Formulario di affiliazione alla
Formulario di affiliazione alla
OFS Ombud Finanza Svizzera
Organismo di mediazione ai sensi dell’art. 74 LSerFi, riconosciuto dal Dipartimento federale delle finanze con decisione del 24 giugno 2020 (di seguito "Organo di mediazione")
Nome della ditta/nome del fornitore di servizi finanziari/consulente alla clientela (cancellare, se del caso) (di seguito denominato "Affiliato")
Sede della ditta e, se diverso, indirizzo effettivo: ……………………….
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Persona(e) di contatto:
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……………………………………………………………………………………………………………………………… Indirizzo e-mail: ………………………………………
Telefono :…………………………………………….
Comunicazione FINMA: Data ………… Tipo di comunicazione Attività LIsFi
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Autorizzazione FINMA: Tipo1………………………. Richiesta il ………… Ottenuta il …………
o
Iscrizione al registro dei consulenti 2: Nome del relativo registro () ………………………………
Affiliazione individuale si/no Affiliazione collettiva si/no
Ente responsabile dell'affiliazione collettiva:……………………………
(allegare alla presente domanda di affiliazione la prova del pagamento della tassa per l’apertura dell’incarto e della tassa annuale di affiliazione).
1 Tipi di autorizzazione: gestore patrimoniale, gestore collettivo, ecc.
2 Non si applica ai fornitori soggetti all'autorizzazione FINMA
Art. 1 Affiliazione
1.1 L'Affiliato diventa effettivamente affiliato all'Organo di mediazione solo dietro pagamento delle tasse, che, in caso di affiliazione individuale, saranno la tassa unica per l’apertura dell’incarto e la tassa annuale, e, in caso di affiliazione collettiva, le tasse concordate tra l'Organo di Mediazione e l'ente responsabile dell'affiliazione collettiva
1.2 L'Affiliato si impegnaa fornire all'Organo di mediazione, o per suo conto all'ASG, una volta rilasciata, l'autorizzazione FINMA.
Art. 2 Obblighi dell'Affiliato
2.1 Con la consegna e la firma del presente Formulario di affiliazione, l'Affiliato si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Titolo 5 della LSerFi riguardanti l'Organo di mediazione e la mediazione, così come tutte le norme e le procedure stabilite dall'Organo di mediazione.
2.2 L'Affiliato si impegna in particolare a:
a. informare i propri clienti sulla possibilità di avviare una procedura di mediazione e a fornire loro il nome e l'indirizzo dell'Organo di mediazione all’apertura di una relazione d'affari, in caso di rigetto di una pretesa fatta valere dal cliente e in qualsiasi momento su richiesta del cliente (art. 79 LSerFi);
b. partecipare alla procedura di mediazione gestita dall'Organo di mediazione (Art. 78 LSerFi) ;
c. pagare all'Organo di mediazione i costi e gli onorari previsti dal Regolamento sui costi di mediazione per i procedimenti di mediazione (avviati dal cliente o dall'Affiliato);
d. versare la tassa unica di affiliazione e la tassa annuale secondo le tabelle dell'Organo di mediazione di cui al sottostante art. 3 o di qualsiasi altra tabella concordata nell'ambito di un'affiliazione collettiva.
Art. 3 Delega di alcuni compiti amministrativi relativi all'affiliazione
L'Organo di mediazione delega all'Associazione svizzera dei gestori patrimoniali | ASG ("ASG") alcuni compiti amministrativi, in particolare l'affiliazione di fornitori di servizi finanziari o consulenti finanziari, la riscossione della tassa unica di affiliazione e della tassa annuale.
In questo contesto, l'Affiliato:
a. riconosce e accetta che il pagamento della tassa unica di affiliazione e della tassa associativa annuale deve essere effettuato sul conto dell'ASG IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0 presso la Banca Cantonale di Zurigo. Sono riservati gli accordi e le altre deroghe speciali concordate in caso di adesione collettiva;
b. informa l'ASG di eventuali modifiche rilevanti per la sua adesione (cambiamento di indirizzo, persona di contatto, ecc.);
c. informa l'ASG in caso di cessazione dell'attività che pone fine all'obbligo di affiliazione a un organo di mediazione.
Art. 4 Obbligo di informare le autorità
L'Affiliato è a conoscenza delle disposizioni, contenute negli art. 83 e 88 LSerFi, che obbligano l'Organo di mediazione a fornire determinate informazioni alle autorità di vigilanza competenti e all'Organo di registrazione (registro dei consulenti), in particolare informazioni sugli Affiliati e sui fornitori o consulenti ai quali ha negato l’affiliazione o che ha escluso.
Art. 5 Trattamento dei dati
1. La raccolta e l’elaborazione dei dati personali, effettuate in occasione dell'affiliazione, e la loro conservazione nella banca dati degli Affiliati, vengono effettuate, in conformità alla Legge sulla protezione dei dati, dall'Organo di mediazione e, per i compiti delegati, dall'ASG. Il fornitore di servizi finanziari gode dei diritti previsti dalla Legge sulla protezione dei dati personali, ossia del diritto all'informazione e alla rettifica.
2. L'ASG tiene un elenco degli Affiliati all'Organo di mediazione.
Art. 6 Disdetta
L'Affiliato può disdire, mediante dichiarazione scritta e con un preavviso di tre mesi, il presente Contratto di affiliazione per la fine di un anno civile.
L'Affiliato che disattende ripetutamente gli obblighi previsti agli articoli 78-80 LSerFi, in particolare gli obblighi relativi alla partecipazione alla procedura, all'informazione dei clienti sulla possibilità di intraprendere una mediazione o al pagamento delle tasse associative, ai costi e agli onorari di mediazione, viene escluso dall'Organo di mediazione.
L'Affiliato viene escluso automaticamente e con effetto immediato se i requisiti per l'esercizio della professione secondo la LIsFi o la LSerFi non sono più soddisfatti, in particolare in caso di revoca della sua autorizzazione da parte della FINMA o di cancellazione dal registro dei consulenti nonché, in caso di cancellazione dal Registro di commercio svizzero.
La cessazione delle attività da parte dell'Organo di mediazione comporta la disdetta dell’affiliazione del fornitore di servizi finanziari.
In caso di disdetta o di esclusione la tassa di affiliazione annuale rimane dovuta.
Art. 7 Legge applicabile e foro competente
Il presente Contratto di affiliazione è soggetto al diritto svizzero. Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo è soggetta alla giurisdizione dei tribunali della sede dell'Organo di mediazione a Berna.
Per l’Affiliato :
………………………………………………… ………………………………………………. Firma Firma
………………………………………………. ………………………………………………. Cognome nome Cognome nome
Data:…………………………………