INNOVAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE
Accordo attuativo della
Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli
Comuni dell'area bolognese
INNOVAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE MONTANE
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e successive modificazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna;
- la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Legge regionale E.R. 20 gennaio 2004, n. 2, Legge per la montagna.
Considerato che:
- in particolare la Legge n. 56/2014 prevede, all'art.1 comma 85, lettera d), che le Province e dunque anche le Città metropolitane (in forza del rinvio di cui al comma 44) svolgano la funzione fondamentale di “...raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali… ”;
- il comma 1 bis dell'art.20 del D.L. n.95/2012 convertito dalla L.135 del 07/08/12 - comma introdotto dall'art.1 comma 18 della L. 208 del 28/12/15 c.d. legge di stabilità per il 2016 – prevede il raddoppio del contributo statale ai comuni nati da fusione;
- l'art. 9 comma 3 della Legge Regionale n. 13 del 2015 prevede incentivazioni regionali alle fusioni di comuni in base al Programma regionale di riordino territoriale e agli atti amministrativi attuativi adottati dalla Giunta regionale (in particolare si richiama la
D.G.R. n. 379/2016 contenente i criteri per la definizione dei contributi regionali spettanti alle fusioni di comuni);
- la Legge regionale sulla montagna sopra richiamata all'articolo 1 prevede che “ La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell'Xxxxxx-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali”;
- specificamente l'articolo 1 comma 2 prevede che: “Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:
“omissis ...h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane...''.
Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede:
- all'articolo 1 comma 3 che la Città metropolitana “coordina, nel rispetto delle reciproche autonomie, l'attività dei Comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando prioritariamente il ruolo delle Unioni e promuovendo la fusione di Comuni”;
- all'articolo 1 comma 4 che la Città metropolitana “...considera le diversità territoriali come un valore per la definizione delle politiche di area vasta, con particolare riferimento alle caratteristiche ed alle esigenze dei territori montani...”;
- agli articoli 4 e 5 i principi di semplificazione, innovazione ed armonizzazione quali “ faro” dell'azione amministrativa metropolitana complessivamente intesa;
- all'articolo18 che “...la Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d'intesa con questi...”.
Lo stesso Statuto, all'art. 20, prevede che in base ad appositi atti convenzionali le Unioni ed i Comuni possano: delegare loro funzioni alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 19 dello stesso Statuto; individuare forme di cooperazione e collaborazione con la Città metropolitana per l'organizzazione e la gestione condivisa di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche; avvalersi degli uffici della Città metropolitana definendo obiettivi, modalità, durata e rapporti finanziari; lo stesso articolo prevede inoltre che possano essere realizzati uffici condivisi tra la Città metropolitana, le Unioni ed i Comuni per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività individuando l'amministrazione presso la quale opererà l'ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.
In base al combinato disposto dalle suddette norme è stata sottoscritta dalla Città metropolitana, dalle Unioni e dai singoli Comuni metropolitani interessati la Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni 1 dell'area metropolitana bolognese, che prevede la possibilità di sottoscrivere successivi accordi attuativi in ambiti di competenze indicati, tra i quali nell'ambito dei servizi generali ed innovazione:
• semplificazione e innovazione amministrativa;
• armonizzazione normativa e regolamenti unici;
• ricerche demografiche, sociali ed economiche ed elaborazioni statistiche.
In attuazione della Legge n. 56/2014, la L.R.13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” all'art. 7 (Misure per favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali) prevede che: “Al fine di favorire ulteriormente l’esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all’assistenza tecnico-amministrativa per l’esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell’Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni”.
Preso atto che:
- con atto sindacale del 18 maggio 2016, PG 27753 la Città metropolitana, al fine di svolgere in modo integrato la funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali con priorità rivolta alle zone montane secondo i principi statutari citati, ha istituito un area funzionale denominata “Riordino istituzionale e fusioni di comuni”;
1approvata dal Consiglio metropolitano con Delibera n. 20 del 27.05.2015
- tale area ha come mission quella di porre in essere le condizioni tecniche e istituzionali per avviare e concludere percorsi di innovazione istituzionale nell'area metropolitana, con priorità rivolta alle zone montane. Le attività dell'area funzionale sono tese essenzialmente a promuovere e supportare i processi di fusione di Comuni e l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative con studi di fattibilità interdisciplinari;
- nello stesso atto è specificato che le modalità e i tempi di lavoro sono concordati con i Comuni e le Unioni di Comuni secondo le indicazioni previste in accordi attuativi della Convenzione quadro delle collaborazioni istituzionali e gli indirizzi concordati in Ufficio di Presidenza.
Valutata pertanto la necessità di avviare un percorso progressivo e modulare di carattere sperimentale improntato fin da subito a supportare gli enti locali montani dell'area metropolitana nei percorsi di innovazione istituzionale e riordino quali prioritariamente le fusioni di comuni, l'associazionismo nell'esercizio delle funzioni e dei servizi, il riordino territoriale e la programmazione negoziata nonché l'accesso alle risorse regionali ed europee per lo sviluppo delle politiche della montagna;
La Città metropolitana e gli Enti aderenti e sottoscrittori del presente accordo (d'ora innanzi: le parti)
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo
1. Con il presente accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), le parti stabiliscono di avviare una collaborazione a livello metropolitano finalizzata a favorire i processi di innovazione istituzionale nelle aree montane e a supportare la partecipazione dei comuni montani alla programmazione generale e di settore pertinente i diversi livelli istituzionali nell'ottica del perseguimento della massima efficienza, efficacia e buon andamento delle istituzioni.
2. Oggetto del presente accordo è la disciplina del supporto tecnico, giuridico ed economico ai processi di cui al comma precedente quali in primis la fusione di comuni, le forme di gestione associata di funzioni e servizi comunali, il riordino territoriale e la programmazione negoziata nonché l'accesso alle risorse regionali, nazionali ed europee per lo sviluppo delle politiche della montagna.
3. Le unioni di comuni ed i comuni montani – come definiti dall'articolo 1 comma 5 della Legge regionale sulla montagna richiamata in premessa - in base al principio di progressività, possono sottoscrivere il presente accordo, anche per adesioni successive e postergate nel tempo.
4. Gli enti aderenti hanno diritto a richiedere alla Città metropolitana il supporto necessario, oggetto del presente accordo, avvalendosi nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 2 comma 3 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale dell'area funzionale istituita dalla Città metropolitana denominata “Riordino istituzionale e fusioni di comuni”, citata in premessa.
5. Le attività oggetto del presente accordo si integrano con i servizi resi dalla Regione Xxxxxx-Romagna, in base al principio di leale collaborazione, per il raggiungimento dei risultati indicati nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo. Sono fatte salve specifiche e successive forme di collaborazione inter-istituzionale.
Articolo 2 - Assistenza tecnica e amministrativa ai processi di innovazione per le aree montane
1. Gli enti aderenti possono avvalersi della Città metropolitana a seconda delle specifiche necessità, per le seguenti attività:
a) svolgimento di studi e ricerche in campo demografico, sociale, economico, finalizzati a:
• fornire supporto tecnico-conoscitivo alla definizione di studi di fattibilità relativi ad ipotesi di riordino territoriale (es. fusione di Comuni);
• contribuire a definire strumenti programmatici, generali e di settore inerenti specificamente i territori montani quali ad esempio il Programma regionale per la montagna e gli Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. ER 2/2004 (Legge per la Montagna), dando informazioni sulle opportunità di finanziamento a valere su fondi e risorse comunitarie, nazionali e regionali.
b) consulenza giuridica e supporto alla predisposizione amministrativa di schemi di atto e alla definizione di procedure inerenti:
• la fusione di comuni;
• il riordino territoriale;
• gli assetti delle forme associative degli enti locali.
Articolo 3 – Diritti e obblighi delle parti
1. Le Unioni di comuni ed i comuni aderenti, interessati ad avviare i percorsi e/o i processi di cui all'articolo precedente, ove interessati, lo comunicano preventivamente alla Città metropolitana.
2. La Città metropolitana attraverso il Coordinatore dell'area funzionale denominata “Riordino istituzionale e fusioni di comuni”, di cui alle premesse, comunica le modalità in cui intende operare nel quadro di un programma complessivo di lavoro - relativo all'oggetto del presente accordo - che tenga conto della sostenibilità organizzativa ed in relazione agli obiettivi istituzionali.
3. Le parti, specie nella fase iniziale di esecuzione del presente accordo, in ragione della possibile discordanza sui tempi di svolgimento delle attività richieste possono concordare diverse modalità di supporto. In ogni caso l'Unione o il comune aderenti possono decidere di non avvalersi della Città metropolitana e procedere altrimenti nei modi consentiti dall'ordinamento.
4. Le parti possono altresì concordare che relativamente ad un determinato progetto o processo, l'area di lavoro di cui all'articolo 2 sia integrata con i collaboratori dell'ente richiedente in ragione della specifica professionalità e/o competenza posseduta. In tali casi il coordinamento funzionale di tali attività spetta comunque al Coordinatore dell'Area funzionale della Città metropolitana di cui alle premesse.
Articolo 4 - Risorse finanziarie
1. Il presente accordo non comporta oneri aggiuntivi per le parti. Nel caso si concordi successivamente di evolvere i contenuti del presente accordo in servizi diversi o ulteriori, le parti converranno criteri e modalità di rimborso alla CM dei costi da sostenere.
Articolo 5 - Durata dell'accordo e recesso
1. Il presente accordo scade dopo 60 (sessanta) giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione dello stesso. E' possibile il rinnovo per un altro mandato di comune accordo fra le parti.
2. E' ammesso il recesso da parte degli Enti sottoscrittori, mediante comunicazione scritta alla Città metropolitana di Bologna.
Articolo 6 - Evoluzione dell'accordo
1. Le parti concordano che la collaborazione oggetto del presente accordo possa evolvere e trasformarsi - ed in base a specifica integrazione - in ufficio comune ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale citata in premessa, attraverso il conferimento anche temporaneo di unità di personale in dotazione alle unioni e/o ai Comuni aderenti, nelle forme giuridiche ritenute di volta in volta più opportune.
2. Le parti concordano che, per quanto di interesse, i medesimi servizi possano essere resi anche agli enti locali dell'area metropolitana non montani che decidano di aderire all'accordo in ragione di specifiche esigenze relative a percorsi di innovazione istituzionale in corso di avvio, compatibilmente alle finalità e alle priorità contenute nel presente atto.
Articolo 7 - Giurisdizione e normativa applicabile
1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla Legge 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L., in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.
3. La registrazione è prevista in caso d'uso.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti2.
Città metropolitana di Bologna
Il Sindaco metropolitano Xxxxxxxx Xxxxxx
Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx
Unione Reno Galleria
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx
2 ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90 nel testo vigente
Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxx
Unione dei Comuni Savena-Idice
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Unione dell'Alto Reno
Il Sindaco Xxxxx Xxxxx
Unione dei Comuni Terre di Pianura
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx
Unione Terre d’Acqua
Il Presidente Xxxxxxxx Xxxxx
Nuovo Circondario Imolese
Il Presidente Xxxxxxx Xxxxx
Comune di
Il Sindaco