ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. N. 20/2000 PER L’ATTUAZIONE DEL PEEP SOSTITUTIVO A QUELLO SOTTOSCRITTO IN DATA 22.03.2004.
ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.R. N. 20/2000 PER L’ATTUAZIONE DEL PEEP SOSTITUTIVO A QUELLO SOTTOSCRITTO IN DATA 22.03.2004.
“XXXX X. 00 XXXXXXXX”
Oggi, 25 luglio 2006, presso gli Uffici del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia del Comune di Modena, sono presenti i signori:
- Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Dirigente responsabile del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia del Comune di Modena, nato a Civitavecchia – Roma il 03/09/1946, residente per la carica presso il Comune di Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, codice fiscale 00221940364;
- Sig. Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, nato a Bomporto MO il 23.11.1945 residente ad Xxxxxxxx Xx xx xxxxxx Xxxxxxxx 000/0, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Sig. Xxxxxxx Xxxx, nato a Carpi MO il 01.06.1938, residente ad Albareto MO in xxxxxx Xxxxxxxx 000, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Carpi MO il 25.11.1935, residente ad Xxxxxxxx XX xx xxxxxx Xxxxxxxx 000/0, codice fiscale FRNMRT35S25B8190;
- Sig.ra Xxxxxx Xxxxx , nata a Modena il 03.05.1951, residente a Catelnuovo Rangone MO in Xxx Xxxxxxxx 0/0, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di legale rappresentante della Fonderia Albareto s.r.l.con sede ad Albareto MO in xxxxxx Xxxxxxxx 000, codice fiscale e numero d’ iscrizione al registro delle Imprese di Modena 00159180363;
- Sig.xx Xxxxxxx Xxxxx, nata a Cologna Veneta VR il 12.06.1926, residente ad Xxxxxxxx XX xx xxxxxx Xxxxxxxx 000/0, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Cologna Veneta VR il 29.12.1033, residente ad Xxxxxxxx XX xx xxxxxx Xxxxxxxx 000/0, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Sig.xx Xxxxxx Xxxxx Xxx, nata a Cologna Veneta VR il 22.11.1952, residente a Modena in via Villa D’Oro 20, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Cologna Veneta VR il 03.10.1959, residente ad Xxxxxxxx XX xx xxx Xxxx 000, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Cologna Veneta VR il 21.07.1954, residente ad Xxxxxxxx XX xx xxxxxx Xxxxxxxx 000/0, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
- Sig.xx Xxxxxxx Xxxxx, nata a Vignola MO 08.09.1957, residente a Vignola MO in xxx Xxxxxx 00, codice fiscale AZNTMRA57P48L885L, in qualità di legale rappresentante della società Xxxxxx s.r.l. con sede a Modena in xxxxx Xxxxxxxxx 00, codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle Imprese di Modena 01338230368.
Premesso:
a) che con deliberazione di Giunta Comunale del 23.03.2004 n. 227, esecutiva, è stato approvato l’accordo di pianificazione per l’attuazione del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) – zona Albereto - e il relativo schema urbanistico;
b) che in sede di progettazione planivolumetrica particolareggiata del comparto è emersa la necessità di modificare tale schema urbanistico in modo da renderlo più rispondente all’assetto urbanistico esistente, e alle diverse esigenze delle parti pubblica e privata pervenendo anche all’eliminazione di una porzione di area agricola di proprietà del Comune di Modena che avrebbe comportato un aumento dei tempi di attuazione del comparto per la necessità di variare preventivamente il P.S.C..
c) che con deliberazione di Consiglio Comunale del 20.07.2000 n. 101, esecutiva, è stata approvata la variante al Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.76/93 ;
d) che, allo scopo di rendere disponibile un’offerta pubblica di aree appropriata al fabbisogno previsto per edilizia convenzionata, nonchè di attuare un contenimento dei prezzi sul mercato delle aree edificabili, il Comune di Modena ha determinato, con deliberazione consiliare n. 4 del
25 gennaio 2001, di procedere alla attuazione del suddetto Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) includendovi una quota pari al 70% (o 50% nei P.E.E.P. frazionali) delle aree, e affidando il restante 30% ( o 50% nei P.E.E.P. frazionali) all’attuazione privata, previa formazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata, ovvero di concessione convenzionata nei casi previsti dal P.R.G. vigente;
e) che, in osservanza di principi di equità e imparzialità, con la medesima deliberazione il Comune di Modena ha determinato gli indirizzi da osservarsi per la formazione e l’attuazione del P.E.E.P., stabilendo di porre in atto modalità di redazione e procedimenti tesi a rendere quanto più possibile paritario il trattamento delle proprietà interessate dalle espansioni urbane in sede di attuazione di queste, ricercando la massima omogeneità nella attribuzione dei vantaggi e degli oneri alle diverse proprietà interessate;
f) che presupposto indispensabile di tale obiettivo è la definizione impegnativa fra i proprietari e fra questi e l’amministrazione comunale dei reciproci rapporti di natura patrimoniale, preliminarmente alla divisione del
P.E.E.P. e alla corrispondente individuazione della parte affidata all’intervento privato;
g) che il contenuto essenziale di tale definizione consiste in particolare:
- nella determinazione della indennità da riconoscersi per l’espropriazione delle aree da comprendersi nel P.E.E.P. o destinate a servizi e attrezzature pubbliche ed eccedenti l’obbligo di cessione gratuita, in conformità a un’istanza generale di omogeneità di criteri, e in particolare affinchè su tale base possano essere valutate le posizioni
delle diverse proprietà e quindi possano essere operate le opportune compensazioni perequative;
- nelle compensazioni da attuarsi mediante appropriati trasferimenti di proprietà e di potenzialità edificatoria, affinchè obblighi di cessione di aree e possibilità di utilizzo privato siano equamente ripartiti;
h) che con tale proposito il Comune di Modena ha promosso l’intervento degli interessati nel procedimento, onde regolamentare i reciproci rapporti mediante un accordo di pianificazione, così come definito dall’articolo 18 della Legge Regionale del 24.03. 2000 n.20;
i) che fra le nuove zone di espansione previste dal piano regolatore del Comune di Modena è compreso un comparto identificato come P.E.E.P.
n.45 “Albareto”, zona elementare di P.R.G. n. 1930, area 01 destinata all’intervento pubblico ed è estesa complessivamente per metri quadrati
58.510 circa, di proprietà dei seguenti soggetti:
- Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, per mq. 2.933 circa;
- Fonderia Albareto s.r.l , Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx s.r.l per mq. 11.525 circa;
- Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx per mq. 27.594 circa;
- “Xxxxxx x.x.x.” per mq. 8.015 circa;
- Comune di Modena per mq. 8.443 circa;
Considerato che detta area è attualmente vincolata come PEEP e che per lo scorporo da essa del comparto attuativo di iniziativa privata, sul quale consentire la presentazione del piano particolareggiato di iniziativa privata, occorre attendere l’approvazione della variante al vigente P.R.G.;
Visto il nuovo schema urbanistico di cui all’allegata planimetria (All. n.1);
Visti gli assetti proprietari e le quote di suscettività edificatoria a ciascuno attribuiti dal PEEP vigente alla data della firma del presente accordo, come da scheda allegata (All.n.2);
Dato atto che, per effetto dell’applicazione del criterio di perequazione e dell’assetto delle proprietà, al Comune di Modena compete una potenzialità edificatoria nell’area destinata al PEEP pari a n. 9,13 (novevirgolatredici) unità abitative, da localizzare per n. 9 alloggi nella parte che sarà destinata all’intervento privato e per 0,13 (zerovirgolatredici) da cedere come da successivo art.5;
Tutto ciò premesso, tra il Comune di Modena, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Fonderia Albareto s.r.l , Centomo Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxx s.r.l. come sopra meglio identificati e rappresentati, in qualità di proprietari delle aree interessate dal presente accordo, per le estensioni e secondo le quote indicate nel prospetto e nelle cartografie conformi a quella catastale allegati (All. nn. 3, 4, 5 e 6), si conviene quanto segue.
ARTICOLO 1 – Compensazione delle proprietà.
Tutte le parti, ivi compreso il Comune di Modena – che si impegnano a trasferire detto obbligo ai propri eventuali aventi causa – si impegnano a presentare il piano Particolareggiato di iniziativa privata per l’attuazione dell’area ad intervento privato che preveda l’assetto proprietario dei lotti edificabili in coerenza con lo schema urbanistico.
Inoltre, allo scopo di perequare condizione e trattamento delle proprietà interessate, i proprietari delle aree comprese nella porzione del comparto Peep che sarà affidata all’attuazione privata concedono opzione, ai sensi dell’art. 1331 del codice civile, ai proprietari delle altre aree del comparto, sull’acquisto di una quota delle proprie aree - a un prezzo pari all’indennità riconosciuta dal comune per la cessione volontaria in luogo d’esproprio di cui ai successivi artt. 2 e 3 - nella misura in cui la ricomposizione delle porzioni di superficie territoriale e delle quote di edificabilità sia proporzio- nale alla quota di proprietà originaria dei firmatari del presente accordo interessati alla perequazione.
Al fine di omogeneizzare l’attribuzione di vantaggi ed oneri sulla base degli attuali assetti proprietari, dovranno rientrare nel meccanismo di perequa- zione anche le somme percepite a titolo di indennità di esproprio per le cessioni volontarie di terreni di cui a successivi articoli 2 e 3 nonché la ulteriore somma pari a € 17,04 (diciassettevirgolazeroquattro) al mq del terreno di proprietà del Comune di Modena che sarebbe stato in astratto oggetto di cessione volontaria in luogo di esproprio, ove tale terreno fosse stato di proprietà di un soggetto diverso dal Comune espropriante.
I suddetti proprietari interessati alla perequazione si impegnano a stipulare i rogiti di trasferimento di proprietà delle aree contemporaneamente alla stipula dei rogiti di cessione volontaria di cui al successivo art.4. L’obbligo di concedere opzione al prezzo di cui sopra grava anche sui successivi aventi causa dal concedente opzione, fino alla stipula del contratto di com- pravendita.
In aggiunta o in alternativa la perequazione può avvenire a mezzo della cessione di quote di edificabilità. In tal caso le parti si obbligano a trasferirsi dette quote in tempo utile per il loro utilizzo.
ARTICOLO 2 - Cessione volontaria in luogo di esproprio delle aree da destinarsi a P.E.E.P.
I sig.ri Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Centomo Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx e le società Fonderia Albareto s.r.l, Xxxxxx s.r.l , si impegnano a cedere volontariamente in luogo d’esproprio le aree inserite nella parte destinata all’intervento pubblico al Comune, accettando un’indennità di € 17,04 (diciassettevirgolazeroquattro) al metro quadrato, determinata in conformità all’articolo 5-bis, comma 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione alle riconosciute caratteristiche di edificabilità legale ed effettiva dell’area di cui al comma 3 del medesimo articolo e senza applicazione della riduzione del 40%, trattandosi appunto di cessione volontaria.
Conseguentemente e sulla base di quanto esposto i suddetti proprietari si impegnano a cedere volontariamente in luogo d’esproprio al Comune, che
accetta, le aree di loro proprietà meglio esplicitate nell’allegato n. 6 del presente accordo, per un totale di metri quadrati 20.812 circa, identificate graficamente, aree sulle quali è previsto l’intervento pubblico, da meglio definirsi con successivo frazionamento.
I proprietari privati si impegnano a trasferire i suddetti obblighi ai propri eventuali aventi causa, nel caso trasferiscano a terzi le aree prima della cessione al Comune di Modena.
Si impegnano, inoltre, a concedere il possesso dell’area oggetto del presente accordo e destinata a intervento pubblico a richiesta del Comune di Modena anche antecedentemente alla stipula del contratto di cessione volontaria.
ARTICOLO 3 - Cessione volontaria di aree destinate a servizi e attrezzature urbane.
I proprietari delle aree destinate a servizi e attrezzature urbane ricomprese nell’area ad intervento privato e non soggette alla cessione gratuita di cui al successivo art.8 si impegnano a cedere volontariamente in luogo d’esproprio tali aree al Comune, accettando l’indennità di € 17,04 (diciassettevirgolazeroquattro) al metro quadrato, determinata in conformità all’articolo 5-bis, comma 1 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359, di cui al precedente art. 3.
Più precisamente tutti i proprietari delle aree come sopra rappresentati si impegnano a cedere volontariamente in luogo d’esproprio al Comune, che accetta, l’area di loro proprietà da meglio identificarsi con successivo frazionamento.
ARTICOLO 4 - Modalità della cessione volontaria
Il Comune di Modena si impegna ad acquistare le aree dopo l’approvazione della variante al P.R.G e dopo l’approvazione del frazionamento.
L’approvazione del presente accordo ha valore di autorizzazione alla formazione del Piano Particolareggiato di iniziativa privata.
La presentazione formale del piano particolareggiato di iniziativa privata potrà avvenire già dopo l’intervenuta adozione della variante suddetta. La relativa approvazione potrà avvenire solamente dopo l’approvazione della variante al PRG.
L’impegno finanziario del Comune verrà assunto solamente al momento dell’avvio della procedura di acquisizione.
L’estensione delle aree sopraindicate potrà subire modeste variazioni a seguito delle più precise misurazioni da eseguirsi in sede di frazionamento, fermo restando il posizionamento dei confini indicati per gli strumenti urbanistici attuativi da formarsi.
Il frazionamento delle aree da cedersi al comune sarà a carico dei privati. L’atto di trasferimento della proprietà delle aree verrà stipulato immediatamente dopo la variante al PRG e il frazionamento, salvo il sopravvenire di cause non imputabili al Comune; E’ dovuta dal Comune la corrispondente rivalutazione monetaria in proporzione alla variazione del numero indice mensile ISTAT del costo di costruzione valevole ai fini dell’applicazione della scala mobile, assumendo gli indici pubblicati relativamente al terzo mese antecedente all’acquisizione, per il periodo
intercorrente tra la data del 01/01/2005 e la data dell’effettiva acquisizione dell’area.
ARTICOLO 5 – Cessione delle quote di potenzialità edificatoria nella parte privata dell’area 01.
Il Comune di Modena si impegna a cedere la parte decimale della propria quota di potenzialità edificatoria pari a n. 0,13 alloggi, di cui all’allegata scheda (All.n.2) ad uno o più dei proprietari privati firmatari del presente accordo, dagli stessi designato, al prezzo complessivo di € 9936,56 (novemilanovecentotrentaseivirgolacinquantasei) in tempo utile ai fini dell’ attuazione del piano particolareggiato da parte dei privati.
ARTICOLO 6 – Garanzie
Le parti cedenti l’area assoggettata a Peep garantiscono la proprietà degli immobili e dichiarano che i medesimi sono liberi da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, vincoli di sorta e si obbligano a can- cellare eventuali vincoli intervenuti successivamente alla sottoscrizione del presente accordo relativamente ai beni da cedere, a proprie spese, prima della stipula del rogito di compravendita.
ARTICOLO 7 - Opere di urbanizzazione primaria
Le parti prendono atto che, a norma della legge 6 agosto 1967, n. 765 e della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte destinata all’attuazione privata è a carico dei proprietari delle aree in questa comprese, ivi compreso il Comune di Modena e suoi aventi causa.
La realizzazione di tali opere sarà regolata dalla apposita convenzione di cui all’art. 22 della legge regionale citata.
In taluni casi per motivi di razionalità e tempestività di esecuzione detta convenzione potrà prevedere l’esecuzione delle opere parzialmente o totalmente a carico del Comune; analogamente detta convenzione potrà affidare ai proprietari della parte privata (ivi compreso il Comune di Modena e suoi eventuali aventi causa) l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria a servizio del PEEP e ubicate nella parte privata.
Nel primo caso la convenzione determinerà l’entità del contributo dovuto dalla parte privata per la realizzazione di tali opere (progettazione e spese tecniche comprese), in relazione alle opere effettivamente a servizio di tale porzione del comparto, nonché a una quota del 50% delle opere esterne al comparto di collegamento ai servizi già esistenti o di potenziamento degli stessi a servizio dell’intero comparto.
Nel secondo caso la convenzione determinerà la quota di oneri di urbanizzazione da dedursi da quelli dovuti dal privato in misura corrispondente al controvalore delle opere eseguite.
La medesima convenzione determinerà inoltre le modalità per il controllo sull’esecuzione delle opere realizzate dalla parte privata, per il loro collaudo
e il loro trasferimento in proprietà al Comune, unitamente alle relative aree, nonché le modalità di corresponsione degli eventuali contributi e le garanzie da prestarsi per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni, comprese quelle di cui al successivo articolo.
Le parti convengono che gli oneri e spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative alla parte destinata all’attuazione privata saranno così ripartite:
per quanto attiene le opere inerenti l’insediamento residenziale, esse sa- ranno a carico dei proprietari (ivi compreso il Comune) dei terreni ricom- presi nella parte ad intervento privato, in proporzione al numero di alloggi privati .
ARTICOLO 8 – Opere di urbanizzazione secondaria
Fermo restando quanto detto al precedente art. 3, la convenzione di attuazione dell’intervento soggetto a piano particolareggiato di iniziativa privata, oltre a regolare la cessione delle aree suddette, potrà prevedere che le opere di urbanizzazione secondaria siano parzialmente o totalmente eseguite a cura della parte privata, in conformità alla legislazione vigente; in tale caso il controvalore di tali opere sarà portato a deduzione di una corrispondente quota degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti dalla medesima.
La convenzione potrà stabilire che la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria previste nell’intero comparto competa al Comune, fermi restando gli obblighi per la parte privata di corrispondere gli oneri di urbanizzazione secondaria tabellari, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 3098 del 14 marzo 1990, come successivamente modificata, secondo gli importi, le scadenze e le procedure in vigore all’epoca del rilascio della concessione edilizia, e di cedere gratuitamente le aree per la realizzazione delle opere stesse ai sensi dell’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e dell’articolo 22 della legge regionale 7
dicembre 1978 n. 47.
ARTICOLO 9 - Validità dell’accordo
Il presente accordo è disciplinato dall’art. 18 della legge regionale 20/2000 e dall’art. 11, comma 2 e ss. della legge 241/1990 ed avrà piena efficacia quando il Consiglio Comunale avrà approvato le clausole sopra riportate, nonché i provvedimenti in materia urbanistica che ne sono oggetto; ove manchi detta approvazione quanto convenuto decadrà.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 4, della L. 241/90 il Comune, ai fini della tutela dell’interesse pubblico all’attuazione del comparto P.E.E.P. secondo i principi di perequazione, si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in caso di grave inadempienza delle parti private in ordine agli obblighi assunti con il presente accordo.
ARTICOLO 10 - Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e le parti private per l’interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente scrittura privata sarà rimessa alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato per parte ed il terzo, facente funzione di
presidente, dai due arbitri così nominati; in caso di contestazione, la parte più diligente potrà presentare l’apposito ricorso al Presidente del Tribunale di Modena per la nomina del terzo arbitro.
Il collegio così composto deciderà ai sensi degli artt. 806 ss. del Codice Civile.
Per quanto non previsto nel presente accordo si fa riferimento alle leggi urbanistiche vigenti, nonchè agli articoli del codice civile.
Modena, 25 luglio 2006 Letto, firmato e sottoscritto.
Per il Comune di Modena: Per la proprietà privata
Il Dirigente responsabile del Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
( Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)