Contract
Il conferimento degli incarichi di collaborazione
aspetti normativi e amministrativi
Gli aspetti normativi
Gli aspetti normativi
Per regolamentare la materia e rendere i procedimenti amministrativi coerenti con la normativa vigente, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha emanato:
⮚ Circolare 32/2007
⮚ Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione
⮚ Manuale operativo delle procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione
⮚ Circolare 7/2008
⮚ Circolare 36/2008
⮚ Circolare 16/2009
⮚ Circolare 30/2009
⮚ Circolare 20/2011
⮚ Circolare 37/2011
⮚ Circolare 17/2012
⮚ Circolare 21/2012
Gli aspetti normativi
Finalità delle norme in materia di incarichi:
- trasparenza;
- contenimento della spesa pubblica.
Tali finalità sono state perseguite agendo su quattro settori di intervento:
⮚ Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi
⮚ Limiti di spesa
⮚ Obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti
⮚ Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
Gli aspetti normativi
Nell’ambito del D. Lgs. 30-3-2001 n. 165, avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l’art. 7 comma 6 consente alla pubblica amministrazione di avvalersi delle tipologie contrattuali riconducibili al lavoro autonomo previste dal Codice Civile (art. 2222 e segg.).
Il Disciplinare incarichi ed il relativo Manuale operativo si applicano integralmente a tutti gli incarichi di collaborazione che trovano la loro fonte direttamente nell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001
Art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Art. 7 comma 6 del D. Lgs 165/2001
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Il contesto normativo
Art. 7 comma 6 bis del D. Lgs 165/2001
Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione .
Il contesto normativo
Presupposti di legittimità ricavabili dal quadro normativo generale
Adeguata motivazione per l'affidamento dell'incarico; Straordinarietà della prestazione;
Autonomia della prestazione;
Particolare e comprovata specializzazione universitaria degli esperti (eccezioni già note); Temporaneità della prestazione;
Prestazioni altamente qualificate;
Prestazione concernente le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; Obiettivi, attività e progetti specifici e determinati;
Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente; Preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso;
Utilizzo delle procedure comparative per il conferimento dell'incarico;
Accertata sussistenza delle previste autorizzazioni (per incarichi a dipendenti pubblici); Proporzione fra compensi erogati ed utilità conseguite dall'amministrazione conferente.
Presupposti di legittimità: in particolare
Esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria
Soggetti in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 ovvero a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per attività che debbano essere svolte da:
• Professionisti iscritti in ordini o albi
• Soggetti che operino nel campo dell’arte e dello spettacolo
• Soggetti che operino nel campo dell’attività informatica
• Soggetti che operino a supporto dell‘attività didattica o di ricerca
• Soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali
Presupposti di legittimità: in particolare
Consulenza informatica
L’art. 1, comma 146, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha disposto che le amministrazioni pubbliche “possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici”.
La violazione di tale disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei direttori/dirigenti che hanno conferito l’incarico.
Art. 89 - Regolamento di contabilità
Prestazioni di lavoro autonomo
È da ritenersi applicabile limitatamente ai commi 1 e 2.
Non è più possibile conferire incarichi di collaborazione al di fuori delle procedure fissate dal Disciplinare incarichi.
Responsabilità per danno erariale
Il conferimento dell’incarico in violazione delle norme di legge costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità per danno erariale.
Disciplinare incarichi Applicazione parziale
Articolo 14 comma 2 del Disciplinare incarichi
Per gli incarichi di collaborazione derivanti da fonti (normative, regolamentari, contrattuali, ecc.) diverse dall’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, trovano comunque applicazione i seguenti articoli del Disciplinare incarichi:
⮚ Art. 3 comma 6 – pubblicità dell’avviso di conferimento dell’incarico;
⮚ Art. 4 - procedura comparativa per l’individuazione del contraente.
Contratti d’opera ai sensi dell’art. 51 comma 6 legge 449/1 997
L’art. 29 comma 11 lettera d) della legge 240/2010 ha abrogato l’art. 51
comma 6 della legge 449/1997
Non è più possibile affidare gli incarichi con le modalità previste da tale norma e dal relativo disciplinare.
Disciplinare incarichi Applicazione esclusa
Non si tratta di rapporti di lavoro autonomo
Personale associato
Assegni di ricerca
Borse di studio
Norme di riferimento
Art. 25 della L. 23 dicembre 1994 n. 724
Art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 7.08.2012 n. 135
L'art. 25 della Legge 724/1994 recita testualmente:
"Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.“
L’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012, convertito in L. 7.08.2012 n. 135, recita testualmente:
“E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione … di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza”.
Personale CNR cessato per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia – 65 anni): un incarico di ricerca sempre conferibile da parte del CNR ;
incarichi di studio e consulenza conferibili solo se diversi da quelli svolti nell’ultimo
anno
Personale CNR cessato per dimissioni volontarie in possesso dei requisiti previsti per l’ottenimento della pensione di anzianità, ovvero personale CNR cessato per pensione anticipata:
non è mai possibile conferire l’incarico
Pertanto
Personale CNR trasferito ad altra amministrazione pubblica che cessa da tale ultima amministrazione pubblica per pensione anticipata o per pensione di anzianità:
occorre aver riguardo agli ultimi cinque anni che precedono la cessazione dal servizio se anche uno solo di questi cinque anni che precedono la cessazione dal servizio è stato
trascorso presso il CNR l’incarico non può essere mai conferito
se i cinque anni che precedono la cessazione dal servizio sono stati trascorsi presso amministrazioni diverse dal CNR:
incarico di ricerca sempre conferibile da parte del CNR ;
incarichi di studio e consulenza conferibili solo se diversi da quelli svolti nell’ultimo
anno
Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti
Il controllo preventivo di legittimità, per gli atti ed i contratti di cui all’art. 7, comma
6 del D.lgs. 165/2001, è stato introdotto dal D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.
Il contratto dovrà essere stipulato utilizzando i modelli allegati alla circolare 30/2009 che sono stati appositamente modificati con l’introduzione di una clausola che sospende l’efficacia del contratto fino al controllo preventivo di legittimità d parte della corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera f) bis della L. 14 gennaio 1994 n. 20.
Il contratto acquista efficacia se il competente Ufficio della Corte dei Conti:
- appone il visto di registrazione sul contratto e restituisce lo stesso alla struttura che ha inviato gli atti;
- entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento degli atti non effettua alcuna comunicazione alla struttura che ha trasmesso gli atti.
Non devono essere inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità:
⮚ I contratti aventi ad oggetto prestazioni obbligatorie per legge;
⮚ Incarichi di docenza:
⮚Incarichi riconducibili all’art. 14, comma 2 , dl Disciplinare incarichi.
Divieto di rinnovo
Divieto di rinnovo
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono essere rinnovati (art. 7, comma 6, lett. C, del d.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 228/2012 e circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 2008).
La durata, inserita nell’avviso di conferimento pubblico, nella decisione a contrattare nonché nel contratto, è quella del programma/progetto dal quale il contratto dipende.
Nei contratti la cui durata complessiva è superiore ad un anno è necessario inserire la clausola che sospende l’efficacia per gli anni successivi al primo (clausola vessatoria che deve essere appositamente sottoscritta).
E’ ammessa la proroga: differimento del termine finale del contratto a parità di compenso.
Divieto di stipulare contratti meramente occasionali
Divieto di stipulare contratti meramente occasionali
Collaborazioni, introdotte con la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 2/2008, che si esaurivano in una sola azione e prestazione, caratterizzate da un rapporto intuitu personae, e quindi dall’assenza di una procedura comparativa, che consentivano il raggiungimento del fine e che comportavano per loro stessa natura una spesa equiparabile ad in rimborso spese (es. partecipazione a convegni, seminari).
La Corte dei Conti, con deliberazioni n. SCCLEG/12/2011/PREV e n. SCCLEG/15/2011/PREV, ha ritenuto non conforme a legge la disciplina degli incarichi meramente occasionali nella parte in cui, nel conferimento degli stessi, si prescinde dal requisito della procedura comparativa.
non è possibile conferire incarichi meramente occasionali.
Appalti di servizi e incarichi di collaborazione:
caratteri distintivi
Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi
• La nozione di operatore economico comprende la persona fisica e quella giuridica.
• Tra i servizi individuati nell’allegato II del D.lgs. 163/2006, suddiviso in IIA e IIB, figurano, infatti, una serie di attività, fino ad oggi, oggetto di incarichi individuali: servizi legali, informatici, gestionali etc., etc. .
• La consulenza, in linea generale, può essere oggetto tanto di un contratto di collaborazione autonoma, quanto di un appalto di servizi.
Appalti di servizi e incarichi di collaborazione
Elementi distintivi
• Destinatario
• Curriculum
• Corrispettivo
• Responsabilità
• Discrimine
Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi
Soggetto che esegue la prestazione
Destinatari:
⮚ per ricadere nella regolamentazione degli appalti pubblici rileva unicamente il fatto di offrire sul mercato la prestazione di servizi, anche se si possiede la qualificazione di semplice persona fisica.
⮚ destinatario di un incarico ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs.165/2001, può
invece essere esclusivamente una persona fisica.
Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi
Curriculum
Curriculum:
⮚Il curriculum nel caso di appalti rileva come criterio di ammissione;
⮚Il curriculum nel caso di incarichi, riconducibili all’art. 7 comma 6 del D.lgs.
165/2001, rileva come criterio di valutazione.
Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi
Corrispettivo:
⮚Negli appalti di servizi il prezzo è in genere soggetto al ribasso;
⮚ Nel caso di collaborazioni, riconducibili all’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, il
corrispettivo della prestazione svolta è fissato dalla pubblica amministrazione.
Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi
Responsabilità:
⮚Negli appalti di servizi la responsabilità è in capo all’appaltatore (operatore economico);
⮚ Nel caso di collaborazioni, riconducibili all’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, la responsabilità rimane in capo all’amministrazione.
Appalti di servizi e incarichi di collaborazione: caratteri distintivi
Criteri di individuazione della procedura
L’oggetto della prestazione degli incarichi di cui all’art. 7, comma 6 del D.lg. 165/2001 deve:
• corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente;
• corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
• risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente (Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il veneto –deliberazione 21 gennaio 2009 , n. 7 )
L’oggetto della prestazione dell’appalto di servizi deve essere:
• strumentale rispetto ai compiti istituzionali dell’Ente;
• necessariamente ricompresa nell’allegato II a o II b del codice
Gli aspetti amministrativi
Presupposti di legittimità: in particolare
Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente
Il procedimento di verifica delle professionalità interne deve essere attivato esclusivamente quando il Dirigente/Direttore debba procedere a verificare l’esistenza di professionalità nell’ambito degli altri Centri di responsabilità del CNR.
Procedimento preliminare
Ogni Dirigente/Direttore, ovviamente, è tenuto a verificare l’esistenza, nell’ambito del proprio Centro di responsabilità, di professionalità interne (dipendenti a tempo indeterminato o determinato) in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività previste dall’incarico.
Qualora sussistano tali professionalità, il Dirigente/Direttore, è tenuto a far espletare tale attività al proprio personale dipendente.
Presupposti di legittimità: in particolare
Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente
L’incarico non può essere conferito a persone esterne all’Ente, e quindi il procedimento di verifica delle professionalità interne non può essere espletato, se vi è già un collaboratore idoneo a svolgere le mansioni oggetto di verifica, ancorché con contratto in scadenza.
La verifica di professionalità interna deve fare riferimento alla mansione da svolgere e non ad eventuali titoli di studio.
Presupposti di legittimità: in particolare
Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente
Eccezione
Possono essere conferiti effettuando esclusivamente la verifica delle professionalità all’interno del singolo Centro di responsabilità (senza l’obbligo di utilizzo del procedimento informatico previsto in SIGLA) gli incarichi che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- collaboratore: professori/ricercatori, italiani o stranieri, di provata competenza;
- prestazione: svolgimento di relazioni in congressi, convegni, seminari e corsi, con riferimento a specifici argomenti oggetto della tematica di ricerca inerente il Centro di responsabilità che affida l’incarico;
- compenso: non superiore all’importo fissato con la circolare 19/1997 (€ 154,94 per ogni singola conferenza), a prescindere dalla fonte di finanziamento su cui gravano e rimborso delle spese di trasferta.
Presupposti di legittimità: in particolare
Accertata impossibilità di provvedere allo svolgimento delle attività con il personale interno all'Ente
Esclusioni
- attività incompatibili con il rapporto di lavoro dipendente (es. Notai, Avvocati);
- da accordi/convenzioni risulti che l’incarico deve essere conferito esclusivamente nella forma di rapporto di lavoro autonomo ovvero a soggetti che non abbiano in essere un rapporto di lavoro dipendente (es. FIRB);
- l’attribuzione dell’incarico discende da un procedimento vincolato fissato da norme e/o regolamenti (ricercatori in ambito short term mobility, Visiting professor);
- l’attribuzione dell’incarico non è una scelta discrezionale del Dirigente/Direttore (es. il soggetto finanziatore individui preventivamente il soggetto incaricato);
Presupposti di legittimità: in particolare
Utilizzo di procedure comparative per il conferimento dell’incarico
Preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure comparative (art. 7 comma 6 bis) attuata attraverso l’art. 4 comma 1 del Disciplinare incarichi.
La scelta del contraente deve essere:
- resa nota attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web del CNR;
- effettuata tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste
per l’espletamento dello specifico incarico;
- sulla base della valutazione comparativa:
- dei curricula ricevuti;
- della capacità acquisita;
- dei titoli culturali e professionali conseguiti;
- di un eventuale colloquio.
La valutazione comparativa deve essere effettuata da apposita Commissione istituita dal Dirigente/Direttore competente con specifico provvedimento.
Presupposti di legittimità: in particolare
Utilizzo di procedure comparative per il conferimento dell’incarico
L’avviso di conferimento pubblico deve:
- contenere idonee indicazioni sul titolo di studio richiesto e sugli elementi essenziali del contratto (è opportuno menzionare già nell’avviso la
condizione sospensiva dell’efficacia, ove inserita nel successivo contratto in relazione alla durata);
- essere coerente con il contenuto del successivo contratto.
Nel caso in cui pervenga un solo curriculum, la Corte dei Conti rileva l’assenza di una
procedura comparativa:
verificare che il testo dell’avviso pubblico sia
esauriente e chiaro
rinnovare l’avviso (eventualmente integrato con le informazioni mancanti) per un periodo di ulteriori 14 giorni
Presupposti di legittimità: in particolare
Utilizzo di procedure comparative per il conferimento dell’incarico
Eccezione
Procedura comparativa abbreviata autonoma (senza l’obbligo di utilizzo del procedimento informatico previsto in SIGLA) per gli incarichi che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- collaboratore: professori/ricercatori, italiani o stranieri, di provata competenza;
- prestazione: svolgimento di relazioni in congressi, convegni, seminari e corsi, con riferimento a specifici argomenti oggetto della tematica di ricerca inerente il Centro di responsabilità;
- compenso: non superiore all’importo fissato con la circolare 19/1997 (€ 154,94 per ogni singola conferenza), a prescindere dalla fonte di finanziamento su cui gravano e rimborso delle spese di trasferta.
Presupposti di legittimità: in particolare
Utilizzo di procedure comparative per il conferimento dell’incarico
Esclusioni
- l’attribuzione dell’incarico discende da un procedimento vincolato fissato da norme e/o regolamenti (ricercatori in ambito short term mobility, Visiting professor);
- l’attribuzione dell’incarico non è una scelta discrezionale del Dirigente/Direttore (es. il soggetto finanziatore individui preventivamente il soggetto incaricato).
Art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001:
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
Collaborazioni coordinate e continuative
Collaborazioni occasionali di tipo non abituale
Collaborazioni occasionali di tipo professionale con partita IVA
La collaborazione coordinata e continuativa e la collaborazione occasionale di tipo non abituale, rientrano tra le prestazioni d’opera, disciplinate dagli artt. 2222 - 2228 c.c.
La collaborazione occasionale di tipo professionale con Xxx rientra tra le prestazioni professionali intellettuali, disciplinate dagli artt. 2229 - 2238 del codice civile.
E’ ovvio che gli incarichi di collaborazione, nella forma di lavoro autonomo, non possono essere conferiti a dipendenti in servizio presso il CNR anche in regime di part-time.
Tipologie di attività oggetto di incarico
Esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria
Incarichi di studio
Studio, esame e soluzione di problematiche specifiche con predisposizione di elaborato e produrre un risultato di proprietà del CNR
Incarichi di ricerca
Prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti di ricerca e/o di innovazione tecnologica o supporto alla ricerca
Incarichi di consulenza
Pareri, valutazioni espressioni di giudizio su specifiche questioni
Altri incarichi
Xxxxxxx non rientrante nei suddetti casi, comprensivo anche di incarichi che prescindono dal requisito della comprovata specializzazione universitaria nei casi ammessi dalla legge (es. seminari, docenze, tecnico di laboratorio, ecc.)
Tipologie di attività oggetto di incarico
Ogni attività svolta dal collaboratore incaricato, e non solo l’attività di studio, deve essere oggetto di specifica e dettagliata relazione
Xx.Xx.Xx. mensile e finale
collaborazione occasionale finale
Nessun compenso può essere erogato in mancanza delle suddette relazioni.
Versione 1.0 del 29.03.2013
Il conferimento degli incarichi di collaborazione: aspetti
normativi,e amministrativ5i 1
Tipologie di rapporto
Collaborazione coordinata e continuativa Aspetti qualificanti
parasubordinazione: equiparazione al lavoro subordinato ai soli fini fiscali ed a fini giurisdizionali – equiparazione al lavoro autonomo ai fini delle modalità di espletamento della prestazione: la prestazione di lavoro autonomo si svolge a favore del committente senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con l’assunzione di proprie responsabilità.
Il collaboratore coordinato e continuativo:
- non è soggetto al controllo delle presenze;
- non entra a far parte dell’organizzazione del committente;
- non può in alcun modo essere considerato un dipendente.
Il committente, quindi, non può attribuire giorni di ferie e scegliere o programmare il periodo di riposo in maniera unilaterale.
Tuttavia, è causa di sospensione dell’incarico:
- la malattia superiore ai trenta giorni; in tal caso il contratto viene sospeso e riprenderà a decorrere dal venir meno della causa di sospensione tranne nel caso in cui
l’obbiettivo dell’incarico sia già stato raggiunto durante il periodo di sospensione;
- la maternità (rinvio al Decreto del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 - pubblicato in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).
Tipologie di rapporto
Collaborazione coordinata e continuativa Aspetti qualificanti
coordinazione: prestazione finalizzata e funzionale all’attività del committente;
continuità: cooperazione non occasionale all’attività del committente;
Il committente non può essere estromesso dalle scelte che riguardano l’esecuzione dell’opera o del servizio pattuito dovendo, invece, verificare e controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.
Il committente, quindi, è tenuto a verificare l’effettiva esecuzione dell’opera svolta, i risultati conseguiti e valutare l’utilità della collaborazione.
Il collaboratore, a tal fine, è tenuto a svolgere relazioni intermedie ed una relazione finale al fine di consentire al CNR di verificare la rispondenza dell’attività svolta agli obiettivi prefissati e/o raggiunti.
Tipologie di rapporto
Collaborazione coordinata e continuativa Aspetti qualificanti
esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
Requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente (Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 05/08 del 21/1/2008).
Non sono tuttavia da escludere altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale (Parere Dipartimento Funzione Pubblica - UPPA 10/08 del 28/1/2008)
Potranno essere conferiti gli incarichi a soggetti (esperti) in possesso del Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica, oppure della Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 ovvero a soggetti in possesso della laurea triennale con ulteriore documentata specializzazione conseguita mediante percorsi didattici universitari completi e formalmente definiti dai rispettivi ordinamenti.
Tipologie di rapporto
Collaborazione coordinata e continuativa Aspetti qualificanti
Esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per attività che debbano essere svolte da:
Professionisti iscritti in ordini o albi
Soggetti che operino nel campo dell’arte e dello spettacolo Soggetti che operino nel campo dell’attività informatica
Soggetti che operino a supporto dell‘attività didattica o di ricerca Soggetti che operino nel campo dei mestieri artigianali
Tipologie di rapporto
Collaborazione coordinata e continuativa Aspetti qualificanti
temporaneità dell’incarico;
I contratti di collaborazione coordinata e continuativa non possono essere rinnovati.
Xxxxxx, inserita nell’avviso di conferimento pubblico, nella decisione a contrattare
nonché nel contratto, è quella del programma/progetto dal quale il contratto dipende
Inserimento della clausola che sospende l’efficacia per gli anni successivi al primo;
clausola vessatoria che deve essere appositamente sottoscritta.
Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della S.A.C.
Tipologie di rapporto
Collaborazione coordinata e continuativa Aspetti qualificanti
- straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate;
- personalità ed elevata professionalità della prestazione: prevalenza del carattere personale e professionale dell’apporto lavorativo del collaboratore rispetto all’impiego di mezzi e/o di altri soggetti dei quali il collaboratore può avvalersi;
- periodicità del compenso prestabilito;
- proporzione del compenso all’utilità conseguita ed alla qualità e quantità dell’opera
prestata;
- riconducibilità dell’attività ad obiettivi, programmi e progetti.
Tipologie di rapporto
Collaborazione occasionale non abituale Aspetti qualificanti
- non abitualità: cooperazione occasionale ed episodica all’attività del
committente;
- esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
- temporaneità dell’incarico: esclusa la possibilità di rinnovo anche se è possibile un ritardo nella consegna dell’opus.
- straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate;
- personalità ed elevata professionalità della prestazione;
Tipologie di rapporto
Collaborazione occasionale non abituale Aspetti qualificanti
- compenso prestabilito: non periodico (a saldo, a prestazione eseguita);
- proporzione del compenso all’utilità conseguita ed alla qualità e quantità dell’opera prestata;
- riconducibilità dell’attività ad obiettivi, programmi e progetti.
Tipologie di rapporto
Collaborazione di tipo professionale con Iva Aspetti qualificanti
Stessi aspetti qualificanti del collaboratore occasionale non abituale ad eccezione del seguente:
- intellettualità dell’attività: di tipo scientifico, tecnico, tributario ecc..
La formalizzazione del rapporto di lavoro
Qualsiasi incarico di collaborazione dovrà essere stipulato nella forma scritta.
Il contratto deve, quindi, recare la sottoscrizione del collaboratore e del Dirigente/Direttore del CNR.
Il Direttore dell’Istituto può delegare la sottoscrizione del contratto al Responsabile delegato UOS esclusivamente con atto scritto. Tale delega non può essere generica ma deve essere riferita al singolo contratto da sottoscrivere.
Si raccomanda la massima attenzione nella predisposizione dei contratti avendo cura di utilizzare, per quanto possibile, gli schemi in allegato al Manuale incarichi modificati, laddove necessario, per adeguarli alle esigenze specifiche del singolo caso.
La formalizzazione del rapporto di lavoro
I contratti devono essere conformi ai modelli allegati al manuale e al disciplinare.
Tra gli elementi essenziali del contratto è necessario prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti:
⮚ la data di sottoscrizione;
⮚ la data in cui il medesimo inizia a spiegare i propri effetti (cfr. par. 3 della circolare n. 20/2011);
⮚ il limite massimo per eventuali spese di missione.
Documentazione da inviare alla Corte dei Conti
Dopo la sottoscrizione del contratto il competente Direttore/Dirigente dovrà trasmettere alla Corte dei Conti :
- Copia dell’avviso di verifica di professionalità interna;
- Copia della decisione a contrattare;
- Copia dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di collaborazione pubblicato sul sito del CNR;
- Copia del provvedimento di nomina della Commissione e del relativo verbale/i di riunione;
- Originale e copia conforme del provvedimento di individuazione del contraente redatto a seguito di procedura comparativa (comprensivo dei curricula dei candidati);
Documentazione da inviare alla Corte dei Conti
- Atto di conferimento dell’incarico nel quale, richiamati gli opportuni riferimenti normativi e riepilogato lo svolgimento della procedura comparativa, il Direttore/Dirigente:
➢ autorizzi la stipula del contratto di lavoro autonomo (specificando se si tratta di lavoro coordinato e continuativo ovvero occasionale) con il collaboratore prescelto, menzionandone le clausole essenziali (oggetto, durata, modalità di pagamento ecc.);
➢ indichi l’ammontare della relativa spesa ed il capitolo di bilancio sul quale essa graverà;
➢ disponga che l’efficacia del contratto è subordinata al positivo controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti
- Originale e copia conforme del contratto stipulato;
- Originale dell’attestazione dell’organo di ragioneria interno (Segretario amministrativo) della disponibilità finanziaria e dell’assunzione dell’impegno di spesa
Limiti di spesa
Per tipologia di rapporto di lavoro: collaborazione coordinata e continuativa.
Per tipo di attività: studio, ricerca, consulenza ed altre attività
Ai fini del calcolo dei limiti di spesa non si considerano i rimborsi delle spese di trasferta in quanto non costituenti compenso/retribuzione.
I limiti di spesa sono gestiti automaticamente dalla procedura SIGLA
Limiti di spesa
Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
FFO | ricerca e I.T. | attivi | |
Studio | SI | NO | SI |
Ricerca | SI | NO | SI |
Xx.Xx.Xx. Consulenza | SI | NO | SI |
Altro | SI | NO | SI |
Progetti
Altre
tà
Il compenso da corrispondere al soggetto incaricato deve essere proporzionato
all’utilità conseguita dall’ente.
L’importo massimo del compenso non può superare la retribuzione del primo presidente della Corte di Cassazione pari, per l’anno 2011, ad euro 293.658,95 (DPCM del 23/03/2012 – art. 3).
In caso di violazione il Dirigente/Direttore che abbia disposto il pagamento ed il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita.
Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui al D.P.R. 5.10.2010 n. 195 ed all’art. 3, commi da 44 a 52, della L. 23.12.2007 n. 244, finalizzate al contenimento della spesa per emolumenti o retribuzioni nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le PP.AA., nonché alla pubblicità ed alla trasparenza in ordine ai detti emolumenti, tutti i soggetti titolari di un incarico di XX.XX.XX. devono comunicare alla Struttura conferente tutti gli altri incarichi di natura coordinata e continuativa, nonché le retribuzioni o gli emolumenti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, da altro incarico di XX.XX.XX. in corso con la P.A. o da collaborazione coordinata a progetto in corso con società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate.
Al momento del conferimento di qualsiasi incarico di collaborazione coordinata e continuativa sarà necessario far compilare al soggetto incaricato apposito modello di comunicazione, da inserire nella procedura informatica SIGLA.
Casi particolari
Incarichi con il solo rimborso spese di trasferta
(missioni o rimborso analitico delle spese)
Rispettare, comunque, tutti i presupposti di legittimità compresi la verifica preliminare di professionalità interne e la procedura comparativa.
Tali incarichi non sono sottoposti alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
VERIFICA PROFESSIONALITA’ INTERNE
Le fasi del procedimento
SI
I fase – Verifica della sussistenza di
NO professionalità interne
Pubblicazione (7 giorni)
Pervengono candidature
II FASE
SI NO
Valutazione candidature
70
Positiva
Negativa
Conferimento incarico gratuito al dipendente
Versione 1.0 del 29.03.2013
Il conferimento degli incarichi di collaborazione: aspetti normativi,e amministrativi
Le fasi del procedimento
Inserimento in SIGLA proposta incarico
(provvisorio)
II fase – Decisione a contrattare e verifica dei limiti di spesa
Verifica limiti
Necessaria
Non necessaria
Superati SI
Superati NO
III FASE
Non è possibile conferire l’incarico
Positiva
Completamento inserimento in SIGLA incarico
(definitivo)
Invio alla Corte dei Conti
Stipula contratto per conferimento incarico
(entro 60 gg. da scadenza avviso)
Le fasi del procedimento
PUBBLICAZIONE AVVISO INCARICO
(14 giorni)
III fase – Pubblicazione dell’avviso di incarico, procedura comparativa e stipula del contratto
NO
SI
Non è possibile conferire l’incarico
Procedura comparativa
Negativa
Positiva
Negativa
Il contratto si risolve