AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO AI CONTRATTI ASSICURATIVI DEGLI STOCK ACQUICOLI
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO AI CONTRATTI ASSICURATIVI DEGLI STOCK ACQUICOLI
Priorità n. 2 – “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”
Misura: “2.57 – Assicurazione degli stock acquicoli”
Art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014
PO FEAMP
ITALIA 2014 | 2020
INDICE
2. SOGGETTI AMMESSI AL COFINANZIAMENTO 4
5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 5
6. TERMINI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 6
7. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE 6
10. VINCOLI E LIMITAZIONI – TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE 9
11. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 9
VISTO
- il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- la modifica del PO FEAMP 2014/2020 ai sensi della procedura semplificata di cui all’art. 22 del Reg. (UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione europea con nota Xxxx(2017) 6320627 del 21 dicembre 2017;
- le Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del PO FEAMP 2014/2020 approvate in sede di Tavolo Istituzionale del 06/12/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali predisposto dall’Autorità di Gestione e adottato con Decreto Direttoriale del 6 aprile 2017 n. 8161 e successive modifiche e integrazioni;
- le Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione, adottate dal Tavolo Istituzionale mediante procedura scritta dell’8/6/2017 e successive modifiche e integrazioni;
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Come noto, l’influenza degli eventi di origine naturale sulle produzioni di allevamento spesso determina perdite anche ingenti per le imprese acquicole, che hanno l’esigenza di proteggersi dai rischi mediante l’assicurazione degli stock ittici.
Il FEAMP, nell’ambito della Priorità 2 volta a “Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”, può contribuire ai sensi dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 all’assicurazione degli stock acquicoli.
La Misura 2.57, quindi, è finalizzata a fornire sostegno alle imprese acquicole allo scopo di incentivare una più efficace gestione dei rischi e persegue l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta di strumenti assicurativi e incrementare il numero di imprese acquicole che fanno ricorso agli stessi.
La Direzione Generale della Pesca marittima e dell’Acquacoltura, nella sua qualità di Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020, alla luce delle considerazioni che precedono e in coerenza con le previsioni contenute nel relativo Programma Operativo e nelle Disposizioni Attuative di Misura, con il presente Avviso intende rendere note una serie di disposizioni per l’erogazione di un contributo pubblico, sotto forma di sovvenzione, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dagli imprenditori acquicoli per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi degli stock acquicoli stipulati a fronte del rischio di perdite economiche dovute ad almeno uno degli eventi previsti al paragrafo 1 dell’articolo 57 del Reg. (UE) n. 508/2014.
In sintesi, il presente Avviso reca le modalità e le procedure per l’erogazione del sostegno a valere sulle risorse previste dalla misura 2.57.
2. SOGGETTI AMMESSI AL COFINANZIAMENTO
Coerentemente con quanto previsto dall’art. 46 del Reg. (UE) n. 508/2014 rubricato “Condizioni generali” il sostegno nell’ambito del presente Avviso è limitato alle sole imprese acquicole.
Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dal relativo certificato di iscrizione dovrà essere possibile desumere quale attività primaria o secondaria l’acquacoltura.
Sono ritenuti ammissibili esclusivamente le spese sostenute per il pagamento dei premi delle polizze assicurative stipulate che prevedano la copertura dei rischi relativi agli stock acquicoli derivanti da almeno uno degli eventi espressamente citati al par. 1 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 e più in particolare:
a) calamità naturali;
b) eventi climatici avversi;
c) improvvisi cambiamenti della qualità e della quantità delle acque per i quali l’operatore non è responsabile;
d) malattie nel settore acquicolo, mancato funzionamento o distruzione di impianti di produzione per i quali l’operatore non è responsabile.
Il sostegno verrà concesso a favore dell’impresa acquicola che abbia già sottoscritto il contratto assicurativo dello stock i cui effetti non siano esauriti alla data di presentazione dell’istanza o che provveda a stipularlo entro il medesimo termine.
Ciascun soggetto proponente può presentare tante domande di sostegno quante sono le polizze assicurative stipulate, fermo restando il divieto di cumulo di cui all’art. 129 del Reg. (UE) n. 966/2012.
Il sostegno sarà concesso per il rimborso dei premi versati a partire dal 1° gennaio 2014 purché il contratto assicurativo sia ancora valido al momento della presentazione dell’istanza.
La liquidazione del sostegno, indipendente dall’eventuale presenza di un danno, è concessa unicamente per quei contratti assicurativi degli stock acquicoli che prevedono espressamente il risarcimento in caso di perdite economiche superiori al 30% del fatturato annuo dell’acquacoltore, calcolato in conformità a quanto previsto dal par. 4 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014.
OPERAZIONE A REGIA – misura 2.57 |
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ |
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente |
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012 |
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE |
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) |
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE |
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi del PO FEAMP |
Sottoscrizione di una polizza per l'assicurazione degli stock acquicoli per gli eventi di cui al par. 1 dell’art. 57 conforme ai criteri di cui al successivo par. 4 |
5. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
La dotazione finanziaria stanziata con il presente avviso è pari ad € 4.000.000 euro.
La Misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quando previsto dal par. 1 art. 95 “Intensità dell’aiuto pubblico” del Reg. (UE) n. 508/2014.
In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali riduttivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):
TIPO DI INTERVENTI | PUNTI PERCENTUALI |
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI - riduzione di | 20 |
6. TERMINI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per la partecipazione alla presente procedura le imprese acquicole interessate devono far pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la seguente documentazione:
- la domanda di sostegno (cfr. Allegato 1 al presente Xxxxxx, comprensivo dei documenti in esso richiamati);
- la scheda tecnica (cfr. Allegato 2 al presente Avviso);
- copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentate legale dell’impresa acquicola che sottoscrive la domanda di sostegno
Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, o sabato, o domenica, la data limite si intende protratta al successivo primo giorno feriale.
I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all’indirizzo xxxxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti la data sopra indicata.
Successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, l’ammissibilità e la valutazione delle domande di sostegno verranno demandate al RUP che opererà in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni Procedurali.
All’esito delle sopra citate operazioni il RUP provvederà a predisporre l’elenco dei beneficiari e delle Domande di sostegno ammesse a finanziamento, comprensivo dell’indicazione del contributo
concesso, che verrà approvato e pubblicato dall’Autorità di Gestione sul sito della scrivente Amministrazione.
Il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, dovrà presentare entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla pubblicazione di cui sopra la seguente documentazione:
- quietanza del premio versato a comprova della spesa sostenuta;
- la domanda di pagamento (cfr. Allegato 3 al presente Avviso).
A chiusura delle operazioni di cui sopra l’AdG emetterà e notificherà l’atto di concessione del sostegno in favore dei beneficiari.
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura 2.57
N | Criteri di selezione | Parametro | Coefficiente C (0<C<1) | Peso (Ps) | Punteggio P=C*Ps |
Criteri attinenti al richiedente | |||||
R1 | Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (Pmi) | Pmi=No | C=0 | 1 | |
Pmi=SI | C=1 | ||||
R2 | Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (IAP) | IAP=No | C=0 | 1 | |
IAP=SI | C=1 | ||||
R3 | Il richiedente si avvale della collaborazioni di coadiuvanti1 (IF)(impresa familiare) | IF=No | C=0 | 1 | |
IF=SI | C=1 | ||||
N | Criteri di selezione | Parametro | Coefficiente C (0<C<1) | Peso (Ps) | Punteggio P=C*Ps |
Criteri attinenti all’operazione | |||||
O1 | Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un evento (Ev) di cui al par 1 dell’art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014 | Ev=1 | C=0,25 | 1 | |
Ev=2 | C=0,5 | ||||
Ev=3 | C=0,75 |
1 Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis
Ev>=4 | C=1 | ||||
O2 | Data di presentazione dell’istanza di sostegno (Ng=numero di giorni= differenza tra la data di presentazione dell’istanza e la data di pubblicazione del presente Avviso in Gazzetta ufficiale) | Val=Ng/45 | C=1-Val | 0 | |
O3 | Allevamento di specie autoctone e compatibili con cambiamenti climatici (SA) | SA=No | C=0 | 0,25 | |
SA=SI | C=1 |
Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch’esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
Tenuto conto delle specificità rilevate nel presente Avviso e coerentemente col contesto di riferimento, si è ritenuto di non valorizzare il criterio relativo alla data di presentazione delle istanze di sostegno associandogli un peso pari a zero.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nel relativo elenco esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 0,5 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla polizza che copre il risarcimento danni per la più alta percentuale del fatturato annuo dell’acquacoltore e, in caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio dell’età del rappresentante legale dell’impresa acquicola beneficiaria, dando preferenza ai più giovani.
Il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal presente Avviso, dagli Allegati n. 1, n. 2, n. 3 e dal Decreto di concessione.
Ai fini delle Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 9 delle Linee Guida per l'ammissibilità della spesa.
Il beneficiario si impegna a conservare, per cinque anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione.
10. VINCOLI E LIMITAZIONI – TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:
− che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
− che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2;
− costi di gestione ordinaria.
Ai sensi del par. 4 dell’art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per la copertura assicurativa di allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.
11. PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Ai sensi dell’art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023.
Non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Amministrazione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
Per quanto sopra esposto sono ammissibili le spese sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 a condizione che al momento della presentazione della domanda l’operazione per la quale si chiede il sostegno non sia conclusa.
Il presente Avviso si applica all’intero territorio nazionale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura.
La partecipazione al presente Avviso, che costituisce lex specialis, comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla normativa di riferimento dell’UE, dello Stato Italiano e alle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FEAMP 2014–2020.
Il presente avviso, e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura - Concorsi e Gare così come previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 26 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Reg. (UE) n. 679 del 2016.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Xxxxx De Xxxxxxxx - mail xxxxx0@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010.