Contract
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA E L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
TRA
L’Università degli Studi di Genova, (di seguito anche “l'Università”), codice fiscale e par- tita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocol- xx@xxx.xxxxx.xx, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxx- ducci, nato a Roma il 26 settembre 1950 autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2020
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito anche “Istituto” o “IZSVe”), codice fiscale e partita IVA 00206200289, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell’Università 10, pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, rappresentato dal Direttore Gene- rale f.f. e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, nata a Padova il 2 feb- braio 1967;
qui di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente anche “le Parti”
PREMESSO CHE
a) l’Università degli Studi di Genova, ai sensi dello Statuto in vigore dal 04.07.2017, è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, svolge la propria attività nel rispetto dell’autonomia scientifica e di- dattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno;
b) ai sensi dell’art. 12, comma 10 del su citato Statuto il Rettore sottoscrive atti, conven- zioni e contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture ovvero at- tribuiti al direttore generale o ai dirigenti secondo quanto stabilito dal regolamento per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità e dagli altri regolamenti;
c) l’IZSVe è ente sanitario di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
d) rientrano tra i compiti istituzionali dell’IZSVe – tra l’altro – l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, se- condo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca ita- liani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
e) il 6 febbraio 2003 è stato siglato l’accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
f) la L.R. Veneto n. 3/2005 ha disciplinato le terapie complementari, quali la terapia del sorriso e la pet-therapy;
g) con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 giu- gno 2009 è stato istituito, presso l’IZSVe, il Centro di Referenza Nazionale per gli Inter- venti Assistiti dagli Animali (Pet-Therapy) che ha tra i suoi obiettivi: I) la promozione della ricerca per la standardizzazione di protocolli operativi per il controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati nei programmi di IAA (Interventi assistiti con gli animali); II) il potenziamento delle collaborazioni fra medicina umana e veterinaria per individuare sinergie operative e di ricerca in grado di garantire un miglioramento dei risultati delle attività svolte nel settore di interesse; III) il miglioramento delle conoscen- ze circa l’applicabilità di tali interventi in determinate categorie di pazienti come anziani, bambini affetti da autismo, disabili psichici; IV) l’organizzazione e gestione di percorsi formativi; V) la raccolta di dati e la diffusione di informazioni alla comunità scientifica internazionale in collaborazione con altre istituzioni scientifiche, Enti di Ricerca, Centri
nazionali ed internazionali, Organizzazioni pubbliche e private, Regioni, Enti locali ed Università;
h) il 25 marzo 2015 è stato siglato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province auto- nome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli inter- venti assistiti con gli animali (IAA)” recepito dalla Regione Veneto con DGR N. 170 del 23/02/2016 e dalla Regione Liguria con DGR n. 842/2015;
i) l’art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sem- pre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di atti- vità di interesse comune;
l) l’Università degli Studi di Genova intende continuare a sviluppare, al fine di migliorare il raggiungimento dei propri obiettivi, gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA);
m) le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità, hanno sottoscritto da ultimo il 19.01.2017, per tre anni, un Accordo quadro di collaborazione al fine di sviluppare sin- gole iniziative anche di tipo formativo, ovvero, progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica e nello specifico degli interventi assistiti con animali;
n) le Parti intendono rinnovare e rafforzare la collaborazione intrapresa con il citato ac- cordo, che sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e che risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2 - OGGETTO
1. Le Parti s’impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e
coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l’attivazione di altre iniziative di interesse comune nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Ani- mali (IAA) e della relazione uomo-animale, basate su un’equa compartecipazione.
2. A tal scopo, le Parti s’impegnano fin d’ora ad operare nello spirito di massima colla- borazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.
ART. 3 - CONVENZIONI ATTUATIVE
1. La collaborazione tra Università e IZSVe, finalizzata al perseguimento dei fini istitu- zionali delle Parti, potrà essere attuata anche tramite la stipula di successive convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto del presente accor- do quadro e della normativa vigente.
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collabo- razione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 4 - COMITATO DI COORDINAMENTO
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 3 componenti designati dall’Università, e da n. 3 com- ponenti designati da IZSVe al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, or- ganizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
2. Per l’Università i componenti del Comitato di coordinamento sono:
− Prof. Xxxxxx Xxxxx
− Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
− Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
3. Per IZSV i componenti del Comitato di coordinamento sono:
− Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
− Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx
− Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxxxx
ART. 5 - DURATA
1. Il presente Accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, pre- via delibera dell’Organo competente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della sca- denza del presente Accordo.
3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valu- tativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli even- tuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.
ART. 6 – ONERI ECONOMICI
1. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri sa- ranno determinati nelle singole convenzioni attuative di cui all’art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE
1. L’Università dà atto che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolge- ranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali di IZSVe sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. IZSVe garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Ac-
cordo presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le co- perture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche atti- vità che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 8 - SICUREZZA
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D. M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di IZSVe assume tutti gli oneri rela- tivi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso IZSVe.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i mede- simi oneri nei confronti del personale di IZSVe ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
ART. 9 - RECESSO
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R., ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito;
4. in caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comun- que, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione dell’Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente
disposto nelle stesse.
ART. 10 - CESSIONE DELL’ACCORDO
1. È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo non- ché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte, previa delibera dell’Organo competente.
ART. 11 - DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi di- pendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
2. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
3. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, , relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle convenzioni attuative di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in rela- zione alle attività oggetto dell’Accordo.
ART. 13 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che
tutti i soggetti dell’Università e di IZSVe coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Nel caso in cui, nell’ambito dell’espletamento delle attività di cui al presente accordo, si pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti saranno oggetto di separati accordi tra le parti.
Art. 14 - INCOMPATIBILITA’
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 15 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente. Tutte le modifiche, deroghe, inte- grazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo do- vranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai re- capiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno
di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 17 - REGISTRAZIONE
1. Il presente Xxxx, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla rela- tiva Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizza- zione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a IZSVe il rimborso della quota di spettanza.
4. Il presente atto si compone di n. 10 pagine ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
ART. 18 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
ART. 19 - NEGOZIAZIONE
1. Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro vo- lontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Il Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx