, omologata al trasporto di 5 persone e munita di carrozzina pieghevole, fino al 22 gennaio 2014, per finalità sociali;
l’Associazione in parola risulta iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con il n° RO 0175/3 ;
l’Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – Sezione “Xxx Xxxxxxx Xxxxxx” insieme all’Associazione di Volontariato AUSER Volontariato Polesine, con sede legale in via X. Xxxxxxx n. 2 – Rovigo gestisce lo Sportello comunale Informanziani, tra le cui attività rientra il trasporto di persone anziane e persone disagiate;
l’Associazione AUSER Volontariato Polesine, tramite il Presidente pro tempore Vani Franceschi, ha dichiarato, con nota in data 8 febbraio 2010, PG 2010/7537 , di accettare l’Associazione ANTEAS San Bortolo, quale capofila e, pertanto, delegata a stipulare il contratto in comodato d’uso dell’automezzo in parola;
con deliberazione n. ………….. del ……………….. la Giunta Comunale ha concesso in comodato d’uso l’autovettura CITROEN BERLINGO, targata DY865XC all’Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – Sezione “Xxx Xxxxxxx Xxxxxx” ed autorizzato la Dirigente Regg. del Settore Servizi Sociali, Casa, Pari Opportunità, Immigrazione alla sottoscrizione del contratto di comodato;
tra le parti, come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1
Oggetto e finalità
Il Comune di Rovigo, in seguito chiamato “comodante”, concede in comodato all’Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – Sezione “Xxx Xxxxxxx Xxxxxx”, in seguito chiamata “comodatario”, che accetta, l’autovettura CITROEN BERLINGO, targata DY865XC, concessa a noleggio da “Muoviamoci Insieme Network” s.r.l. di Carpineti (RE) al Comune di Rovigo con contratto sottoscritto in data 21 gennaio 2010;
Il citato mezzo dovrà essere destinato al trasporto di anziani e persone disagiate.
ART. 2
Durata
La durata del comodato decorre dalla data di sottoscrizione fino al 22 gennaio 2014, salve le ipotesi di revoca o di recesso da comunicarsi con raccomandata A/R alla sede legale dei contraenti con un preavviso di almeno 15 giorni. Il presente contratto, inoltre, si risolverà di diritto nell’ipotesi di risoluzione anticipata del citato contratto di noleggio senza conducente dell’automezzo CITROEN BERLINGO, targato DY865XC, che il Comune di Rovigo ha stipulato con “Muoviamoci Insieme Network” s.r.l..
ART. 3
Presa visione del bene
Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere preso visione del bene, del quale riconosce la conformità nonché l’idoneità dello stesso all’uso determinato dalle parti. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo del bene mobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente atto e risultare per iscritto.
ART. 4
Obblighi del comodatario
Il comodatario dovrà nominare un proprio referente, che si dovrà rapportare con il Responsabile del Settore e che dovrà essere comunicato per iscritto entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto.
Il suddetto referente oltre ad essere responsabile del corretto utilizzo dell’automezzo, secondo la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà utilizzarlo nel rispetto della carta di circolazione e del codice della strada e per le finalità elusivamente dell’art. 1.
I referenti di cui al comma precedente dovranno tenere costantemente aggiornato un registro, nel quale saranno annotati il giorno di utilizzo, l’orario, i chilometri iniziali e finali, il nominativo del conducente e le finalità del trasporto anche al fine di individuare il conducente, che sarà eventualmente incorso in violazione del codice della strada, che prevede la sottrazione di punti alla patente. Poiché il codice della strada prevede che nell’eventualità in cui il proprietario, in caso di contestazione non immediata dell’infrazione stradale, non sia in grado di risalire al conducente del veicolo incorra in una sanzione pecuniaria, il referente sarà tenuto ad indicare il nominativo. Nell’impossibilità di individuazione del nominativo risponderà direttamente l’ente comodatario.
Il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivati da abuso o trascuratezza nell’uso dei beni.
Il mezzo dovrà essere parcheggiato, nei periodi di non utilizzo, in locali di pertinenza del comodatario al fine di garantire una maggiore sicurezza.
Il comodatario è tenuto, altresì, a stipulare l’assicurazione KASKO e quella per il conducente.
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di effettuare in ogni momento le verifiche che riterrà opportune sull’utilizzo dell’automezzo.
ART. 5
Requisiti operatori
Il comodatario garantisce che gli operatori inseriti nel progetto come conducenti siano in possesso delle abilitazioni e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio in parola e per tale motivo allega, altresì, la fotocopia della patente degli autisti.
Il comodatario fornirà, altresì, l’elenco nominativo delle persone che svolgeranno il servizio, garantendo la serietà e l’affidabilità dei soggetti individuati sotto ogni punto di vista.
L’Associazione di Volontariato svolgerà il servizio affidatole nel rispetto della normativa vigente, generale e di settore, ferma restando la piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi, ritenuti più idonei per la realizzazione del servizio medesimo. Potrà essere consentito l’uso temporaneo od occasionale del mezzo da parte di altre associazioni di volontariato per le medesime finalità, le quali saranno vincolate al rispetto delle stesse condizioni previste dal presente contratto.
Per il personale eventualmente impiegato è tenuta al rispetto delle norme sul lavoro, contributive e assicurative vigenti.
ART. 6
Spese di manutenzione
Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria (es. sostituzione gomme) e quelle straordinarie, derivanti da uso non idoneo dell’automezzo o da incuria dello stesso, nonché le spese relative al carburante e lubrificante sono a carico esclusivo del comodatario. Sono, altresì, a carico del medesimo gli incrementi di premio dovuti al peggioramento delle classi di merito BONUS-MALUS della polizza RCA, dovuti ad incidenti con colpa addebitata al mezzo oggetto del contratto.
In caso di sinistro, il comodatario dovrà darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre 3 giorni dal suo verificarsi, al Comune di Rovigo – Settore Servizi Sociali, Casa, Pari Opportunità, Immigrazione, affinché possa avvisare in tempo utile per il disbrigo degli adempimenti assicurativi la Società “Muoviamoci Insieme Network” s.r.l.. di Carpineti (RE).
ART. 7
Inadempienze e Penalità – Controversie
In caso di violazione delle norme di utilizzo dell’automezzo indicate nell’art. .4, il Comune di Rovigo attiverà una procedura di contestazione assegnando al comodatario un termine, perché questi possa presentare le proprie controdeduzioni. Qualora esse non pervenissero entro il termine assegnato o non fossero dirimenti della controversia, il Comune di Rovigo applicherà una penale proporzionale alla gravità del danno da quantificarsi in contradditorio tra le parti e potrà, altresì, recedere dal contratto secondo la procedura di cui all’art. 2.
ART. 8
Divieto di cessione del contratto
Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni ricevuti in comodato gratuito.
ART. 9
Migliorie
Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante. Il silenzio o l’acquiescenza del comodante rispetto ad un uso non autorizzato, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
ART. 10
Spese contrattuali
Tutte le eventuali spese, derivanti dal contratto, sono a carico del comodatario.
ART. 11
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
IL COMODANTE
Comune di Rovigo - Servizi Sociali/Casa/ Pari Opportunità/Immigrazione
Dirigente R. Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
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IL COMODATARIO
ANTEAS San Xxxxxxx Xxxxxx
Il Presidente Dr.ssa Sara Dell’Anno
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