BOZZA DI CONTRATTO D’APPALTO
BOZZA DI CONTRATTO D’APPALTO
TRA
Trentino Marketing S.r.l. con sede in Trento, xxx X. Xxxxxxxxx 00, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento 02341860225, in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in Rovereto, via X. Xxxx n. 8, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento 00123240228, giusta procura di data 20/12/2017 Xxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, in persona di xxxxxxxxxxxxxxx (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”),
E
La Società xxxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxx, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio di xxxxxxxxxxx, in persona di xxxxxxxxxxxxxxxxx
(nel seguito per brevità, congiuntamente, anche “Fornitore”)
CODICE CIG CODICE CUP
PREMESSO CHE
(A) Trentino Marketing, con provvedimento a contrarre n. del ha autorizzato l’acquisto tramite Appalto Specifico su Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.50/2016 di licenze e piattaforma salesforce per l’implementazione della soluzione di Digital Engagement Platform (Trentino Guest Platform), con base d’appalto pari ad Euro 690.000,00 (IVA esclusa);
(B) la predetta Società “ ”, come appare dal verbale di gara di data è risultata la migliore offerente;
(C) l’Area Acquisti e gare ha verificato con esito favorevole, la sussistenza in capo alla medesima Impresa __ dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara;
(D) l’informazione antimafia è stata rilasciata con prot. n. _ di data _, dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e comprovante l’insussistenza, nei confronti dell’Impresa “_” , nonché degli altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi di legge, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società, ai sensi dell’art. 84 del medesimo decreto legislativo (eventuale);.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Trentino Marketing S.r.l. di seguito denominata anche “Amministrazione”, come sopra rappresentata, affida in appalto all’Impresa “ ”, di seguito denominata anche “Fornitore”, che, come sopra rappresentata, accetta, la fornitura di licenze e piattaforma Salesforce alle condizioni stabilite nel presente contratto di appalto ed inoltre:
nel Capitolato d’oneri e relativo allegato tecnico;
nell’offerta economica del fornitore;
che previa verifica e sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale delle parti contraenti, vengono allegati al presente contratto quali sue parti integranti e sostanziali.
1.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto.
2. EFFICACIA E DURATA
2.1 La messa a disposizione completa della piattaforma dovrà avvenire entro e non oltre xxxxx giorni solari dalla data di stipula del contratto (salvo quanto diversamente previsto nell’ allegato tecnico Tecnico); la piattaforma dovrà essere fruibile per un periodo massimo di xxxxx (xxxxxx) mesi decorrenti dall’attivazione dei prodotti così come richiesti nell’allegato tecnico. È escluso il rinnovo tacito.
2.2 Alla scadenza del presente Contratto o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei dati presenti sulla piattaforma al nuovo fornitore assegnatario.
3. GESTIONE DEL CONTRATTO
3.1 L’Amministrazione ha individuato xxxxxxx quale Referetnte per la Fase esecutiva del presente contratto, che assume la direzione dell’esecuzione dello stesso.
3.2 Per il Fornitore è nominato quale Responsabile del presente Atto Sig. xxxxxxxxx quale interlocutore e referente unico di xxxxxx.
4. CORRISPETTIVI
4.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto sono determinati dall’offerta economica presentata e pari complessivamente ad Euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
4.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità annuale anticipata in ragione delle licenze effettivamente attivate.
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
5.1 Le fatture relative alle licenze attivate annualmente vengono emesse ed inviate dal Fornitore a Trentino Sviluppo S,p.A., Xxx Xxxx, 0, Xxxxxxxx. Xxxxxxxx Sviluppo S.p.A. è soggetta alla fatturazione elettronica P.A., il codice univoco da utilizzare è EW4DHS. In base alla normativa sulla scissione dei pagamenti (split-payment) nell’emissione della fattura elettronica il campo “Esigibilità IVA” dovrà essere valorizzato con la lettera “S”.
5.2 La fattura dovrà riportare il numero di protocollo, il Codice CIG e CUP del presente contratto.
5.3 Ciascuna fattura verrà corrisposta entro 30 gg DFFM previa verifica della regolarità
contributiva, previdenziale e fiscale, come previsto dalla normativa vigente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
5.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
5.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente presso xxxxxxxxxxxxxxxxx; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto.
6. DIVIETO DI MODIFICHE DEL FORNITORE E VARIANTI DEL COMMITTENTE
6.1 Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Fornitore se non preventivamente autorizzata dall’Amministrazione e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore stesso, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
6.2 Durante il periodo di efficacia del Contratto, le modifiche allo stesso possono essere effettuate nelle ipotesi, alle condizioni e con le modalità previste dal presente contratto ed in ossequio a quanto previsto all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
7. VERIFICHE - COLLAUDI
7.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto, il Referente dell’Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei servizi erogati al Capitolato d’oneri e relativo Allegato tecnico. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.
7.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente comma, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”.
7.3 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi dell’ art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta dal Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
8. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
8.1 Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
8.2 Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso il Fornitore solleverà e terrà indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Amministrazione.
8.3 L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Amministrazione.
8.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui sopra, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando il corrispettivo versato, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’AMMINISTRAZIONE
9.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software, il know-how e i dati che siano di proprietà dell’Amministrazione o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o sviluppati o acquisiti dall’Amministrazione successivamente in relazione alla fornitura dei servizi rimarranno di proprietà dell’Amministrazione.
9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale dell’Amministrazione che siano necessari per la fornitura dei servizi, ed esclusivamente a tale fine.
9.3 L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
9.4 Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti.
9.5 Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
9.6 Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
9.7 In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.
10. USO DEL MARCHIO E DEL LOGO
10.1 Il Fornitore utilizzerà il logo dell’Amministrazione unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto osservando ogni istruzione dell’Amministrazione concernente l’uso del proprio logo aziendale.
10.2 Il Fornitore riconosce che il logo dell’Amministrazione e il marchio in esso contenuto, costituiscono oggetto di proprietà industriale esclusiva della stessa e che - pertanto - ogni diritto derivante dal suo uso e/o registrazione spetta in via esclusiva all’Amministrazione.
10.3 Il Fornitore riconosce, altresì, che nessuna clausola del presente contratto e della restante documentazione contrattuale potrà essere interpretata come se conferisse alla stessa un qualche diritto sul marchio dell’Amministrazione.
11. PENALI
11.1 In caso di grave inadempimento nell’esecuzione delle attività, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1382 c.c., pari ad un importo non superiore al 10% del corrispettivo complessivo, ferma restando la risarcibilità del danno ulteriore.
11.2 L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale il Fornitore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
11.3 Nel caso in cui il Fornitore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Committente, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
12. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
12.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al xx (xxxxx per cento) del valore del Contratto medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
12.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
12.3 Qualora l’ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
12.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
12.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
13. SUBAPPALTO
Articolo da inserire/modificare a seconda delle offerte pervenute.
14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
14.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
15. RISOLUZIONE E RECESSO
15.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a
15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 80, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
15.2 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
15.3 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 15, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 2.2.
15.4 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel
presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
15.5 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal precedente art. 2.2
16. FORZA MAGGIORE
16.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
16.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
16.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
17. RESPONSABILITA’ CIVILE
17.1 Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
18.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
18.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
18.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
18.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
18.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
18.7 Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
19.1 L’imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente contratto di appalto è a carico del Fornitore, mentre l’I.V.A. sul corrispettivo grava sull’Amministrazione.
20. FORO COMPETENTE
20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, è competente il Foro di Trento.
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
21.1 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte Lettera di Xxxxxx e di quanto sopra precisato.
21.2 Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Società Trasparente”.
21.3 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.
21.4 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
21.5 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
21.6 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
22. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
22.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore verrà nominato con apposito atto Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del contratto.
23. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 INTEGRATO EX L. 190/2012, CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO
23.1 Il Fornitore, con la firma del presente incarico, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 integrato ex L. 190/2012” , dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo S.p.A., pubblicati nella sezione “Società Trasparente” del sito internet istituzionale (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxx_Xxxxxxxxxxx/Xxxxx_xxxxxxxxx/X ltri_contenuti.aspx)” e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
24. NORMA DI CHIUSURA
24.1 Il Fornitore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
(per l’Amministrazione) (per il Fornitore)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e xx.xx.