PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE IN EMILIA- ROMAGNA.
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE IN XXXXXX- ROMAGNA.
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE “APERTO” TRA LA REGIONE XXXXXX- ROMAGNA E GLI ENTI LOCALI TERRITORIALI.
Richiamate
– La Legge 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, art. 15, che prevede: “le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
– la LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo” volta a disciplinare, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo;
– il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2018 recante “Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome.”;
– La LEGGE REGIONALE 23 luglio 2014, n. 20, “NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO”, con la quale la Regione Xxxxxx-Romagna disciplina gli interventi nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive finalizzati a promuovere, sostenere e valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive quale strumento di libera espressione artistica e creativa, di formazione culturale, di coesione sociale, di valorizzazione dell'identità culturale, di innovazione e sviluppo economico nonché di promozione del territorio;
– La deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n.37/2021 “Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014, art. 12. Priorità e strategie di intervento per il triennio 2021-2023”
Premesso che
– la Legge n. 220/2016, all’articolo 2, comma 1, lettera v) definisce la «Film Commission» quale istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell’industria del cinema e dell’audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo nel territorio di riferimento;
– il D.M. 25 gennaio 2018 individua, tra le attività aventi finalita' di pubblico interesse nel settore cinematografico e audiovisivo, a titolo esemplificativo
a) il sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio di competenza;
b) l’assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;
– la nota Prot. 9049 del 10 marzo 2022 della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura, a conferma di quanto condiviso in sede di Tavolo di coordinamento istituzionale, afferma che, nel rispetto del titolo V della parte seconda
della Costituzione, le disposizioni normative e ministeriali di settore (L.220/2016 e DM 25.01.2018) riconoscono il ruolo e l’attività esclusivamente alle Film Commission previste dagli ordinamenti regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano, escludendo da tale novero le strutture che non posseggono i citati requisiti;
– in forza dell’art. 8 della L.R. n.20/2014, la Regione esercita le attività di Film Commission per l'Xxxxxx-Romagna; per attività di Film Commission, tra l’altro, si intendono:
a) la creazione delle condizioni per attrarre in Xxxxxx-Romagna produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative, da attuarsi di norma in collaborazione con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio della regione;
b) la promozione di operazioni mirate di marketing e strategie di comunicazione riguardanti il territorio regionale quale set per riprese cinematografiche e audiovisive;
– il Programma regionale in materia di cinema e audiovisivo per il triennio 2021-2023, approvato con Deliberazione Assembleare n.37/2021, individua gli enti locali come primi interlocutori di XXXXXX-ROMAGNA FILM COMMISSION per favorire la conoscenza del territorio ed il suo coinvolgimento nel percorso produttivo; il medesimo programma triennale prevede di estendere e consolidare la rete dei comuni coinvolti e allo stesso tempo, sulla base dell’esperienza pluriennale già maturata, di fissare in modo più certo il quadro di riferimento da seguire nell’offrire servizi ed agevolazioni alle produzioni, fino alla sperimentazione di vere e proprie “linee guida” che orientino soprattutto l’azione di Regione, Comuni e Destinazioni turistiche;
Considerato che
la promozione della produzione cinematografica è da ritenersi di rilevante interesse pubblico per i Comuni coinvolti nelle riprese cinematografiche e rappresentate nelle opere audiovisive, in quanto valorizza il patrimonio culturale, sociale e turistico del territorio in Italia e all’estero, oltre ad avere una positiva ricaduta economica diretta, con particolare rilevanza per le attività economiche di forniture di beni e servizi, tra cui quelle alberghiere, della ristorazione e del commercio;
Articolo 1 – Oggetto dell’Accordo di Collaborazione
1. Le premesse costituiscono parte integrante dell’Accordo di collaborazione (di seguito indicato come “Accordo”);
2. Con il presente Accordo vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Xxxxxx-Romagna (di seguito indicata come “Regione”) e gli enti locali aderenti per la realizzazione di attività volte ad attrarre in Xxxxxx-Romagna e supportare le produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e straniere, con l'offerta di servizi di supporto e facilitazioni logistiche e organizzative;
3. A tal fine il presente Accordo disciplina i rapporti tra la Regione Xxxxxx-Romagna – Settore attività culturali, economia della cultura, giovani- titolare delle attività di Film Commission sul territorio regionale (di seguito indicata come “Xxxxxx-Romagna Film Commission”), e gli Enti locali aderenti, per il territorio di competenza.
Articolo 2 – Attività della Xxxxxx-Romagna Film Commission
L’attività della Regione Xxxxxx-Romagna, attraverso la FILM COMMISSION prevede:
a) la valorizzazione del territorio regionale attraverso lo sviluppo delle potenzialità ambientali, architettoniche, paesaggistiche e culturali, mettendo a disposizione e una banca dati che copre l’intero territorio regionale;
b) l’attrazione sul territorio regionale delle produzioni cinematografiche e audiovisive, assicurando condizioni più favorevoli per l’individuazione delle locations, l’effettuazione delle riprese e la permanenza delle troupe in loco, anche attraverso la presenza in mercati e festival nazionali ed internazionali;
c) lo sviluppo del sistema delle imprese locali e l’impiego di risorse tecniche, professionali e artistiche esistenti sul territorio regionale, mettendo a disposizione una banca dati aggiornata di imprese, servizi e maestranze del settore;
d) il sostegno ai progetti cinematografici, attraverso incentivi economici previsti dalla gestione del Fondo Audiovisivo Regionale;
Articolo 3 – Impegni degli enti aderenti
Gli Enti locali aderenti al presente accordo si impegnano a:
a) collaborare con Xxxxxx-Romagna Film Commission per favorire le attività produttive sul territorio, individuando location e spazi utili alle riprese;
b) collaborare alla ricognizione di informazioni ed immagini per arricchire qualitativamente la banca dati delle location;
c) comunicare alla Regione l’ufficio referente con cui programmare le attività nel territorio comunale di competenza;
d) partecipare ai Tavoli di confronto coordinati e convocati dalla ER Film Commission quale attività propedeutica all’accoglienza delle produzioni, e monitorarne tempestivamente l’efficacia;
e) collaborare all’aggiornamento dei documenti di monitoraggio e reportistica;
f) concedere alle imprese di produzione sostenute dalla Regione il patrocinio gratuito per le attività di ripresa effettuate sul territorio;
g) facilitare, per le imprese di produzione sostenute dalla ER Film Commission, la concessione delle agevolazioni e riduzioni previste dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni;
h) identificare luoghi e spazi da destinare, anche solo temporaneamente, come servizi alla produzione;
i) collaborare all’identificazione di strutture ricettive disponibili ad accogliere le produzioni, anche favorendo la formulazione di proposte commerciali competitive;
Articolo 4 - Modalità operative
Xxxxxx-Romagna Film Commission, che assume il ruolo di capofila della richiesta per le imprese di produzione intenzionate ad effettuare le proprie riprese sul territorio regionale, s’impegna, dopo averne verificato gli elementi essenziali, a:
a) collaborare alla ricerca location;
b) inoltrare dai propri uffici al referente del Comune interessato dalle riprese, una scheda redatta dalla società di produzione su apposito modulo, che dovrà contenere: i dati e i contatti della società di produzione, una descrizione generale del progetto, il dettaglio delle attività previste (luoghi, date e durata), i dati del rappresentante legale della società, i dati ed i contatti di un referente operativo;
c) collaborare con l’Ente locale aderente alla promozione del territorio attraverso accordi con l’impresa di produzione: l’impegno minimo da parte di quest’ultima dovrà essere il riconoscimento della collaborazione attraverso la citazione nei titoli di coda e favorire, laddove possibile, la comunicazione a mezzo stampa e web;
d) promuovere sedi di coordinamento tra enti locali, o altri enti pubblici territoriali, per l’attuazione di progetti che prevedono le riprese in più di un territorio comunale;
Articolo 5 -Modalità di adesione
I Comuni/Enti locali dell’Xxxxxx-Romagna interessati ad attivare la collaborazione proposta potranno aderire al presente Accordo “aperto” compilando ed inviando il modulo di adesione allegato al presente. Il modulo, firmato digitalmente dal Sindaco o dal Dirigente individuato quale responsabile dell’Accordo, conterrà l’impegno a collaborare secondo quanto descritto all’art. 3, oltre ai nominativi dei referenti operativi individuati per le successive fasi attuative.
Articolo 6 - Decorrenza e durata
1. Il presente Accordo ha durata 3 anni, con scadenza al 31 dicembre del terzo anno dalla data di adesione. La decorrenza ha avvio dalla data di ricevimento da parte della Regione del modulo di adesione sottoscritto.
2. L’Accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio, su espressa volontà delle parti, previa comunicazione da trasmettere con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
Articolo 7 – Recesso
L’ente aderente, previa presentazione di motivata richiesta scritta, potrà in ogni momento recedere dal presente Accordo.
Articolo 8 – Rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Accordo, si fa espresso riferimento alle norme e leggi vigenti al momento della adesione.
Il presente Accordo è formato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale mediante adesione di cui all’art 5 da ciascuna delle Parti.