PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL TURISTA, PUNTO DI INFORMAZIONE E DEI LOCALI DELLA PEREGRINATIO, DELLA MEDIATECA E DELLA
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ALLEGATO C
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL TURISTA, PUNTO DI INFORMAZIONE E DEI LOCALI DELLA PEREGRINATIO, DELLA MEDIATECA E DELLA
CORTICELLA ANNESSA UBICATI IN PIAZZA OSPITALIERI AD ALTOPASCIO
[CIG 7155902523]
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SCHEMA DI CONTRATTO
L’anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di Altopascio;
TRA
- il nato a il , Responsabile del “Settore ” del
Comune di Altopascio, giusto Decreto del Sindaco n. del , il quale dichiara di agire in nome e per conto dell’Amministrazione rappresentata e non altrimenti;
E
- , con sede in ( ), Via , iscritto a , nella persona del Sig. , nato a ( ) il e residente a , Via , domiciliato per la carica presso la sede sociale di , munito dei poteri necessari al compimento del presente atto che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”;
VISTA
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 19/04/2017 avente ad oggetto “Gestione del punto di informazione per i turisti e i visitatori e dei locali della peregrinatio, della mediateca e della corticella annessa. Criteri per l’affidamento”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 17/07/2017 “Gestione del punto di informazione per i turisti e i visitatori e dei locali della peregrinatio, della mediateca e della corticella annessa. Determinazione tariffe di accesso alla struttura destinata ad attività di museo/esposizione”;
PREMESSO
- che con determinazione n. 502 del 27/07/2017 del Responsabile del “Settore Affari Generali” si è provveduto ad indire la procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di accoglienza del turista, punto informazione e dei locali della peregrinatio, della mediateca e della corticella annessa;
- che con determinazione n. ………………… del ……………………. del Responsabile del “Settore
……………….” si provvedeva all'aggiudicazione della procedura;
- che il soggetto aggiudicatario è in possesso delle condizioni previste per l’instaurarsi del rapporto contrattuale con l’Ente Pubblico;
- che l’appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187, la dichiarazione in data circa la composizione societaria;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 -Premesse
1. I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del presente contratto.
Articolo 2 – Oggetto
L’attività si svolge secondo le specifiche di cui al Capitolato Speciale d’Appalto ed all'offerta tecnica / progetto di gestione, allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, e sottoscritti dalle Parti in segno di piena ed incondizionata accettazione contestualmente alla stipula del presente atto.
I servizi di cui sopra dovranno essere svolti dal concessionario nei locali indicati all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 3 – Finalità
Le finalità dell’attività sono:
- valorizzare il territorio comunale nell’ottica della promozione turistica perseguita dall’Amministrazione Comunale;
- rendere fruibile e funzionale una importante struttura pubblica del Centro Storico per la cittadinanza, i turisti e i visitatori;
- promuovere il territorio comunale favorendo il turismo giovanile e/o escursionistico in generale e in particolare il turismo scolastico, culturale, ricreativo, religioso, sportivo, sociale;
- garantire e incentivare un turismo sostenibile che, nel percorso della Via Francigena e Romea, coniuga la conoscenza di un territorio insieme alla tutela e alla difesa dei suoi valori;
- promuovere lo sviluppo economico e turistico del territorio mettendo a disposizione dei turisti che percorrono le antiche strade storiche un punto di informazione in grado di soddisfare le loro peculiari esigenze.
Articolo 4 – Durata
La durata della concessione è fissata in undici (11) anni a partire dalla data di effettiva consegna dei locali di cui all’art. 3 del Capitolato di Appalto. La cessazione della concessione avverrà alla data stabilita senza alcuna necessità di disdetta.
E’ prevista una fase sperimentale della durata di anni due, con obbligo - alla scadenza dei due anni - di verifica delle soddisfazioni reciproche e facoltà di recesso contrattuale reciproco.
Articolo 5 – Luogo e modalità di esecuzione
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere svolto esclusivamente nei locali concessi ed indicati nella planimetria – Allegato B1 - allegata al Capitolato di Appalto, alle condizioni previste nel presente atto, nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 19/04/2017, nel Regolamento interno della struttura di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché secondo le strategie, procedure e metodologie per la gestione proposte dal concessionario in fase di presentazione dell’offerta tecnica.
Articolo 6 – Contributo riconosciuto al concessionario
L’attività si intende interamente e autonomamente finanziata anche con la riscossione delle entrate del museo/sale espositive e attività collaterali, salvo il riconoscimento di un contributo annuo che l’Amministrazione Comunale erogherà al concessionario secondo le modalità stabilite all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, pari ad Euro ……………../anno derivante dal ribasso percentuale del …..% offerto dal concessionario in fase di presentazione dell’offerta economica sul contributo di 9.000,00 euro/anno soggetto a ribasso.
Il pagamento del canone di concessione avverrà in un unica soluzione a seguito della presentazione della relazione a rendiconto di cui agli artt. 6 e 15 del Capitolato di Appalto. I versamenti delle somme dovute all’Amministrazione concedente dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità
……………………………..
Articolo 7 – Polizza assicurativa
La polizza assicurativa, conservata agli atti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata, prestata nei termini e modalità previsti dall’art. 16 del Capitolato di Appalto, è stata costituita dal soggetto concessionario mediante con validità per
tutta la durata della concessione.
Articolo 8 - Cauzione definitiva
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, il concessionario ha costituito apposita cauzione definitiva, stabilita in Euro , nelle forme e modalità di cui all’art.
103 del D.Lgs. 50/2016. E’ stata costituita dal soggetto concessionario mediante atto
……………………………………………………………………………………………………………
Articolo 9 – Beni strumentali
Al fine di poter svolgere i servizi affidati in concessione, il gestore utilizzerà i locali ed i relativi impianti di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale di Appalto.
Detti beni vengono consegnati nello stato in cui si trovano così come meglio specificato nel verbale di consegna sottoscritto dalle parti, dal quale risulta anche lo stato della struttura e dei beni/attrezzature affidate, di cui all’art. 9 del Capitolato di Appalto. Sui beni immobili e relative pertinenze permane per tutta la durata del contratto di concessione il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente contratto. Il concessionario pertanto non può adibire l’immobile, gli impianti e i beni/attrezzature ad usi diversi da quelli previsti dal contratto.
Allo scadere della concessione i beni conferiti tornano in capo al concedente.
L’immobile, le sue pertinenze, le attrezzature e gli impianti consegnati ai fini dell’esercizio della concessione devono essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta.
In particolare gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.
Articolo 10 – Gestione dei beni consegnati
Il Concessionario dovrà mantenere l’immobile, le attrezzature, gli arredi e, in genere, tutti i beni mobili, in stato decoroso, curandone la pulizia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il gestore dovrà effettuare, a proprie spese, gli interventi di manutenzione ordinaria sulla struttura come dettagliati nell’art. 10 del Capitolato di Appalto.
Il Concessionario dovrà inoltre fornire ogni bene necessario per il buon funzionamento del servizio o che egli riterrà necessario, compreso tutto l’allestimento delle sale destinate a museo.
Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, indennizzo o risarcimento, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune, che rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile e dei beni/attrezzature fornite.
Tutti i beni/attrezzature dovranno risultare da apposito inventario, che dovrà essere costantemente aggiornato. Al termine della concessione sarà redatto apposito verbale di consistenza dei beni congiuntamente al verbale di riconsegna della struttura nei termini e modalità indicati nell’art. 22 del Capitolato di Appalto.
Articolo 11 – Modalità di espletamento del servizio
Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti.
In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente contratto e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e relative alla gestione degli immobili tutelati per decreto ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L’avvio dell’attività museale/espositiva è sospensivamente condizionata all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune la Certificazione Inizio Attività (S.C.I.A.) attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
In relazione alla gestione da espletarsi sono a carico del concessionario gli obblighi come dettagliati nell’art. 11 del Capitolato di Appalto. Ai fini di quanto indicato nell’art. 13 del Capitolato di Appalto il Referente per l’attuazione del progetto individuato dal soggetto gestore è il Sig. …………………………………
Articolo 12 – Apertura ed orari
Gli orari di apertura della struttura – nel rispetto delle condizioni minime stabilite dall’Amministrazione concedente - dovranno essere indicati dal concessionario nel regolamento interno previsto dall’art. 8 del Capitolato di Appalto, nonché dalle modalità di gestione che il concessionario ha proposto in sede di presentazione dell’offerta tecnica. Gli orari e le modalità di pagamento tradotte in più lingue dovranno essere esposti, in modo ben visibile, all’ingresso della struttura.
Articolo 13 – Servizi
I servizi oggetto del presente contratto, ivi compresi gli eventuali servizi aggiuntivi proposti nell’offerta tecnica dal concessionario, sono erogati a fronte dei corrispettivi tariffari proposti dal concessionario in sede di offerta. Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile all’ingresso della struttura.
L'Amministrazione concedente potrà utilizzare la struttura destinata a museo / esposizione a titolo gratuito per esigenze di carattere eccezionale relative ad attività istituzionali.
Articolo 14 – Osservanza delle condizioni di lavoro
Il personale che si occuperà del funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente ed idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio.
L’affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale e in particolare dovrà garantire che lo stesso:
- rispetti il calendario e l’orario di programmazione;
- si attenga a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, la sicurezza antincendio e le normative in materia di beni tutelati;
- effettui il servizio con diligenza e tenga un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti;
- si relazioni correttamente con gli utenti, il personale dell’Ente e con tutti coloro con cui interagisce per garantire il funzionamento della struttura e la sua gestione;
- segnali immediatamente al personale dell’Ente ogni problema, ritardo, malfunzionamento o altro dovesse verificarsi e che possa in qualche modo interferire con il corretto funzionamento della struttura stessa.
L’affidatario, inoltre, è tenuto:
- a presentare l’elenco nominativo del personale impiegato nella gestione, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato;
- a attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti;
- a garantire che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell’esercizio dei loro diritti;
- a sostituire, a richiesta del Comune, il personale in caso di verificato comportamento scorretto e lesivo degli interessi dell’utenza e dell’organizzazione del lavoro nell’espletamento dei servizi affidati;
- a garantire la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell’attività professionale esonerando il Comune da ogni responsabilità.
Qualora l’affidatario non ottemperi a quanto sopra, a giudizio del Comune, potrà incorrere nelle penali di cui all’art. 21 del presente contratto.
Per effetto della concessione nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato, viene instaurato tra il Comune ed il personale dell’affidatario, il quale, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.
A richiesta del Comune, l’affidatario è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria a comprovare l’osservanza di quanto sopra prescritto.
Articolo 15 – Osservanza di norme in materia di sicurezza
Per la durata di vigenza della concessione il soggetto gestore dovrà rispettare la normativa vigente (D. Leg.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di “emergenza” in generale, secondo le disposizioni dell’art. 17 del capitolato speciale di appalto.
In particolare il concessionario ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) – con l’obbligo del relativo aggiornamento - previsto ai sensi dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., con specifico riferimento alla
struttura e alle attività oggetto della concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.
Il concessionario è tenuto altresì:
- a mantenere in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
- a provvedere, in particolare, ad assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio;
- ad osservare e far osservare le limitazioni, i divieti, in genere, le condizioni di esercizio indicate nell’eventuale “certificato prevenzione incendi”.
Articolo 16 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
Fermo restando quanto altro previsto dall’art. 15 del Capitolato di Appalto, al Comune è riservata la facoltà di controllo sull’attività svolta dal Concessionario rispetto alla gestione dei servizi, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo. A tal fine il Comune potrà prendere visione dei registri/documenti ritenuti utili nonché ispezionare i locali con lo scopo di verificare lo stato dell’immobile, degli impianti e delle attrezzature concesse, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare in caso di lamentele o denunce da parte degli utenti.
Il Concessionario si obbliga a presentare una relazione di rendiconto annuale contenente le informazioni previste all’art. 15 del capitolato, oltre alle informazioni relative ai servizi proposti nell’offerta tecnica ed alla loro attuazione, risultando la proposta tecnica di gara obbligo contrattuale e documento allegato alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegata.
Articolo 17 – Controversie.
Per la definizione delle controversie in ordine all’esecuzione del presente contratto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 se applicabili. Viene stabilita, in ogni caso, la competenza esclusiva del Tribunale di Lucca. E’ espressamente escluso il deferimento delle questioni all’arbitrato.
Articolo 18 – Subconcessione
Il concessionario esegue in proprio il servizio oggetto di concessione; è pertanto vietata la subconcessione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione del contratto di concessione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione.
Articolo 19 – Oneri a carico del Comune
Restano a carico del Comune le utenze e gli interventi di manutenzione straordinaria come meglio dettagliati negli artt. 10 e 14 del Capitolato di Appalto.
Articolo 20 – Regolamento interno per l’uso della struttura
Prima dell’inizio dell’attività il Concessionario dovrà adottare, previo parere favorevole del Comune, il regolamento interno che indicherà le modalità di esecuzione dei servizi, l’utilizzo dei locali e le tariffe di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 21 – Penali
Il soggetto gestore, fatta salva ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo agli obblighi di cui al Capitolato dovrà corrispondere al Comune le penali di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 22 – Decadenza, recesso e risoluzione del contratto
Si richiama integralmente quanto contenuto agli articoli 19, 20 e 21 del Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 23 – Tracciabilità
1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ha comunicato il numero di conto corrente bancario sul quale riceverà i pagamenti per il presente contratto. L’appaltatore ha comunicato altresì alla stazione appaltante le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
2. Il Concessionario nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti. L'eventuale assenza della clausola anzidetta comporta la nullità assoluta dei contratti di subappalto, con la conseguenza che il subappalto medesimo è illegittimo.
Articolo 24 – Documenti che fanno parte del contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme dei seguenti atti e documenti:
a) Bando-Disciplinare di Gara (Allegato A);
b) Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati (Allegati X, X0, X0, X0);
c) Progetto - Offerta tecnica del concessionario;
documenti che vengono allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, ad eccezione del documento di cui al punto a) che debitamente sottoscritto dalle parti detenuto in atti.
Articolo 25 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a questo contratto ed all'appalto che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie del contratto e disegni di progetto, ecc.), fanno carico all'Appaltatore che se le assume senza eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A., se dovuta, fa carico all’Amministrazione appaltante, come per legge.
2. Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di numero
–---- contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto e, conservata agli atti dell’ufficio.
Art. 26 – Piano Nazionale Anticorruzione e codice di comportamento
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto, in violazione del suddetto comma comporta la nullità del presente atto e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di
contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.
Articolo 27 - Trattamento dei dati personali
Il Comune di Altopascio informa che, nelle modalità e termini esplicitati nella informativa allegata al Bando- Disciplinare di gara ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, il soggetto affidatario è designato quale “responsabile esterno del trattamento dei dati personali” per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. Il soggetto affidatario accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle seguenti istruzioni:
- trattare i dati personali affidati nel rispetto della disciplina del d.lgs. 196/2003 e limitatamente alle sole attività necessarie per adempiere agli obblighi contrattuali o di legge; in particolare avendo cura, ai sensi degli artt. 13 e 22 comma 2 del citato decreto, di fornire a tutti gli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali;
- assicurarsi dell’esattezza dei dati trattati e, se necessario, aggiornarli; raccogliere e conservare solo i dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità sottese ai compiti affidati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- predisporre ed aggiornare un idoneo sistema di sicurezza per la conservazione, il salvataggio e il trattamento dei dati personali affidati, così come richiesto dal citato decreto ed in particolare dal Bando- Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B del D. Leg.vo n. 196/2003);
- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati e predisporre i necessari interventi formativi per renderli edotti sui rischi che incombono sui dati e sugli obblighi dettati dalla vigente normativa in materia;
- garantire all’interessato l’effettivo esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto, in ordine all’accesso ai dati ed agli altri diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e opposizione;
- collaborare con il Titolare nel caso di richiesta di informazioni o di verifiche da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
- comunicare al Titolare situazioni anomale o di emergenza;
- riconoscere il diritto del Titolare a verificare periodicamente l’applicazione delle misure di sicurezza adottate.
Alla scadenza del contratto, nell’ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Nominativo del firmatario