Accordo di cooperazione tra
Accordo di cooperazione tra
l’Autorità europea del lavoro e SOLVIT per il deferimento di casi a fini di mediazione
L’Autorità europea del lavoro, rappresentata ai fini della firma del presente accordo di cooperazione dal suo direttore esecutivo, Xxxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx,
e
XXXXXX, rappresentata ai fini della firma del presente accordo di cooperazione dalla direttrice della direzione E della direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI della Commissione europea, Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx,
in seguito denominate congiuntamente le «parti» o individualmente «ELA» (European Labour Authority) o
«SOLVIT»,
hanno convenuto quanto segue:
Parte I – Principi generali di cooperazione
Articolo 1 – Quadro giuridico
1. L’ELA è istituita dal regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (1) (il «regolamento istitutivo»).
2. L’obiettivo dell’ELA, definito all’articolo 2 del regolamento istitutivo, è contribuire ad assicurare l’equa mobilità dei lavoratori sul territorio dell’Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione europea nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell’Unione. A tal fine, l’ELA media e facilita una soluzione nei casi di controversie transfrontaliere tra Stati membri in merito all’applicazione del pertinente diritto dell’Unione.
3. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento istitutivo, l’obiettivo della mediazione è riconciliare punti di vista divergenti tra gli Stati membri in merito a singoli casi di applicazione del diritto dell’UE nei settori disciplinati dal regolamento e adottare un parere non vincolante.
4. A seguito della raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (2) (la «raccomandazione della Commissione»), SOLVIT è stata creata come una rete di centri istituiti dagli Stati membri e dagli Stati del SEE nell’ambito delle rispettive amministrazioni nazionali, quale strumento rapido e informale per risolvere i problemi che i cittadini e le imprese incontrano con le decisioni delle autorità pubbliche nell’esercizio dei loro
(1) Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che xxxxxx xx xxxxxxxxx (XX) 0000/000 (XX L 186 dell’11.7.2019, pagg. 21-56).
(2) Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pagg. 10-15).
diritti nel mercato interno. La rete di centri nazionali SOLVIT («centri nazionali SOLVIT») è assistita e sostenuta dal team di coordinamento della Commissione europea («EC SOLVIT»), che tra l’altro gestisce e mantiene un’applicazione SOLVIT creata nell’ambito del sistema di informazione del mercato interno come ausilio per il trattamento dei casi SOLVIT.
5. L’obiettivo di SOLVIT, come prescritto al punto I della raccomandazione della Commissione, è fornire una soluzione veloce, efficace e informale dei problemi che i cittadini e le imprese si trovano ad affrontare quando le autorità pubbliche negano loro i diritti UE riconosciuti nel mercato interno. XXXXXX contribuisce a un migliore funzionamento del mercato unico, favorendo e promuovendo un maggiore rispetto del diritto dell’Unione.
6. Il considerando 16 del regolamento istitutivo sottolinea la necessità per l’ELA di cooperare con altre pertinenti iniziative e reti dell’Unione, compresa in particolare SOLVIT. Il considerando 23 del regolamento istitutivo delinea un quadro per la relazione tra l’ELA e SOLVIT in materia di mediazione, prevedendo che gli Stati membri debbano poter deferire casi individuali contestati alla mediazione dell’ELA nel caso in cui non siano riusciti a risolverli tramite contatti diretti e il dialogo e, inoltre, che la rete SOLVIT debba poter rinviare all’esame dell’ELA i casi in cui il problema non può essere risolto a causa di divergenze tra le amministrazioni nazionali.
7. Il presente accordo ha la finalità di garantire che l’ELA e SOLVIT soddisfino i requisiti del regolamento istitutivo e, nel contempo, conseguano i rispettivi obiettivi attraverso la cooperazione e un miglior coordinamento per quanto riguarda il deferimento dei casi e lo scambio di informazioni. Ciò comporta un coordinamento efficace del deferimento dei casi SOLVIT irrisolti, in base alla definizione di cui all’articolo 3, rinviati da SOLVIT all’esame dell’ELA, comprendente la vigilanza in merito all’ammissibilità di tali casi al procedimento di mediazione e la garanzia dello scambio di informazioni e del seguito necessari.
Articolo 2 – Canali di comunicazione e cooperazione
1. SOLVIT e l’ELA devono aderire a principi di mutua informazione e cooperazione intesi a garantire l’attuazione del presente accordo, conformandosi entrambi alla finalità dell’articolo 13 del regolamento istitutivo, che riguarda la mediazione tra Stati membri e il conseguimento dell’obiettivo della raccomandazione della Commissione.
2. Per mezzo dei punti di contatto stabiliti si dovrebbe garantire un quadro d’insieme dei casi deferiti, nonché una collaborazione stretta ed efficace tra l’ELA e SOLVIT. Occorre fare il possibile per garantire che i funzionari nazionali di collegamento pertinenti siano tenuti informati. Nel caso di SOLVIT, il punto di contatto stabilito sarà EC SOLVIT, ossia il team della Commissione europea, che assiste e sostiene il funzionamento di SOLVIT. Nel caso dell’ELA, il punto di contatto stabilito sarà la segreteria di mediazione di cui all’articolo 19, paragrafo 26, del regolamento di procedura applicabile alla mediazione.
3. Occorre scambiare per via elettronica informazioni su casi rinviati all’esame dell’ELA e documenti pertinenti, garantendo che i contenuti siano resi adeguatamente anonimi, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di procedura applicabile alla mediazione.
Parte II – Cooperazione per la mediazione
X. Xxxxx e responsabilità di SOLVIT
Articolo 3 – Casi che possono formare oggetto di deferimento
1. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3 e 6, del presente accordo, SOLVIT può rinviare all’esame dell’ELA casi che sono stati archiviati come irrisolti nella banca dati SOLVIT affinché siano ammessi al procedimento di mediazione. Si tratta di casi per cui non è stato possibile trovare una soluzione nell’ambito della procedura SOLVIT.
2. Solo casi irrisolti relativi all’applicazione del diritto dell’UE negli ambiti disciplinati dal regolamento istitutivo, come specifica il suo articolo 1, paragrafo 4, sono deferiti all’ELA a fini di mediazione.
Articolo 4 – Accordo reciproco dei centri nazionali SOLVIT per deferire il caso
1. I casi SOLVIT sono generalmente trattati da due centri SOLVIT, il «centro di appartenenza» (3) e il
«centro competente» (4), che cooperano in modo aperto e trasparente al fine di trovare rapidamente soluzioni efficaci per i richiedenti e disporre della miglior panoramica sui progressi dei casi.
2. Prima di rinviare un caso all’esame dell’ELA, i centri nazionali SOLVIT devono stabilire di comune accordo che il procedimento di mediazione dell’ELA è un provvedimento opportuno per trovare una soluzione se la procedura SOLVIT e i suoi meccanismi non sono giunti a una soluzione pratica. I centri SOLVIT devono verificare attentamente che le questioni giuridiche sollevate nel caso irrisolto rientrino nel campo di applicazione del regolamento istitutivo. Xxxxxx pervenire a un accordo in merito al deferimento entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il caso è stato archiviato come irrisolto nella banca dati SOLVIT.
Articolo 5 – Consulenza legale a titolo informale
1. Conformemente alla raccomandazione della Commissione, gli esperti della Commissione possono assistere e sostenere i centri nazionali SOLVIT fornendo consulenza legale a titolo informale nei casi complessi, su richiesta dei centri SOLVIT. Tale consulenza ha carattere esclusivamente informale, facoltativo e non vincolante per la Commissione. La consulenza della Commissione a titolo informale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I paesi del SEE devono esaminare le domande tenendo debitamente conto del principio di leale cooperazione.
2. I centri nazionali SOLVIT sono incoraggiati ad ottenere consulenza legale a titolo informale dai servizi della Commissione durante la procedura SOLVIT, al fine di riconciliare i punti di vista
(3) «Centro di appartenenza»: centro SOLVIT nello Stato membro con cui il richiedente ha i legami più stretti sulla base, per esempio, della cittadinanza, della residenza, dello stabilimento o del luogo in cui il richiedente ha acquisito i diritti in questione, sezione I.B, punto 7 della raccomandazione 2013/461/UE.
(4) «Centro competente»: centro SOLVIT dello Stato membro in cui è avvenuta la presunta violazione del diritto dell’Unione che disciplina il mercato interno, sezione I.B, punto 8 della raccomandazione 2013/461/UE.
divergenti e identificare la fonte e il carattere della controversia. Detta consulenza deve essere trasmessa all’ELA contestualmente al rinvio del caso al suo esame.
Articolo 6 – Procedura per il deferimento del caso all’ELA da parte di centri nazionali SOLVIT
1. Una volta che i centri SOLVIT abbiano convenuto di comune accordo il deferimento di un caso all’ELA, sono tenuti a informare, entro 5 giorni lavorativi, sia la rispettiva autorità nazionale competente che il punto di contatto EC SOLVIT definito all’articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo.
2. I centri nazionali SOLVIT devono concordare quale sia il centro nazionale SOLVIT responsabile per l’esecuzione del deferimento (il «centro di riferimento»).
3. Il centro di riferimento deve rinviare il caso al punto di contatto stabilito dell’ELA di cui alla definizione dell’articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo.
4. I casi deferiti all’ELA devono includere tutti i documenti descritti nell’allegato 1 del presente accordo.
B. Ruolo e responsabilità dell’ELA
Articolo 7 – Esame del deferimento di SOLVIT
1. Una volta ricevuto il deferimento effettuato dal centro nazionale SOLVIT interessato, l’ELA valuterà, entro 15 giorni lavorativi, la sintesi del caso e qualsiasi altro documento presentato, verificando se la controversia rientri o meno nell’ambito della mediazione, conformemente all’articolo 3 del presente accordo.
2. L’ELA può richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti a qualsiasi centro nazionale SOLVIT interessato, al fine di valutare dettagliatamente il caso prima di decidere se avviare il proprio procedimento di mediazione.
3. Se la controversia deferita esula dall’ambito dell’ELA, quest’ultima informa il centro nazionale SOLVIT di riferimento e l’EC SOLVIT di conseguenza. Se la controversia rientra nell’ambito del suo procedimento di mediazione, l’ELA può considerare la possibilità di avviare detto procedimento di propria iniziativa a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento istitutivo. In tal caso, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento di procedura applicabile alla mediazione avviata di propria iniziativa dall’ELA, che invierà una notifica al centro di riferimento e all’EC SOLVIT.
Articolo 8 – Notifica all’EC SOLVIT
1. L’ELA è tenuta a informare l’EC SOLVIT della propria decisione e di altre attività svolte durante qualsiasi procedimento di mediazione avviato sulla base dei casi deferiti dal centro di riferimento, in conformità dell’articolo 2 del presente accordo.
2. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui è stata adottata la decisione, motivazione inclusa, l’ELA notifica all’EC SOLVIT se il caso sia ammissibile o meno al procedimento di mediazione e se l’ELA stessa proporrà l’avvio del procedimento di mediazione di propria iniziativa per quanto riguarda il caso deferito.
3. Nel caso in cui l’ELA avvii il procedimento di mediazione sulla base di un caso deferito dal centro di riferimento, l’ELA informa, entro 10 giorni lavorativi, l’EC SOLVIT in merito a tutte le fasi del procedimento di mediazione e al suo esito.
Articolo 9 – Comunicazioni dell’ELA
A norma dell’articolo 13, paragrafo 13, del regolamento istitutivo e del regolamento di procedura applicabile alla mediazione, l’ELA riferisce alla Commissione, con frequenza semestrale, in merito ai risultati dei casi di mediazione di cui si è occupata nonché ai casi che non sono stati portati avanti, includendo informazioni su casi trattati in conformità del presente accordo.
Parte III – Disposizioni varie
Articolo 10 – Valutazione della cooperazione
Le parti effettuano una valutazione congiunta, inizialmente dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente in caso di necessità, sui progressi compiuti nell’attuazione del presente accordo.
Articolo 11 – Composizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo sono composte tramite consultazioni e trattative fra rappresentanti delle parti.
Articolo 12 – Modifiche e integrazioni dell’accordo
1. Il presente accordo può essere modificato o integrato in qualsiasi momento previo accordo tra le parti.
2. Tutte le modifiche e le integrazioni sono apportate per iscritto ed entrano in vigore il giorno successivo alla data in cui vengono sottoscritte da entrambe le parti.
Articolo 13 – Risoluzione
Il presente accordo può essere risolto per iscritto da una delle parti con un preavviso di tre mesi.
Articolo 14 – Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla data in cui viene sottoscritto da entrambe le parti.
(firma elettronica) | (firma elettronica) |
XXXXXX-XXXXXX XXXXXXXX | XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX |
DIRETTORE ESECUTIVO | DIRETTORE |
ALLEGATO 1
Informazioni che devono figurare nella sintesi del caso di cui all’articolo 6
Finalità: quando centri nazionali SOLVIT accettano di deferire un caso alla mediazione dell’ELA, la richiesta che viene inviata deve illustrare chiaramente le preoccupazioni di entrambi i centri nazionali SOLVIT impegnati nella richiesta. Al riguardo va preparata una sintesi del caso che consenta all’ELA di stabilire la causa e la natura della controversia. La sintesi del caso non contiene dati personali.
La sintesi del caso comprende quanto segue.
1. Informazioni generali
• Una descrizione della controversia, contenente i pareri di entrambi i centri nazionali SOLVIT sia in merito ai fatti che all’applicazione del diritto dell’UE
• Autorità nazionali interessate
• Principali questioni controverse
• Atto o atti dell’Unione su cui si basa la controversia
• Punto di contatto presso il centro di riferimento
• Conferma dell’accordo reciproco fra entrambi i centri nazionali SOLVIT in merito al deferimento
2. Documentazione supplementare
• Consulenza legale a titolo informale offerta dai servizi della Commissione, qualora sia stata fornita nel caso in questione
3. Altre parti interessate coinvolte
• Coinvolgimento di parti sociali a livello nazionale
• Altre parti interessate
4. Casi concernenti la sicurezza sociale
• Se il caso irrisolto riguarda l’applicazione delle norme dell’UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale, indicare se il caso sia mai stato deferito da una delle parti alla
commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale di cui all’articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 (5) (in appresso «commissione amministrativa»). In caso affermativo, fornire dettagli, data ecc.
• Xxxxxxxx di esclusione della responsabilità
o L’ELA informerà la commissione amministrativa in merito a tutte le controversie sottoposte alla mediazione dell’ELA concernenti, in tutto o in parte, questioni di sicurezza sociale. A tal fine, la relazione circostanziata sarà inviata alla commissione amministrativa.
o D’intesa con gli Stati membri che sono parti della controversia, la commissione amministrativa può chiedere all’ELA di rinviarle la questione relativa alla sicurezza sociale.
o Qualsiasi Stato membro che è parte della controversia può chiedere all’ELA di rinviare la questione relativa alla sicurezza sociale alla commissione amministrativa.
o Se nella controversia vengono introdotti nuovi elementi che riguardano la sicurezza sociale, inizialmente non evidenti o documentati, in qualsiasi momento dopo l’avvio del procedimento di mediazione l’ELA sospenderà il procedimento e ne informerà la commissione amministrativa. Prima di procedere ulteriormente, l’ELA attenderà la decisione della commissione amministrativa se essa richiede, entro il termine specificato, il rinvio della controversia.
o Se la controversia riguarda una questione che richiede una nuova interpretazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 (6), essa esula dall’ambito del procedimento di mediazione dell’ELA.
(5) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).