SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE
UNIFGCLE - Prot. n. 0011272 - II/7 del 25/02/2021 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 99/2021
ACCORDO SULLA GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
in relazione al bando INNOLABS
SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE
tra
- la società "R A M ELETTRONICA S.R.L.", con unico socio, con sede in XXXX, alla Xxx XXXXXX, int.D, codice fiscale, partita IVA n.04407990722, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante XXXXXXXX XXXXXXXXX, nato ad XXX il giorno XXXXXX, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri che gli derivano dal vigente statuto sociale;
- la "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA", con sede in Foggia, alla Via Xxxxxxx Xxxxxxx nn.89-91, codice fiscale n.94045260711, partita IVA n.03016180717, in persona del xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a XXXX il XXXXX, Rettore dell’Università degli studi di Foggia a partire dal 1 novembre 2019.
qui di seguito individuati congiuntamente come “Parti”,
PREMESSO CHE:
a) la società "R A M ELETTRONICA S.R.L." e la "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA" hanno presentato la proposta progettuale dal titolo "Sistema Automatico Controllo Granella" acronimo "S.A.Con.Gra." ai sensi dell'Avviso pubblico "BANDO INNOLABS SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE", emanato dalla Regione Puglia, approvato con Determinazione n.13 del giorno 8 febbraio 2017 del Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionali – Regione Puglia (BURP n.27 del 2 marzo 2017), modificato con Determinazione n.37 del 28 marzo 2017 del Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionali
– Regione Puglia (BURP n.42 del 6 aprile 2017) e con Determinazione n.43 del 10 aprile 2017 del Dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionali
– Regione Puglia (BURP n.45 del 13 aprile 2017) e con A.D. del 17 maggio 2017 (riapertura dei Termini) pubblicato su BURP n.60 del 25 maggio 2017;
b) per effetto dell'A.D. n.162 del 22 dicembre 2017 (BURP n.9 del 18 gennaio 2018) e successivo A.D. n.110 del 3 ottobre 2018 (BURP n.143 del giorno 8 novembre 2018) il Progetto de quo risulta ammesso a finanziamento nell'ambito della graduatoria "TIPOLOGIA COMMUNITY N.3: Business Community - POSIZIONE 1" per un costo complessivo di Euro 876.068,26 (ottocentosettantaseimilasessantotto virgola ventisei) sul quale è stato reso disponibile un contributo pubblico di Euro 525.640,96 (cinquecentoventicinquemilaseicentoquaranta virgola novantasei). L'utente finale coinvolto nel progetto è: Confagricoltura Brindisi;
c) è stato, dalle parti, stipulato apposito atto costitutivo di associazione temporanea di scopo tra la società "R A M ELETTRONICA S.R.L." in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e l’Università degli studi di Foggia in persona del prof. Xxxx Xx Xxxxxx, professore, domiciliato per l'incarico nella sede dell'Università, in qualità di delegato del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Rettore della predetta
Università, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri spettanti al Rettore dal vigente statuto ed in virtù del Decreto Rettorale n.173/2019 del giorno 13 febbraio 2019, , come richiesto dal bando regionale, per la disciplina delle reciproche posizioni legate ai diritti e obblighi delle parti sulla gestione del progetto e dei rapporti con l’ente finanziatore;
d) l’Atto costitutivo in parola è stato stipulato in data con atto notarile Repertorio n.6747 Raccolta n.4817 del 18/02/2019, Registrato a Barletta il 18/02/2019 al n. 1441/IT (Allegato B);
e) l’art.9, comma 1, dell’ATS sottoscritta, prevede che “Fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi, le Parti, concordano che tutti i diritti sulle idee, invenzioni, opere intellettuali, strategie, progetti e dati creati durante, o risultanti dall'attività oggetto del presente progetto, ivi compresi tutti i diritti su brevetti, diritti di autore, diritti su informazioni riservate, diritti su banche dati, diritti sui marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale saranno regolati da appositi accordi attuativi”;
f) prima della conclusione del progetto occorre definire come disciplinare la ripartizione e le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dagli eventuali trovati del progetto medesimo;
g) a tal fine, l’art.9, comma 3, dell’ATS sottoscritta prevede che “le parti parteciperanno ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati del progetto … con le stesse quote di partecipazione in maniera proporzionata alle quote di adesione alla domanda di partecipazione, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori, in ragione e proporzione dell'entità del rispettivo apporto, al loro sviluppo e conseguimento”;
h) le quote di adesione alla domanda di partecipazione sono ripartite per il 75% alla azienda RAM Elettronica, in qualità di capofila, e per il restante 25% all’Università di Foggia;
i) la prof.ssa Xxxxxx Xxxxx, ricercatrice nel settore scientifico disciplinare AGR 15 (Scienze e tecnologie alimentari), afferente al Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente, ha inviato una nota Prot. n. 0045782 - III/16 del 30/11/2020, con la quale informa l’Area Terza Missione di essere subentrata al prof. DI LUCCIA, in qualità di Responsabile del progetto in parola;
j) la prof.ssa Xxxxxx Xxxxx con successiva nota (Prot. n. 0049637 - III/16 del 22/12/2020), ha informato l’Università di Foggia che la capofila RAM ha da poco manifestato la volontà di depositare domanda di brevetto sul trovato tecnologico che il progetto si prefigge di raggiungere proponendo alla medesima Università di ripartire le quote di contitolarità di rispettiva spettanza in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte e quindi nella percentuale del 75% per la RAM Elettronica Srl e del 25% per l’Università degli studi di Foggia con l’impegno da parte della RAM Elettronica di sostenere per intero i costi del deposito della eventuale domanda di brevetto;
Tutto ciò premesso
le Parti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, convengono tra loro quanto segue:
1. Premesse e Allegati. Definizioni e intestazioni dei paragrafi.
1.1. Le Premesse e gli Allegati al presente contratto, uniti allo stesso alla data della sottoscrizione o successivamente, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
1.2. Le parole e i termini qui di seguito elencati verranno utilizzati in questo contratto con lo specifico significato ad essi attribuito rimanendo inteso che i termini definiti al singolare includono anche il plurale e viceversa.
• "Accordo": l’accordo sulla gestione della proprietà intellettuale di cui al presente contratto;
• "Informazioni Riservate": qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”;
• "Background": le conoscenze tecniche, anche non protette da titoli di proprietà industriale e/o intellettuali, proprie di ciascuna Parte e preesistenti al Progetto, come identificate nell’Allegato B;
• "Foreground": le conoscenze tecniche, anche non protette da titoli di proprietà industriale e/o intellettuali, risultanti o comunque acquisite dalle Parti nell’ambito dell’esecuzione del Progetto;
2. Oggetto.
2.1. Con il presente Accordo le Parti intendono disciplinare le modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati e sulle conoscenze implicate dal Progetto.
3. Diritti delle Parti sul Background
3.1. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti dichiarano esplicitamente ed in buona fede nell’Allegato C le proprie conoscenze costituenti Background necessario o comunque funzionale all’esecuzione del Progetto.
3.2. Ciascuna Parte riconosce che il Background resta nell’esclusiva proprietà e disponibilità della Parte che ne è proprietaria, ivi incluso qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale relativo al Background medesimo.
3.3. Ciascuna Parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sul Background delle altre Parti, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell’ambito del Progetto.
3.4. Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background ai fini e nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del Progetto, e, comunque, non oltre la durata dello stesso, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.
3.5. Salvo quanto previsto dal precedente art. 3.4, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Xxxxxxxxx deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background.
4. Diritti delle Parti sul Foreground
4.1. Il Foreground derivante dalle attività effettuate da una Parte nell’ambito del Progetto sono di proprietà esclusiva della Parte che lo ha ottenuto nell’esecuzione delle attività di propria competenza ai sensi del Progetto medesimo.
4.2. Qualora il Foreground derivante dalle attività di diverse Parti non risulti ulteriormente scindibile, tale Foreground si considera in comproprietà tra le Parti che vi hanno effettivamente collaborato. Le Parti comproprietarie concordano di ripartire le quote di contitolarità e le misure di protezione relative agli eventuali diritti di proprietà intellettuale riconoscendo alla RAM Elettronica Srl, in qualità di soggetto capofila e in rapporto al costo complessivamente previsto per le attività progettuali, la percentuale del 75% e all’Università il restante 25%. Ciascuna delle parti, previo consenso dell’altra, potrà procedere alla tutela del diritto di proprietà sul trovato sostenendone i relativi costi purché la relativa domanda sia depositata riconoscendo la co-titolarità delle due parti nelle percentuali indicate.
4.3. Se il personale e/o consulenti che lavorano per una Parte possono far valere diritti sul Foreground, la Parte medesima adotta misure o conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi stabiliti dal presente Accordo.
5. Condizioni di accesso al Foreground.
5.1. Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione del Foreground di rispettiva proprietà ai fini e nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del Progetto, e, comunque, non oltre la durata dello stesso, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.
5.2. Salvo quanto previsto dai precedenti art. 5.1, qualsiasi sfruttamento o uso del Foreground altrui a fini commerciali dovrà essere oggetto di specifico accordo tra le Parti, il quale dovrà obbligatoriamente prevedere condizioni di remunerazione equivalenti al prezzo di mercato comunque eque e non discriminatorie
5.3. Sempre salvo quanto previsto dai precedenti art. 5.1, in caso di contitolarità del Foreground, ciascuna Parte comproprietaria avrà un diritto individuale di sfruttamento o uso del Foreground a fini commerciali, ivi inclusa la concessione di licenze non esclusive (ma fermo il divieto di sublicenza), purché detta Parte comunichi per iscritto all’altra Parte comproprietaria la volontà di procedere a tale uso con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, e corrisponda in favore dell’altra Parte comproprietaria una remunerazione alle condizioni di cui all’art. 5.3 per un valore proporzionale alle rispettive quote di contitolarità.
6. Modalità e limiti all’accesso.
6.1. Tutte le richieste concernenti i diritti di accesso di una Parte sul Background o sul Foreground di un’altra Parte, anche in contitolarità, sono effettuate per iscritto.
6.2. Tutti i diritti di accesso di una Parte sul Background o sul Foreground di un’altra Parte, anche in contitolarità, non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.
6.3. Qualsiasi eventuale accordo che preveda, per le Parti o per i terzi, diritti di accesso sul Background o sul Foreground, anche in contitolarità, deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di tutte le altre Parti.
7. Cessione del Foreground.
7.1. Qualora una Parte intenda procedere alla cessione del Foreground di cui è titolare in via esclusiva, la cessione potrà avvenire solo a fronte di una remunerazione equivalente al prezzo di mercato e comunque a condizioni eque e non discriminatorie.
7.2. Qualora una Parte intenda procedere alla cessione del Foreground di cui è contitolare, l’altra Parte comproprietaria avrà un diritto di prelazione sull’acquisto della quota, ferma la remunerazione alle condizioni di cui al precedente art. 7.1. per un valore proporzionale alle rispettive quote di contitolarità.
8. Pubblicazioni scientifiche.
8.1. Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del Progetto, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.
8.2. Ciascuna delle altre Parti avrà facoltà:
(a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
(b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.
8.3. Ove tutte le altre Parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
8.4. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto di cui al Bando Regionale, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.
9. Riservatezza.
9.1. Le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ.), a considerare strettamente riservate, e pertanto a non divulgare o comunque rendere accessibili ai terzi (ivi incluso il proprio personale non coinvolto nel Progetto) le Informazioni Riservate come definite all’art. 1.
9.2. Inoltre, le Parti si impegnano a non copiare o riprodurre, né in ogni caso ad utilizzare, in tutto o in parte, le Informazioni Riservate, salvo ove necessario per esigenze operative di cui al Progetto, fermi i diritti delle Parti sul Background di cui all’art. 3.
9.3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno validi e produttivi di effetti per 60 mesi (5 anni) a far data dalla firma del presente Accordo.
10. Clausola generale.
10.1. Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.
10.2. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
10.3. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
10.4. Ciascuna Parte non potrà cedere né trasferire, in tutto o in parte, il presente Accordo ad alcun soggetto terzo senza il previo consenso scritto di tutte le altre Parti.
11. Trattamento dei dati personali.
11.1. Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, co. 2, del D. Lgs. n. 196/2003, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza di tutti gli elementi indicati al co. 1 della medesima disposizione di legge.
12. Legge applicabile.
12.1. L’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.
13. Foro competente.
13.1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente contratto tra le Parti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
13.2.L'arbitrato avrà sede in Bari.
13.3.Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.
14. Comunicazioni.
14.1. Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l’esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:
- Parte: ;
- Parte: ;
15. Procedura di stipula e durata.
15.1. Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera di tutte le Parti fino ai successivi 60 mesi (5 anni).
16. Allegati.
16.1. L’Accordo si compone dei seguenti Allegati:
Allegato A: Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia autorizzatoria sottoscrizione del presente atto;
Allegato B: Atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo; Allegato C: Accordo sul background.
Foggia, li
PARTI
in persona del Legale Rappresentante