STAZIONE APPALTANTE: Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante
SCRITTURA PRIVATA DA STIPULARSI PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ALLOGGI A.R.T.E. SAVONA CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO AL D.LGS. 102/2014 – FORNITURA ED INSTALLAZIONE VALVOLE TERMOSTATICHE E MISURATORI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 497.673,00 - CUP (CODICE UNICO PROGETTO) E33J15000460005 - CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) 6786634B89
STAZIONE APPALTANTE: Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante
Regionale Sezione A.R.T.E. SAVONA - Azienda Regionale Territoriale per l’edilizia della Provincia di Savona con sede in Savona Xxx Xxxxxxxx x. 00, partita IVA 00190540096.
APPALTATORE: ...................... – Via .................... – ......................... – P. IVA ................................
RIBASSO OFFERTO ................% Euro .........................
IMPORTO NETTO LAV. APPALTATI Euro ...........................
L’anno duemila............... il giorno ............... del mese di ...................., nella sede di Xxx Xxxxxxxx 00 in Savona
TRA
Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato il 29.01.1967 a Savona, domiciliato per la carica a Savona, Xxx Xxxxxxxx 00 con codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nella sua qualità di legale rappresentante dell’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona (Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale Sezione A.R.T.E. SAVONA ) con sede in Savona, xxx Xxxxxxxx x. 00, partita IVA 00190540096, di seguito denominata A.R.T.E., che agisce ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1228 del 19.10.2012;
E
.......................... nato il ..................... a ........................, residente a
…....................., Via ............................ con codice
fiscale ..............................., (nella sua qualità di ..........................
dell'Impresa …..................... con sede in …................................., partita IVA ), di seguito denominato "Appaltatore”, che agisce nella
sua qualità di ...............................
Premesso
- che con Decreto dell’Amministratore Unico n. 52 in data 07.03.2016 è stato approvato l’aggiornamento del Programma Triennale 2016 - 2018 e dell’Elenco Annuale dei lavori per il 2016 dell’A.R.T.E. di Savona, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’ art 13 del DPR 207/2010 e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014;
- che all’interno del citato programma triennale ed elenco annuale è compreso l'intervento relativo ai lavori di adeguamento degli alloggi con riscaldamento centralizzato al D.Lgs. n. 102/2014;
- che con Decreto n. 245 in data 15.09.2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra descritti;
- che con Decreto
n° ............. del ….........
è stata indetta procedura
negoziata senza bando, ai sensi degli artt. 36 (contratti sotto soglia) comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, per contratto da stipulare a misura ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) dello stesso X.Xxx. n. 50 del 18.04.2016 suindicato;
- che con Decreto
n° …........ del …...................
è/sono stato/stati
approvato/approvati il verbale/i verbali di gara esperita in data
..............................., disponendo l’aggiudicazione definitiva dei lavori a
............................ per l'importo netto di Euro oltre l'I.V.A.,
determinato a seguito del ribasso del ..........% sull’importo dei lavori a base di gara di Euro 497.673,00;
- che in virtù di Decreto n° ............ del , in esito alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50 dl
18.04.2016 , l’aggiudicazione è divenuta efficace;
- che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- che l'aggiudicatario in persona del Sig e il responsabile
del procedimento geom. Xxxxxxxx Xxxx con verbale in data ......................
hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1
Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi”;
Regolamento Generale - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per la parte ancora in vigore;
CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
Art. 2
Oggetto dell'affidamento
A.R.T.E. affida all'Appaltatore, che dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori di adeguamento al D.Lgs. n. 102/2014 degli alloggi di proprietà con riscaldamento centralizzato, consistenti nella regolazione e contabilizzazione dell’energia termica tramite la fornitura ed installazione di valvole termostatiche e ripartitori, previa rimozione delle valvole esistenti, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa, con esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi, e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.
Art. 3 Importo del contratto
L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a Euro
.....................; tale importo è stato determinato a seguito dell’applicazione
del ribasso di gara del ..........%) all’importo dei lavori a base di gara pari ad Euro 497.673,00.
L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale, fatti salvi in ogni caso i limiti di legge.
Art. 4 Regime IVA
Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui, se del caso, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate A.R.T.E. comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.
Art. 5
Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione
La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi propri A.R.T.E. Savona.
Art. 6
Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore
Il presente contratto di appalto si intende stipulato “a misura”, come definito dall’art. 3 ) Definizioni - del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Valgono tutte le disposizioni di legge contenute nel suddetto D. Lgs. n° 50/2016, nel DPR n° 207/2010 e s.m.i., nel Capitolato Generale d’Appalto di cui al DM n° 145/2000 e comunque nelle norme di settore vigenti.
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle effettive quantità di lavorazioni eseguite i prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi allegato
,
al presente contratto applicando il ribasso d’asta offerto, pari allo %.
La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate dal personale incaricato, in apposito documento.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art. 7
Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, ai sensi dell’allegato A al DPR n° 207 del 05.10.2010, nonché della normativa vigente e delle eventuali indicazioni in materia date dall’ANAC (già AVCP) è la seguente: Importo complessivo lordo dell'appalto (importo a base di gara) Euro 497.673,00. I lavori sono di natura termotecnica, categoria unica OS28 (impianti termici e di condizionamento) classifica II .
Con riferimento alle modalità di qualificazione e di esecuzione delle lavorazio ni, si richiamano le disposizioni della lettera invito, del capitolato speciale di appalto e degli elaborati progettuali che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta e dichiara di ben conoscere e di accettare integralmente.
Con il presente contratto l’Appaltatore ribadisce l’impegno, già espresso al l’atto dell’offerta, ad acquisire, nell’ipotesi di esecuzione diretta, tutte le abili tazioni prescritte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n° 37 eventualmente necessarie all’esecuzione, nei tempi con trattualmente previsti, delle lavorazioni comprese nell’appalto, riconoscendo
che l’impossibilità di esecuzione delle suddette opere per mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimen to alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di risoluzione del contratto con diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa.
Art. 8
Nomina dell'esecutore
Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto come imprenditore individuale (art. 45, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016) e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.
(oppure in alternativa)
Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l’esecuzione dei lavori
all’impresa , ad esso associata, con sede
in:
, Via
, n. ,
(art. 45, comma 2, lett b e c, del D.Lgs. n. n. 50 del 18.04.2016), così come
comunicato dallo stesso consorzio con nota del , che si
allega al presente contratto. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto.
(oppure in alternativa)
Si dà atto che il soggetto aggiudicatario è l’associazione temporanea di
Imprese costituita dall’Impresa con sede in
in qualità di mandataria/capogruppo e dalla/e
Impresa/e in qualità di mandante/i come
risulta da ( art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n.
n. 50 del 18.04.2016) .
(oppure in alternativa)
Si dà atto che il soggetto aggiudicatario ha concorso all’appalto avvalendosi dei requisiti speciali dell’Impresa…………………………. (in particolare dei requisiti……………………………………….) producendo tutta la documentazione richiesta dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dalla lettera invito, ivi compresi la/le dichiarazione/i ed (ove del caso) il contratto in originale/in copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente e verso la Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
L’impresa ………………………..e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 9
Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore
L'appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Generale di Appalto, elegge
domicilio nel seguente indirizzo: Via n° -
.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
Art. 10
Indicazione delle persone che possono riscuotere
I pagamenti saranno effettuati nel luogo e presso l'ufficio seguente:
. La persona, preventivamente riconosciuta dalla stazione appaltante, autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, è la seguente:
, designazione che risulta dagli atti.
La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto, stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, effettuata ai sensi dell’art. 106 comma
13. del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 , successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Si applica, in ogni caso, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.).
Art. 11
Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
L'appaltatore dovrà condurre i lavori secondo le prescrizioni di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto.
Art. 12
Disciplina e buon ordine del cantiere
La direzione di cantiere, al fine del buon andamento delle lavorazioni, è regolata dall’art. 6 del Capitolato Generale d’Appalto.
La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Art. 13 Osservanza di leggi e di norme
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Contratto:
1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
3. il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi”;
4. il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale") per la parte ancora in vigore;
5. il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP.
19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
6. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
7. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
8. norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
9. ogni successiva disposizione di legge e/o regolamento che debba applicarsi ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici;
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Appaltatore si impegna altresì ad assicurare e garantire il tempestivo invio dei contratti di subappalto e/o subcontratti ad A.R.T.E. Xxxxxx, recanti le clausole in materia di tracciabilità finanziaria, le clausole di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 e la clausola relativa alla piena conoscenza e consapevolezza da parte del subappaltatore del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda xxx.xxxxxx.xx - e all’impegno di rispettare tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del subcontratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice Etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.
L’appaltatore si impegna ad osservare tutta la normativa di cui al D. Lgs. n° 231/2001 e s.m.i. e, in proposito, dichiara di avere piena conoscenza e consapevolezza del contenuto del Codice Etico disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda xxx.xxxxxx.xx - e si impegna al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute a pena di risoluzione del contratto per grave inadempimento nel caso di violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione.
Art. 14 Adempimenti antimafia
(ove ricorra il caso di avvenuto rilascio della documentazione antimafia )
Si dà atto che non sussiste, salvo l’esito delle verifiche di cui al successivo
art. 15, nei confronti dell'affidatario dell'appalto (ovvero, ove del caso, nei
confronti della ditta ), alcuna delle cause ostative di cui
all'articolo 84, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni,, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dallo stesso Decreto Legislativo e s.m.i., acquisita agli atti con prot. n°…. in data ….. e consistente in
, parte integrante del contratto d’appalto, non materialmente allegata, conservata dalla Stazione Appaltante e controfirmata dalle parti.
(in alternativa - nel caso in cui le informazioni antimafia di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 non siano ancora pervenute ma ricorra l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del Protocollo)
Si dà atto che, in ottemperanza al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015, sono state richieste, in relazione alla ditta Aggiudicataria
(ovvero, ove del caso, in relazione alla ditta )
, al Prefetto competente le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e che, pur non essendo ancora pervenute tali informazioni, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del Protocollo, si procede comunque alla stipula del presente contratto. Resta fermo tutto quanto disposto dal successivo Art. 15.
Art. 15
Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici
sottoscritto in data 17.03.2015
L’aggiudicataria dichiara di avere piena conoscenza del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da
A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 (di seguito detto “Protocollo di legalità”) consegnato all’Appaltatore - e di accettarne integralmente il contenuto come già dichiarato in sede di offerta.
A.R.T.E. Savona, in ottemperanza all’art. 2 del suddetto Protocollo di legalità, dovrà chiedere alla Prefettura competente le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro.
A.R.T.E. Savona in ottemperanza all’art. 2 del suddetto Protocollo di legalità e della vigente normativa dovrà acquisire la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D. Lgs. 159/2011, obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (x.x. “white list”) istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, per i seguenti settori “sensibili” nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, altresì, garantire la presenza di un organico adeguato:
Trasporto di materiale a discarica per conto di terzi;
Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ;
Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ; Noli a freddo di macchinari;
Fornitura di ferro lavorato; Noli a caldo;
autotrasporti per conto terzi; Guardiania di cantieri.
Ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.L. n° 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni nella Legge n° 114 del 11.08.2014, i soggetti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 159/2011 – per le attività elencate al comma precedente - procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di subcontratti a operatori iscritti negli elenchi di fornitori (c.d. “white list”) istituiti presso la Prefettura.
(Nel caso in cui le informazioni antimafia di cui al Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 non siano ancora pervenute ma ricorra l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 4, del protocollo)
A.R.T.E. dà atto che, in ottemperanza del succitato Protocollo di legalità, sono state richieste, in relazione alla ditta
Aggiudicataria , al Prefetto competente le
informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.
In ogni caso l’Appaltatore prende atto ed accetta che ai sensi di legge e del succitato Protocollo di legalità, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Stazione Appaltante procederà alla revoca/annullamento dell’aggiudicazione
con conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno.
L’aggiudicataria riconosce ed accetta, in particolare, in virtù dell’art 3 del succitato Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, tutto quanto segue:
1) l’Appaltatore ha comunicato a A.R.T.E. Savona
– al più tardi al momento della stipula del contratto - l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai subappalti e sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, con riguardo alle forniture e servizi “sensibili” inerenti le tipologie di seguito indicate:
Trasporto di materiale a discarica per conto di terzi;
Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ; Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ; Noli a freddo di macchinari;
Fornitura di ferro lavorato; Noli a caldo;
autotrasporti per conto terzi; Guardiania di cantieri.
(Ovvero ove ricorra il caso) L’appaltatore ha comunicato che non porrà in
essere affidamenti di cui all’art. 2 del suddetto Protocollo di legalità, non producendo quindi il relativo elenco.
L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
L’Appaltatore accetta che il contratto sia risolto di diritto a seguito della dichiarazione della Stazione appaltante di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, quando il piano di affidamento o le sue eventuali variazioni non vengano trasmessi.
2) A.R.T.E. Savona ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al punto 1), per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011;
3) L’Appaltatore accetta che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà l’automatica revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e l’automatica risoluzione del vincolo. A tal fine A.R.T.E. ai sensi dell’art. 2 del citato protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici intimerà all’appaltatore - che si impegna sin d’ora ad adempiere - di far valere la risoluzione del subcontratto;
4) Nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al punto 3), si applicherà una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad adempiere.
5) L’Appaltatore riconferma la dichiarazione resa in sede di gara “di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale” e “di non essersi accordata e che non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara”.
6) L’Appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.
La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad adempiere.
7) L’Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad adempiere.
L’inosservanza degli impegni di cui ai precedenti punti comporta la risoluzione del contratto.
8) L’Appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che abbiano partecipato autonomamente al bando di gara. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L’appaltatore riconosce ed accetta che A.R.T.E. Savona non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno. In caso di violazione della presente clausola la Stazione Appaltante attiverà le procedure di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016. Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non riguarderà le categorie scorporabili e/o subappaltabili, definite con l'acronimo “OG” ed “OS”, di cui all’art. 12 comma 1 del Decreto Legge 28.03.2014 n.47 , convertito con modificazioni dalla Legge 23.05.2014 n. 80 .
9) L’appaltatore si impegna a presentare ai fini del pagamento di ogni stato avanzamento lavori dichiarazione di rispettare le norme che riguardano il collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà prima di ogni pagamento di provvedere alla verifica di detta dichiarazione.
La presente clausola dovrà anche essere inserita nel contratto stipulato tra Appaltatore e subappaltatore o subcontraente e pertanto l’Appaltatore si impegna sin d’ora ad adempiere.
10) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
11) A.R.T.E. Savona si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
Nei casi di cui ai punti 10) e 11) l'esercizio della potestà risolutoria da parte di
A.R.T.E. Savona è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Art. 16
Divieto di cessione del contratto
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 del citato D.Lgs. n. n. 50 del 18.04.2016.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
Art. 17 Subappalto
Il subappalto è regolato dalle norme di cui all’art. 105 D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e dalle prescrizioni della lettera invito.
Art. 18
Lavoratori dipendenti e loro tutela
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi na zionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi na zionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e re tribuzione dei lavoratori ai sensi della normativa di settore vigente.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle parti colari vigenti in cantiere;
- le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori..
Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore devono essere formati, ad destrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con rife rimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed
onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore respon sabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservan za stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.
A.R.T.E. Savona potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emer ga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclu tamento della stessa.
Art. 19
Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale
L'Appaltatore ha depositato il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) del Testo Unico di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa xxxxx.
L'Appaltatore esonera A.R.T.E. Savona da ogni responsabilità per le conse guenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzio ne dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consor zio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capo gruppo. L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vi genti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere In particolare,nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a :
evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ri trovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che pos sano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
La proprietà dei rifiuti è in capo all'appaltatore.
Art. 20
Cauzione definitiva a garanzia del contratto
A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejusso
ria del per cento dell'importo dei lavori, percentuale deter
minata ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del
Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, mediante , rila
sciata dalla società/istituto per l'importo di
Euro ( ), e per tutta la durata
dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. Tale garanzia è parte integrante del contratto, conservata agli atti della Sta zione Appaltante.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte in caso di inottempe ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrisponde re all'appaltatore.
Art. 21
Polizze di assicurazione
L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, ha stipulato una polizza
di assicurazione n.
in data
, resa con
autentica notarile della firma del soggetto idoneo alla stipula, che copre gli eventuali danni subiti da A.R.T.E. a causa del danneggiamento o della di struzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzio ne dei lavori, con la società/istituto …………………………, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori. L’assicurazione è contratta e le somme sono assicurate, secondo lo schema tipo 2-3 e la Scheda tecnica 2-3 di cui al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, con le seguenti precisazioni:
Sezione A Partita 1 Opere € (importo di aggiudicazione) Sezione A Partita 2 Opere preesistenti € 100.000,00 Sezione A Partita 3 Demolizione e sgombero € 10.000,00 Sezione B Massimale sinistro: € 500.000,00
Tale garanzia è parte integrante del contratto, conservata agli atti della Sta zione Appaltante.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L’Appaltatore si impegna al rispetto di tutti gli obblighi, adempimenti ed oneri di comunicazione previsti dal Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123 al fine di as sicurare la piena efficacia ed operatività delle coperture assicurative prestate a garanzia del presente contratto di appalto.
Tutte le coperture dovranno essere conformi alle previsioni degli Schemi-tipo del D. M. n. 123/2004, anche per quanto concerne, ove prevista, la clausola che indica il Committente quale assicurato e dunque titolare in proprio del di ritto agli indennizzi.
A semplice richiesta del Committente l’appaltatore dovrà dimostrare, entro 5 giorni, di avere effettuato tutto quanto previsto dal contratto di assicurazione, in conformità agli Schemi-tipo, per l’effettiva sussistenza ed il mantenimento in efficacia delle coperture assicurative previste dal presente articolo; in difet to il Committente potrà sospendere i lavori per inadempimento dell’appaltato re; in ulteriore difetto per giorni 30 dalla sospensione il contratto sarà risolto di diritto per grave inadempimento dell’appaltatore.
Art. 22
Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto
Sono parte integrante del contratto d’appalto, materialmente allegati, i seguenti documenti già firmati digitalmente dai soggetti competenti
a) Elaborato A: Capitolato speciale d’appalto;
b) Elaborato B: Xxxxxx xxxxxx.
Sono altresì parte integrante del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che sono conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione:
c) capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145;
d) relazione generale;
e) cronoprogramma e incidenza manodopera;
f) cauzione definitiva a garanzia del contratto e polizza di assicurazione della
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, prestate dall’Appaltatore ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente contratto
g) documento con cui viene indicata la persona designata a riscuotere;
h) ove del caso (documentazione antimafia di cui
all’art. 14 del presente contratto);
i) ove del caso (altra necessaria documentazione).
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra, e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.
E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con A.R.T.E.
Art. 23
Conoscenza delle condizioni di appalto
L'Appaltatore richiama espressamente e riconferma integralmente le dichiarazioni di gara rese a corredo dell’offerta relative alla piena conoscenza della natura e condizioni dell’appalto, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di tutti gli elaborati progettuali, della situazione dei luoghi e economica nonché alla remuneratività dell’offerta formulata.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.
Art. 24
Programma di esecuzione dei lavori
L'Appaltatore, nel rispetto delle modalità e dei termini del cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo dovrà, prima dell'inizio dei lavori, concordare con la Direzione Lavori il programma esecutivo da elaborarsi con le previsioni circa il periodo di esecuzione per ogni fabbricato, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire ad A.R.T.E. l'approntamento dei pagamenti.
Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto
A.R.T.E. si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, nonché di quelli dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture anche escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. 25
Occupazioni temporanee di suolo
L’eventuale occupazione temporanea per l'impianto del cantiere, per l’installazione dei ponteggi e per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili e aree di privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Tutte le spese inerenti l’occupazione di suolo sono a carico dell’appaltatore.
A.R.T.E. conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalità da convenire, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.
L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore a A.R.T.E. per concertare i xxxx e i tempi per rimuoverli.
A.R.T.E. si riserva la facoltà di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennità inerenti alle occupazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni, definendo transattivamente eventuali vertenze previo il benestare di A.R.T.E. Art. 26
Sospensioni o riprese dei lavori
La sospensione e ripresa dei lavori è disciplinata dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Art. 27 Proroghe
L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga secondo quanto previsto dall’art. 107 comma 5 . del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 28
Durata giornaliera dei lavori
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Art. 29
Variazioni al contratto e al progetto
Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può provarsi esclusivamente nella stessa forma di tale atto. Le variazioni e addizioni al contratto ed al progetto sono ammesse esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016.
Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del
direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d’arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.
Art. 30
Nuovi prezzi per lavori non previsti
Eventuali prezzi per opere o lavori o materiali non previsti in progetto (da eseguirsi nei limiti del quinto d’obbligo del prezzo complessivo convenuto) e relativi tanto alle categorie di lavori a misura che a quelli a corpo, verranno determinati assumendoli dal Prezzario Regionale 2016 opere edili ed impiantistiche edito da Regione Liguria, prezzi in vigore dal 30 Giugno 2016. Qualora i lavori da eseguire non fossero ivi contemplati si determineranno ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto.
Art. 31 Revisione prezzi
In considerazione della durata contrattuale di cui al successivo art. 37 non si procederà alla revisione dei prezzi.
Art. 32 Pagamenti in acconto
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai
dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, da liquidarsi, a seguito della emissione degli Stati d’avanzamen to lavori da emettersi al compimento delle opere (svuotamento impianto, in stallazione valvole e/o ripartitori, riempimento impianto) in gruppi costituiti da almeno quattro fabbricati , fermo restando che le lavorazioni verranno inseri te in contabilità solo a completamento degli interventi in tutti gli alloggi di ogni singolo edificio. Sull’importo netto progressivo delle lavorazioni verrà applica ta la ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, sa lute, assicurazione e assistenza dei lavoratori con l’applicazione di tutta la normativa vigente a tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili e indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque gior ni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla redazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del Regolamento Generale. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Art. 33 Anticipazione
E’ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al venti per cento dell’importo stimato dell’appalto da erogarsi ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 .
Art. 34
Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.
Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
Art. 35
Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto
I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati al
l'Appaltatore mediante
-.
Art. 36 Ritardo nei pagamenti
Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi ai sensi della vigente normativa.
La misura degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.
Art. 37
Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 giorni dalla consegna dei lavori come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione.
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 184 (centottantaquattro) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.
Restano salve eventuali motivate modifiche dipendenti da imprevisti sopravvenuti in corso d’opera, previa richiesta formulata dall’Appaltatore ed accettata dalla Direzione lavori.
L'ultimazione dei lavori – sia con riferimento ad ogni singolo fabbricato che all’intero appalto - appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini assegnati dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Appaltatore.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 43 comma 11 del Regolamento Generale, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, re sta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.
Art. 38 Penali
Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale dello 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) dell'importo del contratto per ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.
Qualora l'ultimazione dei lavori di ogni singolo fabbricato ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 0,5 per mille (zerovirgolacinquepermille) dell'importo dei relativi lavori per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante promuove l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016..
Tutte le penali sono pattuite con salvezza del risarcimento, in aggiunta, del l’eventuale maggior danno cagionato al Committente.
Art. 39
Forma e contenuto delle riserve
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono disciplinate dagli artt. 190 e 191 del Regolamento DPR 207/2010 . Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo
atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190, comma 3 del Regolamento DPR 207/2010.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell’importo contrattuale.
Ai sensi dell’art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18.04.2016 non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 dello stesso D. Lgs.
Art. 40
Proprietà degli oggetti trovati
La proprietà degli oggetti trovati è stabilita secondo le disposizioni di cui all’art. 35 del C.G.A.
Art. 41
Proprietà dei materiali di demolizione
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’Ap paltatore, che è tenuto a gestirli in conformità al contratto ed al progetto, lad dove se ne preveda il reimpiego, ed in ogni caso in base alla legge, anche ed in special modo per i profili di tutela ambientale.
Art. 42 Avviso ai creditori
A lavori ultimati A.R.T.E. Savona procede con l’avviso ai creditori ai sensi dell’art. 218 del Regolamento DPR 207/2010.
Art. 43
Conto Finale - certificato di regolare esecuzione
Il conto finale verrà redatto dalla D.L. entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs.
n. 50 del 18.04.2016 e dell’art. 237 D.P.R. 207/2010, è emesso dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dall’ultimazione delle opere e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento..
Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui all’art. 224 del Regolamento Generale D.P.R. 207/2010.
Art. 44
Difetti di costruzione
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 45
Accordo bonario su riserve di importo notevole
Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale , ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dello stesso articolo.
Art. 46 Risoluzione del contratto
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50 del 12.04.2016 accertati a carico dell'Appaltatore con sentenza di condanna in giudicato, per misure di prevenzione di cui codice delle leggi antimafia applicate con provvedimento definitivo all'appaltatore, e per decadenza dell’attestazione di qualificazione o in caso di grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nella esecuzione dei lavori,
A.R.T.E. Savona attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le modalità e conseguenze di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 12.04.2016.
Vengono fatte salve tutte le ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del
D.Lgs. n. 50 del 12.04.2016, dalla vigente normativa e dagli artt. 15 e 19 del presente contratto.
Art. 47 Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.
205 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, saranno deferite al Giudice Ordinario, Foro competente in via esclusiva sarà quello di Savona.
Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo.
Art. 48
Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori e di pubblicazione del bando
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli secondo le tariffe vigenti sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo e Risoluzione Min. Finanze 27 marzo 2002 n. 97/E.
Art. 49
Oneri a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto
e remunerati con i prezzi di contratto, le spese generali di cui all’art 32 comma 4 del Regolamento Generale, già ricomprese nel prezzo dei lavori e gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 50
Controlli di A.R.T.E. Savona
A.R.T.E. rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento e secondo le regole di buona fede e correttezza:
Responsabile del procedimento: geom. Xxxxxxxx XXXX; Direttore dei lavori: xxx. Xxxxx XXXXXXXX.;
Ispettori di cantiere: geom. Xxxxxx XXXXXXXX e geom. Xxxxxxx XX XXXXXXXXX.
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.: in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del Direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.
I controlli e le verifiche eseguite da A.R.T.E. nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Art. 51 Accesso agli atti
Ai sensi dell'articolo 53 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
Art. 52
Richiamo per quanto non previsto
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vi genti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, che si ritengono anche eventualmente prevalenti sulle norme del presente contratto.
Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettroni ca conformemente a quanto disposto dall’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 sarà conservato agli atti di A.R.T.E. e soggetto a registra zione in caso d’uso e le relative spese, in tal caso, saranno a carico del ri chiedente.
L'Appaltatore A.R.T.E. Savona
Art. 53
Clausole particolarmente onerose
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di
cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto o facenti parte integrante del contratto pur non allegati, e specialmente il Capitolato Speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente, come pure lo schema di contratto allegato al progetto, al quale il presente contratto si è sostanzialmente conformato.
L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto e del Capitolato Speciale, come pure di tutti gli altri elaborati allegati al contratto dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:
Art. 5 Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione Art. 12 Disciplina e buon ordine del cantiere
Art. 15 Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto in data 17.03.2015
Art. 17 Subappalto
Art. 18 Lavoratori dipendenti e loro tutela
Art. 19 Sicurezza e salute nel cantiere e difesa ambientale
Art. 22 Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto Art. 24 Programma di esecuzione dei lavori
Art. 26 Sospensioni o riprese dei lavori Art. 30 Nuovi prezzi per lavori non previsti
Art. 37 Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori Art. 38 Penali
Art. 43 Conto finale – certificato di regolare esecuzione
Art. 44 Difetti di costruzione Art. 47 Controversie
Art. 49 Oneri a carico dell'appaltatore
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., l’appaltatore dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente le suddette clausole.
La doppia sottoscrizione digitale del documento è effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e per specificamente approvare le clausole partico larmente onerose di cui all’art. 53 del presente contratto.
L'Appaltatore A.R.T.E Savona