COMUNE DI ROLO
REGIONE XXXXXX XXXXXXX PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI ROLO
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
Piano redatto in forma associata tra i comuni di Fabbrico e Rolo
Adottato con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 27.02.2003
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.51 del 18.12.2003
Approvate modifiche con delibera di Consiglio Comunale n.74 del 28.11.2008
Approvate modifiche con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 27.02.2013
Il Sindaco
Xxxxx Xxxxxxxxx
L’Assessore all’urbanistica
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
I Progettisti
Architetti Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx
NORME TECNICHE
RUE 1
Xxxxxx Xxxxxx:
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II° - SISTEMA AMBIENTALE TITOLO III° - SISTEMA INSEDIATIVO
TITOLO IV° - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI TITOLO V° - TERRITORIO RURALE
TITOLO VI° - DEFINIZIONI E PARAMETRI
TITOLO VII° - COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICAE E IL PAESAGGIO TITOLO VIII° - NORME PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE
TITOLO IX° - NORME TECNICHE E REQUISITI PRESTAZIONALI TITOLO X° - NORME FINALI E TRANSITORIE
INDICE GENERALE
TITOLO I°DISPOSIZIONI GENERALI 6
Art. I.1 Contenuti del Regolamento Urbanistico - Edilizio del Comune di Rolo 6
Art. I.2 Campo d'applicazione del RUE 6
Art. I.3 Modalità attuative degli interventi edilizi disciplinati dal RUE 6
Art. I.4 Validità delle norme contenute nel RUE 6
Art. I.5 Elaborati costitutivi del RUE 7
Art. I.6 Disposizioni generali per tutti gli interventi diretti di competenza del RUE 7
TITOLO II°SISTEMA AMBIENTALE 12
Capo I Vincoli di natura ambientale e paesaggistica 12
Art. II.1 Zone di tutela dei caratteri ambientali d'invasi e corsi d'acqua 12
Art. II.2 Invasi ed alvei dei corsi d'acqua 13
Art. II.3 Dossi di pianura 13
Art. II.4 Zone d'interesse storico-testimoniale interessate da bonifiche storiche di pianura 13
Art. II.5 Aree di riequilibrio ecologico e/o di compensazione ambientale 13
Art. II.6 Sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale 14
Art. II.7 Direttrici di sviluppo e completamento della rete ecologica 14
Art. II.8 Aree a difficoltoso drenaggio 14
Art. II.9 Limite di tutela delle acque pubbliche 14
TITOLO III°SISTEMA INSEDIATIVO 15
CAPO I SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 15
Art. III.1 Individuazione delle componenti del sistema insediativo storico 15
Art. III.2 Definizioni specifiche per il Sistema Insediativo Storico 15
Art. III.3 Destinazioni d’uso degli edifici del Sistema Insadiativo Storico 16
Art. III.4 Categorie d'intervento degli edifici del Sistema Insediativo Storico e degli altri edifici del centro storico 16
Art. III.5 Norme generali per gli interventi diretti sugli edifici del Sistema Insediativo Storico 17
Art. III.6 Norme generali per gli interventi diretti sugli altri elementi del Sistema Insediativo Storico: . 18 Art. III.7 Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx 00
Art. III.8 Edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale posti nel perimetro del territorio urbanizzato.
............................................................................................................................................... 19
Art. III.9 Insediamenti rurali con presenza d'edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale 19
Art. III.10 Aree storiche a parco o giardino e aree libere di valore storico 20
Art. III.11 Strade storiche 20
Art. III.12 Elementi puntuali, quali edicole, maestà, ecc., d'interesse storico, culturale o testimoniale. 20 Art. III.13 Aree di tutela d'insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale 21
Art. III.14 Altri edifici compresi nel perimetro del centro storico 21
Art. III.15 Aree libere comprese nel perimetro del centro storico 21
Capo II TERRITORIO URBANO - Ambiti urbani consolidati 22
Art. III.16 Raccordo con gli obiettivi e le politiche previste dal PSC 22
Art. III.17 Modalità d'attuazione degli interventi edilizi negli ambiti urbani consolidati 23
Art. III.18 Normativa funzionale 23
Art. III.19 Norme generali a favore del riuso degli edifici esistenti negli ambiti urbani consolidati 24
Art. III.20 Categorie d’intervento edilizio negli ambiti urbani consolidati 24
Art. III.21 Norme d’attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C1 24
Art. III.22 Norme d’attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C2 26
Art. III.23 Norme d’attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C3 28
Art. III.24 Interventi nelle aree di tutela del sistema del verde privato di tipo C4 28
Art. III.25 Insediamenti specializzati per attività compatibili con la residenza di tipo C5 29
NUOVA COSTRUZIONE 31
Capo III Ambiti specializzati per atttivita’ produttive 32
Art. III.26 Ambiti specializzati per atttivita’ produttive esistenti di rilievo comunale D-1 (L.R.A-13) 32
Art. III.27 Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Zona industriale Intercomunale Fabbrico- Rolo). Zona D/2 33
TITOLO IV°SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRIORIALI 36
Art. IV.1 Definizione del Sistema delle Dotazioni Territoriali 36
Capo I Sistema delle infrastrutture per la mobilità 36
Art. IV.2 Infrastrutture per la mobilità e fasce di rispetto stradale 36
Art. IV.3 Impianti per la distribuzione di carburante 37
Capo II Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 38
Art. IV.4 Dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati in relazione alle funzioni 38
Art. IV.5 Attrezzature tecnologiche 40
Art. IV.6 Rispetto d'infrastrutture a rete o puntuali quali: metanodotti, elettrodotti, viabilità di primaria importanza e cimiteri 40
Capo III Attrezzature e spazi collettivi 41
Art. IV.7 Attrezzature e spazi collettivi di livello strutturale 41
Art. IV.8 Attrezzature e spazi collettivi d’ambito 41
TITOLO V°TERRITORIO RURALE 42
CAPO I IL TERRITORIO RURALE 42
Art. V.1 Classificazione del Territorio Rurale 42
Art. V.2 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 43
Art. V.3 Ambiti di trasformazione periurbani 43
Art. V.4 Interventi ammessi nel Territorio Rurale 43
Art. V.5 Strumenti d'attuazione 44
Art. V.6 DEFINIZIONI 44
Art. V.7 Destinazioni d'uso degli edifici e utilizzazioni compatibili nelle aree agricole 45
Art. V.8 Soggetti attuatori 47
Art. V.9 Edifici riconoscibili tipologicamente 48
Art. V.10 Riferimento tipologico 48
CAPO II I PARAMETRI DEGLI INTERVENTI EDILIZI NEGLI AMBITI RURALI 49
Art. V.11 Norme generali riguardanti gli interventi edilizi negli ambiti rurali 49
Art. V.12 Unità Minime Aziendali ed Unità d'Intervento Urbanistico 53
Art. V.13 Definizione di Caso d'Intervento 54
Art. V.14 Caso di Intervento “1”: Insediamenti Rurali comprendenti edifici con piena presenza di tipologia di tipo “A”, "B”, “C” 56
Art. V.15 Caso di Intervento “2”: Insediamenti Rurali comprendenti edifici con presenza parziale di tipologia di tipo “A” , "B”,“C” 64
Art. V.16 Caso di Intervento “3”: Insediamenti Rurali comprendenti edifici senza presenza di tipologia
............................................................................................................................................... 67
Art. V.17 Caso di Intervento “4”: Fondazione di nuovo Insediamento Rurale su Unità Aziendali inedificate 69
Art. V.18 Caso d'intervento “5” Ripristino tipologico di singoli edifici un tempo riconoscibili. (D/R) 70
CAPO III ALLEVAMENTI, STRUTTURE SPECIALIZZATE, SERRE E INFRASTRUTTURE TECNICHE 71
Art. V.19 Gli allevamenti 71
Art. V.20 Classificazione degli allevamenti 72
Art. V.21 Ristrutturazione e ampliamento di annessi agricoli adibiti ad allevamenti con l’esclusione degli allevamenti suinicoli di qualsiasi tipo 73
Art. V.22 Nuova costruzione di annessi agricoli adibiti ad allevamenti con l’esclusione degli allevamenti suinicoli 73
Art. V.23 Nuova costruzione, trasferimento, ristrutturazione, riconversione e ampliamento d'annessi agricoli adibiti ad allevamenti suinicoli 74
Art. V.24 Norme generali per tutti gli annessi agricoli di nuova costruzione o ampliamento adibiti ad allevamenti 75
Art. V.25 I caseifici 75
Art. V.26 I centri macchina esistenti 77
Art. V.27 Le serre 77
Art. V.28 Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo 78
Art. V.29 Attrezzature a raso per attività sportive e ricreative: laghetti per la pesca sportiva e maneggi scoperti 79
Art. V.30 Le strutture specializzate: aziende esistenti atte alla lavorazione dei prodotti vitivinicoli 79
CAPO IV L'ABACO DEI MODELLI TIPOLOGICI E DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI 81
Art. V.31 I modelli tipologici di analisi 81
Art. V.32 I modelli tipologici di riferimento progettuale per il riuso del volume esistente 89
Art. V.33 I modelli tipologici di riferimento progettuale per l'ampliamento del volume esistente 92
Art. V.34 I modelli planimetrici di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione 94
Art. V.35 L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale 99
CAPO V CATALOGO DEGLI INSEDIAMENTI RURALI E RELATIVI CASI DI INTERVENTO 104
TITOLO VI°DEFINIZIONI E PARAMETRI 108
CAPO I PARAMETRI EDILIZI 108
CAPO II PARAMETRI URBANISTICI 112
CAPO III PARAMETRI ECOLOGICI 113
CAPO IV PARAMETRI DI MISURA DELLA DIMENSIONE URBANA 113
CAPO V FUNZIONI ED USI DEL TERRITORIO 115
Art. VI.1 Criteri generali relativi agli usi e funzioni del territorio 115
Art. VI.2 Funzione abitativa 116
Art. VI.3 Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e simili 116
Art. VI.4 Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili 119
Art. VI.5 Funzioni agricole 120
Art. VI.6 Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo 122
Art. VI.7 Casi particolari e mutamento di destinazione d’uso 122
CAPO VI DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI 124
TITOLO VII°COMMISSIONE PER LA QUALITA ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO 129
Art. VII.1 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 129
Art. VII.2 Composizione e nomina 129
Art. VII.3 Funzionamento 129
TITOLO VIII°NORME PROCEDURALI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE 131
Art. VIII.1 Titoli abilitativi 131
Art. VIII.2 Interventi soggetti a denuncia di inizio attività 131
Art. VIII.3 Elaborati progettuali da allegare alla denuncia di inizio attività e al permesso di costruire 132
Art. VIII.4 Informazione sulle opere in corso di realizzazione 132
Art. VIII.5 Controllo sulle opere eseguite o in corso di esecuzione 133
Art. VIII.6 Valutazione preventiva degli interventi, contenuti della relazione 133
Art. VIII.7 Controlli per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità 133
Art. VIII.8 Procedimento di formazione e approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi d’iniziativa privata, art. 35 L.R. 20/2000 134
TITOLO IX°NORME TECNICHE E REQUISITI PRESTAZIONALI 134
CAPO I OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI ARREDO URBANO E AMBIENTALE 134
Art. IX.1 Materiali, caratteristiche costruttive e modalità esecutive delle opere di urbanizzazione e di arredo urbano e ambientale 134
Art. IX.2 Strade 134
Art. IX.3 Parcheggi 135
Art. IX.4 Percorsi pedonali 136
Art. IX.5 Percorsi ciclabili 136
Art. IX.6 Passi carrai e rampe 136
Art. IX.7 Elementi aggettanti e tende mobili 137
Art. IX.8 Recinzioni 137
Art. IX.9 Chioschi, gazzebi, manufatti prefabbricati, pergolati, casette in legno e arredi da giardino. 138 Art. IX.10 Segnaletica, insegne, indicatori, cartelli pubblicitari 139
Art. IX.11 Tabelle e numeri civici 140
Art. IX.12 Elementi e materiali di finitura superficiale esterna 140
Art. IX.13 Antenne radio televisive 140
Art. IX.14 Discarica e deposito di materiali 141
Art. IX.15 Tutela delle alberature e degli impianti vegetazionali di pregio 141
Art. IX.16 Obbligo di assicurare condizioni di sicurezza pubblica, igiene pubblica e decoro ambientale di aree ed edifici 142
CAPO II REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE 143
Art. IX.17 Requisiti tecnici delle opere edilizie 143
TITOLO X°NORME FINALI E TRANSITORIE 144
Art. X.1 Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti 144
Art. X.2 Salvaguardia 144
Art. X.3 Interventi edilizi sottoposti a specifica convenzione 144
TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI
Art. I.1 Contenuti del Regolamento Urbanistico - Edilizio del Comune di Rolo.
Il presente Regolamento Urbanistico -Edilizio del Comune di Rolo è redatto ai sensi dell’art. 29 della L.R. 20/2000.
In particolare detto Regolamento, da ora in poi definito RUE, contiene:
a- la disciplina generale delle tipologie edilizie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione e delle destinazioni d’uso;
b- le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica, funzionale e di conservazione delle opere edilizie;
c- le norme igieniche di interesse edilizio, rimandando per quanto non qui contenuto al Regolamento di Igiene Comunale e a specifiche norme vigenti sovraordinate;
d- la disciplina degli elementi architettonici ed urbanistici degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano il territorio comunale;
e- la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
f- la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
g- le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
Art. I.2 Campo d'applicazione del RUE.
Le norme contenute nel RUE, in conformità alle politiche e agli obiettivi del Piano Strutturale Comunale (PSC), trovano applicazione:
1- per le trasformazioni edilizie negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
2- per gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia del centro storico sia degli ambiti da riqualificare;
3- per gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive esistenti;
4- per gli interventi di recupero e nuova costruzione previsti negli ambiti rurali.
Art. I.3 Modalità attuative degli interventi edilizi disciplinati dal RUE.
Gli interventi edilizi di cui all’art. precedente non sono soggetti al Piano Operativo Comunale (POC), attuandosi mediante intervento diretto o piani attuativi che il PSC esclude esplicitamente dalla programmazione del POC.
Art. I.4 Validità delle norme contenute nel RUE.
Le presenti norme trovano validità nel campo d'applicazione delle stesse con le seguenti precisazioni:
1- il RUE attua le politiche e gli obiettivi del PSC, può articolarle e meglio specificarle ma non può alterarne i contenuti strutturali, pertanto, in caso di contrasto fra i due strumenti, prevalgono i contenuti del PSC ed il RUE dovrà a questi adeguarsi;
2- eventuali norme specifiche riguardanti gli edifici presenti negli ambiti di riqualificazione e negli ambiti di trasformazione, contenute nel PSC o nel POC, prevalgono sulle disposizioni del RUE;
3- le norme del RUE si conformano ad analoghe normative sovraordinate stabilite da Leggi e Regolamenti statali, regionali o provinciali, in caso di contrasto prevalgono queste rispetto alle norme di RUE;
4- le norme contenute nel RUE devono trovare coordinamento con gli altri regolamenti comunali quali il Regolamento Edilizio ed il Regolamento d’Igiene, in caso di contrasto prevale l’ultima norma approvata in ordine di tempo e lo strumento in contrasto dovrà essere adeguato.
Art. I.5 Elaborati costitutivi del RUE.
Il Rue è formato:
RUE 1 costituito dal presente testo normativo;
ALLEGATO 1 requisiti tecnici delle opere edilizie;
RUE 2 cartografia in scala 1: 5.000 che, con riguardo a tutto il territorio comunale, individua:
▪ l’articolazione degli ambiti urbani consolidati, così come individuati dal PSC;
▪ gli edifici di interesse storico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale;
▪ gli insediamenti agricoli presenti nel territorio rurale.
Questi elementi sono parte costitutiva del RUE e possono essere variati con le procedure previste dalla legislazione vigente.
RUE 3, cartografia in scala 1:1.000 che, con riguardo al perimetro del centro storico, individua:
▪ gli edifici di interesse storico, culturale testimoniale presenti nel centro storico da sottoporre a categorie d’intervento conservativo diverse dal restauro scientifico o conservativo;
▪ gli edifici privi di elementi di interesse architettonico, storico, culturale e testimoniale ma tuttavia compatibili con la zona storica da sottoporre a categorie d’intervento della ristrutturazione edilizia o urbanistica;
▪ gli edifici privi di elementi di interesse architettonico, storico, culturale e testimoniale non compatibili con la zona storica da sottoporre a categorie d’intervento di demolizione semplice o di demolizione e ricostruzione;
▪ il perimetro delle unità minime di intervento.
Questi elementi sono parte costitutiva del RUE e possono essere variati con le procedure previste dalla legislazione vigente.
Per maggiore chiarezza di rappresentazione la tavola RUE 3 riporta pure gli edifici sottoposti a restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo già individuati dalla tav. 3 del PSC, detta individuazione, che fa parte delle competenze del PSC, è modificabile solo tramite le procedure di modifica del PSC.
Nel caso le tavole del RUE riportino previsioni strutturali contenute nel PSC, queste sono esclusivamente rappresentate per maggior chiarezza dell'elaborato stesso, ma non essendo specifico oggetto del RUE non potranno da questo essere modificate; eventuali modifiche a queste previsioni strategiche dovranno essere attuate con le procedure previste dalla vigente legislazione in merito alle varianti del PSC.
Art. I.6 Disposizioni generali per tutti gli interventi diretti di competenza del RUE.
Attività edilizia libera: nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, sono attuati liberamente i seguenti interventi edilizi per i quali il cittadino nulla deve richiedere all'autorità comunale.
1- Interventi di manutenzione ordinaria;
2- Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche qualora:
▪ non interessino immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs 29/10/1999, n° 490;
▪ non interessino immobili aventi valore storico-architettonico individuati dal PSC;
▪ non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio;
3- Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al territorio urbanizzato.
Attività edilizia condizionata: tutti gli interventi edilizi diretti, con l’esclusione di quelli compresi nell'attività edilizia libera, sono oggetto di richiesta d'atto amministrativo che abilita il richiedente all’esecuzione degli stessi o, se consentito dalla vigente legislazione, alla notifica dell’inizio della loro esecuzione.
Le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo abilitativo, sono stabilite dalla vigente legislazione nazionale e regionale che il RUE recepisce integralmente.
Qualunque modifica dovesse intervenire a dette procedure, è recepita dal presente RUE a far data dall'entrata in vigore dell'atto che la introduce nell'ordinamento statale o regionale. E' facoltà dell'Amministrazione comunale specificare e adattare dette normative al contesto locale senza ovviamente porsi in contrasto con queste.
Attività edilizia in aree parzialmente pianificate: negli ambiti del territorio assoggettati al Piano Operativo Comunale, fino all'approvazione del medesimo strumento sono consentiti:
▪ gli interventi compresi nell'Attività edilizia libera;
▪ gli interventi sul patrimonio edilizio esistente riguardanti:
a) la manutenzione straordinaria;
b) il restauro scientifico;
c) il restauro e risanamento conservativo;
d) la ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse;
e) la ristrutturazione di interi edifici o complessi immobiliari;
f) la demolizione senza ricostruzione .
Detti interventi si attuano, fatto salvo il titolo abilitativo, e se non in contrasto con specifiche previsioni di PSC contenute nelle schede d'ambito o con le successive previsioni del POC e dei PUA approvati.
Gli stessi interventi sono attuabili, negli ambiti pianificati attraverso il POC, che non abbia assunto il valore e gli effetti di Piano Urbanistico Attuativo, a seguito della scadenza del termine d'efficacia del POC stesso, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità di legge.
Sono fatti salvi i limiti più restrittivi previsti eventualmente dal RUE.
Onerosità: in conformità al quadro legislativo nazionale e regionale tutti gli interventi edilizi diretti comportanti la trasformazione urbanistica, edilizia e funzionale del territorio comunale o dei suoi elementi costruiti, partecipano agli oneri relativi in quanto e se dovuti. Non sono soggetti a oneri i seguenti interventi edilizi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, quando detti interventi non determinino aumento di carico urbanistico o di superficie utile, nonché tutti gli interventi per i quali la vigente legislazione prevede la gratuità.
Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: tutti gli interventi edilizi diretti, ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sono subordinati all’esistenza delle opere per l'urbanizzazione degli insediamenti, come definite dall'art. A-23 della L.R. 20/2000, o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o ancora all'impegno dei privati di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alle trasformazioni edilizie in oggetto.
Per quanto attiene il territorio urbanizzato, come perimetrato nel PSC, l’Amministrazione Comunale dà atto dell’esistenza di tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, riservandosi comunque di richiedere, in relazione all’intervento edilizio o a sue specifiche funzioni, il potenziamento o l’adeguamento di dette opere necessarie all’intervento stesso.
Per quanto attiene gli interventi diretti consentiti negli ambiti agricoli del territorio comunale non dotati di alcune delle infrastrutture suddette è richiesto, al fine dell’attuazione dell’intervento, che siano presenti almeno le seguenti infrastrutture:
▪ le strade, anche vicinali, consortili o interpoderali ma di cui sia garantita la pubblica fruizione;
▪ gli spazi di sosta e parcheggio in relazione all'attività svolta come previsto dal presente regolamento;
▪ le fognature o in alternativa gli impianti di depurazione o altri sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi previsti dal presente Regolamento;
▪ il sistema di distribuzione e approvvigionamento dell'acqua corrente e dell'acqua destinata ad usi alimentari, o idonei sistemi alternativi che possano garantire la salubrità delle acque destinate ad usi alimentari;
▪ il sistema di distribuzione dell'energia elettrica e/o forza motrice o in alternativa di idonei sistemi di autoproduzione della stessa quali xxxxxxxx a celle fotovoltaiche, fonti energetiche alternative o rinnovabili ecc.
▪ il sistema di telefonia fisso o la copertura del sistema di radiotelefonia cellulare.
Parcheggi pubblici: gli interventi diretti di nuova costruzione e gli interventi che aumentino il carico urbanistico preesistente, da attuare negli ambiti urbani consolidati, devono di norma reperire quote aggiuntive di parcheggi privati d'uso pubblico nelle quantità indicate o dalle specifiche norme d’ambito o dalla successiva tabella parcheggi. Nel caso d’interventi concernenti fabbricati esistenti o lotti di ridotte dimensioni o nel caso dell’effettiva impossibilità di reperire dette quote a parcheggio, l’Amministrazione Comunale può ammettere la monetizzazione o la realizzazione della quota a parcheggi dovuta in altri ambiti urbani indicati dall’Amministrazione stessa.
Parcheggi privati inerenti le costruzioni: gli interventi diretti di nuova costruzione, da attuare negli ambiti urbani consolidati, devono reperire spazi a parcheggio di pertinenza delle nuove costruzioni, nella misura stabilita dal successivo art. IV.4 e comunque in misura non inferiore ad un mq. ogni 10 mc. di costruzione, o all’interno dell’edificio o nelle aree di pertinenza dello stesso. Gli interventi di ristrutturazione con aumento di carico urbanistico, negli ambiti consolidati, devono reperire almeno un posto auto coperto o scoperto per ciascuna unità immobiliare dell'edificio ristrutturato.
Al fine di favorire il recupero di spazi residenziali negli edifici esistenti, è consentito per gli edifici mono o bifamiliari, recuperare gli spazi interni ad autorimesse per trasformarli in spazi residenziali alle seguenti condizioni:
- che i locali così ricavati abbiano tutti i requisiti igienico-sanitari ed edilizi per l'uso abitativo;
- che siano reperiti nell'area di pertinenza dell'edificio o all'interno dell'edificio posti auto realmente fruibili pari al numero delle unità immobiliari presenti nell'edificio ristrutturato.
Autorimesse di uso privato: gli interventi diretti di nuova costruzione devono prevedere la creazione all’interno del fabbricato di almeno un’autorimessa o posto auto coperto realmente fruibile per ciascuna unità immobiliare presente nel fabbricato.
Per le unità immobiliari superiori a mq. 60 di Su, dovranno essere reperiti due posti auto di cui almeno uno interno al fabbricato ed uno, eventualmente, nelle aree di pertinenza dello stesso.
Tutte le quote ad autorimesse d'uso privato potranno essere poste a deduzione della quantità prevista per i parcheggi privati inerenti le costruzioni.
Frazionamenti: negli ambiti urbani consolidati non è consentito porre in atto frazionamenti di lotti edificati che pongano l’edificio esistente in contrasto con gli indici e le norme del presente regolamento.
Autorimesse interrate: in tutto il territorio comunale è consentito ricavare autorimesse interrate o seminterrate a condizione che le stesse siano realizzate con sistemi costruttivi tali da garantirne la perfetta tenuta all’acqua di falda, non saranno infatti ammessi interventi di abbattimento della falda freatica mediante l’uso intensivo di pozzi di captazione. L’allontanamento delle acque meteoriche provenienti dalle rampe o spazi di aerazione a cielo aperto delle autorimesse interrate o seminterrate sarà consentito mediante l’utilizzo di pozzi drenanti di raccolta di dette acque muniti di pompa sommersa e di misuratore delle acque conferite alla pubblica fognatura, detti pozzi dovranno essere realizzati a perfetta tenuta rispetto alle acque di falda in modo da garantire che non avvenga nessun emungimento dalla falda stessa.
Incremento delle superfici interne ai volumi esistenti: nell’ambito degli interventi edilizi è in genere consentito ricavare una maggiore superficie utile o accessoria all’interno dei volumi esistenti, oltre il parametro di zona, nel rispetto comunque degli altri parametri urbanistici, edilizi ed igienico sanitari, o di assetto tipologico del fabbricato per quanto attiene gli interventi conservativi. Si consente pertanto di ricavare oltre il limite di zona, mediante la creazione di soppalchi o suddivisione con piani intermedi di grandi volumi, una superficie utile o accessoria già legittimata dalla volumetria esistente.
Tettoie, pensiline, serre, porticati ed altre strutture leggere in ampliamento degli edifici esistenti: per tutti gli edifici esistenti negli ambiti consolidati e non soggetti a categorie d'intervento conservative, è consentito costruire in aderenza al fabbricato esistente strutture leggere -di protezione dagli eventi atmosferici, o funzionali al risparmio energetico e/o a sistemi passivi di riscaldamento o raffrescamento degli ambienti- quali appunto tettoie, pensiline, serre e porticati alle seguenti condizioni:
- che la struttura così ricavata non si configuri come vano utile;
- che la stessa rispetti la distanza dai confini di proprietà e dalle strade pari ad un indice di visuale libera = a 0,5 dell'altezza della struttura stessa con un minimo di ml. 1,50;
- che non privi i locali retrostanti dei parametri di aerazione ed illuminazione previsti dal presente regolamento o dal regolamento edilizio o, nel caso sia antistante a finestre e porte finestre di vani adibiti a funzioni residenziali permanenti, sia priva di chiusure laterali o sia provvista di chiusure trasparenti ed apribili pari ad almeno tre volte la superficie della finestra o porta-finestra a servizio del retrostante vano;
- che la profondità della struttura di copertura, compreso l'eventuale aggetto di gronda, non sia superiore a ml. 2,5;
- che la superficie coperta della struttura non sia superiore a mq. 25;
- che le acque meteoriche raccolte dalla copertura siano convogliate in idonei sistemi di ritenuta quali vasche x xxxxx per il successivo riutilizzo a scopo irriguo o per il rilancio ritardato nella rete fognaria pubblica, detti sistemi di ritenuta delle acque di prima pioggia dovranno essere dimensionati in modo tale da garantire la trattenuta della massima intensità di pioggia pari a 50 mm./h;
- che la struttura così ricavata sia consona dal punto formale, compositivo ed architettonico con l'edificio su cui si colloca e con il contesto ambientale.
Detti interventi si attuano in deroga ai parametri e agli indici di zona fatte salve le condizioni di cui sopra.
Rivestimenti degli edifici esistenti: per tutti gli edifici esistenti negli ambiti consolidati e non soggetti a categorie d'intervento conservative, è consentito eseguire rivestimenti parziali o totali al fine di migliorarne l'aspetto architettonico e/o il bilancio energetico del fabbricato stesso, mediante idonei sistemi di rivestimento a cappotto o similari, rivestimenti in mattoni ecc., lo spessore del rivestimento non potrà superare lo spessore complessivo di cm. 20, misurato dal filo esterno della parete originale al filo esterno della parete di rivestimento. L'incremento degli spessori delle murature potranno attuarsi in deroga a tutti gli indici e parametri di zona.
Edifici condonati: le strutture edilizie condonate in base alla leggi 47/85 e 726/94, sono soggette alla normativa specifica di zona e potranno essere oggetto di tutti gli interventi edilizi previsti nelle norme d'ambito, compresa la demolizione e riscostruzione in muratura al solo fine di rendere dette strutture meglio compatibili con l'intorno. Nel caso di demolizione e ricostruzione questa dovrà avvenire in genere con la medesima sagoma, ingombro, superficie o volume, sono comunque consentite lievi modifiche a detti parametri con il solo scopo di migliorare la qualità formale, compositiva e architettonica dell'edificio stesso, dette modifiche dovranno comunque rispettare i parametri edilizi di zona e non potranno incidere sui diritti di terzi confinanti aggravando eventuali situazioni non conformi sanate dal condono.
Progetti unitari: i proprietari di lotti confinanti possono presentare progetti unitari riguardanti l'insieme dei lotti di loro proprietà al fine di poter costruire in confine fra loro, ovvero a distanze dai confini inferiori a quelle prescritte, o al fine di meglio sfruttare gli indici e i parametri urbanistici stabiliti dalle norme d'ambito. Nell'ambito di detti progetti è consentito lo sfruttamento complessivo degli indici anche su uno solo dei lotti a condizione che ciò risulti da atto notarile trascritto e registrato che individui per ciascun lotto la capacità edificatoria assegnata che non dovrà comunque superare la capacità massima dell'insieme dei lotti.
Il progetto unitario potrà essere attuato per successivi stralci attuativi sottoposti ciascuno a specifico provvedimento autorizzativo.
Detto progetto dovrà essere coerente con i caratteri formali e architettonici degli edifici esistenti e dovrà essere giustificato da un oggettivo miglioramento della situazione in essere e dal punto di vista tipologico e architettonico e dal punto di vista del soddisfacimento dei bisogni reali dei residenti.
Edifici da espropriare per la realizzazione d'infrastrutture e opere pubbliche: per gli edifici da espropriare per la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche si applicano le norme di cui alla L.R. 38/98.
TITOLO II° SISTEMA AMBIENTALE
Capo I Vincoli di natura ambientale e paesaggistica.
In conformità alle previsioni del Piano Strutturale Comunale, il RUE recepisce i vincoli relativi alle trasformazioni urbanistiche-edilizie imposti dalla normativa di PSC, limitandosi a specificare quali siano gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente in relazione alla zona di tutela o le caratteristiche generali e costruttive delle attrezzature ammesse nella zona.
Art. II.1 Zone di tutela dei caratteri ambientali d'invasi e corsi d'acqua.
1- Il PSC suddivide le zone di tutela dei caratteri ambientali d'invasi e corsi d'acqua in due sottozone ossia:
a) zone di tutela assoluta
b) zone di tutela ordinaria.
2- Nelle zone di tutela assoluta il PSC ammette esclusivamente:
a. l'utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 mt;
b. la realizzazione d'infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di canalizzazioni d'opere di difesa idraulica e simili, nonché l'attività d'esercizio e di manutenzione delle stesse;
c. la pubblica fruizione delle aree a fini ricreativo-escursionistici e naturalistici, anche attraverso la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riqualificazione degli apparati vegetazionali e forestali;
In merito alla costruzione di strade poderali ed interpoderali il presente regolamento richiede che le stesse siano realizzate con eventuale massicciata in ghiaia lavata o spaccata e/o con materiali edili di recupero (riciclato) esenti da materiali tossici e nocivi, dette strade non potranno essere asfaltate ma dovranno unicamente essere inghiaiate o costipate con stabilizzato o polvere di frantoio. L'esecuzione di dette strade non potrà alterare il regolare scolo o deflusso delle acque, si dovranno prevedere pertanto i necessari attraversamenti per garantire il normale deflusso delle acque di superficie, in alternativa è consentito ricavare nuovi fossi a lato delle strade suddette, che abbiano regolare recapito in corsi d'acqua superficiali esistenti, previo assenso dell'ente gestore del corso d'acqua stesso. Eventuali manufatti a servizio della nuova strada dovranno essere realizzati nel modo meno invasivo e possibilmente con materiali tradizionali, non sono ammessi parapetti pieni in calcestruzzo.
In merito alla realizzazione d'infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo ecc., si richiede che le stesse abbiano il minor impatto possibile e che siano eventualmente accompagnate da interventi di mitigazione ambientale delle opere stesse.
Nelle aree individuate dal PSC come "zone a tutela assoluta" non esistono edifici privati; il RUE, considerati i caratteri di tutela assoluta della zona, non ammette nessuna nuova costruzione se non quelle legate alle opere di bonifica e difesa del suolo già ammesse dal PSC.
3- Nelle zone di tutela ordinaria sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature previste dall'art. II.1del PSC,
4- Nelle zone di tutela ordinaria sono comunque consentite, nel rispetto dei caratteri storico-ambientali paesaggistici della zona, e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento inerenti gli ambiti rurali le seguenti opere:
• gli interventi di recupero e riuso sui manufatti edilizi esistenti mediante le categorie d'intervento previste dalle norme per l'ambito rurale in cui ricade l'insediamento rurale;
• la realizzazione di strade poderali o interpoderali eseguite con le modalità costruttive previste per le zone di tutela assoluta;
• la nuova costruzione di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione agricola del fondo, solo se previste dalle norme per l'ambito rurale in cui ricade l'insediamento rurale;
• la nuova costruzione di edifici ad uso residenziale esclusivamente ad uso di imprenditori agricoli a titolo principale se previsto dalle norme per l'ambito rurale in cui ricade l'insediamento rurale;
• la nuova costruzione di annessi agricoli per le attività di allevamento zootecnico di tipo familiare ed aziendale;
• la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, con le medesime prescrizioni previste per le zone di tutela assoluta;
• la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili,
• opere di rinaturalizzazione delle aree che prevedano la dismissione dell' ordinaria attività di coltivazione agricola, consistenti in piantumazioni arboree e/o arbustive non finalizzate alla produzione agricola e/o creazione di zone vallive.
Le opere di cui sopra, non devono avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.
Art. II.2 Invasi ed alvei dei corsi d'acqua.
Il PSC individua gli invasi ed alvei dei bacini e dei corsi d'acqua il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale rivesta valore di carattere comunale e/o provinciale.
In tali aree sono consentite tutte le attività ed opere previste dall'art. II.2 del PSC.
Art. II.3 Dossi di pianura.
Il PSC individua i dossi di pianura il cui valore storico, ambientale, paesistico e idraulico-territoriale rivesta valore di carattere comunale e/o provinciale.
In tali aree sono consentite tutte le attività ed opere previste dal corrispondente articolo II.3 del PSC, il presente regolamento prescrive inoltre che le nuove edificazioni eventualmente consentite negli ambiti rurali avvengano all'esterno di dette aree.
Sono consentiti tutti gli interventi di recupero e riuso degli edifici
Art. II.4 Zone d'interesse storico-testimoniale interessate da bonifiche storiche di pianura.
Il PSC individua le aree agricole interessate da bonifiche storiche di pianura come le zone più significative a livello storico testimoniale su cui dettare specifiche disposizioni.
In tali aree sono consentite tutte le attività ed opere previste dal corrispondente articolo II.4 del PSC.
Art. II.5 Aree di riequilibrio ecologico e/o di compensazione ambientale.
Il PSC individua le aree agricole di riequilibrio ecologico e/o di compensazione ambientale, dette aree hanno la finalità di incrementare le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio attraverso la rinaturalizzazione delle aree stesse.
In tali aree sono consentite tutte le attività ed opere previste dal corrispondente articolo II.5 del PSC.
Eventuali nuove costruzioni al servizio della pubblica fruizione delle aree stesse dovranno essere realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva locale, non sono ammesse strutture prefabbricate in metallo e/o a pannelli prefabbricati in cemento, mentre sono consentite strutture in legno o miste in legno e mattoni. Dette costruzioni dovranno inserirsi dal punto di vista formale, compositivo e architettonico con il contesto in cui si collocano.
La realizzazione di specchi lacustri o paludosi è consentita rientrando questi fra gli interventi di rinaturalizzazione del territorio.
Art. II.6 Sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale.
Il PSC individua i sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale; per detti sistemi il RUE si conforma a quanto previsto dall'art. II.6 del PSC.
Art. II.7 Direttrici di sviluppo e completamento della rete ecologica.
Il PSC individua le direttrici di sviluppo e completamento della rete ecologica; per detti sistemi il RUE si conforma a quanto previsto dall'art. II.7 del PSC, con la precisazione che le nuove piantumazioni dovranno essere effettuate con l'uso di essenze arboree o arbustive autoctone come previsto dalle specifiche norme degli ambiti agricoli contenute nel presente regolamento.
Art. II.8 Aree a difficoltoso drenaggio.
Il PSC individua le aree del territorio comunale a difficoltoso drenaggio; per dette aree il RUE si attiene a quanto previsto dall'art. II.7 del PSC, senza ulteriori specificazioni.
Art. II.9 Limite di tutela delle acque pubbliche
Il RUE recepisce le disposizioni dell'art. II.9 del PSC in merito ai limiti di tutela delle acque pubbliche senza ulteriori specificazioni o disposizioni particolari.
TITOLO III° SISTEMA INSEDIATIVO
Capo I SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
Art. III.1 Individuazione delle componenti del sistema insediativo storico.
Il sistema insediativo storico del Comune di Rolo, definito dal PSC, comprende:
• Centro storico urbano che corrisponde alla parte di territorio comunale che prende a riferimento il nucleo urbano cittadino così come appare nella tavola d'impianto catastale del 1890 circa;
• Edifici d'interesse storico-architettonico da sottoporre a interventi di restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo;
• Edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale posti nel perimetro del territorio urbanizzato o da urbanizzare;
• Insediamenti rurali con presenza d'edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale;
• Aree storiche a parco o giardino e aree libere di valore storico-paesaggistico;
• Strade storiche;
• Elementi puntuali, quali edicole, maestà, ecc., di interesse storico, culturale o testimoniale.
• Aree di tutela d'insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale.
Tutti gli elementi del sistema storico soggetti a restauro scientifico e a restauro e risanamento conservativo sono individuati nelle Tavole 2 e 3 del PSC, tutti gli altri elementi del sistema storico non sottoposti alle categorie d'intervento di cui sopra sono individuati nella cartografia del RUE.
Tutti gli interventi edilizi da operare sugli elementi del sistema insediativo storico si attuano di norma per intervento diretto, con l'esclusione delle zone sottoposte a "ristrutturazione urbanistica" in cui sarà necessario anteporre all'intervento diretto un Piano Urbanistico Attuativo.
Il Piano Operativo Comunale, a richiesta dei privati proprietari, o per motivati interessi di pubblica utilità, può inoltre individuare zone, comprendenti elementi del sistema storico, da attuare attraverso Piani Urbanistici Attuativi.
Art. III.2 Definizioni specifiche per il Sistema Insediativo Storico
Caratteristiche tipologiche: si sono intese le caratteristiche strutturali, distributive e compositive che consentono di ricondurre le diverse unità edilizie ad un unico tipo, nel quale tali caratteristiche si pongono come regole conformative.
Caratteristiche formali: si sono intese le qualità degli elementi e degli aspetti, essenzialmente compositivi, che consentono l’espressione di un giudizio di valore relativamente all’interesse architettonico, o anche semplicemente di testimonianza di culture materiali delle unità edilizie.
Superfetazione: ogni manufatto che, costituito in data posteriore all’organismo originale ed al suo successivo eventuale organico sviluppo, non riveste alcun interesse per la lettura filologica e per la definizione delle caratteristiche tipologiche dell’unità edilizia. Le superfetazioni comprendono quindi quei manufatti a carattere precario, o comunque assimilabili a sovrapposizioni od aggiunte che occupano totalmente o parzialmente aree originariamente libere e che nell’esame storico-critico risultano prive di valore, intaccando l’integrità storica, figurativa e tipologica del fabbricato originario.
Unità minima d’intervento: i complessi costituiti da corpi di fabbrica e spazi liberi, individuati nella tavola di piano, comprendenti, in ragione della varietà tipologica, una o più unità edilizie. Per ogni intervento edilizio è prescritta di norma la presentazione di un progetto unitario cui farà riferimento un’unica concessione. Quando, per la presenza di più proprietà all’interno dell’unità minima d’intervento, o per la complessità della medesima, non sia possibile pervenire ad un’unica concessione, saranno consentiti interventi stralcio da considerarsi fasi di un intervento unitario.
Il livello minimo di tali interventi è riferito in questi casi alla suddivisione della proprietà o all’individuazione delle singole unità edilizie.
Art. III.3 Destinazioni d’uso degli edifici del Sistema Insadiativo Storico
Le destinazioni d’uso consentite dal presente articolo dovranno rispettare le modalità previste dalla categoria d’intervento edilizio attribuita all'edificio, pertanto, sono ritenute compatibili tutte le utilizzazioni la cui efficiente esplicazione non sia necessariamente tale da contraddire, o da “forzare”, le caratteristiche tipologiche dell'edificio e le modalità attuative dell'intervento.
L'Amministrazione Comunale potrà negare il cambio d'uso con aumento di carico urbanistico qualora, su motivato parere del Servizio di Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico, ravvisi l'insorgenza di problemi di mobilità e sosta nel contesto degli insediamenti edilizi facenti parte del Sistema Insediativo Storico, dovuti alla nuova attività da insediare o alla sua localizzazione.
Nel quadro della rivitalizzazione del centro storico, i locali utilizzati come residenza alla data di adozione della Variante specifica al PRG, ad eccezione di quelli posti al piano terra, rialzato e primo,sia occupati che non occupati, manterranno la destinazione residenziale.
Le destinazioni d’uso consentite per ogni unità edilizia del Sistema Insediativo storico, se attuabili nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1°del presente articolo, sono di seguito specificate:
USI PREVISTI : | USI REGOLATI | |
a.1 | Abitazioni residenziali | 1 |
a.2 | Residenze collettive | 1 |
b1.1 | Direzionale diffuso | 2 |
b1.2 | Direzionale specializzato | 2 |
b2.1 | Commerciale di vicinato | 2 |
b2.2 | Commercio al dettaglio non alimentare dimens. medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.5 | Commercio al dettaglio alimentare dimensione medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.9 | Pubblici esercizi. | 2 |
b2.10 | Commercio al dettaglio ambulante | |
b3.1 | Servizi per la persona inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.2 | Servizi per la casa inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.3 | Altri servizi privati inferiori a 300 mq. | 2 |
b4.1 | Attrezzature per servizi sociali di base e superiori erogati da enti pubblici o assimilabili | 1 |
b4.2 | Attrezzature sanitarie | 1 |
b4.3 | Residenze speciali | 1 |
b4.4 | Attrezzature culturali | 1 |
b4.5 | Istruzione superiore ed universitaria | 1 |
b4.6 | Attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero | 1 |
b4.7 | Attrezzature e impianti sportivi di interesse generale | 1 |
b4.8 | Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci | |
b4.9 | Parcheggi di uso pubblico in sede propria | |
c1 | artigianato produttivo e di servizio di tipo laboratoriale non superiori a 300 mq. | 2 |
e1 | alberghi e pensioni, come definite dall’Art. 6, L n. 217/1983 | 1 |
e2 | motels, come definiti dall’Art. .6, L n. 217/1983 | 1 |
Legenda usi regolati:
1 - su tutti i piani delle unità edilizie del Sistema storico;
2 - solo PT, rialzato e primo delle unità edilizie del Sistema storico.
Art. III.4 Categorie d'intervento degli edifici del Sistema Insediativo Storico e degli altri edifici del centro storico.
La cartografia del RUE individua, per ciascun edificio facente parte del Sistema insediativo storico, nonché per gli altri edifici compresi nel perimetro del centro storico, la categoria d'intervento edilizio diretto cui sono sottoposti detti edifici, con la precisazione che le categorie d'intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria non sono individuate in quanto applicabili a tutti gli edifici esistenti. Dette categorie, con riferimento al paragrafo "Definizione degli interventi edilizi", sono così elencate:
• " interventi di manutenzione ordinaria";
• "interventi di manutenzione straordinaria";
• "interventi di restauro scientifico";
• "interventi di restauro e di risanamento conservativo";
• "interventi di ripristino tipologico";
• "interventi di ristrutturazione edilizia":
f.1) "interventi di ristrutturazione edilizia semplice
f.2) "interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale"
f.3) "interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale a tutela dei caratteri stilistici del '900":
f.4) "interventi di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale a tutela dei caratteri rurali degli edifici":
• "interventi di ristrutturazione urbanistica",
• "interventi di demolizione",
• "recupero e risanamento delle aree libere",
Per gli edifici tutelati ai sensi del D.L. 29/10/1999, n° 490 rimane ferma la definizione di restauro prevista dall'art. 34 del Decreto stesso che così recita:…" per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurarne la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale."
Art. III.5 Norme generali per gli interventi diretti sugli edifici del Sistema Insediativo Storico:
Per tutti gli edifici compresi nel Sistema Insediativo Storico valgono le seguenti disposizioni generali:
Sui corpi edilizi recenti, edificati in ampliamento del fabbricato principale e non identificabili in modo univoco nella categoria della superfetazione, è possibile il recupero delle superfici esistenti in base ad un progetto architettonico che ridefinisca eventualmente il rapporto dimensionale con il lotto e comunque la configurazione prospettica, riferendo il nuovo assetto planivolumetrico alla relativa fase di variazione organica del tipo edilizio di appartenenza. Le destinazioni d’uso dovranno essere preferibilmente a servizi e pertinenza della residenza (autorimessa, cantina, ripostiglio).
E' ammesso il recupero dei sottotetti esistenti a scopi abitativi, a condizione che siano rispettate le norme edilizie ed igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.
E' ammesso, alle medesime condizioni di cui sopra e sempre che ciò non sia in contrasto con i principi generali della categoria d'intervento del restauro e risanamento conservativo, o della ristrutturazione con vincolo parziale, ricavare un aumento di Superficie Utile o Complessiva (Su e Sc) dell'edificio tramite la creazione di soppalchi andatoie o passerelle ricavati all'interno dei volumi esistenti.
Negli immobili caratterizzati dalla presenza di giardini e parchi, l’abbattimento di alberature, l’alterazione dell’architettura dei giardini, l’inserimento di nuovi elementi nella sistemazione delle superfici e nell’arredo configurano comunque una modificazione allo stato dei luoghi avente rilevanza urbanistica e di conseguenza sono soggetti al regime giuridico dell’immobile cui sono pertinenza.
La sistemazione delle aree a parchi e giardini deve mantenere e/o ripristinare la configurazione originaria a salvaguardia della tipologia di impianto.
Il vincolo operativo del restauro e risanamento conservativo, o della ristrutturazione con vincolo parziale, anche se esteso graficamente a tutto l’organismo architettonico, può essere articolato in rapporto alla presenza o meno di corpi principali, secondari, aggiunte, ecc. in relazione ad un'opportuna e motivata analisi storico-morfologica.
Gli interventi edilizi sugli edifici del Sistema Insediativo Storico dovranno svolgersi di norma per unità minime d'intervento individuate nella cartografia del RUE.
Detti perimetri potranno essere modificati in sede di redazione del progetto esecutivo in base a dettagliate analisi storico critiche che pongano in evidenza l'incongrua perimetrazione effettuata in sede di piano.
E' consentito inoltre l'intervento su singoli edifici o unità immobiliari facenti parte di una più ampia unità minima d'intervento qualora l'intervento stesso non riguardi parti comuni o condominiali e possa usufruire dei servizi tecnologici dell'edificio senza interazione alcuna con le altre unità immobiliari; in caso contrario a corredo del progetto dovrà essere presentato almeno il mosaico delle planimetrie catastali di tutte le unità immobiliari facenti parte dell'unità minima d'intervento e l'assenso scritto di ciascun proprietario all'esecuzione delle opere.
Gli interventi sui prospetti o che riguardino parti comuni dovranno avere il carattere dell'unitarietà e riguardare tutte le proprietà interessate.
Per tutti gli interventi edilizi diretti di tipo conservativo o manutentivo, è richiesto il mantenimento ed il restauro degli elementi architettonici e decorativi, interni ed esterni, caratterizzanti il tipo edilizio o la loro riproposizione se mancanti, in sintonia con il tipo edilizio stesso, in particolare è richiesto il mantenimento o la riproposizione dei seguenti elementi:
1. andamento delle falde di copertura e dei materiali originari del manto di copertura generalmente in coppi curvi o tegole in laterizio;
2. cornicioni e sporti di gronda;
3. gronde sagomate, pluviali, , mantovane e scossaline ecc.;
4. elementi decorativi quali cornici alle finestre e porte, balconi o elementi aggettanti, marcapiani,targhe, toponimi, decorazioni murarie, zoccolature, balaustre, parapetti ecc.;
5. elementi in ferro battuto quali parapetti, ringhiere, cancelli e cancellate, inferriate, ecc.;
6. elementi decorativi se esistenti quali decorazioni murarie, affreschi cornici ecc.;
7. finiture esterne ai paramenti murari quali intonaci, bugnature , sagramature, o tessiture murarie a vista;
8. tinteggiature o particolari finiture delle superfici murarie esterne;
9. elementi di chiusura quali telai interni ed esterni di finestre, porte-finestre, portoni e vetrine;
10. elementi di arredo dei giardini o dei parchi, quali percorsi pavimentati, esedre, fontane, gazebo ecc.
11. rapporti dimensionali delle aperture esterne.
I materiali e le tecniche applicative da usare per gli elementi esterni di cui sopra dovranno essere quelli della tradizione costruttiva locale, nel solo caso di edifici posti nella categoria della ristrutturazione semplice a seguito di specifiche e giustificate motivazioni progettuali, attinenti gli aspetti formali, compositivi e architettonici, sarà ammesso l'uso di materiali e tecniche diverse, col solo scopo di valorizzare l'edificio oggetto d'intervento e il contesto in cui si colloca.
Agli stessi criteri di cui sopra si potranno ispirare eventuali nuove edificazioni previste da Piani Urbanistici Attuativi.
Art. III.6 Norme generali per gli interventi diretti sugli altri elementi del Sistema Insediativo Storico:
La strumentazione urbanistica comunale prevede il mantenimento o la riproposizione, se storicamente documentata e fattibile, di tutti gli elementi naturali o costruiti del Sistema Storico Insediativo che non possono definirsi edifici ma che ricadono nelle aree di pertinenza di questi o fanno parte dei terreni costituenti l'unità poderale per quanto attiene agli edifici rurali.
Detti elementi sono così sommariamente individuati:
• elementi naturali quali: piantate, provane, sistemi arborei o arbustivi, siepi, alberi d'alto fusto isolati, parchi e giardini ecc.
• elementi costruiti quali: maestà, cippi votivi o commemorativi, aie selciate, fontane o abbeveratoi, strade interpoderali, strade storiche, chiuse, ponti, manufatti di bonifica, gazebo, oratori, elementi di confinazione, ecc.
Detti elementi dovranno essere conservati a cura e spese dei singoli proprietari o degli enti che li hanno a carico, non è consentita la loro alterazione o spostamento se non per motivi di pubblico interesse dimostrando l'assoluta impossibilità di praticare valide alternative che ne consentano la conservazione.
Art. III.7 Edifici di pregio storico-architettonico.
La cartografia del PSC individua gli edifici di pregio storico-architettonico presenti nel territorio comunale, fra cui quelli vincolati ai sensi del D.Lgs 490/99.
Le categorie d'intervento edilizio ammesse su detti edifici sono esclusivamente quelle sottoelencate:
• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria;
• restauro scientifico;
• restauro e risanamento conservativo.
Dette categorie d'intervento si attueranno tramite "intervento edilizio diretto" secondo le disposizioni e le definizioni del presente regolamento.
La cartografia del RUE, al solo fine di fornire un quadro informativo complessivo del Sistema Insediativo Storico, recepisce le individuazioni operate dal PSC in merito agli edifici di pregio storico-architettonico, queste rimangono di esclusiva competenza del PSC e non possono essere modificate dal RUE.
Art. III.8 Edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale posti nel perimetro del territorio urbanizzato.
La cartografia del PSC individua gli edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale presenti nel perimetro del territorio urbanizzato e meritevoli di tutela, detta individuazione cartografica di competenza del PSC non può essere modificata dal RUE.
La cartografia del RUE attribuisce a questi edifici la categoria d'intervento che loro compete all'interno, di norma, delle seguenti categorie:
• ristrutturazione edilizia con vincolo parziale;
• ristrutturazione edilizia con vincolo parziale a tutela dei caratteri stilistici del '900;
• ristrutturazione edilizia con vincolo parziale a tutela dei caratteri rurali degli edifici.
L'attribuzione della categoria d'intervento é di competenza del RUE e da questo può essere modificata, su motivata richiesta del proprietario o su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, con le procedure previste dalla legge.
Art. III.9 Insediamenti rurali con presenza d'edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale.
La cartografia del PSC individua gli "insediamenti rurali" dove sono presenti edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale, meritevoli di tutela; detta individuazione è di competenza del PSC e può essere modificata unicamente da detto strumento.
La cartografia del RUE individua puntualmente gli edifici di pregio storico-culturale o testimoniale ed attribuisce loro la categoria d'intervento diretto che loro compete all'interno, di norma di articolazioni e specificazioni, delle seguenti categorie:
• restauro e risanamento conservativo;
• ristrutturazione edilizia con vincolo parziale;
• ristrutturazione edilizia con vincolo parziale a tutela dei caratteri stilistici del '900;
• ristrutturazione edilizia con vincolo parziale a tutela dei caratteri rurali degli edifici.
L'individuazione puntuale degli edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale e l'attribuzione della categoria d'intervento, sono di competenza del RUE e da questo possono essere modificate, su motivata richiesta del proprietario o su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, con le procedure previste dalla legge.
Art. III.10 Aree storiche a parco o giardino e aree libere di valore storico.
La cartografia del PSC individua le aree scoperte a parco o giardino, generalmente pertinenza d'edifici di valore storico-architettonico o culturale e testimoniale, e le aree libere di valore storico fra cui sono compresi i percorsi pedonali interni agli isolati del centro storico.
Il RUE in cooerenza con gli obiettivi del PSC opera la tutela di dette aree in relazione ai seguenti casi:
• aree di pertinenza di edifici con presenza di valori architettonici, storico-culturali e/o testimoniali;
• aree libere di valore storico senza edifici sovrastanti;
• percorsi pedonali esistenti o di progetto interni agli isolati del centro storico.
In relazione al primo caso la tutela dell'area si accompagna alla tutela dell'edificio all'interno della categoria d'intervento attribuita che dovrà sempre contemplare la valorizzazione e la conservazione degli elementi vegetazionali presenti nonché degli elementi costruiti, quali cancelli, pilastri, maestà ecc. eventualmente presenti.
Nel caso d'aree libere di valore storico senza sovrastanti edifici e/o prive di vincolo di pertinenzialità con edifici posti nelle categorie d'intervento conservative il RUE attribuisce a dette aree la categoria d'intervento del "recupero e risanamento delle aree libere" cui i proprietari dovranno attenersi.
Nel caso dei percorsi pedonali esistenti o di progetto interni agli isolati del centro storico, che è intenzione dell'Amministrazione rendere di pubblica fruizione, il RUE ne richiede la conservazione nell'ambito delle categorie d'intervento previste per gli edifici cui questi percorsi sono ora di pertinenza, ne proibisce l'eventuale recinzione e demanda al POC, anche tramite "accordi con i privati" di cui all'art. 18 della L. R. 20/2000, lo studio particolareggiato da attuare nell'ambito di validità del POC stesso.
Art. III.11 Strade storiche.
Il PSC individua e tutela il tracciato della rete viabile storica presente sul territorio comunale e, fatte salve le previsioni eventualmente contenute in strumenti di pianificazione provinciale o subprovinciale vigenti e quelle previste da progetti pubblici o d'interesse pubblico sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, gli interventi sui tracciati della viabilità storica dovranno conformarsi alle seguenti prescrizioni:
• i tracciati della viabilità storica, comprensivi degli slarghi e delle piazze urbane, non possono essere soppressi, né alterati nel loro insieme in modo da cancellare o rendere di difficile riconoscibilità il sistema dei percorsi;
• nel caso si attuino interventi modificativi del tracciato storico, i progetti devono essere accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico-ambientale dell'intervento e i tratti esclusi dal nuovo percorso, nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, andranno mantenuti con una loro autonoma funzionalità, pur se di rango inferiore. In tali casi, qualora alla dismissione del tratto stradale consegua l’alienazione dello stesso, dovranno comunque essere opportunamente garantiti il permanere del segno territoriale, onde conservarne la finalità storica, e la necessaria manutenzione anche allo scopo della pubblica fruibilità;
• la viabilità storica é tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali storici sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio. Tale viabilità può essere sottoposta ad interventi di manutenzione ed ampliamento della sede a condizione che ciò non comporti la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi d'arredo e pertinenze presenti, quali filari alberati di pregio, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari.
Il presente regolamento recepisce e conferma dette disposizioni normative.
Art. III.12 Elementi puntuali, quali edicole, maestà, ecc., d'interesse storico, culturale o testimoniale.
La cartografia del PSC individua e localizza gli elementi puntuali d'interesse storico, culturale o testimoniale. Detti elementi, costituiti da edicole, maestà, tabernacoli, insegne, ecc. fanno parte del sistema storico- testimoniale locale e sono pertanto meritevoli di conservazione, tutela e restauro.
E' fatto carico ai proprietari di questi elementi, di porre in atto tutte le misure necessarie per la corretta conservazione, nonché le eventuali opere di restauro e consolidamento conservativo che dovessero rendersi necessarie.
Il presente regolamento recepisce detta normativa e prescrive che: nel caso d'intervento diretto attuato su di un edificio che presenti uno o più di questi elementi compresi nell'area di pertinenza o nel fondo rurale
dell'edificio interessato, l'intervento stesso debba contemplare pure il recupero e la conservazione di detti elementi puntuali.
L'Amministrazione Comunale concorrerà con una quota delle spese necessarie alla conservazione del bene, quota che non potrà superare il 50% dell'importo complessivo necessario, scomputando detto importo dagli oneri legati all'intervento diretto da realizzare.
L'obbligo di recupero e conservazione di questi elementi non si applica nei casi d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici principali a condizione che questi elementi non siano parte integrante dell'edificio stesso e siano coinvolti nell'unitarietà dell'intervento manutentivo; in questo caso l'onere della conservazione sarà a completo carico dei proprietari del bene.
Il POC protrà prevedere specifici progetti di recupero e conservazione di detti elementi attuati anche tramite accordo con i privati di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000.
Art. III.13 Aree di tutela d'insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale
La cartografia del PSC individua e perimetra gli ambiti caratterizzati da strutture insediative territoriali storiche non urbane che contribuiscono a definire il sistema insediativo storico del territorio comunale e provinciale.
Il PSC prevede che all’interno di tali ambiti sia vietata:
• la costruzione di nuovi insediamenti rurali;
• la costruzione di nuovi allevamenti.
Il PSC prevede inoltre che all’interno di questi ambiti, gli eventuali nuovi annessi agricoli necessari alla conduzione dei fondi, se ammessi dal RUE, dovranno essere realizzati con tecnologie e tipologie tipiche del territorio rurale storico e coerenti con l’insediamento esistente d'appartenenza.
Il RUE recepisce dette disposizioni e conferma, tramite la normativa degli ambiti rurali, la disciplina specifica degli insediamenti ricadenti all'interno di dette zone di tutela.
Art. III.14 Altri edifici compresi nel perimetro del centro storico.
La cartografia del PSC individua come "Altri edifici del centro storico" quegli edifici che non presentano alcuna caratteristica storica-ambientale e/o testimoniale e che possono essere compatibili o non compatibili con il tessuto edilizio del centro storico urbano.
Il RUE in relazione a questa distinzione individua le seguenti categorie d'intervento diretto per ciascun edificio:
f.1) "interventi di ristrutturazione edilizia semplice", per gli edifici compatibili con il tessuto storico;
h) "interventi di ristrutturazione urbanistica" per gli edifici e le aree di pertinenza non compatibili con il tessuto storico;
i) "interventi di demolizione" con riguardo a singoli edifici non compatibili con il tessuto storico.
Art. III.15 Aree libere comprese nel perimetro del centro storico.
Le aree libere comprese nel perimetro del centro storico ed individuate nella cartografia del RUE possono riguardare: aree libere di pertinenza d'edifici compresi nel Sistema insediativo storico, e aree libere di pertinenza di altri edifici del centro storico.
In ambedue i casi si prevede la conservazione di dette aree tramite la categoria d'intervento l) "recupero e risanamento delle aree libere" articolandola in due tipologie:
A - recupero e risanamento di aree libere di edifici compresi nel sistema insediativo storico, dove l'intervento sull'area è strettamente correlato all'intervento conservativo dell'edificio e concorre all'opera di risanamento funzionale e formale dell'insieme costituito da edificio e sua area di pertinenza e dove di norma è sono ammessi unicamente interventi di conservazione e tutela delle aree stesse, senza nuove impermeabilizzazioni, se non quelle relative alla formazione di giardini e cortili propri del sistema storico;
B - recupero e risanamento di aree libere di altri edifici compresi nel perimetro del centro storico, che, in relazione alla non appartenenza dell'edificio al sistema storico, risultano essere semplici pertinenze di edifici privi di importanza storico ambientale e/o testimoniale e che pertanto possono subire
interventi anche di nuova impermeabilizzazione in relazione all'uso a parcheggi di pertinenza dell'edificio o altro.
Capo II TERRITORIO URBANO - Ambiti urbani consolidati
Art. III.16 Raccordo con gli obiettivi e le politiche previste dal PSC
Gli ambiti urbani consolidati sono parti omogenee del territorio urbanizzato totalmente o parzialmente edificate con continuità che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale, tale da non richiedere interventi di riqualificazione. Per questi ambiti il PSC, prendendo atto di un complessivo corretto ed equilibrato sviluppo urbano, prevede una strategia di sostanziale manutenzione qualitativa, con interventi relativi al recupero, all’ampliamento e alla sostituzione del patrimonio edilizio esistente e di completamento dei tessuti esistenti individuando i seguenti obiettivi e politiche di intervento:
1- sfruttare in tutte le sue potenzialità il territorio urbano consolidato consentendo anche controllati incrementi del carico insediativo che la dotazione attuale dei servizi consente al fine di ottimizzare l’utilizzo del tessuto esistente e di contenere l’espansione urbana;
2- adottare politiche d’intervento che mediante la sostituzione edilizia, il riuso o l’ampliamento, consentano, se voluta, la coesistenza dei nuclei familiari di primo impianto con i nuclei familiari da questo derivati, in modo da facilitare la permanenza delle persone anziane presso il nuovo nucleo familiare di riferimento ma in condizioni di piena autonomia logistica e funzionale;
3- consentire un mix di funzioni che preveda la coesistenza oltre che della primaria funzione residenziale del tessuto edilizio esistente, anche di altre funzioni assolutamente compatibili con la residenza, quali attività di piccolo commercio, servizi alla persona, modesti uffici ecc. evitando attività ad alto concorso di pubblico e/o movimentazione merci e persone;
4- garantire in ogni caso l’incremento degli spazi di sosta e parcheggio in relazione alla tipologia degli interventi edilizi e all’uso dei fabbricati;
5- consolidare i modesti poli produttivi esistenti nel nucleo urbano attuando politiche di intervento che possano consentire il consolidamento delle attività svolte, il miglioramento delle condizioni di salubrità degli ambienti di lavoro e la riduzione dei fattori d’impatto sul circostante tessuto prevalentemente residenziale, in relazione soprattutto all’emissione di rumori, inquinanti gassosi, rischi d’incendio ecc.
6- consolidare il tessuto dei servizi e delle dotazioni territoriali esistenti attuando politiche di intervento che tendano a collegare fisicamente i diversi poli a servizi tramite percorsi protetti pedonali e ciclabili privilegiando questa viabilità alla viabilità meccanizzata.
Nonostante la complessiva omogeneità dei tessuti edilizi facenti parte degli ambiti urbani consolidati si possono riscontrate alcune differenze fra i tessuti edilizi esistenti sia in relazione alla prevalente funzione svolta che in relazione all'epoca e alle modalità di formazione, differenze che richiedono politiche urbanistiche mirate.
Il RUE pertanto individua sei tipologie d’area:
C1 – ambiti urbani consolidati appartenenti al primo processo d'urbanizzazione avvenuto in modo spontaneo o in modo programmato mediante i primi processi di lottizzazione del territorio previsti dalla Legge urbanistica nazionale n° 1150 del 1942. Detti ambiti sono prevalentemente caratterizzati da edifici mono o bifamiliari costituiti da due o tre piani fuori terra, costruiti fra gli anni '50 e '60, come risposta al primo processo di urbanizzazione della popolazione rurale, con livelli prestazionali assai bassi: lotti minimi, distanze fra gli edifici ridotte, mancanza di aree di parcheggio interne al lotto, qualità tipologica inadeguata agli attuali livelli dell'abitare. La maglia stradale di questi ambiti si presenta con andamento reticolare ortogonale non gerarchizzato orientato generalmente sul centro cittadino con sedi stradali ridotte, dotazioni di standard, verde e parcheggi, limitate. Questo tessuto edificato, che non offre per sua intrinseca conformazione occasioni di riqualificazione urbana, trova all'esterno dell'ambito, nella complessiva dotazione cittadina, un normale livello di qualità urbana. Il RUE per detti ambiti individua una politica di rinnovo edilizio del patrimonio esistente con limitati aumenti di carico urbanistico giustificati dal reperimento interno al lotto o fra più lotti di maggiori dotazioni di posti auto di pertinenza e di uso pubblico e di verde privato o collettivo, affidando ai contigui ambiti di riqualificazione un complessivo riequilibrio delle dotazioni a standard urbano.
C2 - ambiti urbani consolidati appartenenti al secondo processo d'urbanizzazione, realizzato secondo le normative del Piano di Fabbricazione del 1967 o del PRG del 1974. Detti ambiti sono prevalentemente
caratterizzati da edifici mono o bifamiliari con episodi isolati di tipologie condominiali o edifici a schiera e risultano costruiti fra gli anni '70 e '80, come risposta al perdurante processo di concentrazione urbana della popolazione rurale, presentano livelli prestazionali adeguati al normale vivere cittadino. Anche la dotazione complessiva dell'infrastrutturazione urbana, rete stradale e standard offre livelli prestazionali accettabili. Il RUE per detti ambiti individua una politica di manutenzione qualitativa volta a reperire una maggiore qualità abitativa degli edifici esistenti con ampliamenti e sopraelevazioni degli edifici, senza rinunciare, se richiesta, alla complessiva sostituzione edilizia sul lotto o su più lotti, anche con un aumento di carico urbanistico che dovrà comunque essere sempre compensato dal reperimento delle adeguate aree di sosta interne ed esterne al lotto, del verde privato di pertinenza e da un miglioramento della permeabilità delle aree scoperte.
C3 - ambiti urbani consolidati appartenenti al più recente processo d'urbanizzazione avvenuto secondo le regole del PRG del 1984 e delle sue varianti. Detti ambiti sono caratterizzati da un tessuto gerarchizzato frutto della pianificazione attuativa di recente formazione, piani particolareggiati pubblici e privati, con tipologie miste di case a schiera, piccoli e medi condomini e episodi isolati di complessi edilizi pianificati da specifiche politiche edilizie. Il livello di dotazioni urbane è più che soddisfacente concentrandosi in questo tessuto la maggiore quantità di standard urbani di verde e parcheggi e sopperendo in parte alle carenze riscontrate nei due tessuti precedentemente illustrati. Il RUE, per detti ambiti, individua una politica di semplice manutenzione qualitativa degli edifici esistenti e conferma la strumentazione urbanistica attuativa ancora in essere consentendo il completamento dell'edificazione prevista sui lotti ancora liberi.
C4 - aree di tutela del verde privato, si tratta di quelle aree a parco o giardino che, pur di proprietà privata, contribuiscono alla complessiva dotazione di verde ecologico-ambientale e pertanto meritevoli di tutela.
C5 - insediamenti specializzati per attività compatibili con la residenza, si tratta di edifici puntuali, presenti nell'ambito urbano consolidato, e storicamente destinati ad attività specialistiche, commerciali, direzionali e produttive, per le quali si confermano le funzioni svolte, con la possibilità di riconvertire detti edifici o le aree di sedime ad attività residenziali.
C6 - attrezzature e spazi collettivi d’ambito si tratta in genere di aree attrezzate destinate a verde di quartiere che si confermano nella loro destinazione con la possibilità per l'Amministrazione Comunale di localizzare su di esse servizi pubblici e collettivi, per la normativa urbanistica-edilizia si rimanda all' Art.
IV.8 del Titolo IV°Sistema delle dotazioni territoriali.
Art. III.17 Modalità d'attuazione degli interventi edilizi negli ambiti urbani consolidati.
Negli ambiti urbani consolidati gli interventi edilizi si attuano tramite intervento edilizio diretto da parte dell'avente titolo, applicando gli indici, urbanistico - edilizi, specificati per ciascuna tipologia d’ambito.
Per i lotti già edificati, sono sempre ammessi interventi di recupero e ristrutturazione dell’esistente utilizzando le categorie d'intervento della manutenzione ordinaria o straordinaria e della ristrutturazione edilizia.
Nel caso d'interventi edilizi di nuova costruzione, su lotti inedificati o su lotti provenienti dalla demolizione dell'edificio preesistente, al fine di non aggravare la situazione della rete fognaria, si richiede il rispetto di una quota di permeabilità del lotto e si chiede di reperire quote aggiuntive di parcheggi d'uso pubblico.
Sempre ai medesimi fini, ogni intervento di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale dell'edificio, dovrà:
1- essere corredato da soluzioni specifiche che prevedano la realizzazione d'interventi di permeabilizzazione del suolo, ovvero di soluzioni tecniche che convoglino, ove possibile, le acque piovane nel sistema delle acque superficiali e/o di falda; ovvero di dispositivi di accumulo e successivo rilancio delle acque di prima pioggia.
2- reperire le dotazioni minime di parcheggi previste dalla legislazione nazionale vigente ossia di 1mq. per ogni 10 mc. di nuova costruzione;
3- nel caso d’interventi che modifichino il carico urbanistico, cambio d’uso, ampliamenti, sopraelevazioni, aumento del n° delle unità immobiliari, dovranno essere reperite le nuove quote a parcheggio stabilite dalle presenti norme (vedi tabella parcheggi) in relazione alle sole superfici interessate dall’intervento.
Art. III.18 Normativa funzionale
Nella normativa funzionale oltre agli Usi previsti, attuabili senza limitazioni in tutti gli interventi edilizi, possono essere previsti Usi regolati, ovvero destinazioni d'uso consentite ma limitate percentualmente ad una quota della Superficie complessiva o a uno o più piani dell'edificio
Art. III.19 Norme generali a favore del riuso degli edifici esistenti negli ambiti urbani consolidati.
Al fine di favorire la riqualificazione e il riuso degli edifici negli ambiti urbani consolidati, è consentito il mantenimento dell’Indice fondiario (Uf) esistente se maggiore dell’indice di zona previsto per gli interventi di nuova costruzione che prevedano la demolizione dell'edificio esistente.
In alternativa al mantenimento dell’Uf esistente, sempre per gli interventi di nuova costruzione che prevedano la demolizione dell'edificio esistente, è consentito il mantenimento del volume esistente, utilizzando il parametro di conversione 2,5 mc = 1 mq e comunque con una densità massima di 0,9 mq/mq e nel rispetto del numero dei piani previsto per ogni zona, nonché delle distanze minime e delle visuali libere.
Sempre con queste finalità, gli edifici esistenti, mantenendo inalterata la sagoma planivolumetrica, potranno aumentare la SC esistente, anche in deroga agli indici di zona previsti, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.
Tutti gli edifici esistenti posti negli ambiti urbani consolidati e non appartenenti al Sistema Insediativo Storico, possono essere oggetto di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia così come definiti dal presente regolamento.
Art. III.20 Categorie d’intervento edilizio negli ambiti urbani consolidati
Le categorie d'intervento diretto attuabili dall'avente titolo negli ambiti urbani consolidati, sono così individuate:
• " interventi di manutenzione ordinaria"
• "interventi di manutenzione straordinaria"
• "interventi di ristrutturazione edilizia
• "interventi di nuova costruzione"
• "interventi di demolizione"
• "recupero e risanamento delle aree libere"
Art. III.21 Norme d’attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C1
Interventi edilizi ammessi. Nuova costruzione:
Nuova costruzione su lotto libero di completamento o lotto edificato (ampliamento o sopraelevazione): Uf = 0,50 mq./mq.; per tipologie edilizie a schiera Uf.= 0,95 mq./mq.
Nuova costruzione su lotto o lotti provenienti da demolizione di edifici preesistenti: Uf = 0,60 mq/mq; o pari all'indice esistente se superiore; per tipologie edilizie a schiera Uf.= 0,95 mq./mq.
Interventi sugli edifici esistenti:
• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria;
• ristrutturazione edilizia; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni non superiori al 20% del volume esistente e comunque non oltre l’indice UF=0,55 mq/mq. Ampliamenti e sopraelevazioni che superino il parametro del 20% del volume esistente rientrano fra gli interventi di nuova costruzione. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione è consentito ricavare un solo alloggio in più rispetto al numero d'alloggi esistenti a condizione di ricavare un posto auto coperto o scoperto, realmente fruibile, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti. I posti auto complessivamente presenti all’interno dell’edificio o nella sua area di pertinenza dovranno comunque essere pari al numero di alloggi totale dell’edificio. Nel caso di mutamento funzionale di parte dell’edificio dovranno essere ricavati i posti auto previsti dalla normativa funzionale in relazione alle superfici utili che cambiano d’uso, con o senza opere.
Normativa funzionale
USI PREVISTI : | USI REGOLATI | |
a.1 | Abitazioni residenziali | 1 |
b1.1 | Direzionale diffuso | 2 |
b2.1 | Commerciale di vicinato | 2 |
b3.1 | Servizi per la persona | 2 |
b3.2 | Servizi per la casa | 2 |
b3.3 | Altri servizi privati | 2 |
b4.1 | Attrezzature per servizi sociali di base e superiori erogati da enti pubblici o assimilabili | 1 |
b4.3 | Residenze speciali | 1 |
b4.8 | Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci | |
b4.9 | Parcheggi d'uso pubblico in sede propria |
Legenda usi regolati:
1 - su tutti i piani delle unità edilizie dell'Ambito di tipo C1;
2 - se inferiori a mq. 80 di Sc
I cambi di destinazione d'uso con e senza opere edilizie fra gli usi previsti extra residenziali e fra la funzione residenziale e le altre funzioni sono consentiti nel rispetto del reperimento della quota a parcheggi prevista dalla tabella di cui al paragrafo parcheggi del presente regolamento.
L'Amministrazione Comunale potrà negare il cambio d'uso con aumento di carico urbanistico qualora, su motivato parere del Servizio di Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico, ravvisi l'insorgenza di problemi di mobilità e sosta nel contesto dovuti alla nuova attività da insediare o alla sua localizzazione.
Parametri e Indici urbanistico-ecologici e altezze
-Ip = 30% di Sf per gli interventi di nuova costruzione e per quelli di ristrutturazione edilizia, si chiede di incrementare la superficie permeabile del lotto, in misura pari al 20% delle superfici permeabili esistenti nel caso non sia soddisfatto il parametro previsto per le nuove costruzioni.
- A = 1 albero/100 mq. di Sc
- Ar = 2 arbusti/80 mq. di Sc.
- P = 3 piani;
- H = ml. 10,50
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni superiori al 20% della Sc esistente.
- Vl = a quello esistente nel caso di modesti ampliamenti o sopraelevazioni che non comportino un incremento superiore al 20% della Sc. esistente;
Parcheggi di pertinenza per gli interventi di nuova costruzione = 1mq. ogni 10 mc. di costruzione, con l'obbligo di ricavare almeno un posto auto interno al fabbricato per ogni alloggio, l'eventuale quota residua dovrà essere ricavata nell'area di pertinenza del fabbricato.
Parcheggi di pertinenza per gli interventi di ristrutturazione con aumento del numero d'unità immobiliari 1 posto auto coperto o scoperto realmente fruibile per ciascun alloggio.
Norme particolari per gli interventi di nuova costruzione:
1 - per i lotti che affacciano su strade urbane di sezione inferiore a ml. 7, comprensive degli eventuali marciapiedi o banchine non transitabili, se presenti, è richiesto l'arretramento della recinzione sul fronte stradale di ml. 2 dal confine di proprietà, che comunque farà fede per le distanze del fabbricato dalla strada e per gli altri indici e parametri.
2 - I titolari degli atti riguardanti la costruzione di nuovi fabbricati, dovranno impegnarsi, con atto unilaterale d'obbligo, alla realizzazione del marciapiede stradale, se mancante, con le caratteristiche che l'Amministrazione vorrà impartire e a semplice richiesta di quest'ultima.
Edifici con funzioni in essere non compatibili con la zona.
Per gli edifici con funzioni in essere non compatibili con le norme di zona, al momento dell'adozione del presente regolamento, sono ammessi, sino alla cessazione dell'attività in essere, i seguenti interventi edilizi:
• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria;
• ristrutturazione edilizia; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni non superiori al 10% della Sc esistente, mantenendo comunque una distanza dai confini di proprietà non inferiore a quella esistente o a ml. 5 se quella esistente fosse maggiore, ed un indice di visuale libera non inferiore a 0,5 dell'altezza. Detti interventi di ampliamento o sopraelevazione dovranno comunque essere finalizzati alla realizzazione di quegli interventi di miglioramento delle funzioni in essere, non compatibili con la zona, che abbiano come effetto una migliore condizione ambientale e per il tessuto circostante e per gli addetti, sotto i profili igienico-ambientali, di emissione del rumore e di emissione in atmosfera di gas, polveri ecc. detti interventi dovranno essere positivamente valutati dall'ARPA e dall'AUSL.
Alla cessazione delle attività in essere detti edifici dovranno essere ricondotti a destinazioni ammesse tramite intervento diretto attuabile con le modalità dei commi precedenti.
Art. III.22 Norme d’attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C2
Interventi edilizi ammessi.
Nuova costruzione:
Nuova costruzione su lotto libero di completamento o lotto edificato (ampliamento o sopraelevazione): Uf = 0,55 mq./mq.; per tipologie edilizie a schiera Uf.= 0,95 mq./mq.
Nuova costruzione su lotto o lotti provenienti da demolizione di edifici preesistenti: Uf = 0,7 mq/mq; o pari all'indice esistente se superiore; per tipologie edilizie a schiera Uf.= 0,95 mq./mq.
Interventi sugli edifici esistenti:
manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria;
ristrutturazione edilizia; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni non superiori al 20% del volume esistente e comunque non oltre l’indice UF=0,55 mq/mq. Ampliamenti e sopraelevazioni che superino il parametro del 20% del volume esistente rientrano fra gli interventi di nuova costruzione. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione è consentito ricavare sino a due alloggi in più rispetto al numero d'alloggi esistenti a condizione di ricavare un posto auto coperto o scoperto, realmente fruibile, per ciascun nuovo alloggio. I posti auto complessivamente presenti all’interno dell’edificio o nella sua area di pertinenza dovranno comunque essere pari al numero di alloggi totale dell’edificio. Nel caso di mutamento d’uso di parte dell’edificio dovranno essere ricavati i posti auto previsti dalla normativa funzionale in relazione alle superfici utili che cambiano d’uso, con o senza opere.
Normativa funzionale
USI PREVISTI : | USI REGOLATI | |
a.1 | Abitazioni residenziali | 1 |
a.2 | Residenze collettive | 1 |
b1.1 | Direzionale diffuso | 1 |
b2.1 | Commerciale di vicinato | 2 |
b2.2 | Commercio al dettaglio non alimentare dimens. medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.9 | Pubblici esercizi. | 2 |
b2.10 | Commercio al dettaglio ambulante | |
b3.1 | Servizi per la persona inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.2 | Servizi per la casa inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.3 | Altri servizi privati inferiori a 300 mq. | 2 |
b4.1 | Attrezzature per servizi sociali di base e superiori erogati da enti pubblici o assimilabili | 1 |
b4.3 | Residenze speciali | 1 |
b4.8 | Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci | |
b4.9 | Parcheggi d'uso pubblico in sede propria |
Legenda usi regolati:
1 - su tutti i piani delle unità edilizie dell'Ambito di tipo C2;
2 - solo al piano terra delle unità edilizie dell'Ambito di tipo C2.
I cambi di destinazione d'uso con e senza opere edilizie fra gli usi previsti extra residenziali e fra la funzione residenziale e le altre funzioni sono consentiti nel rispetto del reperimento della quota a parcheggi prevista dalla tabella di cui al paragrafo parcheggi del presente regolamento.
L'Amministrazione Comunale potrà negare il cambio d'uso con aumento di carico urbanistico qualora, su motivato parere del Servizio di Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico, ravvisi l'insorgenza di problemi di mobilità e sosta nel contesto dovuti alla nuova attività da insediare o alla sua localizzazione.
Parametri e Indici urbanistico-ecologici e altezze
- Ip = 30% di Sf per interventi di nuova costruzione; per quelli di ristrutturazione edilizia, si chiede di incrementare la superficie permeabile del lotto in misura pari al 20% delle superfici permeabili esistenti nel caso non sia soddisfatto il parametro previsto per le nuove costruzioni.
- A = 1 albero/100 mq. di Sc
- Ar = 2 arbusti/80 mq. di Sc.
- P = 4 piani;
- H = ml. 13
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni superiori al 20% della Sc esistente.
- Vl = a quello esistente nel caso di modesti ampliamenti o sopraelevazioni che non comportino un incremento superiore al 20% della Sc. esistente;
Parcheggi di pertinenza per gli interventi di nuova costruzione = 1mq. ogni 10 mc. di costruzione, con l'obbligo di ricavare almeno un posto auto interno al fabbricato per ogni alloggio, l'eventuale quota residua dovrà essere ricavata nell'area di pertinenza del fabbricato.
Parcheggi di pertinenza per gli interventi di ristrutturazione con aumento del numero d'unità immobiliari 1 posto auto coperto o scoperto realmente fruibile per ciascun alloggio.
Edifici con funzioni in essere non compatibili con la zona.
Per gli edifici con funzioni in essere non compatibili con le norme di zona, al momento dell'adozione del presente regolamento, sono ammessi, sino alla cessazione dell'attività in essere, i seguenti interventi edilizi:
• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria;
• ristrutturazione edilizia; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni non superiori al 10% della Sc esistente, mantenendo comunque una distanza dai confini di proprietà non inferiore a quella esistente o a ml. 5 se quella esistente fosse maggiore, ed un indice di visuale libera non inferiore a 0,5 dell'altezza. Detti interventi di ampliamento o sopraelevazione dovranno comunque essere finalizzati alla realizzazione di quegli interventi di miglioramento delle funzioni in essere, non compatibili con la zona, che abbiano come effetto una migliore condizione ambientale e per il tessuto circostante e per gli addetti, sotto i profili igienico-ambientali, di emissione del
rumore e di emissione in atmosfera di gas, polveri ecc. detti interventi dovranno essere positivamente valutati dall'ARPA e dall'AUSL.
Alla cessazione delle attività in essere detti edifici dovranno essere ricondotti a destinazioni ammesse tramite intervento diretto attuabile con le modalità dei commi precedenti.
Art. III.23 Norme d’attuazione degli interventi negli ambiti urbani consolidati di tipo C3
Interventi edilizi ammessi.
Nuova costruzione:
Nuova costruzione su lotto libero di completamento: secondo gli indici e i parametri dello Strumento urbanistico attuativo vigente;
Nuova costruzione per interventi d'ampliamento e sopraelevazione non rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia: secondo gli indici e i parametri dello Strumento urbanistico attuativo vigente;
Interventi sugli edifici esistenti:
• manutenzione ordinaria;
• manutenzione straordinaria;
• ristrutturazione edilizia; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni non superiori al 20% del volume esistente e comunque non oltre i parametri e gli indici dello Strumento urbanistico attuativo vigente.
• Ampliamenti e sopraelevazioni che superino il parametro del 20% del volume esistente rientrano fra gli interventi di nuova costruzione.
Normativa funzionale
-Usi previsti: quelli previsti dallo strumento urbanistico attuativo vigente ed eventualmente se non previsti da questo sono ammessi tutti gli usi come per la zona C2.
I cambi di destinazione d'uso con e senza opere edilizie fra gli usi previsti extra residenziali e fra la funzione residenziale e le altre funzioni sono ammessi nel rispetto del reperimento della quota a parcheggi prevista dalla tabella di cui al paragrafo parcheggi del presente regolamento.
Art. III.24 Interventi nelle aree di tutela del sistema del verde privato di tipo C4
Dette aree sono generalmente costituite da:
• unità edilizie di pregio storico, architettonico o testimoniale o comunque con tipologia riconoscibile cui sono asservite ampie aree a parco, giardino o orto;
• unità edilizie di nessun pregio con ampi spazi pertinenziali a giardino, parco, orto;
Interventi edilizi:
Nel caso l’unità edilizia risulti compresa in una categoria di tutela qualsiasi intervento edilizio dovrà conformarsi alle specifiche modalità d'intervento previste per l'edificio e prevedere contestualmente il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione delle aree a parco o giardino o orto che non potranno essere interessate da nessuna nuova edificazione, con l’esclusione di costruzioni di servizio pertinenziale, quali garage, cantine e depositi attrezzi, con superficie coperta massima di mq. 40 realizzati ad un solo piano, e con caratteri formali, compositivi e architettonici coerenti con l’edificio principale.
Nel caso l'edificio non risulti compreso in una categoria di tutela si potranno attuare i seguenti interventi edilizi:
1. manutenzione ordinaria;
2. manutenzione straordinaria;
3. ristrutturazione edilizia; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, sono ammessi modesti ampliamenti e sopraelevazioni degli organismi edilizi esistenti nel limite del 20% delle Superfici complessive esistenti;
4. nuova costruzione su lotto proveniente da demolizione di edificio preesistente, nel qual caso non dovranno essere modificati i rapporti di copertura del lotto oltre al 10% della superficie coperta preesistente e la nuova progettazione dovrà tenere in conto la tutela e la valorizzazione dell'area a parco o giardino esistente.
I parametri da applicare all'intervento di nuova costruzione saranno:
Uf: 0,45 mq./mq. o in alternativa se più favorevole la Sc esistente maggiorata del 10%
-Ip = 50% di Sf.
-P = 3 piani;
-H = ml. 10,50
-Vl= 0,5 con un minimo di ml. 5 .
-Usi previsti: quelli degli ambiti consolidati di tipo C/2.
Art. III.25 Insediamenti specializzati per attività compatibili con la residenza di tipo C5
Si tratta principalmente di edifici puntuali che già rivestono nell'ambito del Territorio Urbanizzato funzioni specialistiche, commerciali, direzionali o produttive, compatibili con l’ambiente urbano e per le quali si conferma la loro funzione. Riconoscendo comunque la possibilità di una loro riconversione alla prevalente destinazione residenziale del tessuto circostante.
Interventi edilizi ammessi
Nuova costruzione per ampliamenti e sopraelevazioni superiori al 20% del volume esistente: Uf = 0,60 mq/mq;
Nuova costruzione su lotto o lotti provenienti da demolizione di edificio preesistente: Uf = 0,65 mq/mq; o pari all'indice esistente se superiore;
Interventi sull’esistente:
• manutenzione ordinaria,
• manutenzione straordinaria;
• ristrutturazione edilizia; nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi ampliamenti e sopraelevazioni non superiori al 20% del volume esistente e comunque non oltre l’indice UF=0,55 mq/mq. Ampliamenti e sopraelevazioni che superino il parametro del 20% del volume esistente rientrano fra gli interventi di nuova costruzione.
Nuova costruzione (si veda l’ultimo capoverso del presente articolo)
Normativa funzionale degli edifici esistenti e dei loro ampliamenti e/o cambi d'uso:
Gli usi degli edifici esistenti e dei loro possibili ampliamenti sono quelli in atto al momento dell'adozione del presente regolamento, ed inoltre quelli di cui alla seguente tabella:
USI PREVISTI : | USI REGOLATI | |
a.1 | Abitazioni residenziali | 1 |
b1.1 | Direzionale diffuso | |
b1.2 | Direzionale specializzato | |
b2.1 | Commerciale di vicinato | |
b2.2 | Commercio al dettaglio non alimentare dimens. medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | |
b2.5 | Commercio al dettaglio alimentare dimensione medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | |
b2.9 | Pubblici esercizi. | |
b3.1 | Servizi per la persona inferiori a 300 mq. | |
b3.2 | Servizi per la casa inferiori a 300 mq. |
b3.3 | Altri servizi privati inferiori a 300 mq. | |
b4.1 | Attrezzature per servizi sociali di base e superiori erogati da enti pubblici o assimilabili | |
b4.2 | Attrezzature sanitarie | |
b4.4 | Attrezzature culturali | |
b4.7 | Attrezzature e impianti sportivi d'interesse generale | |
b4.9 | Parcheggi d'uso pubblico in sede propria | |
c1 | Artigianato produttivo e di servizio di tipo laboratoriale |
Legenda usi regolati:
1 - due unità immobiliari con un massimo di Sc pari a mq. 150 ciascuna per personale di custodia, proprietario o suoi familiari o per personale addetto all'attività.
I cambi di destinazione d'uso con e senza opere edilizie che determino un aumento di carico urbanistico fra i diversi usi sono consentiti nel rispetto del reperimento della quota a parcheggi prevista dalla tabella di cui al paragrafo parcheggi del presente regolamento.
L'Amministrazione Comunale potrà negare il cambio d'uso con aumento di carico urbanistico qualora, su motivato parere del Servizio di Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico, ravvisi l'insorgenza di problemi di mobilità e sosta nel contesto dovuti alla nuova attività da insediare o alla sua localizzazione.
NORMATIVA FUNZIONALE DEGLI EDIFICI DERIVANTI DA INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE A SEGUITO DELLA DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO PREESISTENTE ED ESTESA ALL’INTERA AREA DI TIPO C5:
quelle previste per le aree urbane consolidate di tipo "C"2
Parametri e Indici urbanistico-ecologici e altezze per tutti i tipi d’intervento
- Ip = 30%
- A = 1 albero/100 mq. di Sc
- Ar = 2 arbusti/80 mq. di Sc.
- P = 4 piani;
- H = ml. 13
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni superiori al 20% della Sc esistente.
- Vl = a quello esistente nel caso di modesti ampliamenti o sopraelevazioni che non comportino un incremento superiore al 20% della Sc. esistente
Per tutte le tipologie d'intervento e per i cambi d'uso con e senza opere, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, la quota a parcheggi dovrà essere quella prevista dalla tabella di cui al paragrafo parcheggi del presente regolamento.
ATTIVITÀ RICETTIVA DI VIA MAZZINI N.1:
Rientra tra gli “Insediamenti specializzati per attività compatibili con la residenza di tipo C5” anche l’attività ricettiva con sede in Xxx Xxxxxxx, 0, meglio individuata al NCEU del Comune di Rolo al F. 12, mapp. 57.
Considerato che questa è l’unica attività di tipo ricettivo presente nel territorio comunale e che pertanto è evidente l’interesse generale al suo mantenimento ed eventuale potenziamento, la presente normativa prevede che detto insediamento possa porre in atto interventi di ristrutturazione ed ampliamento secondo i seguenti indici e parametri edilizi:
- Uf = 1,25 mq/mq;
- H = ml. 14 o pari a quella dei corpi di fabbrica esistenti se maggiore, salvo deroghe previste dal RDL 0000/00
- Xx = dai confini di proprietà e stradali uguale a quello ora esistente per i diversi corpi di fabbrica.
Detti interventi saranno unicamente consentiti al fine di consolidare la destinazione ricettiva in atto con possibilità di adibire gli spazi esistenti e quelli di nuova costruzione alle destinazioni d’uso alberghiere di cui all’art. IV.6 delle presenti norme.
NUOVA COSTRUZIONE:
Si tratta della zona sita in via Tarantelli già destinata dai precedenti piani regolatori ad attività produttive, e della nuova zona derivante dalla variante del PSC sita in via Livello e via Tarantelli (variante n. 1 del luglio 2005). Queste zone sono di modeste dimensioni e poste a ridosso del tessuto residenziale. Si conferma, per quanto riguarda le destinazioni, la scelta di lavorazioni compatibili con la funzione residenziale.
Interventi edilizi ammessi:
- Nuova costruzione su lotto libero di completamento: Uf = 0,65 mq/mq.
Normativa funzionale
Analogamente a quanto previsto per le aree di tipo "D1”
USI PREVISTI : | USI REGOLATI | |
a.1 | Abitazioni residenziali | 1 |
b1.1 | Direzionale diffuso | 2 |
b1.2 | Direzionale specializzato | 2 |
b2.1 | Commerciale di vicinato | 2 |
b2.2 | Commercio al dettaglio non alimentare dimens. medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.5 | Commercio al dettaglio alimentare dimensione medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.9 | Pubblici esercizi. | 3 |
b2.11 | Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso | |
b3.1 | Servizi per la persona inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.2 | Servizi per la casa inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.3 | Altri servizi privati inferiori a 300 mq. | 2 |
b4.8 | Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci | |
b4.9 | Parcheggi d'uso pubblico in sede propria | |
c1 | artigianato produttivo e di servizio di tipo laboratoriale | 2 |
c2 | Manifatturiere industriali e artigianali | 2 |
c4 | Manifatture industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero | 2 |
c5 | Impianti per lavorazione e conservazione prodotti agricoli e zootecnici | 2 |
Legenda usi regolati:
1 - due unità immobiliari con un massimo di Sc pari a mq. 150 ciascuna per personale di custodia, proprietario o suoi familiari o per personale addetto all'attività.
2 - Su tutti i piani dell'edificio
3 - Solo al piano terra dell'edificio per superfici complessive non superiori a mq. 150.
Le attività dovranno attuare quelle misure di mitigazione ambientale che la vicinanza della zona residenziale richiede, per quanto attiene emissioni rumorose, emissioni in atmosfera di gas, polveri ecc. movimentazione dei materiali e accesso e recesso dall'area d'insediamento.
Indici urbanistico-ecologici e altezze
- IP = 15%
- A = 1 alberi/100 mq. di Sc.
- Ar = 2 arbusti/100 mq. di Sc.
- P = 2 piani;
- H = ml. 10, per gli edifici; ml. 18 per particolari attrezzature tecnologiche
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 nel caso di nuove costruzioni
Capo III Ambiti specializzati per atttivita’ produttive
Per quanto attiene agli ambiti urbani consolidati a prevalente funzione produttiva tipo "D" il PSC individua e perimetra due tipologie d'ambito, in relazione all'epoca di formazione ed alla localizzazione rispetto al centro urbano, ossia:
D/1 - ambiti specializzati per attività produttive esistenti di rilievo comunale;
D/2- ambiti specializzati per attività produttive esistenti - Zona industriale intercomunale Fabbrico-Rolo
Il RUE per detti ambiti individua una politica confermativa dei tessuti esistenti prevedendo la manutenzione qualitativa degli edifici, consentendo pure il loro ampliamento, ma subordinandolo ad un complessivo miglioramento della sostenibilità ambientale delle funzioni produttive in relazione alle contermini zone residenziali, per quanto attiene l'ambito D/1. Il miglioramento richiesto dovrà riguardare uno o più dei seguenti parametri: emissioni rumorose, emissioni in atmosfera, movimentazione delle merci e del personale addetto, sicurezza antinfortunistica del personale addetto, condizioni igienico-sanitarie dei locali, dotazione di verde di mitigazione ambientale, dotazioni di posti auto di sosta ed ogni ulteriore parametro che la specifica attività svolta possa individuare come elemento di criticità.
Art. III.26 Ambiti specializzati per atttivita’ produttive esistenti di rilievo comunale D- 1 (L.R.A-13)
Si tratta della zona a Sud del centro urbano e di alcuni insediamenti produttivi esistenti puntuali già destinati dai precedenti piani regolatori ad attività produttive. La zona è di modeste dimensioni e caratterizzata da edifici industriali e artigianali medio piccoli posti a ridosso del tessuto residenziale. Data la particolarità delle lavorazioni ora effettuate che risultano compatibili con la vicina zona residenziale, si conferma detta scelta limitandola comunque al mantenimento di lavorazioni compatibili con la funzione residenziale.
Interventi edilizi ammessi:
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Ristrutturazione edilizia.
Nell'ambito di detto intervento è consentito ricavare una maggiore superficie utile all'interno dei volumi esistenti senza limiti massimi, se non quelli derivanti dai combinati disposti degli altri parametri urbanistici igienici ed edilizi. Sempre nell'ambito della ristrutturazione edilizia è consentito ricavare modesti ampliamenti o sopraelevazioni che non comportino un incremento superiore al 20% della Sc esistente. Detti interventi di ampliamento o sopraelevazione dovranno comunque essere finalizzati alla realizzazione di quegli interventi di miglioramento del ciclo produttivo che abbiano come effetto una migliore condizione ambientale e per il tessuto circostante e per i lavoratori addetti, sotto i profili: igienico-ambientali, di emissione del rumore e di emissione in atmosfera di gas, polveri ecc. e dovranno essere positivamente valutati dall'ARPA e dall'AUSL.
- Nuova costruzione su lotto libero di completamento o edificato: Uf = 0,65 mq/mq. o Uf = 0.80 mq./mq. in caso di costruzioni a schiera.
- Nuova costruzione su lotto proveniente da demolizione di edificio preesistente: Uf == 0,7 mq/mq. o Uf =
0.85 mq./mq. in caso di costruzioni a schiera; o pari all'indice esistente se superiore;
Normativa funzionale
USI PREVISTI : | USI REGOLATI | |
a.1 | Abitazioni residenziali | 1 |
b1.1 | Direzionale diffuso | 2 |
b1.2 | Direzionale specializzato | 2 |
b2.1 | Commerciale di vicinato | 2 |
b2.2 | Commercio al dettaglio non alimentare dimens. medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.5 | Commercio al dettaglio alimentare dimensione medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.9 | Pubblici esercizi. | 3 |
b2.11 | Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso | |
b3.1 | Servizi per la persona inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.2 | Servizi per la casa inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.3 | Altri servizi privati inferiori a 300 mq. | 2 |
b4.8 | Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci | |
b4.9 | Parcheggi d'uso pubblico in sede propria | |
c1 | artigianato produttivo e di servizio di tipo laboratoriale | 2 |
c2 | Manifatturiere industriali e artigianali | 2 |
c4 | Manifatture industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero | 2 |
c5 | Impianti per lavorazione e conservazione prodotti agricoli e zootecnici | 2 |
Legenda usi regolati:
1 - due unità immobiliari con un massimo di Sc pari a mq. 150 ciascuna per personale di custodia, proprietario o suoi familiari o per personale addetto all'attività.
2 - Su tutti i piani dell'edificio
3 - Solo al piano terra dell'edificio per superfici complessive non superiori a mq. 150.
Sia le attività esistenti che le nuove attività dovranno attuare quelle misure di mitigazione ambientale che la vicinanza della zona residenziale richiede, per quanto attiene emissioni rumorose, emissioni in atmosfera di gas, polveri ecc. movimentazione dei materiali e accesso e recesso dall'area d'insediamento.
Indici urbanistico-ecologici e altezze
- IP = 15%
- A = 1 alberi/100 mq. di Sc.
- Ar = 2 arbusti/100 mq. di Sc.
- P = 2 piani;
- H = ml. 10,per gli edifici; ml. 18 per particolari attrezzature tecnologiche
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni
- Vl = a quello esistente nel caso di modesti ampliamenti che non comportino un incremento superiore al 20% della Sc. Esistente
Art. III.27 Ambiti specializzati per attività produttive esistenti (Zona industriale Intercomunale Fabbrico-Rolo). Zona D/2
Si tratta della Zona Industriale Intercomunale Fabbrico-Rolo, caratterizzata da edifici industriali di medie e grandi dimensioni e posta a fronte della Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00 Xxxx-Xxx Xxxxxxxx.
Interventi edilizi ammessi:
- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria;
- Ristrutturazione edilizia.
Nell'ambito di detto intervento è consentito ricavare una maggiore superficie utile all'interno dei volumi esistenti senza limiti massimi, se non quelli derivanti dai combinati disposti degli altri parametri urbanistici igienici ed edilizi.
Sempre nell'ambito della ristrutturazione edilizia è consentito ricavare modesti ampliamenti o sopraelevazioni che non comportino un incremento superiore al 20% della Sc esistente, anche in deroga ai parametri di zona.
- Nuova costruzione su lotto libero di completamento o su lotto edificato: Uf = 0,65 mq/mq. o Uf = 0.80 mq./mq. in caso di costruzioni a schiera.
- Nuova costruzione su lotto proveniente da demolizione di edificio preesistente: Uf == 0,70 mq/mq. o Uf =
0.85 mq./mq. in caso di costruzioni a schiera; o pari all'indice esistente se superiore;
Normativa funzionale
USI PREVISTI : | USI REGOLATI | |
a.1 | Abitazioni residenziali | 1 |
b1.1 | Direzionale diffuso | 2 |
b1.2 | Direzionale specializzato | 2 |
b2.1 | Commerciale di vicinato | 2 |
b2.2 | Commercio al dettaglio non alimentare dimens. medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.5 | Commercio al dettaglio alimentare dimensione medio-piccola da 150 mq fino a 1.500 mq | 2 |
b2.8 | Commercio al dettaglio di carburanti | |
b2.9 | Pubblici esercizi. | 3 |
b2.10 | Commercio al dettaglio ambulante | |
b2.11 | Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso | 2 |
b3.1 | Servizi per la persona inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.2 | Servizi per la casa inferiori a 300 mq. | 2 |
b3.3 | Altri servizi privati inferiori a 300 mq. | 2 |
b4.6 | Attrezzature per lo spettacolo e il tempo libero | 2 |
b4.8 | Infrastrutture e attrezzature per la mobilità e il trasporto di persone e merci | |
b4.9 | Parcheggi d'uso pubblico in sede propria | |
c1 | artigianato produttivo e di servizio di tipo laboratoriale. | 2 |
c2 | Manifatturiere industriali e artigianali | 2 |
c3 | Industria incompatibile | 2 |
c4 | Manifatture industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero | 2 |
c5 | Impianti per lavorazione e conservazione prodotti agricoli e zootecnici | 2 |
c7 | Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (mettallici o non metallici). | 2 |
c8 | Depositi all’aperto | |
c9 | Aree attrezzate per la sosta di camper e roulotte |
Legenda usi regolati:
1 - due unità immobiliari con un massimo di Sc pari a mq. 150 ciascuna per personale di custodia, proprietario o suoi familiari o per personale addetto all'attività.
2 - Su tutti i piani dell'edificio
3 - Solo al piano terra dell'edificio per superfici complessive non superiori a mq. 350.
Indici urbanistico-ecologici e altezze
- IP = 15%
- A = 1 alberi/100 mq;
- Ar = 2 arbusti/100 mq
- P = 4 piani;
- H = ml. 16,per gli edifici; ml. 30 per particolari attrezzature tecnologiche quali magazzini meccanizzati, torri di raffreddamento ecc.
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e sopraelevazioni
- Vl = a quello esistente nel caso di modesti ampliamenti che non comportino un incremento superiore al 20% della Sc. Esistente
- Q = rapporto di copertura massimo pari al 60% di Sf.
Per tutte le tipologie d'intervento, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, e pure per i cambi d'uso con e senza opere, la quota a parcheggi dovrà essere quella prevista dalla tabella di cui al paragrafo parcheggi del presente regolamento.
TITOLO IV° SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRIORIALI
Art. IV.1 Definizione del Sistema delle Dotazioni Territoriali.
Il PSC individua il sistema delle dotazioni territoriali come l'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale
Fanno parte di questo insieme:
• il sistema delle infrastrutture per la mobilità;
• le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
• le attrezzature e gli spazi collettivi;
• le dotazioni ecologiche e ambientali.
Il presente regolamento definisce per ciascuna delle componenti del Sistema delle Dotazioni Territoriali le norme regolamentari e costruttive.
Capo I Sistema delle infrastrutture per la mobilità
Art. IV.2 Infrastrutture per la mobilità e fasce di rispetto stradale.
Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete d'impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci.
Comprendono le sedi stradali e le relative fasce di rispetto di cui al nuovo "Codice della Strada", e del successivo regolamento attuativo, all’interno delle quali sarà realizzata l’ambientazione delle infrastrutture nei confronti dei tessuti urbanizzati e del territorio extraurbano circostante.
In queste zone, oltre alla realizzazione di nuove strade, è previsto l’ampliamento delle infrastrutture esistenti, la realizzazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili, la sistemazione a verde, la rimodellazione del suolo in funzione paesaggistica ed ecologica e la realizzazione di barriere antirumore.
Nel caso in cui la cartografia del RUE preveda la sovrapposizione delle zone destinate a fasce di rispetto stradale con altre zone urbanistiche edificabili, questa fascia è per intero computabile ai fini dell'applicazione degli indici e dei parametri edificatori dell'area.
Nelle fasce di rispetto stradale è vietata ai soggetti privati ogni attività di nuova costruzione mentre è consentita l’edificazione di recinzioni, parcheggi, arredi da giardino o altre sistemazioni a verde, previa stipula di una convenzione con il Comune e/o con l'ente gestore della strada o presentazione di atto unilaterale d’obbligo, con il quale il privato si impegni a non reclamare alcun maggior indennizzo, per le nuove opere autorizzate, nel caso di esproprio per l'ampliamento della sede stradale o l'esecuzione di altre opere pubbliche inerenti la viabilità.
Verde d'ambientazione stradale.
Al fine dell'abbattimento dell'inquinamento acustico e per ridurre l'eccessiva prossimità delle fonti d'inquinamento chimico e fisico, conseguenza del traffico motorizzato, lungo i tratti di nuova viabilità strutturale, individuati dal PSC, dovrà essere individuata una specifica zona interna alle rispettive fasce di rispetto, destinata ad accogliere i necessari interventi di ambientazione degli stessi.
Le aree disciplinate dal presente articolo dovranno essere acquisite integralmente insieme a quella dove è localizzata l'infrastruttura, dall'ente attuatore l'intervento, affinché la nuova infrastruttura possa essere realizzata integrando le prestazioni specifiche cui deve assolvere, con la compatibilità e la sostenibilità nei confronti del contesto circostante, ed in particolare degli impatti ambientali legati all'inquinamento acustico e al paesaggio.
I proprietari delle aree destinate a verde di ambientazione, in accordo con l’Amministrazione Comunale, potranno sostituirsi in toto o in parte all'ente attuatore l'intervento al fine di mantenere la proprietà delle aree suddette e di adibirle a verde privato, in questo caso gli oneri dell'impianto e della manutenzione del verde di ambientazione ricadranno sul privato stesso.
Le tipologie d'ambientazione previste, che dovranno essere specificate, dettagliate e/o integrate in sede di progettazione esecutiva delle nuove infrastrutture, comprendono:
- il mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo degli eventuali interventi di manutenzione e di sostituzione delle stesse alberature;
- la messa a dimora di nuovi filari o macchie arboree o arbustive, utilizzando le essenze autoctone o naturalizzate tipiche della pianura emiliana; la distanza tra un tronco e l'altro non dovrà superare m 10;
- la realizzazione di fasce alberate o arbustive che dovranno essere prevedere l'utilizzo di essenze autoctone o naturalizzate tipiche della pianura emiliana, con un parametro di densità arborea A = 2 alberi ogni 100 mq e un parametro di densità arbustiva AR = 4 arbusti ogni 100 mq; nelle aree relative è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con xxxxxxxx e manufatti similari;
- la realizzazione di dune alberate, consistenti in movimenti di terra non superiori a m 3 dal piano dell'infrastruttura, opportunamente sistemati per il deflusso e l'assorbimento delle acque piovane da attrezzate a verde con essenze autoctone o naturalizzate tipiche della pianura emiliana, con un parametro di densità arborea A = 1 albero ogni 100 mq e un parametro di densità arbustiva AR = 2 arbusti ogni 100 mq; nelle aree relative è vietata l'installazione di attrezzature pubblicitarie e di attrezzature per il tempo libero, ad eccezione di eventuali ambiti adiacenti a spazi di sosta stradali, che potranno essere attrezzati con panchine e manufatti similari;
- la installazione di barriere antirumore artificiali, utilizzando preferibilmente quelle realizzate in legno e comunque integrate da elementi di verde;
- la sistemazione delle aree di recupero ambientale, consistenti nelle aree residuali che si formano tra il ciglio stradale e il confine dell'ambito di cui alle presenti zone; tali aree dovranno essere sistemate a prato ed attrezzate con arbusti secondo il parametro di densità arbustiva AR = 4 arbusti ogni 100 mq.
Tutte le indicazioni e le specificazioni di cui al precedente comma sono prescrittive e dovranno essere adeguatamente sviluppate nei progetti esecutivi delle infrastrutture stradali in base ad un Progetto di Inserimento Ambientale
Le aree disciplinate dal presente articolo, una volta precisamente definite nel progetto, sono da considerarsi parte integrante dell'opera stradale. La sistemazione ambientale di tali aree dovrà quindi avvenire contestualmente alla realizzazione delle opere e dei manufatti infrastrutturali ed essere prevista nel computo dei costi di realizzazione dell’infrastruttura.
Nei fabbricati di nuova costruzione, inseriti nelle aree di trasformazione poste a fianco dei tracciati stradali strutturali previsti dal PSC, dovranno essere rispettate le norme previste in materia di inquinamento acustico impartite dal X.X.XX. 18.11.1998 n. 459.
Piste ciclabili
Le piste ciclabili previste in adiacenza a nuovi tratti di viabilità dovranno essere realizzate contestualmente agli stessi, all'interno delle fasce di rispetto e in modo compatibile agli interventi d'ambientazione.
Art. IV.3 Impianti per la distribuzione di carburante.
Nelle fasce di rispetto stradale esterne al Territorio Urbanizzato, previa individuazione attraverso il POC, è consentita l’edificazione d'impianti per la distribuzione di carburante con relativi servizi accessori.
Nel caso in cui l’area degli impianti per la distribuzione del carburante ed i relativi accessori ricadano all’interno del verde di ambientazione di una nuova infrastruttura stradale, la realizzazione di tali impianti ed attrezzature è condizionata alla realizzazione di una quantità equivalente (anche dal punto di vista funzionale e di mitigazione degli impatti), di area di ambientazione, che dovrà essere realizzata in adiacenza a tali aree (ove possibile e preferibilmente sul perimetro degli impianti), compensando in questo modo la sottrazione di aree di ambientazione.
Tutto ciò previa la stipula di un’apposita convenzione da concordare con il Comune che disciplini le modalità d'attuazione degli impianti e di realizzazione contestuale delle aree di ambientazione.
Gli impianti di distribuzione carburante ed i relativi servizi accessori dovranno inoltre rispettare i criteri generali approvati dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx in materia di rilascio delle autorizzazioni all'installazione di distributori di carburanti ai sensi dell’art. 43 del DPR 24 luglio 1977, n° 466 nonché le seguenti prescrizioni:
- altezza massima del fabbricato = m 6,00
- UF = 0,25 mq/mq. per strutture coperte escluse le pensiline a servizio dell’erogazione di carburante.
Per gli impianti che si collochino all’esterno dei centri abitati su strade statali e provinciali sarà necessario conseguire specifico parere dell’ente gestore della strada interessata.
La Tav. RUE2 individua sulla Provinciale Rolo-Reggiolo una specifica area destinata ad impianto per la distribuzione dei carburanti, già esistente, in detta area sono attuabili gli interventi di cui sopra con i medesimi indici ma tramite intervento diretto.
Capo II Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti
Art. IV.4 Dotazioni minime di parcheggi pubblici e privati in relazione alle funzioni.
In tutte le nuove costruzioni devono essere previsti spazi di parcheggio privato di pertinenza delle costruzioni (P1), nelle quantità non inferiori a quanto indicato per le diverse funzioni dalla tabella seguente e in ogni caso in quantità non inferiore a 1mq. ogni 10 mc. di costruzione. La tabella riporta inoltre le quote minime di parcheggi pubblici (P2), e per interventi diretti e per interventi attuativi, necessari a soddisfare le esigenze di mobilità e di sosta all’interno del sistema urbano. Essi sono considerati quali infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: la loro esistenza o previsione, è necessaria per il rilascio della concessione. Le dotazioni a parcheggi per le funzioni non riportate in tabella sono indicate nelle specifiche norme di zona o sono ricavabili per analogia.
Le medesime quote a parcheggio dovranno essere reperite, negli ambiti consolidati, per tutti gli interventi edilizi con aumento del carico urbanistico, con la possibilità di monetizzazione della quota a parcheggi di uso pubblico (P2).
I parcheggi P2 sono parcheggi di uso pubblico, attrezzati ed alberati contestualmente alle costruzioni, sia nel caso di intervento edilizio diretto, sia nel caso di Piano Urbanistico Attuativo; detti spazi di sosta dovranno essere realizzati di norma con pavimentazioni filtranti e localizzate sul fronte strada, e comunque al diretto servizio degli insediamenti.
I parcheggi P1 sono parcheggi pertinenziali necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato. I parcheggi privati possono essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero in aree di pertinenza dell’edificio oppure promiscuamente, o anche su aree che non facciano parte del lotto purché siano asservite agli alloggi con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto trascritto.
Le quantità di cui alla tabella seguente sono da considerarsi dotazioni minime ai sensi del presente RUE; dovranno comunque essere rispettate eventuali disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti.
Nei tessuti della città consolidata, per gli interventi di nuova costruzione o cambio d'uso, inferiori a 150 mq di Sc, potrà essere concessa, su motivata richiesta, la monetizzazione totale delle aree di parcheggio di uso pubblico.
La quantità di parcheggi pubblici e privati, espresse in mq., viene tradotta in posti auto che si considerano, comprensivi delle aree d'accesso e manovra, pari a 25 mq. ciascuno. Le dimensioni dei posti auto scoperti dovranno essere non inferiori a ml. 5 x 2,50, per qualsiasi modalità di parcheggio, mentre quelle dei posti auto interni al fabbricato dovranno essere non inferiori a ml. 2,40 x 4,85 per posto auto singolo, e 4,85 x 4,85 per posti auto doppi affiancati e ml. 2,40 x 9,70 per posti auto doppi in linea.
I posti auto rapportati agli addetti dovranno essere desunti in base al layaut produttivo da allegare al progetto o da una relazione illustrativa dell'attività da svolgere sottoscritta dal titolare dell'attività; in mancanza di questo si considera che un addetto occupi mediamente una Sc pari a mq. 80 per tutte le attività produttive manifatturiere, mq. 40 per funzioni di servizio, mq. 400 per attività di produzione agricola. La quota a parcheggi prevista può essere motivatamente derogata in base ad una perizia sottoscritta da tecnico abilitato che in relazione all'attività effettivamente svolta determini analiticamente il n° dei posti auto necessari al corretto svolgimento dell'attività e in relazione al numero massimo degli addetti effettivamente previsti e in relazione ai fruitori della struttura stessa.
L'Amministrazione Comunale può diniegare il cambio d'uso con aumento di carico urbanistico qualora, su motivato parere del Servizio di Polizia Municipale o dell'Ufficio Tecnico, ravvisi l'insorgenza di problemi di mobilità e sosta nel contesto degli ambiti urbani consolidati dovuti alla nuova attività da insediare o alla sua localizzazione.
TABELLA PARCHEGGI
NORMATIVA FUNZIONALE (USI) | POSTI AUTO | ||||
P1 Parcheggi privati | P2 Parcheggi d'uso pubblico | ||||
In ogni caso 1mq./10 mc. di costruzione | Intervento diretto di nuova costruzione e aumento di carico urbanistico, negli ambiti consolidati | Piano Attuativo ambiti di trasformazione | |||
A - Residenza | |||||
a.1 | Abitazioni residenziali < di 60mq. di Sc | 0x.xxxx/appartamento | 1 mq / 6 mq SC | 0x.xxxx/appartam. | |
a.1 | Abitazioni residenziali > di 60mq. di Sc | 0x.xxxx/appartamento | 1 mq / 6 mq SC | 0x.xxxx/appartam. | |
a.2 | Residences e abitazioni collettive | 1 mq / 2 mq SC | 1 mq / 4 mq SC | 1 mq / 2 mq SC | |
B1 - Funzioni direzionali | |||||
b1.1 | Direzionale diffuso < di mq. 150 di Sc | 1 x.xxxx/50 mq SV | 1 mq / 3 mq SV | 1 mq / 1 mq SV | |
b1.2 | Direzionale specializzato | 1 x.xxxx/25 mq Sc | 1 mq / 1,5 mq SV | 1 mq / 1 mq SV | |
B2 - Funzioni commerciali | |||||
b2.1 | Commerciali di vicinato inf. a 150 mq. di SV | 1 posto auto | 2 posti auto | 1 mq / 2 mq SV minimo 2 p. auto | |
b2.2 | Comm. al dett. non alimentare da 150 e 1500 di SV | 1 x.xxxx/120 mq SV | 1 mq /1,5 mq SV | 1 mq / 1 mq SV | |
b2.3 | Comm. al dett. non alimentare da 1500 a 2500 SV | 1 x.xxxx/100 mq SV | 1 mq / 1 mq SV | 1 mq / 0,95 mq SV | |
b2.4 | Comm. al dettaglio non alimentare > di 2500 SV | 1 x.xxxx/100 mq SV | 1 mq / 1 mq SV | 1 mq / 0,85 mq SV | |
b2.5 | Commerciali al dett. alimentare da 150 e 1500 di SV | 1 x.xxxx/80 mq SV | 1 mq / 1 mq SV | 1 mq / 0,8 mq SV | |
b2.6 | Comm. al dettaglio alimentare da 1500 a 2500 SV | 1 x.xxxx/80 mq SV | 1 mq / 0,9 mq SV | 1 mq / 0,8 mq SV | |
b2.7 | Commercio al dettaglio alimentare > di 2500 SV | 1 x.xxxx/70 mq SV | 1 mq / 0,85 mq SV | 1 mq / 0,7 mq SV | |
b2.8 | Comm. al dettaglio carburanti solo distribuzione carburanti | 3 posti auto | 8 posti auto | 15 posti auto | |
b2.9 | Pubblici Esercizi | 2 posti auto | 6 posti auto | 1 mq / 0,5 mq Sc | |
b2.11 | Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso | 1 x.xxxx/60 mq Sc | 1 mq / 5 mq SC | 1 mq / 10 mq Sc | |
B3 - Funzioni artigianali di servizio | |||||
b3.1 | Servizi alla persona < a 300 mq. di Sc | 1 x.xxxx/40 mq Sc | 1 mq / 1,5 mq SC | 1 mq / 1 mq Sc | |
b3.2 | Servizi per la casa < a 300 mq. di Sc | 1 x.xxxx/70 mq SC | 1 mq / 1,5 mq SC | 1 mq / 2 mq Sc | |
b3.3 | Altri servizi < a 300 mq. di Sc | 1 x.xxxx/70 mq SC | 1 mq / 1,5mq SC | 1 mq / 2 mq Sc | |
B4 - Funzioni di servizio d'interesse generale | |||||
da b4.1 a b4.9 | Per tutti i tipi di attrezzature | 1 x.xxxx/addetto | 1 p. auto / 3 utenti | 0x.xxxx/ 2 utenti | |
C - Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili | |||||
da c 1 a c9 | Per tutte le funzioni produttive | 0x.xxxx/addetto | 1 x.xxxx/200 mq. Sc | 3% di St | |
D - Funzioni agricole | |||||
d1 | Abitazioni degli imprenditori agricoli | 1 x.xxxx/appartament | - | - |
da d2 a d10 | Attività di produzione agricola | 0x.xxxx/addetto | - | - |
d11 | Strutture ricettive agrituristiche | 0x.xxxx/addetto | 1 x.xxxx / 4 coperti + 1 x.xxxx/ camera | |
E - Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo | ||||
e1 ed e2 | Xxxxxxxx, pensioni, motel, meblé ecc. | 0x.xxxx/addetto | 1 x.xxxx / 4 coperti + 1 x.xxxx/ camera |
Art. IV.5 Attrezzature tecnologiche
Il PSC individua con apposita campitura nelle tav. 2 le aree per attrezzature tecnologiche di livello strutturale. Il RUE integra il PSC individuando anche le attrezzature tecnologiche di livello locale
Tali zone sono destinate alla realizzazione, adeguamento e riqualificazione d'impianti ed attrezzature, per la gestione ambientale, delle reti tecnologiche al servizio della collettività e relativi edifici di servizio.
Appartengono a tale categoria d'attrezzature:
• aziende del gas e dell'acqua e relativi impianti generali di distribuzione;
• aziende elettriche e impianti per la distribuzione dell'energia;
• aziende di trasporto pubblico e relativi depositi;
• impianti di depurazione di fognature pubbliche;
Ad integrazione di tali attrezzature è consentita la realizzazione d'uffici, laboratori scientifici e rimesse, connessi con le destinazioni previste in tali zone, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione e attrezzature ed impianti di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alle attività.
Nelle zone per attrezzature tecniche e tecnologiche il piano si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:
- Uf = 0,6 mq./mq (per attrezzature e impianti coperti) Parcheggi di urbanizzazione primaria: 5mq/100 mq di sf
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 dai confini di proprietà e dalle strade.
Art. IV.6 Rispetto d'infrastrutture a rete o puntuali quali: metanodotti, elettrodotti, viabilità di primaria importanza e cimiteri
Sono così individuati, nella cartografia della strumentazione urbanistica comunale, gli ambiti corrispondenti alle distanze di rispetto prescritte dalla società che gestisce la rete o da norme sovraordinate.
Entro questi ambiti non é ammessa alcuna nuova costruzione con l'eccezione:
• delle infrastrutture tecniche e di difesa del suolo;
• delle costruzioni a servizio degli impianti di rete richieste dall'ente gestore;
• delle costruzioni in ampliamento di strutture specialistiche pubbliche o di diritto pubblico.
Per gli edifici esistenti ricadenti in detti ambiti sono ammessi tutti gli interventi di cui al presente titolo, con l’esclusione d'eventuali ampliamenti o nuove edificazioni ricadenti in detta zona di rispetto e in conformità ad eventuali ulteriori disposizioni derivanti dalla sovrapposizione dell’ambito di rispetto di cui al presente articolo con le specifiche discipline di zona.
Nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario, nel caso in cui le norme d’ambito lo consentano, eventuali ampliamenti dell’edificio preesistente dovranno avvenire preferibilmente dal lato opposto dell’infrastruttura; nel caso ciò non fosse possibile sarà consentito l’ampliamento in linea con il fabbricato, senza diminuire la distanza esistente dall’infrastruttura, previa autorizzazione dell’ente gestore l’infrastruttura stessa.
Capo III Attrezzature e spazi collettivi
Art. IV.7 Attrezzature e spazi collettivi di livello strutturale
Si tratta di quelle aree o edifici ed aree di pertinenza individuate dal PSC destinate a servizi collettivi quali in particolare:
a) l'istruzione;
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
d) le attività culturali, associative e politiche;
e) il culto;
f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 della L.R. 20/2000.
Il PSC individua dette aree ed attrezzature esistenti nel territorio urbanizzato con una unica simbologia riferita all'area e individua per l'edificio, se esistente e se oggetto di particolare tutela, la categoria d'intervento edilizio diretto.
In dette zone sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti per la città consolidata, nonché gli specifici interventi per gli edifici sottoposti a particolare tutela.
In dette zone il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti parametri ed indici:
- Uf = 0,8 mq./mq.
- Altezza massima dell'edificio = ml. 13;
- Piani 4
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 dai confini di proprietà e dalle strade.
- Ip = 30% di Sf.
- A = 1 alberi/50 mq;
- Ar = 2 arbusti/50 mq.
Solo nei casi previsti dalla legislazione vigente potranno essere superati detti indici, mediante delibera del Consiglio Comunale d'approvazione in deroga del progetto dell'opera pubblica.
Art. IV.8 Attrezzature e spazi collettivi d’ambito.
Si tratta di aree per lo più destinate a verde di quartiere, che concorrono insieme alle aree per attrezzature e spazi collettivi di livello strutturale al sistema delle dotazione degli standards di qualità urbana ed ecologico ambientale.
Tale aree sono destinate a verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive, ricreative, culturali di uso pubblico.
In tali zone il Piano si attua per intervento diretto applicando i seguenti parametri:
- Uf = 0,2 mq./mq (per attrezzature e impianti coperti)
- Altezza massima dell'edificio = ml. 10.50;
- Vl = 0,5 con un minimo di ml. 5 dai confini di proprietà e dalle strade.
TITOLO V° TERRITORIO RURALE
Capo I IL TERRITORIO RURALE
Il Territorio Rurale individua le parti del territorio comunale esterne al perimetro del territorio urbanizzato destinate in prevalenza all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio insediativo, paesaggistico e naturalistico presente.
In queste zone la Strumentazione Urbanistica Comunale disciplina gli interventi che comportano trasformazioni urbanistiche o edilizie ai fini del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente e dello sviluppo del sistema produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative.
In particolare il RUE, in conformità con l’individuazione degli ambiti agricoli individuati dal PSC e nel rispetto delle politiche e degli obiettivi che il PSC attribuisce a ciascun ambito, disciplina:
• gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
• gli interventi di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole;
• gli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale;
• gli interventi di recupero per funzioni non connesse all’agricoltura
Art. V.1 Classificazione del Territorio Rurale
Il PSC individua nel territorio rurale comunale, a norma del Capo A- IV della L.R. 20/2000, il solo: "Ambito ad alta vocazione agricola".
Il RUE, attenendosi a detta classificazione specifica gli interventi e le attività attuabili in detto ambito, perseguendo le finalità e gli obiettivi del PSC.
Il RUE inoltre disciplina l’attività edilizia degli Ambiti di trasformazione periurbana, come individuati dalla tav. 2 del PSC e di cui all’art. 3.31 dello stesso, in quanto, le limitate trasformazioni urbanistiche ammesse solo ai fini del conseguimento di specifici obiettivi di pubblico interesse, non incidono significativamente sulla principale attività agricola di detti ambiti.
Per quanto attiene le aree sottoposte a vincoli di carattere ambientale o storico che gravano sugli ambiti rurali sopra specificati, il RUE introduce ulteriori e specifiche limitazioni alle attività agricole, oltre a quelle già previste dal PSC.
Vincoli di carattere storico-ambientale e limitazioni alle attività agricole.
Per le aree agricole interessate da vincoli di carattere storico-ambientale, perimetrate ed individuate nella Tav. 2 del PSC e così denominate:
• Zona di tutela ordinaria dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua (art. II.Ib del PSC);
• Zona di tutela assoluta dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua (art. II.Ia del PSC);
• Xxxx di tutela d'insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale (art. III.13 del PSC);
oltre a valere le specifiche limitazioni all'esercizio d'attività e funzioni previste dalle richiamate norme di PSC, valgono pure le seguenti specifiche limitazioni alle attività agricole:
• non sono ammesse nuove costruzioni destinate all'allevamento di qualsiasi tipo;
• non sano ammessi ampliamenti d'allevamenti industriali già esistenti alla data d'adozione della presente normativa;
• è vietata la costruzione di lagoni d'accumulo di liquami zootecnici e la costruzione d'impianti di depurazione, smaltimento o recupero di liquami, scarichi o rifiuti;
• è vietata l’installazione di serre fisse intensive come definite delle presenti norme;
• non è consentita la fondazione di nuovi insediamenti rurali su unità aziendali inedificate
Sono viceversa consentiti tutti gli interventi edilizi di recupero funzionale e di nuova costruzione d'annessi agricoli previsti dai successivi articoli.
Nell'esecuzione degli interventi consentiti s'impone, in ogni caso, l'applicazione di criteri e metodi d'adeguato inserimento ambientale e paesaggistico volti alla mitigazione dei fattori d'impatto ambientale ed alla valorizzazione degli effetti d'integrazione con i caratteri storico-ambientali delle zone interessate.
Per tutti i corsi d’acqua naturali o artificiali, che scorrono a cielo aperto nel territorio comunale, sono imposti limiti d'arretramento alla nuova edificazione per una profondità di ml. 10 dal limite demaniale o, in ogni caso, dal piede esterno dell’arginatura oppure, in assenza di questa, dal limite degli invasi ed alvei di massima piena.
La fascia di rispetto di cui al precedente comma é destinata all’impianto di filari d'alberi o siepi di essenze autoctone e alla conservazione e incremento della rete dei canali ecologici.
La vegetazione di ripa e le macchie boschive e arbustive esistenti o di nuova formazione sono soggette a prescrizioni di tutela assoluta.
Per gli edifici esistenti che ricadono nelle fascie di cui sopra sono consentiti gli interventi edilizi di recupero e riuso dei volumi esistenti, cui ai successivi articoli, con l’esclusione di qualsiasi intervento di nuova costruzione e/o ampliamento.
Art. V.2 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.
Il PSC individua come ambiti ad alta vocazione produttiva agricola le parti del territorio comunale destinate a confermare e sviluppare le proprie specifiche potenzialità produttive agricole in funzione dei più opportuni usi agricoli esistenti o potenziali del suolo. In tali zone sono consentiti tutti gli interventi edilizi ed urbanistici di cui ai successivi articoli delle presenti norme.
Art. V.3 Ambiti di trasformazione periurbani
Il PSC individua come ambiti di trasformazione periurbani quelle aree, contermini al territorio urbanizzato o da urbanizzare, nell’ambito delle quali, pur ammettendo limitate attività di trasformazione urbanistica esclusivamente finalizzate al conseguimento di obiettivi di pubblico interesse, l’attività agricola rimane la principale attività dell’ambito e in cui sono necessarie particolari precauzioni nell’esercizio dell’attività agricola a tutela delle esigenze indotte dalla prossimità e dallo sviluppo dell’insediamento urbano e degli interventi di trasformazione cui l’ambito stesso è soggetto.
In tali zone, sino al loro inserimento nel POC, sono consentiti tutti gli interventi edilizi ed urbanistici ammessi per gli "ambiti ad alta vocazione produttiva agricola", con le seguenti limitazioni:
• non sono ammesse nuove costruzioni destinate all'allevamento di qualsiasi tipo;
• non sono ammessi ampliamenti di allevamenti già esistenti alla data di adozione della presente normativa;
• è vietata la costruzione di lagoni di accumulo di liquami zootecnici e la costruzione d'impianti di depurazione, smaltimento o recupero di liquami, scarichi o rifiuti;
• non è consentito lo spandimento agronomico in pressione dei liquami zootecnici.
Il POC potrà meglio specificare, ai fini dell’attuazione delle trasformazioni urbanistiche previste in detti ambiti, la disciplina edilizia e i caratteri dell’utilizzo agricolo delle aree e degli edifici non coinvolti nei processi di trasformazione urbanistica.
Art. V.4 Interventi ammessi nel Territorio Rurale
Nel Territorio Rurale sono ammessi tutti gli interventi compresi nei Casi di Intervento di cui ai successivi articoli, con le limitazioni e specificazioni proprie relative a:
• ogni singola zona;
• caratteristiche dell’insediamento rurale;
• caratteristiche del richiedente;
• vincoli sovraordinati.
Gli indici urbanistici fissati dai successivi articoli, possono essere superati in sede di Piano Urbanistico Attuativo, dove, gli incrementi dei parametri edilizi-urbanistici devono essere strettamente correlati alle esigenze produttive aziendali. Detto PUA, non sottoposto alla programmazione POC, potrà essere avanzato solo da operatori qualificati , e solo per quanto attiene le funzioni agricole con l’esclusione di qualsiasi nuova residenza.
Su tutti gli edifici esistenti in zona agricola sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dalle presenti norme.
Art. V.5 Strumenti d'attuazione
Gli interventi previsti e regolamentati nel Territorio Rurale, si attuano di norma attraverso intervento edilizio diretto, ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.
Nel caso di specifici interventi di maggior rilevanza urbanistico-edilizia quali: allevamenti industriali, fondazione di nuovi insediamenti rurali, costruzione di centri macchine ecc. e nei casi esplicitamente richiesti dalle presenti norme, si dovrà anteporre all’intervento edilizio diretto un Piano Urbanistico Attuativo d'iniziativa privata, la formazione di detto P.U.A. sarà autorizzata con Xxxxxxxx Consiliare e non è soggetta al POC. La richiesta di autorizzazione alla presentazione del PUA dovrà essere adeguatamente sostenuta da motivate esigenze economiche aziendali ed eventualmente da un Piano d'Investimenti Aziendali in adesione al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx (programma operativo della misura 1.a).
Art. V.6 DEFINIZIONI
INSEDIAMENTO RURALE (IR)
Per insediamento rurale s' intende l’edificio o l’insieme di edifici correlati tra loro da unica area di sedime o pertinenza ed organizzati per la residenza e/o la coltivazione del fondo agricolo e non.
Gli insediamenti rurali possono dunque comprendere più edifici, anche costruiti in epoche diverse, e rappresentano, unitamente alle aree agricole costituenti l’Unità Aziendale, l’unità minima edilizia-urbanistica d’intervento in zona agricola, cui ciascun progetto edilizio di trasformazione o riuso dovrà fare riferimento.
Il perimetro dell'Insediamento Rurale è definito in uno dei tre modi seguenti:
• come particella o insieme di particelle catastali risultanti dalle mappe del NCT o del NCEU e censite come fabbricati residenziali, rurali, corti e proprie aree di pertinenza, distinte dal circostante terreno agrario e accessibili autonomamente dalla rete viaria comunale vicinale o interpoderale;
• come aree su cui giacciono edifici e loro pertinenze, di fatto sottratte alla coltivazione agraria, desunte dalla lettura della Carta Tecnica regionale in scala 1: 5.000, dal fotopiano redatto dalla Provincia di Reggio o da altre fonti documentarie cartografiche o simili;
• come delimitazione dedotta da rilievi diretti, nel qual caso si prevede una estensione massima costituita dalle aree contornate da un perimetro teorico costruito su successivi allineamenti posti a ml. 20 da ciascun fabbricato e fra loro congiunti
Gli insediamenti rurali possono essere privi di fondo agricolo, ma ovviamente non privi di fabbricato.
UNITÀ AZIENDALE (U.A.)
Per Unità Aziendale s'intende l’unità tecnico-economica costituita da terreni agrari, anche d'appezzamenti non contigui o di proprietà diverse, che formano una struttura economica agraria unitaria organizzata per la coltivazione e la produzione agraria- zootecnica in genere.
Le Unità Aziendali possono essere edificate, comprendendo anche l'INSEDIAMENTO RURALE, oppure non edificate. Ad ogni Unità Aziendale possono corrispondere più insediamenti rurali. L’Unità Aziendale rappresenta l’unità minima d'intervento urbanistica cui fare riferimento per gli interventi di nuova costruzione.
SUPERFICIE AGRICOLA FONDIARIA (S.A.F.)
Per Superficie Agricola Fondiaria (S.A.F.) s'intende tutta l'estensione del fondo o dei fondi che costituiscono l’Unità Aziendale compresa l'area degli Insediamenti Rurali se esistenti.
APPODERAMENTO
Per appoderamento s'intende il frazionamento di un terreno agricolo in fondi rustici (poderi) destinati alla coltura, di solito coltivati da un solo soggetto.
TITOLO DI POSSESSO
Il titolo di possesso delle Unità Aziendali è definito nel seguente modo:
- proprietà (persona fisica, società);
- affitto;
- usufrutto.
EDIFICIO RICONOSCIBILE
Per edificio riconoscibile s'intende l'edificio che presenta caratteri formali, compositivi ed architettonici che lo identificano fra le tipologie storiche ricorrenti della zona agricola in oggetto, e che rappresentano generalmente caratteri storico-testimoniali del costruire in zona agricola; generalmente gli edifici riconoscibili risultano costruiti prima del 1942.
EDIFICIO PARZIALMENTE RICONOSCIBILE
E' l'edificio riconoscibile che a causa di intervento edilizio recente, più o meno esteso ha perso la sua piena riconoscibilità, ma che con interventi appropriati può, anche solo parzialmente riacquisirla.
EDIFICIO NON RICONOSCIBILE
E' l'insieme degli altri edifici che non posseggono totale o parziale riconoscibilità tipologica, generalmente appartengono a questa categoria gli edifici recenti, costruiti dopo il 1942
Art. V.7 Destinazioni d'uso degli edifici e utilizzazioni compatibili nelle aree agricole.
Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittimamente concesse e le convenzioni stipulate in data antecedente all'adozione delle presenti norme, gli edifici e le aree dell'Insediamento Rurale sono destinati, in relazione alla loro riconoscibilità o meno, alle seguenti funzioni:
1. FUNZIONI AGRICOLE PER TUTTI GLI EDIFICI:
d1) Residenza e relativi servizi quali autorimesse, ripostigli, cantine, destinata agli Operatori Agricoli Qualificati.
È ammesso ricavare vani utili abitabili all'interno degli edifici o parti d'edificio prima adibite ad annessi agricoli, quali stalle, fienili, barchesse, costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, solo se identificati nelle Tav. 2 del RUE come edifici di tipologia riconoscibile o parzialmente riconoscibile.
d2) Magazzini e depositi per attività produttive di tipo aziendale, interaziendale e industriale quali: fienili, depositi prodotti agricoli, magazzini per mangimi, sementi, antiparassitari ecc.
d3) Allevamenti di tipo domestico (familiare)
d4) Allevamenti di tipo intensivo (aziendale, o interaziendale) d5) Allevamenti di tipo industriale.
d6) Serre fisse;
d7) Allevamenti itticoli;
d8) Servizi e attrezzature per imprese agricole quali: caseifici, fabbricati di ricovero, manutenzione , riparazione e noleggio di veicoli e attrezzature a servizio dell'agricoltura (centi macchine);
d9) Infrastrutture a servizio del territorio;
d10) Bacini di accumulo e stoccaggio di liquami zootecnici;
d11) Strutture ricettive agrituristiche;
b2.1)Commercio di vicinato , limitatamente ai locali destinati alla vendita diretta di prodotti agricoli coltivati direttamente e/o prodotti da loro derivati, operate dall'azienda agricola o da un insieme di aziende agricole consorziate
Tali destinazioni d'uso sono ricavabili sia all'interno del volume d'edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti norme, sia con l'ampliamento dei medesimi o la nuova costruzione.
2. FUNZIONI NON AGRICOLE RISERVATE AGLI EDIFICI RICONOSCIBILI O PARZIALMENTE RICONOSCIBILI:
a1) Residenza permanente o stagionale e relativi servizi quali autorimesse, ripostigli, cantine,attrezzature sportive a stretto servizio della residenza e/o locali di servizio funzionali a dette attrezzature.
È ammesso ricavare vani utili abitabili all'interno degli edifici o parti d'edificio prima adibite ad annessi agricoli, quali stalle, fienili, barchesse, costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, solo se identificati nelle Tav. 2 del RUE come edifici di tipologia riconoscibile o parzialmente riconoscibile;
b3.2) Servizi per la casa, limitatamente a laboratori artigianali di produzione di beni artistici e tradizionali di cui all’elenco in allegato al D.P.R. 1202/56, così come sostituiti dal D.P.R. n° 537 del 08/06/1964, a conduzione familiare.
b1.1) Direzionale diffuso limitatamente alle seguenti attività:
• studi professionali e artistici solo al piano terra o primo degli edifici, con un limite di 150 mq. di Sc;
• sale e locali di rappresentanza ed esposizione e foresterie di attività economiche industriali e terziarie , detti locali non potranno ospitare attività produttive;
• sedi di associazioni culturali e simili;
• custodia di animali e servizi veterinari
b4.1) Attrezzature per servizi sociali di base e superiori erogati da enti pubblici o assimilabili limitatamente alle seguenti attività:
• centri per l'istruzione e o l’assistenza gestiti da Enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, per i quali l'Amministrazione comunale con apposita delibera consiliare riconosca l'opportunità dell'insediamento nell'ambito territoriale comunale;
• attività ricreative per il tempo libero quali circoli associazioni culturali ecc. ; b4.4) Attrezzature culturali
b2.9) Pubblici esercizi ;
b2.11) Xxxxxxxxx e depositi di materiali e sostanze non inquinanti o pericolose, con l'esclusione di ogni attività di vendita diretta;
Tali destinazioni d'uso sono ricavabili esclusivamente all'interno del volume d'edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili esistenti alla data d'adozione delle presenti norme e sono consentite nel rispetto degli indirizzi vigenti in materia di tutela ambientale.
3. FUNZIONI NON AGRICOLE PER EDIFICI NON RICONOSCIBILI:
a1) Residenza permanente o stagionale e relativi servizi quali autorimesse, ripostigli, cantine,attrezzature sportive a stretto servizio della residenza e/o locali di servizio funzionali a dette attrezzature, solo per edifici con destinazione residenziale già in atto alla data di adozione del presente regolamento o se cessata adeguatamente dimostrabile;
b2.11) Xxxxxxxxx e depositi di materiali e sostanze non inquinanti o pericolose, con l'esclusione di ogni attività di vendita diretta;
b1.1) Direzionale diffuso limitatamente alle seguenti attività:
• sedi di associazioni culturali e simili;
• custodia di animali e servizi veterinari.
Negli edifici non riconoscibili si possono inoltre ricavare:
Locali accessori e/o di servizio a laghetti per pesca sportiva e maneggi scoperti.
Autorimesse, ripostigli, cantine e locali di servizio necessari alle residenze o alle attrezzature sportive di servizio alla residenza che si insedieranno negli edifici principali riconoscibili e/o insediate negli edifici residenziali non riconoscibili.
Tali destinazioni d'uso sono ricavabili esclusivamente all'interno del volume d'edifici esistenti, alla data d'adozione delle presenti norme, e sono consentite nel rispetto degli indirizzi vigenti in materia di tutela ambientale.
4. UTILIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE:
Nelle aree scoperte esterne al perimetro degli Insediamenti Rurali sono compatibili solamente le seguenti utilizzazioni:
- ordinaria coltivazione del suolo, attività selvicolturali, attività di pascolo, caccia e pesca, itticoltura, orticoltura;
- depositi a cielo aperto di prodotti o materiali agricoli nella misura strettamente necessaria alle esigenze tecnico-agronomiche dell’azienda agricola;
- infrastrutture di servizio alla mobilità pedonale, ciclabile, equestre e meccanizzata, opere idrauliche e di captazione, adduzione e distribuzione delle acque, potabili e non, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, impianti di depurazione dei reflui civili e zootecnici, ecc. nonché le relative costruzioni complementari ed accessorie;
- serre fisse con carattere permanente oltre il ciclo colturale.
- bacini di accumulo e stoccaggio di liquami zootecnici destinati ad uso agronomico mediante spandimento o altre tecniche agrarie, platee cisterne e opere edili simili atte allo stoccaggio provvisorio dei liquami o reflui zootecnici destinati agli usi di cui sopra.
- laghetti di pesca sportiva e maneggi scoperti.
5. ATRE DESTINAZIONI D’USO COMPATIBILI NELLA ZONA AGRICOLA.
La cartografia del RUE individua gli insediamenti rurali in cui, per specifiche conformazioni tipologiche degli edifici ed in relazione all’infrastrutturazione di rete presente nel territorio in cui gli stessi si collocano, è possibile e attuabile la destinazione d’uso di tipo c1,artigianato produttivo e di servizio di tipo laboratoriale, prevedendo unica attività con un massimo di mq. 250, per ciascun insediamento rurale.
Art. V.8 Soggetti attuatori
I soggetti attuatori degli interventi edilizi negli ambiti agricoli sono definiti nei seguenti modi:
OPERATORI AGRICOLI QUALIFICATI
- Coltivatori diretti proprietari ed affittuari, che dedicano all’attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricavano da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, così come definiti dall'art. 48 della legge n. 454/61 e successive modifiche ed integrazioni.
- Coltivatori aventi la qualifica di Imprenditori Xxxxxxxx a Titolo Principale ai sensi del primo comma dell’art. 7 della L.R. 5 maggio 1977 n°18 (e dell’art. 12 della legge n. 153/75).
- Cooperative agricole di conduzione bracciantile e forme associate assimilabili.
OPERATORI NON QUALIFICATI
Tutti gli altri soggetti diversi dai precedenti.
Agli Operatori Non Qualificati è vietata la nuova costruzione d'edifici ad uso abitativo, mentre é consentito il recupero a scopo residenziale dei fabbricati esistenti con le limitazioni previste dalle presenti norme e dai singoli casi d’intervento.
Art. V.9 Edifici riconoscibili tipologicamente
La schedatura e/o il censimento fotografico di tutti gli edifici esistenti in zona agricola ha avuto lo scopo d'individuare la presenza o meno dei caratteri di riconoscibilità tipologica degli stessi pertanto, per gli edifici riconoscibili tipologicamente, generalmente anteriori al 1942, questa é definita nel seguente modo:
(1). PIENA RICONOSCIBILITA’ TIPOLOGICA DELL'EDIFICIO:
in rapporto al ripetersi, anche in un lungo arco di tempo, di costanti formali, distributive e strutturali. Sono edifici o corpi di fabbrica che mantengono integrità architettonica o che possono essere a questa ricondotti.
(2). PARZIALE RICONOSCIBILITA’ TIPOLOGICA DELL’EDIFICIO:
dovuta ad alterazioni architettoniche più o meno recenti dell’edificio o dell’insediamento rurale con corpi di fabbrica che hanno parzialmente modificato la riconoscibilità tipologica e morfologica con interventi reversibili o parzialmente reversibili che possono portare a conseguire nuova leggibilità all’edificio.
(3). NESSUNA RICONOSCIBILITA’ TIPOLOGICA:
edifici o corpi di fabbrica che non hanno mai posseduto valore storico-ambientale o che hanno subito interventi edilizi irreversibili tali da non rendere più riconoscibile tipologicamente l’edificio o l’insediamento rurale.
La classificazione (1) avviene considerando caratteri di integrità architettonica anche recente: sono compresi gli edifici che hanno mantenuto i caratteri architettonici originali o, pur avendoli in parte modificati per addizione e/o riconfigurazione, hanno subito interventi “interni” ai processi tipici dell'architettura tradizionale, costituendo un documento integrale della cultura del costruire in rapporto alla forma, alla distribuzione e ai materiali impiegati.
La classificazione (2) avviene considerando caratteri di alterazione architettonica anche recente: vengono compresi gli edifici che hanno subito interventi recenti di manomissione nella forma, nella distribuzione, nei materiali, costituendo solamente un documento parziale, privo della qualità originaria ma che un corretto intervento di ripristino potrebbe rendere ancora leggibili.
La classificazione (3) riguarda gli edifici di recente edificazione, generalmente costruiti dopo il 1942 e privi del carattere di riconoscibilità storico-architettonica.
Art. V.10 Riferimento tipologico
Il riferimento tipologico si applica sia alle tipologie riconoscibili (1), sia a quelle riconoscibili parzialmente (2), non si applica per quelle di tipo (3).
Si definiscono dunque le seguenti tipologie:
(A). TIPO A: edificio ad elementi funzionali contigui risulta generalmente composto da un unico corpo di fabbrica con parte abitativa, loggia di ingresso o porta morta, stalla e fienile.
L’edificio ad elementi funzionali contigui è caratterizzato di solito dai seguenti elementi (moduli) funzionali:
1) modulo abitativo con un’ampiezza variabile da 4,5 a 5,5 metri lineari a volte raddoppiato o triplicato é caratterizzato dalla presenza di aperture finestrate allineate in senso verticale ed aventi generalmente le medesime dimensioni per ciascun piano. L’immagine esterna costituisce il riferimento sia formale, per le nuove aperture ammissibili sul modulo stalla/fienile, che volumetrico per possibili ampliamenti dell’unità edilizia.
2) modulo della stalla/fienile ha una ampiezza variabile da 4,5 a 5,5 metri lineari ed a volte si presenta raddoppiato o triplicato é caratterizzato dalla presenza di aperture finestrate di minori dimensioni rispetto a quelle del modulo abitativo;
3) modulo della porta-morta o portico ha una ampiezza variabile da 3,5 a 5 metri lineari e a volte si presenta raddoppiato, si caratterizza per la presenza di una grande apertura ad arco o piattabanda ed internamente presenta generalmente il solaio del primo piano posto ad una quota superiore rispetto a quelli dei moduli abitativi o stalla/fienile;
4) modulo della loggia di ingresso a servizio all’abitazione ha un’ampiezza variabile da 2 a 3,5 metri lineari, é caratterizzato da una apertura ad arco o piattabanda di dimensioni più ridotte rispetto a quello della porta- morta ed internamente presenta il solaio del primo piano allineato con quello dell’abitazione, generalmente sopra l’apertura della loggia é presente una finestra alla stessa quota di quelle dell’abitazione del primo piano; la sua immagine esterna costituisce il riferimento sia formale che volumetrico per possibili ampliamenti dell’unità edilizia.
Sono compresi in detta categoria anche quegli edifici privi di porta morta, ma con funzioni miste residenziali ed agricole in cui sia riconoscibile dalla tipologia e dalla posizione delle aperture esterne detta compresenza funzionale.
(B). TIPO B: edifici ad elementi funzionali separati dove esistono più edifici riconoscibili che ospitano generalmente uniche funzioni.
Gli edifici ad elementi funzionali separati sono generalmente caratterizzati dai seguenti elementi:
1) un corpo di fabbrica strutturalmente ordinato ad utilizzazione prevalentemente abitativa (casa padronale); esso si presenta composto da un modulo loggia di ingresso centrale che varia dai due ai quattro metri di larghezza e che rappresenta l’elemento distributivo orizzontale; il blocco scala può essere compreso in tale modulo oppure occupare un vano dei moduli laterali; i due moduli laterali sono di larghezza variabile da 4 a 5 metri e comprendono i vani a cucina o servizi al piano terra e camere da letto al piano primo;
2) un corpo di fabbrica strutturalmente ordinato ad utilizzazione agricola; esso si presenta di dimensioni notevoli e variabili in relazione numero di “poste di stabulazione” presenti nella stalla al piano terra; sempre al piano terra trovano alloggiamento depositi per mezzi e/o prodotti agricoli ed altri bassi servizi agricoli; il piano superiore, originariamente adibito a fienile, spesse volte racchiude grandi volumi e presenta porticati a tutta altezza.
(C). TIPO C: edifici con caratteri tipici dell’edificazione del primo novecento.
Sono quegli edifici ad originaria destinazione residenziale e/o produttiva, costruiti nel periodo di tempo che và dal 1890 al 1930 e che hanno risentito dei caratteri stilistici e tipologici dell’epoca di costruzione, possono essere ad elementi contigui o separati o edifici isolati costruiti per assolvere a specifiche destinazioni d’uso quali: residenza, magazzini, servizi agricoli o funzioni miste.
Capo II I PARAMETRI DEGLI INTERVENTI EDILIZI NEGLI AMBITI RURALI
Art. V.11 Norme generali riguardanti gli interventi edilizi negli ambiti rurali.
Per qualsiasi intervento edilizio, previsto dalle seguenti norme, operato da qualsiasi soggetto attuatore, é previsto:
A) PIANO D'INSIEME
A tutti i tipi di intervento edilizio, ad esclusione della manutenzione ordinaria, straordinaria e delle modifiche interne, occorre anteporre un elaborato planimetrico in scala opportuna dell'intera Unità Aziendale e dell’ Insediamento Rurale che evidenzi i seguenti elementi:
- perimetrazione della Unità Aziendale con evidenziati tutti gli elementi caratterizzanti l’impianto storico territoriale quali: edifici, strade, strade poderali ed interpoderali, carreggiate, canali di scolo e di irrigazione, cancelli, pilastri d’ingresso, tabernacoli, edicole, pozzi e qualsiasi altro manufatto significativo presente nell’ambito o nell’intorno dell’Unità Aziendale, nonché le piantate, i filari, le siepi e gli elementi arborei isolati che siano testimonianza dell’impianto storico del territorio agricolo in oggetto. Dovranno inoltre essere evidenziati tutti gli elementi di cui sopra anche di recente impianto, nonché gli edifici e i manufatti ricadenti nel perimetro dell’Unità Aziendale citando, se esistenti, gli atti autorizzativi rilasciati dall’Xxx.xx Com.le ai fini della loro costruzione o utilizzo;
- perimetrazione dell'area dell'Insediamento Rurale e rilievo planimetrico schematico di tutti gli edifici presenti,
- indicazione delle destinazioni d'uso di tutti gli edifici presenti nell'Insediamento Rurale;
- assetto planimetrico di progetto dell'Insediamento Rurale che evidenzi l'utilizzo o le possibilità di riuso di tutto il volume già esistente, prima di procedere ad ampliamenti o nuove costruzioni. Il progetto dovrà essere formato tenendo conto dei modelli planimetrici di riferimento progettuale di cui al Capo IV delle presenti norme;
- indicazione degli interventi di demolizione obbligatoria delle superfetazioni, definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo, e di tutte le strutture, anche se autorizzate o condonate, che alterino la leggibilità dell’edificio, costruite in aderenza agli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili e loro possibile ricostruzione in muratura, solo nel caso di strutture legittimamente costruite. La ricostruzione dovrà avvenire a parità di superficie utile e/o volume esistente con lievi incrementi in termini di volume al solo fine di rendere l’edificio consono ai caratteri della zona agricola. Dovranno essere mantenute le destinazioni preesistenti o assimilabili o destinazioni di servizio quali garage, cantine o magazzini. La ricostruzione dovrà seguire, per quanto attiene al posizionamento nel perimetro dell’ Insediamento Rurale, le indicazioni contenute nel Capo IV “Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione” nonché, per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e compositive, le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi delle presenti norme. Dette demolizioni dovranno essere effettuate solo nel caso di recupero integrale dell’edificio cui risultano annesse.
- indicazione degli interventi di demolizione obbligatoria di tutte le strutture precarie presenti nell’Insediamento Rurale (tettoie, box in lamiera, strutture pericolanti)e loro possibile ricostruzione in muratura, solo se legittimamente costruite, a parità di superficie utile esistente col mantenimento delle destinazioni d’uso preesistenti o con destinazioni di servizio quali garage e cantine. L’eventuale ricostruzione dovrà attenersi ai principii, indicazioni e limitazioni di cui al comma precedente. Dette demolizioni dovranno essere effettuate solo nel caso di recupero integrale dell’edificio cui risultano essere pertinenza o nel caso di nuova costruzione di edifici destinati alle medesime funzioni ospitate da queste strutture precarie
- valorizzazione, recupero e restauro di tutti gli elementi caratterizzanti l’assetto storico del territorio in precedenza elencati nonché dei parchi, residui di parco o sistemi vegetazionali esistenti, ovvero nuova sistemazione di spazi adibiti a verde secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui al successivo Capo IV.
- individuazione delle aree esterne di parcheggio per gli usi non agricoli previsti dalle presenti norme;
Per l'individuazione delle aree soggette a impianto di nuove essenze arboree o arbustive previste dal presente articolo al successivo punto b) occorrerà predisporre una planimetria in scala adeguata indicante lo schema di piantumazione, l'elenco delle essenze prescelte e la verifica del calcolo delle superfici.
B) IMPIANTO DI NUOVE ESSENZE ARBOREE O ARBUSTIVE
A seguito di qualsiasi intervento edilizio, con l'esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria o di modifiche interne, occorrerà procedere all'impianto di nuove essenze arboree o arbustive su aree pari al tre per cento (3%) della Superficie fondiaria dell'Unità Aziendale.
Nel solo caso in cui il fondo sia coltivato esclusivamente a frutteto o vigneto specializzato o altre colture arboree specializzate la quantità di area di nuovo impianto sarà ridotta all'uno per cento (1%) della Superficie fondiaria dell’Unità Aziendale.
Tutte le aree o fasce d'impianto di nuove essenze arboree o arbustive dovranno essere reperite all'esterno del perimetro dell'Insediamento Rurale, si estenderanno prioritariamente ai lati degli eventuali percorsi ciclo- pedonali esistenti o di progetto previsti dal PSC, nella rete dei canali ecologici esistenti o di progetto previsti dal PSC, e in alternativa, lungo il confine del fondo, lungo i corsi d'acqua esistenti sul fondo, sul fronte stradale. Dette nuove piantumazioni dovranno comunque essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.
Le nuove piantumazioni dovranno essere formate scegliendo essenze autoctone o naturalizzate.
Le eventuali aree già piantumate o i singoli esemplari arborei ed arbustivi, con l'esclusione di quelli inseriti nel perimetro dell'Insediamento Rurale, potranno essere portate a deduzione della quota di cui sopra.
La progettazione di dette aree dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all’art. V.35 lettera v) delle presenti norme.
Detta dotazione di verde aggiuntiva dovrà essere reperita una sola volta nell’arco di validità delle presenti norme anche se gli interventi sono più di uno e dovrà essere approntata prima della fine dei lavori del primo intervento edilizio ammesso.
C) RECUPERO DI NUOVI SPAZI A SCOPO RESIDENZIALE E NUMERO MASSIMO ALLOGGI:
Gli edifici dell’Insediamento Rurale possono essere integralmente recuperati a scopo residenziale alle seguenti condizioni e limitazioni:
• che siano presenti le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti così come elencate del presente Regolamento per le zone rurali ;
• che gli edifici siano identificati nella cartografia del RUE come edifici o xxxxxxx xxxxxxxx riconoscibili o parzialmente riconoscibili, mentre, per gli edifici non riconoscibili, é consentito il recupero a scopo residenziale dei soli edifici o porzioni di edificio che abbiano destinazioni residenziali in atto o se cessate adeguatamente documentabili;
• che, compatibilmente con le caratteristiche tipologiche degli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili, siano ricavati un numero massimo di alloggi, per ciascun edificio, derivante dalla divisione del volume vuoto per pieno per 400 mc. teorici, arrotondato al numero intero più vicino. Ne deriva che il numero massimo di alloggi per ciascun edificio, riconoscibile o parzialmente riconoscibile, è espresso dalla seguente operazione: N°max. alloggi = Volume vuoto per pieno / 400 mc.
• per gli edifici non riconoscibili con destinazione residenziale in atto o se cessata adeguatamente documentabile é ammesso ricavare un solo alloggio in più rispetto al numero degli alloggi esistenti, senza incremento delle superfici già residenziali. Per gli edifici non riconoscibili non è consentito ricavare nuove superfici residenziali.
• che gli alloggi così ricavati siano dotati ciascuno di un posto auto coperto o scoperto per ogni alloggio ricavato negli edifici esistenti dell’insediamento rurale;
Detti posti auto dovranno essere reperiti:
- prioritariamente negli edifici non riconoscibili dell’insediamento rurale;
- in alternativa anche all’interno degli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili, con l’esclusione degli edifici residenziali di tipologia “B” (“casa padronale” degli insediamenti ad elementi funzionali separati), a condizione che le aperture d'ingresso non pregiudichino la corretta leggibilità delle facciate;
- il divieto di ricavare posti auto negli edifici di tipo “B” decade nel caso siano presenti forature originali e consone che consentano di ricavare autorimesse all’interno dell’edificio;
- nelle aree esterne di pertinenza come parcheggi scoperti;
• che il richiedente si impegni a sottoscrivere atto unilaterale da allegare all'atto autorizzativo dell'intervento edilizio (concessione o autorizzazione), valido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, nel quale si dichiari consapevole che la zona urbanistica in cui si colloca l’intervento proposto é principalmente destinata alla produzione agricola e che pertanto le nuove destinazioni residenziali, o altre destinazioni extra-agricole consentite dalla presente normativa, non potranno in alcun modo porre limitazioni al corretto svolgimento delle attività agricole esistenti e future o al corretto svolgimento delle pratiche agronomiche esercitate per la coltivazione dei fondi o l’allevamento del bestiame.
D) ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO A SERVIZIO DELLA RESIDENZA
Negli ambiti del territorio rurale, all'interno del perimetro degli Insediamenti Rurali, è ammessa la costruzione di attrezzature fisse per il tempo libero quali: campo da tennis, piscina, campo bocce, ecc., a condizione che siano ad esclusivo servizio degli edifici residenziali dell'Insediamento rurale o al servizio degli utenti delle strutture agrituristiche.
Non sarà consentita la costruzione di più di un'attrezzatura per ogni tipo, con un massimo di due, per le residenze private e senza limiti per le attività d'agriturismo. Dette attrezzature potranno essere costruite a cielo aperto o all'interno di fabbricati esistenti alla data d'adozione delle presenti norme.
I locali di servizio quali spogliatoi, servizi igienici, ecc., dovranno essere collocati all'interno degli edifici esistenti alla data d'adozione delle presenti norme.
Non sarà consentita la trasformazione di dette opere in attrezzature ad uso pubblico o circoli privati, salvo apposita convenzione con l'Amministrazione comunale.
E) IRRIPETIBILITÀ DEGLI INTERVENTI.
Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici delle presenti norme, per qualsiasi tipo d'intervento, s'intendono utilizzabili una sola volta nell’arco di validità del presente strumento urbanistico, o sino alla saturazione degli indici previsti. Non é consentito articolare nel tempo gli
interventi in modo tale da aumentare o diminuire i parametri urbanistici o edilizi di riferimento, che saranno, per tutta la validità del presente strumento urbanistico, quelli documentati dal Piano d’Insieme. Inoltre alla possibilità edificatoria massima garantita dai parametri urbanistici, dove previsti, occorre detrarre quella già esistente per ciascuna tipologia d’uso.
F) INSEDIAMENTI RURALI A SPECIFICA VOCAZIONE AGRICOLA.
La cartografia del RUE individua quegli insediamenti rurali con significativa presenza di edifici specialistici produttivi agricoli in attività, quali: stalle, fienili, depositi attrezzi ecc. per i quali non sono consentite destinazioni d’uso diverse da quelle agricole, al fine di tutelare ed incrementare la loro primaria vocazione agricola e di evitare il frazionamento dell’unità aziendale. Gli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili ricadenti in detti insediamenti potranno essere recuperati integralmente a residenza solo se a servizio dell'operatore agricolo qualificato, dei suoi familiari, anche non coadiuvanti l'attività agricola, dei suoi dipendenti o prestatori d'opera e del personale di custodia. La formazione di questi nuovi alloggi, dovrà essere accompagnata da atto unilaterale d'obbligo che vincoli l'utilizzo di queste unità immobiliari ai soggetti citati.
G) INSEDIAMENTI RURALI CON PRESENZA DI EDIFICI SOGGETTI A RECUPERO AMBIENTALE .
La cartografia del RUE individua quegli insediamenti rurali in cui sono presenti edifici o parti di edificio non residenziali , con funzioni agricole cessate, di notevole dimensione e/o di forte impatto ambientale che, ai fini di una bonifica paesaggistica ambientale, si ritiene di dover demolire consentendo al proprietario il parziale recupero delle volumetrie esistenti con funzioni residenziali e non residenziali di cui all'art 7 punto 2.
Detto intervento edilizio dovrà essere preceduto da un Piano Urbanistico Attutivo, non soggetto alla programmazione del POC, dovrà essere esteso all'intera Unità Minima Aziendale e/o all'intero Insediamento Rurale, prevedendo la demolizione degli edifici non riconoscibili e il recupero delle volumetrie secondo i parametri di cui ai successivi punti.
Il PUA dovrà dimostrare gli effettivi miglioramenti ambientali derivanti, oltre che dalla demolizione dell'edificio, anche dalle opere di nuova piantumazione e rinaturalizzazione del territorio agricolo che l'intervento dovrà prevedere.
Il PUA dovrà rispettare i seguenti prescrizioni e parametri urbanistici edilizi:
- demolizione di tutti gli edifici incongrui presenti all’interno dell’insediamento
- volume costruibile pari al 65 % del volume totale posto in demolizione, con un limite massimo di 4.500 mc.
- un massimo di sei alloggi, (più quelli derivanti dal recupero degli edifici riconoscibili eventualmente presenti all’interno dell’insediamento);
- nel caso si utilizzassero altre funzioni ammesse oltre a quella residenziale a dette funzioni potrà essere riservato un massimo di 500 mc. della quantità complessiva di cui al capo precedente;
- numero massimo dei piani =3 compreso il p.t.
- altezza massima in gronda ml. 7,50;
- nuove piantumazioni almeno pari al 5% della Superficie dell’Unità Minima Aziendale. e i seguenti parametri architettonici-urbanistici:
- il volume massimo recuperato dovrà essere distribuito preferibilmente in corpi di fabbrica unitari , evitando comunque la frammentazione di questo in tanti edifici monofamiliari che configurerebbero lo schema tipico della lottizzazione;
- non dovranno essere previste recinzioni fra i corpi di fabbrica e questi dovranno disporsi in modo coerente con gli edifici preesistenti e/o distaccarsi da loro per formare un autonomo insediamento di tipo a corte aperta o chiusa su area centrale comune;
- l'intervento edilizio dovrà conformarsi alle caratteristiche della zona agricola in cui si inserisce, uniformandosi alle tipologie edilizie ed ai caratteri formali dell'edilizia rurale riconoscibile, potrà pure confrontarsi in modo critico con questa ricercando comunque, anche nei contrasti formali, un suo coerente inserimento ambientale.
Il Piano Attuativo dovrà inoltre prevedere il complessivo recupero e riuso degli altri eventuali edifici presenti nell'Insediamento Rurale attenendosi, per quanto riguarda gli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili, alle categorie d'intervento per questi previste dalle presenti norme.
H) PARAMETRI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.
Nei casi di destinazione d’uso che rientrano nella definizione d'attività produttiva o deposito materiali, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n° 477 del 21/02/95, l’intervento di recupero é subordinato alla verifica, da parte dell’organo di controllo competente, della sussistenza dei requisiti previsti dalle normative di salvaguardia ambientale, secondo i procedimenti di notifica o autorizzazione vigenti per le varie matrici (aria, acqua, rifiuti, radiazioni, rumori e vibrazioni).
Gli insediamenti civili dovranno adeguare il loro sistema di scarico alla normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento (L. 319/76 e L.R. 7/83 e succ. mod. e integrazioni), presentando nuova domanda d'autorizzazione allo scarico.
In particolare gli insediamenti civili con numero di vani superiore a 10 e gli scarichi a questi assimilabili provenienti da attività di produzione di beni o servizi, che non recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti ad installare sistemi di depurazione ad ossidazione totale con ricircolo fanghi od altre tecnologie che nell’utilizzo si sono dimostrate di pari efficacia. Lo scarico dovrà recapitare in un corpo idrico che assicuri la presenza d'adeguata portata durante tutto il periodo dell’anno.
Le fosse biologiche dovranno essere mantenute in perfetta efficienza provvedendo alla pulizia e rimozione dei solidi almeno una volta all’anno o con frequenza maggiore se necessario. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate mediante idonee attrezzature senza dare luogo a fastidi od inconvenienti igienici per il vicinato o produrre inquinamento del suolo o delle acque. Gli effluenti devono essere conferiti ad impianti di depurazione mediante autospurgo autorizzato al trasporto di rifiuti. E’ in ogni caso vietato smaltire scarichi non depurati, provenienti da insediamenti civili, mediante dispersione nel terreno tramite pozzi assorbenti o spandimento sul terreno agricolo.
I xxxxx xxxx presenti e gli eventuali serbatoi, epigei o interrati, destinati alla detenzione di carburanti ad uso agricolo o civile dovranno essere rimossi, bonificati dagli eventuali residui e smaltiti secondo le disposizioni vigenti.
I) PARAMETRI IGIENICO-EDILIZI PER IL RECUPERO RESIDENZIALE DEGLI EDIFICI RICONOSCIBILI O PARZIALMENTE RICONOSCIBILI.
Negli edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili e sottoposti ad intervento di recupero o d'ampliamento, e per i quali sia richiesto o proposto il mantenimento dei solai, ovvero sia richiesto o proposto di mantenere la posizione e il taglio delle finestre originali, in deroga al vigente Regolamento Edilizio e limitatamente ai parametri di seguito indicati, si applicano i seguenti parametri igienico-edilizi:
- altezza minima dei locali non inferiore a ml. 2,50;
- illuminazione e aerazione dei locali non inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento.
Nel caso di destinazione dei locali ad attività di preparazione, somministrazione e vendita di cibi e bevande e per i quali si applicano i parametri ridotti su esposti, si dovranno prevedere adeguati impianti di climatizzazione e depurazione dell’aria di ambiente e di illuminazione dei locali su conforme parere degli Uffici preposti dell’Azienda Sanitaria Locale competente.
Art. V.12 Unità Minime Aziendali ed Unità d'Intervento Urbanistico
UNITÀ D'INTERVENTO URBANISTICO
Ai fini dell'applicazione degli indici di edificabilità, l'Unità d'Intervento Urbanistico è costituita dall'Unità Aziendale e può comprendere sia terreni in proprietà che in affitto o altro titolo di godimento, sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria e posti anche nel territorio di comuni contermini.
Ai fini del dimensionamento dell'intervento sono computate le superfici dei terreni in proprietà e le superfici dei terreni in affitto o altro titolo di godimento di cui sia dimostrata l'effettiva disponibilità per un periodo non inferiore a 12 anni.
Lo sfruttamento degli indici d'edificabilità dei terreni non detenuti in titolo di proprietà dovrà essere espressamente autorizzato dal legittimo proprietario.
La superficie agricola fondiaria cui si deve fare riferimento per gli interventi di nuova costruzione é quella in possesso del richiedente, (proprietà, affitto o altro titolo) al momento della richiesta di trasformazione edilizia, con le superfici minime e date d'appoderamento specificate nei successivi articoli.
Il richiedente dell’intervento, nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti, dovrà dimostrare, tramite apposite certificazioni storico-catastali, dei registri immobiliari, o altre documentazioni in suo possesso, che i terreni dell’Unità Aziendale non siano gravati da vincoli d'inedificabilità dovuti alla costruzione di fabbricati edificati
successivamente all’entrata in vigore del previgente PRG, nel qual caso per i terreni suddetti sarà possibile utilizzare solamente la quota d'edificabilità residua ossia al netto delle quote edificabili già utilizzate.
Successivamente all'esecuzione degli interventi edilizi di nuova edificazione i terreni dell'azienda, la cui superficie sia stata computata ai fini del dimensionamento dell'intervento richiesto, restano inedificabili, anche in caso di frazionamento successivo. Tale vincolo d'inedificabilità, di durata trentennale è inteso per tutto il terreno considerato, sia in proprietà che in affitto o altro titolo di godimento, e viene sottoscritto dai proprietari, o dagli aventi titolo interessati, attraverso un atto unilaterale d'obbligo, o convenzione, corredato delle planimetrie catastali e dei certificati catastali dei terreni vincolati.
Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto a cura e spese dei richiedenti dell'intervento.
Se l'Unità di Intervento Urbanistico corrisponde ad un'Unità Aziendale comprendente più Insediamenti Rurali, ai fini del dimensionamento dell'intervento, saranno computate tutte le superfici già edificate in ciascuno degli insediamenti. L'ampliamento e la nuova costruzione di edifici, così come previsto dalle presenti norme, sarà possibile solamente all'interno di uno solo degli Insediamenti Rurali, indicato dal richiedente come il più idoneo per il corretto sviluppo dell'attività agricola dell'Unità Aziendale.
IL PERIMETRO DELL'INSEDIAMENTO RURALE E MODALITÀ D'INTERVENTO
In conformità ai criteri del Piano Territoriale Paesistico Regionale gli interventi di nuova costruzione in tutto il territorio rurale, sia d'annessi agricoli che d'abitazioni, devono costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.
Gli interventi di nuova costruzione o ampliamento su Insediamenti Rurali già esistenti, possono avvenire solamente nell'ambito del perimetro dell'Insediamento Rurale.
Se il perimetro dell'Insediamento Rurale, così come definito, si dimostrasse insufficiente a contenere interventi di ampliamento o nuova costruzione, si potrà procedere al suo ampliamento all'interno del PUA, se richiesto, o del Piano d'Insieme, con un incremento che comunque non superi il 100% della superficie esistente, e secondo i modelli planimetrici di riferimento progettuale di cui al Capo IV. In sede di PUA detto ampliamento può superare il limite suddetto.
L’Insediamento Rurale dovrà essere servito, di norma, dagli accessi esistenti sulla pubblica via e di cui é prescritto il mantenimento ed il restauro di pilastri d'accesso e/o manufatti eventualmente esistenti che presentino significative caratteristiche costruttive o di pregio ambientale. Nel caso questi accessi non soddisfino le esigenze specifiche dell’insediamento, per motivi dimensionali o di sicurezza della circolazione stradale, é possibile, nel rispetto di quanto sopra esposto, ricavare un ulteriore accesso all’insediamento in altra posizione, arretrata rispetto alla sede stradale e come prescritto dalle vigenti norme del Codice Stradale. Detto nuovo accesso dovrà inserirsi e rapportarsi, per caratteristiche costruttive e tipologiche, in modo congruo con le preesistenze e con l’assetto complessivo dell’insediamento rurale.
La recinzione a perimetro degli Insediamenti Rurali é consentita con le modalità di cui all’art. V.35 lettera D) delle presenti norme.
Non sono consentite recinzioni interne al perimetro dell'Insediamento Rurale al fine di isolare aree di pertinenza di singoli alloggi.
Art. V.13 Definizione di Caso d'Intervento
Per ciascuno degli Insediamenti Rurali esistenti negli Ambiti Agricoli individuati nella cartografia del RUE, il Catalogo degli interventi indica, alla colonna “Caso di Intervento”, (Cat.) quale modalità di intervento applicare tra quelle definite nella presente normativa.
Le tavole del RUE individuano con apposita simbologia:
- gli Insediamenti Rurali che sono identificati da una numerazione progressiva che fa riferimento alla schedatura d'analisi e che identificano l'insediamento nel catalogo degli interventi;
- gli Insediamenti Rurali a specifica vocazione agricola,
- gli Insediamenti Rurali con edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili tipologicamente, ossia gli edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale, che sono puntualmente individuati all'interno dell'insediamento rurale
- gli Insediamenti Rurali con presenza di edifici soggetti a recupero ambientale ;
- gli Insediamenti Rurali costituiti da edifici non riconoscibili tipologicamente.
- gli edifici ruderizzati oggetto di ripristino tipologico.
Dette individuazioni rappresentano la guida agli interventi edilizi di recupero e riuso degli edifici esistenti, tenendo conto che nell'Insediamento Rurale possono coesistere più edifici con caratteristiche fra loro diverse e che pertanto gli interventi edilizi saranno applicabili a ciascun edificio in relazione alle sue intrinseche caratteristiche tipologiche.
In relazione alla presenza nell'Insediamento rurale d'edifici pienamente o parzialmente riconoscibili o viceversa in assenza di questi si sono individuati i seguenti casi d'intervento edilizio:
CASO D'INTERVENTO 1 - Insediamenti Rurali con presenza d'edifici pienamente riconoscibili; CASO D'INTERVENTO 2 - Insediamenti Rurali con presenza d'edifici parzialmente riconoscibili; CASO D'INTERVENTO 3 - Insediamenti rurali privi di edifici riconoscibili.
La cartografia di RUE identifica gli edifici riconoscibili e quelli parzialmente riconoscibili, mentre, ai fini delle presenti norme, rientrano fra gli edifici non riconoscibili tutti gli altri privi d'identificativo.
In relazione alle quattro categorie tipologiche individuate, nel CASO D'INTERVENTO 1 sono riportate le modalità d'intervento per ciascuna di esse e per ciascun fabbricato appartenente a detto tipo, pertanto il Caso d'intervento 1 si articolerà in:
1/A edificio pienamente riconoscibile con tipologia a corpi congiunti (residenza-portamorta-stalla e fienile);
1/B edificio pienamente riconoscibile con tipologia a corpi separati, con modalità articolate in relazione alle funzioni dei corpi di fabbrica ossia:
- edificio padronale o residenziale
- stalla e fienile o altro edificio di servizio agricolo;
1/C edificio pienamente riconoscibile con caratteri tipici del '900, con modalità articolate in relazione alle funzioni dei corpi di fabbrica ossia:
- edificio padronale o residenziale
- stalla e fienile o altro edificio di servizio agricolo;
Per quanto attiene il CASO D'INTERVENTO 2, edifici parzialmente riconoscibili, l'intervento edilizio previsto riguarda tutte le tipologie individuate.
All'interno di ciascun caso d'intervento sono poi riportate le modalità esecutive che riguardano gli altri edifici presenti nell'Insediamento Rurale, con l'esclusione di alcune specifiche attività agronomiche quali allevamenti, stalle, centri macchine, ecc. che trovano la loro normativa nel successivo articolato normativo.
I primi tre casi d'intervento riguardano dunque la generalità degli Insediamenti Rurali esistenti nel Territorio Rurale.
Per quanto attiene la nuova costruzione di fabbricati su Unità Aziendali inedificate la presente normativa prevede il CASO D'INTERVENTO 4: Formazione di nuovi Insediamenti Rurali su fondi inedificati.
La cartografia del RUE individua poi gli edifici ruderizzati o parzialmente crollati per i quali si ravvisa la necessità del loro mantenimento o riproposizione quali elementi del sistema testimoniale, e per i quali risulta applicabile quanto stabilito dal:
CASO D'INTERVENTO 5 - edifici soggetti a ripristino tipologico.
In relazione a quanto sopra esposto le categorie d'intervento edilizio diretto per l'edificio possono essere:
• articolazioni e specificazioni della categoria d'intervento della "ristrutturazione edilizia con vincolo parziale a tutela dei caratteri rurali degli edifici" ;
• articolazioni e specificazioni della categoria d'intervento del "restauro e risanamento conservativo"
• articolazioni e specificazioni della categoria della "nuova costruzione" per quanto attiene appunto nuovi corpi di fabbrica o ampliamenti di quelli esistenti;
• articolazioni e specificazioni della categoria d'intervento della "ristrutturazione edilizia";
• articolazioni e specificazioni della categoria d'intervento del "ripristino tipologico".
Dette articolazioni normative consentono di confermare le caratteristiche formali e architettoniche del tipo edilizio e contemporaneamente attuano il completo riuso a scopo residenziale o agricolo dell'edificio riconoscibile o parzialmente riconoscibile. Per quanto attiene gli edifici non riconoscibili offrono l'opportunità di una complessiva "bonifica ambientale" del territorio rurale.
Le tavole grafiche del RUE identificano la riconoscibilità parziale o integrale dell’edificio mentre l’attribuzione tipologica è presente nel catalogo degli interventi allegato alla presente normativa, detta individuazione tipologica non è prescrittiva; il tecnico incaricato potrà, sulla scorta del rilievo dell'edificio e di una relazione storico critica dello stesso, proporre in sede di progetto la modifica dell'attribuzione effettuata.
Art. V.14 Caso di Intervento “1”: Insediamenti Rurali comprendenti edifici con piena presenza di tipologia di tipo “A”, "B”, “C”
SOGGETTI ATTUATORI:
operatori agricoli qualificati e non qualificati.
Per i diversi tipi edilizi presenti nell’insediamento rurale sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:
1/A) EDIFICI CON PIENA RICONOSCIBILITÀ TIPOLOGICA: TIPO “A” ELEMENTI FUNZIONALI CONTIGUI. POSSONO ESSERE OGGETTO DEI SEGUENTI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI:
a.1)Ristrutturazione con vincolo parziale dei caratteri formali dell'edificio a elementi contigui.
Gli interventi ammessi sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con questo compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Le modifiche interne ed esterne, dovranno avvenire nel rispetto dello schema tipologico dell’edificio, dovranno seguire le indicazioni contenute nei modelli tipologici progettuali e nell'abaco dei particolari costruttivi di cui al Capo IV delle presenti norme.
Il tipo d'intervento prevede:
per i prospetti esterni:
• l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
• l'inserimento di nuove aperture sui fronti principali esterni, diametralmente opposti, seguendo la partitura, le dimensioni e le caratteristiche di finitura originarie di quelle esistenti sul modulo di abitazione o in alternativa riproponendo, anche aumentandole nel numero, quelle proprie della parte a stalla e fienile. Le nuove aperture sono consentite solamente nel caso in cui non si riesca a raggiungere con le aperture già presenti i requisiti minimi d'illuminazione ed aerazione dei vani retrostanti;
• l'inserimento di nuove aperture sui fronti secondari laterali in allineamento verticale e possibilmente in modo simmetrico;
• la conservazione delle forature originali esistenti, porte, porte-finestre e finestre, o la loro riproposizione se tamponate; nell'ambito dell'intervento complessivo è consentita la modifica della posizione e delle dimensioni di detti elementi in coerenza con i caratteri formali dell'edificio e con quanto previsto dall'abaco dei particolari costruttivi;
• la conservazione delle grandi aperture della "portamorta" sui fronti principali diametralmente opposti, di cui è consentito il tamponamento con serramenti vetrati o con altri elementi comunque arretrati dal filo esterno del fabbricato e che consentano la piena leggibilità dei caratteri formali di questo elemento;
• il mantenimento o la riproposizione dei seguenti elementi costruttivi o di finitura:
a) sporto di gronda in travetti di legno;
b) cornicioni in mattoni;
c) mantovane sagomate;
d) marcapiani;
e) muro tagliafuoco sporgente oltre la falda di tetto;
f) eventuali elementi decorativi di pregio o identificativi dell’insediamento quali fregi, nicchie votive, scritte e toponimi, tabelle targhe, inferriate e cancelli;
g) infissi esterni in legno verniciato con tinte coprenti;
h) manto di copertura in tegole curve (coppi) che dovrà essere previsto anche se non esistente;
per le modifiche interne:
• il mantenimento nel vano del portico, loggia o porta-morta del solaio nel caso esso sia costituito da volte in mattoni a botte, crociera, padiglione o a vela;
• l’eventuale chiusura in muratura delle aperture d'ingresso della porta morta, che dovrà avvenire a filo arretrato verso l’interno dell’edificio, in modo da permettere la leggibilità dell’originaria immagine esterna. Non é consentita la chiusura in muratura dei portici ,che potrà essere effettuata solamente tramite vetrate, poste sul filo interno degli stessi, che lascino inalterata la struttura muraria.
• l'abbattimento, nel vano del portico o porta-morta, dei solai limitatamente ai casi in cui la struttura sia con travi e travetti in legno o travi profilate in ferro e voltine in laterizio, nel qual caso la ricostruzione potrà avvenire in allineamento con i solai dell'abitazione e il tamponamento del portico dovrà essere costruito in modo arretrato rispetto l'imposta dell'arco esterno;
• l'abbattimento di tutti i muri non portanti e loro ricostruzione per l'organizzazione dell'abitazione;
• l'abbattimento dei solai a bassa quota (pollaio, forno, porcile) e riallineamento dei nuovi solai con quelli dell'abitazione;
• l'abbattimento dei solai della stalla o altri ambienti rurali, per l’ eventuale riallineamento del nuovo solaio con quelli dell'abitazione, esclusivamente nel caso in cui detti solai non siano costituiti da volte in mattoni a botte, crociera, padiglione o a vela;
• l'inserimento di nuovo solaio nel doppio volume del fienile;
• la sostituzione dei solai dell'abitazione con riposizionamento sulla stessa quota o alla quota minima necessaria ai fini dell’abitabilità dei locali;
• l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico sanitari che non alterino in ogni caso la sagoma dell’edificio, non sono pertanto ammessi corpi sporgenti oltre la copertura per la realizzazione di volumi tecnici ecc.;
per le scale interne:
• il mantenimento del vano scala originario nel caso possa garantire il disimpegno di tutti i livelli del fabbricato e sia posto in posizione tipologicamente corretta, viceversa é consentita la sua riformulazione, anche in luogo diverso dal precedente, nei seguenti casi:
1- al fine di ricondurlo ad una sua organicità tipologica;
2- al fine di garantire il disimpegno di tutti i livelli del fabbricato;
3- al fine di adeguare l’edificio al superamento delle barriere architettoniche solo nell’eventualità di comprovata e documentabile necessità del richiedente, anche in deroga a quanto stabilito dal successivo capoverso.
• Non potranno comunque essere demolite le scale che, per particolare fattura o pregio o per la presenza d'elementi decorativi, rappresentino testimonianza del processo costruttivo tradizionale;
• l'inserimento nel vano del portico, loggia, o stalla di una nuova scala, con struttura portante metallica e pedate in legno o con altri materiali idonei che testimonino, e dal punto di vista compositivo-formale, e dal punto di vista dei materiali, il “distacco” dalla struttura esistente;
• l'inserimento del vano scala in tutti gli altri ambienti dell’edificio ad esclusione del vano porta-morta.
a.2) Ampliamento per moduli dell'edificio ad elementi contigui
L'ampliamento “una tantum” per moduli é riservato agli operatori agricoli qualificati e potrà avvenire solamente per destinazione residenziale o di servizio alla residenza e sugli edifici composti da un massimo di 3 Moduli, nella misura di 1,5 Moduli, oppure da un massimo di 4 Moduli, nella misura di 1/2 Modulo. Per le tipologie che superano i 4 Moduli non è ammesso detto ampliamento.
L'ampliamento deve comunque avvenire secondo i modelli tipologici di riferimento progettuali e l'abaco dei particolari costruttivi di cui al Capo IV delle presenti norme. Il tipo di intervento prevede:
• il mantenimento della quota di gronda e di colmo esistenti;
• la stessa profondità del modulo in ampliamento dell'edificio esistente.
1/B) EDIFICI CON PIENA RICONOSCIBILITÀ TIPOLOGICA: TIPO “B” ELEMENTI FUNZIONALI SEPARATI POSSONO ESSERE OGGETTO DEI SEGUENTI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI:
b.1) Ristrutturazione con vincolo parziale dei caratteri formali degli edifici a elementi funzionali separati.
Gli interventi ammessi sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Le modificazioni interne dovranno avvenire nel rispetto dello schema tipologico dell’edificio, e dovranno seguire le indicazioni contenute nell’abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme.
Il tipo d'intervento, in relazione alla principale funzione degli edifici che costituiscono in tipo edilizio, prevede:
b.1.1) per l'edificio a destinazione prevalentemente residenziale o ex casa padronale:
• l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
• il restauro e il ripristino dei fronti esterni dove sono ammesse:
- le modifiche proprie del tipo edilizio in oggetto al fine di ricondurlo alla sua completa leggibilità;
- l'inserimento di nuove aperture se consone ai caratteri formali dei prospetti dell'edificio;
• la conservazione ed il ripristino dell'impianto organizzativo-distributivo originale;
• il consolidamento, con sostituzioni di parti non recuperabili, ma senza modificare la posizione e la quota, dei seguenti elementi strutturali:
a) murature portanti sia interne che esterne
b) solai e volte
c) scala principale
d) tetto con ripristino del manto di copertura e dei comignoli originali;
• l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico sanitari necessari che non alterino in ogni caso la sagoma dell’edificio, non sono pertanto ammessi corpi sporgenti oltre la copertura per la realizzazione di volumi tecnici ecc., non sono neppure ammessi lucernari in falda, se non quelli necessari all’ ispezione del tetto;
• la conservazione degli elementi decorativi e di finitura dell'edificio;
• il mantenimento o la riproposizione dei seguenti elementi costruttivi o di finitura:
a) sporto di gronda se in travetti di legno;
b) cornicioni in mattoni;
c) mantovane sagomate;
d) marcapiani;
e) muro tagliafuoco sporgente oltre la falda di tetto;
f) eventuali elementi decorativi di pregio o identificativi dell’insediamento quali fregi, nicchie votive, scritte e toponimi, tabelle targhe, inferriate e cancelli;
g) infissi esterni in legno verniciato con tinte coprenti;
h) manto di copertura in tegole curve (coppi) che dovrà essere previsto anche se non esistente;
b.1.2) per gli edifici a originaria destinazione rurale, stalle, barchesse, depositi.
• l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici al medesimo;
• il tamponamento dei porticati esterni a filo arretrato, solamente tramite vetrate poste sul filo interno degli stessi che lascino inalterata la struttura muraria e tale da permettere il mantenimento dell'originaria immagine esterna;
• l'inserimento di nuove aperture su tutti i fronti;
• l'abbattimento di tutti i muri non portanti e nuova costruzione di divisioni interne per l'organizzazione degli spazi destinati a nuovi usi previsti;
• l'inserimento di nuovi solai nel doppio volume del fienile;
• l'inserimento di vani scala nel numero necessario all'utilizzo complessivo del fabbricato;
• l'abbattimento di eventuali solai a bassa quota (pollaio, forno, porcile);
• l'abbattimento dei solai della stalla solo nel caso non siano costituiti da volte in mattoni a botte, crociera, padiglione o a vela;
• l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico sanitari necessari che non alterino in ogni caso la sagoma dell’edificio, non sono pertanto ammessi corpi sporgenti oltre la copertura per la realizzazione di volumi tecnici ecc., sono ammessi, limitatamente allo stretto necessario, finestre in falda al solo fine di integrazione dei parametri di illuminazione ed aerazione di locali abitabili posti nel sottotetto che già usufruiscano comunque d'illuminazione e aerazione naturale da finestre poste sui muri perimetrali, ai fini del calcolo dei parametri di illuminamento e aerazione la superficie di dette finestre in falda si considera maggiorata del 100%.
1/C) EDIFICI CON PIENA RICONOSCIBILITÀ TIPOLOGICA: TIPO “C” EDIFICI CON CARATTERI TIPICI DEL PRIMO ‘900, SONO OGGETTO DEI SEGUENTI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI:
c.1) Ristrutturazione con vincolo parziale dei caratteri formali degli edifici del primo '900.
Gli interventi ammessi sono quelli volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Le modificazioni interne ed esterne dovranno avvenire nel rispetto dei caratteri tipici dell’edificio che si riconoscono appartenenti al periodo del primo'900
Il tipo di intervento prevede in relazione alle prevalenti funzioni svolte dal tipo edilizio:
c1.1) per l'edificio a destinazione prevalentemente residenziale o ex casa padronale :
• l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
• il restauro e il ripristino dei fronti esterni con la conservazione o riproposizione degli elementi caratterizzanti il tipo edilizio;
• la conservazione ed il ripristino dell'impianto organizzativo-distributivo originale;
• il consolidamento, con sostituzioni di parti non recuperabili, ma senza modificare la posizione e la quota, dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne
- solai e volte
- scala principale
- tetto con ripristino del manto di copertura e dei comignoli originali;
• l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico sanitari necessari che non alterino in ogni caso la sagoma dell’edificio, non sono pertanto ammessi corpi sporgenti oltre la copertura per la realizzazione di volumi tecnici ecc.;
• il mantenimento se esistenti, o la riproposizione, dei seguenti elementi costruttivi o di finitura:
- sporto di gronda in travetti di legno;
- cornicioni in mattoni;
- mantovane sagomate;
- marcapiani;
- muro tagliafuoco sporgente oltre la falda di tetto;
- eventuali elementi decorativi di pregio o identificativi dell’insediamento quali fregi, nicchie votive, scritte e toponimi, tabelle targhe, inferriate e cancelli;
- manto di copertura in tegole curve (coppi) o piane;
c1.2) per l'edificio a elementi contigui (abitazione – porta morta - stalla-fienile) :
• l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
• l'inserimento di nuove aperture sui fronti principali esterni diametralmente opposti, seguendo la partitura, le dimensioni e le caratteristiche di finitura originarie di quelle esistenti sul modulo di abitazione. Le nuove aperture sono consentite solamente nel caso in cui non si riesca a raggiungere con le aperture già presenti i requisiti minimi di illuminazione ed aerazione dei vani retrostanti;
• l'inserimento di nuove aperture sui fronti secondari laterali in allineamento verticale e possibilmente in modo simmetrico e con i medesimi caratteri costruttivi delle esistenti sugli altri fronti;
• il mantenimento se esistenti dei seguenti elementi costruttivi o di finitura:
- sporto di gronda;
- cornicioni in mattoni;
- mantovane sagomate;
- marcapiani;
- muro tagliafuoco sporgente oltre la falda di tetto;
- eventuali elementi decorativi di pregio o identificativi dell’insediamento quali fregi, nicchie votive, scritte e toponimi, tabelle targhe, inferriate e cancelli;
- manto di copertura in tegole curve (coppi) o piane, che dovrà essere previsto anche se non esistente;
• il mantenimento nel vano del portico, loggia o porta-morta del solaio nel caso esso sia costituito da volte in mattoni a botte, crociera, padiglione o a vela;
• l’eventuale chiusura in muratura delle aperture di ingresso della porta morta che dovrà avvenire a filo arretrato verso l’interno dell’edificio in modo da permettere la leggibilità dell’originaria immagine esterna. Non é consentita la chiusura in muratura dei portici che potrà essere effettuata solamente tramite vetrate poste sul filo interno degli stessi che lascino inalterata la struttura muraria.
• l'abbattimento, nel vano del portico o porta-morta, dei solai limitatamente ai casi in cui la struttura sia con travi e travetti in legno o travi profilate in ferro e voltine in laterizio, nel qual caso la ricostruzione potrà avvenire in allineamento con i solai dell'abitazione e il tamponamento del portico dovrà essere costruito in modo arretrato rispetto l'imposta dell'arco esterno;
• l'abbattimento di tutti i muri non portanti e loro ricostruzione per l'organizzazione dell'abitazione;
• l'abbattimento dei solai a bassa quota (pollaio, forno, porcile) e riallineamento dei nuovi solai con quelli dell'abitazione;
• l'abbattimento dei solai della stalla o altri ambienti rurali, per l’ eventuale riallineamento del nuovo solaio con quelli dell'abitazione, esclusivamente nel caso in cui detti solai non siano costituiti da volte in mattoni a botte, crociera, padiglione o a vela;
• l'inserimento di nuovo solaio nel doppio volume del fienile;
• la sostituzione dei solai dell'abitazione con riposizionamento sulla stessa quota o alla quota minima necessaria ai fini dell’abitabilità dei locali;
• l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico sanitari che non alterino in ogni caso la sagoma dell’edificio, non sono pertanto ammessi corpi sporgenti oltre la copertura per la realizzazione di volumi tecnici ecc.;
• il mantenimento del vano scala originario nel caso possa garantire il disimpegno di tutti i livelli del fabbricato e sia posto in posizione tipologicamente corretta, viceversa é consentita la sua riformulazione, anche in luogo diverso dal precedente, nei seguenti casi:
- al fine di ricondurlo ad una sua organicità tipologica;
- al fine di garantire il disimpegno di tutti i livelli del fabbricato;
- al fine di adeguare l’edificio al superamento delle barriere architettoniche solo nell’eventualità di comprovata e documentabile necessità del richiedente, anche in deroga a quanto stabilito dal successivo capoverso.
Non potranno comunque essere demolite le scale che, per particolare fattura o pregio o per la presenza di elementi decorativi, rappresentino testimonianza del processo costruttivo tradizionale;
• l'inserimento nel vano del portico, loggia, o stalla di una nuova scala, con struttura portante metallica e pedate in legno o con altri materiali idonei che testimonino e dal punto di vista compositivo-formale e dal punto di vista dei materiali il “distacco” dalla struttura esistente;
• l'inserimento del vano scala in tutti gli altri ambienti dell’edificio ad esclusione del vano porta-morta.
c.1.3) Ampliamento per moduli dell'edificio ad elementi contigui
L'ampliamento “una tantum” per moduli é riservato agli operatori agricoli qualificati e potrà avvenire solamente per destinazione residenziale o di servizio alla residenza e sugli edifici composti da un massimo di 3 Moduli, nella misura di 1,5 Moduli, oppure da un massimo di 4 Moduli, nella misura di 1/2 Modulo così come definiti dall’art. V.10 lettera (A) delle presenti norme. Per le tipologie che superano i 4 Moduli non è ammesso detto ampliamento.
L'ampliamento deve comunque avvenire secondo i modelli tipologici di riferimento progettuali e l'abaco dei particolari costruttivi di cui al Capo IV delle presenti norme. Il tipo di intervento prevede:
• il mantenimento della quota di gronda e di colmo esistenti;
• la stessa profondità del modulo in ampliamento dell'edificio esistente.
c.1.4) per gli edifici a destinazione rurale o altra destinazione produttiva:
• l'eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici al medesimo;
• il tamponamento di porticati esterni o grandi aperture presenti a filo arretrato verso l’interno dell’edificio, tale da permettere la leggibilità dell'originaria immagine esterna;
• l'inserimento di nuove aperture su tutti i fronti salvaguardando l’aspetto tipico dell’edificio;
• l'abbattimento di tutti i muri non portanti e nuova costruzione di divisioni interne per l'organizzazione degli spazi destinati a nuovi usi previsti;
• l'inserimento di nuovi solai;
• l'inserimento di vani scala nel numero necessario all'utilizzo complessivo del fabbricato;
• il mantenimento se esistenti dei seguenti elementi costruttivi o di finitura:
- sporto di gronda se in travetti di legno;
- cornicioni in mattoni;
- mantovane sagomate;
- marcapiani;
- muro tagliafuoco sporgente oltre la falda di tetto;
- eventuali elementi decorativi di pregio o identificativi dell’insediamento quali fregi, nicchie votive, scritte e toponimi, tabelle targhe, inferriate e cancelli;
- manto di copertura in tegole curve (coppi) o piane;
D) RISTRUTTURAZIONE DI ALTRI EDIFICI ESISTENTI NELL’INSEDIAMENTO RURALE.
Gli eventuali edifici esistenti nell'insediamento, privi di riconoscibilità tipologica quali: edifici residenziali di recente costruzione, depositi attrezzi e prodotti agricoli, fienili, ecc., ad esclusione:
• di quelli posti in demolizione obbligatoria dal piano d'insieme;
• delle superfetazioni di edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili;
• di quelli che pur non essendo individuati dalla cartografia del RUE possono ricondursi ad elementi di pertinenza degli edifici totalmente o parzialmente riconoscibili , quali barchesse, stxxxxxx, caselli ecc. che dovranno essere recuperati insieme all'edificio cui sono pertinenza e con i medesimi criteri;
• degli annessi agricoli destinati all'allevamento;
sono soggetti a "ristrutturazione edilizia" ossia ad interventi volti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il tipo d'intervento prevede:
• l'adeguamento interno degli spazi per le necessità dei vari usi consentiti;
• la sistemazione ed eventuali ripristini dei fronti esterni con apertura di nuove finestre o porte con l’utilizzazione dei materiali secondo l'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme;
• la ricomposizione planovolumetrica dell'edificio, con la possibilità di conseguire un aumento del volume reale dell’edificio nel limite del 25% dell’esistente e sino ad un massimo di mc. 150, solo al fine di ottenere una migliore unitarietà dei prospetti, dell’impianto tipologico e una maggiore coerenza con i tipi edilizi riconoscibili in zona agricola. L'intervento, che potrà avvenire anche tramite demolizione e ricostruzione, dovrà seguire, per quanto attiene al posizionamento nel perimetro dell’Insediamento Rurale le indicazioni contenute nei “Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione” nonché, per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e compositive le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui al Capo IV delle presenti norme.
Nel caso la ricomposizione planovolumetrica riguardi un edificio prevalentemente residenziale, ossia dove le superfici residenziali siano almeno l'80% della superficie complessiva dell'edificio, sia l'incremento volumetrico consentito, che la residua superficie non residenziale, possono essere adibite ad uso residenziale o di servizi alla residenza, anche con l'incremento del numero complessivo d'alloggi, che in ogni caso sarà stabilito dal rapporto fra il volume vuoto per pieno del nuovo edificio e l'indice di 400 mc. per alloggio arrotondato all'intero più vicino.
Le destinazioni d’uso ammissibili in detti edifici sono quelle previste all’art. 7 punti 1 e 3, con la precisazione relativa agli edifici prevalentemente residenziali su cui si opera la ricomposizione planovolumertica, che prevale sulle norme generali della presente normativa.
E) NUOVE COSTRUZIONI DI ANNESSI AGRICOLI
All'interno del perimetro dell'insediamento rurale che ospita edifici pienamente riconoscibili è ammessa, per le esigenze produttive agricole del fondo, la nuova costruzione d'annessi agricoli da adibirsi a depositi attrezzi e prodotti agricoli.
Questi dovranno seguire, per quanto attiene al loro posizionamento nel perimetro dell’Insediamento Rurale, le indicazioni contenute nell’art. V.34 “Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione” nonché, per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e compositive, le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme.
I parametri edilizi-urbanistici della categoria d'intervento sono:
- S.A.F.= appoderamento minimo di Ha.3 alla data d'adozione delle presenti norme, per gli operatori agricoli qualificati.
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.5 alla data d'adozione delle presenti norme, per gli operatori non qualificati.
- Su = 150 mq. aumentabili in proporzione all'ampiezza dell'azienda di mq. 100 per ogni ettaro di superficie agricola fondiaria (S.A.F.) eccedente il primo ettaro, con un massimo di mq. 900
- D1 = mt. 5 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli altri edifici dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10, salvo maggiori fasce di rispetto
- H = altezza massima non superiore a quella dell’edificio riconoscibile, se presente nell’insediamento rurale, e/o in ogni caso non superiore a mt. 7,5. Per le attrezzature quali silos, serbatoi ecc. l'altezza è in relazione alle esigenze specifiche dell’attrezzatura con un massimo di ml. 12
Per gli annessi agricoli destinati agli allevamenti, alle strutture specializzate e alle serre si rimanda al Capo III delle presenti norme.
F) AMPLIAMENTO DI ANNESSI AGRICOLI DI RECENTE EDIFICAZIONE
Gli annessi agricoli di più recente edificazione, generalmente a struttura prefabbricata per i quali non sia possibile o non si voglia procedere secondo le disposizioni del punto e) del presente articolo, relativo alla loro ricomposizione planivolumetrica, possono essere ampliati secondo i seguenti parametri edilizi-urbanistici seguendo per quanto possibile le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme:
- Su = incremento massimo rispetto alla Superficie utile esistente pari a: 30% per costruzioni esistenti fino a mq. 500 di Sc;
15% per costruzioni esistenti superiori a mq. 500 di Sc;
- D1 = mt. 5 di distanza dai confini di proprietà;
- D2 = mt. 5 di distanza dai confini di zona agricola;
- D3 = mt. 5 di distanza dagli altri edifici dell'Insediamento Rurale;
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10, salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 7,5.
Considerato che detti edifici presentano generalmente caratteristiche formali in contrasto con il paesaggio agrario, il progetto d'ampliamento, dovrà prevedere adeguate soluzioni architettoniche o di mitigazione ambientale, tali da rendere l'edificio più consono ai caratteri della zona agricola. Tali soluzioni potranno prevedere: la mascheratura delle finestre a nastro eventualmente presenti con gelosie, il rivestimento dell'edificio o il suo tinteggio, la mascheratura delle strutture portanti prefabbricate dell'edificio, ed ogni ulteriore soluzione formale che il progettista vorrà adottare al fine di mitigare l'impatto dell'edificio sull'ambiente circostante. Nei casi in cui, per dimensioni o tipologia costruttiva del fabbricato, non sia fattibile alcun intervento edilizio atto a migliorare l'inserimento ambientale, dovrà essere prevista la mitigazione dell'impatto ambientale della struttura, tramite impianti arborei ed arbustivi che consentano, soprattutto in relazione ai canali prospettici della viabilità pubblica, la copertura visiva dell'edificio. Dette piantumazioni pertanto non potranno limitarsi a filari arborei a perimetro dell'edificio, ma dovranno essere studiate in relazione a detti canali prospettici e all'intorno costruito e non del fabbricato in oggetto.
Per gli annessi agricoli destinati agli allevamenti, alle strutture specializzate e alle serre si rimanda al Capo III delle presenti norme.
G) DEMOLIZIONI DI CORPI DI FABBRICA
Gli edifici privi di riconoscibilità tipologica, con l'esclusione di quelli che pur non essendo individuati dalla cartografia del RUE possono ricondursi ad elementi di pertinenza degli edifici totalmente o parzialmente riconoscibili, quali barchesse, stallini, caselli ecc. che dovranno essere recuperati insieme all'edificio cui sono pertinenza e con i medesimi criteri, possono essere totalmente o parzialmente demoliti.
Art. V.15 Caso di Intervento “2”: Insediamenti Rurali comprendenti edifici con presenza parziale di tipologia di tipo “A” , "B”,“C”
SOGGETTI ATTUATORI:
operatori agricoli qualificati e non qualificati
Per i diversi tipi edilizi con parziale riconoscibilità tipologica, presenti nell’insediamento rurale, sono ammessi i seguenti tipi d'intervento:
A) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RECUPERO DEI CARATTERI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO PER TUTTI I TIPI EDILIZI CON PRESENZA PARZIALE DI TIPOLOGIA.
Gli interventi edilizi di ristrutturazione con recupero dei caratteri tipologici, da porsi in atto sugli edifici parzialmente riconoscibili, dovranno tendere al ripristino della piena riconoscibilità dell’edificio mediante l’eliminazione degli elementi incongrui che riducono la riconoscibilità dell’edificio stesso, quali:
• baxxxxx,xensiline e tettoie;
• partiture delle aperture di dimensioni, tipologie o materiali non consoni alla zona agricola;
• elementi di finitura estranei al tipo edilizio originale;
• superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
Il tipo d'intervento dovrà inoltre prevedere:
• il restauro e il ripristino dei fronti esterni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore architettonico, mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
• il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore architettonico;
• il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;
• il mantenimento se esistenti o la riproposizione dei seguenti elementi costruttivi o di finitura:
- sporto di gronda se in travetti di legno;
- cornicioni in mattoni;
- mantovane sagomate;
- marcapiani;
- muro tagliafuoco sporgente oltre la falda di tetto;
- eventuali elementi decorativi di pregio o identificativi dell’insediamento quali fregi, nicchie votive, scritte e toponimi, tabelle targhe, inferriate e cancelli;
- manto di copertura in tegole curve (coppi) o piane; Il tipo di intervento consente:
• l'abbattimento di tutti i muri non portanti e loro ricostruzione per l'organizzazione dell'abitazione;
• l'abbattimento dei solai a bassa quota (pollaio, forno, porcile) e riallineamento dei nuovi solai con quelli dell'abitazione;
• l'abbattimento dei solai della stalla o altri ambienti rurali, per l’ eventuale riallineamento del nuovo solaio con quelli dell'abitazione, esclusivamente nel caso in cui detti solai non siano costituiti da volte in mattoni a botte, crociera, padiglione o a vela;
• l'inserimento di nuovo solaio nel doppio volume del fienile;
• la sostituzione dei solai dell'abitazione con riposizionamento sulla stessa quota o alla quota minima necessaria ai fini dell’abitabilità dei locali;
• la ricomposizione dei prospetti con l’inserimento anche di nuove aperture in sintonia con quanto previsto nell’abaco dei particolari costruttivi;
• l'inserimento d'impianti tecnologici ed igienico sanitari necessari che non alterino in ogni caso la sagoma dell’edificio, non sono pertanto ammessi corpi sporgenti oltre la copertura per la realizzazione di volumi tecnici ecc.;
Sono inoltre consentiti, in relazione alla tipologia dell’edificio parzialmente riconoscibile ed alla sua funzione, tutti gli interventi edilizi di recupero e riuso di cui alla categoria d’intervento “1”.
B) RIPRISTINO TIPOLOGICO PER GLI EDIFICI PARZIALMENTE RICONOSCIBILI.
• Nel caso le alterazioni del tipo edilizio siano così consistenti da non poterlo ricondurre ad una sua piena riconoscibilità, tramite l'intervento edilizio di ristrutturazione di cui alla lettera a), è consentito il ripristino tipologico del fabbricato, con la possibilità di conseguire un aumento del volume dell’edificio al solo fine di ripristinare le volumetrie del tipo edilizio originario, se documentate, o quelle del tipo edilizio generale di riferimento, e/o di ottenere una migliore unitarietà dei prospetti, dell’impianto tipologico e una maggiore coerenza con i tipi edilizi riconoscibili in zona agricola.
• L'intervento di ripristino tipologico dovrà riguardare i soli corpi di fabbrica che presentano alterazioni tali da giustificare questo tipo d'intervento.
• Il ripristino tipologico potrà avvenire anche tramite demolizione e ricostruzione, dovrà seguire, per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e compositive le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme.
C) RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALTRI EDIFICI ESISTENTI NELL’INSEDIAMENTO RURALE
Gli altri edifici eventualmente esistenti nell'insediamento, privi di riconoscibilità tipologica quali: edifici residenziali di recente costruzione, depositi attrezzi e prodotti agricoli, fienili, ecc., ad esclusione:
• di quelli posti in demolizione obbligatoria dal piano d'insieme;
• delle superfetazioni di edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili;
• di quelli che pur non essendo individuati dalla cartografia del RUE possono ricondursi ad elementi di pertinenza degli edifici totalmente o parzialmente riconoscibili , quali barchesse, stxxxxxx, caselli ecc. che dovranno essere recuperati insieme all'edificio cui sono pertinenza e con i medesimi criteri;
• degli annessi agricoli destinati all'allevamento;
sono soggetti a "ristrutturazione edilizia" ossia ad interventi volti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il tipo d'intervento prevede:
• l'adeguamento interno degli spazi per le necessità dei vari usi consentiti;
• la sistemazione ed eventuali ripristini dei fronti esterni con apertura di nuove finestre o porte con l’utilizzazione dei materiali secondo l'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme;
• la ricomposizione planovolumetrica dell'edificio, con la possibilità di conseguire un aumento del volume reale dell’edificio nel limite del 25% dell’esistente e sino ad un massimo di mc. 150, solo al fine di ottenere una migliore unitarietà dei prospetti, dell’impianto tipologico e una maggiore coerenza con i tipi edilizi riconoscibili in zona agricola. L'intervento, che potrà avvenire anche tramite demolizione e ricostruzione, dovrà seguire per quanto attiene al posizionamento nel perimetro dell’ Insediamento Rurale le indicazioni contenute nell’art. V.34 “Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione” nonché per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e compositive le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme.
Nel caso la ricomposizione planovolumetrica riguardi un edificio prevalentemente residenziale, ossia dove le superfici residenziali siano almeno l'80% della superficie complessiva dell'edificio, sia l'incremento volumetrico consentito, che la residua superficie non residenziale, possono essere adibite ad uso residenziale o di servizi alla residenza, anche con l'incremento del numero complessivo di alloggi, che in ogni caso sarà stabilito dal rapporto fra il volume vuoto per pieno del nuovo edificio e l'indice di 400 mc. per alloggio arrotondato all'intero più vicino.
Le destinazioni d’uso ammissibili in detti edifici sono quelle previste all’art. 7 punti 1 e 3, con la precisazione relativa agli edifici prevalentemente residenziali su cui si opera la ricomposizione planovolumertica, che prevale sulle norme generali della presente normativa.
D) NUOVE COSTRUZIONI DI ANNESSI AGRICOLI
All'interno del perimetro dell'insediamento rurale che ospita edifici pienamente riconoscibili è ammessa, per le esigenze produttive agricole del fondo, la nuova costruzione di annessi agricoli da adibirsi a depositi attrezzi e prodotti agricoli.
Questi dovranno seguire per quanto attiene al loro posizionamento nel perimetro dell’Insediamento Rurale le indicazioni contenute nell’ art. V.34 “Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione” nonché per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e compositive le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme.
I parametri edilizi-urbanistici della categoria d'intervento sono:
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.3 alla data d'adozione delle presenti norme, per gli operatori agricoli qualificati.
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.5 alla data d'adozione delle presenti norme, per gli operatori non qualificati.
- Su = 150 mq. aumentabili in proporzione all'ampiezza dell'azienda di mq. 100 per ogni ettaro di superficie agricola fondiaria (S.A.F.) eccedente il primo ettaro, con un massimo di mq. 900
- D1 = mt. 5 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli altri edifici dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10, salvo maggiori fasce di rispetto
- H = altezza massima dell’edificio non superiore a quella dell’edificio riconoscibile, se presente nell’insediamento rurale, e/o in ogni caso non superiore a mt. 7,5. Per le attrezzature quali silos, serbatoi ecc. l'altezza è in relazione alle esigenze specifiche dell’attrezzatura con un massimo di ml. 12
Per gli annessi agricoli destinati agli allevamenti, alle strutture specializzate e alle serre si rimanda al Capo III delle presenti norme.
E) AMPLIAMENTO DI ANNESSI AGRICOLI DI RECENTE EDIFICAZIONE
Gli annessi agricoli di più recente edificazione, generalmente a struttura prefabbricata per i quali non sia possibile, o non si voglia procedere secondo le disposizioni del punto e) del presente articolo, relativo alla loro ricomposizione planovolumetrica, possono essere ampliati secondo i seguenti parametri edilizi- urbanistici seguendo per quanto possibile le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme:
- Su = incremento massimo rispetto alla Superficie utile esistente pari a: 30% per costruzioni esistenti fino a mq. 500 di Sc;
15% per costruzioni esistenti superiori a mq. 500 di Sc;
- D1 = mt. 5 di distanza dai confini di proprietà;
- D2 = mt. 5 di distanza dai confini di zona agricola;
- D3 = mt. 5 di distanza dagli altri edifici dell'Insediamento Rurale;
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10, salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 7,5.
Considerato che detti edifici presentano generalmente caratteristiche formali in contrasto con il paesaggio agrario, il progetto d'ampliamento, dovrà prevedere adeguate soluzioni architettoniche o di mitigazione ambientale, tali da rendere l'edificio più consono ai caratteri della zona agricola. Tali soluzioni potranno prevedere: la mascheratura delle finestre a nastro eventualmente presenti con gelosie, il rivestimento dell'edificio o il suo tinteggio, la mascheratura delle strutture portanti prefabbricate dell'edificio, ed ogni
ulteriore soluzione formale che il progettista vorrà adottare al fine di mitigare l'impatto dell'edificio sull'ambiente circostante. Nei casi in cui per dimensioni o tipologia costruttiva del fabbricato non sia fattibile alcun intervento edilizio atto a migliorare l'inserimento ambientale, dovrà essere prevista la mitigazione dell'impatto ambientale della struttura, tramite piantumazioni arboree ed arbustive che consentano, soprattutto in relazione ai canali prospettici della viabilità pubblica, la copertura visiva dell'edificio. Dette piantumazioni pertanto non potranno limitarsi a filari arborei a perimetro dell'edificio, ma dovranno essere studiate in relazione a detti canali prospettici e all'intorno costruito e non del fabbricato in oggetto.
Per gli annessi agricoli destinati agli allevamenti, alle strutture specializzate e alle serre si rimanda al Capo III delle presenti norme.
F) DEMOLIZIONI DI CORPI DI FABBRICA
Gli edifici privi di riconoscibilità tipologica, con l'esclusione di quelli che pur non essendo individuati dalla cartografia del RUE possono ricondursi ad elementi di pertinenza degli edifici totalmente o parzialmente riconoscibili , quali barchesse, stallini, caselli ecc. che dovranno essere recuperati insieme all'edificio cui sono pertinenza e con i medesimi criteri, possono essere totalmente o parzialmente demoliti..
Art. V.16 Caso di Intervento “3”: Insediamenti Rurali comprendenti edifici senza presenza di tipologia
SOGGETTI ATTUATORI:
operatori agricoli qualificati e non qualificati
Per i diversi edifici presenti nell’insediamento rurale sono ammessi i seguenti tipi di intervento:
A) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI PRIVI DI RICONOSCIBILITÀ TIPOLOGICA
Gli edifici esistenti nell'insediamento, privi di riconoscibilità tipologica quali: edifici residenziali di recente costruzione, depositi attrezzi e prodotti agricoli, fienili, ecc., ad esclusione:
• di quelli posti in demolizione obbligatoria dal piano d'insieme;
• delle superfetazioni di edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili;
• di quelli che pur non essendo individuati dalla cartografia del RUE possono ricondursi ad elementi di pertinenza degli edifici totalmente o parzialmente riconoscibili , quali barchesse, xxxxxxxx, caselli ecc. che dovranno essere recuperati insieme all'edificio cui sono pertinenza e con i medesimi criteri;
• degli annessi agricoli destinati all'allevamento;
sono soggetti a "ristrutturazione edilizia" ossia ad interventi volti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Il tipo d'intervento prevede:
• l'adeguamento interno degli spazi per le necessità dei vari usi consentiti;
• la sistemazione ed eventuali ripristini dei fronti esterni con apertura di nuove finestre o porte con l’utilizzazione dei materiali secondo l'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme;
• la ricomposizione planovolumetrica dell'edificio, con la possibilità di conseguire un aumento del volume reale dell’edificio nel limite del 25% dell’esistente e sino ad un massimo di mc. 150, solo al fine di ottenere una migliore unitarietà dei prospetti, dell’impianto tipologico e una maggiore coerenza con i tipi edilizi riconoscibili in zona agricola. L'intervento, che potrà avvenire anche tramite demolizione e ricostruzione, dovrà seguire per quanto attiene al posizionamento nel perimetro dell’ Insediamento Rurale le indicazioni contenute nell’art. V.34 “Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione” nonché per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e compositive le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme.
Nel caso la ricomposizione planovolumetrica riguardi un edificio prevalentemente residenziale, ossia dove le superfici residenziali siano almeno l'80% della superficie complessiva dell'edificio, sia l'incremento volumetrico consentito, che la residua superficie non residenziale, possono essere adibite ad uso residenziale o di servizi alla residenza, anche con l'incremento del numero complessivo di
alloggi, che in ogni caso sarà stabilito dal rapporto fra il volume vuoto per pieno del nuovo edificio e l'indice di 400 mc. per alloggio arrotondato all'intero più vicino.
Le destinazioni d’uso ammissibili in detti edifici sono quelle previste all’art 7 punti 1 e 3, con la precisazione relativa agli edifici prevalentemente residenziali su cui si opera la ricomposizione planovolumertica, che prevale sulle norme generali della presente normativa.
B) AMPLIAMENTO DELL'ABITAZIONE ESISTENTE PRIVA DI RICONOSCIBILITÀ TIPOLOGICA
Intervento riservato agli operatori agricoli qualificati.
Nel solo caso in cui la superficie utile residenziale esistente alla data di adozione delle presenti norme non raggiunga mq. 220 di Superficie Utile e nel caso in cui non sia possibile ricavare altra superficie residenziale all'interno del volume di edifici già esistenti, è ammesso, per gli operatori agricoli qualificati, l'ampliamento con nuova costruzione di volume concentrato in un unico corpo di fabbrica costruito in aderenza all'esistente o la nuova costruzione in pianta staccata di un ulteriore alloggio. L'ampliamento o la nuova costruzione dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art.
V.35 delle presenti norme e con i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
- Su = 150 mq. aumentabili in proporzione all'ampiezza dell'U.A., nel rapporto di mq. 30 per ogni ettaro di S.A.F., eccedente il primo, fino ad un massimo di mq. 400 comprensivo dell'esistente
- D1 = mt. 5 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 5 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli altri edifici dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10, salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = altezza dell'edificio esistente se in aderenza, ml. 7,5 se in corpo staccato
C) AMPLIAMENTO DI ANNESSI AGRICOLI DI RECENTE EDIFICAZIONE
Gli annessi agricoli di più recente edificazione, generalmente a struttura prefabbricata per i quali non sia possibile, o non si voglia procedere secondo le disposizioni del punto a) del presente articolo, relativo alla loro ricomposizione planovolumetrica, possono essere ampliati secondo i seguenti parametri edilizi- urbanistici seguendo per quanto possibile le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme:
- Su = incremento massimo rispetto alla Superficie utile esistente pari a: 30% per costruzioni esistenti fino a mq. 500 di Sc;
15% per costruzioni esistenti superiori a mq. 500 di Sc;
- D1 = mt. 5 di distanza dai confini di proprietà;
- D2 = mt. 5 di distanza dai confini di zona agricola;
- D3 = mt. 5 di distanza dagli altri edifici dell'Insediamento Rurale;
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10, salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 7,5.
Considerato che detti edifici presentano generalmente caratteristiche formali in contrasto con il paesaggio agrario, il progetto d'ampliamento, dovrà prevedere adeguate soluzioni architettoniche o di mitigazione ambientale, tali da rendere l'edificio più consono ai caratteri della zona agricola. Tali soluzioni potranno prevedere: la mascheratura delle finestre a nastro eventualmente presenti con gelosie, il rivestimento dell'edificio o il suo tinteggio, la mascheratura delle strutture portanti prefabbricate dell'edificio, ed ogni ulteriore soluzione formale che il progettista vorrà adottare al fine di mitigare l'impatto dell'edificio sull'ambiente circostante. Nei casi in cui per dimensioni o tipologia costruttiva del fabbricato non sia fattibile alcun intervento edilizio atto a migliorare l'inserimento ambientale, dovrà essere prevista la mitigazione
dell'impatto ambientale della struttura, tramite piantumazioni arboree ed arbustive che consentano, soprattutto in relazione ai canali prospettici della viabilità pubblica, la copertura visiva dell'edificio. Dette piantumazioni pertanto non potranno limitarsi a filari arborei a perimetro dell'edificio, ma dovranno essere studiate in relazione a detti canali prospettici e all'intorno costruito e non del fabbricato in oggetto.
Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle dell'edificio posto in ampliamento o quelle agricole per edifici non riconoscibili di cui all'art. 7 punto 1 delle presenti norme.
Per gli annessi agricoli destinati agli allevamenti, alle strutture specializzate e alle serre si rimanda al Capo III delle presenti norme.
D) NUOVE COSTRUZIONI DI ANNESSI AGRICOLI
All'interno del perimetro dell'insediamento rurale che ospita edifici non riconoscibili è ammessa, per le esigenze produttive agricole del fondo, la nuova costruzione di annessi agricoli da adibirsi a depositi attrezzi e prodotti agricoli.
Questi dovranno seguire per quanto attiene al loro posizionamento nel perimetro dell’Insediamento Rurale le indicazioni contenute nell’ art. V.34 “Modelli di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione” nonché per quanto attiene le caratteristiche costruttive formali e compositive le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme.
I parametri edilizi-urbanistici della categoria d'intervento sono:
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.3 alla data d'adozione delle presenti norme, per gli operatori agricoli qualificati.
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.5 alla data d'adozione delle presenti norme, per gli operatori non qualificati.
- Su = 150 mq. aumentabili in proporzione all'ampiezza dell'azienda di mq. 100 per ogni ettaro di superficie agricola fondiaria (S.A.F.) eccedente il primo ettaro, con un massimo di mq. 900
- D1 = mt. 5 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli altri edifici dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10, salvo maggiori fasce di rispetto
- H = altezza massima dell’edificio non superiore a quella dell’edificio riconoscibile, se presente nell’insediamento rurale, e/o in ogni caso non superiore a mt. 7,5. Per le attrezzature quali silos, serbatoi ecc. l'altezza è in relazione alle esigenze specifiche dell’attrezzatura con un massimo di ml. 12
Per gli annessi agricoli destinati agli allevamenti, alle strutture specializzate e alle serre si rimanda al Capo III delle presenti norme.
E) DEMOLIZIONI DI CORPI DI FABBRICA
Gli edifici privi di riconoscibilità tipologica, con l'esclusione di quelli che pur non essendo individuati dalla cartografia del RUE e possono ricondursi ad elementi di pertinenza degli edifici totalmente o parzialmente riconoscibili, quali barchesse, stallini, caselli ecc. che dovranno essere recuperati con i criteri degli edifici cui sono o erano pertinenza, possono essere totalmente o parzialmente demoliti.
Art. V.17 Caso di Intervento “4”: Fondazione di nuovo Insediamento Rurale su Unità Aziendali inedificate.
SOGGETTI ATTUATORI:
operatori agricoli qualificati
La fondazione di nuovi Insediamenti Rurali, su Unità Aziendali inedificate alla data d'adozione della presente normativa, è prevista solamente per gli Operatori Agricoli Qualificati previo Piano Urbanistico Attuativo, non
soggetto alla pianificazione del POC. La richiesta d'autorizzazione alla presentazione del PUA, dovrà essere adeguatamente sostenuta da motivate esigenze economiche aziendali ed eventualmente da un Piano d'Investimenti Aziendali in adesione al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx (programma operativo della misura 1.a). La convenzione allegata al Piano Urbanistico Attuativo, dovrà prevedere:
• che l'esecuzione dei fabbricati di servizio all'attività agricola siano realizzati prima o contestualmente all'eventuale edificio residenziale;
• che le destinazioni degli edifici siano esclusivamente quelle agricole di cui all'art. 7 punto 1 delle presenti norme;
• che dette destinazioni d'uso non possano essere modificate per un periodo di anni 30 anche in presenza di diversa normativa di zona;
Le nuove costruzioni da realizzare potranno essere:
a) Nuova costruzione di abitazione agricola
Le nuove costruzioni d'abitazioni sono ammesse seguendo l'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme e secondo i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.5 alla data d'adozione delle presente normativa costituito da soli terreni in proprietà del richiedente.
- Su = 150 mq. aumentabili in proporzione all'ampiezza dell'U.A., nel rapporto di mq. 10 per ogni ettaro di S.A.F., eccedente il primo, fino ad un massimo di mq. 400 e comunque tutti concentrati in un unico edificio d'abitazione con un massimo di due unità immobiliari residenziali
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 20 di distanza dai confini di zona agricola
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = per la distanza dai corsi di qualsiasi tipo ml. 30, salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = mt. 7,5 d'altezza massima.
Occorrerà, inoltre, provvedere all'individuazione di un posto auto coperto per ogni alloggio da ricavare all’interno dell’edificio residenziale.
b) Nuove costruzioni di xxxxxxx xxxxxxxx
Le nuove costruzioni dovranno seguire le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme. Sono ammesse secondo i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
- S.A.F. = appoderamento in atto al momento della richiesta, con un minimo di Ha.3 costituito da soli terreni in proprietà del richiedente.
- Su = 150 mq. aumentabili in proporzione all'ampiezza dell'azienda di mq. 100 per ogni ettaro di superficie dell’U.A. eccedente il primo ettaro;
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 20 di distanza dai confini di zona agricola
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = per la distanza dai corsi d'acqua ml. 30 salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = mt. 7,5 di altezza massima. Per le attrezzature quali silos, serbatoi ecc. l'altezza è in relazione alle esigenze specifiche, con un limite di ml. 12.
Per gli annessi agricoli destinati agli allevamenti, alle strutture specializzate e alle serre si rimanda al Capo III delle presenti norme.
Art. V.18 Caso d'intervento “5” Ripristino tipologico di singoli edifici un tempo riconoscibili. (D/R)
Gli edifici rurali fatiscenti, parzialmente demoliti o con parti strutturali parzialmente crollate e non più recuperabili con normali interventi di recupero edilizio, ovvero nel caso in cui si presentino come veri e propri
ruderi, ma che in ogni caso, per ubicazione, memoria storica o testimoniale, rappresentino una preesistenza territoriale da mantenere, o riproporre, possono essere recuperati tramite intervento di "ripristino tipologico".
Detti edifici sono puntualmente individuati dalla cartografia del RUE con apposita simbologia.
Il ripristino tipologico dell'edificio consente la ricostruzione del volume nella quantità massima uguale all’esistente o di quella preesistente, desunta da materiale documentario fornito dal richiedente o in mancanza eguagliando quella del tipo edilizio di riferimento.
La nuova costruzione, dovrà seguire le indicazioni contenute nell’abaco dei modelli tipologici e dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme.
L’intervento dovrà, di norma, avvenire sulla medesima area di sedime dell’immobile precedente prevedendo il ripristino di tutte le parti d'edificio ancora riconoscibili e strutturalmente valide.
E' consentita diversa localizzazione nel caso in cui l'edificio si trovi all'interno d'aree di rispetto della viabilità esistente e di progetto, o d'aree di rispetto di elettrodotti, metanodotti ecc. esistenti o di progetto, la nuova localizzazione dovrà comunque essere coerente con le caratteristiche paesaggistiche della zona rurale e il nuovo intervento dovrà prevedere, mediante specifiche soluzioni progettuali, il mantenimento della memoria del l'originaria localizzazione.
Gli edifici così ricostruiti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
• riferimento a modelli tipologici assunti come elementi di conoscenza di un processo aggregativo di componenti architettoniche descritte nel Capo IV delle presenti norme;
• riferimento a modelli tipologici assunti come documenti integrali della cultura del costruire in rapporto alla forma, alla distribuzione e ai materiali impiegati ed illustrati nell'art. V.35 delle presenti norme;
• riferimento a modelli planimetrici per la collocazione degli edifici all'interno dell'Insediamento Rurale così come illustrati all'art. V.34 delle presenti norme;
• sono inoltre consentiti, in relazione al tipo edilizio di riferimento, tutti gli interventi edilizi di recupero e riuso di cui al caso d'intervento “1”.
Detto intervento edilizio potrà essere operato da qualsiasi soggetto attuatore di cui all’art. 8 delle presenti norme.
Le destinazioni d’uso degli edifici così ricostruiti potranno essere quelle agricole o quelle non agricole per edifici riconoscibili o parzialmente riconoscibili di cui all’articolo 7 punti 1 e 2 delle presenti norme
Capo III ALLEVAMENTI, STRUTTURE SPECIALIZZATE, SERRE E INFRASTRUTTURE TECNICHE
Art. V.19 Gli allevamenti
Gli allevamenti di bestiame in genere sia esistenti che di nuova costruzione sono classificati in relazione al rapporto fra il peso vivo allevato e l’estensione dei terreni loro asserviti, secondo la definizione di Unità Aziendale.
Ai fini del calcolo complessivo del peso vivo di bestiame allevato occorre fare riferimento alla seguente Tab.
1. Per gli animali non compresi si può impostare il calcolo seguendo criteri d'analogia.
Tab. 1: Parametri per il calcolo del peso vivo di bestiame
Bestiame Peso medio in Kg.
Suini: | capo adulto | 80 |
scrofa | 180 | |
verro | 200 | |
magrone | 30 | |
lattonzolo | 14 |
Bovini: | capo adulto | 500 |
vitellone o manza | 300 | |
vitello o manzetta | 100 | |
Equini: | fattrice x xxxxxxxx | 700 |
puledro da ingrasso | 200 | |
Ovini: | pecora o capra | 50 |
agnellone | 18 | |
Cunicoli: | coniglio riproduttore | 3,5 |
coniglio da ingrasso | 1,8 | |
Avicoli: | gallina ovaiola | 2 |
pollo da ingrasso | 1 |
Art. V.20 Classificazione degli allevamenti
Ai soli fini della presente regolamentazione, sulla base degli indici edilizi e urbanistici elencati, ed in relazione alla Tab. 1 gli allevamenti vengono così classificati:
a) Allevamenti di carattere familiare
Sono quelli che non superano i seguenti parametri:
- 10 x.xx di peso vivo per Ha per allevamenti di bovini ed equini, con un massimo di 16 capi
- 5 x.xx di peso vivo per Ha per allevamenti di suini con un massimo di 50 capi
- 2 x.xx di peso vivo per Ha per allevamenti di xxxxx con un massimo di 50 capi
- 1 q.le di peso vivo per Ha per allevamenti cunicoli con un massimo di 100 capi
- 1 q.le di peso vivo per Ha per allevamenti avicoli con un massimo di 200 capi.
Il peso complessivo allevabile nell’azienda non dovrà in ogni caso superare i 15 x.xx di peso vivo per Ha.
b) Allevamenti di carattere aziendale ed interaziendale
Sono quelli che non superano i seguenti parametri:
- 50 x.xx di peso vivo per Ha per allevamenti di bovini ed equini, con un massimo di 100 capi
- 15 x.xx di peso vivo per Ha per allevamenti di suini con un massimo di 150 capi
- 6 x.xx di peso vivo per Ha per allevamenti di xxxxx con un massimo di 250 capi
- 4 x.xx di peso vivo per Ha per allevamenti cunicoli con un massimo di 2000 capi
- 3 x.xx di peso vivo per Ha per allevamenti avicoli con un massimo di 2500 capi.
Il peso complessivo allevabile nell’azienda non dovrà in ogni caso superare i 60 x.xx di peso vivo per Ha.
c) Allevamenti di carattere industriale
Sono quegli allevamenti che superano i parametri stabiliti per gli allevamenti aziendali.
Art. V.21 Ristrutturazione e ampliamento di annessi agricoli adibiti ad allevamenti con l’esclusione degli allevamenti suinicoli di qualsiasi tipo.
Gli edifici adibiti ad attività d'allevamento, presenti nei perimetri degli insediamenti rurali di cui ai precedenti casi d'intervento, potranno essere ristrutturati ed ampliati, da tutti i soggetti attuatori tramite intervento diretto secondo i seguenti parametri ed indici urbanistici:
a) per gli allevamenti di tipo familiare e aziendale o interaziendale è prevista la possibilità di ristrutturare ed ampliare gli edifici ad uso allevamento al fine di adibirli ad altro tipo d'allevamento zootecnico o alla razionalizzazione ed ammodernamento dell’esistente. L’eventuale ampliamento prevede i seguenti parametri:
- Su = incremento massimo rispetto alla Superficie Utile esistente pari al 50%
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 15 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = per la distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- D6 = mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insediamento Rurale
- H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 6,50.
b) Per gli allevamenti di tipo industriale sono previste le medesime possibilità di ristrutturazione e ampliamento di cui sopra mediante i seguenti parametri:
- Su = incremento pari al 20% della Superficie Utile esistente e con un limite assoluto di mq. 5000 di Superficie Utile complessiva destinata ad allevamento,
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 15 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = per la distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- D6 = mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insediamento Rurale
- H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 6,50.
Art. V.22 Nuova costruzione di annessi agricoli adibiti ad allevamenti con l’esclusione degli allevamenti suinicoli.
Negli Insediamenti Rurali esistenti è consentito a tutti i soggetti attuatori costruire nuovi fabbricati agricoli destinati alla pratica dell'allevamento, con i seguenti indici e parametri urbanistici:
a) per gli allevamenti di tipo familiare la nuova costruzione è ammessa se, nella organizzazione della superficie e del volume esistenti è dimostrata la necessità di un maggior fabbisogno di spazio, applicando i seguenti parametri edili-urbanistici:
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.1 alla data d'adozione della presente normativa
- Su | = | 50 mq. per ogni ettaro di S.A.F. |
- D1 | = | mt. 10 di distanza dai confini di proprietà |
- D2 | = | mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola |
- D3 | = | mt. 10 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale |
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- D6 = mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insedimento Rurale
- H = altezza massima mt. 6,50.
b) per gli allevamenti di tipo aziendale o interaziendale la nuova costruzione è ammessa se, nella organizzazione delle superfici e dei volumi esistenti è dimostrata la necessità di un maggior fabbisogno di spazio, applicando i seguenti parametri edili-urbanistici:
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.3 alla data d'adozione della presente normativa
- Su = 150 mq. per ogni ettaro di S.A.F.
- D1 = mt. 30 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 30 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 30 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 30 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalla cartografia di piano;
- D5 = per la distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- D6 = mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insedimento Rurale
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti ulteriori distanze di rispetto: 50 mt. da altri edifici residenziali esterni al perimetro dell’insediamento rurale, 200 mt. dagli Ambiti urbani consolidati e di trasformazione con destinazioni prevalentemente residenziale.
- H = altezza massima mt. 6,50.
c) per gli allevamenti di tipo industriale, è prevista la nuova costruzione, tramite Piano Urbanistico Attuativo, non soggetto alla programmazione del POC, unicamente negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” e con le eventuali esclusioni di aree soggette a vincolo storico- ambientale secondo i seguenti parametri:
- S.A.F. = appoderamento minimo di Ha.5 alla data d'adozione della presente normativa;
- Su per allevamento = 5.000 mq. di superficie massima
- Su a servizi = 0,3 mq/mq della superficie di cui sopra
- D1 = mt. 50 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 200 di distanza dai confini dell’Ambito ad alta vocazione produttiva agricola
- D3 = mt. 50 di distanza dagli edifici dell'Insediamento Rurale eventualmente presente
- D4 = mt. 40 di distanza dalle strade, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC.;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti ulteriori distanze di rispetto: 100 mt. da altri edifici residenziali esterni al perimetro dell’insediamento rurale, 200 mt. dagli altri Ambiti individuati dal PSC.
Se non sono presenti nell'Unità Aziendale insediamenti rurali con presenza di edifici residenziali o recuperabili a residenza, è ammessa la costruzione di un alloggio per il personale di custodia, non superiore a mq. 150 di Superficie utile.
Art. V.23 Nuova costruzione, trasferimento, ristrutturazione, riconversione e ampliamento d'annessi agricoli adibiti ad allevamenti suinicoli.
In conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione regionale che pone il territorio del Comune di Rolo nella categoria dei comuni non eccedentari ed in zona non vulnerabile sono consentiti:
• trasferimento, ristrutturazione, riconversione, ampliamenti degli allevamenti esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti, a condizione che dispongano di terreno per lo spandimento, detenuto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, ovvero d'affitto per un periodo non inferiore al doppio della durata dell’autorizzazione allo scarico, secondo un rapporto non superiore a 3 (tre) tonnellate di peso vivo per ettaro; detti terreni dovranno essere posti esclusivamente nel territorio comunale. Dovranno in ogni caso essere applicate tecnologie a basso impatto ambientale e non dovranno essere previsti scarichi di liquami zootecnici in acque superficiali esclusi gli impianti consortili di trattamento liquami;
• trasferimenti, ristrutturazioni riconversioni ed ampliamenti degli allevamenti esistenti che, qualora non siano verificate le condizioni di cui al precedente comma, non comportino un aumento di capi allevati superiore al 30%, ovvero superiore al 50%, per allevamenti di consistenza inferiore a 2.000 capi, a condizione che tali interventi determinino sostanziali miglioramenti di carattere igienico-sanitario ed ambientale rispetto alla situazione preesistente.
I parametri edilizi ed urbanistici cui fare riferimento sono:
• nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti o trasferimenti che producano nuovo insediamento quelli stabiliti dal punto c) dell’articolo precedente;
• nel caso di ristrutturazioni, riconversioni e ampliamento di allevamenti esistenti quelli di seguito elencati:
- Su = incremento pari al 50% della Superficie Utile esistente destinata ad allevamento e a servizi strettamente legati all’allevamento.
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 15 di distanza dagli edifici residenziali dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 10 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- D6 = mt. 5 di distanza dagli edifici non residenziali dell'Insediamento Rurale
- H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 6,50.
Detti interventi da realizzare mediante Piano Urbanistico Attuativo, non soggetto alla programmazione del POC, unicamente negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” e con le eventuali esclusioni d'aree soggette a vincolo storico- ambientale secondo i seguenti parametri:
Tutti gli interventi previsti nel presente articolo dovranno essere conformi ai disposti della Delibera di Giunta Regionale n° 641 dell’11/05/98 alla quale si dovrà fare riferimento altresì per le definizioni e i parametri da utilizzare che, in caso di contrasto, prevalgono sulla presente normativa.
Art. V.24 Norme generali per tutti gli annessi agricoli di nuova costruzione o ampliamento adibiti ad allevamenti
Tutti gli interventi edilizi sopraelencati dovranno seguire le indicazioni contenute nell’abaco dei particolari costruttivi di cui al Capo IV delle presenti norme e dovranno essere corredati anche dei seguenti elaborati:
• piano di smaltimento dei liquami zootecnici redatti in conformità alla normativa ed agli indirizzi vigenti in materia e autorizzazione allo spandimento;
• piano d'alberatura di essenze autoctone o naturalizzate per i nuovi allevamenti di carattere aziendale, interaziendale e industriale, al fine di mitigare l’impatto ambientale del nuovo tipo edilizio;
• atto unilaterale d’obbligo inerente la conservazione delle destinazioni d’uso assentite, per un periodo non inferiore ad anni 20. Detto Atto dovrà essere regolarmente registrato e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in forma legale e notarile.
Art. V.25 I caseifici
A) I CASEIFICI ESISTENTI
Esclusivamente negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” è consentito per i caseifici esistenti, funzionanti o dismessi, alla data di adozione delle presenti norme, e nel rispetto di quanto previsto dai singoli
casi d’intervento, tramite Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, la ristrutturazione e/o ampliamento, anche mediante demolizione e ricostruzione, degli edifici non riconoscibili tipologicamente seguendo le indicazioni contenute nell’abaco dei particolari costruttivi di cui all’art. V.35 delle presenti norme e rispettando i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
- S.A.F. = appoderamento in atto alla data di adozione delle presenti norme
- Sup. max. d'intervento = mq. 8000; le superfici eccedenti dovranno comunque essere inserite nel PUA senza possibilità d'applicazione dell'indice fondiario
- Uf = utilizzo fondiario 0,65 mq/mq
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli edifici dell'Insediamento Rurale eventualmente presente
- D4 = mt. 20 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini, se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = altezza massima mt. 7,50.
Le destinazioni d’uso ammesse nelle singole unità immobiliari saranno:
- locali adibiti alla lavorazione del latte e dei suoi sottoprodotti;
- locali adibiti alla stagionatura dei formaggi o alla conservazione dei prodotti derivati;
- locali di servizio al personale;
- locali amministrativi;
- locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti dell’azienda;
- locali di civile abitazione formanti al massimo due unità immobiliari di mq. 150 ciascuna per gli addetti all’attività;
- locali di deposito in genere;
- locali tecnologici;
- locali adibiti all’allevamento suinicolo, per il reimpiego diretto dei sottoprodotti di lavorazione.
Il dimensionamento della capacità allevabile dovrà essere effettuato in basse all’effettiva quantità di latte lavorato annualmente nell’azienda casearia, secondo il rapporto di 1.000 x.xx di latte lavorato per 60 maiali allevati. Dovrà inoltre essere prodotto il Piano per gli spandimenti dei liquami zootecnici prevedendo, il loro stoccaggio in vasche chiuse a perfetta tenuta per un periodo non inferiore a sei mesi. Detto piano dovrà essere redatto in conformità alla normativa ed agli indirizzi vigenti in materia.
Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici delle norme contenute nel presente articolo s'intendono utilizzabili una sola volta.
B) I CASEIFICI DI NUOVO INSEDIAMENTO.
Esclusivamente negli “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” è consentito il nuovo insediamento d'attività di trasformazione di prodotti del latte, presso Insediamenti Rurali esistenti, alla data d'adozione delle presenti norme, e nel rispetto di quanto previsto dai singoli casi d’intervento di cui ai precedenti articoli. A tal fine é consentita, tramite Piano Urbanistico Attuativo, non soggetto alla programmazione del POC:
• la ristrutturazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, degli edifici non riconoscibili tipologicamente;
• la nuova costruzione di edifici specialistici necessari allo svolgimento dell’attività casearia.
Detti interventi dovranno essere realizzati seguendo le indicazioni contenute nell’abaco dei particolari costruttivi, di cui all’art. V.35 delle presenti norme, e rispettando i parametri edilizi-urbanistici di cui al presente articolo alla lettera A).
Art. V.26 I centri macchina esistenti
I Centri Macchine Agricole esistenti comprendono quegli spazi ed annessi agricoli utilizzati da coloro che esercitano, all’atto d'adozione delle presenti norme, da più di cinque anni l’attività di noleggio di macchine agricole per conto terzi e che sono regolarmente iscritti alla Camera di Commercio. All’interno dell’Insediamento Rurale e rispettando quanto è previsto dai singoli Casi d'Intervento di cui ai precedenti articoli è possibile intervenire in uno dei seguenti modi:
a- Ampliamento di fabbricati esistenti non riconoscibili tipologicamente
L’intervento dovrà seguire le indicazioni contenute nell’abaco dei particolari costruttivi di cui all’art. 35 delle presenti norme e dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
- S.A.F. = appoderamento in atto alla data di adozione delle presenti norme
- Su = incremento massimo rispetto alla Superficie utile esistente pari al 30%
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli edifici dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 20 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavv. 2;
- D5 = distanza dai corsi ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 8,50.
Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici delle norme contenute nel presente articolo si intendono utilizzabili una sola volta.
b - Riorganizzazione complessiva
È ammessa la riorganizzazione complessiva degli edifici esistenti, anche con demolizione e ricostruzione degli edifici non riconoscibili tipologicamente. L’intervento da attuare tramite Piano Urbanistico Attuativo, non soggetto alla programmazione del POC, dovrà seguire le indicazioni contenute nell’abaco dei particolari costruttivi di cui all’art. V.35 delle presenti norme e dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi-urbanistici:
- Sup. max. di intervento = mq. 8000
- Uf = Utilizzo fondiario 0,75 mq/mq comprensivo delle superfici da mantenere
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli edifici dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 20 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavv. 2;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = altezza dell'edificio esistente e comunque non oltre i mt. 8,50.
Se non sono presenti nella Unità Aziendale insediamenti rurali con presenza di edifici residenziali o recuperabili a residenza, è ammessa la costruzione di un alloggio per il proprietario e/o personale di custodia, non superiore a mq. 150 di Superficie utile.
Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici delle norme contenute nel presente articolo si intendono utilizzabili una sola volta.
Art. V.27 Le serre
Le serre fisse o asportabili ed altri impianti analoghi non sono soggetti a titolo autorizzativo (autorizzazione o concessione edilizia) nel caso in cui siano destinati al semplice riparo o alla intensificazione di coltura agrarie stagionali praticate direttamente sul terreno agrario.
LE SERRE INTENSIVE DI NUOVA COSTRUZIONE
La costruzione di serre fisse intensive o di strutture analoghe che rimangono presenti anche oltre il normale ciclo stagionale, destinate a colture specializzate, sono realizzabili da tutti i Soggetti Attuatori solo su Unità Aziendali già edificate alla data di adozione delle presenti norme e secondo i seguenti parametri:
- S.A.F. = appoderamento in atto alla data di adozione delle presenti norme non inferiore ad 1 ha;
- Uf = Utilizzo fondiario 0,50 mq/mq
- Sup. max. di intervento = mq. 30.000
- D1 = mt. 20 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 20 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli edifici dell'Insediamento Rurale
- D4 = mt. 20 di distanza dalle strade salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
- D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
- H = altezza massima mt. 4,50.
Il titolo autorizzativo all’installazione di dette strutture sarà subordinato alla presentazione di un Piano d'Insieme riguardante tutta l’U.A., che specifichi, oltre ai contenuti ordinari del piano stesso, anche la posizione di ogni singola struttura, le aree libere circostanti, i sistemi di scolo e drenaggio delle acque meteoriche.
A corredo delle attrezzature per le serre fisse intensive saranno ammesse modeste opere edili quali: platee continue per serre su bancale, cordoli di ancoraggio delle strutture, pavimentazioni permeabili per il raccordo e l'accesso alle strutture.
Le aree libere di connessione fra le strutture delle serre dovranno essere lasciate allo stato di terreno vegetale e perfettamente drenanti.
Nel caso di cessazione dell'attività, dette installazioni e le opere edili di corredo dovranno essere smantellate ed il terreno sottostante dovrà essere riportato allo stato vegetativo agricolo.
Non sarà consentita in alcun modo la trasformazione di dette strutture per altri usi ed attività.
Gli spazi accessori e di servizio all’attività di coltivazione in serra, quali vendita diretta di prodotti, magazzini sementi, depositi attrezzi, ecc. dovranno essere ricavati nei volumi esistenti dell’Insediamento Rurale seguendo le categorie d’intervento a questi attribuite dalle presenti norme.
LE SERRE INTENSIVE ESISTENTI
Le attività di coltura in serre fisse intensive, esistenti alla data d'adozione della presente normativa, possono ampliare la loro attività mediante intervento diretto accompagnato da piano d'insieme esteso a tutta la superficie aziendale, secondo i parametri stabiliti dal precedente punto. Nel caso detta attività sia insediata su fondi privi di edifici in muratura é riconosciuta la possibilità di costruire un edificio a servizio dell’attività con superficie utile totale pari a mq. 80, detto edificio dovrà essere realizzato secondo le indicazioni contenute nell'abaco dei particolari costruttivi di cui all'art. V.35 delle presenti norme;
Art. V.28 Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo
In tutti gli ambiti agricoli é ammesso, previo ottenimento di atto autorizzativo se dovuto, la costruzione di infrastrutture tecniche e di difesa del suolo elencate di seguito:
• strade poderali ed interpoderali;
• escavazione di canali e di sistemi di deflusso delle acque;
• opere di difesa idrogeologica e di consolidamento di terreni: argini, muri di sostegno, gabbionate, drenaggi;
• forestazione e piantumazione di alberi di alto fusto, di siepi, di vegetazione spontanea a carattere non colturale.
La realizzazione, l’ampliamento ed il rifacimento d'infrastrutture di strade poderali o di canali deve avvenire riprendendo gli analoghi elementi lineari della morfologia del territorio (zone centuriate o di bonifica) e comunque deve essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale.
Art. V.29 Attrezzature a raso per attività sportive e ricreative: laghetti per la pesca sportiva e maneggi scoperti.
Negli Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola è consentito ricavare a tutti i soggetti attuatori e solamente nell’ambito d'Unità Aziendali già edificate alla data d'adozione della presente normativa, le seguenti attrezature sportive e ricreative anche aperte al pubblico:
• laghetti per la pesca sportiva;
• maneggi equestri scoperti.
Gli interventi edilizi e di modifica dei luoghi devono essere attuati mediante PUA, non soggetto alla pianificazione del POC, secondo i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:
• S.A.F. = appoderamento in atto al momento della richiesta con un minimo di 3 ha.
• Superficie destinata alle attrezzature scoperte = 0,30 mq./mq. di S.A.F.
• D1 = mt. 20 di distanza dai confini di proprietà;
• D2 = mt. 20 di distanza dai confini di zona agricola
• D3 = mt. 10 di distanza dagli edifici dell'Insediamento Rurale
• D4 = mt. 20 di distanza dalle strade, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavole grafiche del PSC;
• D5 = distanza dai corsi d'acqua ml. 10 salvo maggiori fasce di rispetto;
• D6 = distanza da elettrodotti o linee elettriche aeree di qualsiasi tipo, delle zone di pubblica fruizione della struttura, ml. 50 o maggiori se previste nelle tavole grafiche del PSC;
• Parcheggi di pertinenza = 1 posto auto ogni due piazzole di pesca, nel caso di laghetti di pesca sportiva, 4 posti auto per ogni posto di stabulazione cavalli nel caso di maneggio scoperto. Nel caso di particolari manifestazioni da svolgersi presso la struttura dovranno essere allestiti, in via provvisoria sulle arre dell’U.A. o in aree agricole contermini, i posti auto necessari al soddisfacimento dello specifico bisogno. Per ambedue le attrezzature si dovranno inoltre prevedere stalli di soste per biciclette e motocicli pari al numero dei posti auto.
Gli spazi di servizio alle attrezzature quali magazzini, locali igienici, locali per la somministrazione di cibi e bevande, ecc. dovranno essere ricavati unicamente negli edifici esistenti dell’Insediamento Rurale, non sono pertanto consentite nuove costruzioni di qualunque genere con l’eccezione di pergolati, tende fisse o altri specifici delle attività consentite che dovranno essere sempre amovibili e di limitate dimensioni.
Il progetto dovrà interessare l’intera Unità Aziendale prevedendo:
• gli interventi edilizi sui singoli edifici così come consentiti dalle presenti norme;
• la sistemazione generale ed unitaria riguardante gli edifici, le aree scoperte, i parcheggi, i percorsi pedonali e carrai, gli arredi esterni e le attrezzature;
• la conservazione ed il recupero delle compagini arboree ed arbustive esistenti, nonché la conservazione ed il recupero di eventuali manufatti di interesse storico, culturale e/o testimoniale;
• la piantumazione di nuove essenze arboree o arbustive su aree pari al 15% della Superficie Agricola Fondiaria dell’Unità Aziendale, con le modalità e con le indicazioni previste dagli art. V.11 lettera b) e
V.35 lettera v) delle presenti norme;
• le aree di parcheggio permanente richieste così come le corsie di accesso, dovranno essere realizzate con materiali permeabili ed adeguatamente alberate al fine di garantire la necessaria ombreggiatura agli spazi di sosta.
Nel caso si voglia insediare detta attività in aree soggette a tutela ambientale o paesaggistica o su terreni privi di edifici, l’intervento dovrà attuarsi mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA) da assoggettare alla programmazione del Piano Operativo Comunale (POC). Il PUA dovrà comunque conformarsi a quanto stabilito dall’art. 2.1 del PSC ed alla sovraordinata normativa del PTCP.
Art. V.30 Le strutture specializzate: aziende esistenti atte alla lavorazione dei prodotti vitivinicoli.
Le aziende esistenti dedite alla lavorazione dei prodotti vitivinicoli, comprendono quegli spazi ed annessi agricoli utilizzati da coloro che esercitano, all’atto d'adozione delle presenti norme e da più di cinque anni,
l’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e che sono regolarmente iscritti alla Camera di Commercio. All’interno dell’Insediamento Rurale e rispettando quanto è previsto dai singoli Casi di Intervento di cui ai precedenti articoli, è consentito, mediante intervento diretto, la ristrutturazione complessiva dell’insediamento nonché l’ampliamento sino al 20% delle Superfici Utili esistenti. L’eventuale ampliamento dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:
- D1 = mt. 10 di distanza dai confini di proprietà
- D2 = mt. 10 di distanza dai confini di zona agricola
- D3 = mt. 10 di distanza dagli edifici riconoscibili dell'Insediamento Rurale eventualmente presenti
- D4 = mt. 20 di distanza dalle strade o in allineamento con i fabbricati esistenti o contermini se questi sono a distanza superiore, salvo maggiori distanze di rispetto previste dalle Tavv. 2;
- D5 = per la distanza dai corsi d'acqua ml. 10
- H = altezza massima mt. 7,50, con l’esclusione delle attrezzature tecnologiche quali silos ecc.
- Aree a parcheggi di pertinenza = 10mq./100mq. di Su.
- Aree a verde di pertinenza = 5% dell Superficie fondiaria
Le destinazioni d’uso ammesse nelle singole unità immobiliari saranno:
- locali adibiti alla lavorazione e alla trasformazione dell’uva e dei suoi sottoprodotti;
- locali adibiti al deposito o alla conservazione dei prodotti derivati;
- locali di servizio al personale;
- locali amministrativi;
- locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti dell’azienda;
- locali di civile abitazione formanti al massimo due unità immobiliari di mq. 150 di Su. ciascuna destinate al personale di custodia dell’azienda;
- locali di deposito in genere;
- locali tecnologici;
- locali adibiti alla trasformazione ed il reimpiego diretto dei sottoprodotti di lavorazione.
Nel progetto di ristrutturazione o ampliamento dovranno essere specificate le modalità e le attrezzature previste per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue meteoriche e per quelle provenienti dal ciclo produttivo nonché degli altri eventuali inquinanti provenienti dal ciclo produttivo, prevedendo inoltre un piano di piantumazione di essenze arboree ad alto fusto e a rapido accrescimento a copertura e mascheramento dell’insediamento.
Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici delle norme contenute nel presente articolo s'intendono utilizzabili una sola volta.
Capo IV L'ABACO DEI MODELLI TIPOLOGICI E DEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Art. V.31 I modelli tipologici di analisi
A tutti gli interventi edilizi sugli Insediamenti Rurali, sia di recupero del volume esistente che d'ampliamento, occorre anteporre una conoscenza oggettiva dei singoli edifici con presenza di tipologia. Tale conoscenza permette di individuare quello che storicamente è stato il processo aggregativo delle componenti architettoniche, costituendo un riferimento culturale da accettare come base orientativa per i futuri interventi.
Le schede di seguito allegate costituiscono un'esemplificazione di individuazione tipologica e lettura morfologica di alcuni modelli storici. La scheda è costituita da tre parti. Nella prima è stata ridisegnata la tipologia ricavata documenti d'archivio o da rilievi diretti. Nella seconda parte è messo in evidenza lo schema tipo-morfologico ricavato dalla precedente tipologia, mentre nella terza è stato messo in evidenza il probabile schema tipologico altimetrico relativo alla facciata principale: tali schemi serviranno come riferimento progettuale per gli interventi di recupero e di ampliamento in aderenza.
SCHEDE TIPO-MORFOLOGICHE
EDIFICI AD ELEMENTI FUNZIONALI CONTIGUI
TIPOLOGIA "A" MODULI 2
PIANTA PIANO TERRA stalla cantina porcile cucina ingresso | SCHEMA TIPOLOGICO | SCHEMA PROSPETTO |
PIANTA PIANO TERRA cantina stalla portico cucina | SCHEMA TIPOLOGICO | SCHEMA PROSPETTO |
I
EDIFICI AD ELEMENTI FUNZIONALI CONTIGUI
TIPOLOGIA "A" MODULI 3
PIANTA PIANO TERRA cantina portamorta stalla cucina | SCHEMA TIPOLOGICO | SCHEMA PROSPETTO |
PIANTA PIANO TERRA forno cantina stallino camera porta morta stalla cucina | SCHEMA TIPOLOGICO | SCHEMA PROSPETTO |
II
EDIFICI AD ELEMENTI FUNZIONALI CONTIGUI
TIPOLOGIA "A" MODULI 4
PIANTA PIANO TERRA stalla cantina pollaio stalla porta morta andito cucina camera dell'aia | PIANTA PIANO TERRA cantina stallino forno stalla porta morta camera portico chiuso dell'aia cucina |
SCHEMA TIPOLOGICO | SCHEMA TIPOLOGICO |
SCHEMA PROSPETTO | SCHEMA PROSPETTO |
III
EDIFICI AD ELEMENTI FUNZIONALI CONTIGUI
TIPOLOGIA "A" MODULI 5
PIANTA PIANO TERRA stalla camera stalla porcile cantina porta morta andito portico chiuso deposito camera cucina dell'aia | PIANTA PIANO TERRA porcile cantina portico chiuso pollaio porcile andito porta morta stalla cucina camera dell'aia |
SCHEMA TIPOLOGICO | SCHEMA TIPOLOGICO |
SCHEMA PROSPETTO | SCHEMA PROSPETTO |
IV
EDIFICI AD ELEMENTI FUNZIONALI CONTIGUI
TIPOLOGIA "A" MODULI 6
PIANTA PIANO TERRA camera cantina stalla stallino porcile porta morta portico porcile portico chiuso cucina andito porcili forno |
SCHEMA TIPOLOGICO |
SCHEMA PROSPETTO |
V
EDIFICI AD ELEMENTI FUNZIONALI SEPARATI
TIPOLOGIA "B" EDIFICIO RESIDENZIALE
PIANTA PIANO TERRA camera contro legnaia loggia cantina loggia cucina camera |
SCHEMA TIPOLOGICO |
SCHEMA PROSPETTO |
VI
EDIFICI AD ELEMENTI FUNZIONALI SEPARATI
porcile
TIPOLOGIA "B" EDIFICIO RESIDENZIALE E STALLA
PIANTA PIANO TERRA
forno
cantina
stalla
cucina
camera
loggia
SCHEMA PROSPETTO
SCHEMA TIPOLOGICO
portico dei porcili
portico chiuso
VII
Art. V.32 I modelli tipologici di riferimento progettuale per il riuso del volume esistente
MODELLI TIPOLOGICI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PER IL RIUSO DEL VOLUME ESISTENTE DELLE TIPOLOGIE "A" |
LEGENDA:
Aperture originarie.
Aperture di progetto.
Intervento sul portico o porta morta.
MODULI 5
SCHEMA ALTIMETRICO DI PROGETTO
LEGENDA:
Aperture originarie.
Aperture di progetto.
Intervento sul portico o porta morta.
MODULI 6
SCHEMA ALTIMETRICO DI PROGETTO
IX
MODELLI TIPOLOGICI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PER IL RIUSO DEL VOLUME ESISTENTE DELLE TIPOLOGIE "A" |
LEGENDA:
Aperture originarie.
Aperture di progetto.
Intervento sul portico o porta morta.
MODULI 3
SCHEMA ALTIMETRICO DI PROGETTO
LEGENDA:
Aperture originarie.
Aperture di progetto.
Intervento sul portico o porta morta.
MODULI 4
SCHEMA ALTIMETRICO DI PROGETTO
VIII
Art. V.33 I modelli tipologici di riferimento progettuale per l'ampliamento del volume esistente
Per gli Operatori Agricoli Qualificati, così come definiti dall’art. 8 della presente normativa, sono ammessi ampliamenti agli edifici con tipologia di tipo “A” ad elementi funzionali contigui, formati da un massimo di 4 Moduli così come definiti dall’art. V.31 delle presenti norme. L’ampliamento avverrà nei seguenti modi e seguendo gli schemi allegati.
TIPOLOGIE A DUE O TRE MODULI
È ammessa la scelta indifferenziata di una delle tre possibilità:
- Modulo abitazione: mt. 5
- Modulo loggia: mt. 2,5
- Modulo composto abitazione + loggia: mt. 7,5. L’ampliamento deve avvenire rispettando i seguenti parametri:
- il mantenimento della quota di gronda e di colmo esistenti;
- il modulo prescelto dovrà essere realizzato con la stessa profondità dell’edificio esistente;
- le dimensioni dei moduli vengono conteggiate considerando lo spessore di metà muro di quello esistente ed in aderenza e lo spessore totale per quello esterno di nuova costruzione.
TIPOLOGIE A QUATTRO MODULI
È ammesso l’ampliamento nel seguente modo:
- Modulo loggia: mt. 2,5
L’ampliamento deve avvenire rispettando i seguenti parametri:
- il mantenimento della quota di gronda e di colmo esistenti;
- il modulo prescelto dovrà essere realizzato con la stessa profondità dell’edificio esistente;
- le dimensioni dei moduli vengono conteggiate considerando lo spessore di metà muro di quello esistente ed in aderenza e lo spessore totale per quello esterno di nuova costruzione.
MODELLI TIPOLOGICI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE AMPLIAMENTO PER MODULI TIPOLOGIE AD ELEMENTI FUNZIONALI CONTIGUI (A) ART. 3.5.1 lettera a.2
AMPLIAMENTO CON MODULO LOGGIA : L = ML. 2.50
L |
AMPLIAMENTO CON MODULO ABITAZIONE : L = ML. 4,50/5.00
L |
AMPLIAMENTO CON MODULO LOGGIA + ABITAZIONE : L = ML. 7,50
LEGENDA: Edificio esistente. L Parte in ampliamento |
X
Art. V.34 I modelli planimetrici di riferimento progettuale per gli interventi di nuova costruzione
Gli Insediamenti Rurali presenti in zona agricola sono considerati non come elementi urbanisticamente finiti, ma come prodotto di aggregazioni successive che, nel corso del tempo, hanno assunto, in molti casi, la configurazione di insediamento “a corte”.
Tale modificazione diacronica costituisce un riferimento culturale per la collocazione di nuovi corpi di fabbrica o ampliamenti di quelli già esistenti.
Ritenendo assai riduttivo rispetto alla casistica presente sul territorio codificare un metodo progettuale a cui attenersi rigidamente, si riporta qui di seguito una casistica esemplificativa, più ricorrente e significativa con l’indicazione di possibili ampliamenti.
Tali schemi planimetrici svolgeranno una funzione orientativa per la progettazione.
MODELLI PLANIMETRICI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O AMPLIAMENTO |
LEGENDA:
Perimetrazione dell'insediamento rurale.
Edifici esistenti.
Facciata principale.
STATO ATTUALE
LEGENDA:
Perimetrazione dell'insediamento rurale.
Edifici esistenti.
Facciata principale.
Perimetrazione dell'area di rispetto agli edifici.
Nuove costruzioni e ampliamenti degli edifici
Ampliamento del perimetro dell'insediamento rurale
STATO DI PROGETTO
XI
MODELLI PLANIMETRICI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O AMPLIAMENTO |
LEGENDA:
Perimetrazione dell'insediamento rurale. Edifici esistenti.
Facciata principale.
strada pubblica
STATO ATTUALE
STATO | DI | PROGETTO |
strada pubblica | LEGENDA: Perimetrazione dell'insediamento rurale. Edifici esistenti. Facciata principale. Perimetrazione dell'area di rispetto agli edifici. Nuove costruzioni e ampliamenti degli edifici |
XII
MODELLI PLANIMETRICI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O AMPLIAMENTO |
LEGENDA:
Perimetrazione dell'insediamento rurale. Edifici esistenti.
Facciata principale.
strada pubblica
STATO ATTUALE
STATO | DI | PROGETTO |
strada pubblica | LEGENDA: Perimetrazione dell'insediamento rurale. Edifici esistenti. Facciata principale. Perimetrazione dell'area di rispetto agli edifici. Eventuale ampliamento dell'insediamento rurale Nuove costruzioni e ampliamenti degli edifici |
XIII
MODELLI PLANIMETRICI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE PER INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O AMPLIAMENTO |
STATO ATTUALE | |
strada pubblica | LEGENDA: Perimetrazione dell'insediamento rurale. Edifici esistenti. Facciata principale. |
STATO | DI | PROGETTO |
strada pubblica | LEGENDA: Perimetrazione dell'insediamento rurale. Edifici esistenti. Facciata principale. Perimetrazione dell'area di rispetto agli edifici. Nuove costruzioni e ampliamenti degli edifici |
XIV
Art. V.35 L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale
Si riporta di seguito l’elenco dei particolari e delle norme costruttive da osservarsi per gli interventi sugli edifici sia esistenti che di nuova costruzione così come previsti dai Casi di Intervento degli articoli precedenti.
A. - Sistemazione planimetrica
I nuovi edifici saranno collocati secondo quanto previsto dal Piano d’Insieme così come definito dalle presenti norme. Non sono consentiti movimenti di terra tali da creare sopralzi o collinette di contorno agli edifici esistenti o di nuova costruzione, se non per quanto previsto nelle zone a difficoltoso drenaggio dal PSC.
B. - Xxxx xxxxx
I parchi, o i residui di parco ed ogni altro sistema vegetazionale devono essere tutelati, valorizzati ed adeguatamente conservati. Le nuove piantumazioni saranno realizzate scegliendo prevalentemente essenze autoctone o naturalizzate del territorio rurale padano e/o in conformità alle essenze già presenti nell’area.
C. - Area cortiliva
Le pavimentazioni di spazi aperti di rispetto agli edifici dell’Insedimento Rurale, quali i cortili, le aie, i marciapiedi, i porticati, gli androni devono essere conservate o ripristinate. Le nuove pavimentazioni saranno realizzate con soluzioni in uso nella tradizione locale: in cotto, in ciottolo, in pietra e non potranno rendere impermeabile più del 10% della estensione dell’area dell’Insediamento Rurale. Per particolari realtà produttive aziendali l’Xxx.xx Com.le potrà concedere deroga al parametro di cui sopra su motivata richiesta. Dette aree dovranno essere mantenute nella loro conformazione unitaria e non potranno essere frazionate da siepi e recinzioni.
D. - Recinzioni e Accessi
Sono consentite chiusure solamente a perimetro degli Insediamenti Rurali così come definiti delle presenti norme e con reti metalliche sostenute da paletti in ferro o in legno senza alcun cordolo di fondazione. Lungo le recinzioni metalliche, che racchiudono l’Insediamento rurale e sul perimetro stradale, occorre provvedere all'impianto di siepi verdi arbustive e/o al completamento di filari alberati eventualmente esistenti. Il progetto di recinzione deve prevedere, il mantenimento degli accessi esistenti caratterizzati da manufatti con significative caratteristiche costruttive o di pregio ambientale, nel caso di formazione di nuovo accesso questo dovrà essere organicamente inserito e per forme e per materiali alle caratteristiche della zona agricola. Le nuove recinzioni e i nuovi manufatti d'accesso all’insediamento rurale dovranno rispettare le specifiche norme previste dal vigente Codice della strada.
E. - Strutture verticali portanti
I consolidamenti, i ripristini e i tamponamenti devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche delle strutture tipologiche originarie.
F. - Archi e volte
I consolidamenti e i ripristini devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche delle strutture originarie anche con materiali non tradizionali.
G. - Scale
I consolidamenti, i ripristini e le sostituzioni previsti rispettivamente dai Casi d'Intervento di cui ai precedenti articoli avverranno nel rispetto dell’impianto morfologico e strutturale esistente anche con materiali non tradizionali.