SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio Gestione e Contabilità del Personale
CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO.
Le parti di seguito costituite:
Provincia di Nuoro, sito in Nuoro, piazza Italia n.22 P.I.00166520916, rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx che interviene in qualità di dirigente del Settore Xxxxxxx Xxxxx e Finanziarie che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CEDENTE”;
- Il Comune di …................................... sito in …................................... ,
P.I................... , rappresentato dal Dott. …......... che interviene in qualità di Responsabile del servizio........, che nel prosieguo del contratto sarà indicato “CESSIONARIO”;
- la Sig.ra _ – codice fiscale e che nel prosieguo del
contratto sarà indicata “LAVORATORE CEDUTO”;
- visto l’articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, (d’ora in avanti denominato TUPI);
- ritenuto di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contrattodisciplinatodalcapoVIIIdeltitoloIIdellibroIVdelCodiceCivilecon gliarticoli 1406 e seguenti definendone così la nozione “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purchè l’altra parte vi consenta”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Cessione contratto di lavoro
Il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data / / con la dipendente
, tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell’articolo 30 del TUPI.
Il CEDENTE rilascia al CESSIONARIO una copia autenticata del contratto di lavoro subordinato ceduto.
Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto
Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codicecivile.
Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell’articolo 1409 del codicecivile.
Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto. Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda l’anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così via.
Art. 3 – Tipologia del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.
In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.
Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell’annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del CESSIONARIO.
Art. 4 – Durata del contratto
Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza …/…./2019.
Art. 5 – Inquadramento professionale
Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica di appartenenza e con la posizione economica e il seguente profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e così indicati:
- CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA
- PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
-
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del CCNL per la revisione dell’ordinamento professionale del 31 marzo 1999, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
Art. 6 – Trattamento economico
Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello prevista dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all’assegno per il nucleo familiare se spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 7 – Periodo di prova
Alla cessione di contratto non si applica l’istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale.
Art. 8 – Sede di lavoro
La prestazione lavorativa è espletata presso la sede della Provincia di Nuoro- Piazza Italia n.22.
Art. 9– Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nell’orario di servizio stabilito dal dirigente, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.
Art. 10 – Obblighi del lavoratore
Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali
contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
Il LAVORATORE CEDUTO, sottoscrivendo il contratto, si impegna ad osservare il codice di comportamento vigente del quale si consegna copia unitamente a copia del codice disciplinare e delle linee guida per l’uso degli strumenti dell’Ente, delle quali accetta la ricezione, lettura, comprensione ed accettazione.
Art. 11 – Incompatibilità
Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del TUPI.
Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del TUPI e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO. Le violazioni alle disposizioni sull’incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l’applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.
Art. 12 – Disciplina
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.
Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati
Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito dell’attività di gestione del rapporto di lavoro con l’ente, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano. L’interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.
Art. 14 – Disposizione di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute:
• nel TUPI e successive modificazioni;
• nel codice civile (capo I, titolo II, libro V);
• nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;
• nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Funzioni Locali senza qualifica dirigenziale;
• dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative, emesse – secondo le rispettive competenze – dagli organi o altri dirigenti dell’Ente.
Art. 15 – Foro competente
Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro.
Art. 16 – Oneri e spese contrattuali
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall’imposta di xxxxx e non soggetto a registrazione.
Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL LAVORATORE
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IL CEDENTE
IL CESSIONARIO Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx