ESTRATTO DAL PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI DEL PODESTA’ DEL GIORNO 11 APRILE 1934.XXII°
ESTRATTO DAL PROTOCOLLO DELLE DELIBERAZIONI DEL PODESTA’ DEL GIORNO 11 APRILE 1934.XXII°
Art. I
Chiunque voglia aprire botteghe e negozi di qualsiasi genere – indipendentemente da quanto prescrivono le leggi di Pubblica Sicurezza – è obbligato a farne preventiva denunzia all’Ufficio Comunale.
Art. 2
Le bilance e le stadere con i relativi pesi e le misure che servono alla vendita, devono essere sempre ben pulite, collocate in luogo ben esposto alla luce e sotto gli occhi del compratore, ed in regola con la verifica periodica e straordinaria.
Art. 3
Nessun venditore può rifiutarsi di vendere il pane a peso.
I venditori non possono neanche rifiutarsi alla vendita dei generi domandati, qualunque sia la quantità richiesta.
Art. 4
La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di ogni sostanza minerale.
Art. 5
I panettieri, pizzicagnoli e simili, i caffettieri, lattivendoli, pasticceri, venditori di bevande, osti ecc, sono obbligati a tenere sufficientemente illuminato e sempre ben pulito il loro negozio.
Art. 6
E’ vietato esporre dalle botteghe bestie macellate e parti di esse, generi di salsamenteria, o quant’altro possa lordare i passanti e la pubblica Via.
Art. 7
L’impianto ed il funzionamento dei mulini per la macinazione dei cereali sono subordinati alle norme del R.Decreto-Legge 12 Agosto 1927, n. 1580.
Art. 8
I mugnai devono tenere i loro mulini a disposizione del pubblico dall’alba a sera di ogni giorno non festivo.
Essi non possono mai rifiutarsi di macinare nei loro mulini i cereali dei privati, secondo l’ordine con cui vengono presentati alla macina.
Art. 9
I mulini devono essere mantenuti costantemente in stato servibile e pulito, ed avere la stadera per uso di coloro che vogliono servirsene prima e dopo macinati i propri cerali.
Art. 10
(soppresso delib. N. 38 del 18.06.1935)
Art. 11
In occasione di mercati, fiere e sagre, ciascun commerciante ambulante, osservate le disposizioni generali di polizia, non può prender posto se non col permesso dell’Autorità Municipale, e solo nei luoghi dalla medesima destinati, contro il pagamento della tassa determinata.
Art. 12
Nelle disposizioni del bestiame, dei banchi e delle merci, deve sempre lasciarsi libero transito ai passeggeri ed ai veicoli, e libero accesso alle case, botteghe e magazzini.
Art. 13
E’ vietato nei mercati, fiere e sagre, di vagare con autoveicoli, carrozze, carri, carrette, bestie da soma, bovini, suini, ecc, e tavole, ceste, e simili che impediscono la libera circolazione, tollerandosi, al più, la cassettina e cesta portatile al braccio di una sola persona.
Art. 14
Per suolo pubblico si intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
Art. 15
Nell’abitato del comune è severamente vietata qualunque occupazione delle strade e piazze pubbliche, salvo permesso dell’Autorità locale e col pagamento dell’eventuale tassa.
Tale proibizione si estende anche:
a) alle vetrine, le quali non devono sporgere oltre la grossezza dei rispettivi muri;
b) al collocamento, anche temporaneo, di sedie, tavoli, banchi, ecc, davanti alle porte, alle botteghe da caffè ed altri esercizi pubblici, ogni qualvolta l’ampiezza del luogo non lo comporti;
c) a qualunque occupazione, anche momentanea, con cesti e banchi contenenti frutta, dolci, ecc, per relativo smercio;
d) all’innalzamento di baracche anche provvisorie;
e) al collocamento di fornelli portatili per cuocere vivande;
f) alla esecuzione di qualunque lavoro, tanto di uso domestico, come di esercizio di qualsivoglia industria o mestiere;
g) alla spaccatura della legna.
Art. 16
E’ obbligo del proprietario e del locatario, laddove esistono ancora le imposte esterne alle botteghe, di assicurarle al muro, onde non possano smuoversi a danno dei passanti; tale obbligo è esteso anche alle persiane e imposte di tutte la case, tanto del piano terreno come dei piani superiori, per toglierne ogni pericolo di caduta e di offesa.
Art. 17
E’ lecito occupare temporaneamente il suolo pubblico per causa di costruzioni, demolizioni, riattamenti, scavi ed altre, dietro i preventivi accordi coll’Autorità Comunale per ciò che riguarda l’interesse e il comodo del Comune, e salvo l’osservanza delle disposizioni dell’art. 2 del R.Decreto Legge 2 Dicembre 1928, n. 3179.
Art. 18
E’ obbligo del proprietario di riparare la propria casa o edificio, che xxxxxxx rovina, e di mantenere in buono stato i lotti, le gronde, le balconate, i cornicioni, i terrazzi, ecc, in modo da allontanare qualunque pericolo di caduta di tegole, lastre, pietre ed altre, procedendosi in caso contrario, a norma di legge.
Il proprietario dovrà pure mettere i canali conduttori dell’acqua piovana lungo le strade provinciali e comunali e di accompagnarli fino alla fogna o fossa più prossima.
Art. 19
Nei luoghi ove si eseguiscono gli indicati lavori o qualsiasi altro, si porranno i segnali, sgombrando possibilmente prima di sera il suolo pubblico, e vi si terrà acceso un lume di nottetempo, formandovi, ove occorra, i necessari ripari.
Art. 20
Il comune potrà mettere fanali, stabilire orinatoi, toglierli e rimuoverli quando offendano la decenza e non siano collocati in sito adatto, ed eseguite altre opere nella località giudicata più opportuna, senza che i proprietari possano opporvisi, salvo il diritto di indennità che potessero loro competere a termini di legge.
Art. 21
Per il trasporto delle persone e delle merci non si possono adoperare veicoli che per vizio di costruzione o per vetustà, siano di uso pericoloso.
Art. 22
Nel mandare le bestie all’abbeveratoio, e quando per qualsiasi motivo esse circolino nell’abitato, si devono munire di corda e briglia, e condurre a mano e ben custodite.
(Comma 2 – Soppresso delibera n. 38 del 18.06.1935)
Art. 23
E’ assolutamente proibito il ferrare cavalli, buoi, muli, asini, sulle strade e piazze pubbliche.
Art. 24
Il trasporto e l’invio degli animali al macello non deve aver luogo con sistemi che importino strazio e sevizie: in particolare è vietato l’uso del pungolo.
Il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti e con zoppie dolorose deve essere effettuato con mezzi idonei.
Art. 25
Nessuno può tenere deposito o negozio di sostanze che per il loro potere di combustione, infiammabilità ed esplosione, siano ritenute pericolose, senza avere ottenuto licenza dall’Autorità Comunale.
Tali depositi o negozi sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità Comunale e vincolati all’osservanza delle norme e prescrizioni che l’Autorità stessa crederà di dovere impartire a tutela della pubblica incolumità, e delle speciali condizioni vincolanti la licenza.
Art. 26
Ove si effettua la minuta distribuzione di liquidi infiammabili, i recipienti destinati a contenerli dovranno corrispondere alle seguenti condizioni:
a) essere di lamiera zingata e stagnata con le giunzioni a saldatura resistente ad elevata temperatura, ed ove occorra, rafforzate con cerchiature di ferro;
b) essere muniti di valvola di sicurezza che impedisca l’elevarsi della pressione all’interno in caso d’incendio;
c) avere le aperture munite di un dispositivo atto ad impedire la retroversione della fiamma.
Art. 27
In nessun caso è consentito tenere e trasportare liquidi infiammabili, in quantita’ superiore ad un litro, in recipienti di vetro.
Art. 28
I liquidi combustibili, come gli olii pesanti derivanti da petrolio e catrame (nafta, lubrificanti, ecc.), aventi il punto di infiammabilita’ al di sopra di 100°, gli olii grassi vegetali ed animali, le vernici grasse, ecc. e i liquidi che non svolgono vapori infiammabili sotto ai 100°, possono essere tenuti nei locali di rivendita, senza prescrizioni speciali, sino alla quantita’ di un quintale.
- Le sostanze solide a rapidissima accensione, come la celluloide, i predetti a base di nitrocellulosa, i fiammiferi, il fosforo rosso, e simili sostanze accensibili per sfregamento, fosforo bianco, sodio, potassio, carburo di calcio ed altri preparati che svolgono gas e fiamme in contatto con l’acqua, possono essere tenuti nei locali di rivendita, senza prescrizioni speciali, se in qualità inferiore a chilogrammi 10.
- Le sostanze solide infiammabili, come lo zolfo, il caucciù, la gomma elastica e derivati, le fibre vegetali ed i cascami di canapa, il cotone, il lino, la carta, gli strami, la paglia, il fieno, la torba, ecc, le sostanze suscettibili di autoascensione e le sostanze combustibili in genere come grassi, cere non confezionate, stearina, bitume, pece, carboni minerali e vegetali, legna da ardere,
legname d’opera, mobili confezionati, potranno essere tenuti in locali comuni, senza norme speciali, quando non superino i quintali 5.
Art. 29
A prevenire il pericolo d’incendio:
a) il proprietario ed inquilino deve curare che il cammino e i canali del fumo siano mantenuti puliti dalla fuliggine;
b) Ogni locale, in cui si faccia uso abitualmente del fuoco, deve essere provveduto di canali e camini da immissione e conduzione del fumo sopra i tetti; ed ove questi si trovassero vicini a case ed altre abitazioni con finestre, lo sbocco del canale dovrà distare in modo che le abitazioni vicine non ne abbiano danno ed incomodo;
c) e severamente vietato immettere nei canali del fumo travi ed altri sostegni che facilmente possano incendiarsi, ed in generale i possessori di case, fabbriche e botteghe potranno essere obbligati a fare quelle opere di riforma ai loro fabbricati, che siano riconosciute necessarie per rimuovere il pericolo d’incendio. In caso di inadempienza l’Autorità comunale potrà procedere l’Ufficio;
d) è proibito accatastare legna, paglia, fieno ed altre materie facili a prendere fuoco, vicino ai camini e ad altri siti pericolosi per l’incendio o di accendere fuochi fuori dei camini; vicino all’abitato;
e) è vietato accatastare nei magazzini i fieni in stato verde e tale che possano facilmente produrre combustione spontanea;
f) è proibito portare e tenere lanterne che non siano chiuse fra vetri nelle stalle, nei fienili, e nei luoghi dove sono riposti la legna, il carbone, la paglia e altre materie combustibili;
g) nei luoghi di cui al procedente comma è pure vietato fumare, salvo che in pipe chiuse.
Art. 30
In caso d’incendio:
a) chiunque se ne avvede è obbligato ad avvertirne immediatamente l’Autorità Comunale;
b) tutti gli abitanti idonei, che si troveranno sul luogo dell’incendio, sono obbligati a prestare l’opera loro per l’estinzione, sotto la direzione dell’Autorità locale, e dovranno ritirarsi, dietro ordine all’autorità medesima, …omissis (parola illeggibile) la cui opera verrà dall’Autorità stessa giudicata inopportuna e superflua.
Art.31
E’ proibito di giocare alla palla; al pallone, alle bocce, alla trottola ed a qualunque altro giuoco nelle Vie, piazze, e passeggi pubblici.
Art. 32
Nei luoghi pubblici è proibito lanciare pietre, palle di neve ed altri oggetti atti ad offendere.
Art. 33
E’ vietato di arrecare guasti, ed in qualsiasi modo insudiciare e deturpare con iscrizioni od altro, gli edifici pubblici e privati, i parapetti, i sedili, i monumenti; come pure è vietato sradicare e recar danno qualsiasi alle piante, siepi, fiori ed arbusti nei pubblici passeggi e giardini.
Art. 34
I vasi ed altri oggetti posti sui balconi e alle finestre, devono essere debitamente assicurati a norma di legge; nell’usare l’acqua per tali oggetti deve evitarsi che, anche in minima parte, si riversi nella pubblica via.
Ciò s’intende anche per le gabbie degli uccelli durante l’abbeveramento.
Art. 35
E’ proibito disturbare, particolarmente dalle 23 alle 6 del mattino, la pubblica quiete con xxxxxxx, suoni e rumori, arti e mestieri incomodi e pericolosi.
Art. 36
E’ obbligo dei proprietari e conduttori di cortili interni delle case, di mantenere puliti e spurgati i luoghi e depositi immondi una volta al mese, nei mesi dal settembre all’aprile, e due volte almeno negli altri mesi.
Art. 37
Spetta all’Autorità municipale lo stabilire i luoghi in cui sono permessi la lavatura e l’asciugamento della biancheria, restando però severamente proibito di lavare presso le fontanelle per l’acqua potabile.
Art. 38
Per tutto quant’altro riguarda l’igiene del suolo e dell’abitato, si richiamano le speciali disposizioni del Regolamento comunale di igiene, che qui si intendono come integralmente riportate.
Art. 39
Le trasgressioni alle disposizioni dei precedenti articoli, quando non siano colpite da altre speciali sanzioni, saranno punite nei modi e colle norme contenute negli articoli 226 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale 4 Febbraio 1915, n. 148, modificate col Regio Decreto 30 Dicembre 1923, n. 2839, e nel Regio Decreto 23 Maggio 1924 n. 867, sulla procedura per l’accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai Regolamenti Comunali.
Art. 40
Il prodotto delle ammende introitate, ai sensi della vigente legge comunale e provinciale, si devolverà per 1/3 a chi avrà accertata la trasgressione ed emissione e per 2/3 alla Cassa Comunale.