CAPITOLATO ALL RISKS OPERE D’ARTE
CAPITOLATO ALL RISKS OPERE D’ARTE
La presente polizza stipulata tra il
COMUNE DI RIVOLI C.F./P.IVA: 00529840019
e la Società
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DURATA DEL CONTRATTO:
dalle ore 24.00’ del 30.06.2016
alle ore 24.00’ del 30.06.2018
Redatto da:
UNION BROKERS S.R.L.
Xxx Xxxxxx xx 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx Tel.: 0000.000000 Fax.: 0000.000000
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx - Email: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
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UBICAZIONE DEL RISCHIO / SEZIONI ASSICURATE I SOMME ASSICURATE I FORMA
o come specificamente indicato in scheda di polizza per le singole partite;
UBICAZIONE | SOMMA ASSICURATA | FORMA | |
A | Xxx Xxxxx, 00 - Xxxxxx | € 1.770.000,00 | Stima accettata |
B | Xxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx | € 515.150,00 | |
C | Chiesa X. Xxxxx – Xxx X. Xxxxx 00/X - Xxxxxx | € 761.500,00 | |
D | S. Maria della Stella – Xxx Xxxxxxxx Xxxx, 00 - Xxxxxx | € 110.000,00 | |
/ | TOTALE | € 3.156.650,00 |
TIPOLOGIA DEI BENI ASSICURATI PER SINGOLA UBICAZIONE
cPheer msioatgivgiiduidsicichuerreàzizlalo, lt’teol.enco dettagliato delle Opere d’Arte sarà trasmesso, a richiesta, alla Compagnia
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l'assicurazione
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè il Comune di Rivoli
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Opere d’Arte: quadri, mobili, tappeti, monete, sculture, arazzi, mosaici, affreschi, statue, bronzetti, cere, libri, argenterie, raccolte numismatiche ed altri oggetti che possono essere identificati come di particolare valore artistico.
Il tutto sia di proprietà del contraente che di terzi e del quale il contraente stesso ne sia o no responsabile.
Società: l'impresa assicuratrice
Xxxxxx: il mandatario incaricato dalla Contraente/Assicurato per la gestione del contratto
Premio: la somma dovuta dall'Assicurato alla Società
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Valore commerciale: Il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'Arte e dell'antiquariato
Stima accettata: il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti
Valore dichiarato: Il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
Deprezzamento: La diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Terrorismo: | Tutti quegli atti - incluso l'uso della forza e della violenza - commessi da una o più persone che agiscano singolarmente o in gruppo, sia indipendentemente che per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per motivi, politici, religiosi, ideologici o simili o allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi o per ingenerare paura nella popolazione o parte di essa o con l'intenzione di influenzare qualsiasi autorità o governo. |
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 CC).
ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L'assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2016 alle ore 24:00 del 30.06.2018, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è fissato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 BIS – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni, cui le parti sono tenute, possono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telex, telefax e posta elettronica, posta certificata) indirizzata all’ altra parte anche tramite l’Union Brokers S.r.l., Broker cui l’Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.
ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
II Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 CC).
ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nei caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 CC) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART, 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
Il contraente ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente e compatibile con la Legge vigente, di richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno per una durata massima pari a quella iniziale. E’ inoltre facoltà del contraente chiedere una proroga finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
ART. 8 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
ART. 9 FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE
ART. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nei limiti ed alle condizioni che seguono la Società si obbliga a risarcire i danni - valutati secondo i criteri dell'art. 17 - subiti dagli oggetti assicurati a seguito di eventi accidentali o dolosi, compresi furto, rapina e vandalismo, che ne provochino la perdita, la distruzione o il danneggiamento salvo quanto disposto dall'art. 13 Esclusioni.
ART. 12 OPERATIVITÀ IN CASO DI FURTO
In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli oggetti assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti agli oggetti assicurati cagionati agli stessi per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
ART. 13 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
b) i danni causati da stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'oggetto assicurato;
0) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
c) aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
d) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
a) i danni causati, determinato od agevolati con xxxx e colpa grave dell'assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
e) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere;
f) i xxxxx conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono Incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono compresi in assicurazione, qualora il Contraente o Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
i) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere, nonché la mancanza di oggetti d'arte rilevata in occasione di inventario;
j) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
k) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
I) i danni verificatisi in occasione contaminazione radioattiva, da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come
pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di ' particelle atomiche;
m) i danni verificatesi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
n) i danni verificatesi in occasione di inondazioni, alluvioni,
o) i danni verificatesi in occasione di terremoti.
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ART. 14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per , limitare le conseguenze e salvaguardare i beni assicurati;
b) qualora previsto dalla legge, denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;
0) darne avviso, tramite il Broker, alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza (a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.);
a) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
ART. 15 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale ove ha sede la Contraente. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. li collegio arbitrale risiede presso la sede legale del Contraente.
ART. 16 MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2.' verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla sezione A) e /o B);
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
4. procedere alta stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali. i risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria
ART. 17 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
❑ la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
❑ o il costo del restauro più il deprezzamento dell'opera assicurata fino al 100% del valore commerciale dell'oggetto.
Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed ai momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento conseguente che risultasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
ART. 18 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta. Tale criterio non si applica per gli oggetti per i quali l'assicurazione è prestata con Xxxxx Accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al primo comma si applica per la parte restante.
ART. 19 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società né in tutto né in parte gli oggetti residuati o salvati dal sinistro.
ART. 20 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui all'art. 17.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 13 lettere F) e G) per i soli casi di dolo.
ART. 21 RECUPERO DEGLI OGGETTI DI CUI ALLA DENUNCIA DEL SINISTRO
Se gli oggetti vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società. Tali oggetti divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per gli oggetti medesimi. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato. Per gli oggetti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dagli oggetti medesimi in conseguenza del sinistro. Se gli oggetti recuperati rivelassero d'essere di qualità e valore difformi da quanto preso come riferimento per la determinazione del danno, l'Assicurato si obbliga a riprenderne possesso restituendo l'indennizzo percepito, fermo il diritto dell'Assicurato all'indennizzo per gli eventuali danneggiamenti subiti dagli oggetti stessi in conseguenza del sinistro.
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NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE OGGETTI D'ARTE
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione/i specificate in scheda di polizza. L'assicurazione non vale, pertanto, se gli oggetti assicurati vengano trasportati in luoghi diversi da quelli indicati in polizza.
Qualora l’ubicazione specificata in polizza sia sede di attività o di servizi del contraente, l’assicurazione vale anche per:
- eventuali movimentazioni all’interno dei locali;
- permanenza in altra ubicazione sede di attività o di servizi del contraente;
- trasporto tra le ubicazioni sede di attività o di servizi del contraente.
ART. 2 GESTIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA
L'assicurazione è prestata in base alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che:
a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di
4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq;
b) i locali contenenti gli oggetti assicurati siano protetti da impianto di allarme, che il Contraente si impegna a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione di funzionamento del sistema di allarme, il Contraente deve darne comunicazione alla Società e deve adottare le più appropriate misure per I sorveglianza dei beni assicurati fino la ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità al ripristino il fatto deve essere segnalato alla Società entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il sistema di allarme deve essere controllato almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità;
c) durante i periodi di chiusura dei locali o comunque in assenza di personale all'interno dei locali, devono essere attivati tutti i mezzi anti-intrusione descritti. Tuttavia per le persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne; la chiusura delle ante a vetri, è sempre obbligatoria;
d) durante le esposizioni aperte al pubblico esista un adeguato servizio di sorveglianza;
e) non sia permesso ai visitatori, usare, spostare o maneggiare i beni assicurati.
In caso di furto commesso con effrazione di mezzi di chiusura non conformi a quanto previsto, la Società corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando ii 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. Pertanto, nei caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennità verrà determinata ai sensi delle condizioni generali di assicurazione senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo cosi calcolato.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
1. Furto con destrezza
2. Estorsione
3.Xxxx e colpa grave
4.Variazioni climatiche
5.Scioperi, sommosse, atti di vandalismo, terrorismo
6.Inondazioni ed alluvioni
7.Terremoto
8.Opere presso restauratori
9.Nuove acquisizioni
ART. 1 FURTO CON DESTREZZA
La Società si obbliga a risarcire i danni derivanti da furto con destrezza all'interno dei locali contenenti le cose assicurate commesso durante le ore di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 48 ore immediatamente successive all'evento stesso. In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e anno assicurativo, somma maggiore ad € 30.000,00. La garanzia opera a condizione che in ogni ambiente durante le ore di esposizione sia presente un sorvegliante;
ART. 2 ESTORSIONE
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono comprese nell'assicurazione le perdite e i danni causati da, o conseguenti a, estorsione purché tale reato non rientri nelle fattispecie per le quali sussiste divieto di assicurabilità in forza di previsioni di legge.
ART. 3 DOLO E COLPA GRAVE
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono comprese nell'assicurazione le perdite e i danni determinati o agevolati con:
❑ colpa grave del Contraente e/o Assicurato;
❑ dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente o loro rappresentanti o di persone incaricate della sorveglianza dei locali, a condizione che qualora sussista un reato, il , Contraente e/o l'Assicurato agisca giudizialmente nei confronti del responsabile.
ART. 4 VARIAZIONI CLIMATICHE
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte la garanzia comprende danni derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.
ART. 5 SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI DI VANDALISMO, TERRORISMO
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte la garanzia comprende i danni derivanti da:
❑ tatti, disposizioni o provvedimenti di persone che tentino di usurpare pubblici poteri;
❑ scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
❑ tumulti o sommosse civili;
❑ atti di persone che agiscono per malvagità, per motivi politici o terroristici;
❑ atti di vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.
ART. 6 INONDAZIONI ED ALLUVIONI
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono compresi nell'assicurazione le perdite e i danni verificatisi in occasione e in conseguenza di inondazioni e alluvioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) a enti mobili all'aperto;
b) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e l'applicazione della franchigia e/o scoperto indicati in polizza. Per i rischi situati sul territorio Italiano la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.
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ART. 7 TERREMOTO
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte sono compresi nell'assicurazione le perdite e i danni verificatisi in occasione e in conseguenza di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti della presente garanzia l'esclusione di cui alla lettera k) dell'Art.13 delle Norme che regolano l'assicurazione oggetti d'arte si intende confermata anche sei fenomeni indicati da detto comma risultassero originati da terremoto.
La Società non risponde dei danni causati da eruzioni vulcaniche.
Agli effetti della presente garanzia, ,le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
La presente estensione di garanzia è prestata con il limite di indennizzo e l'applicazione della franchigia e/o scoperto indicati in polizza.
ART. 8 OPERE PRESSO ALTRE UBICAZIONI E RESTAURATORI
A parziale deroga dell'art. 1 delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte, la garanzia è estesa, ai beni assicurati in giacenza presso altre ubicazioni (esempio: in occasione di mostre) e restauratori, a condizione che i mezzi di chiusura risultino conformi a quelli previsti dall'art. 2 lettera a) "Gestione dei sistemi di sicurezza" delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte.
La garanzia decorre automaticamente, senza obbligo di comunicazione, se il valore dei beni è pari od inferiore ad € 30.000,00.
Per valori superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste dall'art. 2 lettera a) "Gestione dei sistemi di sicurezza" delle norme specifiche che regolano l'assicurazione oggetti d'Arte, la garanzia è valida solo dopo accettazione e conferma scritta della Società.
ART. 9 NUOVE ACQUISIZIONI
Si intendono automaticamente assicurate, fino alla concorrenza di complessivi € 200.000,00, le opere e gli oggetti d’Arte acquistati e/o acquisiti nel corso dell’annualità assicurativa, sulla base del valore dichiarato, con effetto e copertura dalle ore 24.00 del giorno in cui vengono collocati nei locali del contraente.
Al termine dell’annualità assicurativa, la società procederà:
a) all’aggiornamento del somma assicurata e del relativo premio per l’annualità successiva;
b) al conguaglio del premio per l’annualità assicurativa trascorsa nella misura del 50% del premio conteggiato sul valore complessivo delle opere acquistate/acquisite.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1.Assicurazione per conto di chi spetta
2.Altre assicurazioni
3.Ispezione delle cose assicurate
4.Rinuncia alla rivalsa
5.Rimozione e ricollocamento enti indenni
6.Onorari dei periti / consulenti
7.Spese peritali
8.Anticipo indennizzi
ART. 1 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, pero, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio e l'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. in tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza della somma in merito assicurata dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente la somma in merito assicurata dalle altre polizze. Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono uniche per sinistro e non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.
ART. 3 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 4 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Per le indennità pagate in esecuzione di questo contratto, la Società rinuncia espressamente al diritto di surrogazione:
❑salvo il caso di xxxx, nei confronti del Contraente e/o Assicurato;
❑salvo il caso di dolo e a condizione che il Contraente e/o Assicurato non eserciti tale facoltà, nei confronti dei dipendenti o rappresentanti del Contraente e/o Assicurato.
ART. 5 RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO ENTI INDENNI
La Società risarcisce, a seguito di sinistro indennizzabile, i costi per la rimozione, ricovero ed il ricollocamento degli enti indenni. Tale estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento per sinistro e anno assicurativo di € 100.000,00 e con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro di € 1.000,00.
ART. 6 ONORARI DEI PERITI/CONSULENTI
La Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, a consulenti e professionisti in genere allo scopo di reintegrare le perdite subite.
La Società rimborserà all'Assicurato le spese di perizia eventualmente dallo stesso sostenute per il perito di parte, nonché per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00.
Questa garanzia viene prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'assicurazione, fino alla concorrenza della somma sopraindicata.
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ART. 7 SPESE PERITALI
L'Impresa si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza di € 10.000,00 le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle disposizioni delle Norme che regolano l'assicurazione.
ART. 8 ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che sia prevedibile un indennizzo complessivo di almeno
€ 50.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500,000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
PATTUIZIONI CONTRATTUALI SEZIONE GIACENZA
A valere per entrambe do sezioni di garanzia
1.Diminuzione dei valori assicurati 2.Proroga termini denuncia sinistri 3.Deroga foro competente e sede arbitrale
4.Deroga termini di recesso in caso di sinistro
5.Proroga termini di pagamento premio e decorrenza delle garanzie
6.Durata dell'Assicurazione 7.Coassicurazione e delega 8.Interpretazione della polizza 9.Buona fede
10.Clausola Broker
1) DIMINUZIONE DEI VALORI ASSICURATI
E in facoltà dell'Assicurato di domandare, mediante lettera raccomandata, la riduzione delle somme assicurate. La riduzione avrà effetto immediato e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta.
2)'PROROGA TERMINI DENUNCIA SINISTRI
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 30 giorni a decorrere dal giorno in cui l'ufficio competente dell'Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.
3)DEROGA FORO COMPETENTE E SEDE ARBITRALE
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si conviene tra le parti che il foro competente e [a sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto, devono intendersi quelle del luogo di residenza del Contraente.
4)DEROGA TERMINI DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e Contraente hanno la facoltà di recedere dall'assicurazione. Tale recesso avrà effetto dalla prima scadenza di rata annuale successiva alla comunicazione di preavviso, che comunque non potrà essere inferiore a 90 giorni da detta scadenza.
5)PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, si precisa che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro 90 giorni dalla decorrenza del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima è elevato a 60 giorni.
6)DURATA DELL'ASSICURAZIONE
Il presente contratto avrà efficacia dalle ore 24 del 30.06.2016 fino alle ore 24 del 30.06.2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza tacita proroga e senza obbligo di disdetta alcuna. Il Contraente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dar contratto ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata alla sede della Società. La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a prorogare contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di tre mesi, oltre la scadenza contrattuale.
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7)COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria
Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.
8)INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.
9)BUONA FEDE
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte e\o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.
10) CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società di brokeraggio assicurativo UNION BROKERS S.r.l. - Sede di Reggio Xxxxxx Via Xxxxxx, 16 - P.IVA: 01639560356 – Numero iscrizione RUI: B000080318 (denominata in seguito Broker) e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società ;
di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con l’Impresa delegataria informandone le Coassicuratrici.
Resta convenuto che tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con telex, telefax, telegramma, posta elettronica, posta certificata o lettera raccomandata anche a mano alla Compagnia Delegataria oppure al Broker.
Le coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatto salvo soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dalla Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice nei termini in uso per il versamento dei premi ai Coassicuratori.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA OPERE D’ARTE
1) OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE
E' facoltà del Contraente richiedere la copertura assicurativa delle Opere di proprietà anche di terzi, presso:
- esposizioni o mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente;
- sale o luoghi per concerti nel caso si trattasse di strumenti musicali;
- restauratori od istituti d'arte, nel caso di restauri.
La garanzia, prestata nella forma "da chiodo a chiodo" per gli oggetti descritti negli elenchi che, di volta in volta, il Contraente invierà alla Società, inizia dal momento in cui gli oggetti stessi vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballati ed intraprendere il primo trasporto, L'assicurazione prosegue durante i viaggi e la giacenza presso i luoghi Indicati nelle singole comunicazioni, comprese le esposizioni al pubblico. L'assicurazione cessa quando gli oggetti, compiuto l'ultimo viaggio, vengono tolti dall' imballaggio e collocati nel luogo loro destinato.
Sono compresi i danni durante le operazioni di imballaggio e disimballaggio.
2) SOMME ASSICURATE
La garanzia è convenuta su base di "Valore dichiarato" e decorre automaticamente dalla data della richiesta di copertura fatta dal Contraente, per somme assicurate non superiori a € 500.000,00 per singola ubicazione o trasporto, per esposizioni e giacenze presso sedi museali, esposizioni o mostre organizzate dal Contraente o da terzi per conto del Contraente, sale o luoghi per concerti nel caso si trattasse di strumenti musicali, restauratori od istituti d'arte nel caso di restauri.
Per valori superiori al predetto importo di € 500.000,00 o per altri luoghi la garanzia decorre dopo la conferma scritta della Società.
3) ASSICURAZIONE TRASPORTO
L'assicurazione del trasporto è prestata dalla sede indicata nella comunicazione del Contraente alla sede espositiva o di restauro anch'essa indicata nella comunicazione predetta, e ritorno.
La garanzia è prestata a condizione che:
a) Il trasporto sia effettuato da un trasportatore specializzato oppure da personale qualificato del Contraente;
b) Tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o qualificato;
c) Che l'imballaggio sia adeguato alla natura degli oggetti ed in relazione al tipo di trasporto effettuato;
d) Nel trasporti su strada gli oggetti siano collocati in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere sorvegliati anche durante le soste; nel caso di trasporti di limitate dimensioni è consentito l'uso di autovetture purché dotate di tetto rigido;
e) Nei trasporti a mezzo ferrovia vengono adoperati vagoni chiusi e vigilati;
f) Nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura degli oggetti;
g) Nei trasporti a mezzo aereo, gli oggetti siano caricati in cabine o stive riscaldate e pressurizzate. Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio.
4) ASSICURAZIONE GIACENZA
La garanzia è prestata a condizione che i locali che contengono i beni assicurati :
a) siano protetti da un adeguato servizio di sorveglianza durante le ore di accesso del pubblico;
0) ogni apertura verso l'esterno situata in linea verticale a meno di 4 mt dal suolo nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa da serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica , chiusi con idonei congegni o serrature manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nel serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate. Sono ammesse deroghe ai mezzi di chiusura sopradescritti qualora sia operante un sistema di allarme antifurto collegato con le Forze dell' Ordine o un Istituto di Vigilanza.
5) REGOLAZIONE PREMIO
La Società al termine di ogni annualità assicurativa, provvede a conteggiare il premio complessivo dovuto per le Assicurazioni Temporanee richieste dal Contraente nell' annualità assicurativa trascorsa, sulla base dei tassi stabiliti in polizze.
Il premio risultante dal conteggio deve essere saldato entro 60 giorni dai ricevimento della relativa appendice di regolazione premio.
Se il Contraente non effettua nel suddetto termine il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 dei giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.
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6) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) come previsto dall'art. 1914 C.C., prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
b) qualora previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) in deroga all'art. 1913 C.C., darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o telex, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti al fini delle loro indagini e verifiche;
e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.
7)DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO
In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato :
- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
oppure
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, fino a concorrenza del 100 % del valore commerciale dell'opera.
Se l'assicurazione è a stima accettata, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme , la Società è tenuta ad indennizzare oltre a quanto sopra previsto l'eventuale deprezzamento conseguente all'insieme per la mancanza o il danneggiamento dell'oggetto sinistrato.
8)PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina dei proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente dei Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto li sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennizzo spettantegli.
9)MANDATO DEL PERITI LIQUIDATORI
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 36.
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Tali risultati obbligano le parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo iI caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
10)LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Società ne in tutto né in parte la cose residuate o salvate dal sinistro.
FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI INDENIZZO
SEZIONE DI GARANZIA | EVENTO | FRANCHIGIA / SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO |
Per ogni evento salvo quanto | € 0,00 | la somma assicurata | |
indicato di seguito | |||
Inondazioni, alluvioni e allagamenti | € 3.000,00 | 50% somma assicurata | |
Terremoto | € 3.000,00 | 50% | |
somma assicurata | |||
Furto con destrezza | € 1.000,00 | € 30.000,00 | |
Furto con impianto di allarme | 20% minimo € 500,00 | 75% dell'indennizzo | |
inefficiente | |||
Furto attraverso mezzi di | 20% minimo € 500,00 | 75% dell'indennizzo | |
chiusura non conformi | |||
Rimozione ricollocamento enti | € 500,00 | € 100.000,00 | |
indenni | |||
Onorari periti e consulenti | / | € 10.000,00 | |
Spese peritali | / | € 10.000,00 | |
Opere presso altre ubicazioni e restauratori | 20% | ||
furto attraverso mezzi di | min. € 500,00 | € 30.000,00 | |
chiusura non conformi |
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
La Società …………….. si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l’Ente appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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ALLEGATO B
In Bollo
SCHEDA OFFERTA ECONOMICA Lotto 8
Polizza All Risks Opere d’Arte
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il
Nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa
Sede in Via n.
Tel
fax
Cod. Fisc. Partita I.V.A.
PRESENTA
la seguente Offerta Economica per il Lotto 8 “Polizza All Risks Opere d’Arte” nella gara per servizi assicurativi del Comune di Rivoli che così si compone:
Premio annuo lordo offerto per polizza Furto e Xxxxxx
euro (in cifre)
euro (in lettere)
N.B. (Importi in euro con 2 cifre decimali)
calcolato in base al seguente xxxxx xxxxx:
Valore Opere d’Arte 3.156.650,00 Euro al tasso del promille;
Luogo, data
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Legale Rappresentante ………………………………. Timbro
………………………………………………………………………………..
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ALLEGATO C
SCHEDA OFFERTA TECNICA Lotto 8
Polizza All Risks Opere d’Arte
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a il
Nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa
Sede in Via n.
Tel
fax
Cod. Fisc. Partita I.V.A.
PRESENTA
la seguente Offerta Tecnica per il Lotto 8 “Polizza All Risks Opere d’Arte” nella gara per servizi assicurativi del Comune di Rivoli di cui al relativo Capitolato di polizza in riferimento ai parametri individuati nel disciplinare di gara, ovvero:
A) CARATTERISTICHE QUALITATIVE, METODOLOGICHE, TECNICHE DEL SERVIZIO OFFERTO
N.B. (Si precisa che, in caso di varianti, è possibile allegare specifica documentazione da parte dell’Impresa ad integrazione della presente Scheda e del relativo Capitolato speciale – Barrare la voce che interessa)
A) 1. Condizioni di garanzia CONFORME AL CAPITOLATO SPECIALE ❒
CON VARIANTI (come sotto specificato) ❒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
A) 2. Limiti di Indennizzo CONFORME AL CAPITOLATO SPECIALE ❒
CON VARIANTI (come sotto specificato) ❒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
A) 3. Livelli di franchigia CONFORME AL CAPITOLATO SPECIALE ❒
CON VARIANTI (come sotto specificato) ❒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
A) 4. Tempistica di informativa andamento sinistri (Report)
❒ Entro 10 giorni dalla richiesta dell’Ente
❒ Entro 20 giorni dalla richiesta dell’Ente
❒ Cadenza semestrale
❒ Cadenza annuale
Luogo, data
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il Legale Rappresentante ………………………………. Timbro
………………………………………………………..
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