PROGRAMMA DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE
PROGRAMMA DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA LA PROVINCIA, L’AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBIENTE ED IL GESTORE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE
PREMESSO
CHE il D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, all’art. 128 stabilisce che “L’Autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso ed imparziale sistema di controlli”;
CHE le disposizioni del D.Lgs. 152/06 prevedono per i parametri di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’Allegato 5 l’esecuzione, da parte dell’Autorità competente, di un numero minimo predefinito di campioni per anno in ragione della diversa dimensione dell’impianto;
CHE la funzione di controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane compete alle Amministrazioni Provinciali, a cui è attribuita anche, dalla normativa regionale vigente, la funzione autorizzativa e all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) per l’espletamento delle funzioni tecniche;
CONSIDERATO
CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 103 del 20/02/2004, avente per oggetto “Disposizioni sul controllo degli scarichi di acque reflue in applicazione del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e relativa gestione delle spese”, dispone che in sede locale venga stipulato un accordo di collaborazione tra Provincia, quale Autorità amministrativa competente al controllo, ARTA, quale organo tecnico di controllo, e Gestore dell’impianto di trattamento;
CHE l’ambito di applicazione di tale accordo riguarda gli impianti di potenzialità superiore a 1999 Abitanti Equivalenti (AE), che recapitano in acque superficiali e tutti gli impianti che scaricano al suolo, provvisti o meno di autorizzazione allo scarico;
CHE la citata Deliberazione, per promuovere un sistema di controlli efficace, anche al fine di consentire un ottimale e razionale utilizzo delle risorse disponibili, ritiene necessaria la massima collaborazione tra istituzioni pubbliche responsabili delle attività di controllo e i soggetti gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
CHE, al fine di promuovere un sistema di controlli imparziale:
- sarà cura dell’ARTA garantire che tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore o uguale a 2.000 a.e. e tutti gli scarichi di acque reflue urbane sul suolo siano inseriti nel programma di controlli;
- non appena completato il progetto regionale finalizzato alla predisposizione dell’elenco delle sostanze pericolose presenti nel territorio regionale e delle relative fonti di origine, in attuazione della Direttiva 2000/60, sarà cura della Regione promuovere l’attuazione di un sistema di controllo diffuso, periodico ed imparziale anche sugli scarichi di acque reflue industriali finalizzato al monitoraggio delle sostanze pericolose . Nelle more dell’attivazione di tale sistema l’ARTA dovrà comunque garantire, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, i controlli ordinari su tali scarichi.
Tutto ciò premesso, sottolineando che le premesse e le considerazioni iniziali rappresentano parte integrale e sostanziale del presente accordo:
L’anno duemilasei, il giorno … del mese di ……………….. presso la Sede
……………………….., tra la Provincia di ……………………, nella persona di
……………………………………..…, nato a ………………. il ……………, C.F.
…………………..…………. , l’A.R.T.A, nella persona di ,
nato a ………………. il ……………, C.F. …………………..…………. , ed il Gestore……………………………………, nella persona di
…………………………………………………...... , nato a il
……………. , C.F. ………………………………
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Ambito di applicazione e modalità di attuazione dell’accordo
Il presente accordo regola il controllo programmato degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, il trasferimento dei risultati dei controlli esterni ed interni dall’ARTA a Provincia e Regione nonché la trasmissione dei dati degli autocontrolli dal Gestore all’ARTA.
Per Gestore dell’impianto di trattamento deve intendersi il gestore del servizio idrico integrato come definito all’art. 74, comma 1, lettera r) del D.Lgs 152/06, ovvero il Sindaco nel caso di Comuni che:
▪ non hanno ancora affidato il servizio idrico integrato al gestore unico, ai sensi della vigente normativa di settore;
▪ hanno una popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane esonerati, per effetto dell’art. 148 del D.Lgs 152/06, dall’obbligatorietà di partecipazione alla gestione unica del servizio idrico integrato e che recapitano i reflui urbani sul suolo
Il controllo comprende autocontrolli, effettuati dal Gestore e controlli esterni, effettuati dall’ARTA, e si intende riferito agli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 1999 AE recapitanti in acque superficiali e a tutti gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane recapitanti su suolo.
Gli autocontrolli verranno effettuati dal Gestore sia sullo scarico dell’impianto che sulle acque in entrata al depuratore stesso.
I controlli esterni verranno effettuati sulle acque scaricate qualora nell’autorizzazione allo scarico sia stato fissato quale sistema di riferimento per il controllo degli scarichi l’opzione relativa al rispetto della concentrazione. Viceversa, nel caso in cui lo scarico sia stato autorizzato al rispetto della percentuale di abbattimento i controlli esterni verranno effettuati sia sulle acque in uscita dall’impianto che su quelle in entrata.
Il numero minimo di analisi da effettuare in un anno è definito negli schemi seguenti:
PER GLI IMPIANTI CHE RECAPITANO IN CORSO D’ACQUA:
Potenzialità impianto (in A.E.) | Autocontrolli in ingresso (a) | Autocontrolli allo scarico (b) | Controlli esterni Tab. 1 e Tab. 2 (c) | Controlli esterni Tab. 3 |
2000-9999 (0) | 00 | 00 | 00 | 0 |
10000-49999 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Oltre 49999 | 24 | 24 | 24 | 12 |
(1) Per gli impianti di potenzialità compresa tra 2 000 e 9 999 AE, limitatamente ai controlli delle Tab. 1 e 2, i controlli esterni si riducono a 4 negli anni successivi al primo, purché lo scarico sia risultato sempre conforme ai limiti. Il caso di un singolo superamento di un limite, comporta il ritorno al controllo mensile.
PER GLI IMPIANTI CHE RECAPITANO SU SUOLO
Volume scarico in m3/giorno | Autocontrolli | Controlli esterni Tab. 4 |
< 2000 | 4 | 4 |
> 2000 | 8 | 8 |
La ricognizione degli impianti di depurazione da sottoporre a controllo, ai sensi della Direttiva n. 103 del 20/02/04, è effettuata dall’ARTA sulla base delle informazioni fornite dagli Enti d’Ambito, ovvero dai Sindaci, e verificata con i dati delle autorizzazioni provinciali.
Si riporta l’elenco degli impianti superiori a 2000 A.E. sottoposti a controllo esterno oggetto dell’accordo con le relative potenzialità.
ATO n.
GESTORE:
IMPIANTI CHE RECAPITANO IN CORSO D’ACQUA
DIPARTIMENTO ARTA DI -
COMUNE | LOCALITA’ | TIPOLOGIA ACQUE REFLUE | POTENZIALITA’ (in abitanti equivalenti) | Prescrizioni autorizzazione |
IMPIANTI CHE RECAPITANO SU SUOLO
COMUNE | LOCALITA’ | TIPOLOGIA ACQUE REFLUE | POTENZIALITA’ (in abitanti equivalenti) | Volume scaricato |
Per potenzialità in A.E. degli impianti di trattamento deve intendersi di norma la "potenzialità di progetto" desunta dai parametri utilizzati nella redazione del progetto esecutivo e riportata nel provvedimento autorizzatorio. Sono fatti salvi casi particolari legati alla specificità di singoli impianti particolarmente sovradimensionati allo stato attuale, per i quali si fa riferimento alla potenzialità reale dichiarata dal gestore. Per quanto concerne la tipologia delle acque reflue trattate si fa riferimento a quanto riportato nel provvedimento di autorizzazione allo scarico. Per gli impianti la cui potenzialità varia nel corso dell’anno, il piano di campionamento è di conseguenza modulato. Qualora l’Amministrazione Provinciale, su richiesta del Gestore, provvedesse ad una modifica della potenzialità, le tabelle sopra riportate verranno di conseguenza modificate.
I risultati delle analisi degli autocontrolli devono essere comunicati dal Gestore al Dipartimento ARTA competente e alla Provincia entro un mese dalla data di prelievo, secondo le modalità riportate all’art. 9.
L’accordo trova applicazione per i nuovi impianti di depurazione con potenzialità superiore a 2000 AE, alla data della loro entrata in esercizio.
ART. 2
Piano di campionamento
Il piano di campionamento per ogni impianto deve evitare sovrapposizioni e prevedere prelievi ad intervalli possibilmente regolari nel corso dell’anno.
Il Gestore, oltre agli autocontrolli, effettuerà parte dei campionamenti per il controllo esterno degli scarichi degli impianti che recapitano in corso d’acqua, limitatamente alla verifica della rispondenza ai parametri di Tab. 1 e Tab. 2 dell’All.5 del D.Lgs. 152/06, secondo la seguente tabella:
Potenzialità impianto (in A.E.) | Campionamento del Gestore | Campionamento ARTA | Totale controlli esterni Tab.1 e Tab.2 |
2000-9999 | 6 | 6 | 12 |
10000-49999 | - | 12 | 12 |
Oltre 49999 | 12 | 12 | 24 |
Per la verifica dei valori limite di emissione previsti in tabella 3 dell’All.5 del D.Lgs. 152, il prelievo dei campioni per il controllo esterno è posto a totale carico di ARTA, che li fa rientrare tra il numero di propria competenza.
Per gli anni successivi al primo, il Gestore e il Dipartimento ARTA competente concordano il piano di campionamento per gli autocontrolli e i controlli esterni relativo all’anno successivo e lo trasmettono alla Provincia e alla Regione entro il 15 novembre di ogni anno.
Tale piano dovrà prevedere prelievi distribuiti in modo possibilmente uniforme nel corso dell’anno, al fine di avere una distribuzione significativa per l’intero periodo di campionamento.
Eventuali variazioni al piano di campionamento per gli autocontrolli devono essere comunicate via fax al Dipartimento ARTA e alla Provincia di competenza, con le motivazioni del caso. Riguardo alle casistiche che si presentano nelle normali situazioni di gestione operativa degli impianti si ritiene necessario attenersi, per quanto possibile, alle seguenti indicazioni :
- La manutenzione programmata dell’impianto deve essere comunicata almeno una settimana prima della data di campionamento;
- Relativamente ai periodi di "piogge abbondanti", non è necessariamente precluso il campionamento secondo il calendario prefissato, fermo restando che non sono presi in considerazione eventuali esiti analitici superiori ai valori limite di emissione qualora gli stessi siano connessi alle predette situazioni. Resta inteso che detti eventi, di norma a carattere eccezionale, devono avere riscontro con andamenti anomali della portata idraulica giornaliera influente all’impianto rispetto alle condizioni di tempo asciutto. Al fine di non ridurre il numero annuo di campioni, in sede locale sono definite le condizioni che determinano la necessità di recuperare il numero di campioni i cui esiti, per i motivi suddetti, non sono presi in considerazione.
Le evenienze di cui sopra non dovranno comunque portare ad una riduzione del numero di campioni per anno previsti.
ART. 3
Condizioni specifiche
Il gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane oggetto del monitoraggio si impegna a mettere a disposizione dell’ARTA, per il prelievo di campioni delle acque reflue in uscita dallo scarico finale, un autocampionatore programmabile, con le caratteristiche tecniche minime riportate in allegato I, collegato ad un misuratore di portata in uscita dell’impianto. Sono fatte salve le indicazioni fissate all’Art. 5 per la fase di prima applicazione. L’obbligo della messa a disposizione dell’ autocampionatore e del misuratore di portata discende dalle disposizioni della DGR 103/04. Il controllo del rispetto di tale disposizione è a carico dell’ARTA nella fase di attuazione dell’Accordo stesso.
Deve essere messo a disposizione dei tecnici ARTA il manuale di istruzioni dell’apparecchio.
Inoltre, il gestore dell’impianto assicura la gestione della strumentazione, garantendo l’alimentazione dell’energia elettrica e l’assistenza tecnica necessarie per il normale funzionamento. Il gestore si dovrà dotare degli accessori di riserva, in modo da poter effettuare la manutenzione ordinaria senza interruzioni di servizio.
In caso di problemi di funzionamento della strumentazione che la rendano indisponibile per l’utilizzo da parte del soggetto preposto al controllo, ne deve essere data in giornata comunicazione per via fax al Dipartimento ARTA e alla Provincia competenti. Tali problemi di funzionamento devono essere risolti possibilmente entro un mese dalla data del guasto. In caso di riparazioni che richiedano tempi superiori, dovrà essere messo a disposizione un altro autocampionatore o misuratore di portata che garantiscano pari prestazioni.
ART.4
Indicazione dei punti di prelievo
Il gestore deve dotare lo scarico dell’impianto di depurazione, qualora non già presente, di pozzetto di ispezione sigillabile mediante piombatura da parte dell’ARTA nel punto assunto per il prelievo, che deve essere sempre il medesimo e posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore, senza possibilità di intercettazione e/o di introduzione di acque di altra natura.
In linea generale il punto di prelievo deve essere collocato all’interno dell’area occupata dall’impianto o nelle immediate vicinanze: in ogni caso deve rispondere all’esigenza di potervi collocare in condizioni di sicurezza il sistema di campionamento nonché disporre di corrente elettrica.
Il tubo di prelievo dell’autocampionatore, ove possibile, deve essere posto subito a valle di un tratto rettilineo di circa 10 metri. È necessario scegliere un punto in cui la velocità dello scarico è elevata, in modo che la turbolenza sia tale da garantire il completo mescolamento e quindi la formazione di un campione omogeneo, evitando ristagni e sedimentazioni. Deve essere evitato un campionamento in posizioni vicine alla superficie o sul fondo, o luoghi ove eventuali detriti o solidi tendono ad accumularsi o sostanze leggere come oli o grassi galleggiano.
Deve essere garantito l’accesso al luogo di campionamento e devono essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi.
ART. 5
Indicazione sulle caratteristiche del campione (in ingresso ed in uscita all’impianto di depurazione)
L'indicazione del D.Lgs 152/06 di campioni medi ponderati sulle 24 ore va intesa come "campioni ponderati sulla variazione della portata dell'impianto" nel medesimo arco temporale e richiede la presenza in uscita dai singoli impianti di sistemi in continuo di misura della portata in gioco e di campionatori sequenziali portatili dotati di un sistema capace di autoprogrammarsi in funzione della portata programmata.
Il sistema automatico di prelievo deve essere in grado di garantire almeno una delle seguenti modalità di campionamento medio composito proporzionale alla portata:
- prelievi di aliquote aventi volumi diversi, in proporzione alla portata, a intervalli regolari di tempo;
- prelievi di pari volume a intervalli regolari di portata (per aumenti importanti di portata le aliquote sono campionate in intervalli più ravvicinati, conseguentemente per basse portate le aliquote sono campionate in tempi più distanti fra loro).
Tenuto conto che le dotazioni tecnico strumentali sopra richiamate non sono di norma presenti sugli impianti in oggetto e che la loro istallazione comporta tempi lunghi e oggettive difficoltà operative non sempre superabili, valutato che le variazioni delle portate, in particolare per gli impianti di potenzialità più elevata, sono in genere limitate ad un arco temporale abbastanza ristretto rispetto alle 24 ore (5 6 ore) e che pertanto la mancata ponderazione in tempo reale del campione non incide significativamente sulla rappresentatività del campione, in fase di prima applicazione si ritiene coerente attenersi al seguente criterio: campione medio nell'arco di 24 ore secondo la seguente modalità:
- campionamento medio-composito proporzionale al tempo, dove il campionamento è effettuato a volume costante a intervalli fissi di tempo, con raccolta in un unico contenitore o in 24 singoli contenitori (prelievi di più aliquote effettuati su 24 bottiglie, dove ognuna costituisce il campione medio composito di un’ora, utile per esempio nello studio giornaliero sui picchi di carico).
La valutazione delle frequenze e delle quantità di campione da prelevare verrà effettuata dall'ARTA in raccordo col gestore degli impianti e dovrà basarsi sulle portate medie degli impianti nelle diverse condizioni di esercizio (stagionalità, specificità del singolo impianto, scarichi extra fognari), sui volumi in gioco e tempi di ritenzione, desunti da una ricognizione accurata della situazione impiantistica presente nelle diverse Province. A fronte di una definizione condivisa dei tempi di campionamento da osservare, almeno per gli impianti di potenzialità più elevata, gli stessi sono resi ufficiali nel protocollo: il gestore è obbligato a comunicare preventivamente alla Provincia le eventuali variazioni che potrebbero influenzare i tempi medesimi.
ART. 6
Indicazione sulle modalità e tecniche di campionamento
Per quanto riguarda le metodologie di campionamento, si dovrà fare riferimento ai metodi APAT IRSA-CNR 29/2003.
Per la raccolta del campione da inviare all’analisi microbiologica, considerato che i diversi componenti del campionatore automatico a diretto contatto con il campione - sonda, tubi e contenitori - non si sterilizzano con praticità, occorrerà effettuare il campionamento istantaneo in contenitore sterile, contenente sodio tiosolfato in concentrazione idonea ad inibire l’azione disinfettante del cloro.
Si ritiene necessario impostare un numero elevato di prelievi durante le 24 ore di campionamento, sia per la rappresentatività del refluo che per una minore influenza dell’effetto memoria.
Considerato che il prelievo da effettuare è del tipo medio composito, non è necessario raccogliere le singole aliquote in contenitori separati, ma è sufficiente un unico recipiente.
Il campione deve essere raccolto in un contenitore in polietilene o, per specifiche indagini e a richiesta del Dipartimento Provinciale ARTA competente per territorio, in vetro.
Il campionamento deve essere effettuato da personale di adeguata qualificazione e che sia stato opportunamente addestrato.
Per quanto riguarda i campionamenti effettuati dal gestore per i controlli esterni, il prelievo deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento ARTA competente.
ART. 7
Indicazione sulla conservazione e trasporto campioni
Il sistema automatico di prelievo deve conservare costantemente i recipienti in ambiente buio in un comparto dotato di sistema di raffreddamento (per i campionatori fissi) o almeno refrigerabile (per i campionatori portatili), in modo da conservare il campione ad una temperatura tra 0° e 4°C.
Il campione prelevato deve essere conservato refrigerato a 4° C e consegnato al Dipartimento ARTA di competenza nel più breve tempo possibile, secondo le modalità stabilite in sede locale.
Delle modalità di campionamento e di conservazione del campione deve essere redatto apposito verbale, da consegnare all’ARTA insieme al campione per l’analisi.
ART .8
Indicazione sui parametri della Tabella 3 oggetto dei controlli
Per il controllo di scarichi già autorizzati provenienti da impianti di depurazione che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali e fino al rinnovo dell’autorizzazione stessa valgono le seguenti indicazioni : il controllo dei parametri della tabella 3 è rivolto a quelle sostanze che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura: sarà cura dell’ARTA definire, a fronte della documentazione presentata dal Gestore dell’impianto sulla tipologia e sulle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque reflue che recapitano nelle reti fognarie, previa approvazione della Provincia, i parametri della Tabella 3 da controllare per ciascuno scarico.
In occasione del rilascio di autorizzazioni allo scarico provenienti da nuovi impianti di depurazione che raccolgono anche scarichi di insediamenti industriali o del rinnovo di autorizzazioni relative ad impianti esistenti, verrà seguita la seguente procedura:
Le Province acquisiranno dall’ARTA un parere preventivo al rilascio dell’autorizzazione. Nel parere, sulla base dell’esame della documentazione presentata dall’istante, l’ARTA evidenzierà le sostanze pericolose potenzialmente presenti nello scarico. Nell’individuazione delle sostanze pericolose l’ARTA terrà conto dei parametri di cui alla Tabella 3 e 5, Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e di tutte le sostanze pericolose per l’ambiente acquatico definite dalle Direttive Comunitarie.
Il rilascio dell’autorizzazione dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione prevista. Tale termine si sospende per il periodo intercorrente dalla richiesta del parere di cui sopra alla sua acquisizione da parte della Provincia. Qualora il predetto termine dei 90 giorni debba essere aumentato a causa di evidenti complessità dell’istruttoria e nel caso che debbano essere acquisiti pareri ulteriori da parte di altri Enti, il responsabile del procedimento provvederà a dare giustificazione del ritardo all’interessato mediante comunicazione.
La Provincia riporterà quindi nel provvedimento autorizzatorio le sostanze pericolose segnalate dall’ARTA. I controlli interni ed esterni sullo scarico saranno pertanto effettuati su tali parametri. Resta facoltà dell’ARTA, quale organo tecnico di controllo, di integrare, in sede locale, il numero e il tipo di parametri da ricercare nello scarico.
Nel provvedimento autorizzatorio verrà anche sancito l’obbligo per il richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che porti ad una modifica quali-quantitativa dello scarico.
ART. 9
Definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di trasmissione dei dati dei controlli tra gli enti.
Le analisi degli autocontrolli devono essere effettuate secondo i metodi APAT IRSA-CNR 29/2003 e loro successivi aggiornamenti e i relativi certificati devono essere validi a norma di legge. E’ cura dell’ARTA richiedere ai Gestori idonea documentazione sui laboratori utilizzati per gli autocontrolli, come previsto dalla D.G.R. 103/04.
Il Gestore è tenuto ad inviare i risultati delle analisi degli autocontrolli al Dipartimento ARTA competente entro un mese dalla data di prelievo, sia in forma cartacea che in formato elettronico, secondo le modalità ed il formato indicato dall’ARTA stessa. Inoltre, il Gestore invierà alla Provincia una copia cartacea dei risultati degli autocontrolli effettuati.
I risultati analitici dei controlli interni ed esterni dovranno confluire nel Sistema Informativo Territoriale predisposto dalla Regione Abruzzo – Direzione LL.PP., nell’ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque ai sensi del D.Lgs 152/06.
La raccolta, l’archiviazione, la convalida e la trasmissione dei dati alla Regione è a cura dell’ARTA Abruzzo.
A tale scopo la Regione fornisce all’ARTA un software in Access, con maschere semplificate per il caricamento dei dati relativi ai propri controlli e a quelli effettuati dal Gestore.
L’ARTA è tenuta ad inviare alla Regione Abruzzo – Servizio Acque e Demanio Idrico - e alla Provincia competente, i risultati dei controlli interni ed esterni entro il mese successivo all’effettuazione degli stessi, utilizzando l’apposito software su indicato.
ART. 10
Definizione delle specifiche tecniche e delle modalità di trasmissione dei dati sulle autorizzazioni allo scarico dalle Province alla Regione
La Provincia, in occasione del rinnovo delle autorizzazioni nonché del rilascio di nuove autorizzazioni, introdurrà tra le prescrizioni della stessa l’obbligo del rispetto della DGR 103/04 e del relativo accordo. Il mancato rispetto dei contenuti dell’accordo da parte del Gestore sarà pertanto sanzionato ai sensi dell’Art. 133, comma 3 del D.Lgs 152/06 come mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 in merito alla redazione ed implementazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Abruzzo ha predisposto un Catasto Regionale degli Scarichi. Tale catasto è uno strumento indispensabile sia ai fini della tutela delle acque dall’inquinamento sia della raccolta di tutte le informazioni sugli scarichi richieste dal Ministero dell’Ambiente (Decreto 18/09/02 e Decreto 19/08/03).
Ai fini dell’aggiornamento del Catasto, la Regione ha fornito alle Province un software in Access, con maschere semplificate per il caricamento dei dati relativi a tutti gli scarichi autorizzati.
Entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordo verranno definite compiutamente le modalità e i tempi per il trasferimento da Province a Regione dei dati informatizzati relative alle autorizzazioni rilasciate. Tale procedura garantirà la tenuta, presso la Regione, di un catasto regionale continuamente aggiornato.
ART. 11
Durata, tempi e modalità di esplicazione dell’attività
L’accordo, finalizzato a dare attuazione alla DGR n. 103 del 20/02/2004, non ha scadenza. Le parti possono, in occasione della presentazione del piano di controllo annuale, proporre integrazioni o modifiche nel rispetto di quanto indicato nella stessa Delibera.
ART. 12
Corrispettivo economico
Il corrispettivo economico che l’Ente Gestore verserà all’ARTA per le operazioni di prelievo ed analisi deriva dall’applicazione dei costi indicati nella Tabella B della Direttiva (da Tariffario ARTA), che si riporta di seguito.
Ai sensi dell’art. 124 del Dlgs 152/06 “le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina, preliminarmente all’istruttoria e in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima autorità completata l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approvato”.
TABELLA B della Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 20/02/2004
SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI | IMPORTO ANNUALE (€) | |
I anno | dal II anno se lo scarico è conforme | |
Impianti con potenzialità da 2000 a 9999 A.E. (solo acque reflue domestiche) | 645 | 215 |
Impianti con potenzialità da 2000 a 9999 A.E. (acque reflue domestiche e industriali) | 2905 | 2313 |
Impianti con potenzialità da 10000 a 49999 A.E. (solo acque reflue domestiche) | 645 | 645 |
Impianti con potenzialità da 10000 a 49999 A.E. (acque reflue domestiche e industriali) | 5166 | 5166 |
Impianti con potenzialità oltre 49999 A.E. (solo acque reflue domestiche) Impianti con potenzialità da 2000 a 9999 A.E. (solo acque reflue domestiche) | 1290 | 1290 |
Impianti con potenzialità oltre 49999 A.E. (acque reflue domestiche e industriali) | 5811 | 5811 |
SCARICHI AL SUOLO | IMPORTO ANNUALE | |
Scarichi al suolo fino a 2000 m3/die | 1721 | |
Scarichi al suolo oltre 2000 m3/die | 3442 |
Tale corrispettivo sarà corrisposto in due rate semestrali scadenti nei mesi di luglio e gennaio.
Di seguito sono riportati i costi annui per i controlli per ogni depuratore gestito.
ATO n. ”
GESTORE:
DIPARTIMENTO -
Comune | Località | Potenzialità A.E. | Costi massimi ( € /ANNO) |
TOTALE |
Pertanto, il totale dei costi annuali che il gestore sosterrà sarà di € per il primo anno fino ad un massimo di €/anno per gli anni successivi. Infatti, nei casi di conformità previsti nella Deliberazione della Giunta Regionale, il costo verrà ridotto applicando le tariffe stabilite nella Tabella B sopra riportata.
ART. 12 bis
Spese sostenute dall’ARTA per il rilascio del parere di cui all’art. 8
Ai fini della liquidazione a favore dell’ARTA delle spese relative al rilascio del parere di cui all’art. 8 del presente accordo, si procederà come segue:
- l’istante di autorizzazione o rinnovo allo scarico di impianti di depurazione che raccolgono anche reflue industriali presenterà alla Provincia e all’ARTA la documentazione utile a caratterizzare gli scarichi industriali recapitanti nell’impianto di depurazione e richiederà all’ARTA, con oneri a proprio carico, il parere preventivo di cui all’art. 8 del presente accordo. La liquidazione delle spese sostenute per il rilascio del parere, quantificate sulla base del tariffario ARTA, avverrà direttamente dall’utente all’ARTA secondo le modalità indicate dalla stessa;
- l’ARTA, qualora nella fase di istruttoria finalizzata al rilascio del parere, ravvisasse la necessità di documentazione integrativa, ne darà tempestiva comunicazione alla Provincia e all’istante, assegnando a quest’ultimo un limite temporale entro cui provvedere. Ad istruttoria conclusa l’ARTA provvederà a trasmettere il parere alla Provincia, fermo restando che qualora non fossero regolarmente definiti i rapporti economici di cui al presente articolo l’ARTA stessa procederà ai sensi dell’art. 13 bis.
ART 13
Il contenzioso che dovesse eventualmente generarsi per quanto disposto all’art. 5 della X.X.X. 000/00, xxxxxxx esclusivamente nei rapporti di natura civilistica tra ARTA ed enti gestori.
ART. 14
Norme richiamate
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si richiama quanto indicato nella Deliberazione n. 103 del 20/02/2004 della Giunta Regionale.
Il presente accordo consta di ….. fogli. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per la Provincia………………………………….
Per l’ARTA ………………………….. Per il Gestore ……..
ALLEGATO I
CARATTERISTICHE TECNICHE AUTOCAMPIONATORE PER ACQUE REFLUE
Il campionamento medio ponderato sulle 24 ore richiede la presenza, in uscita dai singoli impianti di depurazione, di sistemi in continuo di misura della portata e di un sistema automatico in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio ponderato sulla variazione di portata e, quindi, rappresentativo degli scarichi nell’arco delle 24 ore.
Pertanto, i campionatori sequenziali, fissi o portatili, devono essere dotati di un sistema capace di autoprogrammare i prelievi in funzione della portata misurata.
Il sistema automatico di prelievo deve essere in grado di garantire almeno una delle seguenti modalità di campionamento medio composito proporzionale alla portata:
- prelievi di aliquote aventi volumi diversi, in proporzione alla portata, a intervalli regolari di tempo;
- prelievi di pari volume a intervalli regolari di portata (per aumenti importanti di portata le aliquote sono campionate in intervalli più ravvicinati, conseguentemente per basse portate le aliquote sono campionate in tempi più distanti fra loro).
In fase di prima applicazione, è ammesso il campione medio nell’arco di 24 ore secondo la seguente modalità:
- campionamento medio-composito proporzionale al tempo, dove il campionamento è effettuato a volume costante a intervalli fissi di tempo, con raccolta in un unico contenitore. Prelievi di più aliquote effettuati su 24 bottiglie, dove ognuna costituisce il campione medio composito di un’ora, è utile nello studio giornaliero sui picchi di carico.
Le modalità di campionamento devono poter essere rilevate dal display dei campionatori, in modo da poter essere riportate sul verbale di prelievo. In alternativa, deve essere possibile stamparle e allegarle al verbale.
L’elettronica del sistema automatico di prelievo deve consentire la registrazione interna (o tramite DATA LOGGER, cioè acquisitore dati) e la visualizzazione di :
- data e ora di campionamento;
- numero di prelievi eseguiti;
- numero di prelievi non eseguiti per assenza di flusso;
- numero di prelievi saltati (troppo pieno o elevata frequenza), con relativa data e ora;
- numero dei periodi di non funzionamento determinati da comando esterno e durata totale;
- numero delle assenze di rete (mancanza della tensione di alimentazione);
- portata attuale e registrata durante il campionamento;
- elenco eventi esterni o interni (es. inizio programma, errore XX, comando di stop, cambio di configurazione);
- dati di Service: errore di funzionamento, data ultima calibrazione, test ingressi ed uscita, ecc.
Sarebbe opportuno prevedere la possibilità di collegamento con sistemi computerizzati esterni.
Il sistema deve essere di semplice pulizia ed oggetto di una manutenzione periodica delle parti consumabili come indicato dal manuale di istruzione del campionatore.
Il tubo di prelievo del sistema automatico dovrà:
- essere posizionato in direzione del flusso (inclinazione di circa 45°);
- avere una sonda di aspirazione sulla parte terminale che permetta di prelevare il refluo a più altezze e più punti (maggiore rappresentatività) e di rimanere sempre sotto il battente;
- non avere alcun filtro in aspirazione;
- avere una sezione dall’aspirazione sino al punto di rilascio del campione all’interno del sistema di prelievo di diametro sufficiente a ridurre gli effetti dell’intasamento e consentire una velocità di prelievo ottimale;
- essere facilmente estraibile ed ispezionabile e sostituito almeno semestralmente.
Il sistema di prelievo deve prevedere uno spurgo automatico della linea di campionamento per diminuire le contaminazioni tra ogni prelievo.
Deve essere effettuata, con la frequenza prevista nel manuale di istruzione, la pulizia e la calibrazione del volume di campionamento.
Si ritiene necessario impostare un numero elevato di prelievi durante le 24 ore di campionamento, sia per la rappresentatività del refluo che per una minore influenza dell’effetto memoria.
Il campione deve essere raccolto in un contenitore in polietilene o, per specifiche indagini e a richiesta del Dipartimento Provinciale ARTA competente per territorio, in vetro.
Il sistema automatico di prelievo deve poter raccogliere le varie aliquote in una singola bottiglia di campionamento, così come deve essere in grado di contenere le singole aliquote in contenitori distinti.
Si ritiene utile prevedere la possibilità di raccogliere il campione anche in 24 distinti contenitori per effettuare studi sulla funzionalità dell’impianto.
Il sistema automatico di prelievo deve conservare costantemente i recipienti in ambiente buio in un comparto dotato di sistema di raffreddamento (per i campionatori fissi) o almeno refrigerabile (per i campionatori portatili), in modo da conservare il campione ad una temperatura tra 0° e 4°C.
Il sistema automatico deve essere un grado di lavorare senza particolare sorveglianza per l’intero periodo di campionamento. Lo sportello di accesso al vano bottiglie deve essere sigillabile da parte dell’ARTA, per prevenire manomissioni. Anche la parte elettronica deve essere protetta, ad es. avendo la possibilità di impostare una parola chiave.
L’alimentazione elettrica deve essere disponibile nelle immediate vicinanze del sito di campionamento.