TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DI CONTRATTO
TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Oggetto dell’Appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle prestazioni relative al servizio di gestione calore per gli edifici di competenza comunale indicati nelle schede allegate (allegato A) al presente Capitolato e comprende la fornitura del calore e la produzione di acqua calda sanitaria occorrente al corretto funzionamento degli stessi conformemente all’art.1 co.1 lettera p) del DPR N.412/1993 secondo le modalità indicate nel presente capitolato, nonché manutenzione ordinaria degli impianti come successivamente descritta.
Nel prezzo di appalto è compresa la gestione e manutenzione dell’impianto di climatizzazione del Palazzo Comunale.
Eventuali lavori di manutenzione straordinaria potranno essere autorizzati sulla base di un computo metrico stilato sulle singole voci di elenco prezzi del Prezziario Regione Piemonte – edizione 2012 ed applicando il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Nell’appalto è compresa la produzione ed il consumo di acqua calda sanitaria per l’utilizzo degli spogliatoi annessi alle palestre di Xxx Xxxxxxx 00 dal lunedì al venerdi dalle ore 16.30 alle 23.30 e nei giorni di sabato e domenica in occasione di partite sportive.
Per prestazioni si intendono la fornitura dei beni e dei servizi necessari per assicurare e mantenere nel tempo e con le modalità indicate nel DPR N.412/93 le condizioni di confort negli edifici di cui all’elenco riportato nel successivo art. 6 nel rispetto delle leggi e regolamenti e quanto altro di cui al presente Capitolato speciale.
L’Assuntore, in quanto Terzo Responsabile, deve provvedere nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo energia ai sensi dell’art.1 co.1 lettera p) del DRP N.412/93 tramite il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica ai sensi dell’art. 26 co.7 della Legge n. 10/91. Nel caso in cui vengano sviluppate proposte di cui al punto precedente, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare i relativi progetti esecutivi.
Le prestazioni di beni e servizi di cui al presente capitolato speciale debbono essere svolte in conformità al D.Lgs. n.192/2005 e alla L.R. n. 13 del 28/5/2007.
L’Aggiudicatario, nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato speciale assume il ruolo di Terzo Responsabile (art.31, commi 1 e 2 della Legge n. 10/91).
Art. 2 – Durata della fornitura.
Il servizio in oggetto si riferisce al periodo 1°/1/2013 – 01/10/2015. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere a suo motivato ed insindacabile giudizio dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30 senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta.
E’ facoltà dell’Ente Appaltante, nelle more dell’espletamento del nuovo appalto, stabilire una proroga per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi così come è sua facoltà di richiedere, in corso di appalto, l’effettuazione di nuove prestazioni o servizi complementari non compresi nel progetto iniziale, ma strettamente necessari per il suo perfezionamento, nei limiti del 50% della spesa relativa all’appalto principale, in applicazione dell’art.57 del D.Lgs n.163/2006 co.5 lett.a).
Nell’interesse dell’Amministrazione comunale la stessa si riserva facoltà analoga a quella prevista dall’art.57 co.5 lett.b) del D.Lgs.n.163/06.
Art. 3 – Corrispettivo annuo e ammontare dell’appalto.
L’ammontare complessivo stimato dell’appalto per l’intera durata contrattuale dal 1° gennaio 2013 al 1° ottobre 2015 è pari ad € 198.000,00 (centonovantottomila/00), oltre IVA 21%, di cui € 76.645,16 annui, oltre IVA 21%, così suddivisa
Anno 2013
Anno 2014
Anno 2015
Importo complessivo
Servizio energia termica importo a base d’asta
€ 76.645,16 € 76.645,16 € 44.709,68 € 198.000,00
L’importo del servizio è costituito dal corrispettivo annuo fisso che sarà corrisposto all’Appaltatore per tutte le prestazioni indicate nel presente Capitolato.
Art. 4 – Modalità di espletamento e aggiudicazione della gara.
La gara verrà espletata con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/06 a favore dell’offerta che presenterà maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 co.2 lettera a) del D.Lgs. n.163/06.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 co.1 del D.Lgs. n.163/2006: imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative e loro consorzi nonché raggruppamenti e consorzi dei
suddetti soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione alla gara espressamente indicati nella lettera di invito e nel disciplinare di gara ed in sintesi:
- iscrizione presso la CCIAA o equivalenti secondo l’Allegato XI B al Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto;
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
- requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006
Le offerte saranno valutate dal Responsabile del Servizio Tecnico ala presenza di due testimoni ed un segretario. Nel caso di esercizio della facoltà di non aggiudicare i concorrenti non potranno vantare diritto alcuno all’assegnazione dell’appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché riconosciuta conveniente per l'Amministrazione Appaltante.
Il provvedimento di aggiudicazione impegnerà la Stazione Appaltante soltanto dopo che lo stesso sarà divenuto esecutivo ai sensi di legge.
Per essere ammessi alla gara le Impresse dovranno essere in possesso dei requisiti specificati nel bando e/o disciplinare di gara e sinteticamente riportati:
- iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. per l’attività di cui al presente Capitolato speciale;
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs. n.163/06;
- capacità economico finanziaria da dimostrare secondo quanto stabilito nel bando e disciplinare di gara;
- requisiti di capacità tecnica, da dimostrare secondo quanto indicato nel bando e disciplinare di gara, tra cui titoli di studio e/o professionali dei soggetti incaricati dei controlli e gestione degli impianti nonché del personale che assumerà il ruolo di Terzo Responsabile e abilitazione ai sensi della L. 46/90 all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti;
Non saranno pertanto, da parte della Stazione Appaltante presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sulla natura della fornitura e sulle altre prestazioni da espletare. La presentazione dell’offerta implica l’accettazione da parte della Impresa di ogni condizione riportata nel presenta Capitolato.
Art. 5 – Modalità di presentazione dell’offerta
1. ISTANZA – documentazione busta “A”
2. OFFERTA ECONOMICA – documentazione busta “B”
L’offerta redatta su carta resa legale, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o da tutte le imprese in caso trattasi di raggruppamento o consorzio, dovrà indicare, sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta il ribasso percentuale offerto per il “Servizio Energia Termica”.
Art. 6 – Costituzione cauzione provvisoria e definitiva e garanzie diverse
La garanzia provvisoria da presentare a corredo dell’offerta è di € 3.960,00 pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n.163/06 sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta del contraente. La cauzione, ai sensi del co.2 dell’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx dell’Ente (BANCA SELLA – Xxxxxxx xx Xxxxx, Xxx Xxxxxx 00 – codice IBAN XX00X00000000000X0000000000).
La fideiussione, ai sensi del co.3 dell’art.75, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. n.385/93 che svolgono, in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del co.4 del citato art.75 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 co.2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La cauzione dovrà avere almeno validità dal giorno della gara (compreso) e scadenza non anteriore a 180 giorni dalla data della gara.
La garanzia, a pena di esclusione, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/3/2004 n. 123 del Ministero della Attività produttive e nel caso di Associazioni temporanee di Imprese, in particolare costituende, dovrà essere segnatamente intestata a tutte le Imprese associate partecipanti all’A.T.I.
A norma del co.8 del medesimo art.75 l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario.
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale: in caso di aggiudicazione, con ribasso superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art.75, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, co.2, del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La medesima deve essere conforme a quanto
previsto dal Decreto 12/3/2004 n.123 del Ministero delle Attività Produttive. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le Imprese certificate ai sensi dell’art.40 co.7 del D.Lgs. n.163/06.
L’Appaltatore dovrà inoltre essere in possesso di polizza di responsabilità civile che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione della fornitura in oggetto. La stessa dovrà avere massimali non inferiori a € 1.000.000,00 e avere durata non inferiore al periodo assegnato.
TITOLO II – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art. 7 – Elenco degli stabili.
Gli immobili che dovranno essere riscaldati sono quelli sotto indicati e dettagliatamente descritti nelle schede allegate al presente Capitolato:
- palazzo comunale (uffici) – Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0;
- edificio comunale “Antica Volta” – Piazza del Popolo;
- Scuola dell’Infanzia – Xxx Xxxxx 00;
- Scuola primaria “X. Xxxxxxx ” – Xxx Xxxxxxx 00;
- Scuola media “X. Xxxxxxxxx” – Via Bastone 34;
- Palestra grande – Via Bastone 34;
- Palestra campo volley – Xxx Xxxxxxx 00;
- Biblioteca Comunale “X.Xxxxxx” – Via Bastone 34;
- Casa Associazioni – Via Xxxxx Xxxxxxxxx.
Tale elenco potrà subire variazioni a seguito di ampliamenti, nuove costruzioni/acquisizioni, utilizzo locali in proprietà o in affitto e/o eliminazioni in funzione di nuove esigenze che dovessero intervenire durante il corso dell’appalto. In tal caso si provvederà ad integrare o a detrarre dal contratto l’importo forfetario relativo all’impianto come risultante dal modulo offerta compilato dall’Aggiudicatario in sede di gara. Per le integrazioni il costo sarà determinato in rapporto ai nuovi volumi raffrontati a edifici simili compresi nell’appalto.
Per modifiche sostanziali di orari derivanti da un diverso utilizzo dei locali determinato da variate esigenze della Stazione Appaltante, si farà riferimento a quanto indicato nel successivo art. 12.
Non determineranno variazioni all’importo contrattuale interventi eseguiti dal Committente attraverso opere di manutenzione straordinaria agli edifici che modifichino l’impianto termico o vari il numero delle caldaie installate.
Art. 8 – Oneri inerenti la fornitura.
L’appaltatore per tutta la durata del presente contratto, assume completamente e a proprio carico, le seguenti attività minime:
- conduzione degli impianti termici per la produzione calore e acqua calda sanitaria;
- manutenzione ordinaria delle centrali termiche e impianti;
- manutenzione straordinaria (compresi adeguamenti normativi necessari agli impianti);
- terzo responsabile;
- pronto intervento 365 giorni l’anno entro due ore dalla chiamata;
- aggiornamenti e adeguamenti pratiche VV.F. e ISPESL di tutti gli impianti gestiti;
- Eventuali ulteriori interventi migliorativi e/o riqualificazione tecnologica.
Fermo restando quanto sopra indicato, tutte le spese sono a totale carico dell’Appaltatore, comprese le opere, che dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
La condotta dei fuochi sarà determinata dalla Ditta che ne assumerà ogni responsabilità intendendosi compreso l’obbligo di evitare il congelamento dell’acqua e conseguenti rotture. Le spese di riparazione di eventuali danni prodotti dal congelamento dell’acqua saranno addebitati all’Impresa Appaltatrice.
Conduzione degli impianti termici per produzione calore e acqua calda sanitaria – Esercizio e manutenzione degli impianti.
Per esercizio si intende la conduzione dell’impianto termico nei termini previsti dalle vigenti leggi conformemente agli artt.3 e 4 del D.P.R. n. 412/1993. La finalità dell’esercizio dell’impianto termico è di assicurare il livello di comfort ambientale nel periodo, negli orari e nei modi stabiliti dalla normativa vigente relativamente agli edifici in relazione alla loro destinazione d’uso e dell’Allegato A.
Per manutenzione ordinaria si intende l’esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti d’uso e la manutenzione degli apparecchi e componenti così come definiti all’art.1 co.1 lett. h) del DPR n.412/93. Finalità della manutenzione ordinaria è mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti al fine di assicurare le condizioni contrattuali.
L’esercizio degli impianti e la manutenzione ordinaria è svolta attraverso le seguenti attività minime, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 13/2007:
1 Nel mese di settembre-ottobre di ogni anno:
- pulizia iniziale locali caldaia;
- revisione generale del bruciatore con lubrificazione delle parti meccaniche;
- pulizia e lubrificazione delle pompe di circolazione;
- avviamento e prova di tutti i componenti della centrale termica nel periodo precedente a quello di effettiva accensione;
- regolazione e taratura di tutte le apparecchiature di sicurezza della centrale termica;
- impostazione degli orari di accensione e spegnimento secondo le indicazioni della Committenza e nel rispetto della normativa vigente;
- controllo, taratura e verifica di funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione;
- verifica dell’efficienza dei vasi di espansione e compilazione del libretto di centrale in ottemperanza al DPR n.412/1993 ed in attuazione dell’art.4 co.4 della Legge n.10/91 con trascrizione degli interventi e delle verifiche effettuate;
- controlli e verifiche di cui alla L.R. n.13/2007 compresa acquisizione del bollino verde prescritto dall’art.10 della X.X. xxxxxxxx;
- la sostituzione dei vetri rotti e la revisione dei serramenti nei locali caldaia e pertinenze;
- il ripristino dell’isolamento termico delle tubazioni in centrale termica e relative sottostazioni;
- la ricerca di eventuali perdite su tubazioni principali e non, anche con macchine elettroniche specifiche, con l’obbligo di segnalare all’Ente l’inconveniente, affinché l’Ente stesso provveda a proprie spese alla riparazione su preventivo della Ditta appaltatrice.
2 Entro il 31 dicembre di ogni anno:
- effettuazione delle prove di combustione con compilazione del libretto di centrale in ottemperanza al DPR N.412/93 ed in attuazione all’art.4 co.4 della Legge n.10/91 con trascrizione degli interventi e delle verifiche effettuate;
- controllo, regolazione ed eventuale taratura di tutte le apparecchiature della centrale termica;
- verifica del funzionamento delle pompe di circolazione;
- eventuali variazioni degli orari di funzionamento;
- controllo, taratura e verifica di funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione e compilazione del libretto di centrale in ottemperanza al DPR N.412/93 ed in attuazione all’art.4 co.4 della Legge n.10/91 con trascrizione degli interventi e delle verifiche effettuate.
3 Ad ogni fine stagione calore.
- messa a riposo di tutti i componenti della centrale termica con chiusura del combustibile, pulizia delle caldaie, delle camere di combustione e dei condotti di fumo del generatore e delle canne fumarie con asportazione e smaltimento scorie e materiali di risulta dai locali;
- revisione generale dei bruciatori con lubrificazione delle parti meccaniche;
- compilazione del libretto di centrale in ottemperanza al DPR N.412/1993 ed in attuazione all’art.4 co.4 della Legge n.10/91 con trascrizione degli interventi e delle verifiche effettuate.
I lavori di manutenzione ordinaria che comportino la sospensione dell'esercizio, dovranno essere eseguiti dalla Ditta immediatamente anche con lavoro notturno e festivo, senza nessun ulteriore compenso aggiuntivo. Ogni intervento manutentivo dovrà essere riportato sul libretto di centrale o di impianto.
Manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto i in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico ai sensi dell’art.1, comma 1, lett. i) del DPR n. 412/1993, visto l’articolo 5, co 3 e 5, del DPR medesimo. La Ditta appaltatrice, nell’espletamento del servizio dovrà garantire a proprie spese, interventi di manutenzione straordinaria comprendenti la sostituzione e /o riparazione dei materiali e apparecchiature costituenti la centrale termica, cioè bruciatori, quadri, linee elettriche, strumenti di misura, sicurezza, regolazione delle apparecchiature ect. con l’esclusione dei generatori di calore e degli apparecchi scaldanti (termosifoni, convettori o simili).
Per ogni intervento di manutenzione straordinaria, che dovrà preliminarmente essere concordato ed autorizzato dall’ufficio tecnico dell’Amministrazione Comunale sulla base di un preventivo di spesa che la Ditta dovrà presentare.
Art. 9 - Dettaglio e precisazioni sugli interventi.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione un apposita e-mail, numero di telefonia mobile e numero di fax sul quale effettuare le segnalazioni sia durante il normale orario di lavoro che nei giorni festivi.
L’orario di lavoro è da intendersi tale da garantire eventuali interventi di emergenza. Dovrà essere sempre garantita la risposta alle normali segnalazioni/richieste con interventi entro la mezzora.
Tutte le chiamate in orario di lavoro o al di fuori di esso dovranno essere registrate, il periodo di tempo durante il quale si dovranno effettuare gli interventi sarà concordato con il Responsabile del procedimento.
E’ previsto che, al di fuori dell’orario normale di lavoro, festivi compresi, operi un servizio di reperibilità.
Gli interventi sotto indicati dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti comprese quelle regionali ed in specifico la L.R. N.13/2007.
a) conservazione e compilazione libretto di centrale:
L’Appaltatore, responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti dovrà conservare il “libretto di centrale” conformemente a quanto prescritto all’allegato F del DPR n.412/93 presso le singole centrali termiche. Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti deve essere riportato sul “libretto di centrale”. La compilazione per le verifiche periodiche è effettuata a cura del Responsabile degli impianti che deve apporre la propria firma sul “libretto di centrale” per accettazione della funzione.
b) preparazione e prove di avviamento degli impianti.
L’Appaltatore è tenuto ogni anno prima dell’avviamento degli impianti a provvedere allo sfiato dell’aria dagli apparecchi e ad effettuare una prova a caldo dell’impianto i cui risultati devono essere trascritti nel “libretto di centrale”. La prova deve avere durata minima di 4 ore con la messa in funzione di tutte le apparecchiature installate. Eventuali disfunzioni rilevate nel corso della prova dovranno essere tempestivamente corrette al fine di garantire il regolare avvio degli impianti.
c) gestione
la gestione degli impianti termici deve garantire in tutti i locali dei singoli edifici il mantenimento della temperatura media nei limiti prescritti dal presente Capitolato. Il servizio deve essere effettuato con personale abilitato a norma di legge.
Durante l’esercizio, il rendimento di combustione non deve essere inferiore ai limiti di rendimento previsto dall’art.11 co.14 del DPR n.412/93. eventuali non conformità, non imputabili all’esercizio, dovranno essere tempestivamente segnalate per iscritto alla Stazione Appaltante. L’Appaltatore deve inoltre garantire in qualsiasi tempo una perfetta combustione nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa vigente.
Le misure di rilevazione devono essere trascritte nel “libretto di centrale”.
L’Assuntore è tenuto ad effettuare le prove di funzionalità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e di controllo di cui sono dotati gli apparecchi installati presso gli impianti.
Eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità per inadempienze a quanto richiesto saranno da ritenersi a carico del Terzo Responsabile.
d) controlli
L’Appaltatore deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo dell’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda le centrali termiche, camini, tubazioni, radiatori, convettori, interruttori, misuratori ect. con l’obbligo di segnalare alla Stazione appaltante ogni anomalia o stato di pericolo.
e) manutenzione ordinaria
per manutenzione ordinaria si intende l’esecuzione delle operazioni previste nei libretti d’uso e la manutenzione degli apparecchi e componenti così come definito all’art.1 co.1 lett. h) del DPR N.412/1993. Finalità della manutenzione ordinaria è di mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti al fine di assicurare le condizioni contrattuali. Per ogni edificio la manutenzione è svolta essenzialmente attraverso le seguenti attività:
- pulizia: azione di rimozione di sostanze depositate fuoriuscite o prodotte dai componenti dell’impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla normativa vigente. L’Assuntore dovrà provvedere alla riconsegna degli impianti in perfetto stato entro 15 giorni dalla fine della gestione ed entro il 30 settembre di ogni anno di validità del contratto;
- verifica: attività finalizzata alla corretta applicazione delle indicazioni e modalità contenute nelle norme tecniche e/o nei manuali d’uso;
- sostituzioni: attività a garanzia del perfetto funzionamento degli impianti. Le sostituzioni dei componenti comprenderanno la fornitura degli stessi, lo smontaggio e il montaggio occorrenti. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa di settore e di sicurezza. Le principali apparecchiature delle quali occorre effettuare la manutenzione ordinaria con revisione e controlli delle stesse sono: caldaie e tutti i loro componenti;
bruciatoti e tutti i loro componenti; elettropompe; apparecchiature di regolazione e sicurezza; vasi di espansione, saracinesche di intercettazione; impianti di termoregolazione; impianto e quadri elettrici; cisterne compresi accessori e impianti di combustione; tunazione e isolamento delle stesse.
f) manutenzione straordinaria
per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazione, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzione apparecchi o componenti degli impianti termici ai sensi dell’art.1 co.1 lett. i) del DPR n. 412/1993, visto l’art.5 commi 3 e 5 del DPR medesimo. La Ditta appaltatrice dovrà garantire a proprie spese interventi di manutenzione straordinaria
comprendenti la sostituzione e/o riparazione dei materiali e apparecchiature costituenti le centrali termiche cioè bruciatori, quadri e linee elettriche, strumenti di misura, sicurezza, termostati, valvole, saracinesche, orologi programmatori, centraline ect. con esclusione dei soli generatori di calore.
Le eventuali sostituzione di altre apparecchiature, preventivamente concordate con la Stazione appaltante, e non rientranti tra quelle sopra indicate, saranno liquidate separatamente.
g) garanzia degli impianti
tutti gli interventi che saranno realizzati durante il periodo di validità del contratto dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti comprese le specifiche tecniche impartite la ISPESL, uni o altri Organini riconosciuti dallo Stato. Gli stessi dovranno essere certificati e garantiti per una durata non inferiore a quella contrattuale. Le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie a seguito di cause accidentali o per mantenere il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato o dalla normativa devono essere eseguite dall’Appaltatore con tempestività dandone comunicazione al Committente. Tali interventi devono essere effettuati, se possibile, in orari concordati con l’ufficio tecnico comunale, nel rispetto del funzionamento degli impianti.
h) soggetti abilitati
le prestazioni connesse alle attività di manutenzione dovranno essere effettuate da soggetti abilitati in conformità a quanto previsto all’art. 11 co.3 del D.P.R.n. 412/93.
i) riqualificazione tecnologica e opere di miglioria richieste
per riqualificazione tecnologica si intende un’attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico del sistema edificio-impianto ed a garantire le condizioni di comfort ambientale nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia favorendo il ricorso alle fonti rinnovabili. Le finalità della riqualificazione tecnologica è migliorare, in termini tecnici ed economici, il sistema edificio-impianto per garantire le condizioni di comfort ambientale, di sicurezza e di salvaguardia ambientale, a seguito di attività di diagnosi e analisi tecnico-economica.
La riqualificazione tecnologica e adeguamento alle normative è svolta attraverso se seguenti attività:
- progettazione esecutiva;
- installazione di impianti e/o modifica dei medesimi rispetto alle condizioni iniziali;
- realizzazione di opere anche accessorie;
- controllo e verifica delle opere realizzate conformemente alle leggi vigenti.
Art. 10 – Temperatura fornita e stagionalità.
Temperatura ambientale fornita per ciascun stabile indicata nelle schede allegate (in ottemperanza al DPR n.412/1993).
Temperatura dell’acqua calda sanitaria: almeno 60° all’uscita degli apparecchi utilizzatori.
Per la stagionalità del servizio degli impianti con solo riscaldamento invernale, come previsto dall’art.9 del
D.P.R. n.412/93, saranno rispettati i periodi definiti dalla Legge, salvo eventuali variazioni richieste dal Committente (che non comporteranno comunque alcun costo aggiuntivo se comprese nel periodo che va dal 15 settembre al 15 maggio di ogni stagione calore).
Art. 11 – Verifica temperatura.
Il Committente ha diritto a richiedere la verifica delle temperature secondo le procedure U.N.I.C.T.I. durante l’orario giornaliero di erogazione del calore. Tali verifiche potranno essere effettuate, su richiesta, anche in contraddittorio.
Art. 12 - Interruzione erogazione calore.
Eventuali interruzioni del servizio di fornitura calore superiori ad un giorno di gestione, per qualsiasi causa, comporteranno una riduzione del canone annuo calcolata come segue:
Pg = Pc/ Gc (= Pg x Gf)
Dove: Pg= Prezzo giorno; Pc = Prezzo contratto; Gc= giorni calore Gf= giorni fermo
Art. 13 – Consegna e restituzione delle attrezzature ed impianti.
All’inizio dell’appalto sarà effettuata la consegna degli impianti, dei locali e delle parti di edificio ove detti impianti si trovano.
Contestualmente alla consegna, sarà redatto, congiuntamente fra gli incaricati dell’Ente e della Ditta, un verbale nel quale si farà menzione delle condizioni e dello stato generale dei vari impianti.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore provvederà a riconsegnare l’impianto al Committente nelle condizioni di uso e funzionamento uguali a quelli esistenti al momento della presa in carico dell’impianto stesso oppure,
in alternativa, come determinato dal Committente, nelle condizioni di perfetto funzionamento così come eventualmente adeguato, trasformato, ottimizzato e gestito durante il presente appalto (in forma gratuita).
Si stabilisce inoltre, che all’atto della restituzione degli impianti, i gruppi termici dovranno presentare un rendimento non inferiore a quello riscontrato nell’ultima verifica stagionale od a quello rilevato in contraddittorio in occasione della presa in consegna degli impianti.
In difetto, l’Ente inviterà la Ditta ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta vi provvederà direttamente l’Ente con addebito delle spese sulla rata di saldo.
Art. 14 – Giacenze ed utenze gas
Per quanto riguarda gli impianti alimentati a gas metano, la Ditta volturerà a suo nome ed a sue spese i relativi contratti con l’Azienda erogatrice.
All’inizio e alla fine del contratto, saranno redatti, in contraddittorio tra le parti, i verbali relativi alla lettura dei contatori da inviare all’Azienda erogatrice per la voltura delle utenze
Le spese e gli oneri per la volturazione iniziale saranno a totale carico della ditta aggiudicataria; le spese e gli oneri per la volturazione finale saranno a totale carico del subentrante.
Art. 15 - Inclusione e/o esclusione di edifici
Le parti convengono che potrà essere affidata la gestione di altri impianti alle condizioni del presente contratto, così come potranno essere esclusi quegli impianti che l’Ente ritenesse opportuno purché la variazione totale ponderata non riduca di oltre 1/10 l’importo totale dell’appalto.
I relativi corrispettivi saranno definiti dalle parti per comparazione con situazioni analoghe e concordate per iscritto di volta in volta.
Le stesse condizioni valgono nel caso di ampliamento o riduzione di volumetrie degli edifici, così come nel caso di variazione in più o in meno, superiore al 30%, delle ore effettive di funzionamento rispetto al monte ore anno presunto di cui all’allegato “A”.
Art. 16 – Terzo Responsabile
L’Appaltatore assumerà la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici ai sensi dell’art. 31, co. 1 e 2 della Legge 9/1/1991 n. 10.
Pertanto si intendono a carico dell’Appaltatore medesimo tutti gli oneri indicati all’art. 11 del DPR n. 412/93 e l’esecuzione delle operazioni di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti in conformità alle vigenti normative.
TITOLO III – NORME GENERALI
Art. 17 – Responsabilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore, in quanto Terzo Responsabile, esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e di terzi.
L’Appaltatore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici e privati.
Art. 18 - Personale addetto alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti
Il personale addetto alla gestione e/o conduzione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie, in relazione al tipo di impianto.
All’inizio della gestione l’Appaltatore deve notificare in forma scritta al Committente:
- nominativo e recapito telefonico della o delle persone responsabili della gestione e manutenzione, dei loro eventuali sostituti durante gli orari di funzionamento delle centrali;
- nominativo/i e recapiti telefonici del personale addetto alla gestione degli impianti oggetto del presente appalto, reperibili 24 ore sia nelle giornate feriali che festive.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti o incaricati le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione e conduzione degli impianti.
Art. 19 – Norme di sicurezza – disposizioni in materia di mano d’opera
L’Aggiudicatario, nell’esecuzione del Servizio in argomento, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati con la Committenza. Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. n.626/94 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Aggiudicatario deve pertanto osservare e far osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e prende inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro predisponendo un piano delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art.18 della Legge n.55/90. Ogni irregolarità dovrà essere comunicata al Committente. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative inerenti la mano d’opera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell’Aggiudicatario ed impegnati nei lavori dell’Appalto dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori stessi, anche se l’Aggiudicatario non aderisce alle Associazioni stipulanti o recede da esse. Tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. A tale riguardo si precisa che, a richiesta l’Aggiudicatario, dovrà trasmettere all’ASL e/o alla Stazione Appaltante l’elenco nominativo del personale impiegato nonché il numero di posizione assicurativa presso le Aziende sopra citate e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora venissero riscontrate violazioni alle disposizioni sopra elencate, la Stazione appaltante si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando non venga accertato che ogni vertenza sia stata risolta.
Art. 20 – Custodia dei beni – pubblica incolumità
Viene affidata all’aggiudicatario la custodia, ai sensi dell’art.2051 del C.C. dei beni oggetto dell’appalto, con le responsabilità connesse, in relazione ai pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza degli utenti e degli addetti. Pertanto la responsabilità relativa ai danni alle persone o cose derivanti dai beni dati in custodia è a carico dell’Aggiudicatario. A tale scopo l’Aggiudicatario è tenuto a compiere le operazioni periodiche-programmate di monitoraggio delle strutture edilizie ed impianti tecnologici pertinenti. Nel caso in cui si venisse a conoscenza di pericoli per la pubblica incolumità, l’Aggiudicatario è obbligato a provvedere immediatamente a porre riparo al pericolo e/o danno incombente e a darne immediata comunicazione al Committente anche attraverso relazione descrittiva, indicando cause e possibili rimedi.
Art. 21 – Amianto
Qualora l’Appaltatore individui la presenza di amianto nei beni in custodia dovrà segnalarne la presenza al Committente. Inoltre avrà l’onere del controllo periodico nell’ambito del programma di monitoraggio e verifica delle strutture ed impianti delle situazioni in cui si è ravvisata la presenza di materiali contenenti fibre di amianto per verificare le condizioni dei materiali.
Art. 22 – Assicurazioni e responsabilità.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cure e spese, presso una Società assicuratrice, all’assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all’appalto ci cui al presente Capitolato speciale. Comunque indipendentemente dall’obbligo sopra citato, l’Appaltatore in quanto Xxxxx responsabile assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata all’atto della firma del contratto presso la Stazione appaltante.
Art. 23 - Assistenza telefonica e segnalazione guasti.
L’Appaltatore si obbliga a fornire un numero telefonico attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 , per tutto il periodo del contratto, presso il quale il Committente o i responsabili dei singoli plessi invieranno le segnalazioni dei guasti.
Art. 24 - Vigilanza, controlli, penalità.
L’Aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimenti delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione del servizio.
Lo stesso dovrà essere svolto in osservanza alle leggi vigenti in materia di sicurezza degli impianti (L.n.46/90) e di contenimento dei consumi energetici e dell’inquinamento ambientale (L. n.10/91 e DPR n. 412/1993)
La Stazione appaltante si riserva ogni diritto di effettuare qualunque prova, ciò costituisce diritto e non obbligo, pertanto la mancanza effettuazione di controlli da parte del Committente in nessun modo ridurrà la responsabilità dell’Appaltatore.
Tutte le inadempienze e le mancanze connesse con le prescrizioni e gli obblighi previsti per l’Appaltatore dal presente Capitolato nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti vigenti o emanandi, accertate dal Responsabile del procedimento saranno comunicate all’Appaltatore dello stesso. L’Appaltatore dovrà produrre le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla data della notifica, che potrà avvenire anche con Raccomandata R.R.
Trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate dall’Amministrazione le penalità conseguenti.
Per le infrazioni agli obblighi contrattuali rilevate dall’ufficio tecnico comunale con le procedure previste, saranno applicate le penalità in misura variabile da € 100,00 a € 1.000,00 a seconda della gravità dell’inadempienza a giudizio insindacabile della Stazione Xxxxxxxxxx.Xx particolare per la mancata fornitura delle temperature previste si applicherà una penale di € 150,00 per ogni ora di mancata erogazione sempre che la carenza sia addebitabile alla Ditta appaltatrice. In caso di recidiva nel termine di un mese le penali verranno raddoppiate.
Le somme determinate come penali saranno portate in detrazione dalla prima fattura in scadenza di pagamento.
Art. 25 – Subappalto e cessione del contratto
E’ vietato concedere, anche di fatto, in subappalto la fornitura o parte di essa e le opere di adeguamento, senza formale autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Tale autorizzazione può essere concessa qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 26 – Decadenza dell’appaltatore
L’appaltatore incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:
a) mancata assunzione della fornitura alla data stabilita;
b) interruzione del servizio su uno o più impianti senza giustificato motivo, per due giorni consecutivi;
c) abituali deficienze e negligenze nelle forniture, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio dell’Amministrazione;
d) quando l’Impresa si renda colpevole di frodi;
e) cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza la prescritta preventiva autorizzazione;
f) altre inadempienze previste dal Codice Civile sanzionanti la decadenza;
g) in caso di inosservanza delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro e previdenze varie per il personale dipendente qualora non regolarizzate nei termini previsti dagli organi competenti.
Art. 27 - Dichiarazione di decadenza
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di decadenza di cui all’art. 26 il Responsabile del procedimento, notifica all’Appaltatore l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data della notifica.
Sulle stesse si pronuncia in via definitiva la Giunta Comunale che, qualora non ritenga di accoglierle, dichiarerà la decadenza del contratto.
Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa dell’Appaltatore sono a carico di quest’ultimo.
La cauzione versata dall’Appaltatore dichiarato decaduto, viene incamerata dal Comune.
Art. 28 – Adeguamento prezzi
La presente procedura contrattuale si riferisce a servizio ad esecuzione continuata ed il prezzo relativo sarà sottoposto alla revisione periodica prevista dall’art. 115 del D.Lgs n. 163/2006.
La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulla base dei dati di cui all’art.7 co.4 lettera c) e co.5 del D.Lgs citato.
Art. 29 – Aggiornamento dei prezzi servizio energia termica
Entro il 30 Giugno di ogni anno si procederà al conguaglio del servizio effettivamente prestato secondo i criteri indicati nell’art. 9, ed all’aggiornamento dei prezzi secondo il relativo adeguamento I.S.T.A.T. Il conguaglio verrà trasmesso all’Amministrazione Comunale entro la prima quindicina del successivo mese di luglio.
Il calcolo sarà effettuato sulla base delle variazioni percentuali che interverranno, nel corso dell’appalto, sul prezzo del combustibile e sul costo della manodopera, rispetto ai valori/indici I.S.T.A.T. di riferimento in vigore alla data di presentazione dell’offerta.
Al fine del calcolo, si fissano le seguenti percentuali di incidenza:
− 80% (ottantapercento) dei corrispettivi del Servizio Energia Termica in funzione del costo del combustibile;
− 20% (ventiipercento) dei corrispettivi del Servizio Energia Termica in funzione del costo della manodopera. ed i seguenti costi unitari di riferimento:
Gas Metano:
Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (Fonte ISTAT) dei prodotti energetici – Energia Elettrica, Gas e Acqua, in vigore alla data di pubblicazione del bando.
Gasolio Riscaldamento:
Indice generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (Fonte ISTAT) dei prodotti energetici – Energia Elettrica, Gas e Acqua, in vigore alla data di pubblicazione del bando.
Manodopera:
Costo orario della manodopera XXX xxxxxxx, per operaio specializzato di IV° livello ASSISTAL – settore installazione impianti, in vigore alla data di pubblicazione del bando.
Art. 30 – Pagamenti
La liquidazione del conto totale del Servizio Energia per ciascun periodo (01/10 - 30/06), avverrà per rate di acconto e per conguaglio finale.
Le rate di acconto di importo costante, in numero di sei, saranno determinate assumendo come importo base l’offerta netta presentata dalla ditta determinati sull’importo annuo a base d’asta di € 84.000,00; a fine stagione verranno presentati i conteggi finali (conguaglio) e quindi in seguito alla verifica da parte dell’Ufficio Tecnico, potrà essere emessa la rata finale a saldo.
Per il primo anno di esercizio, l'importo base di riferimento sarà quello risultante dall'offerta.
Le fatture relative ad ogni singola rata di acconto saranno emesse dopo il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di novembre.
La fattura relativa al conguaglio di fine stagione sarà emessa entro il 30 luglio.
Le fatture relative ai lavori di adeguamento e riqualificazione degli impianti potranno essere emesse al completamento degli stessi e si procederà alla liquidazione dietro presentazione delle dichiarazioni di conformità e collaudi.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo generale dell'Ente.
L'ultima rata, alla scadenza contrattuale, sarà liquidata dopo la verifica, con esito positivo, dello stato degli impianti, la voltura dei contatori del gas, la riconsegna della documentazione e delle chiavi degli impianti e la verifica dei rendimenti.
La lettura dei contatori dovrà essere eseguita all'inizio e alla fine della stagione, in contraddittorio con il responsabile e/o delegato dell'Ente.
Eventuali penali, contestazioni e/o danni contestati verranno portate in detrazione in sede dei pagamenti dei corrispettivi di cui sopra.
Art. 31 – Spese contrattuali
Tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, accessori e conseguenti, compresi i diritti di segreteria e bolli, saranno per intero a carico dell’aggiudicatario. L’imposta sul valore aggiunto sarà rimborsata dal Comune al fornitore nella misura prevista dalle leggi vigenti.
Art. 32 – Osservanza delle norme e disposizioni
L’Aggiudicatario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e/o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alla fornitura oggetto del presente Capitolato.
Art. 33 – Normative di riferimento
La Ditta è obbligata all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, norme, prescrizioni ecc.,relative ad ogni singola prestazione contrattuale o ad essa conseguente.
Vengono qui di seguito elencate le principali:
• Legge 9/1/1991 n° 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
• D.P.R. 26/08/1993 n° 412 “ Regolamento di attuazione della sopracitata Legge” e s.m.i..
• Legge 13/7/1966 n° 615 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico” e successivi provvedimenti di attuazione.
• Legge 5/3/1990 n° 46 “ Norme per la sicurezza degli impianti” e successivi provvedimenti di attuazione.
• Legge 7/12/1984 n° 818 “Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della Legge 4/3/1982, n° 66 e norme integrative dell’ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, e successive modificazioni ed integrazioni.
• D.M. 12/4/1996 “Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.
• D.M. 1/12/1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione”. Titolo 2° - Raccolta (R).
• Legge 27/03/1992 n° 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
• D.P.R. 27/04/1955 n° 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
• D.P.R. 19/03/1956 n° 303 “Norme generali per l’igiene sul lavoro”.
• D.Lgs. 626/94 “Norme per la prevenzione degli infortuni e sicurezza sul lavoro” e successivi aggiornamenti.
• D.P.R. 164 del 07/01/1956 “Norme per prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni”.
• Legge 186 del 01/03/1968 “Disposizioni per la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”.
• Legge 791 del 18/10/1977 “Direttive CEE sicurezza materiale elettrico”.
• Legge 339 del 28/06/1986 “Nuove norme per la disciplina della costruzione ed esercizio delle linee aeree elettriche esterne”.
• D.M. 21/03/1988 “Approvazione norme tecniche per la progettazione, esecuzione, ed esercizio delle linee aeree elettriche esterne”.
• D.L. 476 del 04/12/1992 “Attuazione della Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica”.
• Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI-EN applicabili alle attività e agli impianti in oggetto e relativi componenti.
• Norme CEI: 11.1, 11.4, 11.7, 11.8, 34.21, 34.30, 34.33, 64-7, 64-8, 70-1.
• UNI 10439.
Art. 34 – Controversie
Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e l’appaltatore così durante lo svolgimento dell’appalto come al suo termine quale sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al Foro di Torino.
Art. 35 – Domicilio legale
L’Aggiudicatario dovrà eleggere, agli effetti del presente appalto domicilio legale in Rosta o comune della Provincia di Torino.
INDICE
TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DI CONTRATTO 1
Art. 1 - Oggetto dell’Appalto 1
Art. 2 – Durata della fornitura 1
Art. 3 – Corrispettivo annuo e ammontare dell’appalto 1
Art. 4 – Modalità di espletamento e aggiudicazione della gara 1
Art. 5 – Modalità di presentazione dell’offerta 2
Art. 6 – Costituzione cauzione provvisoria e definitiva e garanzie diverse 2
TITOLO II – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 4
Art. 7 – Elenco degli stabili 4
Art. 8 – Oneri inerenti la fornitura 4
Manutenzione straordinaria 5
Art. 9 - Dettaglio e precisazioni sugli interventi 5
Art. 10 – Temperatura fornita e stagionalità 7
Art. 11 – Verifica temperatura 7
Art. 12 - Interruzione erogazione calore 7
Art. 13 – Consegna e restituzione delle attrezzature ed impianti 7
Art. 14 – Giacenze ed utenze gas 8
Art. 15 - Inclusione e/o esclusione di edifici 8
Art. 16 – Terzo Responsabile 8
TITOLO III – NORME GENERALI 9
Art. 17 – Responsabilità dell’Appaltatore 9
Art. 18 - Personale addetto alla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti 9
Art. 19 – Norme di sicurezza – disposizioni in materia di mano d’opera 9
Art. 20 – Custodia dei beni – pubblica incolumità 9
Art. 21 – Amianto 9
Art. 22 – Assicurazioni e responsabilità 10
Art. 23 - Assistenza telefonica e segnalazione guasti 10
Art. 24 - Vigilanza, controlli, penalità 10
Art. 25 – Subappalto e cessione del contratto 10
Art. 26 – Decadenza dell’appaltatore 10
Art. 27 - Dichiarazione di decadenza 10
Art. 28 – Adeguamento prezzi 11
Art. 29 – Aggiornamento dei prezzi servizio energia termica 11
Art. 30 – Pagamenti 11
Art. 31 – Spese contrattuali 11
Art. 32 – Osservanza delle norme e disposizioni 11
Art. 33 – Normative di riferimento 12
Art. 34 – Controversie 12
Art. 35 – Domicilio legale 12