SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI DATA ENTRY PER LA MECCANIZZAZIONE DELLE PRATICHE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALBO IMPRESE ARTIGIANE
CUP: E37E17000230005 – CIG: 7381710BC9
L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di in Verona,
tra
la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona (di seguito, per brevità, “Camera di Commercio”), con sede legale in Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX), C.F./P.IVA 00653240234, nella persona di
e
con sede in , P.IVA
, nella persona del Sig. , legale rappresentante
premesso
che, a seguito di procedura aperta operata dalla Camera di Commercio,
è risultata affidataria in via definitiva del servizio in oggetto,
le Parti, come in epigrafe rappresentate,
convengono e stipulano quanto segue:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
La Camera di Commercio conferisce a (di seguito, per brevità,
“Affidatario”), che accetta senza riserva alcuna, l’incarico per lo svolgimento del servizio di data entry per le pratiche afferenti al Registro delle Imprese e dell’Albo Imprese Artigiane, tenuti dalla Camera di Commercio di Verona, da espletarsi a cura dell’Affidatario, in propria unità operativa, con proprie risorse umane e tecniche, come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto.
Le prestazioni dovranno essere rese secondo le modalità e frequenze in esso dettagliate.
2. DURATA DELL’APPALTO
L’incarico avrà la durata di mesi 48 (anni 4), decorrente dalla data del verbale di avvio del servizio, con facoltà della Camera di commercio di rinnovo per ulteriori mesi 12 (anni 1).
erogate e sempre che le stesse rispondano agli standard operativi minimi richiesti.
3. AMMONTARE DEL CONTRATTO ED INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO
L’importo contrattuale ammonta ad ( / ) euro oltre IVA, quale derivante dall’importo offerto in sede di presentazione dell’offerta.
Il suddetto importo è desunto dall’importo offerto in sede di presentazione dell’offerta, calcolato in relazione al periodo di riferimento del contratto, ovvero mesi 48 (anni 4).
L’importo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del rapporto e non è ammesso alcun aggiornamento del prezzo.
3.1 Quantità del servizio: aumenti o diminuzioni delle prestazioni
La Camera di commercio non garantisce alcun importo di servizio, essendo le prestazioni da rendere strettamente legate alle pratiche istruite dai competenti uffici camerali, in funzione delle istanze formulate dall’utenza.
Il quantitativo annuo di pratiche che si stima necessario elaborare, alle condizioni tecniche indicate nel capitolato speciale d’appalto, è indicato in 42.000 pratiche.
Tuttavia, l’Ente si riserva la facoltà, qualora ne ravvisasse l’esigenza, di estendere quantitativamente il servizio in oggetto, anche senza darne preventiva comunicazione all’Affidatario, che sarà tenuto a darvi esecuzione alle condizioni pattuite. Per modifica qualitativa si intende, invece, l’incremento ovvero la riduzione della tipologia delle meccanizzazioni da effettuare: essa può essere richiesta in qualsiasi momento, in conformità delle specifiche esigenze organizzative dell’Ente camerale, e non si configura come recesso parziale.
3.2 Variazioni al servizio oggetto del contratto
Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, e fatto salvo quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la Camera di commercio, per ragioni organizzative, si riserva di apportare variazioni quantitative dell’oggetto contrattuale, intervenendo sia sulle modalità di espletamento dei servizi, che sulla tipologia di prestazioni richieste, nell’ambito della disponibilità normativa inerente le varianti di contratto.
Tali variazioni sono da intendersi in termini di:
− richieste di prestazioni aggiuntive occasionali, le quali saranno computate al medesimo prezzo indicato nell’offerta economica;
− aumento del/i servizio/i programmato/i;
− diminuzione del/i servizio/i programmato/i;
− variazione della tipologia di servizio prestato/metodologia operativa (pur rimanendo nell’ambito complessivo delle tipologie di prestazioni oggetto del presente appalto).
Tali modifiche, sia in aumento che in diminuzione, potranno essere richieste anche più volte nel corso del rapporto contrattuale, in funzione delle necessità organizzative della Camera di commercio.
Le variazioni di servizio saranno richieste mediante pec, con un preavviso di almeno 8 giorni lavorativi, fatti salvi diversi accordi che intercorreranno fra le parti, in ragione della natura e della modalità della prestazione richiesta.
In ogni caso, saranno riconosciuti all’affidatario i corrispettivi per i servizi effettivamente erogati, purché a regola d’arte, mentre non è previsto alcun risarcimento a favore dello stesso in caso di riduzione delle prestazioni.
3.3 Richieste di prestazioni di natura straordinaria
Eventuali richieste di natura straordinaria, ossia non rientranti nell’oggetto specifico del presente contratto ma necessarie all’espletamento delle attività istituzionali dell’Ente circa la tenuta dei registri anagrafici, potranno essere formulate mediante e-mail ordinaria, anche con brevissimo preavviso, ovvero attraverso contatto telefonico qualora urgenti.
In tal caso saranno esplicitate le modalità operative delle prestazioni estemporanee, da parte dei funzionari camerali, le cui istruzioni saranno vincolanti per l’Affidatario.
Non è previsto, in tal caso, alcun corrispettivo aggiuntivo, se non quello pattuito, a pratica.
4. VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE
Con cadenza semestrale, si procederà, in contraddittorio fra il funzionario camerale individuato dalla Camera ed il responsabile tecnico dell’Affidatario, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, che si intenderanno pienamente conseguiti qualora il numero delle pratiche, per le quali siano stati contestati per iscritto inadempimenti gravi e sostanziali, sia inferiore al 5% delle pratiche complessivamente inserite. In caso contrario, fermo restando l’onere per l’Affidatario di provvedere alle opportune rettifiche, la Camera di commercio applicherà una penale di importo pari al costo di una pratica moltiplicato per il complessivo delle pratiche contestate.
In ogni caso, eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi saranno pianificati dal responsabile tecnico e dal referente camerale.
Qualora il numero delle pratiche contestate per iscritto superasse il 10% delle pratiche complessivamente inserite nell’arco del semestre considerato, la Camera di commercio si riserva il diritto di risolvere il contratto.
In caso di mancata realizzazione dell’attività in oggetto, la Camera di commercio interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l’affidamento a terzi del servizio in discorso con spese a carico dell’Affidatario.
È fatto, comunque, salvo, il diritto dell’Ente camerale a richiedere il risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti in conseguenza dei riscontrati inadempimenti.
5. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
5.1 Obblighi di riservatezza
I dipendenti dell’Affidatario dovranno mantenere il segreto d'ufficio su documenti, dati o notizie concernenti l'organizzazione del lavoro e l'andamento dell'Ente, dei quali abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio.
I dipendenti dovranno, altresì, essere a conoscenza ed osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.
5.2 Garanzie definitive
Prima della stipula del contratto, l’Affidatario dovrà provvedere alla costituzione della cauzione definitiva, nelle forme e nelle modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
5.3 Responsabilità dell’Affidatario
L’Affidatario dovrà svolgere l’incarico nell’interesse della Camera di commercio, osservando tutte le indicazioni e richieste che l’Ente stesso fornirà, in ottemperanza alle vigenti disposizioni concernenti la corretta tenuta dei registri anagrafici, causa di responsabilità civile per l’Ente qualora la gestione non fosse correttamente svolta ai sensi della vigente normativa in materia.
L’Affidatario, pertanto, in quanto gestore in outsourcing di un processo inerente la gestione di detti registri, dedicherà all'espletamento del servizio le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione, rimanendo a suo carico tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento dell’incarico, nonché i rischi connessi all’esecuzione dello stesso.
La Camera di commercio ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, imputabili a negligenze, errori, omissioni dell’Affidatario e delle persone delle quali risponde ex-lege, rispondendo dei danni causati anche se rilevati e/o accertati dopo la scadenza del servizio di cui al presente contratto.
L'Affidatario si obbliga a tenere indenne e manlevare la Camera di commercio da ogni pretesa da chiunque e comunque avanzata in relazione allo svolgimento del servizio, nonché a risarcire all’Ente ogni danno ad essa cagionato.
Ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni, ricadrà esclusivamente sull’Impresa, restando la Camera di commercio sollevata da qualunque responsabilità al riguardo.
Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, la Camera di commercio potrà anche rivalersi mediante trattenute sui crediti dell’Affidatario, o sul deposito cauzionale, che dovrà in tal caso essere reintegrato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente.
6. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo sarà determinato dall’importo unitario per ogni singola pratica indicato nell’offerta economica applicato al numero di pratiche elaborate (e non oggetto di contestazione) relativo al mese di riferimento.
7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Tutte le somme saranno corrisposte mensilmente, previa fatturazione, da parte dell’Affidatario, delle prestazioni effettuate nel corso di ciascun mese solare.
I pagamenti a favore dell’Affidatario verranno effettuati mediante bonifico bancario alle coordinate che l’Impresa vorrà fornire all’Ente, di norma, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, in assenza di contestazioni evidenziatesi in sede di collaudo del servizio, con oneri a carico del beneficiario.
A tal fine, il Fornitore indica in fattura il codice IBAN.
Il Fornitore indica, e si impegna a riportare in fattura, oltre al CIG 7381710BC9, il seguente indirizzo mail, al quale saranno inoltrate tutte le comunicazioni di carattere amministrativo-contabile (es.: data di emanazione del mandato di pagamento, etc.):
.
Le fatture devono essere emesse in forma elettronica:
CIG 7381710BC9:
Codice Univoco ufficio: N9O8FM Nome dell'ufficio: UO Ragioneria
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della L. 169/2014 (legge di stabilità per il 2015), l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è versata dall’Ente secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (c.d. SPLIT PAYMENT).
Nella fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura: SCISSIONE DEI PAGAMENTI. Pertanto, al fornitore sarà corrisposto il solo importo esposto in fattura come base imponibile.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni della vigente normativa in merito all’acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva, anche per la fase della liquidazione dei corrispettivi dovuti ai Fornitori, in caso di ritardo nel rilascio del suddetto Documento, da parte dei competenti Uffici, il termine per l’effettuazione dei pagamenti rimarrà sospeso sino al ricevimento, da parte della Camera di commercio, del medesimo atto.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016:
− in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, l’Ente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
− sull’importo netto progressivo delle prestazioni, a titolo di garanzia, è operata una ritenuta dello 0,50 percento, somma che sarà svincolata al termine del rapporto, in sede di liquidazione finale.
In merito alla regolarità del Fornitore, rispetto alla corresponsione del diritto annuo dovuto all’Ente Camerale, ai sensi dell’art. 11 del D.M. 54/05, la Camera di commercio ha, inoltre, facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal Fornitore, nei confronti del medesimo Ente e nei limiti dell’importo complessivamente dovuto, se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione anche se non definitivo sino al momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall’atto di contestazione o irrogazione. É fatto salvo il diritto per la Camera di commercio di compensare il debito, in presenza di un provvedimento definitivo.
8. INADEMPIMENTI E PENALITÀ
In caso di irregolarità o deficienze nello svolgimento del servizio o di violazione delle condizioni previste dal presente contratto, la Camera di commercio provvederà ad inviare una contestazione scritta, a mezzo pec, a seguito della quale l’Affidatario può formulare delle deduzioni, sempre per iscritto, e da inoltrare entro i sette giorni solari successivi.
Qualora le deduzioni non fossero pertinenti o esaustive, la contestazione inviata sarà computata come un inadempimento.
Esaminate le deduzioni eventualmente formulate, e valutate, in concreto, tutte le circostanze, oltre a richiedere l'esecuzione della prestazione secondo le disposizioni contrattuali, l'Ente si riserva il diritto di applicare una penalità di importo variabile, da un minimo di 100,00 (cento) euro fino ad un massimo di 2.500,00 (duemilacinquecento) euro, per ogni inadempimento.
L’importo della penalità sarà determinato dall’Ente a propria discrezione, tenuto conto della gravità dell’inadempimento, della reiterazione e dell’atteggiamento del Fornitore.
L’Ente si riserva la facoltà di esperire ogni altra azione a tutela dei propri interessi e per il risarcimento dei maggiori danni eventualmente patiti.
9. ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Nell'esecuzione dei servizi in appalto, l'Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei servizi, sia nei confronti del personale dipendente.
L’Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative,
anche se non aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi oggetto di gara.
L’aggiudicatario è, inoltre, obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi previdenziali e assistenziali verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di previdenza ed assistenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La Camera di commercio si riserva di richiedere l’esibizione di tutta la documentazione relativa all’osservanza degli oneri in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, in favore dei dipendenti dell’Affidatario.
L’Affidatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e al X.Xxx. 15 agosto 1991, n. 277.
Qualora l’Ente accerti che l’Impresa si è avvalsa, per l’esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste all’art. 10.
La Camera di commercio provvederà, in ogni caso, a segnalare il fatto alle Autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare e rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all’all. X al D.Lgs. 50/2016, applicabili al presente appalto.
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di perdita dei requisiti per l’espletamento del servizio, violazione delle prescrizioni di cui agli obblighi dell’Affidatario, assicurazione e responsabilità civile, violazioni del divieto di subappalto e cessione del contratto, vicende soggettive dell’appaltatore, violazione accertate delle disposizioni concernenti il personale (assicurazioni obbligatorie, obblighi contributivi, tutela della sicurezza, etc.), frode accertata nell’esecuzione del servizio, la Camera di commercio si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
In caso di grave inadempimento, il Responsabile del procedimento invierà una contestazione formale all’Affidatario il quale, nel termine di 15 giorni solari può inviare le proprie controdeduzioni: in caso di silenzio dell’Affidatario o nel caso di controdeduzioni valutate negativamente, l’Ente risolverà il contratto.
Si considera grave inadempimento:
− l’applicazione di penali per l’importo complessivo di 5.000,00 (cinquemila) euro, a prescindere dal numero delle contestazioni e del momento in cui esse sono rilevate;
− la manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato, accertata con qualunque mezzo.
E’ fatto salvo, altresì, quanto previsto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
A seguito della risoluzione del contratto, l’Ente affiderà il servizio ad altra Impresa; gli eventuali maggiori oneri per il nuovo contratto verranno addebitati all’Impresa inadempiente, la quale risponderà anche di ogni altro danno che potesse derivare all’Ente in conseguenza della interruzione del servizio (es: le spese ed i danni che l'Ente dovesse sostenere nel caso in cui non fosse possibile affidare il servizio ad altra Impresa).
11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. Ai fini dell’assolvimento di tale onere, il Fornitore utilizzerà il seguente codice CIG: 7381710BC9.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Verona, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto, inoltre, sarà risolto di diritto qualora si accertasse che tutte le transazioni, inerenti i rapporti fra l’Affidatario e la P.A., non fossero effettuate attraverso un conto corrente, bancario o postale, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
A tale fine, l’Affidatario indica:
− gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato, anche in via non esclusiva, ai rapporti con le P.A.:
− le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:
Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l’Impresa sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Camera di commercio dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
12. ULTERIORI CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01, l’Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Camera di commercio che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente camerale nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto del dipendente della Camera di commercio. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal summenzionato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
L’Impresa/soggetto fornitore è tenuto, altresì, all’osservanza ed all’applicazione, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, delle norme comportamentali di cui al D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento della Camera di commercio, consultabile all’indirizzo xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx-0
Si ricorda altresì che, al fine della validità del contratto, è necessario provvedere alla sottoscrizione del Patto di integrità della Camera di Commercio di Verona, documento che dovrà pervenire all’atto della presentazione dell’offerta economica. In mancanza il contratto si considera nullo.
L’inosservanza delle disposizioni summenzionate o comunque la tenuta di una condotta non conforme ai principi richiamati dalle disposizioni regolamentari sopra citate costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto.
13. RECESSO UNILATERALE
L’Affidatario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo di preavviso di almeno 30 giorni, qualora la Camera di commercio intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative.
L’Ente potrà, inoltre, recedere dal contratto in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile, previo pagamento delle prestazioni dei servizi eseguiti.
14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. VICENDE SOGGETTIVE DELL’IMPRESA
Non è ammesso il subappalto in quanto la Camera di commercio ritiene che tutti i requisiti richiesti (di tipo professionale, economico e finanziario, nonché la disponibilità delle risorse umane e dell’unità operativa) debbano essere posseduti dall’appaltatore all’atto della partecipazione alla procedura.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le forniture di materiali, o la somministrazione di servizi all’appaltatore da parte di altre Imprese, necessari all'espletamento del servizio.
È fatto divieto di cessione, anche parziale, del contratto, pena la risoluzione dello stesso, fatto salvo quanto di seguito previsto.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Impresa non avranno effetto nei confronti della Camera di commercio fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato l’operazione all’Ente camerale e prodotto adeguata documentazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara.
15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE
Divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto. L’imposta di bollo è a carico dell’Affidatario, che sarà tenuto ad effettuare il rimborso dell’imposta pagata dall’Ente camerale.
Tale importo verrà trattenuto in sede di liquidazione della relativa fattura.
Parimenti, ogni altro importo, tassa o diritto inerente e conseguente alla stipulazione del contratto stesso, è a carico del Affidatario, come altresì il rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di gara, ai sensi e per gli effetti di legge.
16. ELEZIONE DI DOMICILIO. FORO COMPETENTE
L’Affidatario elegge domicilio attributivo di giurisdizione in Verona presso la sede della Camera di commercio, Xxxxx Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx.
Per ogni controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione degli atti di gara e del contratto che venisse stipulato, sarà competente il Foro di Verona.
17. PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura, oltre che nella fase contrattuale, saranno trattati, sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Camera di commercio, dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/03.
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la non ammissione alla partecipazione alla gara, nonché la mancata o parziale esecuzione del contratto nei confronti dell’Impresa.
In relazione al trattamento dei predetti dati, le Imprese invitate potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - Xxxxxx.
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri della Camera di Verona.
INDICE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 2
2. DURATA DELL’APPALTO 2
3. AMMONTARE DEL CONTRATTO ED INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 3
3.1 Quantità del servizio: aumenti o diminuzioni delle prestazioni 3
3.2 Variazioni al servizio oggetto del contratto 3
3.3 Richieste di prestazioni di natura straordinaria 4
4. VERIFICA DEGLI OBIETTIVI, INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE 4
5. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 5
5.1 Obblighi di riservatezza 5
5.2 Garanzie definitive 5
5.3 Responsabilità dell’Affidatario 5
6. CORRISPETTIVO 6
7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 6
8. INADEMPIMENTI E PENALITÀ 7
9. ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 7
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 8
11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 9
12. ULTERIORI CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO 9
13. RECESSO UNILATERALE 10
14. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO. VICENDE SOGGETTIVE DELL’IMPRESA 10
15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE 11
16. ELEZIONE DI DOMICILIO. FORO COMPETENTE 11
17. PRIVACY 11