CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR.
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA NR.
DOCUMENTO DI SINTESI
DIRITTO ALLA PROVVIGIONE | Il diritto alla provvigione maturerà al momento dell’intervenuto parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento. |
PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE | A carico del Cliente, 🙜 una somma pari al , % sull’importo del Finanziamento stesso 🙜 una somma pari ad Euro , . La medesima provvigione, sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario. |
PENALE | A titolo di penale una somma pari al 0% calcolata su , fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (i) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (i) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (i) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (i) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. |
SPESE | A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo. |
DURATA DEL CONTRATTO ED IRREVOCABILITA’ | e la durata è di mesi 6 decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e per tale periodo è irrevocabile. Il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta alla scadenza di tale termine ed, in ogni caso, alla concessione del finanziamento erogato grazie all’attività svolta dal Mediatore. |
DIRITTO DI ESCLUSIVA | L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente con esclusiva a favore del Mediatore. |
DIRITTO DI RECESSO | Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera Raccomandata A/R. |
FORO COMPETENTE | Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova, salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi dl D.Lgs. 206/2015. |
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
Tra le “Parti”:
il “Cliente”:
Ragione sociale/ Cognome Nome Codice Fiscale e Partita Iva Indirizzo CAP Località Prov. Telefono fisso Fax Tel. Cellulare E-mail Nella persona del suo legale rappresentante Sig.
e
il “Mediatore”
FaiCredito - Società di Mediazione Creditizia Srl, con sede in Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), Capitale Sociale 50000, iscrizione Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA 05057200288, iscritta all’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128-undiecies TUB al n. M412, in persona di Xxxxxxxx Xxxxxxx, munito degli idonei poteri per la conclusione del presente Accordo.
PREMESSO CHE
a) Il Cliente è interessato a ricercare un finanziamento avente le caratteristiche di cui al successivo art. 2 (“Finanziamento”) ed, a tal fine, intende avvalersi dell’attività di mediazione creditizia svolta dal Mediatore;
b) La mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la Clientela, al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e l’attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
c) Il Mediatore è in possesso di tutti i requisiti, dei mezzi, dell’esperienza e dell’organizzazione per svolgere attività di mediazione creditizia;
d) Il Mediatore è interessato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del Cliente.
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Premesse
1.1) Le Premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (il “Contratto”).
Articolo 2 – Oggetto
2.1) Il Cliente conferisce al Mediatore, che accetta, l’incarico di metterlo in relazione con gli istituti di credito, le banche e gli altri intermediari finanziari (i “Finanziatori”), potenzialmente disposti ad erogargli il Finanziamento, avente le caratteristiche seguenti e di assisterlo nella negoziazione con i Finanziatori medesimi.
• Tipologia di Finanziamento:
• Capitale richiesto: Euro
• Scopo del Finanziamento:
Articolo 3 – Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva
3.1) Il Mediatore svolgerà l’attività prevista nel Contratto in piena dipendenza ed autonomia, senza essere legato al Cliente da alcun rapporto di subordinazione, dipendenza, rappresentanza e per lo svolgimento dell’incarico potrà avvalersi di collaboratori regolarmente iscritti in OAM.
3.2) Le parti pattuiscono che l’incarico è conferito:
🞏 con diritto di esclusiva a favore del Mediatore
🞏 senza diritto di esclusiva a favore del Mediatore
Nel caso di esclusiva, il Mediatore resterà l’unico soggetto autorizzato a svolgere l’attività di mediazione creditizia a favore del Cliente il quale si impegna, per tutta la durata del contratto, a non conferire ad altro soggetto un analogo incarico di mediazione creditizia né ad agire in proprio per il reperimento del Finanziamento.
3.3) Il Mediatore è autorizzato a ricercare e selezionare i Finanziatori che potrebbero essere disponibili a concedere il Finanziamento a favore del Cliente, a raccogliere la richiesta di Finanziamento sottoscritta dal Cliente, a svolgere una prima istruttoria al fine della concessione del Finanziamento e ad inoltrare la richiesta di Finanziamento al Finanziatore.
3.4) Il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività “in convenzione”), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali siano state concordate solo modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Gli estremi delle banche/finanziarie alle quali il mediatore creditizio potrà rivolgersi per espletare l’incarico assegnato, sono rilevabili nel foglio informativo del Mediatore già consegnato al cliente. Nel caso di operatività “in convenzione” l’attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l’operatività “in convenzione”, la Società, su richiesta del Cliente, si riserva di comunicare l’importo entro la data di erogazione del finanziamento.
3.5) Il Mediatore Creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione applicate dai singoli Istituti di Credito mutuanti. Le trattative per la definizione del Finanziamento sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, qualora il Finanziamento non fosse erogato, in tutto o in parte, il Cliente non potrà lamentare, eccepire o vantare alcuna ragione di indennizzo, danno o quant’altro nei confronti del Mediatore ed il Mediatore non sarà tenuto a comunicargli, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.
3.6) Il Mediatore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili al Finanziatore, verificatisi nel corso dell’istruttoria e/o successivamente alla eventuali deliberazione e erogazione del finanziamento.
3.7) Nel caso in cui l’erogazione del finanziamento avvenga per l’intervento di due o più finanziatori, il Mediatore, su richiesta del cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.
Articolo 4 – Obblighi e dichiarazioni del Cliente
4.1) Il Cliente si impegna:
- a consegnare al Mediatore, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la propria documentazione anagrafica, patrimoniale e reddituale, nonché a comunicare e consegnare tutti i dati, le informazioni e la documentazione (i “dati”) che il Mediatore riterrà necessari per l’istruttoria della pratica (quale, ad esempio, la documentazione comprovante la tipologia di lavoro esercitato, la capacità reddituale e la capacità di rimborso del Finanziamento eventualmente erogato). Il Cliente dichiara sin da ora che i Xxxx comunicati o consegnati al Mediatore sono veritieri, corretti e completi e manleva il Mediatore da qualsiasi azione, domanda o richiesta che possa essere avanzata nei confronti del Mediatore stesso a causa della errata, falsa o incompleta fornitura dei Dati. Il cliente autorizza, inoltre, il Mediatore a consegnare e comunicare i Dati ai Finanziatori cui il Cliente si rivolgerà per richiedere il Finanziamento;
- ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell’affare (es. domande, presentazione dei documenti richiesti dal Finanziatore, sottoscrizioni, garanzie);
- a comunicare immediatamente al mediatore qualsiasi variazione della propria posizione economica/patrimoniale e/o notizia idonea a compromettere o precludere l’acceso al credito od a modificare la propria capacità di adempiere alle obbligazioni.
4.2) Il Cliente dichiara:
🞏 di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia, avente il medesimo oggetto del presente incarico;
🞏 di avere in corso i finanziamenti e le sottoscrizioni di fideiussioni/garanzie seguenti:
🞏 di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante di tali soggetti) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali.
🞏 di avere a proprio carico le seguenti situazioni pregiudizievoli:
Articolo 5 – Obblighi del Mediatore
5.1) Il Mediatore si impegna a svolgere l’attività oggetto del Contratto con diligenza, correttezza e buona fede e nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.
5.2) Il Mediatore si impegna a comunicare al Cliente, in conformità dell’articolo 1759 del codice civile, le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza del Finanziamento, che possono influire sulla richiesta e sull’erogazione del Finanziamento; nonché a comunicare al Cliente, entro un tempo ragionevole, l’accettazione ovvero il rifiuto del Finanziatore ad erogare il Finanziamento.
5.3) Il Mediatore, i suoi collaboratori e dipendenti si impegnano a garantire il segreto professionale ed a trattare con la massima riservatezza e nelle forme di legge tutte le notizie, i dati e le informazione del di cui siano venuti a conoscenza durante l’espletamento del presente incarico.
Articolo 6 – Durata e recesso
6.1) Il presente Contratto avrà durata di 6 mesi e per tale periodo è irrevocabile. Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta.
6.2) Il Cliente-Consumatore (ossia la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), nell’ipotesi di contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali del Mediatore, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, ha il diritto di recedere entro quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione del Contratto inviando al Mediatore una raccomandata A/R all’indirizzo indicato nell’articolo 9, ovvero inviando un telegramma, telefax, posta elettronica o fax che dovrà essere, in ogni caso, confermato mediante raccomandata A/ R da trasmettersi entro le quarantottore successive.
6.3) Il vincolo contrattuale si intenderà in ogni caso estinto ove il Finanziamento sia stato concesso grazie all’attività svolta dal Mediatore.
6.4) Il Mediatore si riserva il diritto di rinunciare all'incarico conferito, previa comunicazione A/R inoltrata al solo cliente richiedente, in ogni momento e senza che ciò generi per i clienti diritto ad alcuna indennità o indennizzo.
Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa e penali
Il Contratto si intenderà risolto di diritto, all’atto di ricevimento da parte del cliente della comunicazione trasmessa dal Mediatore, nei casi in cui (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (ii) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (iii) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto,
(iv) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (v) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore.
In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile.
Articolo 8 – Compenso spettante al Mediatore e spese
8.1) Il Cliente si impegna a corrispondere al Mediatore, in caso di parere positivo del Finanziatore alla concessione del Finanziamento, una “Provvigione”
🙜 del , % sull’importo erogato
🙜 pari ad euro ,
sull’importo deliberato/ del montante finanziamento operazioni (per CQS, CQP, DEL).
Per il prodotto Cessione del quinto dello stipendio (CQS), cessione del quinto della pensione (CQP) e delega di pagamento (DEL), la provvigione di mediazione verrà trattenuta direttamente dal Finanziatore che provvederà a retrocederla al mediatore. Nulla sarà quindi dovuto dal cliente direttamente al mediatore.
8.2) La medesima provvigione, sarà dovuta anche quando il Cliente avrà accettato un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopraindicate o avrà rifiutato, per qualsiasi motivo, la conclusione del finanziamento approvato dalla banca e/o intermediario.
8.3) Il Cliente, anche indipendentemente dalla conclusione dell’affare, rimborserà al Mediatore le Spese di istruttoria, nella misura massima indicata nel Foglio Informativo e le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo.
8.4) Il Mediatore fatturerà il Compenso a seguito di comunicazione di parere positivo da parte del Finanziatore indicando quale termine di pagamento “pagamento a vista, data fattura”.
8.5) In caso di finanza Agevolata qualora il Cliente decidesse di affidare la rendicontazione della domanda di agevolazione a FaiCredito - Società di Mediazione Creditizia Srl verrà applicato un ulteriore costo forfettario da definire all’atto del conferimento del nuovo incarico. Fermo restando che il succitato servizio sarà offerto solo su espressa richiesta del Cliente.
Articolo 9 – Comunicazioni
9.1) Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi che, i caso di successiva variazione, dovranno essere da ciascuna parte tempestivamente comunicati all’altra:
per il Cliente:
per il Mediatore: FaiCredito - Società di Mediazione Creditizia Srl, Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) – Email xxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Articolo 10 – Privacy e avvisi informativi sulla trasparenza
10.1) Il Cliente dichiara di avere ricevuto l’Informativa relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR - Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento e, preso atto di essa, consente il trattamento dei propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto e per la comunicazione degli stessi ai Finanziatori.
10.2) Il Cliente dichiara di aver avuto la disponibilità del presente modulo contrattuale e di tutti gli eventuali allegati e di averlo esaminato con attenzione in tempo utile prima della sottoscrizione. Dichiara altresì di aver ricevuto l’avviso sulle “Principali norme di trasparenza” ed il Foglio Informativo predisposti dal Mediatore nonché gli eventuali fogli informativi relativi ai Finanziatori.
10.3) Il Cliente, inoltre, dichiara di aver preso atto dell’obbligo del mediatore creditizio di rispettare il D.Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio.
Articolo 11 – Foro Competente e reclami
11.1) Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e validità del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova, ad eccezione del caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore (ossia come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale), poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n 206.
11.2) Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione, da trasmettersi attraverso uno dei seguenti canali: lettera raccomandata a.r. a FaiCredito - Società di Mediazione Creditizia srl – Direzione – Ufficio Reclami Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx (XX), posta ordinaria allo stesso indirizzo, posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxx.xx, o via Pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx a e deve contenere almeno i seguenti elementi: (i) nominativo/denominazione e recapiti del Cliente; (ii) data del contratto di mediazione; (iii) riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto;
(iv) motivazione del reclamo; (v) richiesta nei confronti del Mediatore.
Articolo 12 – Modifiche al contratto
12.1) Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente contratto potrà farsi solo per iscritto e previo comune accordo delle parti.
Cliente Mediatore
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, vengono specificatamente approvati e sottoscritti gli articoli 3, (Modalità di esecuzione dell’incarico ed esclusiva), 4 (Obblighi e dichiarazioni del Cliente), 7 (Clausola risolutiva espressa), 11 (Foro Competente e Reclami).
Luogo e Data,
Cliente