CONTRATTO DI CAMPEGGIO E REGOLAMENTO PER I CLIENTI DEL “CAMPEGGIO OASI s.n.c.”
CONTRATTO DI CAMPEGGIO E REGOLAMENTO PER I CLIENTI DEL “CAMPEGGIO OASI s.n.c.”
Preliminarmente si precisa che l’osservanza delle prescrizioni regolamentari di seguito riportate è obbligatoria, pertanto, colui che prende visione e accetta il presente regolamento, si obbliga ad osservare ed a far osservare alle persone del proprio equipaggio, gruppo e/o famiglia tutte le disposizioni contenute nel contratto del campeggio (e suoi allegati) e di quelle ulteriori che la Direzione riterrà di dover indicar, e sarà quindi responsabile del comportamento dei suoi componenti, siano essi Familiari, ospiti o visitatori.
Il controllo e la garanzia del rispetto del presente contratto sono affidati ai membri della Direzione i quali, unitamente ad altro personale autorizzato, vigileranno, daranno indicazioni, chiarimenti e suggerimenti e potranno contestare le eventuali trasgressioni applicando anche i provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 18 del presente regolamento.
Con il presente contratto da valere tra le infrascritte parti ad ogni effetto di legge i sottoscritti:
Campeggio Oasi s.n.c. di Xxxxxxxx Xxxxx e C., con sede in Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx (Xxxxx xxxxx Xxxxxxx) 00, c.f./p.iva 01280960103/00179250998, nella persona del suo socio amministratore e legale rappresentante sig. Xxxxx Xxxxxxxx, c. f. MSS FBA 58P28 C621N, nato a Chiavari il 28 settembre 1958, d’ora in poi denominato anche Parco e/o Parco Vacanze e/o campeggio
- da una parte –
E
1) titolare della X.XX. n. in corso di validità come dichiara;
d’ora in poi denominato anche contraente e/o cliente e/o capogruppo, che indica di seguito, quale rappresentante del gruppo, i nominativi dei componenti del proprio nucleo familiare associato:
2) titolare della X.XX. n. in corso di validità come dichiara;
3) titolare della X.XX. n. in corso di validità come dichiara;
4) titolare della X.XX. n. in corso di validità come dichiara;
5) titolare della X.XX. n. in corso di validità come dichiara;
6) titolare della X.XX. n. in corso di validità come dichiara;
con la precisazione che solo 4 (quattro) dei 6 (sei) nominativi di cui sopra rientrano nel corrispettivo forfettario indicato nella presente scrittura e che i visitatori/ospiti che non fanno parte dei nominativi di cui sopra saranno comunque soggetti al pagamento delle tariffe vigenti, ivi compresi i bambini dai 4 anni in su (vedi allegato B)
- dall’altra parte –
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Oggetto del contratto: la società Parco Vacanze, meglio sopra generalizzata, preso atto della richiesta verbale alla stessa manifestata concede ai sottoscritti, meglio sopra generalizzati, che accettano anche per iscritto, la facoltà di usufruire delle strutture di ricezione offerte dalla stessa società all’interno del Parco consistenti, più precisamente, nell’assegnazione temporanea annuale per l’anno
(dal 1° Gennaio al 31 Dicembre con l’esclusione delle chiusure di cui all’art. 16), non rinnovabile tacitamente né per comportamento concludente, ma solo in forma scritta, di una piazzola e/o area di sosta identificata con il numero
con facoltà di ivi soggiornarvi/pernottarvi per un gruppo di 4 (quattro) persone e di occuparne la superficie con un solo veicolo a motore di volume non superiore ad un caravan e/o roulotte e/o camper purché di dimensioni e categorie corrispondenti alla media in commercio, piuttosto che con casa mobile o bungalow rispettando le norme previste dalla Legge Regionale n. 32 e sue disposizioni attuative. Quanto sopra viene concesso dietro corrispettivo forfettario della somma di
Euro che viene corrisposta in 2 (due) rate:
I sottoscritti prendono atto e si dichiarano edotti che il pagamento del corrispettivo dell’abbonamento annuale è forfettario ed anticipato per tutta la durata contrattuale sì che la modalità di adempimento dello stesso in due rate, eventualmente concesso dalla società Parco Vacanze, comporta in ogni caso il diritto della stessa alla percezione integrale del corrispettivo medesimo di cui i richiedenti contraenti, in solido tra loro, si riconoscono irrevocabilmente sin d’ora debitori.
Egualmente i sottoscritti richiedenti l’abbonamento prendono atto e si dichiarano edotti e consapevoli che il corrispettivo convenuto in via forfettaria prescinde dalla fruizione dei servizi offerti meglio sopra descritti e che, pertanto, eventuali periodi di soggiorno parziali, saltuari e/o comunque inferiori alla durata dell’abbonamento nel periodo di apertura al pubblico della struttura non attribuisce loro alcun diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo come sopra pattuito.
Fermo quanto sopra, i sottoscritti convengono altresì, obbligandosi in tal senso, che il presente contratto è regolato dalle seguenti
CONDIZIONI
Art.1 - SENSO CIVICO
Tutti gli utilizzatori, a qualsiasi titolo, degli spazi e delle strutture del campeggio sono tenuti ad osservare le norme di buon comportamento,
quanto ad Euro
entro e non oltre il
di civile educazione, di igiene, ecc. qui contenute, evitando, comunque,
/ / a titolo di acconto;
quanto ad Euro entro e non oltre il
/ / a titolo di saldo.
(IBAN per bonifico bancario: XX00 X 00000 00000 000000000000)
In aggiunta a quanto sopra, il contraente è tenuto a versare l’imposta di soggiorno annuale pari ad Euro da corrispondersi entro il 15 Agosto di ogni anno.
schiamazzi, turpiloquio, emissione di fumi, di cattivi odori, ecc. e, comunque, comportamenti rumorosi disdicevoli. Ove ciò non avvenga e/o sorgano controversie o litigi (con familiari, altri ospiti, personale del campeggio o anche delle imprese che in esso operano, ecc.) la Direzione intimerà il ripristino del corretto e civile comportamento, anche chiedendo le scuse dirette. Ove ciò non accada o la violazione ascritta sia particolarmente grave, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste dal successivo art. 18.
Art. 2 – ABBONAMENTI A FORFAIT
a) Per gli ospiti stanziali vige la norma che alla scadenza
dell’abbonamento il campeggiatore deve lasciare la piazzola libera da
ogni ingombro (Legge Regionale n. 32/2014 art.13 comma 3). Ad eccezione di non riconferma del rapporto da parte della Proprietà e preventivamente comunicata al Cliente, la permanenza in campo della struttura a fine stagione significa la volontà di conferma per l’anno successivo ed il relativo obbligo di pagamento dell’intero canone della stagione entrante, nei termini perentori indicati nell’oggetto di contratto. In caso di rinuncia, dovrà essere corrisposto a titolo di sosta ed anticipato, l’importo giornaliero (sia per la piazzola che per le persone, come da tariffario esposto approvato dai competenti Organi della Regione Liguria) a decorrere dal 1° gennaio del nuovo anno fino al giorno di rilascio effettivo della piazzola. L’abbonamento e la prestazione di servizi che ne costituisce l’oggetto sono strettamente personali ed incedibili tale essendo la volontà della società di gestione, dei suoi soci e del contraente.
b) I termini indicati nell’oggetto del contratto per il pagamento della caparra e del saldo devono intendersi perentori. Pertanto, in caso di mancato pagamento di tali somme, nei termini indicati, il Campeggio Oasi s.n.c. avrà facoltà di risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. dal contratto e trattenere qualsiasi acconto versato. La società di gestione del Parco è in tal caso e sin d’ora espressamente autorizzata a sospendere, dal giorno successivo la scadenza convenuta, il servizio offerto (acqua e luce) ed a trattenere definitivamente l’eventuale corrispettivo percepito con facoltà della stessa di azionare il credito per il residuo dovuto, salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di pagamento tardivo, le spese per il ripristino dei servizi sono a totale carico del Cliente. Entro giorni 5 (cinque) decorrenti dal quindicesimo giorno dalla scadenza del termine di pagamento, a quanto sopra esposto, le parti convengono che i diritti sui beni (anche mobili registrati) ivi abbandonati e/o non asportati e/o non rimossi, siano e debbano comunque intendersi definitivamente rinunciati dal suo titolare e/o dal soggetto che ne ha la disponibilità e/o l’uso e/o la custodia: in tale ipotesi la società di gestione del Parco o un suo delegato è, per l’effetto ed in ogni caso, espressamente autorizzata sin d’ora e con suo esonero da qualsivoglia responsabilità civile e penale, allo sgombero e/o demolizione e/o rottamazione dei predetti beni a cura e spesa del Cliente, salvo quanto previsto nel successivo art. 14.
c) Eventuali controversie sui soggiorni da parte dei clienti non danno diritto a restituzioni di acconti e pagamenti.
Art. 3 - ACCESSO AL CAMPEGGIO E REGISTRAZIONE
a) Per l'ingresso al Campeggio è obbligatoria l'autorizzazione della Direzione.
b) Il Cliente che acceda alla struttura del Parco Vacanze per pernottarvi è tenuto, all’atto dell’arrivo, a comunicarlo sempre alla Direzione al fine di poter sottoscrivere la scheda di notificazione telematica prevista dalle vigenti leggi di pubblica sicurezza, specificando il periodo di permanenza suo e degli eventuali membri del suo gruppo e/o ospiti, fornendo di questi ultimi le generalità complete, producendo copia fronte-retro del documento di identità ed in corso di validità (la non osservanza costituisce violazione di norme del codice penale).
c) Il Cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle registrazioni, a segnalare alla direzione ogni discordanza ed a notificare preventivamente le variazioni, quali l’arrivo e la partenza di persone
d) Non è consentita l’entrata a minorenni non accompagnati da persona adulta che ne sia legalmente responsabile.
e) L’accesso e la presenza in Campeggio di persone non autorizzate comporta la violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza, dell’art. 614 C.P. (violazione di domicilio), dell’art. 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici), dell’art. 624 C.P. (furto di servizi) e del reato di truffa contrattuale.
f) L’accesso e l’uscita dal Campeggio è consentita solo attraverso gli appositi ingressi, è severamente vietato scavalcare le recinzioni perimetrali del Campeggio.
Art. 4 – ASSEGNAZIONE PIAZZOLA
La Direzione del Parco assegna all’utente la piazzola, e ne rilascerà l’autorizzazione previa sottoscrizione dell’apposito regolamento allegato al presente contratto di campeggio (allegato A).
Art. 5 – PARCHEGGI E ORARI CIRCOLAZIONE VEICOLI
a) L’accesso e la sosta in campeggio sono consentiti esclusivamente alle autovetture di proprietà dei campeggiatori, nel limite di una sola autovettura (1) per piazzola, da parcheggiare ovunque si trovi uno spazio libero e aperto, che non ostruisca e/o metta in difficoltà né il passaggio pedonale, né l’ingresso alle piazzole, né il transito delle altre vetture e/o mezzi di assistenza e/o emergenza.
b) È vietata la sosta all’interno del campeggio, negli spazi liberi, a furgoni, motofurgoni e tutti gli altri mezzi per trasportare merci (anche se di proprietà dei campeggiatori) salvo casi eccezionali, concordati e autorizzati dalla Direzione.
c) Un secondo mezzo di trasporto (auto, moto, motocicli, ciclomotori, ecc.) è tollerato solo se posizionato all’interno della propria piazzola, ancorché all’esterno se ne presentasse lo spazio disponibile.
d) All’interno del campeggio è vietato circolare con autovetture o moto se non per l’entrata/uscita e il carico/scarico.
e) Sono a disposizione dei clienti parcheggi comuni gratuiti non custoditi e senza copertura assicurativa.
f) All’interno del campeggio è vietato correre e/o gareggiare in bicicletta.
g) I mezzi autorizzati per l’entrata/uscita dalla struttura e/o per il carico/scarico debbono circolare a passo d’uomo.
h) Orari:
Divieto circolazione veicoli 23.00 – 08.00
13.00 – 15.00 (*)
Durante questo orario gli ingressi al Campeggio rimarranno chiusi e potranno essere aperti solo in caso di emergenza.
Nelle ore del silenzio è fatto assoluto divieto di circolazione dei veicoli aventi diritto (biciclette comprese) e della loro messa in moto, all’interno del Campeggio. E’ vietato lasciare in moto il veicolo in sosta.
(*) dal 4° sabato di giugno all’ultima domenica di agosto inclusi
Art. 6 – VISITATORI E OSPITI
Per l’ingresso e la permanenza nel campeggio di visitatori/ospiti è necessaria la sottoscrizione del regolamento in allegato (allegato B).
Art. 7 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO, IDRICO E FOGNIARIO
a) La piazzola è dotata di presa elettrica tarata a 3 Ampère sì che l’uso di apparecchi elettrici è consentito nei minimi suddetti.
b) I cavi e le spine di allacciamento degli utenti debbono essere a norma di legge e debbono essere posizionate secondo le norme in vigore. E’ vietato lasciare apparecchi elettrici accesi e/o anche solo inseriti (stand by) durante la prolungata assenza dell’utente; le spine debbono essere dal medesimo disinserite dalla colonnina elettrica allorquando egli si allontani dalla piazzola.
c) Il Cliente è costituito responsabile civile in merito ai danni a persone e/o cose in ipotesi derivanti dall’inosservanza dei principi suesposti e/o dal mal funzionamento e/o dalla rottura e/o da incuria e/o difetto di fabbricazione delle connessioni e degli allacciamenti elettrici di sua pertinenza di talché egli esonera da qualsivoglia responsabilità al riguardo la società di gestione del Parco Vacanze ed i suoi soci (precauzioni che valgono anche per il punto successivo art. 8).
d) Ogni piazzola può essere collegata alle colonnine predisposte in un’unica presa. E’ assolutamente vietata la manomissione delle cassette elettriche installate dalla società di gestione del Parco, che si riserva il diritto insindacabile di effettuare eventuali controlli di verifica (art. 18). Il furto di energia elettrica è un reato penale (artt. 624 e 625 del Codice Penale).
e) L’allacciamento idrico per l’erogazione dell’acqua, deve essere autorizzato dalla Direzione, e deve essere effettuato tramite aggancio rapido e un apposito nuovo tubo dell’acqua. Per l’allacciamento diretto, ai mezzi di soggiorno che lo consentono, dovrà essere inserito un riduttore di pressione. Tutte le spese sono a carico dell’utente.
f) L’allacciamento alla rete fognaria, deve essere autorizzato dalla Direzione, e deve essere effettuato ad opera d’arte; devono essere utilizzati nuovi tubi di scarico ai quali si dovrà dare la giusta inclinazione; l’allacciamento alla rete fognaria delle acque nere (scarico wc), ai mezzi di soggiorno che lo consentono, è soggetto all’obbligo di installazione di un wc con trituratore (es. Sanitrit). Tutte le spese sono a carico dell’utente.
g) Al termine di ogni periodo di soggiorno l’utente dovrà chiudere l’acqua e svuotare l’impianto; ogni abuso o la cattiva gestione del servizio offerto avrà come conseguenza la sospensione del servizio stesso e l’obbligo del pagamento dei danni causati.
h) La Direzione non é in alcun modo responsabile degli allacci e di eventuali danni a cose e/o a persone.
Art. 8 - PREVENZIONE INCENDI
a) E’ assolutamente vietata l’accensione di fuochi e/o l’uso di fiamme libere nel Parco.
b) E’ consentito l’uso di barbecue a gas negli spazi consentiti e sotto la responsabilità dell’utente purchè l’utente sia munito di estintore a polvere non inferiore a 5 Kg. e purché la bombola di GPL sia esterna al mezzo mobile od al preingresso.
c) Ogni utenza può detenere una quantità nominale di GPL non maggiore di 50 Kg.: la bombola deve essere collegata all’apparecchio utilizzatore con tubazioni e raccordi conformi alle normative vigenti (ad esempio, UNI-CIG 7140).
Chiunque si trovi all’interno del Parco e rilevi un incendio o uno stato di pericolo è tenuto ad informare un addetto della struttura e/o la Direzione.
Qualora la Direzione impartisse un ordine di sgombero tutti gli utenti debbono assecondare le istruzioni ricevute e recarsi nel punto di raccolta indicato. Ulteriori informazioni sul piano di emergenza verranno fornite su richiesta dell’interessato presso la Direzione.
Art. 9 - NORME DI CONDOTTA
Tutti coloro che utilizzano i servizi igienici e le docce collettivi sono tenuti a lasciarli puliti dopo l’uso. I lavelli per le stoviglie ed i lavatoi per panni non possono essere utilizzati dagli ospiti per le pulizie personali. L’ordine, la pulizia ed il buon funzionamento dei servizi comuni sono affidati anche al civile e rispettoso comportamento degli utenti. L’abbigliamento e il contegno dovranno essere sempre decorosi e, pertanto, tali da non dare luogo a contestazioni.
a) Le attrezzature del Parco sono di uso comune e come tali sono fruibili indistintamente da tutti gli utenti e non sono dagli stessi modificabili, né è consentito mutarne la destinazione a vantaggio di alcuni.
b) A qualunque ora devono essere evitati comportamenti, schiamazzi, attività, giochi e l’uso di apparecchiature che provochino disturbo agli altri ospiti del Campeggio. In particolare:
Silenzio Notturno 24.00 – 08.00
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 13.00 – 15.00 (*)
Dalle ore 23:00 vanno comunque abbassati i toni; il volume di elementi radio e/o TV, e comunque riproduzione di suoni, deve essere tenuto al minimo consentito dal dispositivo.
(*) dal 4° sabato di giugno all’ultima domenica di agosto inclusi
c) E’ vietato:
• scavare nel terreno buche o canaletti e/o apportare modifiche al terreno;
• accendere fuochi all’aperto;
• versare sul terreno oli, carburanti, liquidi bollenti, salati o di rifiuto;
• svuotare l’acqua di scarico e dei WC chimici se non nei luoghi espressamente indicati;
• lavare auto, moto, camper, sprecando così impropriamente l’acqua;
• coltivare orti, giardini, aiuole, sprecando così impropriamente l’acqua;
• riempire piscine, piscinette, fare giochi con l’acqua;
• lavare stoviglie e biancheria fuori dagli appositi lavelli;
• stendere fili, recinzioni, teloni ombreggianti, legare od ancorare alcunché alle piante, tirare corde ad altezza d’uomo ed installare quant’altro possa costituire potenziale pericolo od essere di intralcio al libero passaggio.
d) Xxxxxx e giovani:
• gli adulti sono responsabili del comportamento dei propri minori, la cui vivacità, educazione e necessità non possono andare a discapito della quiete, sicurezza ed igiene degli altri ospiti;
• i bambini di età inferiore ad anni 8 devono essere accompagnati nell'uso delle varie attrezzature, nelle docce, nelle toilettes, nel parco giochi;
• i minorenni non possono soggiornare da soli in campeggio;
• raccomandiamo ai gruppi di giovani che hanno esigenze comportamentali diverse e generalmente in contrasto con quelle della maggior parte degli ospiti, per età più tranquilli, di moderare la loro
esuberanza all’interno del campeggio. Inoltre, raccomandiamo loro di rispettare le ore del silenzio. Non saranno tollerate esagerazioni, volgarità e danneggiamenti. Si avverte che qualora non siano distinguibili le singole responsabilità, i provvedimenti sanzionatori verranno presi nei confronti di tutto il gruppo (art. 18).
Art. 10 - MALATTIE INFETTIVE
La presenza e/o la comparsa e/o l’insorgenza di malattie infettive deve essere segnalata alla Direzione che, su conforme parere medico, potrà adottare le opportune cautele per l’incolumità degli ospiti ivi compreso l’allontanamento dalla struttura.
Art. 11 – ANIMALI
L’ingresso degli animali deve essere obbligatoriamente segnalato alla Direzione, che ne rilascerà l’autorizzazione con la sottoscrizione ed accettazione della presente scrittura.
Il presente regolamento è finalizzato a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori di animali, potrebbe provocare nelle aree di uso pubblico riguardanti l’igiene, la pulizia, il decoro, la sicurezza e l’incolumità di chi le frequenta, ivi comprese le zone di passaggio.
Oltre a quanto sotto descritto, sarebbe buona norma, quando si accompagna il proprio animale fuori dalla propria piazzola, munirsi di una bottiglietta di acqua per sciacquare là dove l’animale dovesse urinare.
• 11.1 L’ingresso degli animali deve essere autorizzato ad insindacabile giudizio della Direzione, la cui presenza deve esserne obbligatoriamente segnalata.
• 11.2 Gli animali devono essere accompagnati dai documenti di vaccinazione.
• 11.3 Razze di cani e animali ritenuti pericolosi o segnalati tali dalle autorità competenti devono essere, a discrezione della Direzione, allontanati dal campeggio.
• 11.4 I cani devono essere tenuti a guinzaglio. Nel caso di cani aggressivi, anche muniti di museruola. Ai cani rumorosi, che ringhiano o abbaiano in modo insistente e prolungato non sarà consentito la permanenza nel campeggio.
• 11.5 È vietato lasciare gli animali liberi.
• 11.6 È vietato lasciare gli animali incustoditi.
• 11.7 I proprietari si devono adoperare affinché il proprio animale non invada la piazzola o lo spazio altrui.
• 11.8 I proprietari hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni dei loro animali nel rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie e assicurarsi che non arrechino disturbo agli altri ospiti del campeggio.
• 11.9 I sacchetti contenenti le deiezioni degli animali devono essere gettati nei contenitori che si trovano nell’area esterna al campeggio.
• 11.10 Eventuali danni procurati a terzi e alle strutture del campeggio da parte degli animali sono di responsabilità del proprietario e, a discrezione della Direzione, possono essere allontanati dal campeggio.
• 11.11 È assolutamente vietato condurre e/o lavare gli animali all’interno dei servizi igienici. Gli animali non potranno a nessun titolo accedere ai servizi comuni del Campeggio.
• 11.12 È vietato portare gli animali nel parco giochi.
• 11.13 I contenitori per cibo e acqua degli animali (sia di proprietà o meno) devono essere tenuti all’interno della propria piazzola.
Art. 12 – RESPONSABILITA’
Il contraente, con la sottoscrizione della presente, si costituisce ed in ogni caso è responsabile civile e custode dei beni dallo stesso detenuti all’interno del suo mezzo mobile, bungalow e/o struttura.
La Direzione non risponde:
a) per eventuali danni, furti ed infortuni verificatesi all'interno del campeggio, in quanto struttura aperta;
b) per eventuali danni causati da altri ospiti, da forza maggiore, da calamità naturali, da insetti, da malattie ed epidemie anche delle piante o da altre cause non dipendenti da negligenza del personale del Campeggio;
c) per eventuali danni causati a persone e/o cose derivanti dall’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione degli ospiti (es. giochi per bambini, campi sportivi ecc.), ovvero per qualsiasi fatto non addebitabile alla Direzione e al personale del Campeggio Oasi;
d) l'eventuale interruzione dell'elettricità, dell'erogazione dell'acqua, o di qualsiasi altro servizio del Campeggio per guasti o cause di forza maggiore, non impegna la Direzione al risarcimento di danni o a rimborsi di qualsiasi natura.
La Direzione avrà cura del funzionamento degli impianti idrici ed elettrici nonché la messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti. I campeggiatori
sono invitati a segnalare qualsiasi guasto o rottura alla Direzione che provvederà a garantirne la riparazione o ripristino con proprio personale nel minor tempo possibile.
Art. 13 - SMALTIMENTO RIFIUTI
a) Per i rifiuti solidi e l’olio vegetale esausto i campeggiatori hanno l’obbligo di utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata che si trovano nell’apposita area esterna al campeggio.
b) I cestini ubicati all’interno del Campeggio servono per raccogliere la piccola carta: mai in nessun caso il Cliente dovrà utilizzarli per depositarvi i propri rifiuti.
c) Per i rifiuti ingombranti e lo smaltimento di sfalci e fogliame prendere accordi con la Direzione.
d) Lo smaltimento dei residui e dei liquami dei WC interni alle roulotte deve avvenire negli appositi contenitori e mai, inderogabilmente, nei servizi igienici destinati alle persone.
e) E’ severamente vietato lo smaltimento nei vuotatoi di acidi e/o liquami di cui non sia consentito lo smaltimento attraverso la rete pubblica fognaria.
Art.14 – RISOLUZIONE CONTRATTO
L’ospite prende atto che il mancato rispetto del presente Regolamento comporta, a discrezione della Direzione del Campeggio Oasi s.n.c., l’allontanamento da esso, fermo il pagamento dell’intero soggiorno e salvi i danni.
Il Campeggio Oasi s.n.c. potrà risolvere il contratto “di diritto”, ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile, in qualsiasi momento nei seguenti casi:
a) nei casi previsti nell’art. 18 del presente contratto;
b) nel caso di omesso pagamento da parte del Cliente, nei termini perentori indicati nell’art. 2 del presente contratto, delle somme previste a titolo di acconto e di saldo del corrispettivo;
c) nel caso di violazione di quanto previsto dagli articoli 1), 2), 3) e 5)
dell’allegato A al presente contratto;
d) nel caso di omessa dichiarazione di presenza ospiti/visitatori e/o omesso pagamento dei tali e/o violazione di una qualunque delle clausole dell’allegato B al presente contratto.
Nel caso in cui il Campeggio Oasi s.n.c. dovesse provvedere alla risoluzione di diritto del contratto per il mancato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, la stessa Società avrà diritto di ritenzione sul caravan o roulotte o camper o casa mobile o bungalow e su ogni altro bene presente all’interno del campeggio, di proprietà del Cliente. In tal caso la Società è autorizzata fin da ora alla vendita o cessione gratuita a terzi dei suindicati beni del Cliente, ed il Cliente autorizza espressamente, a tal fine, la cessione di beni al creditore. Qualora quanto sopra venga reso impossibile la Società si provvederà al recupero giudiziale del credito.
Art. 15 - INTERRUZIONE SERVIZI/CHIUSURA TEMPORANEA
I contraenti utilizzatori e fruitori dei servizi, prendono atto e riconoscono sin d’ora che eventuali interruzioni nel funzionamento degli impianti e delle forniture (idriche, elettriche, etc.), ivi compresa la temporanea chiusura della struttura per cause di forza maggiore, operative (anche se derivanti dai lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione) e/o accidentali, non danno luogo ad alcun diritto di credito nei confronti dei medesimi in danno della società di gestione del Parco e/o dei suoi soci. In caso di chiusura straordinaria obbligatoria per legge e per cause non derivanti dalla volontà della società di gestione, oltre 30 gg. consecutivi di chiusura la Proprietà si impegna a decurtare i mancati consumi dell’intero periodo di chiusura forzata (comparandoli allo stesso periodo dell’anno precedente) ripartendoli in percentuale per ogni piazzola stanziale, ove questi facenti parte del corrispettivo forfettario.
chiunque si introduca nella struttura, salvo previa autorizzazione della Direzione (violazione del Regolamento di Pubblica Sicurezza, dell’art. 614
C.P. (violazione di domicilio), dell’art. 633 C.P. (invasione di terreni ed edifici), dell’art. 624 C.P. (furto di servizi) e del reato di truffa contrattuale).
Art. 17 - PRIVACY
I contraenti autorizzano la società di gestione del Parco al trattamento dei loro dati personali nel rispetto della normativa vigente limitatamente alla fruizione dei servizi offerti costituenti oggetto del contratto ed alle sue stesse condizioni, anche con riferimento alle norme in materia di Pubblica Sicurezza.
Art. 18 - SANZIONI DISCIPLINARI
Sono previste sanzioni disciplinari che comprendono vari gradi di intervento secondo la gravità dell’infrazione commessa.
a) Richiamo per:
• violazione di una qualsiasi delle norme di comportamento previste dal presente Regolamento;
• comportamenti contrari alla pubblica decenza e moralità;
• condotta irriguardosa verso altri campeggiatori e/o verso personale del Campeggio Oasi;
• utilizzo irregolare dei veicoli (per recidività si applica il ritiro del permesso).
b) Ammonizione per:
• recidività dopo richiami;
• gravi infrazioni a norme e regolamenti;
• comportamento offensivo e/o provocatorio verso altri campeggiatori e/o verso personale del Campeggio Oasi;
• condotta particolarmente scorretta o perturbatrice dell’altrui tranquillità;
• morosità;
• responsabilità oggettiva o soggettiva per fatti gravi;
• danneggiamento di cose comuni o di privati;
• abuso di servizi.
c) Esclusione definitiva per fatti gravissimi, recidività dopo ammonizione (fa fede il giorno di consegna o avviso di mancata consegna), frode e tentativo di frode, dichiarazione falsa e infedele, ingiurie gravi, calunnia, rissa.
d) Denuncia all’Autorità Giudiziaria per reati previsti dai codici.
Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente Regolamento sono immediatamente esecutive.
Art. 19 - ALLEGATI
Formano parte integrante del presente contratto gli allegati di seguito indicati:
allegato A) Regolamento piazzole e strutture
allegato B) Regolamento visitatori e ospiti
Castiglione Chiavarese, il
Ai sensi e per gli effetti degli artt. Nn. 1341 e 1342 c.c., i sottoscritti contraenti approvano, confermano e accettano, pienamente consapevoli del loro significato e contenuto quanto previsto ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 e 18.
Letto, approvato e sottoscritto (firma del contraente)
I sottoscritti richiedenti l’abbonamento prendono atto e riconoscono sin d’ora che null’altro credito possono vantare nei confronti della società di
Sede e Cons. Doc.Fisc. Xxx Xxxxxxx (Xxxxx xxxxx Xxxxxxx) 00 00000 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX (XX)
C.F. 01280960103 – P.IVA 00179250998
Iscr. Reg. Imprese n. 3979 – C.C.I.A.A. n. 279800
gestione del Parco e/o dei suoi soci.
Art. 16 – CHIUSURA DEL PARCO VACANZE
La struttura è chiusa al pubblico consecutivamente
dal al (compresi)
CAMPEGGIO “OASI” s.n.c. di Xxxxxxxx Xxxxx e C.
Durante il periodo di chiusura la società legittima proprietaria del camping (Società Campeggio Oasi s.n.c. di Xxxxxxxx Xxxxx e C.) vieta l’ingresso a qualunque persona (ivi compresi il contraente sottoscrivente e suoi ospiti), diffidando e ritenendo responsabile civile e/o penale