STATUTO
Articolo 1
Ordinamento e Scopo
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa – FASI, associazione non riconosciuta di secondo grado, costituita a seguito del protocollo del 13 aprile 1981 e dell’accordo del 9 dicembre 1981 e successive modifiche intercorse tra Confindustria e Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali – Federmanager (d’ora in poi “le Parti”), opera - esclusivamente ai fini assistenziali, nell’ambito di un sistema di mutualità e secondo un principio di non selezione del rischio – in base al presente Statuto, ai Regolamenti, al Tariffario e ai Piani Sanitari.
2. Lo scopo del FASI è di erogare ai dirigenti in servizio o in pensione aventi i requisiti di cui al successivo art. 2, prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria.
Per quanto riguarda i dirigenti di cui al successivo art. 2, dette prestazioni sono estese anche al nucleo familiare, come individuato dal Regolamento 1 (FASI Gestione Dirigenti), all’art. A.
3. Nell’ambito del FASI, inoltre, sono istituite le seguenti gestioni separate:
- la GSR (Gestione Sostegno Reddito), regolata esclusivamente dal successivo art. 13 e dal Regolamento 2 (GSR), gestisce ed eroga prestazioni di sostegno al reddito per dirigenti involontariamente disoccupati, in attuazione dell’accordo siglato da Confindustria e Federmanager in data 27 luglio 2006 e del successivo accordo 25 novembre 2009. Con quest’ultimo accordo, in via sperimentale per la durata del medesimo accordo, l’accesso alle prestazioni di sostegno al reddito viene esteso anche ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di risoluzione consensuale. Nell’ambito di tale Gestione Separata è contenuta una specifica Sezione Speciale “Tutele ex art. 15 del c.c.n.l.”;
- il FasiOpen, regolato esclusivamente dal successivo art. 14 e dal Regolamento 3 (FasiOpen), gestisce ed eroga prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria a favore di collettività di lavoratori non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti che hanno titolo ad iscriversi al FASI ai sensi del successivo art. 2, le cui aziende di appartenenza, in base a disposizioni derivanti da regolamento o accordo aziendale o contratto collettivo di lavoro, decidano di avvalersi dell’assistenza integrativa erogata dal FasiOpen.
E’ ammessa l’iscrizione al FasiOpen nei termini del sopra citato art. 14 di Fondi/Casse che abbiano autonomamente stabilito di realizzare, tramite terzi, le coperture sanitarie per i propri iscritti.
Le prestazioni sono estensibili anche al nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento 3 (FasiOpen).
4. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 2 lettera e), destinatari dei diritti ed obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti sono oltre ai datori di lavoro (d’ora in poi “aziende”) e i dirigenti in servizio o in pensione, il cui rapporto di lavoro sia, o sia stato, disciplinato dalle norme collettive per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulate dalle Parti, anche i soggetti indicati negli artt. 13 e 14 del presente Statuto.
5. La gestione economica del FASI, nonché quelle relative alle Gestioni separate di cui al comma 3 del presente articolo, sono distintamente improntate ad un equilibrio fra risorse disponibili e le uscite per prestazioni e per spese di gestione.
6. Il FASI ha sede in Roma.
Articolo 2
Iscrizioni
Possono iscriversi al Fondo, con diritto alla assistenza anche per il nucleo familiare:
a) I dirigenti in servizio presso aziende che versano i contributi stabiliti a loro carico dalle Parti tramite accordi collettivi.
b) I dirigenti pensionati il cui ultimo rapporto di lavoro, purché risolto in data non anteriore a 8 anni dalla decorrenza del pensionamento, sia intercorso con qualifica di dirigente e con durata non inferiore ad 1 anno, con aziende che abbiano versato per almeno 4 anni il contributo previsto a loro carico dagli accordi collettivi per l’assistenza sanitaria integrativa in favore dei dirigenti pensionati e abbiano regolarmente in essere il versamento di detto contributo.
Tuttavia, ferma restando la condizione che l’ultimo rapporto di lavoro con la qualifica di dirigente prima del pensionamento abbia avuto una durata non inferiore ad un anno, si farà riferimento al presente articolo 2 lettera b):
1. qualora l’ultimo rapporto di lavoro prima del pensionamento sia intercorso con una azienda che non abbia completato il periodo di versamento di almeno 4 anni, ed il dirigente abbia maturato – con una o più aziende versanti al FASI i contribuiti di cui all’art. G del Regolamento 1 – una iscrizione al FASI stesso in qualità di dirigente in servizio per almeno 8 anni;
2. il dirigente in pensione, ancorché la data di pensionamento abbia decorrenza trascorsi oltre 8 anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso in cui abbia mantenuto l’iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità o si sia iscritto nei termini previsti dall’articolo C del Regolamento 1 entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in via convenzionale ai sensi del successivo articolo 2 lettere c) o d).
Il differimento temporale del pensionamento, determinato da norme imperative, non inciderà né ai fini del diritto all’iscrizione né ai fini dell’eventuale superamento del periodo di 8 anni sopra indicato.
Il venir meno dell’obbligo contributivo dell’azienda consente comunque il mantenimento dell’iscrizione a sensi della successiva lettera c). In ogni caso si prescinde dal solo requisito del versamento dei contributi correnti, qualora l’azienda non abbia dirigenti alle dipendenze, oppure abbia cessato l’attività, anche se a seguito di procedure concorsuali.
b-bis) I dirigenti di aziende, in servizio o pensionati, per i quali fosse operante, a sensi dell’accordo 9 dicembre 1981 e di quelli successivi, una forma sostitutiva dell’assistenza sanitaria gestita dal Fondo, ove tale forma cessi ovvero ove per singole aziende vengano meno i requisiti e le condizioni di partecipazione alla forma stessa. In tali casi l’azienda interessata – ove non provveda con nuova forma sostitutiva a sensi degli accordi sopra richiamati – dovrà presentare al FASI una domanda di confluenza collettiva, secondo le seguenti condizioni:
1. presentazione della domanda - a mezzo lettera raccomandata - da parte dell’azienda interessata almeno 60 giorni prima della data di confluenza richiesta - che dovrà comunque decorrere dal primo giorno del mese - con allegati gli elenchi nominativi, completi dei dati richiesti dal Fondo, rispettivamente dei dirigenti in servizio e di quelli in pensione assistiti con la forma sostitutiva alla data di inoltro della domanda;
2. impegno di versamento al Fondo da parte dell’azienda di un contributo d’ingresso una tantum calcolato secondo i criteri e le modalità indicate all’art. O e nell’Allegato Tecnico del Regolamento.
Detto contributo d’ingresso non potrà essere comunque inferiore ad un importo pari a tre trimestri del contributo previsto dall’art. G del Regolamento nella misura in atto al momento della data della confluenza, calcolato per il numero di dirigenti in servizio e pensionati aventi diritto all’iscrizione stessa.
A tal fine l’azienda dovrà confermare espressamente gli elenchi nominativi già forniti, ovvero, in caso di sopravvenute variazioni, presentare gli elenchi aggiornati, riferiti ai dirigenti in servizio ed in pensione aventi diritto all’iscrizione al FASI alla data della confluenza.
Le domande di iscrizione dei dirigenti pensionati compresi nella confluenza, dovranno essere raccolte e presentate dall’azienda entro la data della confluenza, ferma la decorrenza dell’iscrizione dalla data della confluenza stessa. L’inadempimento riconosciuto dall’azienda o accertato in via giudiziale, in merito a quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 2., non incide sul diritto del dirigente pensionato ad iscriversi al FASI e sui sopra indicati obblighi contributivi a carico dell’azienda medesima;
3. per le confluenze collettive da forme sostitutive che non includano tra gli assistiti dirigenti pensionati si applicheranno i criteri previsti per i dirigenti delle aziende di nuova costituzione.
I medesimi criteri verranno applicati anche per le confluenze collettive riguardanti dirigenti di aziende che assicurino, mediante apposite forme sostitutive, prestazioni per l’assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti pensionati già assistiti dalla previgente forma sostitutiva.
Tuttavia, ove fosse successivamente richiesta da parte dell’azienda l’iscrizione di uno o più dirigenti il cui pensionamento abbia avuto decorrenza anteriore alla confluenza collettiva, l’accoglimento di detta richiesta comporterà l’applicazione dei criteri e oneri fissati al precedente punto 2., facendo riferimento – quanto al numero dei dirigenti in forza e pensionati – alla situazione risultante al momento della confluenza stessa.
c) I dirigenti in servizio o pensionati, per i quali manchi il requisito del contributo previsto a carico delle aziende, nonché i dirigenti in aspettativa già iscritti al FASI, nonché i dirigenti in servizio, già iscritti al FASI medesimo, che continuino a mantenere la qualifica dirigente, ancorché con applicazione di un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, dovranno corrispondere un contributo pari alla somma del contributo previsto, rispettivamente, a carico del dirigente (art. H del Regolamento) e dell’Azienda (art. F del Regolamento).
Per i dirigenti pensionati vale altresì ogni altra condizione e limitazione richiamata alla precedente lettera b).
d) Gli ex-dirigenti non pensionati, con lo stesso contributo stabilito dalla precedente lettera
c) per i dirigenti in servizio, nei casi sotto specificati:
d0) limitatamente al periodo coperto da indennità sostitutiva del preavviso, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall’indennità, sempreché alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al FASI.
Gli ex dirigenti non pensionati, di cui alla presente lettera d0), nel solo caso in cui abbiano risolto l’ultimo rapporto di lavoro con una azienda versante al FASI, ai fini degli obblighi contributivi fanno riferimento agli articoli F ed H del Regolamento;
d1) limitatamente ad un periodo di 6 mesi dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, senza preavviso né lavorato né sostituito dalla corrispondente indennità, sempreché alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente risulti iscritto al FASI;
d2) previa autorizzazione dell’Istituto di previdenza obbligatoria ad effettuare il versamento volontario dei contributi previdenziali, e sempreché permanga il diritto a tale versamento.
Gli iscritti a questo titolo, qualora conseguano il trattamento pensionistico senza soluzione di continuità di iscrizione al Fondo, manterranno il diritto all’iscrizione stessa con corresponsione del contributo previsto alla precedente lettera b), sempreché ricorrano i requisiti in essa previsti. Diversamente, ferma restando la condizione di iscrizione al Fondo senza soluzione di continuità, l’iscrizione sarà mantenuta con corresponsione del contributo previsto alla lettera c), pari alla somma del contributo a carico del dirigente (art. H del Regolamento) e della azienda (art. F del Regolamento).
e) I dirigenti in servizio:
- dipendenti da aziende che applichino un CCNL diverso da quello sottoscritto dalle Parti, ma comunque stipulato da almeno una di esse, o da una Organizzazione nazionale aderente ad una di esse, a condizione che detto CCNL preveda la possibilità di iscrizione al Fondo stesso dei dirigenti in servizio;
- dipendenti da aziende associate a Confindustria ai quali venga applicato un CCNL diverso da quello sottoscritto dalle Parti.
Nei predetti casi, tale possibilità resterà subordinata al previo consenso delle Parti, che ne daranno comunicazione al Fondo. Le domande di iscrizione saranno presentate tramite le aziende interessate, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Autorizzazioni e Ricorsi che verificherà, ai fini del loro accoglimento, la sussistenza delle condizioni previste.
f) Il dirigente di azienda contribuente al FASI, che vada ad operare alle dipendenze di una azienda estera controllata/controllante o collegata all’azienda contribuente, o che comunque risulti appartenere, come controllata o collegata, allo stesso gruppo di cui fa parte l’azienda contribuente al FASI, può, previa richiesta corredata da una dichiarazione aziendale attestante quanto sopra, chiedere di mantenere la propria iscrizione al FASI ovvero di iscriversi al FASI per tutto il suddetto periodo di lavoro all’estero, con le seguenti opzioni:
- versando un contributo figurativo pari al contributo di cui all’art. G del Regolamento, senza diritto alle prestazioni, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o di messa in aspettativa dalla azienda contribuente al FASI. Il versamento del contributo figurativo non costituisce titolo per l’anzianità di iscrizione al FASI ai fini dell’individuazione della fascia di contribuzione del dirigente pensionato;
- versando il contributo previsto per gli iscritti a sensi della precedente lettera c), con diritto alle prestazioni.
g) I titolari di pensione di reversibilità o superstiti di dirigente iscritto alla data del decesso, alle stesse condizioni del loro dante causa e con obbligo di contribuzione dalla data del decesso.
Sono, altresì, iscrivibili i titolari di pensione ai superstiti di dirigenti che, al momento del decesso, erano già iscritti ad altro Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa diversa dal FASI, limitatamente ai casi in cui l’ultima azienda di appartenenza versi regolarmente al FASI medesimo il contributo per i dirigenti in pensione, a termini dell’art. G del Regolamento 1. Per quest’ultima fattispecie, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del dirigente.
In caso di più contitolari ex matrimonio, il diritto all’iscrizione è riservato all’ultimo contraente di matrimonio e non è trasferibile.
Norma transitoria
La norma prevista per la fattispecie di cui alla lettera d) sottolettera d0), secondo xxxxx, si applicherà ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro con il riconoscimento
dell’indennità sostitutiva del preavviso avente decorrenza in data successiva al 31 dicembre 2006.
Le norme previste per le fattispecie di cui alla lettera b), punti 1. e 2., avranno effetto a decorrere dall’1.1.2012 e, dalla medesima data, saranno applicate anche ai dirigenti pensionati che risulteranno già iscritti al Fondo.
Articolo 3
Entrate
A) Per la gestione Dirigenti, il FASI provvede con:
1. i contributi previsti a carico delle aziende, dei dirigenti o comunque degli iscritti ai sensi del precedente art. 2;
2. gli interessi di mora, legali e convenzionali;
3. gli importi versati a titolo di quota di ingresso o comunque di una tantum;
4. gli interessi ed i rendimenti delle risorse amministrate;
5. ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo anche per lo svolgimento di qualsiasi attività comunque connessa allo scopo sociale.
B) Le Gestioni Separate di cui ai successivi artt. 13 e 14 provvedono ai rispettivi scopi con i contributi dei propri aderenti o iscritti o destinatari/beneficiari delle prestazioni, nonché con ogni altro provento che spetti od affluisca alle medesime a qualsivoglia titolo.
Norma transitoria
Il FasiOpen utilizzerà una quota della riserva da avanzi di gestione esclusivamente per consentire l’avvio e il consolidamento della propria attività, nei limiti stabiliti con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, previo assenso delle Parti.
Articolo 4
Prestazioni
Le prestazioni riguardano, nei limiti ed alle condizioni previste dal Tariffario in vigore e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione, le seguenti aree:
- gli interventi chirurgici;
- i ricoveri con degenza con o senza intervento per forme morbose acute;
- i ricoveri con degenza per patologie croniche in residenze sanitarie assistenziali, pubbliche o private, munite della prescritta autorizzazione per l’attività sanitaria;
- le cure e le protesi odontoiatriche;
- le visite specialistiche;
- le analisi e gli accertamenti diagnostici;
- le terapie fisiche;
- i presidi;
- le cure termali;
- i medicinali somministrati in corso di ricovero con degenza;
- l’assistenza infermieristica domiciliare.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, su indicazione congiunta delle Parti, può eliminare, aggiungere o modificare le aree delle prestazioni sopra indicate.
Sono tassativamente escluse tutte le prestazioni di medicina preventiva - fatte salve quelle ricomprese negli specifici piani di prevenzione deliberati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione - nonché le cure e/o gli interventi di natura estetica e tutte le prestazioni ad essa collegabili.
Il rimborso delle spese avviene con riferimento agli importi effettivamente sostenuti dall’assistito.
Articolo 5
Organi del Fondo
Sono Organi del Fondo:
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente ed il Vice Presidente; il Comitato di Presidenza;
la Commissione per Autorizzazioni e Ricorsi; il Collegio Sindacale.
Articolo 6
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 16 membri, dei quali 8 nominati da Federmanager e 8 nominati da Confindustria.
Il Consiglio, in applicazione della contrattazione collettiva sottoscritta dalle Parti, ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri per l’attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti 1 (FASI Gestione Dirigenti) e 3 (FasiOpen).
1. In particolare, il Consiglio:
nomina il Presidente ed il Vice Presidente;
elegge tra i suoi componenti i membri della Commissione per Autorizzazioni e Ricorsi;
stabilisce l’entità del contributo aggiuntivo previsto per i genitori iscritti;
determina su indicazione delle Parti i compensi del Presidente, del Vice Presidente, dei Consiglieri, del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci;
approva, entro il 30 di gennaio, il piano annuale delle spese di funzionamento, predisposto dal Comitato di Presidenza, che verrà successivamente assorbito nel conto di previsione, con evidenziazione, per i costi del personale, di quelli conseguenti a variazione di organico e/o a politica meritocratica;
approva entro il 30 giugno, con il voto favorevole di almeno dodici componenti, il conto di previsione ed il rendiconto annuale, predisposti dal Comitato di Presidenza; approva entro il 30 giugno il rapporto annuale, predisposto dal Comitato di Presidenza, sull’attività di monitoraggio e controllo dei dati di entrata e di uscita relativi sia ai dirigenti in servizio sia ai dirigenti pensionati, proponendo alle Parti i provvedimenti che si dovessero rendere necessari in ordine agli eventuali squilibri fra risorse disponibili e uscite per prestazioni, salvaguardando il principio della solidarietà;
decide, insindacabilmente e inappellabilmente in secondo grado, eventuali ricorsi degli iscritti e delle imprese;
propone alle Parti le modifiche statutarie.
2. Su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio:
nomina o revoca il Direttore del Fondo, con il voto favorevole di almeno dodici componenti;
delibera le modifiche del Tariffario nell’ambito delle aree di prestazioni indicate all’articolo 4, con il voto favorevole di almeno dodici componenti;
delibera le modifiche dei Regolamenti 1 (FASI Gestione Dirigenti) e 3 (FasiOpen), con voto favorevole di almeno dodici componenti;
delibera le modalità di versamento dei contributi;
delibera i criteri generali e le modalità di rimborso delle prestazioni;
delibera le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti del Fondo;
approva, entro il 30 gennaio, il piano annuale degli investimenti in beni materiali ed immateriali;
delibera eventuali investimenti immobiliari strumentali del Fondo; determina i criteri per gli investimenti finanziari;
approva l’eventuale aggiornamento dei parametri per il calcolo del contributo di ingresso una tantum per le confluenze collettive (art. 2 b-bis comma 2 Statuto; Allegato Tecnico al Regolamento 1 (FASI Gestione Dirigenti)).
3. Il Consiglio sovraintende alla gestione di FasiOpen.
Al fine di garantirne la gestione, potrà individuare al suo interno una specifica Commissione costituita pariteticamente fra i Consiglieri nominati da Federmanager e quelli nominati da Confindustria.
Della Commissione fanno parte il Presidente ed il Vice Presidente.
In assenza della Commissione, la gestione è affidata al Comitato di Presidenza. Il Consiglio in ogni caso:
approva i bilanci consuntivo e preventivo di XxxxXxxx;
decide in ordine alla iscrivibilità a FasiOpen dei soggetti di cui al successivo art. 14, con possibilità di delega anche permanente al Presidente e al Vice Presidente (i quali decidono congiuntamente), salvo i casi di non iscrivibilità di cui al successivo art. 14 comma 3.
Il Presidente, il Vice Presidente del Fondo ed i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di cessazione del Presidente o del Vice Presidente ovvero di un Consigliere nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione della rispettiva Organizzazione di appartenenza.
Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno ⅓ dei suoi componenti.
Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell’o.d.g. e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo raccomandata da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo telefax, o posta elettronica da inviarsi almeno dieci giorni prima. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma o fax, contenente in ogni caso l’o.d.g., da spedire almeno cinque giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite purché siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza ivi specificata.
Articolo 7
Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito.
Il Presidente è nominato nella persona designata da Federmanager e il Vice Presidente nella persona designata da Confindustria fra i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale del Fondo, sovraintende alla sua gestione e assicura l’attuazione delle direttive degli Organi Collegiali. Congiuntamente al Vice Presidente, attua le deliberazioni relative al FasiOpen e decide, su delega del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen delle aziende che ne fanno richiesta, con informativa allo stesso Consiglio di Amministrazione.
Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
Nel caso in cui concorra l’assenza o l’impedimento temporanei anche del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.
Il Vice Presidente, garantendo il previo raccordo informativo con il Presidente, indirizza e controlla i progetti di sviluppo e razionalizzazione dell’area odontoiatrica, dell’area della assistenza infermieristica domiciliare e delle relative politiche di convenzionamento con strutture e professionisti medici o sanitari, nonché l’area dei servizi di assistenza agli iscritti affidati a terzi in convenzione. Inoltre, congiuntamente al Presidente, attua le deliberazioni relative al FasiOpen e decide, su delega del Consiglio di Amministrazione, in ordine alla
iscrivibilità al FasiOpen delle aziende che ne fanno richiesta, con informativa allo stesso Consiglio di Amministrazione.
Articolo 8
Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dal Vice Presidente ed è l’organo preposto a garantire una gestione collegiale nell’attuazione delle linee strategiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato di Presidenza:
- predispone, sulla base delle proposte del Direttore del Fondo, il piano annuale delle spese di funzionamento, degli investimenti in beni materiali e immateriali, il conto di previsione, il rendiconto annuale ed il rapporto annuale di cui al precedente art. 6;
- controlla l’esecuzione del piano annuale delle spese di funzionamento e degli investimenti in beni materiali ed immateriali;
- definisce, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa del Fondo, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del Direttore, le politiche di gestione delle risorse umane e la nomina, l’assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti del Fondo;
- dispone, sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione, gli investimenti finanziari;
- adotta i provvedimenti relativi allo stato di morosità e può concedere dilazioni e rateizzazioni nel versamento dei contributi;
- decide ogni azione necessaria per il recupero dei crediti, con la facoltà di transigere e rinunciare ai crediti in relazione ai singoli casi;
- provvede a ogni compito che gli sia delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Comitato di Presidenza, con periodicità almeno mensile, sono valide con la presenza di entrambi i suoi componenti; per la convocazione valgono le norme stabilite all’art. 6.
Articolo 9
Commissione Autorizzazioni e Ricorsi
La Commissione per Autorizzazioni e Ricorsi è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti designati da Confindustria e da un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti designati da Federmanager.
La Commissione ha i seguenti compiti:
- decide i ricorsi degli iscritti e delle aziende;
- verifica i requisiti per l’applicazione dell’art. 2 lettera e) e, comunque, per tutti i casi in cui l’iscrizione richieda il consenso delle Parti, adottando le decisioni conseguenti.
Si riunisce almeno una volta a bimestre su convocazione anche per posta elettronica del Presidente, con preavviso di 10 giorni.
Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tre componenti.
La Commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del componente che presiede la seduta.
Articolo 10
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da 2 membri effettivi e da 1 membro supplente nominati da Xxxxxxxxxxxx, da 2 membri effettivi e da 1 membro supplente nominati da Confindustria. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente a maggioranza dei componenti, scelto tra i membri nominati da Confindustria.
Il Collegio esercita le funzioni di controllo amministrativo e contabile sia della gestione del FASI che della gestione del FasiOpen e presenta al Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, la sua relazione in merito alle risultanze dell’esercizio stesso.
Il Collegio provvede alle verifiche di sua competenza almeno una volta ogni tre mesi.
I Sindaci effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; il Presidente del Collegio anche a quelle della Commissione Autorizzazioni e Ricorsi.
I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
In casi di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione della rispettiva Organizzazione di appartenenza. In caso di temporaneo impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente.
Il caso di temporaneo impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco da lui designato o, in mancanza, dal Sindaco più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Sindaco più anziano di età. Resta ferma la sostituzione di cui al precedente comma.
Articolo 11
Direttore del Fondo
Il Direttore, alle dipendenze del Presidente, assiste gli Organi del Fondo e ne esegue le deliberazioni, dirigendo, coordinando e controllando la struttura operativa del Fondo stesso.
Il Direttore assiste alle riunioni degli Organi Collegiali, escluse quelle del Collegio Sindacale.
Articolo 12
Rendiconti annuali
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto ed il rapporto annuale del FASI – ivi incluso il bilancio del FasiOpen – approvati a norma dell’art. 6, vengono trasmessi alle Parti entro il 31 luglio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale.
Articolo 13
Gestione Separata per l’erogazione ai dirigenti di prestazioni di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria o consensuale
E’ istituita, nell’ambito del FASI, una Gestione Separata per l’erogazione ai dirigenti di prestazioni di sostegno al reddito a seguito di disoccupazione involontaria, ai sensi dell’accordo Confindustria-Federmanager del 27 luglio 2006 e successivo accordo del 25 novembre 2009 alimentata con la contribuzione stabilita in detto ultimo accordo. In via sperimentale per la durata di tale ultimo medesimo accordo, l’accesso alle prestazioni di sostegno al reddito viene esteso anche ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di risoluzione consensuale.
La gestione ha autonomia patrimoniale, finanziaria e amministrativa.
L’amministrazione della Gestione è affidata congiuntamente e pariteticamente al Presidente ed al Vice Presidente del FASI che sono in possesso dei più ampi poteri necessari all’amministrazione stessa, al funzionamento ed all’organizzazione della Gestione separata, alla riscossione dei contributi, all’erogazione delle prestazioni.
Essi, fatte salve eventuali deleghe specifiche definite dalle Parti, hanno potere di firma congiunta in relazione a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della gestione stessa.
Presidente e Vice Presidente, in particolare:
- propongono a Confindustria e Federmanager, per la relativa approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il piano delle spese di funzionamento e degli investimenti;
- propongono a Confindustria e Federmanager, per la relativa approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, il tasso d’interesse di mora;
- propongono a Confindustria e Federmanager, per la relativa approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta;
- amministrano le risorse finanziarie, sia di natura patrimoniale che contributiva, afferenti la gestione.
In caso di temporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati da uno di essi.
L’attività di revisione contabile della Gestione Separata è conferita a Società di primaria importanza.
Iscritti, destinatari/beneficiari delle prestazioni, prestazioni e modalità di erogazione, contributi ed altre entrate, sono determinati nel Regolamento 2 (GSR).
La decisione circa la liquidazione della Gestione e la conseguente devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo compete a Confindustria e Federmanager.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Nell’ambito della GSR, è istituita una Sezione Speciale Tutele, regolata dagli accordi delle Parti, che fornisce ai dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi che applicano il CCNL sottoscritto dalle Parti le coperture previste dall’art. 15 del CCNL ad esclusione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo. Iscritti, destinatari/beneficiari delle prestazioni, prestazioni e
modalità di erogazione, entrate, sono determinati nella apposita Sezione Speciale “Tutele art. 15 c.c.n.l.” contenuta nel Regolamento 2 (GSR).
Articolo 14
FasiOpen
1. Il FasiOpen gestisce ed eroga prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria a favore di collettività di lavoratori non appartenenti alla categoria giuridica dei dirigenti che hanno titolo ad iscriversi al FASI ai sensi del precedente art. 2, le cui aziende di appartenenza, in base a disposizioni derivanti da regolamento o accordo aziendale o contratto collettivo di lavoro decidano di avvalersi dell’assistenza integrativa erogata dal FasiOpen, nonché a favore di Fondi/Casse. Dette prestazioni sono estensibili anche al nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento 3 (FasiOpen).
2. La richiesta di iscrizione al FasiOpen per le collettività di cui al comma 1 che precede deve essere inoltrata dall’azienda ovvero dal Fondo o dalla Cassa, che abbia autonomamente stabilito di realizzare tramite terzi le coperture sanitarie per i propri iscritti.
3. Non sono iscrivibili al FasiOpen le collettività di lavoratori che applicano un CCNL stipulato nell’ambito del sistema Confindustria, che preveda forme di assistenza sanitaria categoriale, ovvero che facciano riferimento a settori affini al medesimo CCNL.
4. Ogni decisione in ordine alla iscrivibilità al FasiOpen dei soggetti di cui al precedente comma 1 è riservata al Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente e al Vice Presidente.
5. La gestione del FasiOpen ha autonomia amministrativa di natura economica, patrimoniale e finanziaria.
A fini contabili interni al FASI, vengono redatti specifici bilanci annuali, preventivi e consuntivi della gestione del FasiOpen, i quali ultimi confluiscono, alla fine di ciascun esercizio, nel bilancio del FASI.
6. L’attuazione delle decisioni relative al FasiOpen è riservata congiuntamente al Presidente e al Vice Presidente. In caso di temporaneo impedimento di uno dei due, supplisce l’altro.
7. Iscritti, destinatari/beneficiari delle prestazioni, prestazioni e modalità di erogazione, contributi e altre entrate sono determinati nel Regolamento 3 (FasiOpen).
8. La decisione circa la chiusura del FasiOpen compete alle Parti.
Articolo 15
Scioglimento del Fondo
La decisione circa lo scioglimento del Fondo e la conseguente devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo compete alle Parti.
Giugno 2012