ENTERPRISE AGREEMENT PER LICENZE DI PRODOTTI MICROSOFT
Normalizzazione del
Sistema Informativo dell’Istituto
ENTERPRISE AGREEMENT PER LICENZE DI PRODOTTI MICROSOFT
Bozza di Contratto
Indice
Normalizzazione 1
del 1
Sistema Informativo dell’Istituto 1
ENTERPRISE AGREEMENT PER LICENZE DI PRODOTTI MICROSOFT 1
Bozza di Contratto 1
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 4
Art. 2. Norme di riferimento 4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 5
Art. 4. Qualità dei Servizi 6
Art. 5. Durata e decorrenza 6
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 6
Art. 7. Consegna e verifiche 6
Art 8. Importo contrattuale 7
Art. 9. Modalità di consuntivazione 7
Art. 10. Fatturazione e pagamento 7
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 9
Art. 12. Deposito cauzionale 9
Art. 13. Subappalto 9
Art. 14. Sicurezza dei dati 9
Art. 15. Riservatezza 9
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti 10
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale. 10
Art. 18. Dichiarazioni di garanzia 11
Art. 19. Penali 11
Art. 20. Inadempienze e responsabilità 12
Art. 21- Forza maggiore 12
Art. 22. Varie 12
Art. 23. Foro Competente 13
Contratto
per Enterprise Agreement per licenze di prodotti Microsoft
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti Amministrazione Pubblica, con sede in Roma, Via
X. Xxxxx in Gerusalemme 55, codice fiscale 97095380586, rappresentato da ,
nella qualità di ………………… dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta:
…………………….., con sede in ………., capitale sociale Euro , codice fiscale ed iscrizione
nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata nelle
firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
A) L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dipendenti della Amministrazione Pubblica (di seguito per brevità INPDAP o Istituto) sta governando i progetti per la “Normalizzazione del Sistema Informativo dell’Istituto”;
B) È stato avviato un Piano di consolidamento dei server Microsoft centrali e sono stati selezionati i prodotti considerati “strategici” per l’ INPDAP;
C) Con riferimento ai prodotti Microsoft che sono considerati strategici, INPDAP ha deciso di procedere con le modalità contrattuali previste da Microsoft per le Pubbliche Amministrazioni denominata “Enterprise Agreement” che permetta l’aggiornamento continuo all’ultima versione dei prodotti strategici operanti sulle postazioni di lavoro e sui server centrali;
D) INPDAP ha trasmesso al CNIPA (Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione) ai sensi del D.Lgs n°39 del 1993 come modificato dall’articolo 176 del D.Lgs n°196 del 2003, la documentazione di gara ed i relativi allegati, ai fini della valutazioni di competenza e che il CNIPA ha espresso parere favorevole;
E) in data 28 Ottobre 2005 l’INPDAP ha indetto una Gara a Procedura Aperta, autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la fornitura di licenze d’uso di prodotti software Microsoft (“Gara Enterprise Agreement per licenze di prodotti Microsoft”);
F) La Ditta ………………… in data è risultata aggiudicataria della Gara , come da
delibera del C.di A n° ……… del ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
1. Microsoft Enterprise Agreement:
▪ “Accordo Quadro Microsoft Business” (stipulato da INPDAP con la Società Microsoft)
▪ “Contratto Microsoft Enterprise” (stipulato da INPDAP con la Società Microsoft)
▪ “Iscrizione Microsoft Enterprise (indiretta)” (stipulata da INPDAP con la Società Microsoft)
▪ “Iscrizione Microsoft Enterprise (indiretta) – Modifica” (stipulata da INPDAP con la Società Microsoft)
2. L’Offerta economica della Ditta
3. Il Disciplinare di Gara sottoscritto dalla Ditta ed eventuale documentazione di gara allegata.
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Le parti convengono che le premesse e gli Allegati al presente contratto, dei quali quelli relativi al Microsoft Enterprise Agreement opportunamente sottoscritti da INPDAP e dalla società Microsoft preventivamente alla stipula del presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e la DITTA relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici;
c) dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997 n°452, recante “Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all’art.12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n.39, relativo alla locazione e all’acquisto di apparecchiature informatiche , nonchè alla licenza d’uso dei programmi;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
e) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura delle licenze d’uso, comprensivo della relativa Software Assurance, di prodotti software Microsoft, secondo quanto regolamentato nel Microsoft Enterprise Agreement, e in particolare:
a) Fornitura licenze prodotti piattaforma 1:
• 1.000 licenze del prodotto Microsoft Office Professional Edition
• 1.000 licenze del prodotto Windows Client Access License (CAL)
• 1.000 licenze del prodotto Exchange Client Access License (CAL)
b) Fornitura licenze prodotti piattaforma 2:
• 8.000 licenze del prodotto Microsoft Office Standard Edition
• 8.000 licenze del prodotto Windows Client Access License (CAL)
• 8.000 licenze del prodotto Exchange Client Access License (CAL)
c) Fornitura licenze prodotti server:
• 55 licenze del prodotto Windows Server Enterprise Edition
• 8 licenze del prodotto Exchange Server Enterprise Edition
• 12 licenze SQL Server Enterprise Edition All Languages Lic/SA Pack MVL 1 Processor License.
3.2. Durante il periodo di validità del contratto, l’Istituto potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria la fornitura di ulteriori licenze di prodotti Microsoft, specificatamente indicate ai successivi commi 3.3,
3.4 e 3.5, alle stesse condizioni del presente contratto, entro il limite previsto dall’art. 11 R.D. del 18- 11-1923 e dalla normativa pro tempore vigente. Alla scadenza del contratto, l’INPDAP potrà richiedere una estensione dei servizi nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9 comma 4 lettere d) ed e) del D.Lgs n°358/92.
3.3. Durante il periodo di validità del contratto, nel limite di cui al precedente comma 3.2, l’INPDAP potrà richiedere alla Ditta la fornitura di licenze aggiuntive di prodotti Microsoft di cui al precedente comma 3.1 lettere a), b) e c) e alle stesse condizioni del presente contratto, che sarà effettuata utilizzando la formula del True-Up, così come descritta e regolamentata nel Microsoft Enterprise Agreement.
3.4. Durante il periodo di validità del contratto, sempre nel limite di cui al precedente comma 3.2 l’INPDAP potrà richiedere alla Ditta la fornitura di licenze di ulteriori prodotti Microsoft, alle stesse condizioni del presente contratto, così come regolamentato dal contratto Microsoft Enterprise Agreement.
3.5. Durante il periodo di validità del contratto, sempre nel limite di cui al precedente comma 3.2 l’INPDAP potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria la fornitura di licenze di ulteriori prodotti Microsoft, alle stesse condizioni del presente contratto, compresi nel listino Select.
3.6. La Ditta è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle Parti”.
3.7. I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000 utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. Il Contratto ha una durata complessiva di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
5.2 Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni. Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica” (art. 37, 39, 40 del DM 28.10.85 e art. 3-61 del DM 8.2.6), articoli che s’intendono qui integralmente richiamati.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Ciascuna Parte nominerà un “Responsabile di Progetto” il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, del coordinamento nell’erogazione dei Servizi.
6.2. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.3. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Consegna e verifiche
7.1. La Ditta si impegna a consegnare il “Kit CD-Starter” contenente i prodotti Microsoft entro 30 giorni dalla data di decorrenza contrattuale di cui al successivo art. 5 comma 5.1.
7.2. Al termine delle attività di consegna del “Kit CD-Starter” dei prodotti Microsoft di cui al precedente comma 7.1 è prevista, da parte dell’Istituto, un’attività di verifica in merito alla bontà dei prodotti consegnati.
7.3. A seguito dell’esito positivo delle attività di verifica di cui al precedente comma 7.2 è prevista la redazione di un apposito Verbale di consegna, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP; tale Verbale di Consegna avrà valore di accettazione dei prodotti da parte di INPDAP. Nel caso in cui l’esito delle verifiche fosse negativo, la Ditta avrà 15 giorni per la consegna di un nuovo “Kit CD-Starter” che sarà sotto posto verifica da parte di INPDAP.
7.4 Con cadenza quadrimestrale, a partire dalla data di decorrenza contrattuale di cui all’art. 5 comma 1, l’Istituto verificherà la effettiva e corretta acquisizione delle eventuali ulteriori licenze software, di cui al precedente art. 3 commi 3.3, 3.4 e 3.5, richieste dall’Istituto alla Ditta, entro il limite previsto dall’art. 11 X.X. xxx 00-00-0000.
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’importo massimo del presente contratto, omnicomprensivo della fornitura delle licenze dei prodotti software e della Software Assurance di cui al precedente art. 3 comma 3.1, è stabilito in Euro ………………….,00 (… /00),
sulla base del numero di licenze e dello sconto percentuale - pari a ….., % - applicato dalla Ditta
su tutti i prezzi unitari di riferimento indicati nel Disciplinare di gara.
8.2. La Ditta si impegna, ora per allora, ad applicare lo stesso sconto percentuale di cui al precedente comma 8.1 su:
a) tutti i prezzi unitari dei prodotti aggiuntivi compresi nel meccanismo di True Up di cui al precedente art. 3 comma 3.3;
b) tutti i prezzi unitari concordati tra l’Istituto e la società Microsoft nell’ambito del contratto Microsoft Enterprise Agreement, per qualsiasi ordine aggiuntivo di cui al precedente art. 3 comma 3.4.
c) tutti i prezzi unitari di riferimento del listino Select, per qualsiasi ordine extra di licenze di prodotti Microsoft di cui al precedente comma 3.5.
8.3. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Modalità di consuntivazione
9.1 L’emissione del “Verbale di Consegna”, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP, di cui al precedente art. 7 comma 7.3 autorizzerà l’emissione di fatture da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo art. 10 comma 10.1.
9.2 La Ditta fornirà all’Istituto, con cadenza quadrimestrale, entro dieci giorni dall’inizio del quadrimestre successivo, la “Rendicontazione” delle licenze di cui al precedente art. 3 commi 3.3,
3.4 e 3.5 con allegate le relative richieste da parte dell’Istituto. Tale rendicontazione sarà sottoposta all’approvazione del Responsabile di progetto dell’Istituto che la effettuerà entro 15 giorni dalla presentazione della suddetta Rendicontazione da parte del Direttore di progetto della Ditta.
9.3 La verifica e l’accettazione da parte dell’Istituto delle Rendicontazioni di cui al precedente comma
9.2 costituirà momento di accettazione dei prodotti e autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta con le modalità di cui al successivo articolo 10 del presente contratto.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 comma 8.1 verrà effettuata con le seguenti modalità:
a) per la fornitura delle licenze di cui al precedente art. 3 comma 3.1, la Ditta, a seguito della ratifica del “Verbale di consegna” di cui al precedente art. 9 comma 9.1, potrà emettere fattura pari al 19% dell’importo complessivo offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1;
b) per la fornitura delle licenze di cui al precedente art. 3 comma 3.1, la Ditta, alla conclusione del primo anno contrattuale, calcolato a partire dalla data di decorrenza contrattuale di cui al precedente art. 5 comma 5.1, potrà emettere fattura pari al 41% dell’importo complessivo offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1;
c) per la fornitura delle licenze di cui al precedente art. 3 comma 3.1, la Ditta, alla conclusione del secondo anno contrattuale, calcolato a partire dalla data di decorrenza contrattuale di cui al precedente art. 5 comma 5.1, potrà emettere fattura pari al 40% dell’importo complessivo offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1;
d) per la fornitura delle licenze del True-up di cui al precedente art. 3 comma 3.3, la Ditta, sulla base degli importi singoli riportati nel § 1 del Disciplinare di gara, sulla base dello sconto offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1 e sulla base delle “Rendicontazioni” di cui al precedente art. 9 comma 9.3, dopo formale accettazione e comunicazione del numero d’impegno di spesa da parte dell’INPDAP, potrà emettere fattura;
e) per la fornitura delle licenze di ulteriori prodotti Microsoft di cui al precedente art. 3 comma 3.4, la Ditta, sulla base degli importi concordati tra l’Istituto e la società Microsoft nell’ambito dell’Enterprise Agreement, sulla base dello sconto offerto di cui al precedente art. 8 comma
8.1 e sulla base delle “Rendicontazioni” di cui al precedente art. 9 comma 9.3, dopo formale accettazione e comunicazione del numero d’impegno di spesa da parte dell’INPDAP, potrà emettere fattura;
f) per la fornitura delle licenze di ulteriori prodotti Microsoft di cui al precedente art. 3 comma 3.5, la Ditta sulla base degli importi singoli presenti nel listino Select, sulla base dello sconto offerto di cui al precedente art. 8 comma 8.1 e sulla base delle “Rendicontazioni” di cui al precedente art. 9 comma 9.3 , dopo formale accettazione e comunicazione del numero d’impegno di spesa da parte dell’INPDAP, potrà emettere fattura.
10.2. Le fatture dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. Il termine sopraindicato di 60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti. E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: ……………….
10.3. Le fatture relative alle forniture oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi e Tecnologie – Ufficio Gare e Contratti xxx 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131 . Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo di Euro ………………….,00, effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, redatta come prescritto dal disciplinare di gara, pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente comma 8.1, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza della Ditta, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte della Ditta, di tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 13. Subappalto
Non è ammesso il subappalto.
Art. 14. Sicurezza dei dati
La Ditta garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
Art. 15. Riservatezza
15.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze
parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
15.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
15.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori.Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 16. Obbligazioni a carico delle Parti
16.1. la Ditta si impegna a fornire, durante tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori oneri per l’Istituto, gli aggiornamenti del software ( successive release o nuove versioni) oggetto della presente fornitura secondo quanto regolamentato dal Contratto Microsoft Enterprise Agreement e denominato Software Assurance.
16.2. la Ditta si impegna a sottoscrivere per “presa visione” i contratti “Iscrizione Microsoft Enterprise Agreement (indiretta)” e “Iscrizione Microsoft Enterprise Agreement (indiretta) – Modifica” riportati in allegato al presente Contratto.
16.3. l’Istituto si impegna, per acquisti aggiuntivi di licenze di prodotti Microsoft di cui al precedente art.3 comma 3.4, a comunicare alla Ditta in modo ufficiale tale richiesta e allegare alla stessa l’offerta sui singoli prodotti della società Microsoft definita nell’ambito dell’accordo di Enterprise Agreement.
16.4. l’Istituto si impegna, per acquisti aggiuntivi di licenze di prodotti Microsoft di cui al precedente art.3 comma 3.5, a comunicare alla Ditta per iscritto tale richiesta
Art. 17. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
17.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
17.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento) dell’importo massimo contrattuale. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che la Ditta si sia posta in regola; la Ditta non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente articolo.
17.3 Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nelle lavorazioni oggetto del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati alle persone e alle cose, sia dell’Istituto che di terzi, in dipendenza di colpa nell’esecuzione delle prestazioni stabilite
17.4 La Ditta si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 18. Dichiarazioni di garanzia
18.1 La Ditta dichiara quanto segue:
− l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
− l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto;
− l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
− l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub- fornitori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio.
− l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
− l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
18.2 La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
Art. 19. Penali
19.1 INPDAP applicherà alla Ditta, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, con riferimento ai Livelli di servizio richiesti, le penali riportate nel cap. 9 del Disciplinare di gara.
19.2 Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 20, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19.7 L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi anche della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
Art. 20. Inadempienze e responsabilità
20.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
20.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’Art. 23 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
00.0.Xx Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
20.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità della Ditta per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub fornitori sarà limitata come segue:
La Ditta, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente, mentre per perdite pecuniarie la Ditta sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto. La Ditta e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.
20.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
20.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 21- Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 22. Varie
22.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
22.2. Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
22.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
22.4. Cessione del contratto
Il presente contratto non è cedibile a terzi.
Art. 23. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Roma,
Per INPDAP Per Ditta