DIREZIONE CULTURA E SPORT
DIREZIONE CULTURA E SPORT
Xxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per l’assegnazione di spazi estivi cittadini per la realizzazione di programmazioni artistico
culturali e ricreative per gli anni 2022- 2023-2024 approvato con determinazione dirigenziale n. 2746 del 27.04.2022
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 19/04/2022, intende espletare una selezione con procedura di evidenza pubblica di soggetti interessati a realizzare programmazioni artistico culturali e ricreative, con eventuale servizio accessorio di ristoro presso spazi pubblici comunali, al fine del rilascio di concessioni amministrative temporanee, nel periodo compreso fra i mesi di maggio e ottobre per il triennio 2022-2023-2024, con possibilità di rinnovo annuale a seguito di valutazione dei risultati conseguiti e della persistenza dell’interesse pubblico.
La normativa applicabile al presente procedimento è quella discendente dai principi generali dell’ordinamento giuridico comunitario e nazionale – trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento, nonché di imparzialità, di economicità, di convenienza; per alcuni aspetti, espressamente richiamati nel presente avviso, si applicano per analogia le norme del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
ART. 2 – AREE DA ASSEGNARE E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
Gli spazi estivi che l’Amministrazione comunale intende assegnare sono:
1. Area Parterre*,
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx (Xxxxx X. Xxxxx),
3. Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni**,
4. Xxxxxx xxx Xxx Xx,
0. Xxxxxx Xxxxx,
0. Giardino di Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx,
0. Xxxxxx xxxxx Xxxxxx
Xx precisa, tuttavia, che per i seguenti spazi:
- *Area Parterre, è allo studio dell’amministrazione una progettualità più complessiva dell’intera area, pertanto è possibile un’assegnazione subordinata a condizione risolutiva, nel caso in cui, nel corso del triennio 2022-2023-2024, fosse avviata una diversa procedura di concessione.
- **Fortezza da Basso Vasca dei Cigni: lo spazio sarà interessato dal novembre 2022 da lavori che potrebbero proseguire anche nella primavera/estate 2023 e pertanto il rinnovo per le annualità successive sarà subordinato alla verifica dello stato dei lavori.
Gli spazi saranno assegnati nel periodo compreso indicativamente fra i mesi di maggio e ottobre del triennio 2022-2023-2024; per le annualità 2023 e 2024 sarà rinnovato, previa verifica del corretto svolgimento della programmazione artistico-culturale e ricreativa, della valutazione annuale dei risultati conseguiti e della persistenza dell’interesse pubblico dell’Amministrazione comunale e per la cittadinanza, ferme restando le condizioni particolari suesposte relative agli spazi Area Parterre e Fortezza da Basso-Vasca dei Cigni.
Il Comune di Firenze si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare l’assegnazione qualora si manifestino esigenze istituzionali, ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore.
Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione comunale.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di soggetti:
1. le Associazioni o Fondazioni Culturali;
2. le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche;
3. le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 regolarmente iscritte all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
4. gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;
5. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
6. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
7. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell’art. 2615 – ter del codice civile.
ART. 4 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’
I soggetti concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del
Codice dei contratti quindi:
• non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o in una situazione debitoria nei confronti
dell’Amministrazione comunale fatto salvo la presentazione alla data di pubblicazione del presente avviso, di un piano di ammortamento approvato dall’Amministrazione comunale stessa;
• accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità (allegato B al presente Avviso), sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Provincia di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, la cui mancanza costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
• non trovarsi, rispetto ad altri candidati partecipanti alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico centro decisionale (art. 80 comma 5 lett. m -D.Lgs. 50/2016);
Non è ammessa la partecipazione alla presente selezione dei soggetti che alla scadenza dell’avviso siano già assegnatari di uno spazio estivo cittadino o di spazi culturali con annesso un punto di ristoro, ivi compresi i singoli componenti di eventuali consorzi o raggruppamenti temporanei.
Sono requisiti di idoneità:
1) Solo per gli imprenditori individuali, le società, anche cooperative ed i consorzi: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
2) Solo per le associazioni di promozione sociale: iscrizione all’albo regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.
ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE – CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE
I soggetti candidati devono possedere esperienza nell’organizzazione/realizzazione di attività culturali e/o artistiche, cioè eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e intrattenimento, nel numero minino di 90 giornate annuali per tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra gli anni 2012-2021, da dichiarare sull’apposito Modulo A) con descrizione dettagliata delle attività realizzate/organizzate, dell’oggetto, del periodo e del luogo di svolgimento.
ART. 6 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
La proposta degli operatori raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell’Amministrazione.
La documentazione contenuta nella busta A e nella busta B, come specificato all’art. n. 9, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I requisiti di ordine generale di cui all’art. 4 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, ove rientranti in una delle due categorie di operatori.
È consentito a soggetti economici idonei allo svolgimento di attività di ristorazione, partecipare in raggruppamento con gli operatori in possesso dei requisiti di ordine speciale e generale di cui ai sopracitati articoli n. 4 e n. 5.
Il requisito di ordine speciale dell’avviso di cui all’art.5, deve essere soddisfatto almeno dalla capogruppo del raggruppamento temporaneo.
Per i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) costituiti da meno di cinque anni, si
applicano le disposizioni dell’art. 47, comma 2 del Codice dei Contratti.
ART 7 - AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all’art. 6 dell’avviso, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione
Comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega, inoltre:
1) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l’Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’assegnazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
ART. 8 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA CULTURALE
I concorrenti interessati dovranno presentare una proposta artistico culturale e ricreativa per un solo spazio estivo, da svolgersi nel periodo primaverile-estivo del triennio 2022-2023-2024. I soggetti concorrenti dovranno conformare la proposta progettuale alle prescrizioni e indicazioni contenute nell’avviso e nelle schede di dettaglio di ciascun spazio estivo allegate integranti al presente avviso.
In particolare:
- dovrà essere previsto un direttore artistico che curi la programmazione artistico/culturale.
- dovranno essere previste costanti attività d’informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi per il mantenimento di comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell’ambiente e del decoro urbano.
- le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso libero e gratuito. Solo per eventi di particolare prestigio artistico culturale, quale contributo alla copertura dei costi complessivi degli stessi, potrà essere prevista la bigliettazione, previo assenso da parte dell’Amministrazione comunale, nel numero massimo di cinque eventi per periodo di gestione.
- ogni attività dovrà essere svolta nel rispetto della vocazione culturale e ambientale del luogo.
L’Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative e per quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi selezionati per il palinsesto della rassegna Estate Fiorentina, gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio estivo.
Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica), salvo l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente rilasciate dalla competente Direzione Ambiente.
Atteso che nella deliberazione di giunta contenente gli indirizzi, è stabilito che a ciascun assegnatario saranno assegnati limiti orari e altre modalità di esercizio delle attività, sulla base dei contenuti delle proposte selezionate e in esito ad una valutazione degli impatti complessivi che ne derivano, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Cabina di
monitoraggio antimovida, con particolare riferimento alla disciplina normativa
sull’inquinamento acustico:
- la commissione di valutazione stabilirà i suddetti limiti orari e le modalità di esercizio in base ai contenuti delle proposte e alle peculiarità del luogo;
- in corso di esecuzione della concessione, tali limiti potranno mutare tenendo conto delle indicazioni della cabina di monitoraggio antimovida in ordine e agli impatti complessivi derivanti dalla realizzazione delle attività, con particolare riferimento alla disciplina sull’inquinamento acustico.
ART. 9 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le domande dovranno pervenire, in un plico sigillato alla Direzione Cultura e Sport entro e non oltre le ore 13.00 del 11 maggio 2022, pena l’esclusione, e dovrà essere indirizzato al Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport, xxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx.
Sul plico si dovrà indicare:
- la denominazione dello Spazio Estivo per il quale il soggetto desidera candidarsi,
- la denominazione del soggetto proponente,
- il proprio indirizzo PEC.
Le domande potranno essere trasmesse con raccomandata del servizio postale, potranno, inoltre, essere recapitate a mano oppure tramite agenzie di recapito esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì con orario 9,00 -13,00.
I soggetti istanti potranno presentare una sola domanda.
Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e
l’ora di arrivo apposti sul plico dalla Direzione Cultura del Comune di Firenze.
Non farà fede pertanto il timbro postale.
Il plico dovrà contenere le seguenti buste A) e B).
BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE
Una busta chiusa e recante sul frontespizio la dicitura “A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione con marca da bollo di € 16.00, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all’allegato Xxxxxx A).
- Solo per Associazioni/Fondazioni si dovrà allegare anche: Statuto e Atto Costitutivo.
Nella domanda – Modulo A) - dovranno essere dichiarate le esperienze nell’organizzazione/realizzazione di attività culturali e/o artistiche, cioè eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e intrattenimento, nel numero minino di 90 giornate annuali per tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra le annualità 2012-2021, con descrizione dettagliata delle attività realizzate/organizzate, dell’oggetto/titolo iniziativa, del periodo e del luogo di svolgimento.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio deve presentare e sottoscrivere la domanda di partecipazione allegando copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
La Domanda dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi qualificato come mandatario.
Nel caso di avvalimento, il plico dovrà, altresì, contenere:
Modulo di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all’ allegato Xxxxxx AV nonché il Contratto di Avvalimento.
BUSTA B) – PROPOSTA CULTURALE
Una busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura “B – PROPOSTA CULTURALE”, dovrà
contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal soggetto proponente:
1. relazione dettagliata della proposta artistico culturale e ricreativa, in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso e nelle schede di dettaglio allegate (redatta secondo il Modulo B) allegato al presente avviso);
2. relazione descrittiva generale e rappresentazione di tutti gli allestimenti e delle funzioni
complessive previste sull’intera area mediante planimetrie e/o rendering;
3. piano organizzativo generale in cui dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo:
- segnaletica,
- servizi igienici,
- proposta illuminotecnica e fonica e quant’altro necessario al regolare svolgimento della programmazione proposta di cui al punto 1.,
- indicazione della fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica.
- la descrizione delle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell’ambiente e del decoro urbano;
4. un preciso e dettagliato piano di sicurezza/di emergenza e di evacuazione debitamente sottoscritto da professionisti competenti, contenenti Il numero del personale di vigilanza e steward impiegato con specifico attestato di formazione;
5. tutte le misure di prevenzione della diffusione del Covid-19;
In caso di raggruppamento di soggetti, la proposta congiunta dovrà:
- essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati;
- specificare le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.
ART. 10 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Responsabile del Procedimento, alla presenza di testimoni, procederà a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente la Responsabile del Procedimento procederà a:
A. verificare la conformità della documentazione amministrativa (contenuta nella busta
“A”) a quanto richiesto nel presente avviso;
B. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 11;
C. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
D. trasmettere il verbale alla Commissione Giudicatrice con l’elenco dei soggetti
ammessi alla selezione par la successiva fase di valutazione.
ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta “B”, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di selezione;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta progettuale.
ART. 12 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Le proposte culturali, presentate dai candidati ammessi, saranno valutate da una Commissione giudicatrice che procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di sotto riportati:
CRITERI | Punteggio massimo |
1. Qualità e consistenza della programmazione artistico culturale e ricreativa | |
a) sub.1.1 rilevanza artistico culturale delle competenze e qualità professionale dei partners artistico/culturali e degli operatori e artisti, compresa la figura del direttore artistico, coinvolti nel palinsesto della programmazione complessivamente offerta | 20 punti |
b) sub.1.2 numero di eventi proposti/su giorni di apertura | 10 punti |
c) sub.1.3 multidisciplinarità dell’offerta culturale e ricreativa, adeguata alle caratteristiche dello spazio estivo in coerenza con le schede di dettaglio | 10 punti |
2. Esperienza maturata dal soggetto proponente nell’organizzazione e nella gestione di programmazioni artistiche culturali e ricreative, oltre il requisito minimo di partecipazione | 10 punti |
3. Adeguatezza degli allestimenti degli spazi per la realizzazione della proposta culturale e ricreativa, in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del luogo, del suo contesto storico e ambientale e coerenza con quanto specificato per ciascuno spazio estivo nelle schede di dettaglio | 15 punti |
4. Ricadute attese sul territorio in termini di misure di prevenzione e contenimento del fenomeno della “mala movida” quali numero di steward messi a disposizione, dedicati al presidio dello spazio e delle aree prospicienti, oltre al numero minimo previsto dai piani di sicurezza, 1 punto per ogni unità fino al massimo di 10 punti | 10 punti |
5. Organizzazione di campagne di promozione sul rispetto dell’ambiente e di incontri sulle tematiche della sicurezza stradale | 10 punti |
6. Percentuale richiesta della riduzione del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico | 15 punti |
- Riduzione richiesta 80% | 0 punti |
- Riduzione richiesta 70% | 5 punti |
- Riduzione richiesta 60% | 10 punti |
- Riduzione richiesta 50% | 15 punti |
La commissione applicherà per i criteri e sub criteri da 1, 2, 3 e 5 i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio:
giudizio | coefficiente | Motivazione |
Totalmente inadeguato | 0 | Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del criterio/sub-criterio. |
Carente | 0,2 | Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione. |
Parzialmente adeguato | 0,4 | Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze del Comune, contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub- criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. |
Adeguato | 0,6 | Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze del Comune, contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. |
Buono | 0,8 | Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi della proposta alle esigenze del Comune e buona efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. |
Ottimo | 1 | In relazione al criterio/sub-criterio preso in esame, la proposta viene giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative del Comune. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del |
parametro considerato. |
Per il criterio n. 4 sarà assegnato un punto per ogni steward messo a disposizione, oltre al numero minimo previsto dai piani di sicurezza.
Per il criterio n. 6 saranno assegnati punteggi sulla base della percentuale di abbattimento che il candidato intende richiedere, a tale riguardo di seguito vengono riportate le tariffe relative agli spazi oggetto del presente avviso aggiornate alla data di pubblicazione.
Tabella canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico a tariffa ordinaria (senza abbattimento)
Denominazione Spazio Estivo | Via/Piazza presa a riferimento | Totale € al mq/gg |
Piazza Tre Re* | Piazza Tre Re | 1,254 |
Vicolo del Ferro | 1,672 | |
Vicolo dell’Onestà | 1,672 | |
Piazza Tasso | Piazza Tasso | 1,672 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | Xxx Xxxxxxxx Xxxxx | 0,000 |
Xxxxxx xxxxx Xxxxxx | Xxxxxx xxxxx Xxxxxx | 0,000 |
Xxxxxxxx Xxxxx Cristiani Via Novelli | Via Salvi Cristiani | 1,254 |
Area Parterre | Piazza della Libertà | 2,090 |
Fortezza da Basso – Vasca dei Cigni | Via Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | 2,090 |
* lo spazio estivo di Piazza Tre Re potrà prevedere occupazioni di suolo pubblico comprendenti anche il Vicolo del Ferro e il Vicolo dell’Onestà appartenenti a categorie di tariffazione diverse.
A titolo esemplificativo, sulla base dei sopracitati costi, nelle tabelle successive viene esplicitata un ipotesi per il calcolo del costo con le distinte % di abbattimento. (le superfici ed i giorni di occupazione sono meramente indicativi).
Esempio di calcolo con tariffa ordinaria (100%)
Spazio estivo | Superficie di occupazione in Mq | Giorni di occupazione | Costo al mq/gg | Costo totale senza abbattimento |
Giardino via Salvi Cristiani – xxx Xxxxxxx | 000 | 90 | € 1,254 | € 11.286,00 |
Ipotesi di % di abbattimento
Abbattimento | Costo | punti |
80% | € 2.257,20 | 0 |
70% | € 3.385,80 | 5 |
60% | € 4.514,40 | 10 |
50% | € 5.643,00 | 15 |
Non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 60/100. Nel caso ci sia più di una proposta valida, per uno stesso spazio estivo, la Commissione formulerà, fra queste, una graduatoria e l’assegnazione dello spazio verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti - criterio 1 “Qualità e consistenza della programmazione artistico-culturale e ricreativa”.
In caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti il criterio 2. “Esperienza maturata dal soggetto proponente nell’organizzazione e nella gestione di programmazioni artistiche culturali e ricreative, oltre il requisito minimo di partecipazione”.
In caso di ulteriore parità si procederà ad assegnare lo spazio attraverso il sorteggio.
In caso di rinuncia o mancata assegnazione al concorrente che risulta primo nella graduatoria, la Responsabile del procedimento procederà ad assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria.
Nel caso non vi sia nessun partecipante alla selezione ovvero alcun partecipante ritenuto idoneo, l’Amministrazione si riserva eventualmente di provvedere alla realizzazione delle attività artistico-culturali e ricreative nelle aree oggetto del presente avviso attraverso procedura negoziata.
ART. 13 - MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI DELL’ASSEGNATARIO
Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni/concessioni.
Saranno poste a carico del soggetto assegnatario:
a) l’acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all’autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico, eventuale autorizzazione in materia di inquinamento acustico;
b) la realizzazione di tutte le attività che saranno svolte negli spazi assegnati nel pieno rispetto dei protocolli e delle misure di contenimento della diffusione del contagio da Virus Covid 19 previsti dai DPCM, dalle disposizioni normative e ordinanze della Regione Toscana adottati e che saranno adottati, pena le conseguenti responsabilità civili, amministrative e penali in capo al gestore;
c) il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, servizio d’ordine, pronto soccorso, etc., in riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno – gabinetto del Ministro del 18/7/2018 – “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”, recentemente intervenute ad integrare la Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd. circolare Xxxxxxxxx), ed a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera della Giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 (“Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo
sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate");
d) l’allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all’utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;
e) la trasmissione mensile della programmazione culturale, ricreativa alla Direzione Cultura e Sport;
f) la completa gestione e organizzazione del programma e del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione comunale (allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc.);
g) il rispetto del “Piano d’Azione per la riduzione dell’uso della plastica nella Città di Firenze” (approvato con Deliberazione di Giunta n. 520/2019), in particolare nei casi in cui sia attivato un punto di ristoro o sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande;
h) l’onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, l’eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell’area interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l’area nelle condizioni originarie;
i) l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela
ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;
j) l’eventuale canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, se e ove permessi, e gli altri
tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti.
k) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
l) il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l’adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;
m) la redazione dell’apposito piano della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativo agli spazi concessi e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovranno essere comunicati all’Amministrazione comunale;
n) la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti;
o) la custodia dei luoghi;
p) l’impiego di apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione per un costante controllo dello spazio estivo e delle aree prospicienti durante lo svolgimento delle attività, al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo, fermo restando gli obblighi di cui alla precedente lettera b;
q) la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici, laddove necessario, con schermature in linea con gli allestimenti proposti e il contesto ambientale;
r) i consumi idrici e di energia elettrica e l’eventuale potenziamento di entrambe le
forniture e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività.
L’assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria, penale e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze.
ART. 14 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice dei contratti, nonché ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda l’indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra Amministrazione comunale e concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
ART. 15 – AREA DI RISTORO
I soggetti assegnatari degli spazi estivi culturali hanno facoltà di attivare un’area di ristoro, previa la necessaria acquisizione di tutte le autorizzazioni e titoli idonei e abilitanti, rivolgendo istanza alla competente Direzione Attività Economiche (Suap), ai sensi dell’art. 52 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, che di seguito si riporta integralmente:
“Art. 52 Attività temporanea.
1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di
eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 117/2017, dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo 16 della L.R. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo 19-bis della L. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'articolo 48, comma 3.
5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.
8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.”.
L’area di ristoro dovrà essere minoritaria rispetto all’area destinata alla programmazione
artistico culturale e ricreativa conformarsi alle seguenti condizioni:
Il punto di ristoro dovrà essere gestito solo dall’assegnatario dello spazio culturale e non è ammessa pertanto la sub concessione, anche parziale, pena la revoca dell’assegnazione ai sensi dell’art. 20.
L’assegnatario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al commercio, alla somministrazione e, più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l’esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.
ART. 16 – ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
L’assegnatario dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale contenente, fra l’altro, l’obbligo
del rispetto del progetto presentato, le condizioni per la sua realizzazione.
La firma dell’atto e la consegna dello spazio sono subordinati alla presentazione della polizza di assicurazione di cui all’articolo successivo.
ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo
svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture).
La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00.
Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime.
Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo.
La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.
Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Fideiussione o deposito cauzionale (Solo per gli spazi estivi ubicati in giardini ed aree verdi)
La competente Direzione Ambiente, prima di iniziare le attività, provvederà a fornire le prescrizioni necessarie per la corretta utilizzazione dell’area verde durante il periodo di assegnazione ed eventualmente potrà redigere verbale di consegna dell’area assegnata dal Comune di Firenze.
A tale riguardo, a garanzia del risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Firenze, derivanti da inadempienze o dalla cattiva gestione e cura dello spazio, la Direzione Ambiente potrà richiedere all’assegnatario una garanzia fideiussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Direzione Ambiente.
La somma eventualmente richiesta a garanzia sarà indicata in fase di prescrizioni e terrà conto sia delle caratteristiche dell’area in concessione sia della tipologia di evento e della sua durata. E’ facoltà del soggetto interessato contattare, prima di presentare la domanda definitiva, i responsabili della Direzione Ambiente per conoscere l’entità della somma che può essere richiesta a garanzia.
Al termine del periodo di assegnazione sarà redatto un verbale di ripresa in carico con constatazione dello stato in cui l’area viene restituita con l’eventuale svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale qualora non si ravvisino irregolarità o pendenze.
ART. 18 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Alle proposte progettuali selezionate è riconosciuto il valore di promozione culturale, sociale e turistica delle attività e pertanto vengono dichiarate d’interesse dell’Amministrazione comunale, determinando un abbattimento del canone patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico, fino al massimo dell’80%.
L’esatto abbattimento sarà definito a seguito delle richieste formulate in merito al criterio n. 6 di cui all’art. 12 da parte dei soggetti assegnatari - ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell’art. 25 del vigente Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico.
ART. 19 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO E ISPEZIONE
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, ivi compresi i controlli fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Firenze, nonché della programmazione culturale ricreativa e sportiva presentata.
ART. 20 – INADEMPIENZE E REVOCA ASSEGNAZIONE
L’Amministrazione comunale, nel caso in cui sia accertato il mancato rispetto della proposta culturale presentata darà comunicazione di quanto riscontrato al soggetto interessato che dovrà dare adeguata motivazione e/o provvedere ad adempiere a quanto richiesto nei termini indicati dal Comune di Firenze.
Qualora l’Amministrazione comunale riscontri gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta artistico culturale e ricreativa, così come valutata dalla Commissione giudicatrice, si procederà alla revoca dell’assegnazione dello spazio per il successivo anno e alla riscossione per l’anno di riferimento dei canoni di occupazione di suolo pubblico, in misura intera e non ridotta.
Si considera grave e reiterata l’inadempienza, accertata a seguito di sopralluoghi effettuati dall’Amministrazione, quando, per cause imputabili all’assegnatario, sia riscontrata per tre volte la mancata realizzazione delle iniziative programmate.
A tale riguardo l’Amministrazione provvederà a comunicare all’assegnatario con Posta Elettronica Certificata l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 e seguenti della L. 241/90, nel quale saranno poste in evidenza le motivazioni dell’avvio. Il soggetto destinatario potrà depositare memorie scritte o controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dall’avvio del procedimento.
L’assegnazione si intende comunque revocata, previa contestazione da parte dell’Amministrazione comunale, nel caso in cui siano stati accertati il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso, nell’atto unilaterale d’obbligo e, anche tenuto conto delle indicazioni della Cabina di regia antimovida, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.
ART. 21 – RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE
L’assegnatario dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno di riferimento del triennio 2022-2023-2024:
a. una relazione descrittiva dettagliata della programmazione artistico-culturale e ricreativa, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti. In particolare, la relazione deve indicare:
- la descrizione di ogni singola iniziativa, data, titolo e genere, in linea con il progetto presentato,
- l’ospitalità di eventuali iniziative dell’Amministrazione comunale o dalla stessa co- promosse,
- la media di affluenza giornaliera e stagionale di cittadini e turisti,
- una documentazione fotografica delle attività culturali, ricreative e sportive degli spazi allestiti,
- la descrizione delle iniziative volte alla promozione della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale;
- la descrizione delle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell’ambiente e del decoro urbano;
b. alcune riprese video delle attività artistico-culturali e ricreative, da consegnare su supporto informatico;
c. il piano economico finanziario delle entrate e dei costi connessi sia alle attività di tipo culturale/ricreativo che di quelle relative ai punti di ristoro.
ART. 22 – RINNOVO
La Direzione Cultura e Sport procederà al rinnovo delle assegnazioni, previa verifica e valutazione, al termine di ogni anno di riferimento, della conformità delle attività realizzate rispetto al progetto oggetto dell’aggiudicazione, dei risultati conseguiti e della convenienza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l’assegnazione dello spazio di cui trattasi.
ART. 23 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.
ART. 24 - INFORMAZIONI
Le richieste di chiarimenti sul presente avviso, dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica entro e non oltre le ore 11.00 il 6/05/2021: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.xx, oltre tale termine le richieste di chiarimento non saranno prese in considerazione.
La Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport
D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXXXXX COMUNE DI FIRENZE 27.04.2022 11:46:15 UTC