PREMESSA
PREMESSA
1) Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito degli Accordi interconfederali vigenti in materia di assetti contrattuali e di relazioni industriali, ne realizza, per quanto di competenza del Contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane;
- realizzando un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezza riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della contrattazione collettiva attraverso l'attuazione ed il rispetto delle regole.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle Rappresentanze sindacali unitarie costituite e regolate ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente Contratto, entro le regole fissate.
A tale proposito le parti confermano che, come regola generale, anche laddove non espressamente previsto, nelle sedi e nelle occasioni disciplinate dal presente Contratto in cui siano rappresentate le Organizzazioni sindacali dei lavoratori esterne all’azienda debba essere rappresentata anche l’Organizzazione sindacale a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e viceversa.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente Contratto gli assetti contrattuali indicati dagli Accordi interconfederali vigenti.
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà le materie delegate, in tutto o in parte, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale è prevista nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) La titolarità della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente Contratto, è regolata dagli Accordi interconfederali vigenti. Le aziende sono assistite dalle Associazioni industriali territoriali.
8) Il presente Contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli stabilimenti industriali specificati come appresso ed i lavoratori dagli stessi dipendenti è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.
SEZIONE SECONDA
Art. 6. - Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
La tutela prevista dall’art. 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne viene estesa in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, limitatamente al periodo di durata dell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all’art. 5.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui sopra dovranno essere trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni industriali territoriali.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta, ad un esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.
SEZIONE TERZA
Art. 4. - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla legge.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
In coerenza con quanto previsto al punto 7) della Premessa al Contratto, le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere sottoscritte dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalla Rappresentanza sindacale unitaria e dalle Organizzazioni sindacali nazionali, e presentate all’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale, in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Gli accordi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali vigenti.
NOTA A VERBALE
Le Parti concordano di istituire una Commissione, composta da 6 componenti per ciascuna delle due parti con il compito di definire, tenuto conto di quanto sarà eventualmente concordato in materia a livello interconfederale, una disciplina delle procedure di conciliazione e arbitrato da attivare in caso di eventuali controversie che dovessero insorgere nell’applicazione delle clausole del C.c.n.l. riferite alla contrattazione aziendale fermo restando quanto già previsto dal C.c.n.l. (art. 12, Sezione quarta, Titolo IV e art. 7, Sezione quarta, Titolo VII).
Art. 5. - Intese modificative del C.c.n.l..
Al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale mediante la creazione di condizioni utili a nuovi investimenti o all’avvio di nuove iniziative ovvero per contenere gli effetti economici e occupazionali derivanti da situazioni di crisi aziendale, possono essere realizzate specifiche intese modificative, anche in via sperimentale o temporanea, di uno o più istituti disciplinati dal presente C.c.n.l..
Tali intese sono definite a livello aziendale con le Rappresentanze sindacali unitarie con l’assistenza delle Associazioni industriali e delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, che le sottoscrivono in quanto coerenti con quanto previsto al comma precedente, ed esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel precedente art. 4.
Le intese modificative dovranno indicare: gli obiettivi che si intendono conseguire, la durata (qualora di natura sperimentale o temporanea), i riferimenti puntuali agli articoli del C.c.n.l. oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia dell’esigibilità dell’accordo con provvedimenti a carico degli inadempienti di entrambe le parti.
Le intese modificative non potranno riguardare i minimi tabellari salvo quanto espressamente previsto in merito alla decorrenza delle tranche di aumento dei minimi, gli aumenti periodici d’anzianità e l’elemento perequativo oltreché i diritti individuali derivanti da norme inderogabili di legge.
Le intese sottoscritte sono trasmesse alle parti stipulanti il C.c.n.l. dalle rispettive strutture territoriali ai fini del necessario monitoraggio in sede nazionale degli accordi realizzati.
Art. 6. - Distribuzione del Contratto.
Le aziende a partire dal mese di ottobre 2013 ed entro il mese di dicembre 2013, distribuiranno a ciascun lavoratore in forza a tempo indeterminato una copia del presente Contratto collettivo di lavoro.
SEZIONE QUARTA, TITOLO I
Art. 4. – Tipologie contrattuali.
- Omissis -
B) Stabilizzazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
I lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con contratto di lavoro a termine che periodi di missione con contratto di somministrazione, qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga assistita, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato laddove siano impiegati in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Le parti confermano che a tali fini, così come previsto dalla legge, non si computano i periodi di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato per attività stagionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che la clausola di cui al presente paragrafo sarà ridefinita alla luce delle modifiche legislative che dovessero intervenire.
- Omissis -
D) Lavoro in somministrazione
È rinviata alla contrattazione aziendale la eventuale definizione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1-bis, secondo periodo, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, comma 5-quater, del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, come modificato dai successivi interventi legislativi, la somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazioni, è ammessa oltreché nei casi previsti dalla legge e nelle ulteriori ipotesi previste dagli accordi aziendali stipulati dalla Rappresentanza sindacale unitaria d’intesa con le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative, per l’attivazione di un numero di contratti (anche successivamente prorogabili), per ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre), non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati successivamente assunti con contratto a tempo indeterminato nei tre anni precedenti; a tali fini sono utili le proposte di assunzione formulate per iscritto e ricevute dal lavoratore ma dallo stesso rifiutate formalmente. È comunque consentita la somministrazione di lavoro a tempo determinato esente da motivazione fino a tre lavoratori in ciascun anno qualora l’azienda occupi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato in numero almeno pari al doppio dei suddetti lavoratori in somministrazione.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato, esente da motivazione, è inoltre
ammessa per l’utilizzo di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio ovvero con una invalidità certificata di almeno il 20 percento, di soggetti condannati ammessi al regime di semilibertà nonché di soggetti in via di dimissione o dimessi dagli Istituti di Pena
Gli accordi aziendali riguardanti il Premio di risultato stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale Premio; in assenza di disciplina contrattuale aziendale il Premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato in missione alla data di erogazione ovvero di comunicazione dei risultati di cui al quarto comma dell’art. 12, Sezione quarta, Titolo IV, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell’anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più missioni a termine.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le parti si danno reciprocamente atto che laddove dovessero intervenire modifiche al quadro legislativo di riferimento del presente articolo, previa verifica delle compatibilità e coerenze con il dettato contrattuale, procederanno ad una armonizzazione.
SEZIONE QUARTA, TITOLO II
Art. 1. - Classificazione dei lavoratori.
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 10 categorie professionali, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età.
L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A).
A) DECLARATORIE, ESEMPLIFICAZIONI DEI PROFILI ED ESEMPI.
- Omissis -
CATEGORIA 3a Super
A decorrere dal 1° gennaio 2014 appartengono a questa categoria i lavoratori con le caratteristiche di cui al primo alinea della declaratoria della categoria precedente che con specifica formazione ed esperienza maturata nell’azienda svolgono con carattere di continuità:
a) oltre la normale attività, mansioni di tutoraggio formativo per apprendisti, addestramento per affiancamento per nuovi assunti o comunque per lavoratori di livello pari o inferiore, secondo piani e modalità definiti dall’azienda;
b) attività di team leader coordinando, senza potere gerarchico, il gruppo di lavoratori di attribuzione secondo le specifiche definite dall’azienda.
- Omissis -
7a CATEGORIA
Appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell’azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell’ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di
lavoro, ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio:
Progettista di complessi
Specialista di sistemi di elaborazione dati Specialista di pianificazione aziendale Specialista finanziario
Specialista amministrativo Ricercatore
Specialista di approvvigionamenti
8a CATEGORIA
A decorrere dal 1° gennaio 2014, appartengono a questa categoria:
- i lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di «quadro» di cui alla legge
13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si applica quanto definito nel successivo articolo 2.
Lavoratori che nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;
ovvero lavoratori che, nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l’elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l’economicità delle alternative, garantendo l’appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell’ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
B) MOBILITÀ PROFESSIONALE. Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto
richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le Rappresentanze sindacali unitarie.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla 1a alla 2a categoria e dalla 2a alla 3a categoria, di cui ai successivi punti I, II e III ed alla lettera c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1973.
I. - Passaggio dalla 1a alla 2a categoria. - I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2a categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi.
I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività produttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità psico-fisica; qualora non sia stato possibile inserirli nell’attività produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2a categoria al compimento del 18° mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.
II. - Passaggio dalla 2a alla 3a categoria. - Nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-produttive dell’azienda, come è detto in premessa del presente punto B), i passaggi dalla 2a alla 3a categoria avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3a categoria dopo 3 mesi dall’assunzione;
b) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate su più categorie, l’assegnazione alla 3a categoria avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore che si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione; per i lavoratori con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici di durata almeno biennale l’inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento, l’idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore trascorsi 36 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.
Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni.
NORMA TRANSITORIA.
Eventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a categorie superiori continueranno ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.
III. - Linee a catena. - Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti nelle quali le quantità di produzione giornaliera ed i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per tutto il turno di lavoro ed uguale alla «cadenza», cioè al tempo di spostamento del prodotto da una stazione ad una stazione successiva.
Per i lavoratori della 2a categoria addetti alle linee a catena si darà luogo al passaggio alla categoria superiore dopo 36 mesi di prestazione in linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni. Il lavoratore, anche dopo l’acquisizione della 3a categoria, non potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro dell’attività produttiva stessa.
IV. - Ai lavoratori di cui al 3° comma, lettera c), dell'Allegato n. 1 - saranno applicati i seguenti criteri di inserimento in azienda e di mobilità:
a) i lavoratori in possesso di laurea (anche triennale), in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 5a categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento nell’azienda, verranno inquadrati nella 4a categoria.
Tali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5a categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività inerenti al diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nella 2a categoria di cui al 2° alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi di ininterrotta permanenza passeranno alla 3a categoria.
NOTA A VERBALE ALLA CATEGORIA 3a SUPER
L’attuazione della 3a E.r.p., già prevista dal precedente contratto, è realizzata con l’istituzione della categoria 3a Super; sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali emolumenti corrisposti aziendalmente ad analogo titolo.
Art. 2. – Normativa Quadri.
L’azienda ai sensi del combinato disposto dell’art. 2049 del Codice civile e dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.
L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.
Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite nell’ambito dell’attività lavorativa medesima.
In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle Commissioni territoriali per la formazione professionale, la partecipazione dei quadri a iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata tra l’azienda ed il lavoratore interessato.
Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente articolo si è data piena attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, per quanto riguarda i «quadri».
SEZIONE QUARTA, TITOLO IV
Art. 2. - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, i lavoratori o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena ed a flusso continuo.
2) Le tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate dall’azienda in modo da garantire nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:
Categorie | Percentuali in vigore dal 1° gennaio 2013 | Percentuali in vigore dal 1° gennaio 2014 | Percentuali in vigore dal 1° gennaio 2015 |
0,91% | 0,89% | 0,87% |
0,96% | 0,94% | 0,92% |
1,02% | 1,00% | 0,98% |
1,07% | 1,05% | 1,03% |
1,06% | 1,04% | 1,02% |
1,06% | 1,04% | 1,01% |
1a ......................................
2a ...................................…
3a .e 3a Super................…
4a ......................................
5a .....................................
5a .Super.....................
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità dei lavoranti a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore alle suddette percentuali, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore alla normale.
- Omissis -
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.
Il lavoratore per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avrà diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito ad una maggiorazione della
retribuzione mensile in cifra fissa, fatto salvo quanto specificamente previsto nelle successive Norme transitorie, pari agli importi di cui alla seguente tabella:
Categorie | Importi in vigore dal 1° gennaio 2001 (in euro) |
1a ………………………. | 18,49 |
2a ………………………. | 21,59 |
3a e 3a Super .……. | 25,05 |
4a ………………………. | 26,75 |
5a ………………………. | 29,64 |
5a Super………...… | 32,43 |
6a ………………………. | 36,41 |
7a e 8a Quadri………. | 40,96 |
* La 3 a Super e la 8 a Quadri decorrono dal 1° gennaio 2014.
- Omissis -
TABELLE DEI MINIMI CONTRATTUALI MINIMI TABELLARI - LIVELLI RETRIBUTIVI MENSILI
TABELLA A
Categorie | Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 |
1a ……………………............. | 1.238,44 |
2a ……………………............. | 1.363,11 |
3a ……………………............. | 1.506,69 |
4a ……………………............. | 1.570,59 |
5a ……………………............. | 1.679,89 |
5a Super …………………….. | 1.797,33 |
6a ………………………......... | 1.928,16 |
7a ……………………............. | 2.094,48 |
TABELLA B
Categorie | Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 |
1a ……………………............. | 1.266,57 |
2a ……………………............. | 1.396,02 |
3a ……………………............. | 1.545,50 |
3a Super ………………………. | 1.578,14 |
4a ……………………............. | 1.611,65 |
5a ……………………............. | 1.724,89 |
5a Super ………......………… | 1.847,11 |
6a ………………………......... | 1.981,60 |
7a ……………………............. | 2.212,93 |
8a Quadri……………………. | 2.267,54 |
TABELLA C
Categorie | Livelli retributivi mensili in vigore dal 1° gennaio 2015 | |
1a ……………………............. | 1.297,81 | |
2a ……………………............. | 1.432,58 | |
3a ……………………............. | 1.588,63 | |
3a Super ……………………. | 1622,96 | |
4a ……………………............. | 1.657,28 | |
5a ……………………............. | 1.774,89 | |
5a Super .……………........… | 1.902,42 | |
6a ………………………......... | 2.040,98 | |
7a ……………………............. | 2.278,56 | |
8a Quadri ….………………. | 2.333,17 | |
Gli aumenti dei minimi tabellari | non potranno assorbire aumenti individuali | o |
collettivi salvo che:
- siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;
- siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
Il recupero di eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale, relativamente al biennio 2013-2014, secondo la verifica circa la significatività degli stessi effettuata dal Comitato paritetico costituito a livello interconfederale, sarà definito mediante apposito incontro tra le parti nel mese di luglio 2015 e troverà applicazione con le retribuzioni del mese di settembre 2015.
Ai lavoratori inquadrati nella 7a categoria è corrisposto un elemento retributivo pari a 59,39 euro mensili lordi già riconosciuto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2014 tale elemento è conglobato nei minimi tabellari della 7a categoria.
Ai lavoratori con qualifica di quadro è corrisposta un’indennità di funzione pari a 114,00 euro (comprensiva dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7a categoria) già riconosciuta dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la suddetta indennità di funzione è conglobata nei minimi tabellari della 8a categoria Quadri.
DIVERSA DECORRENZA DEI MINIMI TABELLARI
Al fine di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi, per far fronte a situazioni di crisi e per agevolare gli start-up, per favorire accordi per l’incremento della produttività (ed eventualmente fruire dei benefici fiscali e contributivi che saranno definiti dal Governo in relazione all’Accordo “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia), potrà essere stabilita, mediante accordo aziendale, una diversa decorrenza dei minimi in vigore al 1° gennaio 2014 e al 1° gennaio 2015 con spostamento in avanti, rispettivamente, fino a dodici mesi. Al termine
di ciascun periodo di differimento i minimi dovranno in ogni caso essere pari ai rispettivi importi.
Nelle imprese prive di rappresentanza sindacale la definizione dell’accordo di secondo livello che stabilisce la diversa decorrenza dei minimi seguirà la seguente procedura:
- l’azienda invierà la proposta di differimento all’Associazione territoriale cui sia iscritta o conferisca mandato;
- l’Associazione territoriale al fine della definizione dell’accordo si attiverà con le Organizzazioni sindacali territoriali per l’illustrazione della proposta e il confronto sulla stessa.
SEZIONE QUARTA, TITOLO VI
Art. 1. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
- Omissis -
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dal solo 3° comma del paragrafo “Trattamento economico” di cui al successivo articolo 2 fermo restando i limiti di durata di cui al 1° comma del paragrafo “Conservazione del posto di lavoro” del medesimo articolo, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente i limiti di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Xxx richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
- Omissis -
Art. 2. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro.
- Omissis -
Trattamento economico
Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell’ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore non in prova avrà diritto, nei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e fatto salvo quanto disposto al successivo 6° comma del presente paragrafo, al seguente trattamento economico:
- alla intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da tre a sei anni compiuti;
- alla intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e all’80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i sei anni.
Il suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.
I periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti con l’intera retribuzione globale in aggiunta al trattamento economico di cui sopra fino ad un massimo di 61 giorni di calendario.
Indipendentemente da quanto previsto al quarto comma del presente paragrafo, nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi tre giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:
- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;
- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.
Sono escluse dall’applicazione del comma precedente le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital nonché le assenze per malattia insorte durante la gravidanza successivamente alla certificazione della stessa.
Sono altresì escluse le assenze dovute a morbo di Crohn o a diabete qualora questi abbiano dato luogo al riconoscimento di invalidità pari almeno al 46%, al morbo di Xxxxxx, a neoplasie, ad epatite B e C, a gravi malattie cardiocircolatorie, a sclerosi multipla nonché all’emodialisi ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.
Ai fini di cui al comma precedente il lavoratore fornirà all’azienda apposita certificazione rilasciata dal medico specialista che dovrà essere trattata nel rispetto delle norme in materia sulla tutela della privacy.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a concorrenza.
- Omissis -
CONTRATTO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NELL'INDUSTRIA METALMECCANICA E NELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
Roma, 5 dicembre 2012
- Omissis -
Art. 1. - Norme generali.
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D. Lgs 167/2011, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove.
Le qualifiche conseguibili sono quelle previste nelle categorie dalla 3a (ad esclusione della 3a Super quale nuovo livello di inquadramento istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014) alla 7a, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è subordinata a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
L’apprendista non potrà essere retribuito a cottimo.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
- Omissis -
Art. 8. – Inquadramento e retribuzione.
Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.
Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.
La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.
La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Xxxxxx complessiva Mesi | Primo periodo Mesi | Secondo periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
36 | 12 | 12 | 12 |
30 | 10 | 10 | 10 |
24 | 8 | 8 | 8 |
Con riferimento ai contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 finalizzati al conseguimento della 4a o della 5a categoria, la durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le parti contraenti.
Xxxxxx complessiva Mesi | Primo periodo Mesi | Secondo periodo Mesi | Terzo periodo Mesi |
36 | 18 | 10 | 8 |
30 | 12 | 10 | 8 |
- Omissis -