fac-simile CONTRATTO DI APPALTO Ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021
fac-simile CONTRATTO DI APPALTO Ordinanza n. 30 del 14 luglio 2021
Piano di Riparazione e/o ricostruzione di edifici ed unità immobiliari ad uso produttivo, commerciale ed abitativo danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018.
Modello par 5
Rev.01– lug 2021
CONTRATTO DI APPALTO
Tra il Sig. ………………………………………………………… nato il …………………………… a ……………………….………………
cod. Fisc. ………………………………………………………………… residente in via ……………………………………………....
CAP …………………… Comune ……………………………… in qualità di [1]
dell’immobile danneggiato dal sisma del 26.12.2018 sito in via ……………………..…………………………………...
nel Comune di di seguito definito Committente
e
Sig. …………………………………………………………… nato il …………………………… a ……………………….………………
nella qualità di …………………………………………………… [2] dell’impresa ………………………………………………………
con sede legale nel Comune di …………………………………….………. via …………………………………………………….
Part. IVA …………………………………………………… cod. Fisc di
seguito definito Appaltatore o Impresa Appaltatrice
[1] Indicare se: Proprietario, usufruttuario, locatario, altro (specificare)
[2] Indicare se: Titolare, legale rappresentante, altro (specificare)
Premesso che
- Il Committente, nella qualità di cui sopra deve eseguire i lavori di …………………………………….
nell’edificio ad uso ………………………………………..……. danneggiato dal sisma del 26.12.2018 sito in via ……………..…………………………... n. ……..… censito al catasto fabbricati al foglio …………………….…
mappale …………….……… subalterno ……………..….. nel Comune di ……………………………………
dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale n. ……….…… del ed oggetto di richiesta
di contributo ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 14 del 30.09.2020
- Ha incaricato quale professionista per lo svolgimento delle prestazioni tecniche l’arch./ing/geom.
…………………………………………. iscritto all’albo/collegio degli della provincia di
…………………………..…….. con il numero ;
- Il medesimo professionista ha redatto in data il progetto dell’intervento di
…………………………………………………… [3] dell’edificio danneggiato dal sisma del 26.12.2018 sito in via
……………………..…………………………... nel Comune di oggetto di richiesta di
contributo ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 14 del 30.09.2020;
[3] Indicare se: riparazione con rafforzamento locale - ripristino con miglioramento sismico - adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione
L’Appaltatore dichiara:
- di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, a perfetta regola d’arte;
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese di ……………………………………………. con il numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) denominazione
……………………………………………………………….. forma giuridica cod.
fiscale/partita IVA ………………………………… sede ……………………………………………………………………..…..
- di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015);
- di essere iscritto nell’apposito elenco denominato «Anagrafe antimafia degli esecutori» di cui all’art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 (conv. in L. 229/16) e di prendere atto che l'obbligo di iscrizione nell'Anagrafe è esteso a tutti i soggetti che interverranno nella esecuzione dell’appalto in forza di contratti di affidamento e subcontratti, indipendentemente dalla loro denominazione, importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione;
- di impegnarsi ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di antimafia ed anticorruzione e, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legge 32/2019 (conv. in L. 55/2019);
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, la
«clausola di tracciabilità finanziaria», finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, secondo la quale l’appaltatore si assume gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ed in particolare di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., ove verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori appaltati, che, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, l’obbligo, funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, in base al quale gli strumenti di pagamento ammessi e di cui al superiore alinea devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Si precisa che in regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane S.p.a., il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento (cd. causale);
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, l’obbligo di dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall’evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui all’art. 6 del decreto-legge 32/2019, dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o sub-affidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell’art. 1341 secondo comma del codice civile, l’obbligo di inserire nella comunicazione di inizio lavori il codice unico di progetto (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;
- di essere a conoscenza e di prendere atto che al presente contratto si applicano le prescrizioni derivanti dal protocollo di legalità, che verrà stipulato tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione dell’area etnea e la Struttura di missione istituita ai sensi dell’art. 30 del decreto- legge 17 ottobre 2016 n. 189 (conv. in L. 229/16) nell'ambito del Ministero dell'Interno;
- di essere in possesso di idonea documentazione attestante il possesso di competenze tecniche commisurate alla tipologia di intervento [4] ovvero della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 [5].
[4] nel caso di lavori su edifici di interesse storico-artistico di importo inferiore a 150.000 euro
[5] nel caso di lavori su edifici di interesse storico-artistico di importo superiore a 150.000 euro
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto e garanzie
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il Committente affida all’Appaltatore che accetta l’esecuzione dei lavori descritti nel progetto allegato al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, composto dei seguenti elaborati [6] :……………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………[6] Elencare gli elaborati di progetto
3. Il Committente dichiara di avere la piena disponibilità sia in linea di diritto che di fatto del bene oggetto dell’intervento e pertanto di metterlo a disposizione dell’Appaltatore nei termini e modalità qui di seguito indicati. In particolare, l’immobile oggetto di intervento è costituito [7]
……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… [7] Breve descrizione dell’immobile
4. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale del bene, di aver esaminato la documentazione tecnica, amministrativa ed economica allegata al presente contratto, di avere tutte le capacità tecniche ed organizzative, oltre che economiche e finanziarie, necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione anche di natura tecnica riguardanti il settore.
Art. 2 COGENTE
Documenti contrattuali e tecnici disciplinanti l’affidamento
1. L’appalto è disciplinato, oltre che dal presente contratto, dalle disposizioni del codice civile, dalle norme speciali di settore, dal protocollo di legalità di cui alla premessa, dall’Ordinanza del Commissario Straordinario n. del e dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economica qui di seguito indicata che è stata esaminata e accettata dalle parti:
a) Progetto contenente gli elaborati architettonici, tecnici esecutivi, strutturali e impiantistici;
b) Computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi unitari;
c) Dichiarazione del Committente in relazione all’aliquota IVA da applicare per i lavori oggetto dell’appalto;
d) Piano di Sicurezza e Coordinamento così come definito nell’allegato XV D.lgs. 81/2008 (se ne ricorrono le condizioni)
e) Piano operativo di Sicurezza (POS) così come definito dall’articolo 89 del D.lgs. 81/2008;
Art. 3 COGENTE
Forma dell’affidamento e divieto di cessione del contratto
1. L’appalto è affidato dal Committente ed accettato dall’impresa a misura/corpo. [8]
2. É fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto di appalto.
Art. 4 COGENTE
Sub-appalto
1. Ai sensi dell’articolo 16 commi 2 e 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario, è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 50% dell’importo dei lavori ammessi a contributo, ad imprese in possesso di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’Allegato XVII del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. ed iscritte all’Anagrafe di cui all’art. 30 comma 6 decreto legge n. 189 del 2016.
2. L'appaltatore, nei contratti con fornitori, subfornitori e subappaltatori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la parte contrattuale:
- sia iscritta nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189;
- si impegni all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione area etnea e la Struttura di missione ex art. 30 D.L. 189/2016 e s.m.i. e dichiari di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto;
- possieda la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (DURC) rilasciata a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
3. L’affidamento di lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce inadempimento grave e determina, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto del contratto principale e la richiesta di risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatta salva la prova del maggior danno.
4. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni.
5. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo, il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
- dell’importo di euro …………………..……….. per i lavori di …………………………….…………………….
all’impresa ……………………………. P. IVA ………………………………. iscritta all’Anagrafe ………..
- dell’importo di euro …………………..……….. per i lavori di …………………………….…………………….
all’impresa ……………………………. P. IVA ………………………………. iscritta all’Anagrafe ………..
- dell’importo di euro …………………..……….. per i lavori di …………………………….…………………….
all’impresa ……………………………. P. IVA ………………………………. iscritta all’Anagrafe ………..
7. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente all’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
8. L’appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dal decreto-legge 18 aprile 2019 n.
32 (conv. con modificazioni in L. n. 55/2019 e s.m.i.) e dalle ordinanze del Commissario straordinario.
9. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora la Struttura di missione di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 abbia emesso nei confronti di detta parte contrattuale:
- un provvedimento di xxxxxxx di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dalla predetta Anagrafe;
- una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 e s.m.i.
10. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei subappalti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, i relativi subappalti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura dell’Appaltatore che li ha stipulati, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma. L’Appaltatore procede alle conseguenti comunicazioni ai fini dell'immediata annotazione nell'Anagrafe dell'estromissione dell'impresa subappaltatrice o subcontraente e della risoluzione del relativo contratto.
11. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese sub-appaltatrici con le modalità di cui all’Allegato XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
12. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, si impegna a rilasciare al Committente la documentazione prevista dall’articolo 9 dell’Ordinanza commissariale n. 14 del 30.09.2020, attestante l’avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell’importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.
13. Il rilascio della documentazione prevista dal precedente comma costituisce presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo; conseguentemente, è vietata la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti in assenza di essa.
14. In caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di pagare i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente comma 11, qualora l’appaltatore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore o della qualità delle merci fornite e sempre che quanto contestato dall’appaltatore sia accertato dal direttore dei lavori, si darà ugualmente luogo alla erogazione dei contributi ma nella misura accertata dal direttore dei lavori rispetto alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione.
Art. 5 COGENTE
Obblighi e oneri dell’appaltatore
1. L’Appaltatore a cui sono affidati i lavori di cui sopra dichiara di possedere le capacità economiche e tecniche sufficienti a realizzare le opere commissionate, sulla base della documentazione utile a dimostrare la propria struttura di impresa e dichiara altresì di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo.
2. Nel caso di RTI, al contratto sono allegati i certificati della Camera di Commercio per tutte le Imprese partecipanti.
3. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti.
4. L’Appaltatore si impegna ad:
- astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati di trattamento o smaltimento dei rifiuti, assumendosi ogni onere e obbligo di legge; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta (di cui il Committente dichiara di cedere la proprietà all’Appaltatore);
- provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete idrica e alla rete di energia elettrica sopportando i relativi costi, in osservanza delle norme del Codice della strada e delle indicazioni eventualmente fornite dall’Ente proprietario della strada e dai soggetti gestori dei sottoservizi.
5. L’Appaltatore si impegna altresì:
- a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;
- a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;
- a provvedere ad ogni onere connesso all’accettazione dei materiali necessari per collaudi e prove sia in corso d’opera che conclusivi (certificazioni, prove, ecc.);
- a fornire al direttore dei lavori tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati e gli impianti nella costruzione;
- a provvedere alla guardiania/vigilanza e alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.
- a consentire alle ispezioni in situ che potranno essere disposte dalla Prefettura di Catania
6. L’Appaltatore assume e fa assumere al/i proprio/i subappaltatore/i e/o subcontraente/i tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136 del 2010 e secondo le previsioni dell’art. 30, comma 13, del decreto legge n. 189 del 2016, ivi incluso l’obbligo, funzionale alla tracciabilità stessa, in base al quale gli strumenti di pagamento ammessi devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Struttura Commissariale della notizia dell’inadempimento agli obblighi di cui sopra da parte del/i proprio/i subappaltatore/i e/o subcontraente/i.
7. L’Appaltatore è consapevole che nel caso di accertata violazione degli obblighi previsti all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, si determinerà:
- la decadenza totale del beneficio nel caso in cui, salvo il disposto di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la transazione finanziaria venga effettuata senza avvalersi di banche e di Poste italiane S.p.a. o di altri intermediari finanziari abilitati;
- la decadenza parziale del contributo nel caso in cui la transazione finanziaria venga eseguita senza la corretta osservanza delle procedure di tracciamento, vale a dire senza l'utilizzo del conto dedicato o, in alternativa, con mezzi di pagamento pur sempre tracciabili ma diversi dal bonifico bancario o postale; in tal caso la revoca è disposta in misura corrispondente all'importo della transazione disposta con modalità irregolari;
8. L’Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
9. L'Appaltatore si impegna a:
- sospendere immediatamente i lavori, nell'ipotesi in cui riceva, da parte della Struttura di missione di cui all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, la comunicazione di cancellazione dall’Anagrafe antimafia ovvero di informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. per sé e per i propri subappaltatori e/o subcontraenti;
- informare immediatamente il Committente e il Direttore dei Lavori di avere ricevuto comunicazione di cancellazione dal predetto elenco o di informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. per sé e per i propri subappaltatori e/o subcontraenti.
- Interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera destinatari di un provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe Antimafia
Art. 6 COGENTE
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo
1. L’Appaltatore, anche in caso di stipula di subappalto o di subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, dei propri organi sociali o dei propri dipendenti, ovvero, qualora ne sia venuto a conoscenza, nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, sia nella fase di stipula del contratto che in quella della esecuzione. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto o del subappalto o del subcontratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.
2. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., il Committente o l’Appaltatore, in caso di stipula di subappalto o di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, che con il presente articolo viene pattuita, ogni qualvolta, rispettivamente, nei confronti dell'Appaltatore o del subappaltatore o subcontraente o dei componenti delle relative compagini sociali o dei dipendenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320
c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346- bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
Art. 7 COGENTE
Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia
1. L’Appaltatore, anche in caso di stipula di subappalto o di subcontratto, si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei suoi confronti, dei propri organi sociali o dei propri dipendenti o dei loro familiari, ovvero nei confronti dei suddetti subappaltatori o subcontraenti, sia nella fase dell'affidamento che in quella dell'esecuzione.
2. L’appaltatore si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di legalità in materia di prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.
3. L’Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
4. I medesimi obblighi di cui ai commi precedenti saranno contrattualmente assunti, in sede di stipula dei relativi contratti derivati, anche dalle imprese subappaltatrici e subcontraenti a qualunque titolo interessate all'esecuzione dei lavori.
Art. 8
Personale e oneri previdenziali e assicurativi
1. L'Appaltatore dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna atenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio sul lavoro che dovessero subire i propri dipendenti o quelli di eventuali subappaltatori;
2. l’Appaltatore garantisce inoltre di manlevare e tenere indenne il Committente da eventuali richieste di risarcimento del danno che lo stesso Appaltatore dovesse procurare a persone e/o cose; a tal fine costui stipulerà apposita polizza assicurativa a massimale adeguato all’importo dei lavori con primaria Compagnia di assicurazione a copertura dei rischi di cui al presente comma;
3. L’Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti, impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori. Si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all’esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero essere irrogate per l’esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell’appalto.
4. L’Appaltatore è tenuto all’integrale adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL, nonché ad iscrivere gli operai impegnati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto alla Cassa Edile del territorio dove si svolgono i lavori stessi.
5. L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto nei contratti collettivi nazionale e territoriale dell’edilizia stipulati dalle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’appaltatore è altresì obbligato ad inserire analoghe previsioni nei contratti con i propri subappaltatori, in relazione ai lavoratori da questi occupati.
6. L’Appaltatore consegna al Committente i seguenti documenti che sono allegati al presente contratto:
1. dichiarazione con la quale lo stesso attesti di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
2. DURC, attestante l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;
3. dichiarazione sostitutiva degli eventuali subappaltatori, attestante l'iscrizione all’Anagrafe antimafia;
4. documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza;
7. L’Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: I.N.P.S.:.....................................…................; I.N.A.I.L ;
CASSA EDILE ;
R.C.T. / R.C.O n° ............................................... Compagnia assicuratrice...........................................
Contratto Collettivo applicato ;
Art. 9 COGENTE
Corrispettivo
1. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro ...........................
(euro....................................................................................), XXX xxxxxxx, di cui euro
……………………………..…… costituiscono oneri per la sicurezza.
2. L’importo dei lavori desunto dal computo metrico-estimativo può essere modificato esclusivamente nei seguenti casi:
a) a seguito di eventuali varianti preliminarmente autorizzate per iscritto dalla Direzione Lavori ed approvate dal Comune, nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento;
b) a seguito della verifica della contabilità dei lavori effettuati, eseguita in contraddittorio con la direzione dei lavori.
Art. 10 COGENTE
Stati avanzamenti lavori e pagamenti
1. All’Appaltatore verranno corrisposti pagamenti comprensivi di Iva in acconto, in corso d’opera sulla base di stati di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale come previsto dalle ordinanze del Commissario Straordinario.
2. La fatturazione ed i pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previste dalle Ordinanze Commissariali.
Art. 11 COGENTE
Termini di esecuzione dei lavori e penali
1. Le parti si danno reciprocamente atto che i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere avviati ed ultimati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali che ad essi si riferiscono, pena la decadenza del contributo.
Le parti concordano pertanto che la data di inizio lavori prevista è giorno…………………………………
e dovranno essere ultimati entro e non oltre giorno …………………………..
prevedendo così una durata di giorni naturali e consecutivi da quella di inizio.
2. Il Committente si impegna a consegnare il cantiere all’Appaltatore disponibile e libero da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la normale esecuzione dei lavori, garantendo il libero e adeguato accesso.
3. La consegna dovrà essere fatta con un anticipo di almeno giorni rispetto al termine
di inizio lavori di cui al primo comma.
4. La consegna, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.
5. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all’ per mille dell’importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi
imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cuisia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L’Appaltatore, qualora si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di circostanze imprevedibili e di cause di forza maggiore, si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell’appaltatore.
6. Qualora le suindicate cause di sospensione si riferiscano ad una tipologia di lavorazione di cui al progetto approvato e/o ad una area del cantiere, il Direttore dei Lavori impartirà le disposizioni opportune per la prosecuzione delle lavorazioni consentite e fisserà un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori che comunque non dovrà superare i termini previsti per l’ultimazione dei lavori stabiliti dalle ordinanze commissariali.
7. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a giorni,
imputabili all’Appaltatore, e comunque qualora l’applicazione delle penali abbia raggiunto il………% dell’importo contrattuale, di procedere con la immediata risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A/R ed il risarcimento dei danni effettivamente subiti a causa dell’inadempimento.
8. Qualora il termine di inizio dei lavori di cui al primo comma non venga rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari ai giorni di ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori, salvo il riconoscimento di danni derivanti dall’eccessiva durata della sospensione.
9. In nessun caso la concessione di termini suppletivi tra le parti potrà dar luogo alla proroga dei termini previsti per l’ultimazione dei lavori dalle ordinanze commissariali che ad essi si riferiscono.
Art. 12
Poteri e responsabilità del direttore dei lavori
1. Il Direttore dei Lavori è nominato ed incaricato dal Committente.Esercita l’attività di direzione e controllo tecnico-contabile dei lavori ai quali è preposto. È interlocutore in via esclusiva dell’Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito di:
a) verificare la conformità dei lavori al progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;
b) verificare che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un’esecuzione a regola d’arte;
c) provvedere ad ogni adempimento necessario per consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera contenute comunque nell’ambito dell’importo ammesso a contributo;
d) approvare le varianti in corso d’opera autorizzate dalle Autorità competenti ed entro i limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
2. L’Appaltatore sin da ora si impegna ad accettare ed osservare le disposizioni, gli ordini di servizio e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell’ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.
3. È fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.
4. L’incarico di Direttore dei Lavori è incompatibile con quella dell’Appaltatore e con altre figure collegate professionalmente a quest’ultimo.
Art. 13 COGENTE
Responsabile del cantiere
1. L’Appaltatore comunica il nominativo del Responsabile del cantiere ed individuato nel Sig.
….................................................. domiciliato in ....................
2. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell’operato del Responsabile del cantiere, cui comunque competono l’organizzazione e la disciplina del cantiere nonché la cura dell’osservanza delle disposizioni generali di sicurezza sui luoghi di lavoro atte a evitare infortuni e danni a terzi.
Art. 14
Rimozione e protezione di beni mobili del committente o di terzi
1. Il Committente provvede, a propria cura e spese ed in tempo utile rispetto alla data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, i beni mobili, propri o di terzi, posti nei luoghi interessati dai lavori che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiati, sempre che le cause dell’intralcio non siano dovute agli effetti del sisma e la loro eliminazione non rientri tra le lavorazioni affidate all’Appaltatore.
2. I ritardi provocati dall’esecuzione dei suddetti incombenti preliminari conferiscono all’Appaltatore il diritto a ottenere un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 9 comma 8.
3. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a beni mobili del Committente o di terzi che questo ultimo non abbia tempestivamente rimosso ai sensi del comma 1.
Art. 15 COGENTE
Contabilità dei lavori e varianti
1. Il Direttore dei lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore, predispone la documentazione contabile dei singoli stati di avanzamento contenente: il Giornale dei lavori, il Libretto delle misure, il Registro di contabilità e gli Stati avanzamento lavori.
2. Sono ammesse le varianti autorizzate ed approvate nei limiti stabiliti dalle ordinanze commissariali di riferimento.
3. Nel caso di varianti che il committente intenderà realizzare assumendosene il relativo costo, le parti concorderanno l’eventuale incremento di costi sulla base di apposita valutazione del Direttore dei lavori previo accordo scritto tra le parti contraenti. In tale ipotesi, le varianti saranno gestite tramite distinta documentazione di contabilità di cantiere e con fatturazioni separate.
Art. 16 COGENTE
Accertamenti in corso d’opera e verifica finale
1. Durante il corso dei lavori la direzione lavori ed il committente, oltre che gli Enti preposti ai controlli, potranno effettuare sopralluoghi per accertare l’andamento dei lavori e la qualità delle opere eseguite.
2. Al termine di ogni sopralluogo verrà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante, dal Direttore dei Lavori e dal Committente se presente.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si conformi alle sue prescrizioni; trascorso inutilmente detto termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Committente di procedere anche in caso di continuazione del rapporto contrattuale per il risarcimento del danno dovuto alla negligenza o ai ritardi dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori.
4. La verifica finale dell'opera deve essere effettuata ai sensi dell'art. 1665 del Codice Civile e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell’impresa di avvenuta ultimazione dei lavori e dovrà essere redatto apposito Verbale sottoscritto dall’Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve da parte del Committente con contestuale consegna dell’opera.
5. L’inizio delle operazioni di verifica deve essere comunicato dal Direttore dei Lavori e/o dal Committente all’Appaltatore anche a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC con almeno cinque (5) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle operazioni. Osservate le formalità del preavviso, le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni.
6. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per l’ultimazione dei lavori secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma 4 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica. Nell’ipotesi in cui l’Appaltatore
non provveda agli interventi prescritti entro i termini concordati, è facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine, decorso il quale il committente potrà sostituirsi nell’esecuzione dei lavori facendo eseguire detti interventi ad altro operatore ed addebitandone i relativi costi all’Appaltatore.
7. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente tralascino di procedere alle predette verifiche ovvero non le concludano entro i termini all’uopo stabiliti senza giusti motivi, l’opera si considererà accettata.
8. L’appaltatore si impegna a consegnare entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto tutta la documentazione di propria competenza necessaria ai fini del rilascio di ogni titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente, nonché tutta la documentazione prevista dalle Ordinanze Commissariali. Tale adempimento costituisce condizione per il pagamento della rata di saldo dei lavori.
Art. 17 Garanzie dell’appaltatore
1. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, con l’impiego di materiali di qualità e di personale di adeguata specializzazione.
2. Ai fini delle garanzie di legge, si applicano gli articoli 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
Art. 18 COGENTE
Risoluzione del contratto e recesso
1. La cancellazione dell’Appaltatore dall’elenco di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto- legge n. 189 del 2016 («Anagrafe»), determina, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto. In tal caso, il Committente comunica all'Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, a mezzo di lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con diritto al risarcimento dei danni, in misura pari al 5% dell’importo contrattuale, fatta salva la prova dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore, ivi compresa la violazione degli obblighi da costui espressamente assunti all’art. 4, comma 9, e all’art. 5, comma 9, del presente contratto, e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, dall’art. 1668 c.c. e da altre disposizioni legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione in danno del contratto stesso, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza o ritardo eccessivo nell’esecuzione dei lavori.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, all’Appaltatore spetterà, previa verifica della esecuzione a perfetta regola d’arte e secondo le indicazioni progettuali da parte del Direttore dei Lavori, il pagamento dei soli lavori eseguiti fino al momento della emissione del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 11, del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero fino al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, purché detti lavori siano stati accettati e contabilizzati dal Direttore dei lavori, senza alcun onere aggiuntivo e fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
4. Il Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, corrispondendo all’Appaltatore, oltre all’indennizzo per mancato guadagno pari al % del valore complessivo dei lavori, anche il compenso per i lavori eseguiti e le spese sostenute sino al momento del recesso.
Art. 19
Risoluzione delle controversie e rinvio
1. Le parti potranno concordare di deferire la definizione delle eventuali controversie nascenti dal presente contratto ad un Collegio di arbitri o ad un Organismo di conciliazione autorizzato. Xxx intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro esclusivamente competente è sin da ora identificato nel Tribunale di Catania.
2. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle prescrizioni contenute nel protocollo di legalità stipulatoin data , alle disposizioni previste nelle ordinanze del Commissario Straordinario e, qualora non derogate, alle norme di legge.
Luogo e data …………………………………………….
Il Committente
……………………………………………..
L’appaltatore
……………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; art. 3 (Forma dell’affidamento e cessione del contratto) art. 4 (subappalto); art. 5 (obblighi e oneri dell’appaltatore); art. 8 (Personale e oneri previdenziali e assicurativi); art. 10 (SAL e pagamenti); art. 11 (Termini di esecuzione dei lavori e penali); art. 13 (Responsabile del cantiere); art. 14 (Rimozione e protezione di cose del committente o di terzi); art. 15 (Contabilità dei lavori e varianti); art. 16 (Accertamenti in corso d’opera e verifica finale); art. 17 (Garanzie dell’appaltatore); art. 18 (Risoluzione del contratto); art. 19 (Risoluzione delle controversie).
Luogo e data …………………………………………….
Il Committente
……………………………………………..
L’appaltatore
……………………………………………..