PROGETTO DI GARA_LOTTO 2 ALL RISKS_OPERE D’ARTE
PROGETTO DI GARA_LOTTO 2 ALL RISKS_OPERE D’ARTE
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
La polizza che si andrà a stipulare, a seguito dell’esperimento della procedura di gara, vedrà come contraente/Assicurato il Comune di Parma.
La polizza avrà una durata di anni 3 con decorrenza dalle ore 24:00 del 31/12/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2022 con possibilità di proroga per sei mesi.
Il contratto oggi in essere, stipulato con la Compagnia XL che ha assicurato il 100% del rischio, è in scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019.
Oggetto dell’assicurazione:
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
Principali garanzie:
• Furto
• Onorari periti
• Terremoto
• Inondazioni alluvioni e allagamenti
• Beni presso laboratori di restauro
• Furto con destrezza
• Garanzia Trasporto (senza preventiva a comunicazione, ne ulteriori oneri fino a € 100.000,00, se il trasporto
• effettuata o su automezzi dell’ente o vettori specializzati.
Prospetto economico
LOTTO 2_Polizza All Risks Opere d’Arte | ||||||
PREMIO ANNUALE | PREMIO TRIENNALE | IMPORTO ULTERIORE PROROGA | TOTALE COMPLESSIVO DEL LOTTO | |||
11.000,00 € | 33.000,00 € | 5.500,00 € | 38.500,00 € |
Lotto n° 2 Capitolato Speciale
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLE OPERE D’ARTE
Stipulata tra: Comune di Parma
e
[Nome Società]
Via..............................
Cap..............Città.................
P.IVA n°....................................
Effetto: dalle ore 24.00 del 31.12.2019
Cessazione: alle ore 24.00 del 31.12.2022
Scadenza anniversaria al 31.12 di ogni anno
Indice
Sezione 1 – Definizioni e identificazione dei beni………………………………………………………………………………. 6
Art. 1 – Definizioni……………………………………………………………………………………………………………………………. 6
Art.2 – Beni assicurati ed Ubicazioni…………………………………………………………………………………………………. 6
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione………………………………………………………………………………… 7
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio…………………………………………………………………….. 7
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori……………………………………………………………………………….. 7
Art. 3 - Durata dell’assicurazione ……………………………………………………………………………………………………… 7
Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia……………………………………….. . 8
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro…………………………………………………………………………………………………. 8
Art. 6 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso………………………………………………………………………….. 8
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione………………………………………………………………. 8
Art. 8 - Oneri fiscali………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
Art. 9 - Foro competente…………………………………………………………………………………………………………………… 8
Art. 10 - Interpretazione del contratto……………………………………………………………………………………………… 8
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società………………………………………………………………………………………. 9
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto……………….. 9
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio ……………………………………………………………… 9
Art. 14 - Clausola Broker………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010…………………. 10
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge………………………………………………………………………………………………….. 10
Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione…………………………………………………………………………………………………. 11
Art. 18- Trattamento dei dati…………………………………………………………………………………………………………… 11
Art. 19 – Estensione territoriale………………………………………………………………………………………………………. 11
Art. 20 - Coassicurazione e Delega…………………………………………………………………………………………………… 11.
Art. 21 – Clausole vessatorie……………………………………………………………………………………………………………. 11
Sezione 3 – All Risks…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Art. 23 – Oggetto dell’assicurazione………………………………………………………………………………………………….. 12
Art. 24 – Xxxxxx esclusi………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Art. 25 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza……………………………………………………………………………. 12
Art. 26 - Ispezione delle cose assicurate……………………………………………………………………………………………. 12
Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro…………………………………………………………………………………………………… 13
Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno……………………………………………………………………………… 13
Art. 29 - Mandato dei periti / liquidatori………………………………………………………………………………………….. 13
Art. 30 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell’indennizzo…………………………………………… 14
Art. 31 - Assicurazione parziale………………………………………………………………………………………………………….. 14
Art. 32 - Assicurazioni presso diversi assicuratori……………………………………………………………………………….. 14
Art. 33 - Limite massimo dell’indennizzo…………………………………………………………………………………………….. 14
Art. 34 - Pagamento dell’indennizzo……………………………………………………………………………………………………. 14
Art. 35 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro…………………………………………………………… 15
Art. 36 – Furto……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Art. 37 - Onorari periti………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Art. 38 - Anticipo indennizzi…………………………………………………………………………………………………………………… 15
Art. 39 - Liquidazione separata per partita…………………………………………………………………………………………….. 16
Art. 40 - Parificazione ai danni da incendio…………………………………………………………………………………………….. 16
Art. 41 – Terremoto 16
Art. 42 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti 16
Art. 43 - Spese di rimozione macerie 17
Art. 44 - Beni presso laboratori di restauro 17
Art. 45 - Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura 17
Art. 46 - Variazione temporanea della somma assicurata 17
Art. 47 - Furto con destrezza 17
Art. 48 - Stima accettata 17
Art. 49 – Garanzia Trasporto 18
Sezione 4 – Prestiti temporanei…………………………………………………………………………………………………………………… | 19 |
GARANZIA XXXXXX A CHIODO……………………………………………………………………………………………………………………. | 19 |
Deprezzamento ………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 19 |
Dolo e colpa grave…………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 19 |
Variazioni climatiche………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 19 |
Scioperi, sommosse, atti di vandalismo………………………………………………………………………………………………………. | 19 |
SEZIONE TRASPORTI…………………………………………………………………………………………………………………………………… | 20 |
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI……………………………………………………………………………… | 20 |
Art. 1 - Xxxxxx assicurati………………………………………………………………………………………………………………………………. | 20 |
Art. 2 – Esclusioni………………………………………………………………………………………………………………………………………. | 20 |
Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione…………………………………………………………………………………… | 21 |
Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione……………………………………………………………………………………………… | 21 |
SEZIONE GIACENZA……………………………………………………………………………………………………………………………………. | 21 |
Furto con destrezza…………………………………………………………………………………………………………………………………… | 22 |
Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra ………………………………………………………………………… | 23 |
Rinuncia alla rivalsa……………………………………………………………………………………………………………………………………. | 22 |
Assicurazione per conto del prestatore………………………………………………………………………………………………………. | 23 |
Xxxxxxxxx………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | 23 |
Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti…………………………………………………………………………………………………………. | 24 |
Esenzione Imposte……………………………………………………………………………………………………………………………………… | 24 |
Mancato Pagamento del premio da parte dell’espositore………………………………………………………………………….. | 24 |
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Broker": l’intermediario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Fabbricati”: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per “Beni”: oggetti d’arte o di particolare riconosciuto valore artistico; viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi;
- per
“Incombustibilità”:
si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;
- per “Enti all’aperto”: impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all’uso per cui sono stati progettati all’aperto.
- per “valore
commerciale”
il prezzo corrente dell’oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato
- per “stima accettata”
il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
- per “valore dichiarato”
il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
- per
“deprezzamento”
la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro
UBICAZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Somme assicurate su base “stima accettata” in Euro € 16.411.275,00 relativamente ai beni oggetto d’inventariazione e valorizzazione;
Ubicazione: Pinacoteca Xxxxxx :
Esposizione, Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx 0 a Xxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx 0/x a Parma
Si allega l’elenco delle opere con relativo valore stimato: €9.894.105,00
Ubicazione Castello Dei Burattini :
Esposizione: Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx 0/x a Parma
Deposito: Xxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx 0/x a Parma
Si allega l’elenco delle opere con relativo valore stimato: € 5.297.170,00.
Ubicazione
c/o
depositi
della
Cooperativa il Colle Xxx
Xxxxxxxxxxx 0/X, Xxxxxxxxxx
Vaso di J.B. Boudard, valore stimato
€ 120.000,00
Ubicazione c/o lo studio di restauro
Arché, Xxx Xxxxxxxx 00 a Parma
Complesso scultoreo del Sileno di J.B. Xxxxxxx , valore stimato per
€ 600.000,00
Si allega l’elenco delle opere con relativo
valore stimato
€ 500.000,00
Palazzo del Governatore:
Ubicazione
Totale Somme Assicurate € 16.411.275,00
CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO
T.S.A. € 16.411.275,00 % imp. =
€
CALCOLO DEL PREMIO LORDO ALLA FIRMA
Si procede all’incasso di € per il periodo decorrente dalle ore 24 del 31.12.2019 alle ore 24 del 31.12.2022
I beni assicurati sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio” (X.X.xx. 22.01.2004 n. 42) pertanto il premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.
Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2022.
Tuttavia alle parti e concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi entro 120 giorni prima della suddetta scadenza.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.
La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di cessazione anche anticipata del contratto.
Art. 4 – Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2019 e alle successive scadenze del 31/12 e per tutta la durata contrattuale.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2019), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Art. 5- Recesso a seguito di sinistro (Opzione base)
Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione degli atti di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo.
Art. 5 – Recesso a seguito di sinistro (Opzione migliorativa)
Non si applica al presente contratto.
Art. 6 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di sei mesi.
Art. 7 – Prova del contratto, modifiche dell’assicurazione e forma delle comunicazioni
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 12 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 14 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh SpA, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 15 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 18- Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 19 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio dell’Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 20 - Coassicurazione e Delega
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato
dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21– Clausole vessatorie
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale:
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
Art…………………………………………….
<L’indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria
Sezione 3 -Sezione giacenza Garanzia All Risks
Art. 23 – Oggetto dell’assicurazione
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
Art. 24 - Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinsechi od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno della località assicurata (ubicazioni assicurate);
h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
i) di xxxxxxxx, di eruzioni vulcaniche;
j) i xxxxx conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l’Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Art. 25 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 26 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) darne avviso scritto alla società e/o al broker entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto all’amministrazione dei contratti assicurativi.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa e ove ritenuto necessario a maggior tutela dal contraente, fare dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato dall’ altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
La Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo perito e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso perito, si impegna a comunicarne il nominativo contestualmente alla comunicazione di apertura del sinistro di cui al punto precedente.
Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 29 - Mandato dei periti / liquidatori
I Periti devono:
a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 27;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 30 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell’indennizzo
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell’oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato:
- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l’intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
Art. 31 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata.
Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.
Art. 32 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 33 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 34 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa”
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 24 c).
Art. 35 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Art. 36 - Furto
La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:
Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall’interno a presidio degli accessi;
b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall’esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.
c) impianto d’allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell’ordine e/o centrale di controllo.
I danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d’allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura, verranno indennizzati previa applicazione di uno scoperto del 20% per sinistro (o come diversamente offerto nella scheda di offerta tecnica). La garanzia si intende operante per i casi di furto, tentativo di furto e rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
Art. 37 - Onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro di € 40.000,00.
Art. 38 - Anticipo indennizzi
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte
contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 10.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 50.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 39 - Liquidazione separata per partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 30 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 30, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Art. 40 - Parificazione ai danni da incendio
A completamento del precedente articolo 23 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
Art. 41 - Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 24 si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Rischi esclusi dall’assicurazione
La Società in ogni caso non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro e per anno del 60% delle somme assicurate ( o come diversamente offerto nella scheda di offerta tecnica).
Art. 42 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società, ferme le esclusioni di cui all’articolo 24, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:
a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
b) ad enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l’esclusione non è valida per mobili e tappeti.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro del 60% delle somme assicurate ( o come diversamente offerto nella scheda di offerta tecnica).
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Art. 43 - Spese di rimozione macerie
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma di € 200.000,00.
Art. 44 - Beni presso laboratori di restauro
Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.
Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.
Art. 45 - Oggetti d’arte acquisiti durante il periodo di copertura
Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d’arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s’impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10%( o come diversamente offerto nella scheda di offerta tecnica). del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l’ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell’arco dell’anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente / Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.
Art. 46 - Variazione temporanea della somma assicurata
Nell’arco dell’annualità assicurativa il Contraente / Assicurato darà comunicazione mensile delle fluttuazioni della somma assicurata causata da prestiti temporanei di opere mediante le seguenti disposizioni:
- la comunicazione verrà effettuata alla Società e/o al Broker (per l’inoltro alla Società stessa);
- ciascun periodo mensile decorre dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno d’ogni mese precedente e termina alle ore
24.00 dell'ultimo giorno del mese successivo.
- Entro i successivi 30 giorni deve pervenire al Broker e/o alla Società la denuncia del valore delle esistenze di tale partita nell'ultimo giorno.
A fine annualità verrà conteggiato il valore medio della somma assicurata sommando i valori mensili, applicando alla somma così determinata 1/12 del rispettivo tasso annuo.
Le eventuali differenze passive determinate dalla differenza tra il risultato dell’operazione sopra descritta e il premio versato dal Contraente ad inizio anno dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.
Art. 47 - Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell’esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Art. 48 - Stima accettata
Se tutte le opere, o parte di esse, sono state stimate da perito esperto in opere d’arte il valore riportato nella perizia s’intende il valore dell’opera al momento del sinistro, tale stima s’intende accettata tra le Parti così come previsto dall’art.1908 del Codice Civile.
Art 49 – Garanzia Trasporto
A parziale deroga dell'esclusione di cui alla lettera g) dell'art.24 e per somme assicurate inferiori o uguali a Euro 100.000,00 (o come diversamente offerto nella scheda di offerta tecnica).
la garanzia è prestata anche durante il trasporto dei beni assicurati a condizione che:
1. tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d’arte da personale specializzato;
2. che l’imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3. nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente sorvegliati anche durante le soste;
4. nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi costantemente vigilati;
5. nei mezzi a trasporto nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere;
6. nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.
Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante la condizione Rinuncia Rivalsa.
La garanzia decorre automaticamente dal momento in cui le opere assicurate vengono rimosse dal posto ove normalmente si trovano per essere imballate per il trasporto, continua senza interruzione durante il viaggio sino a che le opere non siano collocate nell’ubicazione destinata nonché durante il periodo di giacenza presso restauratori, laboratori specializzati, esposizioni, galleristi, antiquari, mostre.
La garanzia è pure valida durante le operazioni di rimozione dal posto ove le opere assicurate sono rimaste giacenti per essere nuovamente imballate per il viaggio di ritorno e durante tale viaggio fino alle rispettive località di provenienza ed al ricollocamento o comunque alla riconsegna delle stesse nei loro posti d’origine.
Sono assicurati senza obbligo di dichiarazione preventiva e senza ulteriori oneri a carico della Contraente tutti i trasporti effettuati nell’ambito della Repubblica Italiana a mezzo di vettori specializzati o di automezzi dell’Ente purché la somma assicurata sia pari o inferiore a Euro 100.000,00 (o come diversamente offerto nella scheda di offerta tecnica)..
Gli uffici competenti dell’Ente conservano a disposizione della Società la registrazione di tutti i trasporti effettuati nel corso dell’annualità assicurativa con la descrizione del bene, l’indicazione del valore assicurato.
ESENZIONE IMPOSTE
L'Assicurato dichiara e la Società prende atto che i beni assicurati sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (X.X.xx. 22.01.2004 n. 42) pertanto il premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
Sezione 4 – Prestiti temporanei GARANZIA CHIODO A XXXXXX
(attivabile su richiesta)
L'assicurazione per le opere descritte e valorizzate nei certificati allegati alla presente polizza inizia dal momento in cui le opere stesse vengono rimosse dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballate ed intrapren- dere il primo trasporto. L'assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, in appresso indicati. L'assicurazione cessa quando le opere, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolte dall'imballaggio e collocate nel luogo loro destinato.
Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio.
Sono esclusi dalla garanzia i danni avvenuti al di fuori del periodo di operatività della polizza.
ELENCO OPERE ASSICURATE
su base di (definizione)
MOSTRA
A maggior chiarimento, si precisa quanto segue:
Deprezzamento
La garanzia deprezzamento si intende prestata fino al 100% della somma assicurata per ciascuna opera d’arte.
Dolo e colpa grave
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
- colpa grave dell’Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell’Assicurato o del Contraente.
Variazioni climatiche
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
Scioperi, sommosse, atti di vandalismo
La garanzia comprende le perdite ed i danni derivanti da:
- atti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro ;
- tumulti o sommosse civili;
- atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
- atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
SEZIONE TRASPORTI
Dalle Sedi dei Prestatori al e ritorno. Trasporto effettuato da
Il trasporto inizia non prima delle ore 24 del e termina, dopo esposizione, entro il
La garanzia è prestata a condizione che:
1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi. Tali vagoni dovranno essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
5) sono esclusi i viaggi a mezzo nave, con la sola eccezione dei trasporti di oggetti collocati su veicoli imbarcati su traghetti ;
6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.
Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio. In tale caso non è operante la condizione - Rinuncia Rivalsa.
ASSICURAZIONE RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI
Art. 1 - Rischi assicurati
Sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio aereo, o a mezzo traghetti, o per acque interne, a causa di:
a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.
Art. 2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da:
a) impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l’esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
c) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
d) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
e) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
Ai fini delle lett. b che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.
Art. 3 - Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione
a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
b) qualora le merci assicurate non siano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
c) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino.
Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:
- per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- per «arrivo»:
in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- per «luogo» (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.
Art. 4 - Cambiamenti di via o di destinazione
Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all'esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni su indicate, purché l'Assicurato lo comunichi tempestivamente alla Società e paghi il sovra premio richiesto.
Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi lo comunichi tempestivamente alla Società, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che saranno concordati dalle parti.
Durante i trasporti a mezzo autocarro la garanzia è prestata a condizione che:
1.1. valori trasportati fino a Euro 10.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata.
1.2. valori trasportati da Euro 10.000.000,00 a Euro 30.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al seguito con a bordo due persone di cui almeno una dovrà costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro.
1.3. valori trasportati da Euro 30.000.000,00 e fino ad un massimo di Euro 50.000.000,00 siano effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare
che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro, eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata. Il trasporto dovrà prevedere un’auto al seguito con a bordo persone armate che dovranno costantemente ed ininterrottamente sorvegliare l’autocarro.
1.4. le opere siano collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura;
1.5. vengano adoperati veicoli con vani di carico come sopra descritti, costantemente e ininterrottamente custoditi, anche durante le soste. Si conviene che i veicoli sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica a bordo del veicolo o nelle immediate vicinanze dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti, o di persone incaricate per la realizzazione del trasporto.
SEZIONE GIACENZA
All’interno dei locali di ubicati in fabbricati costruiti e coperti di materiali incombustibili anche con impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell’armatura del tetto.
La giacenza inizia non prima delle ore 24 del e termina entro il
La garanzia è prestata a condizione che:
1) Siano operanti i seguenti mezzi di sicurezza:
- robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall’interno a presidio degli accessi;
- robuste ante od inferriate fisse a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall’esterno;
- sorveglianza interna ed esterna mediante sistema di telecamere;
- impianto automatico di allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell’ordine, nonché personale addetto alla sicurezza.
- Presenza di guardie fisse nelle sale espositive durante le ore di apertura al pubblico.
Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuto quando non siano operanti i mezzi di protezione e sicurezza sopra indicati.
2) In caso di esposizione al pubblico, non sia permesso ai visitatori di toccare, usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.
Ad integrazione di quanto previsto dal precedente articolo 25, la garanzia è estesa al:
Furto con destrezza
La garanzia è estesa al furto con destrezza all’interno dei locali commesso durante l’orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all’evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell’esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.
Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
La garanzia è estesa al furto commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere al Prestatore nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile, dei vettori e/o degli imballatori, purché
specializzati, degli installatori, dei depositari ed degli addetti alla sorveglianza, fatto salvo i casi di dolo e/o colpa grave a condizione che il Prestatore vi rinunci egli stesso.
ASSICURAZIONE PER CONTO DEL PRESTATORE
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratterà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni di assicurazione.
Restano fermi tutti gli altri obblighi previsti dalle condizioni di assicurazione a carico del Contraente.
TERREMOTO
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Ai soli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Rischi esclusi dall'assicurazione - La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro ; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicurata.
INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
La Società risponde - a parziale deroga del precedente articolo 13 - dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
b) a enti mobili all'aperto;
c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.
La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari al % della somma assicurata, comunque non inferiore a Euro ; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del % della somma assicurata.
ESENZIONE IMPOSTE
I beni assicurati sono beni di interesse storico artistico soggetti alla disciplina del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” (X.X.xx. 22.01.2004 n. 42) pertanto il premio di polizza è esente da imposte governative in virtù del D. L. 30/12/1982 n. 953.
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.
Se il Contraente (per le sole polizze a contraenza Comune di Parma) / L’Espositore non paga i premi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 Cod.Civ.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
2. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
3. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL’ESPOSITORE
Qualora si verificasse il caso che l’espositore non avesse provveduto al pagamento del premio scaduto, il Prestatore per potere fruire della prestazione indennitaria in caso di sinistro avvenuto in periodo di sospensione dell’efficacia di valido contratto stipulato con la Compagnia d’assicurazioni, deve provvedere al pagamento del premio. Ricevuto il pagamento del premio, la Compagnia di Assicurazioni liquiderà al Prestatore l’indennizzo a termini di polizza, facendosi surrogare contestualmente ed espressamente in ogni diritto del Prestatore nei confronti dell’Espositore ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1201 del C.C. (surrogazione per volontà del creditore).
Analogamente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1201 del C.C. la Compagnia di assicurazioni, espressamente e contestualmente al pagamento del premio da parte del Prestatore, surroga lo stesso nei propri diritti nascenti dal contratto assicurativo nei confronti dell’Espositore.
RACCOLTA DELLE SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISKS OPERE D’ARTE (LOTTO 2) DEL COMUNE DI PARMA – PERIODO 31.12.2019 (ore 24,00) – 31.12.2022 (ore 24,00). CIG N. 801652340E
Con la presente scrittura privata, a valere a tutti gli effetti tra le Parti come di seguito individuate:
TRA
XXXXXXX XXXXXX, nata a ***, il ***, che interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del COMUNE DI PARMA, C.F. n. 00162210348, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Gare e Contratti, giusto incarico conferito con decreto sindacale DSFP 2019/16 del 19 marzo 2019, prot. gen. n. 57654 II/1-5, legittimata a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e dell’art. 87 dello Statuto dell’Ente medesimo, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. ** del **;
E
***, nato a ***, il ***, cod. fiscale: ****, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di *** di ***, con sede legale in ***, Cod. Fisc. e Partita Iva n. ***, numero REA ***, in forza degli atti Rep. n. ****, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
PREMESSO
CHE con determinazione dirigenziale n. *** del ***, è stata indetta una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi assicurativi “all risks” Property (lotto 1) e opere d’arte (lotto
2) del Comune di Parma (e di ParmaInfrastrutture SPA e Fondazione Teatro Regio di Parma in qualità di “Assicurati addizionali”), suddivisa in 2 lotti, a fronte di un premio lordo complessivo posto a base di gara riferito all’intera durata dell’affidamento (31/12/2019 ore 24:00 – 31/12/2022 ore 24,00), pari ad € ***, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato X.Xxx. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE con la medesima determinazione sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara, i capitolati di polizza con i relativi allegati, le statistiche sinistri e gli elenchi opere d’arte relativi al Lotto 2;
CHE prima di avviare la procedura di gara era stato verificato che non fossero attive convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. e convenzioni stipulate da Intercente-ER afferenti al servizio oggetto del presente atto;
CHE con determinazione dirigenziale N. *** del ***, sulle risultanze dei verbali di gara, si è proceduto ad affidare alla compagnia di assicurazione ****, con sede legale in **, Cod. Fisc. n. ***, il servizio di assicurazione relativo alla copertura “all risks” opere d’arte (LOTTO 2), dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2022 (ore 24,00), a fronte di un premio triennale offerto per il LOTTO 2 pari a complessivi € ****, esente da imposte governative in virtù del D.L. 30/12/1982 n. 953;
CHE **** ha effettuato con regolarità i versamenti contributivi ed assicurativi, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) debitamente acquisito e conservato agli atti d’ufficio ed emesso da ***prot. n. ****in data *** con scadenza
****;
CHE in sede di verifica, il contraente è risultato essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016 giusta documentazione presente in atti, non
allegata al presente atto per concorde volontà delle parti;
CHE in base al disposto dell’art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, s.m.i., non sussisteva l’obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), in quanto trattasi di Servizio di natura intellettuale;
CHE a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale, la Società contraente ha costituito la seguente garanzia fideiussoria*****
CHE in sede di offerta, l’Appaltatore ha sottoscritto il “Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Tutto quanto premesso e considerato,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx in nome e per conto del Comune di Parma affida ad
*** con sede legale in ****, Cod. Fisc. e Partita Iva n. **** che, nella persona del
*** come sopra qualificato, dichiara di accettare senza riserva alcuna, il servizio di assicurazione relativo alla copertura “all risks” opere d’arte (LOTTO 2), dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2019 alle ore 24,00 del 31 dicembre 2022, a fronte di un premio triennale offerto per il LOTTO 2 pari a complessivi € ****, esente da imposte governative in virtù del D.L. 30/12/1982 n. 953;
2. Il contratto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena assoluta ed inscindibile di tutti gli atti amministrativi citati in premessa, nonché ai patti ed alle condizioni tecnico- economiche e normative meglio specificati nel Capitolato Speciale di polizza “All Risks” Opere d’Arte che si allegano al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, sotto le lettere B) C);
3. Le parti espressamente convengono che i Capitolati Speciali di polizza, unitamente
all’intera documentazione tecnica-amministrativa, integrano le disposizioni del presente contratto ed ai medesimi rinviano per quanto non previsto all’interno del contratto medesimo. Le parti convengono altresì che, in caso di contrasto fra quanto previsto nel presente contratto e la documentazione tecnica-amministrativa ad esso presupposta, a prevalere sarà quest’ultima;
4. *** assume, nell’ambito della presente procedura, identificata con il CIG N.***, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed a tal fine ha reso apposita dichiarazione, conservata agli atti d’ufficio:
conto corrente bancario dedicato identificato dal codice IBAN: IT 28 F 03566 01600 000117383016 acceso presso CITIBANK N.A., Foro Buonaparte n. 16, 00000 Xxxxxx;
- conto corrente bancario dedicato identificato dal codice IBAN: *** acceso presso
****;
- persone delegate ad operare sul conto: ****, nella sua qualità di ***;
5. ***, si impegna a dare immediata comunicazione al COMUNE DI PARMA, quale stazione appaltante, ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Parma, circa l’inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché si obbliga, ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
6. Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, come recepito ed integrato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e successivamente
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 30/06/2014, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla sezione Trasparenza – Personale, l’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta del summenzionato Xxxxxx, per quanto compatibili, pena la risoluzione o decadenza del presente rapporto;
7. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L’Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente. In caso di inosservanza degli obblighi descritti dal presente punto, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire
tutti i danni che ne dovessero derivare. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto. L’Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
8. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico di ****, che espressamente dichiara di assumerle senza diritto di rivalsa;
9. In sede di registrazione il presente contratto sconterà l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.;
10. Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto, sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Per il Comune di Parma
Per l’Appaltatore
Firmato digitalmente da Xxxxxx Xxxxxxx in data 11/09/2019 alle ore 09:52
Firmato digitalmente da Xxxxxx Xxxxxxx in data 11/09/2019 alle ore 156:39