DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 2742
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell’interno (MARONI)
con il Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca (GELMINI)
e con il Ministro per i beni e le attivita` culturali (XXXXX)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2011
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia culturale,
scientifica, tecnologica e nei settori dell’istruzione e dell’informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005
TIPOGRAFIA DEL SENATO (370)
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6
Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13 Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) . . . . . . . . . » 16 Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 22
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25
Testo dell’Accordo facente fede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31
Onorevoli Senatori. – L’attuale iniziativa diplomatica si inserisce in un quadro di pro- gressivo rafforzamento delle relazioni bilate- rali con il Kuwait, che hanno conosciuto ne- gli ultimi anni importanti occasioni di appro- fondimento sia in campo politico che econo- mico.
Il presente testo mira a promuovere l’e- stensione della cooperazione bilaterale anche ai settori culturale, scientifico, tecnologico, dell’istruzione e dell’informazione, valendosi dell’esistenza in loco di una istituzione molto attiva quale il National Council of Arts, il cui Segretario generale e` stato incaricato dalla parte kuwaitiana alla firma dell’Accordo.
In tale contesto, la proposta di Accordo ri- sponde alle seguenti esigenze:
a) provvedere alla mancanza di un ac- cordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nei campi dell’istruzione e del- l’informazione fra i due Paesi;
b) fungere da stimolo per iniziative spe- cifiche nei campi succitati, ad ogni livello;
c) rispondere alle nuove esigenze cultu- rali, scientifiche, tecnologiche, informative e didattiche provenienti dai Paesi del Golfo e dal Kuwait in particolare, in considerazione della crescente importanza che tali settori stanno assumendo nelle relazioni internazio- nali quale stimolo alla migliore conoscenza reciproca ed alla promozione dell’immagine del nostro Paese all’estero.
Gli aspetti qualificanti dell’Accordo sono, per quanto attiene alla cooperazione nei set- tori culturale ed artistico:
– promozione e realizzazione di attivita` tese a stimolare una migliore comprensione delle leggi e regolamenti dei due Paesi; dif- fusione dell’insegnamento delle rispettive lingue (articolo 1);
– cooperazione nei settori della musica, delle arti, del teatro e del cinema; partecipa- zione a festival, rassegne cinematografiche ed altre manifestazioni di rilievo; organizza- zione di scambi di mostre ad alto livello, rappresentative del patrimonio artistico e cul- turale dei due Paesi (articolo 2);
– cooperazione tra le istituzioni, le as- sociazioni ed i centri culturali dei rispettivi Paesi, garantendo il trattamento piu` favore- vole al fine di agevolare la cooperazione tra di essi, conformemente alle leggi ed ai re- golamenti in vigore nel Paese ospitante (arti- colo 3);
– cooperazione tra centri di documenta- zione e biblioteche dei rispettivi Paesi, non- che´ scambio di materiali, libri, banche dati e missioni di esperti del settore (articolo 4);
– cooperazione allo scopo di prevenire e reprimere il commercio illegale di opere d’arte, beni culturali, beni audiovisivi, tute- lati dalle leggi e dai regolamenti in materia di proprieta` intellettuale, documenti ed altri beni di valore storico (articolo 5);
– cooperazione nel settore dell’archeo- logia attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e l’organizzazione di convegni e seminari, la realizzazione di ricerche con- giunte; messa a disposizione di strutture per le attivita` svolte dalle missioni archeologiche nei rispettivi Paesi (articolo 6);
– scambio di informazioni su vari argo- menti di interesse per entrambi i Paesi, attra- verso visite di personalita` del settore dell’i- struzione, della scienza, della cultura e del- l’informazione (articolo 7).
Per quanto attiene alla cooperazione nel settore dell’istruzione generale:
– scambio di visite da parte di speciali- sti in tutti i campi dell’istruzione allo scopo
di conoscere i progressi ed i risultati rag- giunti in entrambi i Paesi nel campo dell’i- struzione (articolo 8);
– scambio di libri scolastici, documenti, studi e modelli su cui si basano lo sviluppo ed i programmi scolastici in entrambi i Paesi (articolo 9);
– incoraggiamento della partecipazione a corsi di formazione, conferenze, seminari e convegni didattici sul tema dell’istruzione generale (articolo 10);
– scambi di esperienze e di informa- zioni nel campo dell’istruzione generale, spe- cialistica e tecnica, nel settore amministra- tivo dell’istruzione, nell’allestimento e nello sviluppo di biblioteche scolastiche (articolo 11);
– incoraggiamento allo scambio dei piu` recenti supporti didattici, in particolare i sup- porti audiovisivi per l’insegnamento delle lingue straniere, attraverso lo scambio di esperienze ed il coordinamento nell’utilizzo, nella realizzazione e nello sviluppo di sup- porti didattici (articolo 12);
– scambio di informazioni relative ai diplomi di studio rilasciati dagli istituti di in- segnamento di entrambi i Paesi ed eventuale stipula, conformemente alle rispettive legi- slazioni, di un accordo distinto che preveda il riconoscimento dei diplomi e certificati di istruzione rilasciati da istituti scolastici statali e dagli istituti legalmente autorizzati di entrambi i Paesi, a condizione che i pro- grammi di studio corrispondano a quelli ap- plicabili nel Paese nel quale viene richiesto il riconoscimento degli istituti scolastici (ar- ticolo 13);
– scambio di visite di gruppi di studenti e missioni conoscitive, compagnie teatrali, squadre sportive e scolastiche di entrambi i Paesi (articolo 14).
Per quanto attiene alla cooperazione nel settore dell’istruzione secondaria e della ri- cerca scientifica e tecnologica:
– cooperazione in ambito accademico tra i due Paesi attraverso l’incremento degli
accordi interuniversitari e lo scambio di vi- site di professori, lettori e ricercatori (arti- colo 15);
– scambio di informazioni approfondite sui sistemi di riconoscimento accademico ap- plicabili nelle universita` dei due Paesi e stu- dio della possibilita` di emettere dei regola- menti finalizzati al riconoscimento dei certi- ficati rilasciati dalle universita` dei due Paesi (articolo 16);
– cooperazione scientifica e tecnologica nel settore delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico, da svilupparsi nel quadro delle risorse finan- ziarie di entrambe le Parti attraverso scambi di personale scientifico e tecnico, scambio di informazioni, studi, documenti di natura scientifica e tecnica, formazione di gruppi misti di ricerca, organizzazione di seminari, laboratori, conferenze ed esposizioni in set- tori di reciproco interesse (articolo 17);
– promozione di borse di studio e posti per studenti e laureati, per studi universitari e post universitari ed attivita` di ricerca (arti- colo 18);
– promozione di visite di studenti uni- versitari in entrambi i Paesi, per scopi cultu- rali, scientifici, sportivi e sociali (articolo 19).
Per quanto attiene alla cooperazione nel settore dell’informazione:
– scambio di programmi televisivi e ra- diofonici, di programmi culturali e di film (articolo 20);
– trasmissione di programmi televisivi in occasione delle ricorrenze nazionali di en- trambi i Paesi (articolo 21);
– scambio di visite di giornalisti e fun- zionari e agevolazione delle loro missioni (articolo 22);
– scambio di notizie e approfondimenti della stampa e delle informazioni, e messa a disposizione delle strutture necessarie in que- sti settori (articolo 23);
– organizzazione di manifestazioni sul- l’informazione in entrambi i Paesi, e messa
a disposizione delle strutture necessarie a tal fine (articolo 24);
– cooperazione nel settore dell’emit- tenza radiotelevisiva (articolo 25).
Per quanto attiene alle disposizioni gene- rali:
– previsione della possibilita` di xxxxxx- xxxx agli organismi internazionali competenti di partecipare al finanziamento o all’attua- zione dei programmi o progetti derivanti dalle formule di cooperazione previste dal presente Accordo e dagli accordi comple- mentari da esso scaturiti (articolo 26);
– istituzione di una Commissione mista incaricata di elaborare programmi pluriennali dettagliati e programmi relativi ai settori prioritari e di concludere accordi pratici per la cooperazione culturale, scientifica, tecno- logica e nel campo dell’istruzione, le cui riu- nioni verranno convocate attraverso i canali diplomatici e si terranno alternativamente nelle due capitali (articolo 27);
– entrata in vigore alla data dell’ultima notifica con la quale una delle due Parti avra` comunicato all’altra Parte l’avvenuto adem- pimento di tutte le procedure previste dalla legislazione nazionale ai fini dell’attuazione (articolo 28);
– previsione della possibilita` di modi- fica o integrazione delle disposizioni del- l’Accordo da raggiungere attraverso l’ac- cordo di entrambe le Parti; tali modifiche e integrazioni entreranno in vigore conforme- mente a quanto previsto dall’articolo 28 dello stesso (articolo 29);
– durata di tre anni e rinnovo automa- tico per un periodo/periodi equivalente/i, salvo nel caso in cui una delle Parti con- traenti richieda per iscritto la cessazione o la modifica dell’Accordo, attraverso i canali diplomatici, almeno sei mesi prima della sca- denza del periodo iniziale. La cessazione dell’Accordo non ha effetti sui programmi e progetti eventualmente in corso, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti (articolo 30).
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo con il Kuwait in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo 2
Per promuovere la realizzazione in Kuwait di ini-
ziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede una spesa complessiva di (di competenza del Ministero degli affari esteri) | euro | 20.000 |
Totale onere articolo 2 | euro | 20.000 |
da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari |
esteri.
Articolo 4
Per favorire la collaborazione in campo edito- riale, si prevede la concessione di premi e contributi, volti a promuovere in Kuwait la traduzione e la pub- blicazione del libro italiano, con l’onere complessivo
di (Ministero degli affari esteri) euro 10.000
Allo scopo di incoraggiare la collaborazione tra gli archivi e le biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sono pre- viste le seguenti attivita` con i rispettivi oneri:
– spese di soggiorno per 1 bibliotecario straniero (euro 120 al giorno x 10 giorni) | euro | 1.200 |
– spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (bi- glietto aereo Roma/Kuwait City/Roma) | euro | 900 |
– spese di soggiorno per 1 archivista straniero (euro 120 al giorno x 10 giorni) | euro | 1.200 |
– spese di viaggio per 1 archivista italiano (biglietto aereo Roma/Kuwait City/Roma) | euro | 900 |
Totale onere articolo 4 euro 14.200
di cui euro 10.000 da iscriversi sul bilancio del Mini- stero degli affari esteri ed euro 4.200 da iscriversi sul bilancio del Ministero per i beni e le attivita` culturali.
Articolo 10
Al fine di incrementare la collaborazione nel set- tore dell’istruzione promuovendo le iniziative rivolte allo studio delle rispettive lingue e letterature, si pre- vedono le seguenti iniziative cos`ı quantificate:
– contributi ad istituzioni scolastiche straniere per l’i- stituzione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana (Ministero degli affari esteri) | euro | 15.000 |
– Contributi ad istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di insegnanti locali di italiano (Ministero degli af- fari esteri) | euro | 15.000 |
– Contributi ad istituzioni universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di 1 cattedra di lin- gua italiana (Ministero degli affari esteri) | euro | 25.000 |
Totale onere articolo 10 | euro | 55.000 |
da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari |
esteri.
Articolo 12
Per promuovere lo scambio di informazioni nel
settore della didattica linguistica, si prevede l’invio | ||
in Kuwait di forniture librarie e materiale audiovisivo | ||
quale supporto per l’insegnamento della lingua italiana | ||
(Ministero degli affari esteri). | euro | 10.000 |
Articolo 15
Per favorire la collaborazione accademica tra i due Paesi, e` auspicabile l’attivazione dello scambio di personale docente e la stipula di intese fra univer- sita`. Per gli scambi di docenti universitari vale il prin- cipio secondo il quale le spese di viaggio sono a ca- rico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono so- stenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe ini- ziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro
Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unita`, la cui spesa e` cos`ı suddivisa:
– spese di soggiorno x 3 docenti stranieri in Italia (euro 120 x 10 giorni x 3 persone) (Ministero degli
affari esteri) euro 3.600
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si pre- vede che l’Italia possa inviare in Kuwait 3 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cos`ı quantificati:
– spesa per 3 biglietti aerei Roma/Kuwait City/Roma
(euro 900 x 3 persone) (del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca) | euro | 2.700 |
Totale onere articolo 15 | euro | 6.300 |
di cui euro 3.600 del bilancio del Ministero degli af- fari esteri ed euro 2.700 del bilancio del Ministero |
dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca.
Articolo 17
Per attuare la cooperazione scientifica e tecnolo- gica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.
Per gli scambi predetti vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si ritiene che il nostro Paese possa offrire 10 soggiorni di ricerca di breve durata (10 giorni, euro 120 ciascuno) e 10 soggiorni di lunga du- rata (1 mese, euro 1.300 ciascuno), ospitando annual- mente le sotto indicate unita`, la cui spesa e` cos`ı sud- divisa:
– n. 10 docenti o ricercatori per un periodo di 10 giorni. Spesa per soggiorni di breve durata (euro 120 al giorno x 10 giorni x 10 persone) | euro | 12.000 |
– n. 10 docenti o ricercatori per un periodo di 1 mese. Spesa per soggiorni di lunga durata (euro 1.300 x 1 mese x 10 persone) | euro | 13.000 |
– spese di assicurazione (euro 30 a persona x 20 per- sone) (Ministero degli affari esteri) | euro | 600 |
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si puo` ipotizzare che l’Italia possa inviare in Kuwait 10 do- centi e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono cos`ı quantificati:
– spesa per 10 biglietti aerei Roma/Kuwait City/Roma (euro 900 x 10) (bilancio del Ministero degli affari | ||
esteri) | euro | 9.000 |
– per la concessione di contributi volti a sostenere at- tivita` di ricerca in settori scientifici e tecnologici di | ||
reciproco interesse, si prevedono iniziative comples- | ||
sivamente quantificabili in (bilancio del Ministero | ||
degli affari esteri) | euro | 30.000 |
– per intensificare la cooperazione fra le istituzioni universitarie dei due Paesi, e` ipotizzabile l’organiz- | ||
zazione di workshops in aree di reciproco interesse | ||
per una spesa complessiva di (Ministero dell’istru- zione, dell’universita` e della ricerca) | euro | 30.000 |
Totale onere articolo 17 | euro | 94.600 |
di cui euro 64.600 da iscriversi sul bilancio del Mini- | ||
stero degli affari esteri ed euro 30.000 sul bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ri- |
cerca.
Articolo 18
Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti del Kuwait, si prevede che l’Italia possa as-
segnare ogni anno 12 borse di studio | con | i | seguenti | |
oneri: – (euro 1.000 x 12) | euro | 12.000 | ||
– spese assicurative (euro 30 x 12) | euro | 360 |
Totale onere articolo 18 euro 12.360
da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri.
Articolo 19
Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventu` si prevedono i seguenti oneri:
– contributi per la partecipazione di operatori socio-
culturali giovanili ad iniziative multilaterali e per la realizzazione di progetti di scambi giovanili tra associazioni ed enti dei due Paesi (Ministero degli affari esteri) | euro | 30.000 |
Totale onere articolo 19 | euro | 30.000 |
da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari |
esteri.
Articolo 27
Per l’esame dei programmi operativi viene costi- tuita una Commissione mista, incaricata di redigere i programmi esecutivi, che si riunira` ogni tre anni alter- nativamente in Italia ed in Kuwait. Nell’ipotesi del- l’invio in missione di 4 funzionari, di cui 2 del Mini- stero degli affari esteri e 2 del Ministero dell’istru- zione, dell’universita` e della ricerca per un periodo
di 3 giorni, la relativa spesa viene cos`ı (solo per l’anno 2013):
quantificata
– spese di viaggio per 4 biglietti aerei Roma/Kuwait City/Roma (euro 900 x 4 persone) | euro | 3.600 |
– spese di pernottamento (euro 130 x 3 giorni x 4 per- sone) | euro | 1.560 |
– spese di vitto (50 per cento di euro 135 = euro 68 x 3 giorni x 4 persone) | euro | 816 |
Totale onere articolo 27 | euro | 5.976 |
(solo per l’anno 2013) di cui euro 2.988 da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri ed euro 2.988 da iscriversi sul bilancio del Ministero dell’i- |
struzione, dell’universita` e della ricerca.
L’articolo 6 dell’Accordo non reca ulteriori oneri a carico del bilan- cio dello Stato in quanto la cooperazione nel settore archeologico verra` attuata con le risorse che si renderanno di volta in volta disponibili.
Pertanto l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2011 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 32.700 per gli anni 2011 e 2012 e per euro 35.688 per l’anno 2013 nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca scientifica, per euro 4.200 per gli anni 2011, 2012 e 2013 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita` culturali, per euro
205.560 per gli anni 2011 e 2012 e per euro 208.548 per l’anno 2013 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e` il seguente:
2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Articolo 2 | euro | 20.000 | euro | 20.000 | euro | 20.000 | ||
Articolo 4 | » | 14.200 | » | 14.200 | » | 14.200 | ||
Articolo 10 | » | 55.000 | » | 55.000 | » | 55.000 | ||
Articolo 12 | » | 10.000 | » | 10.000 | » | 10.000 | ||
Articolo 15 | » | 6.300 | » | 6.300 | » | 6.300 | ||
Articolo 17 | » | 94.600 | » | 94.600 | » | 94.600 | ||
Articolo 18 | » | 12.360 | » | 12.360 | » | 12.360 | ||
Articolo 19 | » | 30.000 | » | 30.000 | » | 30.000 | ||
Articolo 27 | » | – | » | – | » | 5.976 | ||
Totale | euro | 242.460 | euro | 242.460 | euro | 248.436 |
Si fa presente infine che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Kuwait, allo scambio di docenti ed esperti, alla rea- lizzazione di eventi culturali ed espositivi, alla concessione di borse di stu- dio, alle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento.
Analisi tecnico-normativa
Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno
1. Obiettivi e necessita` dell’intervento normativo. Gli ottimi rapporti bilaterali tra i due Paesi, consolidatisi a partire dall’intervento dell’Italia nella prima guerra del Golfo per poi svilupparsi ulteriormente, hanno co- nosciuto negli ultimi anni importanti occasioni di approfondimento sia in campo politico che economico, riguardando recentemente anche temi di stringente attualita` e interesse quali il turismo e l’ambiente. L’Accordo in parola aggiunge un importante tassello al corollario normativo tra Italia e Kuwait e attesta la volonta` del nostro Paese di rendere ancor piu` strut- turata la gia` solida presenza nella regione del Golfo, coniugando apporto tecnologico e versatilita` culturale, rispondendo al contempo alle esigenze scientifiche, tecnologiche, culturali, informative e didattiche di un Paese in pieno sviluppo come il Kuwait. La conclusione dell’Accordo, le cui trat- tative sono state avviate nel 2002, e` stata ripetutamente sollecitata dalla controparte anche nelle recenti visite in Italia – da ultimo la storica visita dell’Emiro Xxxxx Xx-Xxxxx Xx-Xxxxx Xx-Xxxxx nel maggio scorso.
2. Analisi del quadro normativo nazionale. Analogamente ad altri atti gia` conclusi da parte italiana nel medesimo settore, l’Accordo deve essere ratificato con atto avente forza di legge ex articolo 80 della Costituzione, dal momento che alcune sue disposizioni prevedono oneri a carico del bi- lancio dello Stato.
3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vi- genti. Si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di ade- guamento della legislazione vigente.
4. Analisi della compatibilita` dell’intervento con i princ`ıpi costituzio- nali. Si attesta la non conflittualita` con i princ`ıpi costituzionali.
5. Analisi della compatibilita` con le competenze delle regioni ordina- rie ed a statuto speciale nonche´ degli enti locali. Il provvedimento non incide sulla competenza ne´ delle regioni, ne´ degli enti locali.
6. Verifica della compatibilita` con i princ`ıpi di sussidiarieta`, differen- ziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Co- stituzione. E` stata verificata la non conflittualita` con l’articolo 118, primo
comma, della Costituzione.
7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita` di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. Non esistono rilegificazioni in materia.
8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia ana- loga all’esame del Parlamento e relativo allo stato dell’iter. Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell’Accordo di cui trattasi.
9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalita` sul medesimo o analogo og- getto. Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.
Parte II – Contesto normativo comunitario ed internazionale.
1. Analisi delle compatibilita` dell’intervento con l’ordinamento co- munitario. Si attesta la compatibilita` del provvedimento con l’ordinamento comunitario.
2. Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono state procedure di infrazione in materia.
3. Analisi della compatibilita` dell’intervento con gli obblighi interna- zionali. Il testo dell’Accordo non contrasta con alcun obbligo internazio- nale.
4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono state decisioni giurisprudenziali sulla materia oggetto del provvedimento.
5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. Non vi sono giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea.
6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea. Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall’Italia che da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
Parte III – Elementi di qualita` sistematica e redazionale del testo.
1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal te- sto, della loro necessita`, della coerenza con quelle gia` in uso. Il provve- dimento non prevede nuove definizioni.
2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed inte- grazioni sub`ıte dai medesimi. E` stata verificata la correttezza dei riferi-
menti normativi.
3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modi- ficazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. Nel testo dell’Accordo non si e` fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa. I negoziati di tale atto sono stati condotti tra i due Governi sulla base delle esigenze emerse nel corso della trattativa ed e` improntato al rispetto dei princ`ıpi di com- pletezza, chiarezza, semplicita` che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione nel campo culturale.
4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni del- l’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Non sono state operate abrogazioni di norme preesistenti.
5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi l’effetto retroattivo o riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di inter- pretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. L’Ac- cordo non contiene disposizioni del genere su indicato.
6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto an- che a carattere integrativo o correttivo. Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell’Accordo.
7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. L’entrata in vigore del presente Accordo non implica la necessita` di adottare misure di ade- guamento amministrativo.
8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ov- vero indicazione della necessita` di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilita` dei relativi costi. L’Ac- cordo non fornisce dati statistici ne´ si ritiene necessario commissionare l’elaborazione di statistiche.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi.
A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente
Attualmente non vi sono accordi nel campo culturale tra Italia e Ku- wait e si e` ritenuto indispensabile colmare tale lacuna in considerazione delle crescenti relazioni bilaterali in questo settore tra i due Paesi.
B) Illustrazione delle carenze e delle criticita` constatate nella vigente si- tuazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.
La conclusione di un Accordo culturale con il Kuwait si e` resa neces- saria, in quanto e` inesistente un quadro normativo di riferimento, di grande portata ed efficacia, a seguito dell’intensificarsi delle relazioni di- xxxxxxxxxx e dell’introduzione delle nuove tecnologie per la comunica- zione.
Le ragioni che hanno portato alla stipula dell’Accordo, oggetto del presente intervento regolatorio, vanno ricercate nel sempre piu` intenso svi- luppo delle relazioni tra i due Paesi e in particolare nella volonta` da parte italiana di creare strumenti di cooperazione culturale di alto livello nei set- tori dell’educazione, della conservazione del patrimonio culturale, della scienza e della tecnologia, della radio, della televisione e dei media, ad oggi inesistenti. L’Accordo in esame pertanto potra` contribuire senz’altro alla promozione del nostro Sistema Italia in un Paese strategico nell’area del Golfo.
C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto interna- zionale ed europeo.
Attualmente la carenza di strumenti idonei di riferimento tra le Parti per lo scambio delle conoscenze culturali non consente un grande flusso di scambio tra gli operatori culturali, ne´ investimenti nel settore, che consi- derate le potenzialita` economiche del Kuwait, il nostro Paese sta progres- sivamente intensificando.
L’Accordo pertanto si propone di offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra universita`, centri di ricerca, istitu- zioni culturali, agenzie radiotelevisive e giornalistiche pubblici e privati gia` esistenti o in via di sviluppo tra Italia e Kuwait. Gli interventi nel
campo rappresentato costituiranno un ulteriore stimolo ad un successivo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.
Inoltre, per consolidare i legami di amicizia con un nuovo Paese, per promuovere gli scambi commerciali e la sicurezza internazionale, occorre prestare un’attenzione crescente al dialogo interculturale e alla coopera- zione scientifica e tecnologica, fattori oggigiorno determinanti per il pro- gresso socioeconomico delle aree interessate, dati gli enormi benef`ıci che si possono trarre dal trasferimento di saperi e di buone pratiche nei settori che vengono considerati prioritari per lo sviluppo.
Da qui e` nata l’esigenza di studiare una intesa che risponda alle esi- genze odierne, che tenga conto dei nuovi settori strategici e piu` tecnolo- gicamente avanzati al fine di favorire uno sviluppo endogeno ed ecososte- nibile delle aree interessate, con conseguenti ricadute positive anche dal punto di vista sociale e civile.
D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realiz- zare mediante l’intervento normativo e gli indicatori che consenti- ranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.
L’entrata in vigore dell’Accordo in parola rafforzera` nell’immediato il clima di fiducia tra i due Paesi, mentre a medio e lungo termine costi- tuira` un volano per i rapporti bilaterali nei molteplici aspetti culturali ivi rappresentati. La crescita degli scambi culturali, ma anche economici co- stituiranno indicatori certi degli effetti positivi promossi dall’Accordo in parola.
Una volta operativo l’Accordo verra` accompagnato da Protocolli ese- cutivi che ogni due anni saranno rivisti per meglio cogliere gli obiettivi che si erano prefissati.
Il grado di raggiungimento degli obiettivi sara` valutato dal Ministero degli affari esteri per il tramite della Direzione generale per la promozione culturale, che dispone dei dati necessari attraverso le risultanze che per- vengono dalle Universita` e dai centri di ricerca.
Se si considera inoltre che attualmente gli studenti dei due Paesi, non avendo un quadro normativo di riferimento, possono avere limitate possi- bilita` di scambio, attraverso l’applicazione del presente Accordo vengono semplificate le procedure di rilascio di visti di studio e ampliate le possi- bilita` di partecipare a programmi gia` definiti tra le istituzioni scolastiche ed universitarie dei due Paesi.
E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento legislativo.
I destinatari diretti dell’efficacia dell’Accordo in oggetto sono:
– per la parte italiana il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’istruzione, dell’universita` e della ricerca, il Ministero per i beni e le attivita` culturali, nonche´ le universita` e gli istituti di ricerca pubblici e privati;
– per la controparte le omologhe istituzioni.
Sono da considerarsi inoltre soggetti attivi anche gli studenti, i do- centi, i ricercatori, gli artisti e i cultori della materia, i quali possono be- neficiare ed usufruire di borse di studio e di ricerca per lo svolgimento dei programmi da realizzare, concordati congiuntamente dai due Paesi nel- l’ambito della Commissione mista creata dall’Accordo da ratificare.
Sezione 2. Le procedure di consultazione.
La negoziazione e` avvenuta coinvolgendo i due Governi per il tra- mite delle rispettive rappresentanze diplomatiche e dei responsabili delle Amministrazioni centrali e periferiche coinvolte nelle consultazioni.
Da tali consultazioni e` scaturito l’Accordo oggetto del presente inter- vento regolatorio. Nella fase negoziale si sono tenuti numerosi incontri tra i funzionari addetti alla promozione culturale dei rispettivi ministeri degli esteri, che avvalendosi dell’esperienza raggiunta attraverso l’applicazione di altri analoghi accordi in materia, hanno posto le basi per avviare pro- getti di convenzioni che saranno stipulate dalle istituzioni culturali pre- poste.
Sezione 3. La valutazione dell’opzione di non intervento (opzione zero).
L’opzione di non intervento impedirebbe di adempiere all’obbliga- zione gia` assunta sul piano internazionale con la firma dell’Accordo e per- tanto non sarebbe coerente con gli obiettivi prefissati.
Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento.
Dall’attuazione dell’accordo derivano oneri a carico del bilancio dello Stato valutati complessivamente in oltre 248.000 euro a regime. Da cio` ne deriva che il Capo dello Stato per poter ratificare l’Accordo e` soggetto ad autorizzazione parlamentare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80 della Costituzione.
Pertanto sul piano giuridico non esistono alternative al presente inter- vento regolatorio.
Per quanto concerne il merito, le disposizioni contenute nell’Accordo sono il frutto del negoziato tra le Parti, non suscettibile di ulteriori modi- fiche unilaterali.
In definitiva si puo` affermare che non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, ne´ era possibile negoziare un testo sostanzial- mente diverso da quello concordato con la controparte.
Sezione 5. La giustificazione dell’opzione regolatoria proposta.
A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.
Nella stipula dell’Accordo, le delegazioni si sono ispirate a modelli gia` ampiamente collaudati, con l’introduzione inoltre di norme ad hoc che tengano conto dei rapporti tra i due Paesi e delle finalita` che si inten- dono perseguire, nel rispetto delle diverse esigenze – elaborato conforme- mente al testo standard utilizzato per gli accordi di questo tipo, impron- tato al rispetto dei princ`ıpi di completezza, chiarezza e semplicita` che ca- ratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione culturale.
B) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta.
L’Accordo non presenta svantaggi. La sua onerosita`, infatti, produrra` nel giro di pochi anni grandi vantaggi ai rapporti bilaterali tra i due Paesi, con una notevole penetrazione nel tessuto economico mediante un grande approccio a nostro vantaggio, determinato dall’offerta culturale. Si e` per- tanto valutato che nel tempo il rapporto costi-benef`ıci potra` essere vantag- gioso sia sul piano umano, della reciproca conoscenza, sia su quello degli scambi culturali. Inoltre si prevede che il nostro Paese potra` effettuare an- che missioni archeologiche dalle quali scaturiscono molte possibilita` per i ricercatori, le istituzioni ed anche per l’economia in genere.
Si considera inoltre che buoni rapporti bilaterali con la controparte porteranno benef`ıci in termini di maggiore sviluppo e sicurezza per le pro- blematiche afferenti l’area.
C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.
Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.
D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.
Non si e` proceduto a nessuna comparazione in quanto l’Accordo non prevedeva alternative possibili, trattandosi di autorizzazione alla ratifica di una intesa bilaterale.
E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento rego- latorio.
L’Accordo prevede una spesa complessiva pari a 242.000 euro per i primi due anni e 248.000 euro a regime. La copertura viene assicurata dalla Tabella A del Ministero degli affari esteri, allegata annualmente alla legge di stabilita`, destinata per sua natura a coprire le spese derivanti dall’attuazione di impegni internazionali.
Dal provvedimento non derivano effetti impeditivi in quanto le atti- vita` di esecuzione dell’Accordo verranno svolte dal Ministero degli affari esteri e delle altre Amministrazioni statali ed altri organismi pubblici e/o privati gia` esistenti ed operativi per l’applicazione di altri analoghi accordi e pertanto non determinera` un aggravio sulle risorse economiche ed umane esistenti, oltre quelle gia` quantificate in nota tecnica.
Sezione 6. L’incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mer- cato e sulla competitivita` del Paese.
Non si prevede un’incidenza su tali aspetti, sebbene dall’attuazione dell’Accordo potranno derivare benef`ıci indiretti per alcuni settori produt- tivi e commerciali dei due Paesi, costituendo a vario titolo la conseguenza delle politiche di cooperazione previste in campo culturale, scientifico e tecnologico.
L’intervento regolatorio ampliera` l’offerta culturale tra le universita` nel campo della ricerca. Gli oneri finanziari considerati dal provvedi- mento, pertanto, sono da ritenersi congrui in relazione alle finalita` perse- guite. Dalle attivita` culturali che saranno poste in essere con la dotazione finanziaria considerata, si puo` affermare inoltre, sulla base dei risultati conseguiti con altre analoghe intese, deriveranno effetti positivi e trainanti che metteranno in moto una corretta competitivita` tra le istituzioni univer- sitarie e gli enti di ricerca coinvolti.
Sezione 7. Modalita` attuative dell’intervento regolatorio.
A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio pro- posto.
L’attuazione dell’Accordo e` demandata alla programmazione e alle riunioni periodiche di una Commissione mista di cui e` prevista la istitu- zione all’articolo 27. Detta Commissione avra` il compito di promuovere e sviluppare la collaborazione nei settori che di volta in volta andra` a pre- diligere.
La competente Direzione generale per la promozione culturale del Ministero degli affari esteri, con l’omologa istituzione del Kuwait, colla- boreranno per il coinvolgimento delle universita` e dei centri di ricerca per la riuscita degli scambi culturali.
Anche i rispettivi istituti di cultura, presenti sul posto, assicureranno la loro funzione di intermediazione con le universita` ed i centri di ricerca.
B) Eventuali azioni per la pubblicita` e per l’informazione dell’intervento.
La pubblicita` per l’informazione e la pubblicita` degli interventi di volta in volta attuati verranno demandate alle istituzioni di entrambi i Paesi.
Le delegazioni, per il tramite dei rispettivi Istituti di cultura daranno la massima diffusione delle opportunita` previste ogni anno, attraverso la diffusione di notizie presso i portali dei rispettivi siti istituzionali. Anche la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri inserira` pubblicita` per la diffusione dei programmi nel sito ufficiale del Ministero degli affari esteri alla voce: «borse di studio».
C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell’intervento rego- latorio.
La Commissione mista prevista ai sensi dell’articolo 27 dell’Accordo, composta da funzionari tecnici di entrambi i Paesi, avra` il compito di de- cidere annualmente le attivita` da porre in essere, che saranno verificate e controllate dalla competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, con l’ausilio delle altre Amministrazioni statali competenti per i settori coinvolti. Per il funzionamento della Commissione e` previsto uno specifico onere a carico del bilancio dello Stato, all’interno delle spese to- tali determinate dall’applicazione dell’Accordo, derivante da diarie e mis- sioni.
D) Eventuali meccanismi per la revisione e l’adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre even- tualmente a verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR).
L’Accordo potra` essere emendato con il consenso di entrambe le Parti, secondo le modalita` previste dall’articolo 29 e rimarra` in vigore per un periodo di tre anni, rinnovabile automaticamente per eguali periodi.
Il Ministero degli affari esteri, usufruendo della collaborazione delle altre Amministrazioni coinvolte, curera` a cadenza biennale la redazione della VIR, in cui verranno presi in considerazione l’andamento dei rap- porti bilaterali e i benef`ıci in ambito di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica derivanti dall’applicazione dell’Accordo. A seguito di una dettagliata analisi dei costi-benef`ıci, si decidera` se intervenire per proce- dere alla modifica della parte dell’Accordo che avra` determinato criticita`, mediante interventi correttivi o integrativi, stabiliti con la controparte.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e` autoriz- zato a ratificare l’Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell’istruzione e dell’informazione fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Ku- wait il 7 dicembre 2005.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e` data al- l’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formita` a quanto disposto dall’articolo 28 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 242.460 per l’anno 2011, a euro 242.460 per l’anno 2012 e a euro 248.436 annui a decorrere dal- l’anno 2013, si provvede mediante corrispon- dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’econo- mia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti parlamentari – 24 – Senato della Repubblica – N. 2742
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E 4,00