INTRODUZIONE
DAL BILANCIO D’ESERCIZIO AL REDDITO D’IMPRESA
Prof. xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Professore a contratto di Revisione Aziendale – Università Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
I nuovi OIC e la direttiva 2013/34/EU recepita dal D. Lgs. n. 139/2015
Il processo di avvicinamento della normativa contabile agli IAS/IFRS ha “vissuto” un nuovo capitolo nel 2015 con il recepimento della Direttiva 2013/34 attraverso il D.Lgs. n. 139/2015 che ha introdotto novità significative a tutta la normativa dal bilancio d’esercizio 2016. In generale, il recepimento della direttiva ha interessato:
• gli schemi di bilancio attraverso la soppressione di alcune voci;
• l’introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario per i bilanci d’esercizio ordinari;
• la modifica di alcuni criteri di valutazione;
• la differente rilevazione e rappresentazione delle azioni proprie;
• alcune novità in tema di contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
• la modifica dei principi generali di redazione del bilancio.
INTRODUZIONE
I nuovi OIC e la direttiva 2013/34/EU recepita dal D. Lgs. n. 139/2015
Il 22 dicembre 2016 sono stati pubblicati (poi modificati ancora nel 2017) i nuovi principi contabili nazionali che recepiscono le novità introdotte con il D.Lgs.
n. 139/2015. I principi sono stati emendati nel corso del 2018 anche introducendo alcune novità. Sempre nel corso del 2018 è stato adottato la nuova versione dell’OIC 11.
-OIC 9 Impairment test - OIC 20 Titoli di debito
-OIC 11 Finalità e postulati di bilancio - OIC 21 Partecipazioni
-OIC 10 Rendiconto finanziario - OIC 23 Lavori in corso su
-OIC 12 Composizione e schemi di bilancio ordinazione
-OIC 13 Rimanenze - OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
-OIC 14 Disponibilità liquide - OIC 25 Imposte sul reddito
-OIC 15 Crediti - OIC 26 Operazioni in valuta estera
-OIC 16 Immobilizzazioni materiali - OIC 28 Patrimonio netto
-OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del - OIC 29 Cambiamento, errori patrimonio netto - OIC 31 Fondi rischi ed oneri
-OIC 18 Ratei e risconti - OIC 32 Strumenti derivati
-OIC 19 Debiti
INTRODUZIONE
I nuovi OIC e la direttiva 2013/34/EU recepita dal D. Lgs. n. 139/2015
Tra le novità introdotte dal decreto n. 139/2015 che recepisce la direttiva UE 2013/34 figura l’inserimento nel codice civile del nuovo art. 2435-ter che individua le c.d. micro-imprese e ne disciplina le semplificazioni per la redazione del bilancio.
Ma chi sono le micro-imprese? Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1. attivo dello stato patrimoniale: 175.000 Euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 Euro;
3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Per questi soggetti, lo schema di bilancio rimane quello abbreviato di cui all’art. 2435-bis c.c., con i ritocchi che lo stesso X.Xxx. n. 139/2015 vi ha apportato, ulteriormente semplificato dall’esonero dalla redazione di alcuni documenti e dalla non applicabilità di alcune disposizioni.
INTRODUZIONE
I nuovi OIC e la direttiva 2013/34/EU recepita dal D. Lgs. n. 139/2015
Bilancio ordinario
Bilancio abbreviato
Art. 0000-xxx
Xxxxxxxx super abbreviato
Art. 243 5-ter
-Stato patrimoniale
-Conto economico
-Rendiconto finanziario
-Nota integrativa
-Stato patrimoniale
-Conto economico
-Nota integrativa
-Stato patrimoniale
-Conto economico
Si applicano tutti i criteri di
valutazione e la nota integrativa contiene tutte le informazioni previste dagli artt. 2427 e 2427-bis
Gli schemi sono sintetici
con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.
Nota integrativa meno dettagliata
Gli schemi sono sintetici
con aggregazione delle voci e non si applica il
criterio
del
costo
ammortizzato.
La Nota integrativa e la relazione sulla gestione possono essere omessa se informazioni in calce allo SP
INTRODUZIONE
Coordinamento Fisco-OIC
Le modifiche della normativa codicistica sul bilancio introdotte con il D.Lgs. n.
139/2015 hanno reso necessario un coordinamento con le regole per la determinazione della base imponibile IRES ed IRAP; la gestione fiscale degli strumenti finanziari derivati, del criterio del costo ammortizzato, dell’eliminazione dei proventi e degli oneri straordinari, sono solo alcune delle problematiche che le novità in tema di bilancio hanno fatto emergere con riferimento all’imposizione IRES ed IRAP.
INTRODUZIONE
Coordinamento Fisco-OIC
Il 2 febbraio è stato presentato l’emendamento per coordinare le nuove norme sul bilancio con la disciplina fiscale. In particolare sono stati modificati alcuni articoli in materia di reddito d’impresa e di IRAP.
Con tale provvedimento si è inoltre prorogato il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP al fine di agevolare l’applicazione delle novità del D. Lgs. n. 139/2015. Il termine è fissato per il 16 ottobre 2017.
INTRODUZIONE
Coordinamento Fisco-OIC
Il 3 agosto 2017 è stato emanato un ulteriore decreto ministeriale con il quale si estendono anche ai soggetti non IAS/IFRS alcuni principi disciplinati nei decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° aprile 2009 n. 48 e dell’8 giugno 2011. L’intervento riguarda le società che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, applicando le regole del codice civile, ed ha la finalità di specificare meglio l’impatto fiscale delle novità introdotte con D. Lgs. n. 139/2015.
INTRODUZIONE
Coordinamento Fisco-OIC
Bilancio ordinario
Bilancio abbreviato
Art. 2435-bis
Bilancio super abbreviato
Art. 2435-ter
-Stato patrimoniale
-Conto economico
-Rendiconto finanziario
-Nota integrativa
-Stato patrimoniale
-Conto economico
-Nota integrativa
-Stato patrimoniale
-Conto economico
Si applicano tutti i criteri di
valutazione e la nota
integrativa contiene tutte le
informazioni previste dagli artt. 2427 e 2427-bis
Gli schemi sono sintetici
con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.
Nota
integrativa
meno
dettagliata
Gli schemi sono sintetici
con aggregazione delle voci e non si applica il criterio del costo ammortizzato.
La Nota integrativa e la relazione sulla gestione possono essere omessa se informazioni in calce allo SP
Derivazione rafforzata
Derivazione old style
Le condizioni per beneficiare del maggior termine |
Presenza di apposita previsione statutaria |
+ |
Presenza circostanze che giustificano la dilazione oppure Redazione Bilancio consolidato |
DAL BILANCIO D’ESERCIZIO AL REDDITO D’IMPRESA
Termini di approvazione
Il maggior termine di 180 giorni
VERIFICARE LO STATUTO
È presente una clausola che consente il differimento a 180 giorni?
È possibile beneficiare del maggior
termine di 180 giorni.
La società dovrà necessariamente
convocare l’assemblea per
l’approvazione del Bilancio entro
120 giorni!
No
Sì
Termine convocazione assemblea dei soci per l’approvazione del Bilancio
Il maggior termine di 180 giorni
Termini di approvazione
INTRODUZIONE
Obbligo di segnalare, nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa), le motivazioni che hanno giustificato la dilazione.
PROCEDURA DA SEGUIRE |
1. Verificare se lo statuto prevede la possibilità di beneficiare del maggior termine. |
2. Gli amministratori deliberano il rinvio. |
3. Gli amministratori indicano nella relazione sulla gestione i motivi della dilazione. |
4. Il collegio sindacale verifica i motivi. |
5. I soci approveranno i motivi della dilazione nell’assemblea che approva il Bilancio. |
INTRODUZIONE
Termini di approvazione
Il maggior termine di 180 giorni
Si riportano esemplificazioni delle particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che consentono di approvare il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio anziché entro 120. Sul tema, la dottrina ha enucleato diverse ipotesi di “rinvio” come, ad esempio:
• la ristrutturazione del reparto amministrativo con molteplicità di sedi e contabilità separate;
• le società holding non tenute al consolidamento del bilancio, ma che possiedono numerose partecipazioni e necessitano dei dati delle controllate anche per applicare il metodo del patrimonio netto;
• l’esistenza di patrimoni separati;
• le società strutturate con diverse sedi in Italia ed all’estero, autonome dal punto di vista amministrativo e gestionale e con la necessità di far pervenire i dati alla società che redige il bilancio;
• le società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione che attendono l`approvazione del rendiconto del consorzio per l`attribuzione della quota reddituale di pertinenza;
• lo slittamento per cause di forza maggiore, per esempio furti, incendi, alluvioni, terremoti;
Il maggior termine di 180 giorni
Termini di approvazione
INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Termini di approvazione
Il maggior termine di 180 giorni
• le dimissioni, decesso o grave malattia dell’amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio;
• delle dimissioni, licenziamento, gravidanze o malattie prolungate dei “responsabili amministrativi”;
• la variazione del sistema informatico (solitamente effettuata a partire dall’inizio dell’anno);
• le esigenze anche di tipo contabile e/o amministrativo legate alla particolare struttura commerciale, promozionale e delle reti di vendita;
• la partecipazione della società a operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale;
• la necessità di disporre, per le imprese edili, dell’approvazione degli stati di avanzamento lavori da parte del committente;
• per alcuni settori (quali ad esempio il lattiero-caseario), la mancanza di elementi determinanti per la corretta chiusura del bilancio (es. pesatura del formaggio per la stima della rimanenza finale);
• l‘adozione degli IAS, prima applicazione dei principi contabili internazionali.
INTRODUZIONE
Termini di approvazione
I termini massimi per l’approvazione ed il deposito del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 sono i seguenti, in cui si specifica tra parentesi quelli per particolari esigenze:
• entro il 31 marzo 2019 (30 maggio) gli amministratori devono redigere il progetto di bilancio e, allegando la relazione sulla gestione, lo devono comunicare al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato. Il collegio sindacale deve redigere una relazione in cui riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta e in cui fare le proprie proposte in merito al bilancio e alla sua approvazione;
• il 15 aprile 2019 (14 giugno) rappresenta il termine ultimo per depositare presso la sede sociale il progetto di bilancio e dei suoi allegati (copie integrali dell’ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate), la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del collegio sindacale e di quella del revisore legale dei conti. A partire da tale data, i soci hanno 15 giorni di tempo per prendere visione della documentazione depositata e sopra elencata.
INTRODUZIONE
Termini di approvazione
L’approvazione del bilancio d’esercizio deve avvenire entro il 30 aprile 2019 (29 giugno) da parte dell’assemblea ordinaria/dei soci. Se tale delibera ricomprende anche quella di distribuzione degli utili, occorre registrare il verbale di approvazione del bilancio presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di approvazione e, comunque, prima del deposito al registro delle imprese. Al fine del rispetto dei termini, ciò deve avvenire entro il 20 maggio 2019 (19 luglio).
Il 30 maggio 2019 (29 luglio) è il termine ultimo per depositare il bilancio d’esercizio (più gli allegati sopra elencati tra cui anche tutte le suddette relazioni) ed il verbale di approvazione presso il registro delle imprese. Si ricorda la necessità di utilizzare il file XBRL non solo per gli schemi di bilancio, ma anche per la nota integrativa.
PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Novità
Il principio tratta le finalità e i postulati del bilancio d’esercizio e rappresenta la base di riferimento per la corretta applicazione dei principi contabili nazionali.
Rispetto alla versione del 2005, gli aspetti che nel processo di aggiornamento
sono stati maggiormente modificati sono:
• il ruolo dell’OIC rispetto ai postulati generali del bilancio così come definiti dalla legge. In particolare, l’OIC 11 stabilisce le modalità con le quali l’OIC stesso «declina» nei singoli principi contabili tutti i postulati del bilancio;
• la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
• la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell’intervento normativo del D.Lgs. n. 139/2015;
• la prospettiva della continuità aziendale.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
True and fair value - Neutralità
TRUE AND FAIR VALUE
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
NEUTRALITA’
Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore, ossia che sia “scevro da distorsioni preconcette nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio”. Nonostante il principio di neutralità non sia espressamente previsto dal codice civile, l’OIC 11 lo considera un elemento fondamentale ed imprescindibile per realizzare la funzione informativa del bilancio d’esercizio.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO OIC 11
Se l’applicazione di una disposizione in materia di bilancio prevista dal codice civile è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata
In questi casi, l’OIC 11 prevede di illustrare nella nota integrativa “la natura della deroga, la ragione per cui il trattamento previsto dalla norma, nel caso di specie, sarebbe fuorviante rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta, nonché per ogni esercizio presentato gli effetti su stato patrimoniale e conto economico della deroga su ogni voce del bilancio. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato” (OIC 11, § 12)
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Postulati di bilancio
Per redigere un bilancio con chiarezza e fornire in modo veritiero e corretto la rappresentazione del risultato economico, della struttura patrimoniale e la dinamica finanziaria dell’azienda, occorre rispettare i seguenti postulati di bilancio:
• prudenza;
• prospettiva della continuità aziendale;
• rappresentazione sostanziale;
• competenza;
• costanza nei criteri di valutazione;
• rilevanza;
• comparabilità.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Prudenza
La valutazione delle voci espresse dal bilancio deve essere fatta con prudenza a norma dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.
Per tale principio, nella redazione del bilancio occorre indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura, e si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. Tale principio introduce un comportamento asimmetrico nella redazione del bilancio; secondo tale approccio gli utili attesi o sperati non devono trovare rappresentazione contabile mentre i rischi e le perdite attese e di competenze, ma conosciute dopo la chiusura dell’esercizio, devono essere parte del consuntivo.
Il principio di prudenza comporta inoltre che gli elementi eterogenei che compongono le singole voci devono essere valutati separatamente (OIC 11, § 17), come ad esempio deve avvenire per le rimanenze.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Continuità aziendale
La redazione del bilancio e la valutazione delle singole voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività (art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.) e, pertanto, considerando l’azienda come un complesso economico in funzionamento e diretto alla produzione di reddito. Durante il processo di redazione del bilancio, il management deve porre in essere una valutazione prospettica (su un arco temporale di almeno dodici mesi) finalizzata (OIC 11, § 22) a verificare la capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico in funzionamento. Qualora dalla valutazione emergessero incertezze circa la continuità, il redattore del bilancio deve fornire nella nota integrativa opportune informazioni sui rischi futuri, sulle incertezze identificate e sui piani aziendali futuri per superare il momento di difficoltà.
Qualora la suddetta valutazione porti il redattore del bilancio a concludere che, nell’arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento a norma dell’art. 2485, c.c. (di cui all’art. 2484, c.c.), la redazione del bilancio deve comunque essere fatta nella prospettiva della continuità, tenendo comunque conto del limitato orizzonte temporale residuo (con riferimento ad esempio alla capitalizzazione dei costi). Anche in tale circostanza, la nota integrativa deve descrivere adeguatamente tale situazione e gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica (OIC 11, § 23).
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO | ||
Continuità aziendale | ||
Se tuttavia gli amministratori accertano una causa di scioglimento a norma degli artt. 2484 e 2485, c.c., il bilancio deve essere redatto senza la prospettiva della continuità aziendale, ma applicando i seguenti criteri di funzionamento, tenendo conto di un ristretto orizzonte temporale (OIC 11, § 24): • la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell’OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e dell’OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l’uso in azienda; • la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d’uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile; • l’esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell’OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. La limitatezza dell’orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo si che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti; • la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento; • la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, alla luce delle mutate prospettive aziendali. |
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Rappresentazione sostanziale
• La rilevazione delle voci di bilancio deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, c.c.). I singoli OIC prevedono i trattamenti contabili necessari affinché la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
• L’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni, lungi dall’esaurirsi in una mera analisi giuridica, è il presupposto per un corretto confronto con le regole contabili scritte con la finalità di dare risalto ai profili sostanziali scaturenti dalle negoziazioni (OIC 11, § 12, motivazioni alla base delle decisioni assunte).
• Pertanto, per rispettare tale principio, il redattore del bilancio deve individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarli con i criteri di valutazione dei principi contabili nazionali per accertare la correttezza dell’iscrizione (OIC 11, § 27).
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Competenza
❑ Secondo il principio di competenza, occorre rilevare in bilancio i proventi e gli oneri che hanno avuto manifestazione economica nell’esercizio, indipendentemente dall’incasso e dal pagamento, art. 2423-bis, comma 1, n. 3, c.c.
❑ La competenza definisce quando rilevare in conto economico ricavi e costi; in particolare, i primi vanno iscritti quando realizzati mentre i secondi, in applicazione del principio di correlazione, vanno rilevati nel momento in cui concorrono a realizzare i ricavi.
❑ Gli altri OIC supportano il redattore del bilancio nel definire il momento di rilevazione.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Costanza nei criteri di valutazione
• I criteri di valutazione possono essere modificati solo in casi eccezionali, specificandolo nella nota integrativa anche attraverso l’indicazione dell’impatto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423-bis, comma 1, n. 6, e comma 2, c.c.). In assenza di casi eccezionali, occorre garantire la continuità di applicazione dei criteri di valutazione al fine di ottenere una omogenea misurazione dei risultati dell’impresa (OIC 11, § 33).
• Nel caso, tuttavia, di deroga in casi eccezionali alla continuità di applicazione, il redattore del bilancio deve seguire le disposizioni dell’OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti si stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Rilevanza
La rilevanza misura la significatività delle informazioni offerte dal bilancio d’esercizio. Queste sono infatti rilevanti quando la loro omissione o errata indicazione può ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari del bilancio. Il § 37 dell’OIC 11 specifica che per misurare la rilevanza occorre tenere conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
I primi “prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio” (OIC 11, § 38); i fattori qualitativi riguardano caratteristiche peculiari dell’operazione che sono in grado di influenzare le decisioni economiche dei primari destinatari (OIC 11, § 39).
Gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa non devono essere rispettati se la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, comma 4, c.c.).
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Comparabilità
Secondo il comma 5 dell’art. 2423-ter, c.c., per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare l’importo dell’esercizio precedente e, qualora le voci non siano comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate. La comparabilità è possibile nelle seguenti condizioni (OIC 11, § 45):
• la forma di presentazione è costante, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile;
• i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti come indicato ai paragrafi 33-35, tenuto conto di quanto disposto dall’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”;
• i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dagli OIC
Nel caso in cui gli OIC non contengano una disciplina per fatti specifici aziendali, il redattore del bilancio deve applicare, in ordine gerarchico decrescente (OIC 11, § 4):
• in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
• le finalità ed i postulati di bilancio.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dagli OIC
La nuova versione dell’OIC 11 affronta tale tematica con riferimento al postulato della rappresentazione sostanziale con riferimento sia allo standard setter che al redattore del bilancio. Le ragioni all’adozione di tale approccio sono le seguenti (OIC 11, § 5, motivazioni alla base delle decisioni assunte):
• i principi contabili nazionali emanati dall’OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale;
• pertanto, quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell’operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento;
• poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un’autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dagli OIC
La parte del nuovo OIC 11 che specifica le motivazioni alla base delle decisioni assunte precisa che, nonostante l’applicazione degli IAS/IFRS in assenza di un principio OIC (anche per applicazione analogica) non sia stata prevista esplicitamente, i principi contabili internazionali possono essere applicati quando
conformi allo stesso OIC 11 e qualora non vi siano altri OIC applicabili in via analogica. Tale ultimo aspetto può assumere rilievo nella valutazione dei leasing e dei noleggi applicando ai bilanci civilistici le tegole internazionali.
PRINCIPI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione
Il nuovo sistema normativo ai fini reddituali, derivante dal D.Lgs. n. 244/2016, comporta che:
“opera una deroga rispetto ai requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1 art. 109); non risultano vincolanti i dati giuridico formali e, quindi, […] viene meno l’attenzione reddituale alle risultanze negoziali e, in particolare, al momento dell’acquisizione o del passaggio della proprietà o di altro diritto reale sui beni Rimangono però ben saldi alcune previsioni volte a disciplinare la competenza temporale dei componenti reddituali, anche dopo l’avvento dell’adeguamento del Tuir al D. Lgs. n. 139/2015.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione
Si identificano in:
⮚ la deduzione inerente alle quote di ammortamento dei beni materiali, diritti immateriali e immobilizzazioni immateriali. Indipendentemente dall’ammontare della quota iscritta in bilancio, la deduzione per questo componente non può oltrepassare i limiti imposti dal decreto, ormai di veste arcaica, del 31 dicembre 1986;
⮚ i proventi e oneri rilevanti per cassa, per i quali la competenza fiscale è imputata a prescindere dalle disposizioni contenute nell’art. 109.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA | ||
Principio di derivazione rafforzata e la sua estensione | ||
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di inerenza
Si individuano una serie di situazioni
per le quali si deroga ai principi di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale, ed
Trovano così espressione:
assumono piena valenza quanto
stabilisce il Tuir.
Limiti quantitativi alla deduzione dei componenti negativi:
• alle limitazioni alla deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali e immateriali contenute negli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir;
• alle limitazioni della deducibilità degli oneri di utilità sociale contenute nell’articolo 100;
DEFINIZIONE | DESCRIZIONE |
Qualificazione | Qualificare significa individuare: • lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito); • se l’operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie); • se l’operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC adopter), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa). |
Classificazione | Classificare significa individuare: • la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., fondi di ripristino e bonifica); • la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari). |
Imputazione temporale | Imputare sotto il profilo temporale significa individuare: • la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione); • il periodo d’imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all’art. 108, comma 3, del TUIR). Il fenomeno delle “imputazioni temporali” attiene alla corretta individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile. |
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di inerenza
• ai limiti posti in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti dall’articolo 106 del Tuir;
• ai limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza di cui all’articolo 108 del Tuir secondo i criteri indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2008;
• all’indeducibilità, nella misura del 25% delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande ai sensi del comma 5, dell’articolo 109 del Tuir (diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95);
• Super/iper ammortamento. Sono forme che valgono esclusivamente ai fini fiscali senza alcuna ricaduta in ambito civilistico contabile.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di inerenza
• In base alle circolare n. 23 del 26 maggio 2016 il costo che rileva ai fini fiscali è quello determinato su quanto stabilito dall’art 110 del TUIR
•L’indicazione della circolare determinerà un doppio binario: ai fini civilistici gli ammortamenti si operano sul costo, al netto della componente finanziaria, mentre ai fini fiscali il costo sarà quello dell’importo fatturato.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di inerenza
Esclusione dal
reddito di taluni componenti negativi
divieto di deduzioni per
accantonamenti diversi da quelli espressamente individuate dalle disposizioni di cui al capo II del TUIR dedicato alla “Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti” comma 4 art. 107.
Ripartizione in più
periodi d’imposta di taluni componenti negativi; è il caso delle:
spese relative a più esercizi
che, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 del TUIR, sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro nei successivi.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di inerenza
Esenzione od esclusione dalla base imponibile di taluni componenti positivi di reddito; si pensi, ad esempio:
al regime della PEX, che prevede l’esenzione al 95 % delle plusvalenze realizzate a causa della cessione di partecipazioni societarie, se rispettano le condizioni dettate dall’art. 87 del TUIR;
esclusione dei dividendi distribuiti pari al 95% art. 89 del TUIR;
sopravvenienza attive non tassate né da bonus da esdebitazione né da cessio bonorum in fase di concordato preventivo, rispettivamente art. 88 e 86 del TUIR.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di inerenza – Norma di riferimento e finalità
La circolare afferma la disapplicazione dell’art. 109 ai commi 1 e 2, al fine di far prevalere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il primo comma tratta i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, mentre il secondo disciplina i momenti di passaggio della proprietà in caso di cessione di beni e servizi.
Circ. n. 4/E/2017
In base alle circolare n. 23 del 26 maggio 2016 il costo che rileva ai fini fiscali è quello determinato su quanto stabilito dall’art 110 del Tuir. Nel costo si imputano gli oneri accessori di diretta imputazione ad esclusione degli interessi passivi, se non in casi particolari.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di competenza
• L’articolo 109 del Tuir viene integrato al quarto comma con un scopo ben preciso: le imprese OIC, come quelle IAS adopter, devono rispettare la previa imputazione a conto economico, con l’ammissione alla rilevanza fiscale anche quelle poste che hanno come contropartita il patrimonio netto.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Principio di competenza
Pertanto, la correzione dell’errore contabile può sempre essere fatta presentando “direttamente” l’integrativa entro i termini per l’accertamento. A tal fine il contribuente deve:
- sterilizzare l’effetto in conto economico della correzione dell’errore non rilevante attraverso un’apposita variazione fiscale in sede di redazione della dichiarazione (se trattasi di correzione di un errore rilevante la variazione non è evidentemente necessaria);
- integrare la dichiarazione dell’anno in cui è stato commesso l’errore contabile in modo da far emergere fiscalmente il relativo componente di reddito.”
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Iscrizione dei ricavi
Nella voce A) Valore della produzione del Conto economico vanno rilevate le componenti positive della gestione caratteristica della società derivanti, generalmente, dalla vendita di beni o servizi e dalle variazioni delle rimanenze di prodotti o di lavori in corso su ordinazione o per effetto dell’incremento delle immobilizzazioni per lavori interni oltre alla voce residuale nella quale vanno allocati gli altri ricavi e proventi derivanti sempre dall’attività tipica della società.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Iscrizione dei ricavi – Competenza fiscale dei ricavi e degli altri componenti positivi
I ricavi e gli altri componenti positivi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Iscrizione dei costi correlati
Nella voce B) Costi della produzione del Conto economico vanno rilevate le componenti negative della gestione caratteristica della società derivanti, generalmente, dall’acquisto di beni o servizi, dai costi di godimento di beni di terzi, dagli ammortamenti e accantonamenti, dai costi del personale, dalle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, oltre alla voce residuale nella quale vanno allocati gli oneri diversi di gestione.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Novità in materia di indicatori di affidabilità fiscale ISA
ISCRIZIONE DEI COSTI CORRELATI
Nella voce B) Costi della produzione del Conto economico vanno rilevate le componenti negative della gestione caratteristica della società derivanti, generalmente, dall’acquisto di beni o servizi, dai costi di godimento di beni di terzi, dagli ammortamenti e accantonamenti, dai costi del personale, dalle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, oltre alla voce residuale nella quale vanno allocati gli oneri diversi di gestione.
dei componenti negativi:
• di natura finanziaria, che vanno esposti nella classe C) Proventi e oneri finanziari;
• D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.
CON ESCLUSIONE
Art. 109 TUIR
Prevede che le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Iscrizione dei costi correlati – La competenza fiscale
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Effetto contabile e fiscale del cambiamento di principi contabili, del cambiamento di stime, della correzione degli errori e gli effetti degli eventi conosciuti dopo il 31 dicembre
RILEVAZIONE PROSPETTICA DEI CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
■ NOVITA': E' consentita l'applicazione prospettica nei casi in cui la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.
13. Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati retroattivamente, salvo i seguenti casi:
– non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio
– la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.
■ PRIMA: L'applicazione prospettica: a) era ritenuta necessaria quando non era ragionevolmente possibile determinare l'effetto pregresso, o b) era consentita solo nel caso in cui il nuovo principio contabile prevedeva l'imputazione a conto economico di costi in precedenza capitalizzati.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Effetto contabile e fiscale del cambiamento di principi contabili, del cambiamento di stime, della correzione degli errori e gli effetti degli eventi conosciuti dopo il 31 dicembre
Correzione di errori commessi nella rilevazione di fatti che non hanno influenzato direttamente il conto economico
■ PRIMA: Tema non espressamente trattato.
■ NOVITA': Viene precisato che la correzione di tali errori avviene in contropartita di una rettifica di voci di patrimonio netto.
46. [...] [Al criterio di imputazione della correzione dell'errore al conto economico dell'esercizio in corso] fanno eccezione quelle correzioni che attengono ad errori commessi nel rilevare fatti che non hanno mai avuto influenza diretta sul conto economico, quali ad esempio:
- le rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di specifiche norme;
- la correzione di scritture contabili operate a seguito di operazioni di conferimento, fusione, eccetera.
La correzione di errori rientranti in tali fattispecie è portata in contropartita alle relative voci di patrimonio netto.
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Effetto contabile e fiscale del cambiamento di principi contabili, del cambiamento di stime, della correzione degli errori e gli effetti degli eventi conosciuti dopo il 31 dicembre
Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
■ NOVITA': Si aggiungono i seguenti esempi di tale tipologia di fatti successivi (par. 59):
– la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio [rinvio a OIC 19]
– la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio. [rinvio a OIC 6].
PRINCIPI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
Effetto contabile e fiscale del cambiamento di principi contabili, del cambiamento di stime, della correzione degli errori e gli effetti degli eventi conosciuti dopo il 31 dicembre – Regole di transizione
Non esiste documento ad hoc pubblicato da OIC.
■ Si applicano le regole dell'OIC 29 (regola retrospettiva): Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati retroattivamente, salvo i seguenti casi:
‒ non sia ragionevolmente possibile calcolare l'effetto pregresso del cambiamento di principio
‒ la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.
■ Informazioni comparative:
‒ cambio di principi che ha effetto sul PN iniziale:
■ non si rettificano i saldi comparativi negli schemi di bilancio
■ l'effetto si contabilizza negli straordinari
■ informativa in Nota Integrativa dell'effetto sulle voci di conto economico e stato patrimoniale, nonché sul risultato economico e sul PN qualora avessi continuato ad utilizzare il precedente criterio/metodo
‒ cambio di principi che comportano solo riclassifiche modifica dei saldi comparativi negli schemi di bilancio e Informativa nella Nota Integrativa.
COSTO AMMORTIZZATO: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
COSTO AMMORTIZZATO
Il punto della situazione
ANNO 2016
IL DEBUTTO
ANNO 2017
IL PRIMO TEST
ANNO 2018
L’AVVIO A REGIME
COSTO AMMORTIZZATO
Esempio: scrittura contabile senza costo ammortizzato
VENDITA MERCI PER EURO 10.000
30/06/2018
OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA
INCASSO INTEGRALE DEL CREDITO
31/12/2018
SENZA INTERESSI
30/06/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 10.000,00 | |
Ricavi | 10.000,00 |
31/12/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 10.000,00 | |
Banca c/c | 10.000,00 |
Esempio: scrittura contabile senza costo ammortizzato
COSTO AMMORTIZZATO
COSTO AMMORTIZZATO
Esempio: scrittura contabile con il costo ammortizzato
VENDITA MERCI PER EURO 10.000
30/06/2018
OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA
INCASSO INTEGRALE DEL CREDITO
31/12/2018
CON INTERESSI PARI AD EURO 120
30/06/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 9.880,00 | |
Ricavi | 9.880,00 |
31/12/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 120,00 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 120,00 |
31/12/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 10.000,00 | |
Banca c/c | 10.000,00 |
Esempio: scrittura contabile con il costo ammortizzato
COSTO AMMORTIZZATO
COSTO AMMORTIZZATO
Esempio 2: scrittura contabile con il costo ammortizzato
VENDITA MERCI PER EURO 10.000
30/06/2018
OPERAZIONE NON SOGGETTA AD IVA
31/12/2018
MATURAZIONE INTERESSI PARI AD EURO 30
MATURAZIONE INTERESSI PARI AD EURO 100
31/12/2019
INCASSO INTEGRALE DEL CREDITO
30/06/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 9.870,00 | |
Ricavi | 9.870,00 |
31/12/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 30,00 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 30,00 |
31/12/2019 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 100,00 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 100,00 |
31/12/2019 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 10.000,00 | |
Banca c/c | 10.000,00 |
ESEMPIO 2: SCRITTURA CONTABILE CON IL COSTO AMMORTIZZATO
COSTO AMMORTIZZATO
COSTO AMMORTIZZATO
Esempio 2: scrittura contabile con il costo ammortizzato
CONTO ECONOMICO
2018
CONTO ECONOMICO
2019
RICAVI : 9.870
RICAVI : ZERO
INTERESSI ATTIVI : 30
INTERESSI ATTIVI : 100
COSTO AMMORTIZZATO
Vantaggi
IMMEDIATA EVIDENZA
CREDITI DEL VALORE DELLE
DILAZIONI
LUNGHE
CON TASSI RIDOTTI O ASSENTI
DEBITI
RIDUCE ENTITÀ DEI COSTI
TRASFORMANDOLI IN INTERESSI PASSIVI RIPARTITI SULLA DURATA DELLA RATEIZZAZIONE
DÀ EVIDENZA DEL VALORE
DEI FINANZIAMENTI SOCI GRATUITI
COSTO AMMORTIZZATO
Elementi peculiari
«PALETTI» APPLICATIVI
DURATA DELLO
STRUMENTO NON SUPERIORE A 12 MESI FINANZIARIO
NATURA INFRUTTIFERA
DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
NIENTE INTERESSI, O INTERESSI
IRRISORI O COMUNQUE INFERIORI A QUELLI DI MERCATO
ESISTENZA PIANO DI
AMMORTAMENTO
CON EVIDENZA DI NUMERO,
AMMONTARE E SCADENZA DELLE RATE
COSTO AMMORTIZZATO
Obbligatorietà e soggetti esclusi
LE FONTI NORMATIVE
Art. 2426, c.1,
punto 1), c.c
le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono
rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile
Art. 2426, c.1,
punti 7) e 8), c.c
il disaggio e l’aggio su prestiti e i crediti e i debiti sono
rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo
Art. 2426, c.2,
c.c.
… per la definizione […] di “costo ammortizzato” […]
si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea
COSTO AMMORTIZZATO
Obbligatorietà e soggetti esclusi
LE FONTI NORMATIVE
PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 39,
Par. 15-19
DEFINIZIONE DI COSTO
AMMORTIZZATO
PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI
dall’OIC 15 Crediti (Par. da 32 a 70 e relativi esempi
esplicativi contenute nell’Appendice del principio)
dall’OIC 19 Debiti (Par. da 41 a 72 e relativi esempi
esplicativi contenute nell’Appendice del principio).
COSTO AMMORTIZZATO
Obbligatorietà e soggetti esclusi
SONO ESCLUSI DAL COSTO AMMORTIZZATO
I SOGGETTI CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
ART.
2435-bis, c.c.
“ … Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in
deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”
LE MICROIMPRESE
ART.
2435-ter, “ … i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis”
c.c.
COLORO PER I QUALI L’APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO
NON HA EFFETTI RILEVANTI SULLA RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEL CREDITO / DEBITO
COSTO AMMORTIZZATO
Obbligatorietà e soggetti esclusi
BILANCIO IN FORMA
ABBREVIATA
MICROIMPRESE
1. totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 4.400.000 Euro
1. totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 175.000 Euro
2. ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 8.800.000 Euro
2. ricavi delle vendite e delle
prestazioni: 350.000 Euro
3. dipendenti occupati in media
durante l'esercizio: 50 unità.
3. dipendenti occupati in media
durante l'esercizio: 5 unità.
COSTO AMMORTIZZATO
Terminologia e definizioni
COSTO
AMMORTIZZATO
È il valore a cui un’attività o passività finanziaria è
stata valutata al momento della rilevazione iniziale, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità
CRITERIO
DELL’INTERESSE EFFETTIVO
È un metodo di calcolo del costo ammortizzato e di
ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo
COSTO AMMORTIZZATO
Terminologia e definizioni
TASSO DI
INTERESSE EFFETTIVO
È il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli
incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.
Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un’entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un’opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti.
SI MANTIENE COSTANTE PER TUTTA LA DURATA DEL
FINANZIAMENTO
SALVO SIANO PREVISTI TASSI INDICIZZATI
COSTI DI TRANSAZIONE
Costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti.
NON INCLUDONO premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.
Terminologia e definizioni
COSTO AMMORTIZZATO
COSTO AMMORTIZZATO
Procedura operativa
1
Individuazione dei crediti o debiti dilazionati
2
Esclusione dei crediti e debiti con durata inferiore ai 12 mesi e di quelli
per i quali sono previsti interessi con tassi in linea con quelli di mercato
3
Determinazione dei flussi finanziari futuri
importi delle singole rate eventualmente maggiorati degli interessi pattuiti
4
Individuazione del tasso di mercato
5
Attualizzazione dei flussi finanziari futuri al tasso di mercato
COSTO AMMORTIZZATO
Procedura operativa (segue)
6
Aggiunta al valore attuale dei costi di transazione, se previsti
7
Calcolo del tasso effettivo di rendimento
8
Costruzione di una tabella contenente di valori di supporto
9
Rilevazione delle scritture contabili
10
Predisposizione dell’informativa da inserire in nota integrativa
COSTO AMMORTIZZATO
Procedura operativa (segue)
TASSO DI INTERESSE DI MERCATO
PRINCIPIO CONTABILE OIC 15, PAR 41, E, IN MODO DEL TUTTO IDENTICO, IL PRINCIPIO CONTABILE OIC 19, PAR. 49
“… Il tasso di interesse di mercato è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame”
COSTO AMMORTIZZATO
Attualizzazione flussi finanziari futuri
VARIABILI PRINCIPALI
1
VALORE FUTURO DEL CREDITO O DEBITO
2
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE
3
NUMERO DEI PAGAMENTI FUTURI
COSTO AMMORTIZZATO
Attualizzazione flussi finanziari futuri
FORMULA MATEMATICA
𝑛
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 = ∑ 𝑅
1 + 𝑖 𝑛
1
R
È IL VALORE DELLA SINGOLA RATA,
CHE PUÒ ESSERE COSTANTE O VARIABILE
n
È IL NUMERO DELLE RATE FUTURE
i
È IL TASSO DI MERCATO
CON CUI SI PROCEDE ALL’ATTUALIZZAZIONE
COSTO AMMORTIZZATO
Impatto dei costi di transazione
COSTI DI TRANSAZIONE
1) gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai)
2) i contributi pagati a organismi di regolamentazione
3) le tasse e gli oneri sui trasferimenti.
I costi di transazione non includono
a) premi o sconti sul valore nominale del credito
b) e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte
LA LORO PRESENZA COMPORTA
⮚ Aggiunta al valore attuale già calcolato
⮚ Determinazione del tasso di interesse effettivo
⮚ Xxxxxxx degli interessi attivi futuri
COSTO AMMORTIZZATO
Il costo ammortizzato
1
VA CALCOLATO E RILEVATO CONTESTUALMENTE
ALL’INSORGENZA DEL CREDITO O DEBITO
2
NON È UN RISCONTO DI RILEVAZIONI GIÀ FATTE
COSTO AMMORTIZZATO
La contabilizzazione al costo ammortizzato
RICHIEDE CHE SI DETERMININO
1
Il valore attuale dei flussi finanziari futuri ottenuto
attualizzando gli stessi utilizzando il tasso di mercato
2
L’entità dei costi di transazione, se previsti
3
4
Ove siano presenti costi di transazione, l’aggiunta di questi
al valore attualizzato e la quantificazione del tasso di interesse effettivo
La costruzione di un nuovo piano di ammortamento del credito / debito sulla cui base effettuare le scritture contabili successive a quella di prima rilevazione della posta contabile in esame
COSTO AMMORTIZZATO
Il «passaggio» in contabilità dello strumento finanziario
MOMENTI DI RILEVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
1
Rilevazione iniziale del valore del credito / debito al
momento di insorgenza dei questi
2
Rilevazione degli incassi / pagamenti delle rate scadenti nel
corso dell’esercizio
3
Valutazione alla fine del primo esercizio con contestuale
rilevazione degli interessi attivi / passivi maturati entro tale data
4
Rilevazione degli incassi / pagamenti delle rate scadenti nel corso
degli esercizi successivi fino all’esaurimento del piano di ammortamento
5
Rilevazione al termine di ciascun esercizio successivo a quello di
prima rilevazione e fino al termine del piano di ammortamento, degli interessi attivi / passivi maturati in tali esercizi
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA
DATI DELL’ESEMPIO:
Data di insorgenza del credito: 01/01/2018
Valore delle merci vendute: Euro 1.000
Dilazione concessa: 4 rate semestrali posticipate, di importo uguale, Euro 250
Tasso di interesse contrattuale: 1% semestrale
Tasso di mercato: 3% semestrale
Costi di transazione: nessuno
SEMPLIFICAZIONI
Periodicità dei tassi: sempre semestrale
Imponibilità IVA: Non soggetto
Costi di transazione: nessuno
Data | Valore credito | Tass o | Int attivi | Flussi in entrata | Valore a fine PERIODO | Tasso | Periodo | Valore attuale |
a | b | c=ax b | d | e=a+c-d | f | g | h=d/(1+f)^ g | |
30/06/2018 | 1.000 | 1% | 10,00 | 260,00 | 750,00 | 3% | 1 | 252,43 |
31/12/2018 | 750,00 | 1% | 7,50 | 257,50 | 500,00 | 3% | 2 | 242,72 |
30/06/2019 | 500,00 | 1% | 5,00 | 255,00 | 250,00 | 3% | 3 | 233,36 |
31/12/2019 | 250,00 | 1% | 2,50 | 252,50 | 0,00 | 3% | 4 | 224,34 |
Totale | 25,00 | 1.025,00 | 952,85 |
01/01/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 952,85 | |
Ricavi | 952,85 |
FLUSSI FINANZIARI FUTURI E VALORE ATTUALE
OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA
COSTO AMMORTIZZATO
SCRITTURA CONTABILE INIZIALE
OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA
COSTO AMMORTIZZATO
Periodo | Valore credito | Tasso | Int attivi | Flussi in entrata | Valore a fine periodo | Interessi attivi al 31/12 | |
a | b | c=axb | d | e=a+c-d | |||
30/06/2018 | 952,85 | 3,00% | 28,59 | 260,00 | 721,44 | ||
31/12/2018 | 721,44 | 3,00% | 21,64 | 257,50 | 485,58 | 2018 | 50,23 |
30/06/2019 | 485,58 | 3,00% | 14,57 | 255,00 | 245,15 | ||
31/12/2019 | 245,15 | 3,00% | 7,35 | 252,50 | 0,00 | 2019 | 21,92 |
Totale | 72,15 | 1.025,00 | 72,15 |
30/06/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 28,59 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 28,59 | |
Banca c/c | 260,00 | |
Crediti vs Clienti | 260,00 |
31/12/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 21,64 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 21,64 | |
Banca c/c | 257,50 | |
Crediti vs Clienti | 257,50 |
XXXXXXX INTERESSI ATTIVI AL 3%
OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA
COSTO AMMORTIZZATO
XXXXXXX INTERESSI ATTIVI AL 3%
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE
OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA
COSTO AMMORTIZZATO
30/06/2019 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 14,57 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 14,57 | |
Banca c/c | 255,00 | |
Crediti vs Clienti | 255,00 |
31/12/2019 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 7,35 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 7,35 | |
Banca c/c | 252,50 | |
Crediti vs Clienti | 252,50 |
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA
DATI DELL’ESEMPIO:
Data di insorgenza del credito: 01/01/2018 Valore delle merci vendute: Euro 1.000 Aliquota IVA: 22%
Ammontare dell’IVA esigibile: Euro 220
Credito complessivo: Euro 1.220
Dilazione concessa: 4 rate semestrali posticipate, di importo uguale, Euro 305 (Euro 250+55 di IVA)
Tasso di interesse contrattuale: ZERO Tasso di mercato: 3% semestrale Costi di transazione: nessuno
SEMPLIFICAZIONI
Interessi contrattuali: assenti
Costi di transazione: nessuno
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE
OIC 15 crediti - Esempio 1b: vendita merci senza IVA
COSTO AMMORTIZZATO
Data | Valore credito | Tass o | Int attivi | Flussi in entrata | Valore a fine Periodo | Tasso | Periodo | Valore attuale |
a | b | c=ax b | d | e=a+c-d | ||||
30/06/2018 | 1.220,0 0 | 0,00 | 305,00 | 915,00 | 3% | 1 | 296,12 | |
31/12/2018 | 915,00 | 0,00 | 305,00 | 610,00 | 3% | 2 | 287,49 | |
30/06/2019 | 610,00 | 0,00 | 305,00 | 305,00 | 3% | 3 | 279,12 | |
31/12/2019 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 0,00 | 3% | 4 | 270,99 | |
Totale | 0,00 | 1.220,00 | 1.133,72 |
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA
IMPATTO DELLA COMPONENTE IVA
IL VALORE ATTUALIZZATO SI SCOMPONE IN
COMPONENTE RICAVO
COMPONENTE IVA
scorporando dal valore
attuale del credito la quota IVA ad esso riferibile (1.133,72 / 1,22 = 929,28)
determinata applicando al
precedente risultato l’aliquota del 22%
(929,28 x 22% = 204,44)
FLUSSI FINANZIARI FUTURI E VALORE ATTUALE
OIC 15 crediti - esempio 1a: vendita merci con IVA
COSTO AMMORTIZZATO
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA
IMPATTO DELLA COMPONENTE IVA
PER CALCOLARE
minor ricavo da
attualizzazione (c.d. One Day Loss)
quota dell’IVA attualizzata
xxxxxx originario meno la
quota attualizzata (1.000-929,28 = 70,72)
pari alla differenza dell’IVA
originaria meno la quota attualizzata
(220,00 – 204,44 = 15,56)
01/01/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 1.133,72 | |
IVA a debito | 220,00 | |
C17 - Interessi e altri oneri finanziari | 15,56 | |
Ricavi | 929,28 | |
Totale | 1.149,28 | 1.149,28 |
SCRITTURA CONTABILE INIZIALE
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA
COSTO AMMORTIZZATO
01/01/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 1.133,72 | |
IVA a debito | 204,44 | |
Ricavi | 929,28 | |
Totale | 1.133,72 | 1.133,72 |
01/01/2018 | Dare | Avere |
IVA a debito | 15,56 | |
C17 - Interessi e altri oneri finanziari | 15,56 | |
Totale | 15,56 | 15,56 |
Periodo | Valore credito | Tasso | Int. attivi | Flussi in entrata | Valore a fine periodo | Interessi attivi al 31/12 | |
a | b | c=axb | d | e=a+c-d | |||
30/06/2018 | 1.133,72 | 3,00% | 34,01 | 305,00 | 862,73 | ||
31/12/2018 | 862,73 | 3,00% | 25,88 | 305,00 | 583,61 | 2017 | 59,89 |
30/06/2019 | 583,61 | 3,00% | 17,51 | 305,00 | 296,12 | ||
31/12/2019 | 296,12 | 3,00% | 8,88 | 305,00 | 0,00 | 2018 | 26,39 |
Totale | 86,28 | 1.220,00 | 86,28 |
SCRITTURA CONTABILE INIZIALE (alternativa)
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA
COSTO AMMORTIZZATO
XXXXXXX INTERESSI ATTIVI AL 3%
OIC 15 crediti - Esempio 1A: vendita merci con IVA
COSTO AMMORTIZZATO
30/06/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 34,01 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 34,01 | |
Banca c/c | 305,00 | |
Crediti vs Clienti | 305,00 |
31/12/2018 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 25,88 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 25,88 | |
Banca c/c | 305,00 | |
Crediti vs Clienti | 305,00 |
30/06/2019 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 17,51 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 17,51 | |
Banca c/c | 305,00 | |
Crediti vs Clienti | 305,00 |
31/12/2019 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 8,88 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 8,88 | |
Banca c/c | 305,00 | |
Crediti vs Clienti | 305,00 |
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA
COSTO AMMORTIZZATO
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE
OIC 15 crediti - Esempio 1A: vendita merci con IVA
COSTO AMMORTIZZATO
ESEMPIO 1A | CON COSTO AMMORTIZZATO | SENZA COSTO AMMORTIZZATO | ||||
DESCRIZIONE | CONTO ECONOMICO | ESERCIZIO | CONTO ECONOMICO | ESERCIZIO | ||
RICAVI | 929,28 | 2018 | 1.000,00 | 2018 | ||
INTERESSI ATTIVI | 59,89 | |||||
INTERESSI PASSIVI | 15,56 | |||||
TOT. ANNUO | 15,56 | 989,17 | 0,00 | 1.000,00 | ||
2019 | 2019 | |||||
INTERESSI ATTIVI | 26,39 | |||||
TOT. ANNUO | 0,00 | 26,39 | 0,00 | 0,00 | ||
TOT. COMPLESSIVO | 15,56 | 1.015,56 | 0,00 | 1.000,00 | ||
EFFETTO NETTO | 1.000,00 | 1.000,00 |
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi
DATI DELL’ESEMPIO:
Data di insorgenza del credito: 01/01/2018
Valore nominale del credito: Euro 1.000
Dilazione concessa: 5 rate annue posticipate, di importo pari ai soli interessi per i primi 4 anni e alla somma dell’intera quota capitale e degli interessi residui per quella dell’ultimo anno
Tasso di interesse contrattuale: 2% annuo
Tasso di mercato: 4% annuo
Costi di transazione: Euro 15
CONFRONTO CON E SENZA COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 1a: vendita merci con IVA
COSTO AMMORTIZZATO
Anno | Valore credito | Tasso | Int attivi | Flussi in entrata | Valore a fine esercizio | Tasso | Periodo | Valore attuale |
a | b | c=ax b | d | e=a+c-d | f | g | h=d/(1+f)^g | |
2018 | 1.000,0 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | 4,00% | 1 | 19,23 |
2019 | 1.000,0 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | 4,00% | 2 | 18,49 |
2020 | 1.000,0 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | 4,00% | 3 | 17,78 |
2021 | 1.000,0 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | 4,00% | 4 | 17,10 |
2022 | 1.000,0 | 2,00% | 20,00 | 1.020,00 | 0,00 | 4,00% | 5 | 838,37 |
Totale | 100 | 1.100,0 | 910,96 |
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi
IMPATTO DEI COSTI DI TRANSAZIONE
LA PRESENZA DEI COSTI DI TRANSAZIONE RICHIEDE CHE
1
si ridetermini il valore attuale
aggiungendovi gli stessi
Valore attuale calcolato :
Euro 910,96 + costi di transazione Euro 15 = Nuovo valore attuale Euro 925,97
2
si calcoli la differenza tra valore Valore credito + costi di
nominale del credito maggiorato transazione = 1.015 – Nuovo dei costi di transazione e il valore attuale Euro 925,97 =
nuovo valore attuale Euro 89,03
FLUSSI FINANZIARI FUTURI E VALORE ATTUALE
OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi
COSTO AMMORTIZZATO
01/01/2018 | Dare | Avere |
Immobilizzazioni finanziarie - crediti | 925,96 | |
Debiti vs fornitori per costi transazione | 15,00 | |
C17 - Interessi e altri oneri finanziari | 89,04 | |
Banca c/c | 1.000,00 | |
Totale | 1.015,00 | 1.015,00 |
Anno | Valore credito | Tasso | Int attivi | Flussi in entrata | Valore a fine esercizio | Tasso | Period o | Valore attuale |
a | b | c=axb | d | e=a+c-d | f | g | h=d/(1+f )^g | |
2018 | 1.000,00 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | 3,6464% | 1 | 19,30 |
2019 | 1.000,00 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | 3,6464% | 2 | 18,62 |
2020 | 1.000,00 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | 3,6464% | 3 | 17,96 |
2021 | 1.000,00 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,00 | 3,6464% | 4 | 17,33 |
2022 | 1.000,00 | 2,00% | 20,00 | 1.020,00 | 0,00 | 3,6464% | 5 | 852,76 |
Totale | 100,00 | 1.100,00 | 925,97 |
SCRITTURA CONTABILE INIZIALE
OIC 15 crediti - Esempio 2A: finanziamento a terzi
COSTO AMMORTIZZATO
CALCOLO DEL TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO
OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi
COSTO AMMORTIZZATO
Anno | Valore credito | Tasso | Int attivi | Flussi in entrata | Valore a fine esercizio |
a | b | c=axb | d | e=a+c-d | |
2018 | 925,97 | 3,6464% | 33,76 | 20,00 | 939,73 |
2019 | 939,73 | 3,6464% | 34,27 | 20,00 | 954,00 |
2020 | 954,00 | 3,6464% | 34,79 | 20,00 | 968,79 |
2021 | 968,79 | 3,6464% | 35,33 | 20,00 | 984,11 |
2022 | 984,11 | 3,6464% | 35,89 | 1.020,00 | 0,00 |
Totale | 174,03 | 1.100,00 |
31/12/2018 | Dare | Avere |
Immobilizzazioni finanziarie - crediti | 33,76 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 33,76 | |
Banca c/c | 20,00 | |
Immobilizzazioni finanziarie - crediti | 20,00 |
31/12/2019 | Dare | Avere |
Immobilizzazioni finanziarie - crediti | 34,27 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 34,27 | |
Banca c/c | 20,00 | |
Immobilizzazioni finanziarie - crediti | 20,00 |
XXXXXXX INTERESSI ATTIVI AL TASSO DEL 3,6464%
OIC 15 crediti - Esempio 2A: finanziamento a terzi
COSTO AMMORTIZZATO
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE
OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi
COSTO AMMORTIZZATO
31/12/2020 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 34,79 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 34,79 | |
Banca c/c | 20,00 | |
Crediti vs Clienti | 20,00 |
31/12/2021 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 35,33 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 35,33 | |
Banca c/c | 20,00 | |
Crediti vs Clienti | 20,00 |
31/12/2022 | Dare | Avere |
Crediti vs Clienti | 35,89 | |
C16 d - Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 35,89 | |
Banca c/c | 1.020,00 | |
Crediti vs Clienti | 1.020,00 |
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE
OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi
COSTO AMMORTIZZATO
SCRITTURE CONTABILI MATURAZIONE INTERESSI E INCASSO RATE SUCCESSIVE
OIC 15 crediti - Esempio 2a: finanziamento a terzi
COSTO AMMORTIZZATO
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 2b: finanziamento infragruppo
DATI DELL’ESEMPIO:
Data di insorgenza del credito: 01/01/2018
Valore nominale del credito: Euro 1.000
Dilazione concessa: 5 rate annue posticipate, di importo pari ai soli interessi per i primi 4 anni e alla somma dell’intera quota capitale e degli interessi residui per quella dell’ultimo anno
Tasso di interesse contrattuale: 2% annuo
Tasso di mercato: 4% annuo
Costi di transazione: Euro 15
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti - Esempio 2b: finanziamento infragruppo
MA IL FINANZIAMENTO VIENE EROGATO:
- AD UNA SOCIETÀ CONTROLLATA
- E SI EVINCE CHE LA NATURA DELLA TRANSAZIONE È IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA
I CALCOLI SONO I MEDESIMI MA CAMBIANO LE SCRITTURE CONTABILI DI CONTROLLANTE E CONTROLLATA
01/01/2018 | Dare | Avere |
Immobilizzazioni finanziarie - crediti vs controllate | 925,97 | |
Debiti vs fornitori per costi transazione | 15,00 | |
Partecipazioni in imprese controllate | 89,03 | |
Banca c/c | 1.000,00 | |
Totale | 1.015,00 | 1.015,00 |
01/01/2018 | Dare | Avere |
Banca c/c | 1.000,00 | |
Debiti vs controllante | 910,97 | |
Patrimonio netto | 89,03 | |
Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
SCRITTURA CONTABILE INIZIALE DELLA CONTROLLANTE
OIC 15 crediti - Esempio 2b: finanziamento infragruppo
COSTO AMMORTIZZATO
SCRITTURA CONTABILE INIZIALE DELLA CONTROLLATA
OIC 15 crediti - Esempio 2b: finanziamento infragruppo
COSTO AMMORTIZZATO
COSTO AMMORTIZZATO
OIC 15 crediti- Esempio 3: finanziamenti attivi con tassi di interesse nominale a scalare predeterminati (clausole step-up e step-down)
DATI DELL’ESEMPIO:
Data di insorgenza del credito: 01/01/2018
Valore nominale del credito: Euro 1.000
Dilazione concessa: 5 rate annue posticipate, di importo pari ai soli interessi per i primi 4 anni e alla somma dell’intera quota capitale e degli interessi residui per quella dell’ultimo anno
Tasso di interesse contrattuale: 2% per il primo anno, 4% per il secondo, 6% per il terzo, 8% per il quarto e 10% per l’ultimo Tasso di mercato: irrilevante
Costi di transazione: Euro 15
Anno | Valore credito | Tasso | Int attivi | Flussi in entrata | Valore a fine esercizio | Tasso di interesse effettivo | Periodo | Valore attuale |
a | b | c=axb | d | e=a+c-d | f | g | h=d/(1+f) ^g | |
2018 | 1.000,00 | 2,00% | 20,00 | 20,00 | 1.000,0 | 5,7757% | 1 | 18,91 |
2019 | 1.000,00 | 4,00% | 40,00 | 40,00 | 1.000,0 | 5,7757% | 2 | 35,75 |
2020 | 1.000,00 | 6,00% | 60,00 | 60,00 | 1.000,0 | 5,7757% | 3 | 50,70 |
2021 | 1.000,00 | 8,00% | 80,00 | 80,00 | 1.000,0 | 5,7757% | 4 | 63,91 |
2022 | 1.000,00 | 10,0% | 100,00 | 1.100,00 | 0,0 | 5,7757% | 5 | 830,74 |
Totale | 300,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
FLUSSI FINANZIARI FUTURI E XXXXX DI INTERESSE EFFETTIVO
OIC 15 CREDITI - Esempio 3: finanziamenti con (clausole step-up e step-down)
COSTO AMMORTIZZATO
Anno | Valore credito | Tasso | Int attivi | Flussi in entrata | Valore a fine esercizio |
a | b | c=axb | d | e=a+c-d | |
2018 | 1.000,00 | 5,7757% | 57,76 | 20,00 | 1.037,76 |
2019 | 1.037,76 | 5,7757% | 59,94 | 40,00 | 1.057,69 |
2020 | 1.057,69 | 5,7757% | 61,09 | 60,00 | 1.058,78 |
2021 | 1.058,78 | 5,7757% | 61,15 | 80,00 | 1.039,94 |
2022 | 1.039,94 | 5,7757% | 60,06 | 1.100,00 | 0,00 |
Totale | 300,00 | 1.300,00 |
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
XXXXXXX INTERESSI ATTIVI AL TASSO DEL 5,7757%
OIC 15 CREDITI - Esempio 3: finanziamenti con (clausole step-up e step-down)
COSTO AMMORTIZZATO
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
SOGGETTI INTERESSATI
⮚ le società di capitali
⮚ le società cooperative e di mutua assicurazione
⮚ le società consortili, residenti nel territorio dello Stato
⮚ gli enti pubblici e privati, diversi dalle società
⮚ i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato
⮚ le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
SOGGETTI ESCLUSI
⮚ gli imprenditori individuali
⮚ gli enti non commerciali che producono redditi d’impresa Deducibilità ex art. 61 T.U.I.R.
⮚ le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, di lavori pubblici
⮚ le società di progetto
⮚ le società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti Esclusione ex art. 96, c. 5 T.U.I.R.
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI
QUELLI DERIVANTI DA:
⮚ contratti di mutuo;
⮚ contratti di locazione finanziaria;
⮚ emissione di obbligazioni e titoli similari;
⮚ ogni altro rapporto avente causa finanziaria;
⮚ prestiti a dipendenti con obbligo di restituzione (Circ. 38/E del 23/06/2010)
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
NB
INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI
Rientra nella nozione di interesse rilevante per l’art. 96 anche la componente finanziaria che si forma in relazione a crediti e debiti a seguito della valutazione degli stessi per mezzo del costo ammortizzato
Non sono considerati interessi quelli relativi alle operazioni di pronti contro termine su titoli aventi funzione di raccolta, poiché non concorrono, ai sensi dell’art. 89, c. 6, T.U.I.R. a formare il reddito del cedente né come componente positivo né come componente negativo. Al contrario, il differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine va ricompreso tra gli oneri assimilati.
Rientra tra gli oneri assimilati, il differenziale negativo esistente fra prezzo a pronti e prezzo a termine
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI PASSIVI COMUNQUE DEDUCIBILI
1
IMPLICITI DERIVANTI DA DEBITI DI NATURA COMMERCIALE
2
CAPITALIZZATI SU BENI STRUMENTALI
3
RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU
IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI CAPITALIZZATI SU BENI STRUMENTALI
ASSUMONO RILEVANZA SE RIFERITI
1
All’acquisizione di beni materiali e immateriali strumentali per
l’esercizio dell’impresa quando l’iscrizione in bilancio ad aumento del costo derivi da disposizioni di legge perché gli interessi passivi concorrono alla formazione del reddito di impresa attraverso le maggiori quote di ammortamento di tali beni
2
A finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione, ma non
per l’acquisto, di beni immobili alla cui produzione è diretta l’attività d’impresa (c.d. immobili-merce) atteso che tali interessi impattano sul reddito di impresa per effetto del maggior valore attribuito alle rimanenze iniziali e finali
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI CAPITALIZZATI
3
Inclusi nel costo di beni mobili costituenti rimanenze (Risoluzione
14/02/2008 n. 3/DPF, del Dipartimento per le politiche fiscali e dalla Circolare 21/04/2009, n. 19/E) a condizione che la capitalizzazione rispetti i principi contabili
4
relativi a contratti di finanziamento per la realizzazione di lavori su
commessa se “correttamente imputati ad aumento del valore delle rimanenze”. In caso contrario, tornano deducibili in base alle regole ex art. 96
5
su finanziamenti contratti per l’acquisto di immobili-merce da dedurre
in base ad art. 96 anche se capitalizzati, anche se ora tale interpretazione risulterebbe in contrasto con l’estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti non IAS-Adopter
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
sostenuti per l’acquisto degli immobili destinati alla locazione
CONDIZIONI corrisposti per la loro costruzione, anche se tali oneri finanziari devono comunque essere relativi al mutuo ipotecario avente ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU
IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
SONO SOCIETÀ DI GESTIONE IMMOBILIARE PASSIVA QUELLE CHE RISPETTANO CONGIUNTAMENTE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1
il valore effettivo dell’attivo patrimoniale è costituito
per la maggior parte dal valore degli immobili destinati alla locazione
2
i ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da
canoni di locazione o da affitto di azienda (il cui valore complessivo però deve essere
prevalentemente costituito da quello dei fabbricati)
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI PASSIVI COMUNQUE INDEDUCIBILI
1
da “funzionamento” e concernenti finanziamenti contratti in
connessione al sostenimento di spese di manutenzione straordinaria, relativi agli “immobili-patrimonio”
2
relativi a finanziamenti erogati all’impresa italiana dalla
capogruppo non residente o da società consociate anch’esse non residenti, per la parte eccedente il valore determinato secondo le norme in tema di transfer pricing
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI PASSIVI COMUNQUE INDEDUCIBILI
3
corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato dalle società cooperative (art. 14 del D.P.R. n. 601/1973) per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%
4
di mora non ancora corrisposti
5
interessi dovuti dai soggetti che liquidano l’IVA su base
trimestrale
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI PASSIVI NON DEDOTTI
A
SI RIPORTANO A NUOVO PER I SUCCESSIVI PERIODI DI IMPOSTA
B
NON VI SONO LIMITI
C
IMPATTO SULLA FISCALITÀ DIFFERITA
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
INTERESSI ATTIVI
HANNO L’EFFETTO DI RENDERE DEDUCIBILE UN AMMONTARE CORRISPONDENTE DI INTERESSI PASSIVI
ORIGINATI DA CREDITI E DEBITI DI NATURA COMMERCIALE
VI RIENTRANO
QUELLI
«VIRTUALI» CALCOLATI AL TASSO UFFICIALE DI
RIFERIMENTO AUMENTATO DI UN PUNTO, RICOLLEGABILI AL RITARDATO PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AI SOGGETTI OPERANTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
+ | A) Valore della produzione |
- | B) Costi della produzione |
= | Differenza A-B |
+ | 8) Canoni locazione finanziaria di beni strumentali |
+ | 10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali |
+ | 10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali |
= | ROL contabile |
IL ROL: Risultato Operativo Lordo della Gestione Caratteristica
Disciplina 2018
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
IL ROL: Risultato Operativo Lordo della Gestione Caratteristica
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI
SI INCLUDONO
AD ECCEZIONE DI QUELLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI AZIENDA O DI RAMI DI AZIENDA
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Disciplina 2018
IL ROL: Risultato Operativo Lordo della Gestione Caratteristica
SI RIPORTANO A NUOVO NEI SUCCESSIVI PERIODI DI IMPOSTA
ECCEDENZE NON UTILIZZATE
SENZA SOSTANZIALI LIMITAZIONI
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
INTERESSI PASSIVI ATTRATTI ALLA DISCIPLINA DELL’ART. 96 TUIR
1
CAPITALIZZATI SU BENI STRUMENTALI
2
IMPLICITI DERIVANTI DA DEBITI DI NATURA COMMERCIALE
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
INTERESSI PASSIVI ATTRATTI ALLA DISCIPLINA DELL’ART. 96 TUIR
3
RELATIVI A FINANZIAMENTI GARANTITI DA IPOTECA SU
IMMOBILI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
INIZIALMENTE INCLUSI TRA QUELLI DA SOTTOPORRE AL TEST DI
DEDUCIBILITÀ DELL’ART. 96 TUIR
POI RESI NUOVAMENTE DEDUCIBILI DA DALL’ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE
DI BILANCIO PER IL 2019 (L . N. 145/2018)
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
INTERESSI PASSIVI ATTRATTI ALLA DISCIPLINA DELL’ART. 96 TUIR
4
SPESE DI EMISSIONI DI TITOLI
FINO AL PERIODO DI IMPOSTA 2018 ERANO DEDUCIBILI NELL’ESERCIZIO IN
CUI ERANO SOSTENUTE, INDIPENDENTEMENTE DAL CRITERIO CON LE QUALI VENIVANO IMPUTATE IN BILANCIO
DAL 2019 DEDUCIBILI SE TROVANO CAPIENZA NEL 30% DEL ROL
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
INTERESSI ATTIVI
VIENE
MANTENUTA
LA REGOLA CHE NE CONSENTE LA
COMPENSABILITÀ CON GLI INTERESSI PASSIVI
L’INCLUSIONE DEGLI INTERESSI VIRTUALI PER I SOGGETTI OPERANTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MA SI
CONSIDERANO
SOLO GLI INTERESSI ATTIVI IMPONIBILI
SI INTRODUCE
LA POSSIBILITÀ DI RIPORTARE A NUOVO
L’ECCEDENZA NON UTILIZZATA
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
NUOVA CATEGORIA DI INTERESSI PASSIVI
COMUNQUE DEDUCIBILI
INTERESSI PASSIVI E DEGLI ONERI FINANZIARI ASSIMILATI COLLEGATI AD
UN PROGETTO INFRASTRUTTURALE PUBBLICO ED AVENTI
TUTTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
a
sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un progetto
infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
NUOVA CATEGORIA DI INTERESSI PASSIVI
COMUNQUE DEDUCIBILI
INTERESSI PASSIVI E DEGLI ONERI FINANZIARI ASSIMILATI COLLEGATI AD UN PROGETTO INFRASTRUTTURALE PUBBLICO ED AVENTI
TUTTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
b
c
il soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a
lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea
i beni utilizzati per la realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto si trovano in uno Stato dell'Unione europea
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
PASSAGGIO AL ROL «FISCALE»
A PARTIRE, COME IN PASSATO, DAI DATI CONTABILI
IL NUOVO
ROL
SI OTTIENE
MA ASSUMENDOLI NELLA MISURA RISULTANTE
DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VOLTE ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA
INCLUDENDOVI I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI
DI NATURA STRAORDINARIA DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI AZIENDA O DI RAMI DI AZIENDA
DATI DI BILANCIO | |
A) Valore della produzione | 1.500.000,00 |
B) Costi della produzione | 900.000,00 |
Differenza A-B | 600.000,00 |
8) Canoni locazione finanziaria di beni strumentali | 15.000,00 |
10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 20.000,00 |
10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 45.000,00 |
Totale rettifiche | 80.000,00 |
ROL contabile con regole 2018 | 680.000,00 |
PASSAGGIO AL ROL «FISCALE»
Nuova disciplina dal 2019
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Esempio di Rettifiche fiscali | Valore contabile | Quota Deducibile | Valore fiscale | Variazione in aumento |
Spese telefoniche | 7.500,00 | 80% | 6.000 | 1.500,00 |
Spese per autoveicoli | 4.000,00 | 20% | 800 | 3.200,00 |
Compensi agli amministratori non pagati | 35.000,00 | 0% | 0,00 | 35.000,00 |
Totale rettifiche fiscali | 39.700,00 |
BILANCIO AL 31/12/2019 | ||
+ | A) Valore della produzione | 1.500.000,00 |
- | B) Costi della produzione | 900.000,00 |
= | Differenza A-B | 600.000,00 |
+ | 8) Canoni locazione finanziaria di beni strumentali | 15.000,00 |
+ | 10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 20.000,00 |
+ | 10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 45.000,00 |
Totale rettifiche | 80.000,00 | |
= | ROL contabile | 680.000,00 |
Totale rettifiche fiscali | 39.700,00 | |
ROL fiscale | 719.700,00 |
PASSAGGIO AL ROL «FISCALE»
DAL 2019 OCCORRE AGGIUNGERE LE RETTIFICHE FISCALI
Nuova disciplina dal 2019
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
PASSAGGIO AL ROL «FISCALE»
DAL 2019 OCCORRE AGGIUNGERE LE RETTIFICHE FISCALI
Nuova disciplina dal 2019
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
ROL «FISCALE»
POSSONO ESSERE PORTATE AD
INCREMENTO DEL ROL DEI SUCCESSIVI 5 PERIODI D'IMPOSTA.
ECCEDENZE
NON UTILIZZATE
CON UTILIZZO IN BASE AL CRITERIO FIFO:
-
-
-
PRIMA IL ROL DEL PERIODO DI IMPOSTA
POI L’ECCEDENZA RIPORTATA DAL PRECEDENTE PERIODO
POI LE ECCEDENZE RIPORTATE DAI PRECEDENTI PERIODI
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
REGIME TRANSITORIO
INTERESSI NON
DEDOTTI E RIPORTATI A NUOVO DA PERIODI ANTE 2019
È FATTA SALVA LA DEDUCIBILITÀ NEI SUCCESSIVI
PERIODI DI IMPOSTA
NON SONO PREVISTI LIMITI AL RIPORTO A NUOVO
ECCEDENZE DI ROL DEI
PRECEDENTI PERIODI DI IMPOSTA
MA PER GLI INTERESSI PASSIVI E AGLI ONERI
FINANZIARI ASSIMILATI RELATIVI A PRESTITI CONTRATTI ANTE 17/06/2016 È AMMESSA LA SCELTA SE DEDURLI USUFRUENDO DEL ROL DEL PERIODO IN CUI SONO SOSTENUTI O DI QUELLI RIPORTATI DAGLI ANNI PRECEDENTI
DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI
Nuova disciplina dal 2019
REGIME TRANSITORIO
COMPONENTI POSITIVI O NEGATIVI
ISCRITTI NEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2018 MA CON RILEVANZA FISCALE RINVIATA A SUCCESSIVI PERIODI DI IMPOSTA
PER I QUALI È PREVISTO
CHE NON ABBIANO ALCUN IMPATTO SUL ROL FISCALE DI TALI PERIODI
COMPONENTI ECONOMICI RILEVATI NEI
BILANCI SUCCESSIVI A QUELLO DEL 2018 E CHE COSTITUISCONO RETTIFICHE DI SEGNO OPPOSTO DI COSTI O PROVENTI DI ANNI PRECEDENTI
DA ASSUMERE PER IL
LORO VALORE CONTABILE ANCHE SE DIFFERENTE DA QUELLO FISCALE
GESTIONE DELLE PERDITE FISCALI
GESTIONE DELLE PERDITE FISCALI
Regole generali
La regola generale è quella della riportabilità in misura pari all’80 % del successivo reddito ma senza limitazioni temporali
Non sono sottoposte a vincolo le perdite maturate nei primi tre periodi di imposta successivi alla costituzione
solo nuova attività produttiva !
GESTIONE DELLE PERDITE FISCALI
Le limitazioni
Redditi esenti = necessaria «proporzione»
Considerazione conseguimento proventi non imponibili diversi dalle plus PEX
Perdite da società di persone non utilizzabili per redditi propri del soggetto Ires
Operazioni con «bare fiscali»
Test operatività o interpello
GESTIONE DELLE PERDITE FISCALI
Imposte anticipate
Le perdite fiscali possono dar luogo alla iscrizione di fiscalità anticipata
MASSIMA PRUDENZA !!!
NON E’ UN CREDITO VERSO L’ERARIO MA UNA SPERATA RIDUZIONE DELL’IMPONIBILE. OCCORRE PONDERAZIONE ACCORTA DEI RISULTATI FUTURI ALTRIMENTI GRAVE RESPONSABILITA’
CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO
CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO
Contenuti
Credito d'imposta del 25% (elevato in alcune specifiche ipotesi al 50%) per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Tale credito è commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO
A chi spetta?
Tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato e comprese quelle che operano sul territorio nazionale (anche SO) in base a contratti di committenza con imprese estere, università o altro ente od organismo di ricerca localizzati (i) in altri Stati membri dell’Unione Europea; (ii) negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio
Economico Europeo (membri UE, Norvegia, Islanda e Xxxxxxxxxxxx); (iii) in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni
CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO
Investimenti agevolabili
✓Ricerca fondamentale o di base
✓Ricerca industriale
✓ Ricerca sperimentale
✓ Attività di produzione e collaudo
CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO
Costi ammessi
Art. 8 D.L. n. 87/2018 NO i costi sostenuti per l’acquisto di beni immateriali infragruppo
✓Personale
✓Ammortamenti
✓ Contratti di ricerca
✓Acquisizione di competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o
biotecnologica
✓Certificazione/revisione
CREDITI PER RICERCA E SVILUPPO
Aspetti procedurali
✓Obbligo certificazione costi sostenuti e allegazione relazione al bilancio
✓Obbligo conservazione documenti
✓Obbligo indicazione dichiarazione
✓Gravi responsabilità civili, penali e amministrative per inadempimenti e falsità
ACE
ACE
Sua originaria configurazione
Il problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane
Lo strumento evoluto di contrasto: l’ACE
sostengo con un beneficio fiscale la scelta di apportare mezzi propri e quella di non disinvestire utili realizzati
ACE
Sua originaria configurazione
SOGGETTI INTERESSATI
PROFILO “OGGETTIVO”
VARIAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO
◼ NO conferimenti in natura!
◼ OK aumenti di capitale sociale, versamenti a titolo di sovrapprezzo azioni o quote, versamenti in conto capitale o a fondo perduto, conversione in azioni di obbligazioni, rinuncia soci crediti
finanziamento
◼ NO AUCAP deliberati e non versati
Art. 1, co. 5 DL. 201/2011 “Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o
partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende”
Art. 1, co. 2 D.L. n. 201/2011 “il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.
Spa, Sapa, Srl
Società cooperative e di mutua assicurazione
Enti commerciali (anche i Trust enti commerciali e i consorzi) Snc, Sas e imprese individuali in contabilità ordinaria
Stabili organizzazioni di soggetti non residenti
ACE
Sua originaria configurazione
Il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2010 è la base di riferimento. Bisogna poi determinare l’incremento del capitale proprio degli n esercizi successivi. Dato ad esempio in P0 il PN 31/12/2010 ed in P n+1 il valore [PO + (variazioni in aumento – variazioni in diminuzione)] avremo:
◼ se P n+1 - P0 > 0 SPETTA IL BENEFICIO
◼ se P n+1 - P0 < 0 NON SPETTA IL BENEFICIO
◼ Il conferimento in denaro questo va considerato pro rata temporis dalla data di versamento (rileva poi per intero nell’esercizio successivo)
◼ gli accantonamenti di utili ed i decrementi vanno considerati a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati
◼ NON E’ DECREMENTO L’UTILIZZO DI RISERVE PER COPERTURA PERDITE
◼ Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito (per conferimenti in denaro comunque NO quelli in natura)
◼ La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi (non ci sono limitazioni). In ogni caso, quindi, con l’ACE non si può generare una perdita
◼ Caso tipico di riserva indisponibile che determina la non applicazione del beneficio la riserva azioni proprie e tutte le altre riserve da «valutazione»
X SpA | 31/12/2010 | 31/12/2011 | variaz. 11 | 31/12/2012 | variaz. 12 | 31/12/2013 | variaz. 13 | 31/12/2014 | variaz. 14 | 31/12/2015 | variaz. 15 | 31/12/2016 | variaz. 16 | 31/12/2017 | variaz. 17 | |
Capitale Sociale | 510.000 | 510.000 | - | 510.000 | - | 510.000 | - | 510.000 | - | 510.000 | - | 510.000 | - | 510.000 | - | |
Finanziamenti soci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riserva Legale | 102.000 | 102.000 | - | 102.000 | - | 102.000 | - | 102.000 | - | 102.000 | - | 102.000 | - | 102.000 | - | |
Riserva Straordinaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riserva di Rivalutazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Altre riserve | 2.278.008 | 2.921.684 | 643.676 | 4.410.538 | 1.488.854 | 5.087.042 | 676.504 | 5.783.524 | 696.481 | 6.824.568 | 1.041.045 | 10.388.247 | 3.563.679 | 11.990.781 | 1.602.533 | |
Riserva negativa azioni proprie | - 2.160.000 | - 2.160.000 | ||||||||||||||
Utili/Perdite a nuovo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Risultato esercizio | 1.347.477 | 1.743.854 | ||||||||||||||
totale | 4.237.485 | 5.277.538 | 643.676 | 5.022.538 | 1.488.854 | 5.699.042 | 676.504 | 6.395.524 | 696.481 | 7.436.568 | 1.041.045 | 11.000.247 | 3.563.679 | 10.442.781 | - 557.467 | |
incremento 2011 | 643.676 | |||||||||||||||
incremento 2012 | 1.488.854 | |||||||||||||||
incremento 2013 | 676.504 | |||||||||||||||
incremento 2014 | 696.481 | |||||||||||||||
incremento 2015 | 1.041.045 | |||||||||||||||
incremento 2016 | 3.563.679 | |||||||||||||||
incremento 2017 | - 557.467 | |||||||||||||||
incremento totale | 7.552.773 | |||||||||||||||
riduzioni per minore durata: | data effetto | gg | valore rilevante | |||||||||||||
……………….. | 0 | |||||||||||||||
……………….. | - | |||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||
riduzione da applicare: | - | |||||||||||||||
incremento rilevante | 7.552.773 | |||||||||||||||
verifiche antielusione: | ||||||||||||||||
- incremento titoli e valori mobiliari | - | |||||||||||||||
- conferimenti a società gruppo | - | |||||||||||||||
- acquisti partecipazioni controllo da gruppo | - | |||||||||||||||
- conferimenti da società estere controllate | - | |||||||||||||||
- conferimenti da paesi black list | - | |||||||||||||||
- incremento crediti finanziamento a società | ||||||||||||||||
controllate/controllanti | - | |||||||||||||||
incremento netto | 7.552.773 | |||||||||||||||
verifica p.n. | 10.442.781 | |||||||||||||||
incremento rilevante ACE | 7.552.773 | |||||||||||||||
aliquota ACE | 1,60% | |||||||||||||||
variazione in diminuzione | 120.844 |
Sua originaria configurazione
ACE
ACE
Abrogazione
L’ACE funzionava???
Il Legislatore lo ha progressivamente depotenziato ed infine abrogato con la Legge di Bilancio 2019
«sostituito» dalla c.d. MINI IRES … come funziona ???
FONDI PER RISCHI ED ONERI
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Le fattispecie
◼ Fondi per rischi e oneri, che rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati
◼ Fondi per rischi, che rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati (sono quindi passività potenziali legate a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri)
◼ Fondi per oneri, che individuano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi
◼ Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, che rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
La movimentazione contabile dei fondi
L’accantonamento iniziale
L’importo che va inizialmente stanziato ai fondi dipende da una processo di stima che è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.
La movimentazione successiva dei fondi
Dopo averli costituiti i fondi devono essere costantemente “monitorati” per apprezzare il mantenimento della congruità dello stanziamento al termine di ogni successivo esercizio.
L’utilizzo del fondo
L’utilizzo del fondo deve avvenire in maniera specifica e diretta:
• se il fondo è insufficiente a coprire l’onere per il quale è stato costituito la differenza negativa va rilevata a conto economico, classificandola in coerenza al fatto al quale esso (onere) si riferisce;
• se, al contrario, l’accantonamento contabilizzato eccede l’onere effettivo, la differenza costituente componente positiva di reddito va imputata al conto economico in coerenza con la classificazione correlata alla natura dell’onere stesso.
La “cancellazione” del fondo per insussistenza dei fatti per i quali l’accantonamento era stato effettuato possa considerarsi una sopravvenienza attiva iscrivibile nella voce A5 del conto economico.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Disciplina fiscale
Posso dedurre l’accantonamento???
Nelle imposte sui redditi principio
«esclusività»: deduco solo nelle ipotesi espressamente previste
IRAP = no rilevanza accantonamento
RIMANENZE DI MAGAZZINO
RIMANENZE DI MAGAZZINO
Disciplina civilistica
Beni NON
fungibili
Beni
fungibili
• Costo medio ponderato
• LIFO
• FIFO
• varianti
Categorie omogenee
COSTO SPECIFICO
LA REGOLA GENERALE = le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore delle stesse desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426 n. 9 c.c.). Tale valutazione deve essere effettuata in via autonoma per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce e quelli eterogenei devono essere valutati separatamente.
RIMANENZE DI MAGAZZINO
Opere infrannuali e lavori in corso su ordinazione
Percentuale
completamento
Commessa
completata
Sono le rimanenze relative a lavori su beni che si protraggono per più esercizi
RIMANENZE DI MAGAZZINO
Disciplina fiscale
LA NON CORRETTA CONSIDERAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE GIUSTIFICA L’ACCERTAMENTO INDUTTIVO (CASS. n. 28061/2018)
Valore minimo LIFO SCATTI
ll Legislatore fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, attribuisce automatica rilevanza al valore delle rimanenze di magazzino attribuito in bilancio purché non sia inferiore agli specifici limiti fissati dall’art. 92 del TUIR, che non valgono per le valutazioni fatte a costi specifici (ossia per i beni infingibili), per le attività di commercio al minuto e per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale per le quali valgono regole specifiche.
.
GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE
GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE
Introduzione
A partire dal 2016, l’OIC 32 deve essere utilizzato nella redazione dei bilanci a cui si applicano le disposizioni del Codice civile. Tuttavia, lo stesso non deve essere impiegato per i bilanci delle società assicurative (IAS 32, § 3).
Il X.Xxx. n. 139/2015 e l’OIC 32 precisano che le definizioni di strumento finanziario, di derivato e di fair value sono state mutuate dai principi contabili internazionali. In particolare, il § 11 dell’OIC 32 definisce un contratto derivato come lo strumento finanziario che possiede le seguenti caratteristiche:
“a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante);
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato;
c) è regolato a data futura”.
GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE
Introduzione
Un derivato di copertura deve essere rilevato contabilmente come tale solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni (IAS 32, § 71):
• presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento coperto e quelle dello strumento di copertura. Si tratta della documentazione fornita dall’intermediario finanziario che deve includere l’individuazione dello strumento di copertura, dell’elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura;
• soddisfazione dei requisiti di efficacia della copertura (livello a cui le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell’elemento coperto sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura). Occorre:
• (i) che il valore dello strumento di copertura vari al variare e nella direzione opposta di quello dello strumento di copertura (relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura), occorre poi
• (ii) determinare il rapporto di copertura (rapporto tra la quantità dello strumento di copertura e la quantità dell’elemento coperto in termini di peso relativo) e verificare che questo non cambi significativamente nel tempo ed infine occorre
• (iii) che il rischio di credito (nel caso in cui non sia il rischio oggetto della copertura) della controparte del derivato e dell’elemento coperto non prevalga sulla variazione dei valori di derivato e sottostante.
GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE
Rilevazione contabile
❑ Gli strumenti derivati, sia speculativi che di copertura, devono essere iscritti in contabilità alla data in cui la società sottoscrive il contratto e devono essere valorizzati al fair value determinato a tale data (IAS 32, §§ 38-39).
❑ Al termine dell’esercizio, quelli speculativi devono essere valutati al fair value con iscrizione della variazione di valore, rispetto a quello di apertura, a Conto Economico nella voce D.18.d) nel caso di rivalutazione o nella voce D.19.d) per le svalutazioni. Tutti i derivati speculativi trovano pertanto rappresentazione nello Stato Patrimoniale a partire dal 2016, con iscrizione della variazione di fair value a Conto Economico.
GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE
Rilevazione contabile - Cash flow hedging
La copertura dei flussi finanziari di un sottostante (cash flow hedging) deve essere contabilizzata attraverso alcuni passaggi. Il derivato deve essere valutato al fair value alla data di sottoscrizione del contratto e al termine di ogni esercizio di possesso, con iscrizione della variazione di fair value nella voce A.VII, Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (IAS 32, § 85). Il valore dell’elemento coperto deve essere adeguato periodicamente per tenere conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura.
GLI STRUMENTI DERIVATI IN BILANCIO E LA RILEVANZA FISCALE
Rilevazione contabile - Cash flow hedging
La riserva periodicamente accantonata deve poi essere rilasciata a Conto Economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno effetto sul risultato dell’esercizio. La voce del Conto Economico in cui riclassificare il rilascio della riserva è la stessa