COMUNE DI SOLIERA
COMUNE DI SOLIERA
(Provincia di Modena)
RELAZIONI ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATE ALLA PRE-INTESA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA ANNO 2021 E DISCIPLINA PROVVISORIA ANNO 2022 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SOLIERA.
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 25 del 19 luglio 2012, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs 30.03.2001 n. 165, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto gli schemi standard di relazione illustrativa e tecnico finanziaria. Tali relazioni sono volte ad illustrare l’articolato del contratto con indicazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale e altre informazioni utili.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
A) Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione | Pre-intesa del contratto decentrato sottoscritta in data 17 dicembre 2021 |
Periodo temporale di vigenza | Anno 2021 e disciplina provvisoria anno 2022 |
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): | |
Dott.ssa Vienna Xxxxxxxx Xxxxxx – Segretario Generale Segreteria convenzionata Comuni di Campogalliano e Soliera – Presidente | |
Composizione della delegazione trattante | Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx – Dirigente Settore 2° Servizi al Personale – Componente |
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali | |
Organizzazioni sindacali firmatarie Pre-intesa: FP- CGIL, CISL-FP | |
Soggetti destinatari | Personale non dirigente |
Materie trattate dai contratti integrativi (descrizione sintetica) | Art. 7, comma 4, lettere a) e b), del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018: a) criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo; b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla |
performance. | ||
Rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. | È stata acquisita la certificazione dell’Organo di revisione |
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria | È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 150/2009. Ai sensi dell’articolo 169, comma 3-bis del TUEL il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è unificato organicamente nel PEG. | |
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10, del d.lgs. 33/2013? Il piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 è stato aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 02.12. 2021. | ||
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì, per quanto di competenza con riferimento alle attuali disposizioni del d.lgs. 33/2013. | ||
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 150/2009? Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 150/2009. E’ stato adottato uno strumento analogo in base alle proprie autonome potestà regolamentari, validato dal Collegio di valutazione. | ||
Eventuali osservazioni |
B) Quadro di sintesi di costituzione del Fondo e modalità di utilizzo delle risorse decentrate
B.1) Costituzione
Nella pre-intesa del contratto decentrato oggetto di certificazione, le Parti hanno anzitutto preso atto della costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021 e provvisoria per l’anno 2022, avvenuta con la Determinazione dirigenziale n. 358 del 17.12.2021, come in sintesi esposto nella seguente tabella e come in dettaglio indicato nel prospetto di cui all’allegato “B” all’atto citato:
Descrizione componente | Anno 2021 (definitiva) | Anno 2022 (provvisoria) |
Risorse decentrate stabili | € 120.069,00 | € 120.069,00 |
Risorse decentrate variabili | € 83.367,00 | € 76.711,00 |
Totale generale Fondo | € 203.436,00 | € 196.780,00 |
La costituzione è avvenuta nel rispetto delle disposizioni contrattuali e dei vincoli previsti dall’art. 23 del d.lgs. 75/2017, ultima disposizione conseguente ai vincoli posti dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015, ed incrementata con le risorse rese disponibili dal CCNL 21.05.2018.
In applicazione del disposto di cui all’art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, secondo il quale: “a decorrere dal 01.01.2017, “l’ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 21, del Dlgs 30 marzo 2001,n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016” e che “A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236 delle legge 28 dicembre 2015,
n.208 è abrogato”, la base di calcolo presa a riferimento è il valore del Fondo 2016, al netto delle quote su base annua trasferite in Unione conseguenti al passaggio alla stessa dei Servizi finanziari dal 01.04.2016.
La determinazione del Fondo risorse decentrate per il 2021 e in via provvisoria anche per il 2022 è costituita prima di tutto dall’unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di parte stabile (Art.67 comma 1 CCNL 21/05/2018).
La dotazione stabile del fondo è costituita dal totale delle risorse consolidate a tal fine cui si aggiungono le quote di RIA relative ai cessati dell’anno precedente, sommate all’importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (importo FUORI LIMITE), oltre all’importo destinato ai sensi dell’art.67, comma 2, lettera a) C.C.N.L. 21/05/2018 su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 (importo FUORI LIMITE), eventualmente decurtata dell’importo necessario a non superare il limite delle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all’art.23 del D.Lgs.n.75/2017.
Per espressa disposizione dell’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 non sono più contabilizzati all’interno del fondo risorse decentrate gli importi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Gli importi stanziati a bilancio a tale titolo rientrano comunque all’interno
del limite delle risorse destinate al salario accessorio 2016 come previsto dall’art. 23, comma 2 D.L. 75/2017.
La dotazione delle risorse variabili per l’anno 2021 è costituita da:
• risorse per un importo pari a euro 4.292,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 4, del
C.C.N.L. 21/05/2018 (ex art.15 comma 2 del CCNL 1.4.1999), ossia l’integrazione delle risorse variabili fino a un massimo dell’1,2% del monte salari 1997, mediante somme specificamente stanziate a bilancio dall’amministrazione;
• risorse per un importo pari a € 4.800,00 ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 5 lettera b), del C.C.N.L. 21/05/2018 (ex art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999) per il conseguimento di obiettivi dell’ente (Progetti speciali per l’anno 2021), come da D.G. 105 del 25.11.2021 di indirizzo in merito alle risorse decentrate variabili e per la contrattazione decentrata integrativa di parte economica;
• risorse integrative derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 3 lettera c), del CCNL 21/05/2018 :
- per un importo pari a euro 620,00 (risparmi derivanti da buoni pasto dell’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 870 della legge n. 178/2020 – Legge di bilancio 2021, importo fuori limite);
- per un importo pari a euro 4.641,00 (Incentivi funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs.
50/2016, periodo 2016-2017)
- per un importo pari a euro 63.491,00 (Incentivi funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs.
50/2016, periodo dal 2018 in poi, importo fuori limite);
• risorse integrative per un importo di € 1,00, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera e) CCNL 21/05/2018 (importo fuori limite) da risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario;
• risorse residue per un importo di € 5.522,00 di cui all’art. 67, commi 1 e 2 (cioè della parte stabile del Fondo), non integralmente utilizzate in anni precedenti.
Con la medesima determinazione n. 358 del 17.12.2021, già sopra citata, sono state anche determinate in via definitiva in € 40.234,00 per l’anno 2021 e in via provvisoria in € 40.234,00 per l’anno 2022 le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative. All’importo per l’anno 2021, pari ad € 40.234,00, non risulta al momento applicabile alcuna quota di incremento ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019, di adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio, calcolato in via provvisoria e da determinare definitivamente a consuntivo ad anno concluso.
Gli importi di costituzione del Fondo e di determinazione delle risorse destinate alle P.O. sopra visti, saranno determinati in via definitiva per l’anno 2022 nel corso dell’anno stesso, mentre per l’anno 2021 potranno essere rivisti a consuntivo in ragione delle unità annue effettive di personale a tempo indeterminato dell'anno 2021, tenuto conto di assunzioni e cessazioni fino a tutto il 31 dicembre 2021: ciò comporterà la definitiva quantificazione dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio e di conseguenza del valore del Fondo e del valore delle risorse destinate alle P.O., ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 e del parere prot. 179877/2020 della RGS.
Da ultimo, si dà atto che, per l’annualità 2022, tanto il valore del limite complessivo al trattamento accessorio di cui all’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017, quanto gli importi del Fondo risorse decentrate e delle risorse destinate alle posizioni organizzative (oltre che del Fondo lavoro straordinario), sono da intendersi provvisori anche nel senso che saranno oggetto di revisione nel corso dell’esercizio 2022 stesso, in decurtazione rispetto ai valori attuali, a seguito del trasferimento delle funzioni e del relativo personale
del SUAP e della CUC, e di conseguenza anche di quote dei fondi citati, dai Comuni, compreso quello di Soliera, all’Unione Terre d’Argine.
B.2) Modalità di utilizzo
Nella pre-intesa del contratto decentrato oggetto di certificazione, le Parti hanno poi specificato le modalità di utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2021 di cui all’art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018, e la loro allocazione tra i diversi istituti contrattuali, ai sensi dell’art. 68 dello stesso, come da prospetto seguente:
TRATTAMENTI FISSI | ||
comma 1 | INDENNITA' DI COMPARTO (quota a carico Fondo) | 20.300,00 |
P.E.O. STORICHE E ASSEGNI AD PERSONAM | 42.000,00 | |
INDENNITA' COORD. PERSONALE EX VIII Q.F. | 0,00 | |
comma 2, lett. J) | P.E.O. NUOVE (dal 1.1 dell'anno di riferimento) | 8.246,00 |
TOT. TRATTAMENTI FISSI ex art. 68, comma 1 | 70.546,00 | |
TRATTAMENTI VARIABILI | ||
comma 2, lett. A) e B) | PRODUTTIVITA' GENERALE (PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA) | 21.360,00 |
STANDARD QUALITATIVI | 8.320,00 | |
PROGETTI SPECIALI (ex art. 15, comma 5) | 4.978,00 | |
PROGETTI-OBIETTIVO | 0,00 | |
comma 2, lett. C) | INDENNITA' DI RISCHIO | 1.700,00 |
INDENNITA' DI DISAGIO | 0,00 | |
INDENNITA' MANEGGIO VALORI | 350,00 | |
comma 2, lett. D) | INDENNITA' DI REPERIBILITA' | 14.500,00 |
INDENNITA' DI TURNO | 0,00 | |
MAGGIORAZIONI ORARIE | 900,00 | |
comma 2, lett. E) | PARTICOLARI RESPONSABILITA' (art. 17, comma, 2, lett. f) CCNL 1999) | 8.900,00 |
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 17, comma, 2, lett. i) CCNL 1999) | 3.100,00 | |
comma 2, lett. G) | INCENTIVI ICI | 0,00 |
INCENTIVI IMU - TARI | 0,00 | |
COMPENSI ISTAT | 0,00 | |
INCENTIVI PROGETTAZIONE (D.Lgs. 163/2006) | 0,00 | |
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs. 50/2016) | 68.132,00 | |
TOT. TRATTAMENTI VARIABILI ex art. 68, comma 2 | 132.240,00 | |
(ex art. 71, comma 1 del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008) | Quote riduzione salario accessorio per malattia | 650,00 |
TOTALE UTILIZZO RISORSE DEL FONDO COSTITUITO | 203.436,00 |
L’utilizzo del Fondo risorse decentrate 2021 avviene secondo le previsioni di ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI secondo quanto previsto agli articoli 14, 15, 18 e 30 del CCDI 2019/2021 di parte normativa in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sottoscritto in data 05.06.2019.
L’utilizzo del Fondo risorse decentrate 2022 avverrà secondo le previsioni di ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI secondo quanto previsto agli articoli 14, 15, 18 e 30 del CCDI 2019/2021 1 di parte normativa in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sottoscritto in data 05.06.2019, fino a che non verrà adottata l’apposita disciplina attuativa di cui alle medesime disposizioni citate.
Le risorse eventualmente non utilizzate per l’erogazione degli altri istituti economici regolamentati dal presente C.C.D.I. verranno destinate alla produttività (performance individuale e collettiva) nella misura dell’intera quota di fondo residua non utilizzata per gli altri istituti, da attribuire tramite utilizzo del vigente sistema di valutazione, previa attestazione del nucleo di valutazione.
L'eventuale variazione del valore di costituzione del Fondo, a seguito della sua determinazione definitiva a consuntivo ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 e del parere prot. 179877/2020 della RGS e come visto nel precedente paragrafo sulla costituzione, comporterà una corrispondente variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse utilizzate per la produttività generale.
C) Effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti.
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni del contratto decentrato oggetto di certificazione, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo del Fondo, sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità. Il CCDI in oggetto, infatti, destina una quota assai significativa di risorse decentrate ai tre tipi di trattamenti accessori legati alla performance individuale e collettiva del personale non dirigente previsti dal Regolamento del Sistema di Monitoraggio, Misurazione e Valutazione delle Prestazioni (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2014): produttività connessa agli obiettivi del PEG/PDO/Piano della Performance, progetti speciali, standards quanti-qualitativi dei servizi per il funzionamento dell’organizzazione dell’Ente.
E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche
Il contratto decentrato oggetto di certificazione prevede nuove progressioni economiche orizzontali, con decorrenza dal 01.01.2021, per un importo pari ad € 8.246,00.
L’importo destinato a questa modalità di utilizzo è il residuo del cd. “budget naturale”, cioè tutte le risorse rimaste disponibili per l’annualità 2021 del budget complessivamente destinato su base triennale alle PEO 2019-2020-2021 sulla base del Regolamento di seguito citato.
Le PEO 2021, come nelle precedenti due annualità, saranno attribuire secondo i criteri, rispondenti ai principi di selettività e premialità, che sono stati definiti con il “Regolamento per le progressioni economiche” in data 10/05/2019 (già allegato come integrante e sostanziale al CCDI economico 2020, certificato dall’organo di revisione, e in tale sede riconosciuto valido anche per l’anno 2021).
Il “Regolamento per le progressioni economiche” sinteticamente stabilisce:
a) che le progressioni siano realizzate per una quota limitata dei dipendenti, subordinandole al budget reso disponibile dall'amministrazione in sede di contrattazione e comunque non superiore ad un valore medio di categoria definito "baricentro";
b) che la selezione sia annuale e che la decorrenza delle progressioni sia dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto che le prevede;
c) delle condizioni per accedere alla progressione quali, ad esempio: due anni di anzianità nella posizione economica, l'assenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nei due anni precedenti, avere conseguito nei cinque anni precedenti una valutazione superiore ad una certa soglia, differenziata per categoria, etc...
d) che il punteggio per l'accesso alla progressione sia dato per il un massimo di 75 punti dalla media delle tre migliori valutazioni degli ultimi cinque anni e per un massimo di 25 punti dalla esperienza professionale, riconosciuta in ragione di 2,5 punti per anno (negli ultimi dieci) nel quale la valutazione è stata più che positiva (differenziata per categoria);
e) che le graduatorie siano formate in maniera distinta per categorie di inquadramento;
f) un sistema di contestazione delle valutazioni e di risoluzione delle controversie.
F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Dlgs n. 150/2009.
I risultati attesi dall’applicazione della presente contrattazione sono essenzialmente:
- perseguire la efficienza e la produttività del lavoro, la qualità dei servizi resi a cittadini e imprese, la valorizzazione del merito, il miglioramento della performance individuale e organizzativa;
- orientare con maggior forza l’azione dei dipendenti verso la cultura dei risultati per una maggiore efficienza dell’azione amministrativa dell’Ente;
- consolidare la cultura della meritocrazia nel processo di distribuzione della retribuzione di risultato;
- il mantenimento/miglioramento dei livelli quantitativi e qualitativi espressi dai servizi comunali;
- conseguire gli obiettivi fissati nel Piano della Performance e nelle schede dei Progetti speciali.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Nota: La costituzione del Fondo risorse decentrate in via definitiva per l’anno 2021 e in via provvisoria per l’anno 2022 è già stata oggetto di preventiva e separata attestazione e certificazione dell’Organo di revisione, per cui nella presente relazione i moduli (I, III e IV) attinenti alla costituzione sono riportati esclusivamente per ragioni di completezza documentale, mentre oggetto di certificazione è solo il modulo
(II) relativo ai criteri e le modalità di utilizzo definiti dalla pre-intesa del contratto decentrato.
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) sono determinate per l'anno 2021, secondo le modalità definite dall’art.67 del CCNL per il personale del comparto delle Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018.
La nuova disciplina tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che possono essere definite in "risorse decentrate stabili". Tali risorse ora sono confluite nell’unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di parte stabile (art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018).
Per espressa disposizione dell’art.67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 non sono più contabilizzati all’interno del fondo risorse decentrate gli importi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Gli importi stanziati a bilancio a tale titolo rientrano comunque all’interno del limite delle risorse destinate al salario accessorio 2016 come previsto dall’art. 23, comma 2 D.L. 75/2017.
Le risorse stabili ricomprendono, per espressa previsione contrattuale, anche i seguenti importi:
- quota relativa alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (importo fuori dal limite delle risorse destinate al trattamento accessorio di cui all’art.23 del D.Lgs.n.75/2017 come stabilito dalla Corte dei Conti sez. Autonomie con deliberazione n. 19/2018);
- stanziamento ai sensi dell’art.67, comma 2, lettera a) C.C.N.L. 21/05/2018 quale importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno 2019 (importo fuori dal limite 2016);
- riduzione ai sensi dell’art.67 comma 2 lettera a) C.C.N.L. 21/05/2018 relativo a quota parte € 83,20 x dipendenti al 31/12/15 dei Comuni relativo ai dipendenti trasferiti all’Unione dal 2016 in poi;
- quote di RIA relative ai cessati dell’anno precedente ai sensi dell’art. 67, comma 2, lettera c) del
C.C.N.L. 21/05/2018;
- quota per incremento delle dotazioni organiche al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) del CCNL 21.05.2018 (non risulta al
momento applicabile alcuna quota di incremento del Fondo per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019, di adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio, calcolato in via provvisoria e da determinare definitivamente a consuntivo ad anno concluso).
Un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili e sono correlate alla applicazione delle seguenti discipline contrattuali:
1. importi corrispondenti alla frazione di RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione di personale nell’anno precedente ai sensi dell’art.67, comma 3, lettera d) CCNL 21/05/2018;
2. risparmi da fondo lavoro straordinario anno precedente accertati a consuntivo ai sensi dell’art.67, comma 3, lettera e) CCNL 21/05/2018;
3. risorse destinate ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 4, del C.C.N.L. 21/05/2018 (ex art.15 comma 2 del CCNL 1.4.1999);
4. risorse per il conseguimento di obiettivi dell’Ente (ex art. 15, c.5) ai sensi dell’art.67, comma 5, lettera b) CCNL 21/05/2018;
5. risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (incentivi progettazione, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 ed incentivi funzioni tecniche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016; risparmi derivanti da buoni pasto dell’anno 2020, ai sensi dell’art. 1, comma 870 della legge n. 178/2020 - legge di bilancio 2021);
6. risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2 (cioè della parte stabile del Fondo), non integralmente utilizzate in anni precedenti.
Il Fondo risorse decentrate, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato e costituito dall’Amministrazione con determinazione del Comune di Soliera n. 358 del 17.12.2021, nei seguenti importi:
Descrizione componente | Anno 2021 (definitiva) | Anno 2022 (provvisoria) |
Risorse decentrate stabili | € 120.069,00 | € 120.069,00 |
Risorse decentrate variabili | € 83.367,00 | € 76.711,00 |
Totale generale Fondo | € 203.436,00 | € 196.780,00 |
Con la medesima determinazione 358 del 17.12.2021, già sopra citata, sono state anche determinate in via definitiva in € 40.234,00 per l’anno 2021 e in via provvisoria in € 40.234,00 per l’anno 2022 le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative.
All’importo per l’anno 2021, pari ad € 40.234,00, in continuità con gli anni precedenti, non risulta al momento applicabile alcuna quota di incremento ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019, di adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio, calcolato in via provvisoria e da determinare definitivamente a consuntivo ad anno concluso.
Gli importi di costituzione del Fondo e di determinazione delle risorse destinate alle P.O. sopra visti, saranno determinati in via definitiva per l’anno 2022 nel corso dell’ anno stesso, mentre per l’anno 2021 potranno essere rivisti a consuntivo in ragione delle unità annue effettive di personale a tempo indeterminato dell'anno 2021, tenuto conto di assunzioni e cessazioni fino a tutto il 31 dicembre 2021: ciò comporterà la definitiva quantificazione dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio e di conseguenza del valore del Fondo e del valore delle risorse destinate alle P.O., ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 e del parere prot. 179877/2020 della RGS.
Da ultimo, si dà atto che, per l’annualità 2022, tanto il valore del limite complessivo al trattamento accessorio di cui all’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017, quanto gli importi del Fondo risorse decentrate e delle risorse destinate alle posizioni organizzative (oltre che del Fondo lavoro straordinario), sono da intendersi provvisori anche nel senso che saranno oggetto di revisione nel corso dell’esercizio 2022 stesso, in decurtazione rispetto ai valori attuali, a seguito del trasferimento delle funzioni e del relativo personale del SUAP e della CUC, e di conseguenza anche di quote dei fondi citati, dai Comuni, compreso quello di Soliera, all’Unione Terre d’Argine.
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2020 è stata determinata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 67 commi 1, 2 e 5, CCNL 21.05.2018):
PARTE STABILE | 2021 (definitiva) | 2022 (provvisoria) | |
ENTRO TETTO | |||
comma 1 | UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 | 113.005,00 | 113.005,00 |
comma 2, lett. C) | RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (ANNO INTERO) | 947,00 | 947,00 |
comma 2, lett. D) | RISORSE RIASSORBITE (ART. 2, C. 3 D.LGS. 165/2001) | - | - |
comma 2, lett. H) e comma 5, lett. A) | INCREMENTO XXXXXXXXX XXXXXXXX | - | - |
X.Xxx. 00/0000 (xxx. 23, comma 2) | DECURTAZIONE SULLA PARTE STABILE PER RISPETTO LIMITE D.LGS. 75/2017 | - | - |
Totale risorse stabili soggette al tetto > | 113.952,00 | 113.952,00 | |
EXTRA TETTO | |||
comma 2, lett. A) | INCREMENTO € 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE AL 31.12.2015 | 4.160,00 | 4.160,00 |
RIDUZIONE € 83,20 PER UNITA' DI PERSONALE SUCCESSIVAMENTE TRASFERITE DAL COMUNE ALL'UNIONE | - 332,00 | - 332,00 | |
comma 2, lett. B) | INCREMENTI STIPENDIALI CCNL 21.05.2018 | 2.289,00 | 2.289,00 |
comma 2, lett. E | PERSONALE TRASFERITO (ANNO INTERO) | - | - |
comma 2, lett. G) | STABILI RIDUZIONI DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO | - | - |
Totale risorse stabili escluse dal tetto > | 6.117,00 | 6.117,00 | |
TOT. PARTE STABILE | 120.069,00 | 120.069,00 |
Le risorse stabili ricomprendono l’unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di Revisione, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di parte stabile. Tale importo consolidato è incrementato di ulteriori importi pari alle voci stabili elencate al punto precedente.
Sezione II – Risorse variabili
La parte “variabile” del Fondo risorse decentrate per gli anni 2021 e 2022 è stata determinata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (art. 67 commi 3, 4 e 5, CCNL 21/05/2018):
PARTE VARIABILE 2021 2022 (definitiva) (provvisoria) | |||
ENTRO TETTO | |||
comma 3, lett. A) | ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI | - | - |
ENTRATE CONTO TERZI INDIVIDUALE E COLLETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI - DA SOGGETTI PUBBLICI | - | - | |
ENTRATE DA CONTRIBUTI DELL'UTENZA PER SERVIZI NON ESSENZIALI | - | - | |
comma 3, lett. C) | RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE: | ||
INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI | - | - | |
INCENTIVI ISTRUTTORIE CONDONO EDILIZIO | - | - | |
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs. 50/2016 periodo 2016-2017) | 4.641,00 | - | |
comma 3, lett. D) | XXX E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (MENSILITA' RESIDUE ANNO PRECEDENTE) | - | - |
comma 3, lett. F) | INCENTIVI MESSI NOTIFICATORI | - | - |
comma 3, lett. H) | POSSIBILE INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 (EX ART. 15, C. 2) | 4.292,00 | 13.733,00 |
DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE D.LGS. 75/2017 | - | - | |
comma 3, lett. I) e comma 5, lett. B) | RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DELL'ENTE (AUTOFINANZIATE - EX ART. 15, C. 5) | 4.800,00 | - |
Totale risorse variabili soggette al tetto | 13.733,00 | 13.733,00 |
EXTRA TETTO | |||
comma 3, lett. A) | ENTRATE CONTO TERZI INDIVIDUALE E COLLETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI - DA SOGGETTI PRIVATI | - | - |
comma 3, lett. B) | RISPARMI DI SPESA DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE | - | - |
comma 3, lett. C) | RISORSE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE: | ||
RISPARMI BUONI PASTO (art. 1, c. 870 Legge di Bilancio n. 178/2020) | 620,00 | - | |
INCENTIVI FONDO PROGETTAZIONE (D.Lgs. 163/2006) | - | - | |
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs. 50/2016, periodo dal 2018 in poi) | 63.491,00 | 62.978,00 | |
COMPENSI PROFESSIONALI PER AVVOCATI | - | - | |
COMPENSI ISTAT | - | - | |
INCENTIVI IMU - TARI | - | - |
comma 3, lett. E) | RISPARMI DA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE ACCERTATI A CONSUNTIVO | 1,00 | - |
comma 3, lett. K) | PERSONALE TRASFERITO (MENSILITA' RESIDUE ANNO PRECEDENTE) | - | - |
art. 68, comma 1, ultimo periodo | ECONOMIE PARTE STABILE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO PRECEDENTE | 5.522,00 | - |
comma 3, lett. I) e comma 5, lett. B) | RISORSE PER IL CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DELL'ENTE (FINANZIATE DA TERZI) | - | - |
Totale risorse variabili escluse dal tetto | 69.634,00 | 62.978,00 | |
TOT. PARTE VARIABILE 83.367,00 76.711,00 |
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Per rispettare il limite delle risorse destinate al salario accessorio 2016 del Comune ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D.lgs. 75/2017, non è stato necessario operare alcuna altra decurtazione sulla parte stabile o variabile del Fondo risorse decentrate oggetto di costituzione in via definitiva per l’anno 2021 e in via provvisoria per l’anno 2022.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione componente | Anno 2021 (definitiva) | Anno 2022 (provvisoria) |
Risorse decentrate stabili | € 120.069,00 | € 120.069,00 |
Risorse decentrate variabili | € 83.367,00 | € 76.711,00 |
Totale generale Fondo | € 203.436,00 | € 196.780,00 |
(importi al netto delle eventuali decurtazioni evidenziate in Sezione III)
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
All’esterno del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018, sono allocate le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative che sono state determinate in via definitiva in € 40.234,00 per l’anno 2021 e in via provvisoria in € 40.234,00 per l’anno 2022. All’importo per l’anno 2021, pari ad € 40.234,00, in continuità con gli anni precedenti, non risulta al momento applicabile alcuna quota di incremento ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019, di adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio, calcolato in via provvisoria e da determinare definitivamente a consuntivo ad anno concluso.
Xxxxxx XX – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
L’utilizzo del Fondo risorse decentrate costituito per l’anno 2021 avviene secondo le previsioni di ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI secondo quanto previsto agli articoli 14, 15, 18 e 30 del CCDI 2019/2021 di parte normativa in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sottoscritto in data 05.06.2019.
Non vengono regolate dal presente contratto le somme sottostanti, perché sono effetto diretto e vincolato di disposizioni di legge, di CCNL, di progressioni economiche orizzontali pregresse, oppure in ogni caso non sono regolate specificamente dal CCDI oggetto di certificazione:
TRATTAMENTI FISSI | ||
comma 1 | INDENNITA' DI COMPARTO (quota a carico Fondo) | 20.300,00 |
P.E.O. STORICHE E ASSEGNI AD PERSONAM | 42.000,00 | |
INDENNITA' COORD. PERSONALE EX VIII Q.F. | 0,00 | |
TRATTAMENTI VARIABILI | ||
comma 2, lett. C) comma 2, lett. D) | INDENNITA' DI RISCHIO | 1.700,00 |
INDENNITA' DI DISAGIO | - | |
INDENNITA' MANEGGIO VALORI | 350,00 | |
INDENNITA' DI REPERIBILITA' | 14.500,00 | |
INDENNITA' DI TURNO | - | |
MAGGIORAZIONI ORARIE | 900,00 | |
comma 2, lett. E) | PARTICOLARI RESPONSABILITA' (art. 17, comma, 2, lett. f) CCNL 1999) | 8.900,00 |
SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 17, comma, 2, lett. i) CCNL 1999) | 3.100,00 | |
Quote riduzione salario accessorio per malattia | ||
art. 71, comma 1 D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 | 650,00 |
per un importo complessivo di euro 91.750,00 (oltre a euro 650,00 per quote riduzione salario accessorio per malattia).
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Il contratto decentrato oggetto di certificazione presenta poi i seguenti istituti retributivi accessori relativi a compensi incentivanti premiali da erogare in base ai disposti previsti dai diversi CCNL e CCDI vigenti e applicabili, anche alla luce dei principi di premialità previsti dal D.lgs. 150/2009 (in attesa delle intese intercorse in Conferenza Unificata per dare attuazione presso gli enti locali dei nuovi principi introdotti dal D. Lgs. 74/2017):
TRATTAMENTI FISSI | ||
comma 2, lett. J) | P.E.O. NUOVE (dal 1.1 dell'anno di riferimento) | 8.246,00 |
TRATTAMENTI VARIABILI | ||
comma 2, lett. A) e B) | PRODUTTIVITA' GENERALE (PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA) | 21.360,00 |
STANDARD QUALITATIVI | 8.320,00 | |
PROGETTI SPECIALI (ex art. 15, comma 5) | 4.978,00 | |
PROGETTI-OBIETTIVO | 0,00 | |
comma 2, lett. G) | INCENTIVI ICI | 0,00 |
INCENTIVI IMU - TARI | 0,00 | |
COMPENSI ISTAT | 0,00 | |
INCENTIVI PROGETTAZIONE (D.Lgs. 163/2006) | 0,00 | |
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (D.Lgs. 50/2016) | 68.132,00 |
per un importo complessivo di euro 111.036,00.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente.
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
In sintesi, le destinazioni del Fondo risorse decentrate 2021 sono ripartite tra modalità di utilizzo non definite o viceversa definite dal contratto decentrato oggetto di certificazione come da tabella seguente, per un valore complessivo di € 203.436,00, pari al Fondo costituito in via definitiva:
Descrizione | Importo |
Somme non regolate dal contratto | 91.750,00 |
Somme regolate dal contratto | 111.036,00 |
Destinazioni ancora da regolare | |
Somme per decurtazioni per malattia D.L. 112/2008 | 650,00 |
Totale | 203.436,00 |
Le “Somme non regolate dal contratto” comprendono le risorse indicate nella precedente Sezione I . Le “Somme regolate dal contratto” comprendono le risorse indicate nella precedente Sezione II.
L'eventuale variazione del valore di costituzione del Fondo, a seguito della sua determinazione definitiva a consuntivo ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019 e del parere prot. 179877/2020 della RGS e come visto nel precedente paragrafo sulla costituzione, comporterà una corrispondente variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse utilizzate per la produttività generale.
L’utilizzo del Fondo risorse decentrate 2021 avviene secondo le previsioni di ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI secondo quanto previsto agli articoli 14, 15, 18 e 30 del CCDI 2019/2021 di parte normativa in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sottoscritto in data 05.06.2019.
L’utilizzo del Dondo risorse decentrate 2022 avverrà secondo le previsioni di ultrattività delle clausole contenute nei precedenti CCDI secondo quanto previsto agli articoli 14, 15, 18 e 30 del CCDI 2019/2021 1 di parte normativa in attuazione del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 sottoscritto in data 05.06.2019, fino a che non verrà adottata l’apposita disciplina attuativa di cui alle medesime disposizioni citate.
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
All’esterno del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018, sono allocate le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative che, per l’anno 2021, sono state determinate in via definitiva in € 40.234,00 (come da determinazione del Comune di Soliera n. 358 del 17.12.2021, già sopra citata) e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, iscritti alla voce di bilancio U-001075.000 “Fondo per la produttività - retribuzioni” per le retribuzioni e alle correlate voci per gli oneri e l’IRAP;
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse stabili del Fondo risorse decentrate dell’anno 2021 ammontano a € 120.069,00.
Le modalità di utilizzo, definite dal contratto decentrato oggetto di certificazione per l’anno 2021, aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali, indennità di coordinamento) ammontano ad € 70.546,00.
Pertanto, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Gli incentivi economici sono erogati in base ai CCNL vigenti e applicabili e i trattamenti accessori legati alla performance sonoierogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente, in coerenza con il d.lgs. 150/2009, in particolare avvalendosi di schede di valutazione individuale per la produttività ordinaria, oltre a quelle dedicate alla valutazione sulla partecipazione ai progetti speciali e alla valutazione della prestazione ai fini degli standards qualitativi.
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per l’anno in corso (2021) è prevista l’effettuazione di progressioni economiche orizzontali per € 8.246,00, che verranno attribuite nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri approvati con il Regolamento per le progressioni economiche approvato in data 10/05/2019 (già allegato come integrante e sostanziale al CCDI economico 2020, certificato dall’organo di revisione, e in tale sede riconosciuto valido anche per l’anno 2021).
Il budget destinato dalla contrattazione alle progressioni orizzontali è improntato ad un criterio di selettività e rispetta le prescrizioni normative e contrattuali che impongono che la progessione economica sia destinata ad una “quota limitata” di dipendenti.
Sulla base dell'esperienza di applicazione del 2019 e 2020, si stima che il budget annuale possa consentire per l’anno 2021 la progressione di circa il 49% dei dipendenti aventi diritto dell'ente nell’anno di riferimento, fermo restando che la selezione, in ogni caso, dovrà assicurare in concreto il rispetto del limite annuale del 50% stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di Conto Annuale.
Xxxxxx XXX - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anni 2016 – 2020
Totale generale Fondo costituito | Fondo 2016 | Fondo 2017 | Fondo 2018 | Fondo 2019 | Fondo 2020 | Fondo 2021 |
€ 131.285,00 | € 131.285,00 | € 133.574,00 | € 136.819,00 | € 136.082,00 | € 203.436,00 | |
Valore limite (art. 23, c. 2 D.lgs. 75/2017) | € 127.685,00 | € 127.685,00 | € 127.685,00 | € 127.685,00 | € 128.369,00 | € 127.685,00 |
di cui adeguamento ex art. 33, comma 2, D.L. | € 684,00 | € 0,00 |
34/2019 | ||||||
Risorse entro tetto | € 127.685,00 | € 127.685,00 | € 127.685,00 | € 127.685,00 | € 128.369,00 | € 127.685,00 |
Risorse extra tetto | € 3.600,00 | € 3.600,00 | € 5.889,00 | € 9.134,00 | € 7.713,00 | € 75.751,00 |
La costituzione definitiva del Fondo dell’anno 2020 è quella a consuntivo ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019 (determinazione dirigenziale n. 72 del 29/03/2021), che, ad ogni buon conto, è contenuta entro quella effettuata in corso d’anno e certificata dall’organo di revisione (determinazione dirigenziale n. 355 del 16/12/2020).
Si evidenzia che per l’anno 2021, allo stato attuale, non risulta applicabile alcuna quota di incremento del Fondo ai sensi dell’art. 33, comma 2, ultimo periodo del d.l. 34/2019, in quanto non si dà luogo ad adeguamento in aumento del limite al trattamento accessorio, fatte salve le verifiche definitive a consuntivo una volta concluso l’anno corrente come da indicazioni contenute nel parere prot. 179877/2020 della RGS.
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
La spesa del Fondo risorse decentrate e per le retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative è già computata nella spesa totale di personale stanziata nel vigente Bilancio di previsione 2021-2023 per gli anni 2021 e 2022, di cui, nell’ambito della ordinaria attività di programmazione e gestione finanziaria, è stato positivamente verificato il contenimento entro il valore medio del triennio 2011-2013: pertanto, è rispettato il limite di cui all’art. 1, c. 557 della legge 296/2006.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
La costituzione definitiva a consuntivo del Fondo risorse decentrate dell’anno 2020 ammontava ad € 136.082,00 (come da determinazione dirigenziale n. 72 del 29/03/2021).
I trattamenti economici effettivamente erogati a valere sul Fondo risorse decentrate dell’anno 2020 sono risultati a consuntivo pari ad € 130.004,46 (oltre a € 555,54 per trattenuta per malattia): pertanto il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.
La determinazione definitiva a consuntivo delle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative per l’anno 2020 ammontava ad € 40.449,00 (come da determinazione dirigenziale n. 72 del 29/03/2021).
I trattamenti economici in questione effettivamente erogati al personale titolare di P.O. sono risultati a consuntivo pari ad € 30.643,97: pertanto il limite di spesa delle risorse a ciò destinate nell’anno precedente risulta rispettato.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Le somme relative al Fondo risorse decentrate e alle risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative degli anni 2021 e 2022, quantificate e oggetto di costituzione nel primo caso in via definitiva e nel secondo caso in via provvisoria, trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021-2023, esercizi 2021 e 2022, iscritti alle seguenti voci:
• in via generale, alla voce di bilancio U-001075.000 “Fondo per la produttività - retribuzioni” per le retribuzioni e alle correlate voci per gli oneri e l’IRAP;
• per la spesa relativa agli incentivi per funzioni tecniche (d.lgs. 50/2016), alla voce di bilancio U- 001814.001 “Compenso incentivante per progettazione interna opere pubbliche” per le retribuzioni e alle correlate voci per gli oneri e l’IRAP, ovvero, alle voci di bilancio di spesa in conto capitale ove sono accantonati detti oneri nell’ambito dei quadri economici dei progetti di opere e lavori, in attesa delle sistemazioni contabili da effettuare nell’anno di erogazione.
Le presenti relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria (quest’ultima solo con con riferimento al Xxxxxx XX) vengono trasmesse all’Organo di Revisione economico-finanziaria per l’ottenimento della certificazione prevista dalle disposizioni normative in vigore e per la verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.
Carpi, data della firma digitale
Il Dirigente del Settore 2° Servizi al Personale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
XXXXXXX XXXXX 18.12.2021
10:20:35
GMT+01:00