Contract
Oggetto: AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI ED AVVIO DELLA FASE DI RACCOLTA DELLE ADESIONI E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CONDIZIONATI ALL’EMISSIONE DEL TITOLO
Titolo: “Intek Group S.p.A. 2015 - 2020”
Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 2.4.3 del Regolamento dei Mercati, ha stabilito la procedura di quotazione del Titolo in oggetto. Con provvedimento n. 7988 del 19/01/2015 Borsa Italiana ha disposto, su domanda di Intek Group S.p.A., l’ammissione alle negoziazioni del Titolo in oggetto e l’avvio della fase di raccolta delle adesioni e conclusione dei contratti condizionati all’emissione con decorrenza dal giorno 26 gennaio 2015 e fino al 17 febbraio 2015 (incluso), salvo chiusura anticipata o proroga. Tali contratti saranno liquidati in un’unica data di regolamento stabilita nel terzo giorno successivo alla chiusura come originariamente prevista del Periodo di distribuzione, salvo proroga.
Successivamente alla data di chiusura del Periodo di distribuzione, Borsa Italiana stabilirà con Avviso la data di avvio delle negoziazioni ufficiali sul MOT dei Titoli, che, salvo ove diversamente richiesto dall'Emittente, coinciderà con la Data di godimento dei Titoli.
CARATTERISTICHE DEL TITOLO
Valore nominale min 39.999.981,60 Euro (salvo quanto previsto nella Nota Informativa del prestito)
max 101.704.161,60 Euro
Data di godimento il terzo giorno successivo alla chiusura, come originariamente prevista, del Periodo di distribuzione (salvo proroga)
Data di scadenza corrispondente al giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di godimento del prestito
Rimborso rimborso alla pari a scadenza (salvo rimborso anticipato, anche parziale, come previsto dalla Nota Informativa del prestito)
Interesse annuo lordo tasso minimo pari al 5%; il tasso definitivo verrà comunicato
con successivo Avviso di Borsa prima dell’inizio del periodo di offerta
DESCRIZIONE DELLA FASE DI RACCOLTA DELLE ADESIONI E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CONDIZIONATI ALL’EMISSIONE DEL TITOLO
Prezzo dei contratti condizionati
(Prezzo di Emissione) compreso tra un minimo pari al 97% ed un massimo pari al
102% del valore nominale del prestito. Il prezzo definitivo verrà comunicato con successivo Avviso di Borsa prima dell’inizio del periodo di offerta
Periodo di distribuzione dal 26 gennaio 2015 (incluso) al 17 febbraio 2015 (incluso),
salvo chiusura anticipata o proroga
Data di regolamento
dei contratti condizionati conclusi
nel Periodo di distribuzione il terzo giorno successivo alla chiusura, come originariamente
prevista, del Periodo di distribuzione (salvo proroga).
Operatore aderente al mercato
incaricato alla distribuzione Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (codice operatore IT0315)
Proposte di negoziazione inseribili
dagli altri operatori esclusivamente ordini in acquisto con limite di prezzo (limit order) che deve essere pari al Prezzo di Emissione. Gli ordini devono essere immessi con parametro Good Till Cancel (GTC).
Modalità di distribuzione sessione d’asta dalle ore 08:00 alle 17:30, con abbinamento di
proposte di adesione e quantità offerta che avverrà al termine dell’asta dell’ultimo giorno del Periodo di distribuzione, con eventuale applicazione del meccanismo di riparto; tale meccanismo, per ciascuna proposta di adesione, e seguendo l’ordine temporale di inserimento, assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula:
Quantità eseguita per singola adesione = arrotondamento per eccesso al lotto minimo [quantità offerta × (quantità della singola proposta di adesione /quantità totale delle proposte di adesione)]
Per effetto degli arrotondamenti per eccesso e del criterio temporale applicato al meccanismo di riparto, le ultime proposte potrebbero essere soddisfatte meno che proporzionalmente o rimanere del tutto ineseguite.
Tagli 21,60 Euro
Importo minimo di contrattazione 1.080 Euro
CODICI ISIN IT0005074577
Xxxxxxxxxx XX 000000
Denominazione INTEK TF 2015-2020 EUR Mercato e comparto
di negoziazione Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) -
segmento DomesticMOT - classe altri titoli di debito. I contratti condizionati conclusi nel Periodo di distribuzione non sono garantiti da Cassa di Compensazione e Garanzia.
EMS 205.000
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Borsa Italiana dispone l’ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario “Intek Group S.p.A. 2015 - 2020” (ISIN IT0005074577) e l’avvio della fase di raccolta delle adesioni e conclusione dei contratti condizionati all’emissione del Titolo in oggetto sul comparto obbligazionario (MOT) dal giorno 26 gennaio 2015 e fino al 17 febbraio 2015 (incluso), salvo chiusura anticipata o proroga.
Allegato Estratto del Prospetto Informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul MOT del prestito
PROSPETTO INFORMATIVO
RELATIVO ALL’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE E ALLA CONTESTUALE AMMISSIONE A QUOTAZIONE SUL MERCATO TELEMATICO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI TITOLI DI STATO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO
“Intek Group S.p.A. 2015 - 2020”
EMITTENTE
Intek Group S.p.A.
Prospetto Informativo depositato presso Consob in data 22 gennaio 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione, con nota del 22 gennaio 2015, protocollo n. 0004689/15.
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto Informativo è disponibile sul sito internet dell’Emittente (xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”). Copia cartacea del Prospetto Informativo può essere richiesta gratuitamente presso la sede legale dell’Emittente (Foro Buonaparte, n. 44, Milano).
Il Contratto è sottoposto alla legge inglese e le eventuali controversie ad esso relative sono attribuite alla competenza esclusiva della corte di Inghilterra e Xxxxxx.
L’esecuzione della transazione è avvenuta in data 28 febbraio 2014 a seguito del positivo esito della procedura antitrust.
SEZIONE SECONDA NOTA INFORMATIVA
CAPITOLO I - PERSONE RESPONSABILI
1.1 Responsabili del Prospetto Informativo
La responsabilità del Prospetto Informativo è assunta dalle persone indicate nella Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo.
1.2 Dichiarazione di responsabilità
La dichiarazione di responsabilità è riportata nella Sezione Prima, Capitolo I, Paragrafo 1.2 del Prospetto Informativo.
CAPITOLO II – FATTORI DI RISCHIO
Per una descrizione dei fattori di rischio relativi alle Obbligazioni oggetto dell’Offerta, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto Informativo.
CAPITOLO III - INFORMAZIONI ESSENZIALI
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta
UBI Banca Scpa versa in una situazione di conflitto di interessi poiché: (i) ha svolto il ruolo di advisor dell’Emittente con riferimento all’Offerta in Sottoscrizione e all’Offerta di Scambio; (ii) svolge il ruolo di operatore incaricato dall’Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e
(iii) svolge il ruolo di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni con riferimento all’Offerta di Scambio.
3.2 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi
L’Offerta è diretta al reperimento delle risorse necessarie per l’ulteriore sviluppo delle attività di investimento del Gruppo e si inserisce nel contesto di una più ampia operazione volta all’ottimizzazione della struttura del debito dell’Emittente, in termini di durata e di tassi, che prevede:
(i) la promozione di un’offerta pubblica di scambio sulla totalità delle Obbligazioni 2012 – 2017 e degli SFP 2012 – 2017 in circolazione, con corrispettivo rappresentato da Obbligazioni del Prestito per un controvalore nominale complessivo massimo pari ad Euro 61.704.180,00, oltre al pagamento in denaro del rateo interessi maturato fino alla data di regolamento del corrispettivo delle Obbligazioni 2012-2017 e degli SFP 2012-2017 portati in adesione all’Offerta di Scambio;
(ii) la promozione di un’offerta pubblica di sottoscrizione di obbligazioni, oggetto del presente Prospetto Informativo, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 39.999.981,60, incrementabili fino a massimi Euro 101.704.161,60 in funzione del livello di adesioni all’Offerta di Scambio.
In particolare, si segnala che la sopra descritta complessiva operazione comporta il differimento della scadenza degli strumenti di debito dell’Emittente per un periodo di 3 anni (dal 2017 - anno di scadenza delle Obbligazioni 2012 – 2017 e degli SFP - al 2020) e l’ottimizzazione dei tassi di interessi, in quanto le Obbligazioni producono interessi al tasso fisso nominale annuo lordo minimo del 5%, mentre le Obbligazioni 2012 – 2017 e gli SFP sono entrambi fruttiferi di interessi al tasso fisso nominale annuo dell’8%.
L’Emittente ha deliberato di procedere, in caso di emissione di almeno n. 2.314.815 Obbligazioni del Prestito nell’ambito dell’Offerta e dell’Offerta di Scambio per un controvalore nominale complessivo almeno pari ad Euro 50.000.004,00 (la “Condizione di Quantitativo Minimo”), al rimborso anticipato alla pari, ed in unica soluzione, delle Obbligazioni 2012 – 2017 e degli SFP 2012 – 2017 non portati in adesione all’Offerta di Scambio (il “Rimborso Anticipato”). La Condizione di Quantitativo Minimo è posta nell’esclusivo interesse dell’Emittente, la quale avrà facoltà di rinunciarvi.
I proventi per l’Emittente deriveranno esclusivamente dall’Offerta e il loro ammontare, stimato tra un minimo di Euro 39.999.981,60 ed un massimo di Euro 101.704.161,60 (assumendo un Prezzo di Offerta pari al 100% del valore nominale delle Obbligazioni e al lordo di spese e commissioni) in caso di integrale sottoscrizione delle Obbligazioni e di integrale esercizio del Claw back da parte dell’Emittente (si vedano i successivi Paragrafi 4.1 e 5.2.2.2 del Prospetto), saranno destinati (i) in via prioritaria al Rimborso Anticipato in caso di non integrale adesione all’Offerta di Scambio e (ii) a sostenere gli investimenti e i progetti futuri del Gruppo. In attesa che tali investimenti e progetti futuri vengano identificati e deliberati dall’Emittente, i proventi derivanti dall’Offerta verranno investiti da Intek in strumenti del mercato monetario.
L’importo del Rimborso Anticipato dipenderà dal numero di Obbligazioni 2012-2017 e di SFP 2012- 2017 che residueranno in circolazione ad esito dell’Offerta di Scambio. L’importo massimo del Rimborso Anticipato non potrà essere superiore a circa Euro 60,0 milioni (corrispondenti al valore nominale complessivo delle Obbligazioni 2012-2017 e degli SFP 2012-2017 attualmente in circolazione) al quale l’Emittente potrà far fronte, per massimi Euro 11,4 milioni, attraverso l’utilizzo di parte della liquidità attualmente a disposizione del Gruppo nel caso in cui ad esito delle Offerte vengano emesse un numero di Obbligazioni del Prestito pari a quello necessario a soddisfare la Condizione di Quantitativo Minimo. In tal caso, l’effettivo importo sarà determinato in funzione dei livelli intermedi di adesione all’Offerta in Sottoscrizione e all’Offerta di Scambio.
Si ricorda che, in linea con la composizione diversificata del portafoglio investimenti di Intek alla Data del Prospetto, l’attività di investimento di Intek è rappresentata da investimenti di maggioranza e di minoranza in società (quotate e non) operanti in settori produttivi, finanziari e di servizi ad alta valenza di sostenibilità e quindi caratterizzati da prospettive di crescita e di autofinanziamento. Vengono preferiti investimenti con orizzonti temporali di medio-lungo termine con l’obiettivo di creare e mantenere un portafoglio flessibile con cicli di investimento ridotti rispetto al passato. Intek intende pertanto cogliere le occasioni di disinvestimento offerte dal mercato e focalizzare l’attenzione verso i settori più performanti, favorendo l’uscita dai comparti, sia industriali che finanziari, che presentano ridotte prospettive di valorizzazione o con tempi di realizzazione non in linea con le politiche di gestione del Gruppo.
Di seguito vengono descritti i possibili effetti delle operazioni sopra descritte con riferimento all’indebitamento finanziario del Gruppo (al lordo delle relative spese e delle commissioni) assumendo che le Obbligazioni a servizio dell’Offerta vengano emesse alla pari.
(a) L’integrale sottoscrizione dell’Offerta non comporterà un incremento dell’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo, in quanto, a fronte dell’emissione delle Obbligazioni per un controvalore massimo stimato tra un minimo di circa Euro 40,0 milioni ed un massimo di circa Euro 101,7 milioni, il Gruppo conseguirà un flusso di liquidità di pari ammontare derivante dal corrispettivo per la sottoscrizione delle Obbligazioni che si assume destinato all’incremento delle disponibilità liquide. Il successivo Rimborso Anticipato comporterà un incremento dell’indebitamento finanziario del Gruppo di massimi circa Euro 2,0 milioni derivante dall’azzeramento dei disaggi di emissione sui medesimi strumenti in circolazione.
(b) L’integrale adesione all’Offerta di Scambio comporterà un incremento dell’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo di circa Euro 3,7 milioni in considerazione: (i) dal premio riconosciuto agli aderenti all’Offerta di Scambio rispetto al valore nominale delle Obbligazioni 2012 – 2017 e degli SFP portati in adesione all’Offerta di Scambio (pari a circa Euro 1,7 milioni); e (ii) per la differenza, dall’azzeramento dei disaggi di emissione sui medesimi strumenti in circolazione iscritti in bilancio al costo ammortizzato.
Si stima pertanto che, in caso di integrale adesione all’Offerta e all’Offerta di Scambio, l’incremento dell’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo sia pari a massimi circa Euro 3,7 milioni. L’Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo potrà successivamente aumentare in funzione dell’utilizzo dei proventi derivanti dall’Offerta da parte dell’Emittente per finanziare la sopra menzionata attività di investimento nonché i progetti futuri del Gruppo.
Si segnala che l’ammontare complessivo massimo delle commissioni e delle spese connesse all’Offerta ed all’ammissione a quotazione delle Obbligazioni, comprese le spese di pubblicità e i compensi che verranno corrisposti a UBI Banca per l’attività svolta in relazione all’Offerta quale Operatore Incaricato, è stimabile in circa Euro 1,5 milioni.
CAPITOLO IV - INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE
4.1 Ammontare delle Obbligazioni offerte
L’ammontare delle Obbligazioni emesse dall’Emittente e oggetto di Offerta sarà pari a n. 1.851.851 obbligazioni, del valore nominale di Euro 21,60 cadauna, per un valore nominale complessivo di Euro 39.999.981,60, fermo restando che nel caso di adesione all’Offerta di Scambio inferiore al quantitativo massimo delle Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio, le Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio che residueranno potranno confluire nell’Offerta. In tale ipotesi il valore nominale complessivo massimo dell’Offerta potrà essere incrementato fino a un importo complessivo massimo pari a Euro 101.704.161,60 e potranno essere emesse fino a un numero massimo di n. 4.708.526 Obbligazioni del valore nominale di Euro 21,60 cadauna.
Pertanto, al momento dell’adesione, l’investitore non conoscerà l’ammontare complessivo definitivo delle Obbligazioni del Prestito a servizio dell’Offerta che sarà reso noto mediante diffusione, entro le ore 7:59 del 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
4.2 Descrizione delle Obbligazioni
Il Consiglio di Amministrazione di Intek del 2 dicembre 2014 ha deliberato, ai sensi dell’art. 2410 e seguenti c.c., l’emissione di massime n. 4.708.526 obbligazioni, rivenienti dal prestito obbligazionario denominato “Intek Group S.p.A. 2015 - 2020”, ciascuna del valore nominale di Euro 21,60 (le “Obbligazioni del Prestito”) e, quindi, per un controvalore nominale massimo dell’emissione pari ad Euro 101.704.161,60.
Delle predette n. 4.708.526 Obbligazioni del Prestito:
a. massime n. 2.856.675 Obbligazioni del Prestito, aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni salvo eventualmente il prezzo di emissione, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 61.704.180,00, sono oggetto dell’Offerta di Scambio e pertanto offerte da Intek in scambio ai titolari di Obbligazioni 2012-2017 e ai titolari di SFP 2012-2017 aderenti all’Offerta di Scambio medesima (le “Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio”) nel rapporto di:
- n. 1 Obbligazione per ogni n. 42 Obbligazioni 2012-2017;
- n. 1 Obbligazione per ogni n. 50 SFP 2012-2017; portati in adesione all’Offerta di Scambio medesima;
b. massime n. 1.851.851 Obbligazioni del Prestito, oggetto della presente Offerta, per un controvalore nominale complessivo di Euro 39.999.981,60, incrementabili fino a n. 4.708.526, per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 101.704.161,60, nel caso in cui la totalità delle Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio confluiscano nell’Offerta, così come
previsto al precedente Paragrafo 4.1 e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.2.2 del Prospetto.
Il codice ISIN rilasciato dalla Banca d’Italia per le Obbligazioni del Prestito è IT0005074577.
Il Prestito avrà durata di 5 (cinque) anni, con decorrenza dalla data, coincidente con la Data di Emissione, a partire dalla quale le Obbligazioni maturano il diritto al pagamento degli interessi, nonché all’esercizio dei diritti ad esse collegati (la “Data di Godimento del Prestito”), sino al giorno del sessantesimo mese successivo dalla Data di Godimento del Prestito (la “Data di Scadenza del Prestito”). La Data di Godimento del Prestito sarà il 3° (terzo) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla chiusura del Periodo di Offerta ossia il 20 febbraio 2015 e la Data di Scadenza del Prestito sarà il 20 febbraio 2020, salvo quanto di seguito indicato.
In caso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta, la Data di Godimento del Prestito sarà comunque il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta come originariamente stabilito, ossia il 20 febbraio 2015, mentre in caso di proroga del Periodo di Offerta la Data di Godimento del Prestito sarà il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta come prorogato. La Data di Godimento del Prestito coincide con la Data di Emissione e con la Data di Pagamento e in ogni caso con la data di regolamento del corrispettivo dell’Offerta di Scambio (per maggiori informazioni in merito all’Offerta di Scambio cfr. documento relativo all’Offerta di Scambio, redatto ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF che sarà pubblicato dall’Emittente contestualmente al Prospetto sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”).
In caso di proroga del Periodo di Offerta, con il comunicato stampa con cui verrà resa l’informativa relativa alla proroga del Periodo di Offerta, verranno altresì comunicate la Data di Godimento del Prestito e la Data di Scadenza del Prestito, come determinate di conseguenza (per maggiori informazioni in merito alla proroga del Periodo di Offerta cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto).
4.3 Legislazione in base alla quale le Obbligazioni sono state emesse
Il Regolamento del Prestito è disciplinato dalla legge italiana. Le Obbligazioni saranno emesse ai sensi della legislazione italiana.
Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l’Emittente ovvero, qualora l’Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.
4.4 Caratteristiche delle Obbligazioni
Le Obbligazioni saranno titoli al portatore e non saranno frazionabili.
Le Obbligazioni saranno ammesse alle negoziazioni sul MOT in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.
Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi, potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di, e mediante corrispondente registrazione sui conti accesi presso Monte Titoli dagli intermediari italiani ed esteri aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I titolari non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lettera b) del TUF.
4.5 Valuta di emissione delle Obbligazioni
Il Prestito è emesso e denominato in Euro.
4.6 Ranking delle Obbligazioni
Le Obbligazioni non saranno subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente.
4.7 Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni e relative limitazioni
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria; in particolare gli Obbligazionisti hanno diritto al pagamento delle cedole (per l’ammontare delle quali si rinvia al successivo Paragrafo 4.8 del presente Capitolo) e, alla Data di Scadenza del Prestito, al rimborso alla pari del capitale.
I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell’Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono diventate rimborsabili.
In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione attuativa, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83- quinquies e 83-sexies del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.
Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie” e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.
4.8 Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare
Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo minimo vincolante del 5% (il “Tasso di Interesse Nominale Minimo”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).
Il tasso fisso nominale annuo lordo definitivo (il “Tasso di Interesse Nominale”), sarà determinato, entro l’inizio del Periodo di Offerta, e comunicato senza indugio, in dipendenza delle condizioni di mercato e, pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni dell’Emittente, in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni corporate disponibili sul mercato con vita residua confrontabile.
Fermo restando quanto sopra, a titolo meramente indicativo nella tabella che segue è riportato il confronto del rendimento annuo lordo a scadenza delle Obbligazioni, ipotizzando un prezzo di emissione alla pari, con il rendimento annuo lordo a scadenza di un Buono del Tesoro Pluriennale (BTP) e di alcune obbligazioni corporate disponibili sul mercato con vita residua confrontabile, pur non essendo possibile identificare obbligazioni comparabili con le Obbligazioni dell’Emittente. Si precisa che le obbligazioni riportate sono solo limitatamente confrontabili con le Obbligazioni perché differiscono, tra l’altro, in termini di settore di attività in cui opera l’Emittente, assegnazione di rating, cedola e scadenza del prestito obbligazionario:
Caratteristiche | Obbligazioni Intek | BTP Italia | Tamburi Investment Partners S.p.A. | Mittel S.p.A. | Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. | L’isolante K- Flex S.p.A. | Granarolo S.p.A. |
Codice ISIN | IT0005074577 | IT0005069395 | IT0005009524 | IT0004936289 | IT0005038382 | XS1083010311 | XS1009480796 |
Data d’emissione | 20/02/2015 | 01/12/2014 | 14/04/2014 | 12/07/2013 | 28/7/2014 | 1/7/2014 | 23/12/2013 |
Scadenza | 20/02/2020 | 01/12/2019 | 14/04/2020 | 12/07/2019 | 28/7/2019 | 1/7/2020 | 20/12/2019 |
Prezzo d’emissione | 97% - 102% | 100,53 | 100 | 98,5 | 100 | 100 | 99,71 |
Durata (anni) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cedola | 5% * | 1,05% | 4,75% | 6% | 5,25% | 6% | 5,8% |
Rating Moody’s | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Rating Fitch | n/a | BBB+ | n/a | n/a | n/a | B+ | n/a |
Rating S&P | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Prezzo di quotazione ** | 100 | 101,020 | 106,438 | 105,938 | 100,563 | 103,375 | 105,438 |
Rendimento annuo lordo a scadenza | 5% *** | 0,837% | 3,383% | 4,520% | 5,096% | 5,263% | 4,539% |
Fonte: Bloomberg
* = Tasso fisso nominale annuo lordo minimo.
** = Ultimo prezzo di quotazione al 16 gennaio 2015.
*** = Ipotizzando un prezzo di emissione alla pari.
Il Tasso di Interesse Nominale determinato secondo quanto sopra indicato, sarà reso noto mediante diffusione entro l’inizio del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento del Prestito e dal successivo Paragrafo 4.9 in materia di rimborso anticipato delle Obbligazioni, il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito; l’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.
L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l’importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 21,60, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.
Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.
Per “periodo di interessi” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).
Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi alla data in cui sia stata integralmente rimborsata, e cioè alla Data di Scadenza del Prestito o alla data di rimborso anticipato volontario.
I diritti dei titolari delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.
Il pagamento degli interessi avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.
4.9 Data di Scadenza del Prestito e procedure di rimborso
Le Obbligazioni hanno durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento (la “Data di Scadenza del Prestito”). La “Data di Godimento del Prestito” corrisponde alla data di regolamento dell’Offerta di Scambio.
Fatto salvo quanto di seguito indicato in caso di rimborso anticipato volontario, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un’unica soluzione, alla Data di Scadenza del Prestito.
Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.
Il diritto al rimborso del valore nominale si prescrive decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.
Ai sensi del Regolamento del Prestito, l’Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle Obbligazioni a decorrere dalla scadenza del secondo anno dalla Data di Godimento del Prestito.
Dell’eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della data di rimborso anticipato. Nell’avviso verrà altresì indicata la data in cui verrà effettuato il rimborso.
Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.
Periodo in cui è effettuato il rimborso: Prezzo di rimborso
dallo scadere del:
secondo anno sino allo scadere del terzo 102%
terzo anno sino allo scadere del quarto 101%
quarto anno sino alla Data di Scadenza 100%
La seguente tabella riporta l’indicazione del prezzo di rimborso delle Obbligazioni (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) alle rispettive date di riferimento con Data di Godimento del Prestito il 20 febbraio 2015 e Data di Scadenza del Prestito il 20 febbraio 2020, fermo restando quanto previsto in caso di proroga del Periodo di Offerta (cfr. Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.2 e Capitolo V, Paragrafo 5.1.6 del presente Prospetto).
Periodo in cui è effettuato il rimborso: | Prezzo di rimborso |
Tra il 20 febbraio 2017 (incluso) e il 19 febbraio 2018 (incluso) | 102% |
Tra il 20 febbraio 2018 (incluso) e il 19 febbraio 2019 (incluso) | 101% |
Tra il 20 febbraio 2019 (incluso) sino alla Data di Scadenza (esclusa) | 100% |
Dalla data di rimborso anticipato delle Obbligazioni, le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate. In caso di rimborso parziale delle Obbligazioni, il valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte sarà proporzionalmente ridotto.
L’Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l’offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni acquistate possono essere, a scelta dell’Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l’Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell’art. 2415, quarto comma, c.c.
4.10 Tasso di rendimento
Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni sarà determinato in base al Tasso di Interesse Nominale e al Prezzo di Offerta (entrambi da determinarsi in dipendenza delle condizioni di mercato e in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni corporate disponibili sul mercato con vita residua confrontabile) e sarà comunicato senza indugio al mercato prima dell’inizio del Periodo di Offerta mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo a scadenza delle Obbligazioni calcolato (i) sulla base del Tasso di Interesse Nominale Minimo, (ii) ipotizzando un Prezzo di Offerta delle Obbligazioni pari al 100% del valore nominale, (iii) in ipotesi di non re-investimento delle cedole annuali e (iv) assumendo che l’Emittente non effettui nessun rimborso anticipato, sarà almeno pari al 5%.
Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo è definito matematicamente come il tasso di attualizzazione
i che rende nullo il valore attuale netto (“VAN”) di una serie di flussi di cassa:
ovvero:
Dove:
t: scadenze temporali;
CFt: flusso finanziario (positivo o negativo) al tempo t.
Il tasso di rendimento annuo lordo effettivo viene definito “a scadenza” laddove si assume che (i)
l’investitore detenga il titolo sino alla scadenza e (ii) l’Emittente non effettui nessun rimborso anticipato.
4.11 Assemblea degli Obbligazionisti e Rappresentante Comune
Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del c.c.
I titolari delle Obbligazioni acconsentono sin d’ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall’Emittente volta a eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.
Ai sensi dell’art. 2415 c.c., l’assemblea degli Obbligazionisti delibera:
(a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il “Rappresentate Comune”);
(b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
(c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
(d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
(e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
L’assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente o dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti titolari di Obbligazioni che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.
Si applicano all’assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal codice civile per l’assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del Notaio che ha redatto il verbale, nel Registro delle Imprese.
Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentate Comune in carica per i primi 3 (tre) esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del Regolamento del Prestito, nel xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 2417 c.c.
Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli Obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nell’amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti.
4.12 Delibere e autorizzazioni relative ai titoli
In data 2 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Intek ha deliberato:
(i) di promuovere un’offerta pubblica si scambio volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità delle n. 22.655.247 Obbligazioni 2012-2017 e dei n. 115.863.263 SFP 2012-2017 emessi dall’Emittente, con corrispettivo rappresentato da massime n. 2.856.675 Obbligazioni del Prestito del valore nominale unitario di Euro 21,60 (“l’Offerta di Scambio”), destinate alla quotazione sul MOT, rivenienti dal Prestito;
(ii) di promuovere un’offerta pubblica di sottoscrizione di un prestito obbligazionario, rivolta al pubblico indistinto in Italia e ad investitori, per un importo complessivamente pari ad Euro 39.999.981,60, rappresentato da massime 1.851.851 Obbligazioni del Prestito del valore nominale unitario di Euro 21,60 (l’“Offerta”), destinate alla quotazione sul MOT rivenienti dal Prestito.
Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, stabilito di far confluire nell’Offerta le Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio che residuassero in caso di adesioni all’Offerta di Scambio inferiori al quantitativo massimo delle Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio e pertanto di, eventualmente, incrementare il valore nominale complessivo massimo dell’Offerta fino ad un importo complessivo massimo pari ad Euro 101.704.161,60, rappresentato da massime n. 4.708.526 Obbligazioni del valore nominale di Euro 21,60 cadauna (corrispondenti al numero massimo delle Obbligazioni del Prestito a servizio dell’Offerta e dell’Offerta di Scambio).
Nella predetta seduta del 2 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Intek (con atto depositato al Registro delle Imprese di Milano in data 3 dicembre 2014 ed iscritto in data 11 dicembre 2014) ha altresì approvato, a valere sull’Offerta di Sottoscrizione e sull’Offerta di Scambio, l’emissione del prestito obbligazionario denominato “Intek Group S.p.A. 2015 - 2020”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2410 c.c., avente le caratteristiche come da regolamento del prestito obbligazionario “Intek Group S.p.A. 2015 - 2020” (che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”) e destinato alla quotazione sul MOT.
Il Prestito è costituito da complessive massime n. 4.708.526 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 21,60 per un controvalore nominale complessivo massimo di Euro 101.704.161,60 (le “Obbligazioni del Prestito”), di cui:
a. massime n. 2.856.675 Obbligazioni del Prestito da offrire in scambio ai titolari di Obbligazioni 2012-2017 e degli SFP 2012-2017 aderenti all’Offerta di Scambio, per un controvalore nominale complessivo pari ad Euro 61.704.180,00;
b. massime n. 1.851.851 Obbligazioni del Prestito da offrire in sottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e ad investitori (l’“Offerta”), per un controvalore nominale complessivo di Euro 39.999.981,60, incrementabili fino a n. 4.708.526 Obbligazioni del Prestito, per un controvalore nominale complessivo di Euro 101.704.161,60, nel caso in cui la totalità delle Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio confluiscano nell’Offerta, così come previsto al precedente Paragrafo 4.1 e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.2.2.2 del Prospetto;
In data 2 dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Xxxxx ha approvato il testo del Regolamento del Prestito obbligazionario denominato “Intek Group S.p.A. 2015 - 2020” (che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”).
Borsa Italiana, con provvedimento n. 7988 del 19 gennaio 2015, ha disposto l’ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul MOT.
La data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.
4.13 Data prevista di emissione
Le Obbligazioni saranno emesse alla Data di Emissione, che coincide con la Data di Godimento e con la Data di Pagamento. La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione degli aderenti all’Offerta, per il tramite del sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (di cui al successivo Paragrafo 5.1.6).
4.14 Restrizioni alla libera trasferibilità dei titoli
Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare, le Obbligazioni saranno ammesse al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.
4.15 Regime fiscale
Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli investitori. Quanto segue non intende pertanto essere un’esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni. Il regime fiscale delle Obbligazioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla Data del Prospetto, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.
Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall’Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare, si considerano a carico dell’Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi, premi ed altri frutti dall’Emittente o da altri soggetti che intervengano nella corresponsione di detti interessi, premi ed altri frutti, quale, a mero titolo di esempio, l’imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.
La seguente ricognizione normativa tiene conto delle modifiche apportate al regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria ad opera del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 (con entrata in vigore dal 1° gennaio 2012) e del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89 (in entrata in vigore dal 1° luglio 2014); nonché, in materia di imposta di bollo, dal D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito in Legge 24 giugno 2013, n. 71.
Redditi di capitale
Il citato X.Xxx. 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato, disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri frutti (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di emissione e quello di rimborso, gli “Interessi”) derivanti dalle Obbligazioni o titoli similari emessi, tra l’altro, da società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani.
Investitori residenti in Italia
Se un investitore residente in Italia è (i) una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto infra, al Paragrafo “Tassazione delle plusvalenze”); (ii) una società di persone o soggetto equiparato di cui all’articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (il “TUIR”), con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate; (iii) un ente non commerciale privato o pubblico; (iv) un soggetto esente dall’imposta sul reddito delle società, gli Interessi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26% (aliquota applicabile alla redazione del presente documento). Qualora l’investitore di cui ai precedenti punti (i) e
(iii) detenga le Obbligazioni nell’esercizio dell’attività d’impresa, gli Interessi concorrono a formare il reddito di impresa dello stesso e l’imposta sostitutiva può essere scomputata dall’imposta complessiva da essi dovuta sul proprio reddito imponibile.
Ai sensi del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, l’imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e dagli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze che comunque intervengono nella riscossione degli interessi (ai fini del presente Capitolo IV, gli “Intermediari” e ciascuno l’“Intermediario”). Se l’investitore residente è una società o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti) e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo del percettore ai fini dell’imposta sul reddito delle società (e, in talune circostanze, in
relazione alla natura dell’investitore, sono soggetti anche all’IRAP - imposta regionale sulle attività produttive).
Se l’investitore è un fondo di investimento immobiliare (partecipato da investitori istituzionali), gli Interessi non sono soggetti né ad imposta sostitutiva né ad altre imposte sul reddito in capo al fondo. I proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari sono ordinariamente soggetti in capo ai percipienti a una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente e fatta salva la non applicazione di detta ritenuta in capo ai partecipanti assoggettati a tassazione per trasparenza). Se l’investitore residente in Italia è un fondo d’investimento mobiliare, aperto o chiuso, ovvero una SICAV e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non saranno soggetti all’imposta sostitutiva sopra menzionata e nessuna altra imposta sostitutiva sarà applicabile al risultato di gestione del fondo o della SICAV. I proventi distribuiti dal fondo o dalla SICAV o ricevuti da alcune categorie di investitori a seguito di riscatto e cessione delle quote sono assoggettati in capo ai percipienti a una ritenuta, ordinariamente nella misura del 26%, a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente). Se l’investitore è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e le Obbligazioni sono depositate presso un Intermediario, gli Interessi maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all’imposta sostitutiva sopra menzionata, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d’imposta, soggetto a un’imposta sostitutiva ad hoc, attualmente pari all’11,5% (il ddl stabilità 2015 prevede un innalzamento di tale aliquota al 20%). Se le Obbligazioni non sono depositate presso un Intermediario, l’imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni intermediario che comunque intervenga nel pagamento degli Interessi all’investitore ovvero, anche in qualità di acquirente, nel trasferimento delle Obbligazioni. Qualora gli Interessi siano corrisposti direttamente dall’Emittente, l’imposta sostitutiva è applicata da quest’ultimo.
Investitori non residenti
Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di Interessi relativamente ad Obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, qualora questi siano: (i) residenti ai fini fiscali in uno Stato che consente un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. La lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni. La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (la “Legge Finanziaria per il 2008”) ha previsto che, in base a quanto stabilito dall’articolo 168-bis del TUIR, il Ministro dell’Economia e delle Finanze deve emanare un decreto che conterrà una lista di Paesi che contiene un adeguato scambio di informazioni con l’Italia; per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall’articolo 168-bis del TUIR, si considerano ricompresi in detta lista anche gli Stati e territori attualmente non inclusi nelle liste di cui ai D.M. 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, nonché nei D.M. 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002; (ii) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia; o, (iv) banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Al fine di beneficiare della suddetta esenzione, l’investitore non residente deve: (i) depositare, direttamente o indirettamente, le Obbligazioni presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero presso una stabile organizzazione in Italia di una banca o società di intermediazione mobiliare non residente, che intrattenga rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; (ii) fornire al depositario, antecedentemente o contestualmente al deposito delle Obbligazioni, un’autocertificazione in cui l’investitore dichiari di essere l’effettivo beneficiario degli Interessi e di essere in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’esenzione di cui sopra. La predetta autocertificazione dovrà essere compilata in conformità allo schema previsto con
D.M. 12 dicembre 2001 e produrrà effetti fino alla relativa revoca e non è richiesta qualora gli investitori siano enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, oppure banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato; (iii)
fornire, i suoi dati identificativi nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva.
Sugli Interessi corrisposti a investitori residenti in paesi che non consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia ovvero che non rispettino anche una sola delle altre condizioni sopra elencate, sarà applicata l’imposta sostitutiva nella misura del 26% ovvero nella misura inferiore prevista dalle convenzioni contro le doppie imposizione eventualmente applicabili.
Tassazione delle plusvalenze
Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni concorrono a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell’investitore, anche il valore netto della produzione ai fini dell’IRAP), se realizzate da una società italiana o un ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti alle quali le Obbligazioni siano connesse) o da soggetti imprenditori residenti in Italia che acquistino le Obbligazioni nell’esercizio di un’attività d’impresa.
Se un investitore residente è una persona fisica che detiene le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, le plusvalenze realizzate in occasione della vendita o rimborso delle Obbligazioni stesse sono soggette a imposta sostitutiva del 26%.
Secondo il “regime della dichiarazione”, che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti che non detengano le Obbligazioni nell’esercizio dell’attività d’impresa, l’imposta sostitutiva è dovuta, al netto delle relative minusvalenze, su tutte le plusvalenze realizzate dall’investitore a seguito della vendita o rimborso dei titoli effettuati nel periodo d’imposta. In tal caso gli investitori residenti devono indicare le plusvalenze realizzate in ciascun periodo d’imposta, al netto di eventuali minusvalenze, nella dichiarazione dei redditi e liquidare l’imposta sostitutiva unitamente all’imposta sui redditi. Eventuali minusvalenze, eccedenti l’ammontare delle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze della medesima natura realizzate nei successivi quattro periodi d’imposta.
Alternativamente al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti che detengano le Obbligazioni al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa possono scegliere di pagare l’imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione della vendita o rimborso dei titoli (regime del “risparmio amministrato”). La tassazione sulla base del regime del “risparmio amministrato” sulle plusvalenze – che si caratterizza per la tassazione secondo il criterio di cassa - è consentita a condizione che (i) le Obbligazioni siano depositate presso una banca italiana, una SIM o un intermediario finanziario autorizzato e (ii) che l’investitore abbia optato per l’applicazione di tale regime. Il depositario delle Obbligazioni è tenuto a considerare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dall’investitore in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni, al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere detta imposta sostitutiva per conto dell’investitore, trattenendone il corrispondente ammontare dalle somme a esso dovute, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dall’investitore stesso.
In base al regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso delle Obbligazioni derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta da eventuali plusvalenze realizzate successivamente, all’interno del medesimo rapporto di amministrazione, nel medesimo periodo d’imposta o nei quattro successivi. Ai sensi di tale regime l’investitore non è tenuto a indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.
Le plusvalenze realizzate da un investitore persona fisica residente in Italia, il quale (i) detenga le Obbligazioni al di fuori di un’attività d’impresa, (ii) abbia conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi incluse le Obbligazioni, a un Intermediario, e (iii) abbia altresì optato per il cosiddetto regime del “risparmio gestito”, saranno incluse nel risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, nel corso del periodo d’imposta. Detto risultato di gestione sarà soggetto a un’imposta
sostitutiva del 26% sul risultato di gestione maturato, che sarà corrisposta dall’Intermediario incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d’imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto.
Ai sensi di tale regime l’investitore non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella propria dichiarazione dei redditi.
Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV, non saranno, come tali, assoggettate ad imposta sostitutiva (si veda il Paragrafo “Redditi di capitale – Investitori residenti in Italia”).
Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d’imposta e soggette a un’imposta sostitutiva dell’11,5% (si veda il Paragrafo “Redditi di capitale – Investitori residenti in Italia”).
Le plusvalenze realizzate da un investitore che sia un fondo d’investimento immobiliare non sono soggette a nessuna imposta sostitutiva in capo al fondo stesso. Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni negoziate in un mercato regolamentato non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia.
Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia a cui le Obbligazioni siano effettivamente connesse derivanti dalla vendita o dal rimborso di Obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, non sono soggette ad imposizione diretta in Italia, a condizione che il beneficiario effettivo sia: (i) residente in uno Stato che consente lo scambio di informazioni con l’Italia (la lista dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia è contenuta nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni.
La Legge Finanziaria per il 2008 ha previsto che, in base a quanto stabilito dall’articolo 168-bis del TUIR, il Ministro dell’Economia e delle Finanze deve emanare un decreto che contiene una lista di paesi che abbiamo con l’Italia un adeguato scambio di informazioni); per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall’articolo 168-bis del TUIR, si considerano ricompresi in detta lista anche gli Stati e territori attualmente non inclusi nelle liste di cui ai Decreti Ministeriali 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, nonché nei D. M. 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002; (ii) un ente o un organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; (iii) un investitore istituzionale estero, ancorché privo di soggettività tributaria, costituito in paesi che consentano lo scambio di informazioni con l’Italia; o, (iv) una banca centrale o un organismo che gestisca anche le riserve ufficiali dello Stato.
Qualora non si verifichi nessuna delle condizioni sopra descritte, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia in occasione della vendita o del rimborso delle Obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.
In ogni caso, gli investitori non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, ai quali sia applicabile una convenzione contro le doppie imposizioni con la Repubblica Italiana, che assoggetti a tassazione le plusvalenze realizzate dalla vendita o dal rimborso delle Obbligazioni soltanto nello Stato in cui è residente l’investitore, non subiranno alcun prelievo sulle plusvalenze realizzate.
Imposta sulle successioni e donazioni
Ai sensi del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella L. 24 novembre 0000, x. 000 (xx “D.L. 262/2006”), il trasferimento a titolo gratuito, inter vivos o mortis causa, di qualsiasi attività (comprese le obbligazioni e ogni altro titolo di debito), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote: (i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1,0 milioni: 4%; (ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado e di affini
in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell’ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l’imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull’importo che ecceda Euro 100.000; (iii) trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%. Qualora il beneficiario sia portatore di handicap, l’imposta si applica al valore eccedente Euro 1.500.000,00.
Tassa sui contratti di borsa
Ai sensi dell’articolo 37 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con L. 28 febbraio 2008, n. 31, la tassa sui contratti di borsa di cui al X.X. 00 dicembre 1923, n. 3278 è stata abrogata.
Imposta di bollo sugli strumenti finanziari
L’articolo 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto l’applicazione di un’imposta di bollo proporzionale sulle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari alla clientela relativamente a prodotti o strumenti finanziari anche non soggetti ad obbligo di deposito. L’imposta di bollo proporzionale si applica sul complessivo valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso, sulla base dell’aliquota del 2 per mille annuale.
L’imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.
Le comunicazioni periodiche si considerano in ogni caso inviate almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
Imposta sui titoli detenuti all’estero
Ai sensi dell’articolo 19, comma 18, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni al di fuori del territorio italiano sono soggette a un’imposta (“Ivafe”) con aliquota pari, per il 2014, allo 0,2%. La base imponibile è pari al valore di mercato o – qualora non disponibile – al valore nominale o di rimborso dei titoli detenuti all’estero. I contribuenti hanno diritto a un credito d’imposta pari alle equivalenti imposte pagate all’estero nei limiti dell’imposta pagabile in Italia.
Direttiva per l’imposizione dei redditi da risparmio
Ai sensi della direttiva del Consiglio 2003/48/EC, ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, a decorrere dal 1° luglio 2005, deve fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all’interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti negli altri Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo e dell’Austria. Tali Stati adotteranno, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), un sistema che prevede l’applicazione di una ritenuta ad aliquote che dal 1° luglio 2011 ammontano al 35%. La durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi. Alcuni Paesi non aderenti all’Unione Europea, inclusa la Svizzera, hanno concordato di adottare regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera) a decorrere dalla data di applicazione della suddetta direttiva.
Peraltro, in data 5 settembre 2008 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio dell’Unione Europea un resoconto dei risultati raggiunti dalla menzionata direttiva, manifestando la necessità di apportare modifiche alla stessa. Successivamente, in data 13 settembre 2008, la Commissione ha pubblicato una dettagliata proposta di emendamento della Direttiva 2003/48/EC, approvata dal Parlamento Europeo il 24 aprile 2009. Si noti che le modifiche apportate al provvedimento potrebbero incidere su alcuni aspetti della disciplina sopra descritta.
Attuazione in Italia della direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
L’Italia ha attuato la direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi con il D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84, ai sensi del quale, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1° luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro, gli agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del paese estero di residenza del beneficiario effettivo del pagamento stesso.
CAPITOLO V - CONDIZIONI DELL’OFFERTA
5.1.1 Condizioni alle quali l’Offerta è subordinata
L’Offerta, non è subordinata ad alcuna condizione salvo quanto di seguito precisato in merito alla raccolta di adesioni per un ammontare almeno pari al Quantitativo Offerto (come infra definito) e in merito alla facoltà di ritiro e revoca dell’Offerta.
5.1.2 Ammontare complessivo dell’Offerta
L’offerta consiste in un’offerta di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT (l’“Offerta” o l’“Offerta in Sottoscrizione”) di n. 1.851.851 Obbligazioni del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 39.999.981,60 (il “Quantitativo Offerto”).
Nel caso di adesioni all’Offerta di Scambio inferiori al quantitativo massimo delle Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio, le Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio che residueranno potranno confluire nell’Offerta. In tale ipotesi, il Quantitativo Offerto si intende pertanto incrementato fino ad un importo complessivo massimo pari a Euro 101.704.161,60 e saranno emesse un numero massimo di n. 4.708.526 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 21,60 cadauna.
In considerazione di quanto sopra, al momento dell’adesione, l’investitore non conoscerà l’ammontare complessivo definitivo del Prestito a servizio dell’Offerta, che sarà reso noto mediante diffusione entro le ore 7:59 del 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
Qualora le domande di adesione all’Offerta fossero inferiori al Quantitativo Offerto (Euro 39.999.981,60), l’Offerta sarà ritirata, fatta salva la facoltà dell’Emittente di non offrire in sottoscrizione integralmente le Obbligazioni oggetto dell’Offerta, procedendo alla riduzione del numero totale delle Obbligazioni offerte, dandone immediata comunicazione al pubblico con il comunicato con cui saranno pubblicati i risultati dell’Offerta.
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta
L’Offerta delle Obbligazioni avrà inizio alle ore 8:00 del 26 gennaio 2015 e avrà termine alle ore 17:30 del 17 febbraio 2015 (il “Periodo di Offerta”).
Qualora, durante il Periodo di Offerta, siano stati ricevuti complessivamente ordini tali da esaurire il Quantitativo Offerto, l’Emittente potrà disporre la chiusura anticipata dell’Offerta. La chiusura anticipata dell’Offerta sarà comunicata dall’Emittente a Consob, a Borsa Italiana e al pubblico entro le ore 17:45 del Giorno Lavorativo precedente all’ultimo giorno del Periodo di Offerta così come determinato dall’Emittente a seguito della chiusura anticipata dell’Offerta (fermo restando che quest’ultimo non potrà essere precedente al Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del periodo di adesione relativo all’Offerta di Scambio, cfr. documento relativo all’Offerta di Xxxxxxx, redatto ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF che sarà pubblicato dall’Emittente contestualmente al Prospetto sul proprio sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”) mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
Qualora tra la data di pubblicazione del Prospetto Informativo e l’avvio dell’Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie quali, tra l’altro, (i) eventi o situazioni a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o sul Gruppo Intek ovvero (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo e tali da determinare un pregiudizio che incida sull’Offerta in modo rilevante, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o del Gruppo Intek o comunque accadimenti di rilievo relativi alla Società e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da pregiudicare il buon esito dell’Offerta o da renderne sconsigliabile l’effettuazione, la Società potrà decidere di non dare inizio all’Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata.
Tale decisione verrà comunicata al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana entro il Giorno Lavorativo precedente l’avvio dell’Offerta, mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
Inoltre, l’Offerta potrà essere ritirata sulla base di quanto previsto nel precedente Paragrafo 5.1.2., previa comunicazione alla Consob e a Borsa Italiana e successivamente al pubblico, mediante diffusione entro le ore 7:59 del Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
Altresì, qualora successivamente all’avvio dell’Offerta e sino all’ultimo Giorno Lavorativo del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie quali, tra l’altro, (i) eventi o situazioni a livello nazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’Offerta, sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o sul Gruppo Intek ovvero (ii) atti, fatti, circostanze, eventi, opposizioni o situazioni non già determinatisi all’avvio dell’Offerta e tali da determinare un pregiudizio che incida sull’Offerta in modo rilevante sulle condizioni delle attività e/o sulle condizioni patrimoniali, economiche e/o finanziarie di Intek e/o del Gruppo Intek o comunque accadimenti di rilievo relativi alla Società e/o al Gruppo, che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, da rendere pregiudizievole o sconsigliabile la continuazione dell’Offerta, la Società potrà decidere di ritirare l’Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico, alla Consob e a Borsa Italiana mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
L’Offerta sarà comunque ritirata, dandone contestuale comunicazione alla Consob, qualora Borsa Italiana non deliberi l’inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni del Prestito entro la Data di Pagamento; la Società informerà tempestivamente il pubblico della relativa comunicazione da parte di Borsa Italiana, mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
L’Emittente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Offerta. Tale decisione verrà comunicata dall’Emittente alla Consob, a Borsa Italiana e al pubblico entro la data di chiusura dell’Offerta, mediante diffusione di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio.
5.1.4 Modalità di adesione all’Offerta
Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di Intermediari (come di seguito definiti) che immettano l’ordine direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT. I quantitativi minimi saranno pari a n. 50 (cinquanta) Obbligazioni, per un valore nominale complessivo pari ad Euro 1.080,00 (il “Lotto Minimo”) o suoi multipli.
La raccolta delle proposte di acquisto delle Obbligazioni avverrà sul MOT in analogia alle modalità di un’asta telematica, prevedendo al termine un meccanismo di riparto (per maggiori informazioni si rinvia al successivo Paragrafo 5.2).
Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari (come definiti nel successivo Paragrafo 5.5), direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT, potranno immettere in fase d’asta proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana nell’apposito avviso, e l’abbinamento della proposta in vendita immessa da UBI Banca al termine del Periodo di Offerta, in qualità di operatore incaricato dall’Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa, con le proposte in acquisto irrevocabili immesse sul MOT determinerà, alla chiusura dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta, la conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.
Le Obbligazioni saranno distribuite fino all’ammontare massimo previsto dall’Offerta, come descritto nel Paragrafo 5.2.2.2; pertanto, da un lato, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest’ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell’ordine e dall’altro, l’efficacia del contratto è subordinata all’emissione delle Obbligazioni.
Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni, che, salvo ove diversamente richiesto dall’Emittente, coinciderà con la data di regolamento dei contratti di acquisto delle Obbligazioni validamente conclusi nel corso del Periodo di Offerta e la Data di Godimento delle Obbligazioni.
Gli Investitori (come definiti nel successivo Paragrafo 5.2.1) che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo d’Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario che trasmetterà l’ordine di acquisto ricevuto direttamente o - qualora non sia abilitato ad operare sul MOT - per il tramite di un operatore partecipante al MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l’Intermediario medesimo.
All’Investitore che non intrattenga alcun rapporto di clientela con l’Intermediario tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT potrebbe essere richiesta l’apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l’eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Pagamento di cui al successivo Paragrafo 5.1.6.
Le proposte di acquisto sono irrevocabili, fermo quanto evidenziato nel successivo Paragrafo 5.1.5.
Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta, e quindi prima delle ore 8:00 del 26 gennaio 2015, e dopo il termine del Periodo di
Offerta, e quindi dopo le ore 17:30 del 17 febbraio 2015, salvo l’eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall’Emittente, di cui al precedente Paragrafo 5.1.3.
Sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli Investitori.
Nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetti e agli art. 94, comma 7, 95-bis, comma 2 del TUF, gli Investitori, che abbiano già aderito all’Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all’Intermediario, che provvederà a trasmetterla a UBI Banca in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.
Gli Investitori sono invitati a considerare che, agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari a consumatori, di cui agli articoli 67-bis e 67- duodecies del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (il “Codice del Consumo”).
5.1.5 Revoca dell’adesione
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 95-bis, comma 2, del TUF in tema di revoca in caso di pubblicazione di un supplemento al Prospetto Informativo, le adesioni non sono revocabili.
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Obbligazioni
Il pagamento del Prezzo di Offerta delle Obbligazioni distribuite dovrà essere effettuato alla Data di Pagamento presso l’Intermediario attraverso il quale l’ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso. La Data di Pagamento, che coincide con la Data di Emissione e con la Data di Godimento del Prestito cadrà il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta ossia il 20 febbraio 2015, salvo quanto di seguito indicato.
La Data di Godimento del Prestito coincide con la Data di Emissione e con la Data di Pagamento e in ogni caso con la data di regolamento del corrispettivo dell’Offerta di Scambio, pertanto in caso di chiusura anticipata del Periodo di Offerta la Data di Godimento del Prestito sarà il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta come originariamente stabilito, ossia il 20 febbraio 2015, mentre in caso di proroga del Periodo di Offerta la Data di Godimento del Prestito sarà il 3° (terzo) Giorno Lavorativo successivo alla chiusura del Periodo di Offerta come prorogato.
In caso di proroga del Periodo di Offerta, con il comunicato stampa con cui verrà resa l’informativa relativa alla proroga del Periodo di Offerta verrà altresì comunicata la Data di Pagamento, come determinata di conseguenza (per maggiori informazioni in merito alla chiusura anticipata dell’Offerta e alla proroga del Periodo di Offerta, nonché in merito alla Data di Godimento e alla Data di Emissione cfr. Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 e Capitolo IV, Paragrafo 4.2 del Prospetto).
Contestualmente, le Obbligazioni distribuite nell’ambito dell’Offerta saranno messe a disposizione in forma dematerializzata agli aventi diritto mediante contabilizzazione presso Monte Titoli sui conti di deposito intrattenuti presso la stessa dagli Intermediari, attraverso i quali l’ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT.
5.1.7 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta
I risultati dell’offerta saranno resi noti dall’Emittente mediante diffusione, entro le ore 7:59 del 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo al termine del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio e pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”.
5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione
5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le obbligazioni sono offerte e mercati
L’Offerta è indirizzata al pubblico indistinto in Italia, a investitori qualificati, di cui all’art. 34-ter, comma 1, lett. (b), del Regolamento Emittenti in Italia e a investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili (gli “Investitori”).
Non possono comunque aderire all’Offerta coloro che, al momento dell’adesione, pur essendo residenti in Italia, possano essere considerati, ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, residenti negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi altro paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli “Altri Paesi”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali Altri Paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. Le Obbligazioni non sono state, né saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (“Securities Act”) e successive modificazioni ovvero ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi. Esse non potranno conseguentemente essere offerte o comunque distribuite direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi.
Qualora gli Intermediari dovessero riscontrare che l’adesione all’Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti d’America ovvero negli Altri Paesi, gli stessi adotteranno gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione ad UBI Banca, in qualità di intermediario incaricato di esporre le proposte di vendita sulla piattaforma MOT. L’Offerta avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite gli Intermediari, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT.
5.2.2. Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione
5.2.2.1 Quantitativi dell’Offerta
L’Offerta consiste in un’offerta di sottoscrizione e relativa quotazione sul MOT di n. 1.851.851 Obbligazioni del valore nominale di Euro 21,60 ciascuna, per un valore nominale complessivo pari a Euro 39.999.981,60.
In caso di Claw back tra Offerta di Scambio e Offerta in Sottoscrizione di cui al successivo Paragrafo 5.2.2.2, il Quantitativo Offerto si intende incrementato fino ad un importo complessivo massimo pari a Euro 101.704.161,60 e potranno essere emesse un numero massimo di n. 4.708.526 Obbligazioni, del valore nominale di Euro 21,60 cadauna.
5.2.2.2 Claw back tra Offerta di Scambio e Offerta
Nel caso di adesioni all’Offerta di Scambio inferiori al quantitativo massimo delle Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio, le Obbligazioni a Servizio dell’Offerta di Scambio che residueranno potranno confluire nell’Offerta.
5.2.2.3 Metodi di assegnazione
Le proposte di acquisto raccolte durante il Periodo di Offerta verranno soddisfatte interamente ovvero applicando un meccanismo di riparto nel caso in cui l’ammontare nominale complessivo delle Obbligazioni oggetto delle proposte di acquisto raccolte ecceda il Quantitativo Offerto.
Tale meccanismo, per ciascuna proposta di acquisto, e seguendo l’ordine temporale di inserimento, assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula: quantità eseguita per ogni singola adesione = arrotondamento per eccesso al lotto minimo [quantità offerta x (quantità della singola proposta di adesione / quantità totale delle proposte di adesione)].
Si segnala che, per effetto degli arrotondamenti per eccesso al lotto minimo e dell’applicazione del meccanismo di riparto seguendo l’ordine temporale di inserimento, alcune delle proposte di acquisto pervenute temporalmente più tardi potrebbero essere soddisfatte per quantità parziali rispetto a quanto risulta dall’applicazione della formula sopra esposta, ovvero nulle.
5.2.2.4 Trattamento preferenziale
Non sono previsti incentivi alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
5.2.2.5 Sottoscrizioni multiple
Sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli Investitori.
5.3 Prezzo di Offerta
Il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, da determinarsi entro il Giorno Lavorativo precedente l’inizio del Periodo di Offerta, in dipendenza delle condizioni di mercato, sarà compreso in un intervallo minimo vincolante del 97% ed un massimo vincolante del 102% del loro valore nominale. In particolare, il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni verrà determinato in dipendenza delle condizioni di mercato e in funzione del rendimento offerto da altre obbligazioni corporate disponibili sul mercato con vita residua confrontabile, sebbene scarsamente comparabili con le Obbligazioni dell’Emittente.
Il Prezzo di Offerta delle Obbligazioni, determinato come sopra, sarà reso noto dall’Emittente mediante diffusione, entro il Giorno Lavorativo precedente l’inizio del Periodo di Offerta, di un apposito comunicato che verrà pubblicato sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxx.xx, nell’area dedicata “Investor Relations/Operazioni Straordinarie”, nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS e che sarà disponibile sul Sistema di Stoccaggio. Della determinazione del Prezzo di Offerta verrà data altresì comunicazione al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano come richiesto dalla normativa applicabile.
Nessun onere o spesa aggiuntiva è previsto a carico degli Investitori, salvo le eventuali spese connesse alla esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini applicate dagli Intermediari e/o eventuali spese connesse all’apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di cui al precedente Paragrafo 5.1.4.
5.4 Modalità e termini di comunicazione ai richiedenti di avvenuta assegnazione
Ciascun Intermediario attraverso il quale l’ordine di acquisto delle Obbligazioni è stato immesso sul MOT, provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi di Obbligazioni loro distribuite entro la Data di Pagamento.
5.5 Collocamento e sottoscrizione
L’Offerta avrà luogo in Italia attraverso il MOT e UBI Banca opererà in qualità di operatore incaricato dall’Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa. Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per il tramite di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del TUB, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell’art. 18 del TUF (gli “Intermediari”), che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.
Gli Intermediari non riceveranno alcuna commissione dall’Emittente per la prestazione dei servizi di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini.
Si segnala che il contratto ai sensi del quale l’Emittente ha conferito a UBI Banca l’incarico di Operatore Incaricato in relazione all’Offerta non prevede il riconoscimento a quest’ultima di commissioni di collocamento o di sottoscrizione in relazione all’Offerta medesima.
CAPITOLO VI - AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
6.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni
L’Emittente ha presentato presso Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il MOT. Borsa Italiana, con provvedimento n. 7988 del 19 gennaio 2015 ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul MOT.
La data di inizio delle negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana, ai sensi dell’art. 2.4.3 del Regolamento di Borsa.
6.2 Altri mercati regolamentati
Alla Data del Prospetto, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o equivalente italiano o estero né l’Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati diversi dal MOT.
6.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario
Alla Data del Prospetto Informativo l’Emittente non ha nominato uno Specialista in acquisto, ai sensi del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, a supporto della liquidità nelle negoziazioni delle Obbligazioni sul mercato secondario.
CAPITOLO VII - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
7.1 Consulenti legati all’emissione
Non sono presenti consulenti legati all’emissione.
7.2 Indicazioni di altre informazioni contenute nella presente Sezione sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti
La Sezione Seconda del Prospetto non contiene informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nella Sezione Prima, che sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.
7.3 Pareri o relazioni redatte da esperti
Nella Sezione Seconda non sono inseriti pareri o relazioni di esperti.
7.4 Informazioni provenienti da terzi e indicazione delle fonti
Nella Sezione Seconda non sono inserite informazioni provenienti da terzi.
7.5 Rating
Alla Data del Prospetto Informativo, non sono stati emessi rating su Intek o sulle Obbligazioni, su richiesta dell’Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione, ne è previsto che tale rating venga assegnato.
APPENDICE
- Relazione della società di revisione al bilancio consolidato del Gruppo Intek al 31 dicembre 2013, rilasciata in data 30 aprile 2014.
- Relazione della società di revisione al bilancio consolidato del Gruppo Intek al 31 dicembre 2012, rilasciata in data 9 aprile 2013.
- Relazione della società di revisione alla relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2014, rilasciata in data 27 agosto 2014.
- Relazione della società di revisione alla relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2013, rilasciata in data 28 agosto 2013.
2
207