CIG 40202639F8
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI LAVANDERIA DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
CIG 40202639F8
INDICE
TITOLO I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO 4
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 2 - TIPOLOGIA DEI LOCALI E SUPERIFICI SERVIZIO PULIZIA 4
Art. 3 - FREQUENZA E MODALITA’ SERVIZIO PULIZIA 5
Art. 4 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO LAVANDERIA 7
Art. 5 – COORDINAMENTO E CONTROLLO QUALITA’ DEI SERVIZI RESI 8
TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 8
Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO 8
Art. 7 - NATURA DEL RAPPORTO, RESPONDABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE DI ESECUZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 9
Art. 8 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 9
Art. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 10
Art. 10 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 10
Art. 11 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 11
Art. 12 - MACCHINARI, ATTREZZATURE SERVIZIO PULIZIE E CONNESSE RESPONSABILITA’ 12
Art. 13 – MATERIALE D’USO SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA 12
Art. 14 – PERSONALE: ASSORBIMENTO PERSONALE IN SERVIZIO PER CAMBIO GESTIONE, REQUISITI, OBBLIGHI, OSSERVANZA NORME 13
Art. 15 - SCIOPERI 15
Art. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CASI DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA DELL’APPALTATORE ED EVENTUALE RISOLUZIONE CONTRATTUALE 15
Art. 17 - SICUREZZA SUL LAVORO 16
ART. 18 -UTILIZZO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 30/06/2003 N°196 18
Art. 19 – CORRISPETTIVO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 18
Art. 20 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 19
Art. 21 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 COME MODIFICATO DALL’ART.7, COMMA 1, LETT.A), N.1, N.4, N.6, N.7, N.8 D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N.187) 20
Art. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI – RESPONSABILITA’ CIVILE – POLIZZA ASSICURATIVA 20
Art. 23 - CESSIONE DI CONTRATTO, SUBAPPALTO, AVVALIMENTO 21
Art. 24 - CESSIONE DEL CREDITO 22
Art. 25 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE E COMPENSI 22
Art. 26 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEI SERVIZI, RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI 22
Art. 27 – VERIFICA DI CONFORMITÀ - PRESTAZIONI INSUFFICIENTI - ESECUZIONE D'UFFICIO 23
Art. 28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE 23
Art. 29 - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO 23
Art. 30 – PENALI 23
Art. 31 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
Art. 32 – DECADENZA E REVOCA DELL’APPALTO 25
Art. 33 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 26
TITOLO III – PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 26
Art. 34 - TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 26
Art. 35 - STIMA DEI SERVIZI 26
Art. 36 - SOPRALLUOGO 27
Art. 37 – DOMICILIO DEI CONCORRENTI E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 27
Art. 38 - REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 27
Art. 39 - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITA’ DELLA LORO PRESENTAZIONE 28
Art. 40 - DOCUMENTI DA PRESENTARE 29
Art. 41 – PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 31
Art. 42 - CAUZIONE PROVVISORIA 32
Art. 43 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 33
Art. 44 – CAUZIONE DEFINITIVA 37
Art. 45 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI 38
Art. 46 - SPESE CONTRATTUALI 38
Art. 47 - DISPOSIZIONI FINALI 38
Allegato A: “PLANIMETRIE E TABELLE SUPERFICI” 39
TITOLO I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto prevede l’erogazione dei seguenti servizi da rendere con assunzione di rischio di impresa:
a. SERVIZIO PRINCIPALE pulizia di tutti i locali, gli ambienti e gli spazi della Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A) con annesso Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (X.X.X.) xx Xxxxxxx Xxxxxxx (Xxxx), secondo quanto indicato nel presente capitolato speciale d’appalto, ivi compresi i relativi arredi ed attrezzature, infissi, davanzali, terrazzi, aree esterne, vetrate e accessori. Restano esclusi i locali adibiti a centro cottura e annesso magazzino e spogliatoi.
b. SERVIZIO ACCESSORIO gestione del servizio di lavanderia, come meglio specificato in seguito.
2. Le condizioni, i requisiti e le modalità alle quali dovranno rispondere i servizi sono stabilite:
- nel presente capitolato speciale d’appalto;
- nello schema di contratto (allegato 3);
- negli altri allegati.
Art. 2 - TIPOLOGIA DEI LOCALI E SUPERIFICI SERVIZIO PULIZIA
1. Si riportano, di massima, le tipologie dei locali oggetto del servizio di pulizia, come meglio risultano dalle planimetrie allegate:
- locali adibiti ad alloggio ospiti;
- atri, corridoi, scale interne, spazi comuni;
- uffici;
- palestre, ambulatori medici, infermerie, cucine di piano, camera mortuaria;
- sale da pranzo, di riunioni e di soggiorno;
- servizi igienici (bagni - antibagni);
- archivi, magazzini, locali macchine, ecc.;
- scale di sicurezza;
- cortili e spazi esterni, balconi;
- area esterna di stoccaggio rifiuti.
2. Le superfici oggetto del servizio di pulizia saranno indicativamente le seguenti:
SUPERFICI INTERNE TOTALI: 4.858,74 MQ, di cui :
- Piano interrato mq 1.209,91 (totale mq 1.389,55 – mq 179,64 corrispondenti ai vani esclusi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, A)
- Piano terra mq 1.478,74 (totale mq 1.580,24 – mq 101,50 corrispondenti ai vani esclusi di cui ai punti 67, 68, 69, 70, A)
- Primo piano mq 1.463,53
- Secondo piano mq 706,56
AREE ESTERNE TOTALI: 470 MQ, di cui:
- Cortile perimetrale mq 300
- zona rifiuti mq 50
- ingresso principale mq 20
- box automezzi mq 50
- centrale termica esterna e locale ossigeno mq 50
GRANDI VETRATE 720 MQ parti esterne: vetrata atrio ingresso - vetrata sala pranzo Merazzi
- finestre piano terra, 1° e 2° piano (lato xxxxxxx) - xxxxxxxx 0x, 0x xxxxx x 0x xxxxx Xxxxxxx (xxxx strada e posteggio esterno) - parapetti balconi reparto Merazzi - vetrata copertura scala principale – tutte le altre parti superiori interne non raggiungibili manualmente.
Art. 3 - FREQUENZA E MODALITA’ SERVIZIO PULIZIA
1. Il sevizio di pulizia dovrà essere eseguito “a regola d’arte” e garantire costantemente uno standard qualitativo di tipo ottimale sia degli ambienti che degli arredi. In particolare il servizio dovrà garantire il raggiungimento dei seguenti fini:
➢ salvaguardare lo stato igienico sanitario dell’ambiente;
➢ mantenere integro l’aspetto estetico ambientale dei locali;
➢ salvaguardare l’integrità delle superfici sottoposte a pulizia.
2. Il servizio dovrà essere erogato con la frequenza e modalità proposte nel progetto tecnico presentato in sede di gara dal’impresa affidataria e dovrà tener conto delle seguenti prescrizioni minime:
a) il servizio si intende continuativo tutti i giorni dell’anno;
b) il servizio dovrà essere articolato in pulizia e disinfezione giornaliera, e in pulizia e disinfezione periodica, che si aggiunge a quella giornaliera, da effettuare con diverse cadenze, come di seguito specificato:
I. OPERAZIONI GIORNALIERE (SU 7 GIORNI A SETTIMANA):
a. scopatura ad umido, detersione e disinfezione manuale e meccanica dei pavimenti di tutti i vani e di tutti gli accessori (stanze, sale, corridoi, scale e superfici calpestabili, ingresso, ascensori, spogliatoi, e quant’altro rientra nel perimetro delle planimetrie con esclusione dei magazzini e vani tecnici);
b. detersione, disinfezione e deodorazione dei pavimenti degli antibagni e dei servizi igienici;
c. detersione, disinfezione e disincrostazione di tutti gli apparecchi igienico sanitari e delle pareti adiacenti gli apparecchi stessi, con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante, detersione e asciugatura degli specchi, compresa la fornitura e il ricambio salviette di carta e/o rotolo sanitizzato monouso, carta igienica e sapone liquido negli appositi contenitori;
d. lavaggio porte bagni e antibagni;
e. spazzatura e pulitura della sala da pranzo al piano terreno dopo pranzo e cena;
f. spazzatura e pulitura delle salette al 1° e 2° piano dopo pranzo e cena;
g. spolveratura ad umido con adeguate sostanze detergenti di sedie, poltrone, tavoli, armadi ed arredi in genere, collocati nell’edificio ma al di fuori delle camere degli ospiti;
h. svuotamento cestini portarifiuti, compreso la fornitura e il cambio dei sacchetti;
i. fornitura e trasporto dei sacchi per i rifiuti nella zona di raccolta differenziata sito all’esterno;
j. svuotamento e pulitura dei posacenere;
k. pulizia zerbini;
II. OPERAZIONI GIORNALIERE (SU 5 GIORNI A SETTIMANA):
l. pulizia palestra e relativi arredi e attrezzature con panno imbevuto di prodotto ad azione detergente e disinfettante, al di fuori del normale svolgimento delle attività;
m. pulizia uffici compresa spolveratura di scrivanie, arredi, piani di lavoro e suppellettili di ufficio, al di fuori del normale svolgimento delle attività;
III. OPERAZIONI SETTIMANALI
n. lavaggio e disinfezione delle pareti piastrellate e delle porte dei servizi igienici;
o. pulizia della vetrata della porta di ingresso;
p. pulizia degli apparecchi telefonici ed informatici, citofoni, scaffali con panno imbevuto di prodotto ad azione detergente e disinfettante;
q. pulizia di ringhiere, corrimano, ventilatori ed estintori;
r. scopatura dell’area perimetrale esterna adiacente il cortile interno e dell’area antistante l’ingresso principale;
s. pulizia di caditoie e griglie degli scoli pluviali del cortile;
t. detersione e disinfezione della zona esterna di stoccaggio dei rifiuti;
u. pulizia camera mortuaria;
v. pulizia arredi da giardino;
IV. OPERAZIONI MENSILI
w. pulizia dei vetri e relativi serramenti e infissi di tutte le finestre interne ed esterne (piano seminterrato: tutte, piano terra: lato verso la strada: tutte - lato cortile: solo le parti raggiungibili dall’interno, primo e secondo piano: solo le parti raggiungibili dall’interno);
x. lavaggio delle porte interne e relativi infissi;
y. pulizia dei quadri posti a parete;
z. spolveratura e pulizia delle parti superiori degli armadi; aa. spolveratura dei corpi illuminanti e canaline;
bb. pulizia soffitti, controsoffitti, pilastri, nicchie anche nelle parti non in vista, cassonetti;
cc. asportazione ragnatele;
dd. pulizia e lavaggio di davanzali e balconi; ee. aspirazione tende alla veneziana;
ff. lucidatura di manutenzione di tutti i pavimenti in linoleum;
gg. scopatura locali ventilazione, centrale elettrica, ripostigli e magazzini, locali archivi; hh. trattamento anticalcare di tutti i lavandini;
ii. pulizia, detersione e disinfezione cassonetti rifiuti; jj. disinfezione a vapore di sedie e poltrone;
V. OPERAZIONI SEMESTRALI
kk. Sanificazione locali e risanamento dei pavimenti, ivi compreso il trattamento di deceratura estesa agli zoccoli e successiva protezione, ceratura e lucidatura delle superfici calpestabili in PVC e/o linoleum, degli zoccolini;
ll. pulizia dei radiatori/fancoil;
mm. pulizia integrale delle grandi vetrate e relativi infissi:
• parti esterne: finestre piano terra e 1° e 2° piano (lato cortile), finestre 1° e 2° piano (lato strada);
• parti superiori interne non raggiungibili manualmente: vetrata atrio 1° piano e vetrata a copertura scala principale;
nn. pulizia tettoie cortile e tende da sole;
oo. scopatura locale batterie, centrale ossigeno, centrale termica esterna (con presenza del personale tecnico addetto) e box automezzi;
VI. OPERAZIONI STRAORDINARIE A RICHIESTA
pp. sanificazione camera mortuaria successivamente alle esequie, compresa battitura tappeto;
qq. sanificazione dei pavimenti e degli arredi della camera dell’Ospite in caso di decesso;
c) il servizio comprende l’esecuzione della pulizia, della detersione e della sanificazione di tutti i pavimenti (di qualsiasi tipo e materiale essi siano costituiti), pareti, soffitti, controsoffitti, pilastri, nicchie anche nelle parti non in vista, scale, pianerottoli, atri, divisori fissi e mobili, pareti leggere, porte (interne ed esterne), sopraporte, stipiti, infissi e serramenti, vetri, frangisole, veneziane e similari, corpi illuminanti a muro e a soffitto, radiatori ed altri corpi riscaldanti/raffrescanti, zoccolature, corrimano, ringhiere, ascensori, montacarichi, terrazzi;
d) è inoltre oggetto dell’appalto la pulizia e sanificazione di: tutti gli arredi delle camere degli Ospiti, maniglie, grate di protezione, specchi, estintori, quadri, attaccapanni, posacenere, portarifiuti, zerbini, elementi igienico sanitari, davanzali, macchine per ufficio, computer, apparecchi telefonici, citofoni, ventilatori, tutto il materiale di arredamento ordinario quale il
mobilio e le suppellettili in ogni loro superficie e componente esterna ed interna, scaffali, le attrezzature non sanitarie, tutto l’arredamento sanitario, le attrezzature delle palestre;
e) di norma, sono escluse dalle pulizie tutte le apparecchiature scientifiche, sanitarie ed i carrelli di medicazione e terapie, nonché gli interni degli armadi;
f) per i locali appaltati, il servizio comprende la fornitura e la distribuzione di: carta igienica, salviette di carta e/o rotolo sanitizzato monouso, sapone liquido. La stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione del suddetto materiale, qualora ritenuto non efficace all’uso. Sono altresì inclusi i dispenser necessari alla loro distribuzione, che devono essere mantenuti a cura dell’appaltatore costantemente in buono stato d’uso. Tali dispenser alla conclusione dell’appalto diventeranno di proprietà della stazione appaltante senza che quest’ultima debba sopportare alcun onere;
g) la pulizia di alcuni locali con ubicazione di impianti tecnologici (quali locale batterie, locali macchine ascensori, centrale ossigeno, centrale termica esterna, locali contatori ecc.) deve essere programmata ed effettuata esclusivamente in presenza del personale tecnico addetto, concordando preventivamente le date;
h) l’approntamento dei locali (sedie, tavoli, ecc.) in caso di manifestazioni o feste organizzate presso la struttura e sgombero dei locali con ripristino delle ottimali condizioni di pulizia al termine delle stesse;
i) tutti gli interventi in occasione di particolari esigenze non altrimenti prevedibili e al di fuori delle condizioni di gestione standard dell’immobile, potranno essere ordinati dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a far sì che al termine dei servizi effettuati i locali si trovino sempre in stato di scrupolosa pulizia, ed a tal proposito si assume ogni onere, ivi comprese le sanzioni che dovessero essere comminate a seguito di visite ispettive delle autorità competenti.
4. Il Progetto tecnico presentato per la partecipazione alla gara dovrà essere integrato dal Piano dettagliato delle attività che rappresenta la pianificazione temporale di un anno delle attività programmate.
Art. 4 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO LAVANDERIA
1. Il servizio di lavanderia interna comprende:
a) il lavaggio e la stiratura della biancheria per circa n° 60 Ospiti, il cui numero può variare in più o in meno a seconda delle effettive richieste da parte degli utenti;
b) il lavaggio e la stiratura anche dei capi degli Ospiti particolarmente sporchi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
c) la consegna della biancheria pulita presso i reparti nell’armadio dell’Ospite;
d) applicazione dei numeri sui capi per l’individuazione dell’Ospite e piccole riparazioni agli stessi;
e) lavaggio e stiratura delle divise di circa n° 20 unità di personale dipendente dalla stazione appaltante, consegna negli spogliatoi e piccole riparazioni delle stesse;
f) lavaggio di tovaglie, coprimaterassi, cinture di contenzione, fasce per sollevatori, ausili antidecubito, capi di vestiario e altro che dovesse rendersi necessario per la gestione dell’Ospite in dotazione alla Casa Anziani;
g) lavaggio di circa n° 20 cuscini la settimana;
h) lavaggio tende filtranti in dotazione ogni 6 mesi (in concomitanza alle operazioni di sanificazione dei locali) e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
i) lavaggio tende oscuranti in dotazione una volta l’anno (in concomitanza alle operazioni di sanificazione dei locali) e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
j) piccole riparazioni delle tende filtranti, tende oscuranti, cuscini, tovaglie, coprimaterassi, bavaglie, cinture di contenzione, capi di vestiario e altro che dovesse rendersi necessario per la gestione dell’Ospite in dotazione alla Casa Anziani;
k) sanificazione periodica dei carrelli adibiti alla movimentazione della biancheria pulita;
l) acquisto dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio di lavaggio, stiratura e piccole riparazioni presso i locali ceduti in comodato d’uso dalla stazione appaltante.
Art. 5 – COORDINAMENTO E CONTROLLO QUALITA’ DEI SERVIZI RESI
1. L’appaltatore assicura il coordinamento dell’attività degli operatori con personale dotato della necessaria professionalità e inquadramento contrattuale adeguato al ruolo.
2. L’appaltatore deve svolgere i servizi secondo principi improntati al Total Qualità Management e con l’aggiudicazione dell’appalto si obbliga già a rispettare il sistema di gestione per la qualità ISO 9001 e il sistema di gestione ambientale ISO 14001 con particolare riguardo al processo aziendale inerente l’erogazione dei servizi appaltati e l’intrattenimento dei rapporti con gli anziani.
3. L’appaltatore dovrà proporre con il progetto tecnico il proprio sistema di autocontrollo e le verifiche di conformità, specificando parametri e indicatori.
4. La definizione dei parametri e degli indicatori proposti in sede di gara sarà accettata dalla stazione appaltante dopo un periodo sperimentale di quattro mesi, al fine di valutare anche le circostanze generali e particolari che ne impongano una eventuale revisione in contradditorio.
5. Qualora:
• le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi definiti in accordo tra le parti;
• le attività previste dal piano di autocontrollo non vengano effettuate o siano eseguite con modalità e tempi difformi rispetto a quanto concordato tra le parti;
la stazione appaltante si riserva di applicare le penalità previste all’art. 30 del presente capitolato, anche in relazione alla gravità delle non conformità e alla loro reiterazione.
TITOLO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO
1. L’appalto avrà durata di quattro anni e precisamente dal 01.07.2012 al 30.06.2016, e comunque dalla data effettivo inizio del servizio.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con decorrenza dalla fine del secondo anno, restando esclusa la possibilità per l’appaltatore di pretendere danni o indennizzi di sorta. Il recesso, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con almeno due mesi di preavviso, potrà essere esercitato per sopravvenute esigenze organizzative da parte della stazione appaltante, per sopravvenute modifiche normative e per valutazione negativa complessiva dei risultati dei servizi oggetto dell’appalto, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
3. I primi quattro mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e di insoddisfazione del servizio, formalmente contestata all’appaltatore, il contratto potrà essere disdetto almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorsi quattro mesi il contratto si intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo, fatto salvo quanto disposto nel presente articolo per la facoltà di recesso.
4. Nel caso in cui al termine del contratto, la stazione appaltante non fosse riuscita a completare la procedura per l’individuazione del nuovo contraente, l’appaltatore, in regime di proroga, è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni e patti stabiliti nel contratto scaduto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque per non più di sei mesi dalla scadenza.
5. L’appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell’atto contrattuale entro e non oltre la data che verrà comunicata al medesimo, successivamente all’intervenuta aggiudicazione dell’appalto.
6. L’ingiustificato ritardo nella firma del contratto, dal quale dipende altresì il corretto funzionamento del servizio, costituisce causa di revoca dell’aggiudicazione da parte dell’Azienda. L’Azienda potrà richiedere i danni eventualmente subiti, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria prestata per la partecipazione alla gara d’appalto.
7. Alla fine dei quattro anni l’appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
8. Previa verifica di positivo andamento del servizio, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. b) D.Lgs 163/2006 ed ove la normativa vigente tempo per tempo lo consentirà, il contratto potrà essere ripetuto tramite accordo tra le parti contraenti per un periodo massimo di uguale durata, in ragione dell’opportunità di garantire continuità al servizio, fermo restando che l’importo si colloca sopra soglia. In tale ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto.
Art. 7 - NATURA DEL RAPPORTO, RESPONDABILE PROCEDIMENTO E DIRETTORE DI ESECUZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. I servizi previsti vengono resi in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'appaltatore mediante l'impiego di personale nella esclusiva disponibilità dello stesso.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 272 comma 5 del D.P.R. 207/2010 svolgerà anche le funzioni di direttore di esecuzione del contratto per conto della stazione appaltante ed assume l'incarico di rappresentare la stessa onde assicurarsi che i servizi vengano eseguiti in base alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, nonchè al progetto presentato in sede di gara, e che il risultato dedotto venga conseguito a regola d'arte.
3. Non sussistendo alcun rapporto di lavoro dipendente o vincolo di subordinazione nei confronti della stazione appaltante, ma esclusivamente un rapporto funzionale, le eventuali osservazioni e istruzioni che il direttore di esecuzione del contratto ritenesse opportuno dare agli operatori dell’appaltatore, dovranno essere effettuate solo tramite il Rappresentante dei servizi resi dall’appaltatore all’interno della Casa Anziani. Tutti i lavoratori dell’appaltatore, impegnati nei servizi in argomento, sono sotto la responsabilità giuridica ed economica dell’appaltatore stesso.
4. Il direttore di esecuzione del contratto potrà altresì attivare i controlli che riterrà più opportuni per verificare l’adeguatezza del servizio in rapporto ai parametri quanto-qualitativi che riterrà più significativi.
5. Il direttore sanitario dell’Azienda, inoltre, potrà attivare i controlli che riterrà più opportuni per verificare l’osservanza delle condizioni igienico sanitarie nell’espletamento dei servizi ed impartire conseguenti prescrizioni.
Art. 8 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
1. Con riferimento al presente contratto, l’Appaltatore deve nominare attraverso il verbale di consegna un proprio Rappresentante, indicando il domicilio e recapito telefonico dello stesso, nonché giorni e ore di presenza presso la sede della struttura.
2. Il rappresentante dell’Appaltatore è incaricato di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale impegnato per l’esecuzione del contratto presso la stazione appaltante; tale rappresentante sarà il referente relativamente al piano di autocontrollo e alle relative verifiche di conformità, alla fornitura di informazioni e reportistica, contestazioni, segnalazioni, richieste di interventi di pulizia rapidi e specifici, richieste di chiarimenti e quant'altro ritenuto necessario.
3. Il rappresentante dell’Appaltatore dovrà essere sempre reperibile durante le ore di effettuazione dei servizi.
4. Tutte le comunicazioni formali relative alle contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto saranno trasmesse al rappresentante dell’Appaltatore presso il domicilio eletto, e si intenderanno in tal modo come validamente effettuate all’Appaltatore.
5. In caso di impedimento del rappresentante dell’Appaltatore, questi dovrà darne tempestiva comunicazione all’Azienda Speciale, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
Art. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
1. Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs 81/2008 e all’art. 17 del presente capitolato.
2. I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio alle proprietà della stazione appaltante saranno contestati per iscritto e qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali di cui all’art. 30.
3. L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra la stazione appaltante ed il rappresentante dell’Appaltatore.
4. A tale scopo saranno comunicate al Rappresentante dell’Appaltatore, con anticipo di quarantotto ore, la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto relativo atto di constatazione di danno.
5. Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'Appaltatore e di eventuale applicazione di penale.
6. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti dei terzi e del personale tutto della stazione appaltante derivante dalla gestione del servizio, saranno altresì coperte da polizza assicurativa la quale dovrà avere le caratteristiche indicate all’art. 22 del presente capitolato speciale d’appalto.
Art. 10 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. I servizi di pulizia e di lavanderia dovranno essere accurati ed erogati a perfetta regola d’arte sotto l’osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza vigenti in materia, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se soci di cooperative.
2. Per quanto attiene il servizio di pulizie, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto segue:
- Tutti i locali oggetto dell’intervento devono essere sempre in perfetto stato di decoro e pulizia.
- Non devono essere danneggiati i pavimenti, rivestimenti, verniciature, mobili e qualsiasi oggetto all’interno degli spazi da pulire.
- Tutte le prestazioni devono essere rese con le frequenze minime indicate al precedente art. 3 e secondo il piano delle attività proposto con il progetto di gara.
- Farsi carico delle spese relative all’acquisto delle attrezzature, macchinari, materiali e prodotti occorrenti al fine di garantire un adeguato standard di pulizia;
- Entro l’inizio del servizio dovranno essere concordate con il direttore di esecuzione del contratto le fasce orarie di effettuazione del servizio di pulizia, sulla scorta del piano delle attività;
- Entro un mese dall’inizio del servizio, comunicare alla stazione appaltante la programmazione temporale delle prestazioni di pulizia periodiche con indicazione approssimativa delle date di
inizio e di termine delle stesse, sulla scorta del piano delle attività. L’Appaltatore rimane obbligato ad eseguire il servizio rispettando il calendario.
- Effettuare la pulizia dei locali concessi in comodato, con relativa raccolta e deposito dei rifiuti nel locale di raccolta differenziata.
3. Per quanto attiene il servizio di lavanderia, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto segue:
- Garantire il servizio con una frequenza di sei giorni su sette, domeniche e festività escluse.
- Entro l’inizio del servizio dovranno essere concordate con il direttore di esecuzione del contratto le fasce orarie di effettuazione del servizio di lavanderia, sulla scorta del piano delle attività;
- Effettuare la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione dall’appaltatore e concessi in comodato d’uso per l’espletamento del servizio.
- Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari e delle attrezzature avute in comodato d’uso. L’indice di convenienza delle riparazioni per la manutenzione straordinaria, da determinarsi di comune accordo tra le parti, è fissato nel 50% del valore del costo delle macchine nuove. In tal caso la stazione appaltante si farà carico del costo per le sostituzioni.
- Approvvigionare a proprie spese i prodotti necessari per l’espletamento del servizio.
- Approvvigionare a proprie spese le attrezzature e i prodotti necessari per il rammendo dei capi.
- Effettuare la pulizia dei locali concessi in comodato, con relativa raccolta e deposito dei rifiuti nel locale di raccolta differenziata.
- Integrare le attrezzature concesse in comodato d’uso dalla stazione appaltante a propria cura e spese, qualora quelle avute in comodato non fossero sufficienti all’espletamento del servizio.
4. Inoltre, per entrambi i servizi:
- Le chiavi di accesso ai locali e le attrezzature per il servizio lavanderia vengono consegnate all’appaltatore perché ne faccia uso con la diligenza del buon padre di famiglia.
- L’appaltatore pertanto è responsabile degli eventuali danni arrecati ai locali ed ai macchinari ed attrezzature concesse in comodato d’uso dalla stazione appaltante.
- Ogni spesa che la stazione appaltante dovesse sostenere per il ripristino per avarie, perdite o danneggiamenti provocati da incuria agli impianti, alle attrezzature ed agli immobili di proprietà della stessa, causate dal personale dell’appaltatore, sarà totalmente addebitata all’appaltatore stesso.
- L’appaltatore si obbliga ad osservare Codice Etico della “Casa” di cui la stazione appaltante è dotata.
Art. 11 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
1. Sono a carico della stazione appaltante:
a. La concessione in comodato d’uso gratuito dei locali necessari per il servizio di pulizie e di lavanderia e delle attrezzature necessarie per il servizio di lavanderia, restando sollevata da qualunque responsabilità derivante da infortuni anche a terzi. All’inizio dell’appalto verrà effettuato un inventario e un sopralluogo congiunto per la verifica dello stato dei luoghi e delle attrezzature del quale verrà redatto apposito verbale in contraddittorio;
b. La trasmissione di copia dell’autorizzazione in deroga all’art. 8 del D.P.R. 303/56 all’utilizzo di locali seminterrati a scopo lavorativo rilasciata il 21/12/2004 prot. n° 118188 dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como;
c. Le manutenzioni straordinarie dei locali messi a disposizione per i servizi;
d. La fornitura ogni forma di energia (elettricità, acqua, ecc.) necessari per lo svolgimento dei servizi;
e. Lo smaltimento dei rifiuti e degli oneri relativi a tasse comunali per lo sgombero degli stessi;
f. La trasmissione all’appaltatore l’elenco aggiornato degli Ospiti che usufruiscono del servizio lavanderia.
g. La trasmissione del piano di emergenza ed evacuazione.
h. L’informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale della ditta aggiudicataria è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione adottate.
Art. 12 - MACCHINARI, ATTREZZATURE SERVIZIO PULIZIE E CONNESSE RESPONSABILITA’
1. L’Appaltatore dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato utilizzando macchinari ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità.
2. Prima dell’inizio del servizio dovrà fornire elenco dei macchinari e attrezzature utilizzati, con copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata degli stessi. Tale incombenza dovrà essere assolta anche in caso di sostituzione o integrazione di macchinari ed attrezzature.
3. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal
D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 e s.m.i.
4. Tutte le macchine, le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
5. Tutte le attrezzature utilizzate per il servizio dovranno essere conformi alle norme europee ed essere rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
6. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli attrezzi, quali, a titolo esemplificativo, scope, stracci, panni per le operazioni di sanificazione, aspirapolvere, lavapavimenti lavasciuga, monospazzole, lucidatrice, battitappeto, scale, carrelli attrezzati per la pulizia e tutto quanto necessario per eseguire il servizio a regola d’arte.
7. L’impiego delle attrezzature e dei macchinari, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali; dovranno essere tecnicamente efficienti, non rumorose e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
8. Su tutte le attrezzature e macchinari in uso dell’impresa, dovrà essere applicata una targhetta o adesivo indicante il nominativo od il contrassegno dell’impresa stessa.
9. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
10. L’appaltatore, inoltre, sarà tenuto a rispondere di tutti i danni provocati dall’utilizzo di materiali difettosi o dal loro uso erroneo o improprio o non conforme alle normative antinquinamento.
11. L’Appaltatore sarà responsabile della custodia delle proprie attrezzature e macchinari utilizzati “con la diligenza del buon padre di famiglia”.
12. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti dei macchinari e delle attrezzature.
Art. 13 – MATERIALE D’USO SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA
1. I prodotti chimici non devono avere pericolosità per ingestione e/o per inalazione alle condizioni di impiego, come definite ai sensi del D.Lgs 81/2008, titolo IX.
2. In particolare non devono essere utilizzati: benzene, ammoniaca superiore al 2%, soda caustica, acido cloridrico, acido nitrico, aldeidi, alcool denaturato.
3. I prodotti chimici utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo.
4. L’Appaltatore è tenuto a fornire prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto delle normative vigenti (ad esempio biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità).
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di alcuni prodotti con altri di sua indicazione per soddisfare esigenze particolari.
6. L’appaltatore dovrà allegare, per ogni prodotto che intende utilizzare nell’espletamento del servizio, le schede tecniche e di sicurezza, redatte in lingua italiana e conformi a quanto previsto dal D.M. 7 settembre 2002 (pubblicato nella G.U.n. 252 del 26 ottobre 2002) e s.m.i..
7. I detergenti e i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati “di fresco”.
8. E’ vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, ecc.).
9. Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.
10. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia deve essere indicata in maniera visibile, l’indicazione relativa alla eventuale pericolosità e nocività dei prodotti stessi, in conformità alle disposizioni sull’etichettatura delle sostanze pericolose e nocive.
11. Al fine di evitare contaminazioni, i prodotti chimici devono essere conservati nei contenitori originali e diluiti al momento dell’utilizzo (con appositi sistemi di dosaggio) secondo le indicazioni delle case produttrici, nonché stoccati su scaffalature dotate di apposita bacinella per il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali di liquidi.
12. La stazione appaltante si riserva di sottoporre a verifica dell’ A.S.L. i prodotti chimici e le soluzioni pronte per l’uso, per verificare le caratteristiche dei prodotti e l’esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni, chiedendone la variazione nel caso di non adeguatezza.
13. Dopo l’uso tutto il materiale dovrà essere accuratamente lavato ed asciugato e riposto negli appositi spazi. In particolare, la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa, mantenendo le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo da luce e/o fonti di calore.
14. I prodotti devono essere inoltre compatibili con le superfici/attrezzature dell’Azienda. Non è ammesso l’uso di crine e nylon, di spazzolini di vario genere, di segatura, di prodotti chimici che possano alterare o corrodere superfici e apparecchiature.
15. E’ vietato l’uso di sostanze acide od eccessivamente alcaline sulle piastrelle, conglomerati. Sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all’anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.
16. In nessun caso, per i pavimenti, zoccoli, battiscopa,pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone, bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.
17. Tutti i materiali occorrenti per le pulizie sopra indicate, sono a carico dell’Appaltatore e dovranno essere idonei per l’uso per qualità e quantità.
18. L’Appaltatore dovrà procedere, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione della stazione appaltante, ad una attenta visita dei locali oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione ed all’opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito al servizio, nonché ad osservare quanto prescritto nel documento di valutazione dei rischi sulle interferenze.
19. L’Appaltatore sarà responsabile della custodia dei prodotti utilizzati, “con la diligenza del buon padre di famiglia”. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti dei prodotti.
Art. 14 – PERSONALE: ASSORBIMENTO PERSONALE IN SERVIZIO PER CAMBIO GESTIONE, REQUISITI, OBBLIGHI, OSSERVANZA NORME
1. Per svolgere le prestazioni contrattuali, l’Appaltatore si avvarrà di proprio personale valido ed efficiente, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità.
2. Si richiede alla Ditta aggiudicataria, a prescindere dalla sua configurazione giuridica (impresa individuale, società commerciale, cooperativa, consorzio), l’assorbimento in organico, in via
prioritaria, del personale che espleta già il servizio di cui al presente capitolato presso la Casa Anziani Intercomunale. Al personale dovrà, quantomeno, essere assicurata la qualifica e la mansione attuale.
3. In relazione a quanto sopra, a titolo puramente indicativo, si riportano i seguenti dati concernenti il personale che presta servizio presso questa Casa Anziani per le operazioni ordinarie di pulizia e per il servizio di lavanderia, così come sono stati comunicati dall’impresa che attualmente svolge i servizi in argomento:
NUMERO ADDETTI | LIVELLO | ORARIO SETTIMANALE |
1 | 3 | 24 |
6 | 2 | 15 |
1 | 2 | 20 |
1 | 1 | 12 |
4. L’appaltatore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituito sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporti di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di sicurezza, di igiene del lavoro.
5. L’appaltatore, qualora trattasi di cooperativa, assicura il servizio esclusivamente mediante l'impiego di soci-lavoratori, inquadrati con rapporto di lavoro subordinato, di provata capacità, qualificati. Qualora ricorrano eccezionali circostanze, idoneamente documentate, la cooperativa potrà avvalersi di personale con altra tipologia di rapporto di lavoro nell’ambito delle fattispecie individuate dall’art.1 comma 3 della Legge 3 aprile 2001 n° 142 e s.m.i., per far fronte a periodi eccezionali di lavoro.
6. L’appaltatore dovrà altresì applicare nei confronti dei lavoratori di cui al comma precedente, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (CCNL 31.05.2011), anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
7. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze della stazione appaltante.
8. Il personale impiegato nel servizio dovrà quotidianamente, all’inizio ed al termine del lavoro, rilevare la propria presenza, con le modalità che vengono specificate dall’impresa affidataria.
9. In caso di eventuali assenze improvvise del personale (es. malattie), lo stesso dovrà essere sostituito in tempo reale da altri operatori onde poter garantire la continuità del servizio.
10. L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato alla direzione dell’Azienda entro 5 giorni di calendario.
11. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, in ogni momento, la sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In caso di inadempimento si applicheranno le penali di cui al successivo art. 30.
12. L’Appaltatore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia, di comprovata capacità, onestà e moralità che mantenga un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con gli assistiti che con il personale dell’Azienda e con il pubblico che accede ai reparti. Il personale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza, ovunque posti ed ha l’obbligo di
riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza. Esso dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro decorosa ed igienica.
13. La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento dell’Appaltatore e la targhetta con il nome del dipendente (ai sensi del D.Lgs 81/2008) e, qualora il genere di prestazione lo richieda, dovrà indossare gli indumenti protettivi e altri dispositivi di protezione idonei conformemente alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzari, ecc.).
14. A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore dovrà esibire il Libro Unico del Lavoro, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), nonché copia del registro infortuni, e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.
15. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere la Direzione Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette.
16. La stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi.
Art. 15 - SCIOPERI
1. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12.06.1990 n° 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni.
2. L’Appaltatore è, altresì, tenuto ad assicurare un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti.
3. I servizi e le prestazioni non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell’Appaltatore, verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta della stazione appaltante, saranno trasformati in prestazioni.
Art. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI, REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CASI DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA DELL’APPALTATORE ED EVENTUALE RISOLUZIONE CONTRATTUALE
1. Per la tutela dei lavoratori, in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, la stessa potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento dei danni.
2. Il personale dell’appaltatore non sarà considerato ad alcun effetto come facente parte del personale della stazione appaltante, con la direzione della stessa avrà un rapporto esclusivamente funzionale senza vincoli di subordinazione o di rapporto gerarchico.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici e assistenziali, previdenziali sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti della stazione appaltante.
4. La stazione appaltante, tramite il Responsabile Unico del Provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 5, lett. r), del D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici) e con le modalità di attuazione definite agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento):
a) mette in atto propri interventi sostitutivi in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o in caso di inadempienze contributive dello stesso;
b) propone, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Dlgs. 163/2006 e con le modalità stabilite dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010, la risoluzione del contratto in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive.
Art. 17 - SICUREZZA SUL LAVORO
1. L’appaltatore si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo con gli stessi. In particolare dovrà assicurare la piena osservanza delle norme riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro di cui al Codice Civile artt. 1339, 1372, 1374, 1655, 1656, 2082, 2083, 2085, 2087; nonchè al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’appaltatore deve disporre d'autonomia organizzativa, finanziaria e possedere i mezzi necessari per l’esecuzione del servizio, e con la sottoscrizione del contratto d’appalto si intende dichiarata la ricorrenza delle suddette caratteristiche d’impresa.
3. Nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 81/2008, prima dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto, l’appaltatore dovrà fornire:
a. autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000;
b. nominativo del responsabile del servizio e verbale di accettazione di incarico;
c. dichiarazione con la quale viene attestato il tipo di inquadramento contrattuale di ogni unità di personale, nonchè che ogni unità di personale è sottoposta a sorveglianza sanitaria periodica ed è assicurata presso l’INAIL a norma di legge;
d. dichiarazione dell’osservanza normativa ed economica del CCNL del settore in cui opera,
e. elenco del personale impiegato nell’appalto, con le informazioni anagrafiche e professionali, (qualifica, tipologia e durata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato, parziale o pieno), con allegate:
- copia della comunicazione informatica di assunzione al Centro per l’impiego;
- copia dell’eventuale permesso di soggiorno per i soggetti obbligati;
L’elenco nominativo del personale dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno precedente il nuovo inserimento.
f. composizione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
g. dichiarazione con la quale l’appaltatore si impegna ad effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori come previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni entro due mesi dall’inizio dell’appalto e, comunque, dall’inserimento di nuove unità di personale, con elenco delle attività formative. L’informazione e la formazione dei lavoratori devono comprendere anche la parte relativa ai rischi da interferenze, mettendo in condizione il lavoratore di conoscere tutti i rischi cui può andare incontro. Successivamente dovrà essere fornita alla stazione appaltante idonea documentazione che attesti di aver effettuato quanto indicato al presente punto;
h. verbale di sopralluogo del Responsabile dell’appaltatore con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della stazione appaltante;
i. Copia del piano sanitario aziendale ed elenco idoneità personale. L’elenco delle idoneità deve essere costantemente aggiornato ad ogni variazione o inserimento di nuovo personale;
j. elenco dei DPI forniti al personale;
k. comunicazione riguardante le caratteristiche del vestiario e del cartellino di riconoscimento in dotazione al personale dell’appaltatore.
l. tutte le procedure operative igienico sanitarie e di sicurezza a cui il personale si dovrà attenere per l’espletamento di tutte le operazioni oggetto dell’appalto. Qualora le procedure prevedano l’uso di dispositivi di protezione individuale o sostanze chimiche essi dovranno
essere sempre dettagliati nella specifica procedura. I prodotti chimici dovranno essere sempre accompagnati da scheda di sicurezza.
Di tutto quanto sopra, dovranno essere di volta in volta tempestivamente trasmesse le variazioni intercorse.
4. L’appaltatore dovrà garantire che il proprio personale, in caso di emergenza, partecipi, in coordinamento con il servizio di pronto intervento della stazione appaltante, all’evacuazione degli Ospiti.
5. L’appaltatore deve prendere visione delle specifiche relative ai servizi oggetto dell’appalto, nonché effettuare i sopralluoghi che ritenga opportuni, anche al fine di attuare le misure di sicurezza anche in termini di informazione e formazione dei propri lavoratori.
6. Tutta l’attività svolta nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori dovrà essere oggetto di appositi incontri periodici di coordinamento, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con la stazione appaltante ed in particolare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa che potrà emettere, qualora lo ritenga necessario, disposizioni di servizio nei confronti dell’appaltatore, informando per quanto di competenza, la direzione sanitaria / socio-assistenziale, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia.
7. Resta fermo l’obbligo di adeguamento alle revisioni normative che dovessero sopraggiungere nel corso dell’esecuzione del contratto.
8. Il personale deve essere convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e specifiche, nonché le norme antinfortunistiche per l'esecuzione del servizio affidato.
9. La stazione appaltante ha facoltà, visto l’art. 1662 del codice civile, di verificare l’andamento del servizio appaltato, anche in relazione alle clausole e alle disposizioni del presente capitolato.
10. L’appaltatore segnala, alla stazione appaltante, eventuali operazioni non previste o prevedibili, in fase contrattuale, al fine di valutare la presenza di rischi e l’interferenza sull’attività della stazione appaltante.
11. L’accesso alla Casa di Riposo sarà consentito al solo personale per il quale l’appaltatore avrà depositato la documentazione richiesta dalla stazione appaltante.
12. Tutti i mezzi e le attrezzature dell'appaltatore devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono inoltre essere mantenute nel tempo. Le attrezzature sottoposte a verifiche periodiche da parte degli organi di vigilanza dovranno essere in regola con le verifiche stesse.
13. L'appaltatore deve, inoltre, disporre affinché i propri dipendenti non usino, sul luogo di lavoro, indumenti personali ed abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l'incolumità personale.
14. E' facoltà della stazione appaltante di esaminare tutte le attrezzature dell'appaltatore e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento del servizio, intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali interventi non limitano e non eliminano la completa responsabilità dell'appaltatore in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti dell'autorità competente, sia agli effetti contrattuali nei confronti del committente.
15. L’appaltatore svolge la propria attività con particolare attenzione ad evitare lo scarico in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, di prodotti potenzialmente inquinanti.
16. Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e della sicurezza sul posto di lavoro l’appaltatore deve osservare, a sua cura e spese, le procedure stabilite dalla stazione appaltante per la conduzione dei servizi in appalto, come risulta dal presente articolo.
ART. 18 -UTILIZZO DEI DATI PERSONALI – D.LGS. 30/06/2003 N° 196
1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
a. I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Azienda Speciale, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente.
b. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.
c. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
d. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.
e. I responsabili del trattamento sono, in qualità di Responsabili dei Servizi della struttura organizzativa, nell’ambito dei quali i dati sono trattati, le seguenti persone:
Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Azienda Dr. Xxxxxx Xxxxxx, Direttore Sanitario
f. Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell’interessato, così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” l’appaltatore è individuato quale incaricato del trattamento dei dati personali, di cui è titolare la Casa Anziani Intercomunale nella persona del legale rappresentante, nell’ambito del quale i dati sono trattati. Nel trattamento dei dati l’appaltatore deve attenersi a quanto disposto dalla legge, anche in materia di attuazione delle misure di sicurezza, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Azienda vigenti in materia. L’accesso è autorizzato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.
4. Il personale del’appaltatore, da parte sua, dovrà autorizzare la stazione appaltante a trattare i propri dati personali per gli scopi strettamente connessi alle finalità del presente capitolato e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.
Art. 19 – CORRISPETTIVO DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Spetta all’appaltatore, a compenso degli oneri che andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo indicato nell’offerta presentata.
2. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati all’appaltatore tutti i servizi, le forniture, le provviste, le prestazioni, le attrezzature, ecc. necessarie per la regolare esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e non, del presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di che trattasi e le spese per il personale impiegato dallo stesso.
3. Il corrispettivo è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l’Iva se ed in quanto dovuta.
4. Le fatture a cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti ed essere intestate a: Azienda Speciale Casa Anziani Intercomunale - Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxx (XX) – C.F./P. I.V.A. 01750930131.
5. Il pagamento verrà effettuato a mezzo di ordinativo di pagamento, entro 60 giorni dalla data della fattura, previo assolvimento da parte dell’appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82, recante la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, e dell’art.6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207 la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (D.U.R.C.) che attesti contestualmente la regolarità dell’appaltatore per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, verificati sulla base della normativa di riferimento, e previa attestazione da parte dell’appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
7. Qualora l’appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute al personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di cooperative, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo secondo quanto disposto all’art. 16 del presente capitolato. Tale pagamento sarà ripreso ad avvenuta integrale regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’appaltatore non potrà porre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni o riconoscimenti di interesse per detta sospensione dei pagamenti.
8. Qualora l’appaltatore non adempia a quanto sopra, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, previa diffida con le modalità di cui all’art. 16, e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli istituti previdenziali.
9. Per le inadempienze anzidette la stazione appaltante si riserva inoltre di escutere le cauzioni costituite.
Art. 20 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
1. Il corrispettivo è sottoposto alla revisione annuale del corrispettivo a partire dal terzo anno del servizio (luglio 2014), nella considerazione che l’importo a base d’asta è stato determinato dall’Azienda:
- per il costo del personale: sulla scorta delle varie tabelle ministeriali concernenti il costo medio orario del lavoro dei dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (CCNL 31.05.2011), che è stato ponderato tenendo conto delle anzidette tabelle (marzo 2012-settembre 2012-aprile 2013) in funzione della durata dell’appalto;
- per gli oneri accessori: sulla scorta del costo risultante dal vigente contratto di appalto, adeguatamente revisionato;
2. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 1,la domanda di adeguamento dovrà essere formulata dalla ditta aggiudicataria entro il 30 giugno e sarà calcolata sulla base dell’indice ISTAT di aumento prezzi al consumo operai ed impiegati intervenuto tra il mese di luglio dell’anno precedente la domanda di aggiornamento ed il mese di giugno dell’anno in corso.
3. La revisione del corrispettivo avviene soltanto previa richiesta espressa dell’appaltatore, il quale dovrà altresì produrre la documentazione necessaria per la definizione dell’ammontare della rivalutazione.
4. Le offerte dei partecipanti dovranno tener conto di tale circostanza nella loro formulazione.
Art. 21 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (ART. 3 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 COME MODIFICATO DALL’ART.7, COMMA 1, LETT.A), N.1, N.4, N.6, N.7, N.8 D.L. 12 NOVEMBRE 2010, N.187)
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni e, tra l’altro, si impegna ad utilizzare e comunicare:
a) gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato,idoneo ad assicurare la piena tracciabilità finanziaria, con l’indicazione del servizio al quale è dedicato;
b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
c) ogni modifica relativa agli stessi.
2. Inoltre lo stesso appaltatore prende atto che gli obblighi di tracciabilità sono estesi ai contratti e ai pagamenti di cui ai commi 2 e 9 del richiamato art. 3.
3. L’Azienda, da parte sua, prende atto che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
4. Le parti prendono atto che, ai sensi dell’art 3,comma 9-bis legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 22 – OBBLIGHI ASSICURATIVI – RESPONSABILITA’ CIVILE – POLIZZA ASSICURATIVA
1. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, tanto dell’Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili allo stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’appaltatore risponde direttamente dei danni verso la stazione appaltante, i terzi e verso i prestatori di lavoro dello stesso, comunque provocati nella esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
3. Nella gestione del servizio l’appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni a persone o cose, con obbligo di rispettare tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni.
4. A tal fine l’appaltatore stipula con idonea società assicuratrice polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con validità non inferiore alla durata contrattuale - ivi comprese le malattie professionali sofferte dai prestatori d’opera addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione - per qualsiasi danno che l’appaltatore possa arrecare alla Azienda appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, ai dipendenti e collaboratori di altre imprese e/o cooperative che gestiscono servizi appaltati dall’Azienda appaltante, nonché a terzi, ivi compresi gli ospiti della R.S.A. e del C.D.I., anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamenti dei dati personali, ecc.. La polizza dovrà garantire:
a) per la responsabilità civile verso terzi, relativa alla conduzione del servizio affidato, la copertura di un massimale di rischi non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro, per persona, per danni a cose;
b) per la responsabilità civile verso prestatori d’opera la copertura con un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 per sinistro e per anno, a copertura di ogni rischio di danni ad opere e impianti;
5. I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente appalto e deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti della stazione appaltante a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
6. Qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa sopra riportata, condizione essenziale per la stazione appaltante, il contratto sarà risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l’obbligo del maggior danno subito.
7. Inoltre la polizza assicurativa deve altresì tenere indenne la stazione appaltante da responsabilità oggettiva derivanti da danni cagionati a persone e/o cose per mezzo delle attrezzature e macchinari in uso al personale dell’appaltatore.
8. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Assuntore per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
9. L’appaltatore dovrà consegnare:
a) all’atto della stipula del contratto, idonea polizza di assicurazione in corso di validità;
b) entro quindici giorni dalle scadenze previste dalla polizza assicurativa, le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi.
10. La mancata consegna nei termini previsti delle quietanze periodiche da luogo all’applicazione delle penalità contrattuali di cui all’art. 30 del presente capitolato.
Art. 23 - CESSIONE DI CONTRATTO, SUBAPPALTO, AVVALIMENTO
1. A pena di risoluzione del contratto, è vietato all’appaltatore cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall’art. 51 D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario e dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore del contratto.
2. Secondo il disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, il servizio di cui al presente capitolato potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando (art.42,lettera i) del D.Lgs 163/2006 la percentuale del servizio che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.
3. La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite E’ fatto obbligo all’ affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (da esso affidatari) corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché ogni altro documento riguardante la regolarità del subappaltatore. La stazione appaltante acquisirà d’ufficio il D.U.R.C. ai fini del riscontro della regolarità contributiva.
4. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell’osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.
5. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
6. Il concorrente per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, secondo quanto dispone l’art. 49 D.Lgs. 163/2006, può avvalersi dei requisiti di un altro soggetto con l’osservanza delle modalità e limiti stabiliti dalla stessa norma.
Art. 24 - CESSIONE DEL CREDITO
1. Al fine di assicurare che, durante l’esecuzione del servizio, all’appaltatore non vengano a mancare i mezzi finanziari per l’esecuzione dello stesso, la stazione appaltante dispone il divieto della cessione del corrispettivo dell’appalto, anche in deroga all’art. 1260 del Codice Civile.
2. La stazione appaltante può derogare a tale divieto allorché la stessa ritenga che tali atti non possano arrecare nessun nocumento all’esecuzione del servizio.
3. In quest’ultimo caso, l’appaltatore, per la cessione del proprio credito nei confronti della stazione appaltante, dovrà attenersi a quanto dispone l’art. 117 D.lgs 163/2006 (Codice dei contratti) circa le modalità della notifica dell’atto con il quale è stata disposta la cessione del credito, che può essere rifiutata ai sensi di quanto dispone il comma 3 del richiamato articolo.
4. Ogni cessione di credito disposta in violazione del presente articolo non potrà produrre effetti nei confronti della stazione appaltante.
Art. 25 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE E COMPENSI
1. L’appaltatore si impegna ad assicurare la propria disponibilità ad effettuare eventuali ulteriori prestazioni, non previste negli artt. 3 e 4 del presente capitolato e nel progetto tecnico presentato in sede di gara, che dovessero rendersi necessarie.
2. Le predette prestazioni devono essere unicamente richieste dall’Azienda Speciale, sulla base di idoneo preventivo concordato contenente la quantificazione delle ore di lavoro e dell’eventuale uso di ulteriori macchinari ed attrezzature, le modalità e i tempi di esecuzione. La valorizzazione delle ore è quella indicata nell’offerta economica e si intende comprensiva dei costi sostenuti per il materiale e per le attrezzature già impiegate per le prestazioni appaltate.
3. E’ fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere che tali prestazioni siano eseguite in sostituzione di alcune prestazioni previste nel progetto tecnico presentato in sede di gara.
Art. 26 – AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEI SERVIZI, RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI
1. La stazione appaltante si riserva la possibilità di ridurre o aumentare l’entità degli interventi di pulizia, aumentare o diminuire gli spazi oggetto del servizio, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. In tal caso l’appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni contrattuali fino a variazioni che rientrano nel 20% dell’ammontare dell’appalto. Oltre questo limite avrà diritto alla risoluzione del contratto senza titolo al risarcimento danni (art. 11 R.D. n. 2440/1923).
2. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'appaltatore, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.
3. La stazione appaltante si riserva pure la facoltà di aumentare o ridurre il numero delle sedi oggetto del presente appalto, qualora se ne verifichi la necessità.
4. In coincidenza di variazioni nella destinazione d’uso delle differenti aree oggetto del servizio, l’Azienda potrà modificare la qualificazione attribuita a singole aree di intervento, richiedendo all’appaltatore di prestare minori o maggiori livelli qualitativi corrispondenti alla classificazione scelta. Il corrispettivo sarà di conseguenza adeguato sulla base dei prezzi di aggiudicazione.
5. Il corrispettivo per il servizio di lavanderia che è stato quantificato all’art. 4 del presente capitolato non potrà subire variazioni in rapporto all’effettivo numero di utenti.
6. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 57 co 5 lett. b) D.Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata con lo stesso appaltatore, si riserva entro il triennio successivo all’appalto la ripetizione di servizi analoghi consistenti in servizi di giardinaggio, manutenzione e altri servizi complementari a condizioni e modalità da convenirsi.
Art. 27 – VERIFICA DI CONFORMITÀ - PRESTAZIONI INSUFFICIENTI - ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ai sensi del Tit. IV , artt. 312 e segg. D.P.R.207/2010 la gestione del servizio è soggetta a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.
2. Ove la stazione appaltante dovesse accertare che le prestazioni oggetto del presente capitolato non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito ed a regola d'arte, procederà secondo quanto stabilito dalle norme surrichiamate o alternativamente, dopo aver contestato almeno due volte a mezzo di raccomandata all’appaltatore l’inadempienza rilevata, potrà a suo insindacabile giudizio, o far eseguire le prestazioni, per le quali è stata formulata la contestazione, da altra impresa o cooperativa con addebito delle spese all’appaltatore, oppure risolvere il contratto di appalto ai sensi dell’art. 31, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni.
Art. 28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’APPALTATORE
1. Fatto salvo quanto prescritto dall’art. 15, il servizio, per quanto non previsto dal presente capitolato, non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore.
2. E', comunque, fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete le prestazioni.
3. Qualora si verificassero casi fortuiti o di forza maggiore l’appaltatore dovrà garantire un servizio sostitutivo che andrà tempestivamente comunicato alla direzione della stazione appaltante ed autorizzato dalla stessa.
Art. 29 - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL’INADEMPIMENTO
1. Per verificare la regolarità delle prestazioni, la stazione appaltante tramite il direttore di esecuzione si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio.
2. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'appaltatore a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto al rappresentante dell'appaltatore di cui all’art. 8. Il Rappresentante dell'appaltatore dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro i 5 giorni solari dalla predetta comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, la stazione appaltante applicherà le penali previste.
3. Qualora la stazione appaltante accerti che l'appaltatore si è avvalso di personale non regolarmente assunto secondo il vigente C.C.N.L. e le normative vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste dall’art. 30.
Art. 30 – PENALI
1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della stazione appaltante a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali e degli obblighi assunti, in ragione di eventuali ritardi, alla
scarsa qualità, oppure alla irregolare esecuzione del servizio, saranno applicate penali nella seguente misura:
a. Euro 150,00 (centocinquanta) al giorno:
- per ogni singolo operatore sprovvisto di divisa da lavoro e di cartellino di riconoscimento;
- in caso di mancata sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro;
- in caso di omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia e/o di lavanderia previste nel presente capitolato, oltre naturalmente alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione;
b. Euro 500,00 (cinquecento) al giorno:
- in caso di omissione totale o parziale e/o non corretta esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche e/o straordinarie previste nel progetto tecnico presentato in sede di gara, oltre naturalmente alla perdita del compenso relativo alla mancata prestazione;
c. Euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni operatore:
- qualora in corso di esecuzione del contratto l’appaltatore utilizzi personale assunto non regolarmente.
d. Per le infrazioni alle norme del capitolato e del contratto per le quali non sia stata prevista una specifica sanzione, nonché per la mancata esecuzione - anche solo in parte - delle prestazioni proposte nel progetto tecnico presentato in sede di gara e del piano delle attività, la stazione appaltante potrà applicare, secondo la gravità e la reiterazione, una penale da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 3.000,00 = (tremila/00).
2. La stazione appaltante procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso, l’appaltatore dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
3. Gli eventuali inadempimenti che diano luogo all’applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto dal Direttore di esecuzione del contratto all’appaltatore per il tramite del suo Rappresentante; questi dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni alla stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di esecuzione del contratto, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.
4. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all’articolo successivo, la stazione appaltante ha facoltà di affidare a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’appaltatore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.
Art. 31 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento al rappresentante dell'appaltatore, anche tramite fax o e- mail; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine la stazione appaltante adotterà le determinazioni di propria competenza.
2. La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti c.c., nei seguenti casi:
a.interruzione parziale o totale del servizio di pulizia senza giustificati motivi accertati dall’Azienda Speciale e per tre giorni anche non consecutivi nel corso di un mese;
b.applicazione di n. 5 penalità in un semestre qualora si verificassero da parte dell’appaltatore inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale, riguardo alla regolare esecuzione del servizio (modalità, tempi, frequenze, macchinari e attrezzature);
c. applicazione di n. 3 penalità in un semestre derivanti da mancato rispetto degli obblighi contrattuali di utilizzazione di personale assunto regolarmente;
d.mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalt;
e.grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell’appalto, nonché mancato pagamento delle retribuzioni correnti dovute a tale personale;
f. mancata regolarizzazione da parte dell’appaltatore degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, cui va aggiunta l’Iva se ed in quanto dovuta.
g.mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Speciale;
h.inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro;
i. cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in violazione delle apposite norme stabilite all’art.23 del presente capitolato;
x. xxxxx o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
k. cessione di azienda (salvo quanto disposto dall’art. 116 D.Lgs. 163/2006), stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni che dovesse coinvolgere l’impresa stessa.
3. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione che l’Azienda Speciale inoltrerà per iscritto all’appaltatore presso la sua sede legale.
4. Inoltre, in caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, con le modalità stabilite dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.
5. Nei casi di risoluzione del contratto previsti al presente articolo, l’Azienda Speciale potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l’eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti.
6. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della presente clausola risolutiva, essa potrà servirsi gratuitamente di tutto il materiale e delle attrezzature impiegate, di proprietà della stazione appaltante, per la continuazione provvisoria del servizio in economia, ovvero a mezzo della ditta che segue nella graduatoria della gara, fino a quando non sia possibile provvedere altrimenti al servizio.
7. Al verificarsi di tale circostanza la stazione appaltante non sarà comunque obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell’appaltatore.
Art. 32 – DECADENZA E REVOCA DELL’APPALTO
1. Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti la stazione appaltante ha diritto di promuovere in modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni azione per rivalsa di danni, la decadenza dell’appalto nei seguenti casi:
a) abbandono del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
b) interruzione del servizio protratta, senza giustificato motivo, per oltre 3 (tre) giorni anche non consecutivi;
c) gravi inosservanze delle norme di legge o di regolamento in materia di igiene e sanità;
d) reiterato contegno scorretto verso utenti da parte dell’appaltatore o del proprio personale adibito al servizio;
e) in caso di fallimento, concordato e/o frode;
f) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato.
2. Nei casi sopra indicati la stazione appaltante riprenderà possesso dei locali, impianti ed attrezzature, al fine di proseguire senza interruzioni, direttamente o a mezzo della ditta che segue nella graduatoria della gara, la gestione del servizio.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla stazione appaltante, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.
Art. 33 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è escluso l’arbitrato e sarà esclusivamente competente il Foro di Como.
TITOLO III – PROCEDURA DI GARA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 34 - TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
1. SERVIZIO PRINCIPALE: pulizia edifici (Allegato II A D.Lgs. 163/2006)
2. CATEGORIA DEI SERVIZI: n 14;
3. CPV servizio principale 90911200;
4. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Uggiate Trevano (CO)
5. DIVISIONI IN LOTTI: No
6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: secondo quanto dispone l’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto
7. UNICITA’ E INDIVISIBILITA’ DELL’APPALTO: L’appalto è unico e indivisibile. Non è ammessa, a pena d’esclusione, la facoltà di presentare offerte per una sola parte dei servizi.
8. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA: l’Azienda Speciale Consortile metterà a disposizione sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L’Azienda pertanto non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71 co. 1 del D.Lgs. 163/2006, le richieste di invio dei documenti di gara.
Art. 35 - STIMA DEI SERVIZI
1. L’importo a base d’asta dei servizi di cui all’ “oggetto dell’appalto” viene stimato globalmente nell’importo annuo di €uro 149.600,00 al netto di IVA, di cui:
a. €. 148.600,00 soggetto a ribasso d’asta, ripartito come segue:
- per il servizio di pulizie: €uro 121.600,00 al netto di IVA
- per il servizio di lavanderia all’Ospite: €uro 27.000,00 al netto di IVA
b. €. 1.000,00 per oneri relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze non soggetto a ribasso d’asta.
2. Il valore globale dell’appalto quadriennale ascende pertanto a €uro 598.400,00 al netto di IVA, di cui:
a. €. 594.400,00 soggetto a ribasso d’asta, ripartito come segue:
- per il servizio di pulizie: €uro 486.400,00 al netto di IVA
- per il servizio di lavanderia all’Ospite: €uro 108.000,00 al netto di IVA
b. €. 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza per i rischi da interferenze non soggetto a ribasso d’asta.
3. Superando il valore dei servizi quello delle forniture, l’appalto di che trattasi è da considerarsi appalto di servizio.
Art. 36 - SOPRALLUOGO
1. Le ditte concorrenti, dovranno effettuare un sopralluogo al fine di visionare l’edificio ed i luoghi nei quali dovrà essere svolto il servizio.
2. Il sopralluogo, previa prenotazione telefonica (031 809306 – interno 6), dovrà essere effettuato inderogabilmente nei giorni 30 marzo 2012 o 11 aprile 2012 con inizio alle ore 9.30 e non è ammesso sopralluogo al di fuori di tali giorni e orari.
3. Si precisa che il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante della ditta concorrente o da personale della stessa munito di delega rilasciata con firma non autenticata, con allegata fotocopia di carte di identità del delegante.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese è necessario che ogni partecipante al raggruppamento abbia effettuato il sopralluogo con le modalità anzidette.
5. Al termine del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione.
Art. 37 – DOMICILIO DEI CONCORRENTI E SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. I concorrenti hanno l’obbligo di indicare all’atto della presentazione dell’offerta – nella dichiarazione sostitutiva allegato 1 al presente capitolato - il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax.
2. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),f bis) D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37 comma 8 D. Lgs. 163/2006. Saranno ammesse anche imprese non stabilite in Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e in particolare dagli artt. 38 e 39 dello stesso Decreto, modificato dalla Legge 70/2011 e dalla Legge 106/2011.
3. Si precisa anche che, a pena di esclusione dalla gara:
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale, qualora vi partecipino in raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE;
- i consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b), per effetto di quanto dispone l’art. 37 co 7 D.Lgs 163/2006, nonché i consorzi di cui all’art. 36 co. 5 D.Lgs 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorrono; a queste sarà preclusa la
possibilità di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Art. 38 - REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
1. In assenza dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 modificato dalla Legge 70/2011 e dalla Legge 106/2011 e di quelli richiesti dall’art. 1 bis, comma 14, L.383/2001, introdotto dall’art. 1 comma 2 D.L. 210/02 convertito in L. 266/02, il concorrente non può essere ammesso alle fasi selettive di gara.
2. Per gli accertamenti relativi alle cause di esclusione si applica l’art. 38, commi 3, 4, 5 D.Lgs. 163/2006, modificato dalla Legge 70/2011 e dalla Legge 106/2011.
3. Rappresentano inoltre requisiti per l’ammissione alla gara:
a) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di iscrizione alla Camera di Commercio, nel Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane di cui alla legge 82/1994 e al D.M. 247/97 come modificato dal D.M. 439/99 alla fascia D (fino a €. 516.456,90) o superiore, e secondo le ulteriori indicazioni dell’articolo 39 D.Lgs. 163/2006. In caso di ATI o Consorzio tale requisito deve essere posseduto comunque dall’impresa mandataria, mentre le altre imprese mandanti devono possedere il requisito di idoneità professionale con iscrizione alla fascia che corrisponde almeno all’importo dei servizi che saranno da esse eseguite.
b) per le cooperative, iscrizione agli appositi Albi nazionale e regionale;
c) aver effettuato il sopralluogo dei locali;
d) aver erogato nel triennio 2009-2011 servizi di pulizie per almeno 2 dei seguenti soggetti: strutture residenziali per anziani (case di riposo, RSA, RAF, ecc.), strutture sanitarie (Aziende Ospedaliere) pubbliche e private con almeno 110 posti letto; per ciascun anno del triennio e per ciascun soggetto;
e) un fatturato specifico nel triennio 2009-2011, per attività di pulizia nelle strutture di cui al punto precedente, un importo non inferiore a €uro 300.000,00 (IVA esclusa) per ciascuno degli anni indicati;
f) Iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera ( art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. n.274/1994);
g) esistenza di rapporti bancari con il sistema bancario da comprovare con almeno due dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati;
h) possesso della certificazione di qualità ISO 9001;
i) possesso della certificazione ambientale ISO 14001;
j) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/99);
k) inesistenza di cause ostative previste dal X.Xxx. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia);
l) inesistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/ del 18/10/2001 (emersione dall’economia sommersa).
4. Per le imprese raggruppate (ATI o consorzi) l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti dei servizi che saranno eseguite dalla singole imprese e contenere l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell’art. 37 D.Lgs 163/2006.
Fatto salvo quanto prescritto al precedente punto 3 lettera a):
- i requisiti richiesti al precedente punto 3 lettere d), e) dovranno essere posseduti almeno al 60% dall’impresa mandataria e almeno al 20% dalle imprese mandanti, al fine di garantire la presenza di soggetti in grado di assicurare continuità nei servizi.
- i requisiti richiesti al precedente punto 3 lettere c) f), g), h), i), j), k), l) dovranno essere posseduti da tutte le imprese associate o consorziate.
5. La fatturazione sarà unica anche in caso di ATI o Consorzi.
6. Per quanto attiene il possesso dei requisiti, la documentazione da allegare alla richiesta di partecipazione è temporaneamente sostituita dall’autodichiarazione di cui all’allegato 1), resa nelle forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
Art. 39 - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E MODALITA’ DELLA LORO PRESENTAZIONE
1. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2012.
2. Oltre il termine fissato per la presentazione, non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, ed in sede di gara non sarà consentita la presentazione di altra offerta.
3. L’invio del plico potrà essere effettuato secondo le modalità ritenute più idonee dal soggetto offerente e, quindi, anche mediante consegna a mano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato, entro il suddetto termine perentorio, presso l’ufficio amministrativo della Azienda Speciale che ne rilascerà apposita ricevuta.
4. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’Azienda Speciale è esonerata pertanto da ogni responsabilità per ogni eventuale ritardo nel recapito del plico dovuto all’ufficio Poste Italiane, spedizioniere o incaricato di consegna, o per invio dello stesso ad altro ufficio diverso da quello sopra indicato.
5. Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno:
• l’indirizzo del destinatario: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE – CASA ANZIANI INTERCOMUNALE, XXX XXXXXXX 0 - 00000 XXXXXXX XXXXXXX (XX);
• il nominativo del partecipante mittente;
• .la dicitura “OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE”
6. Non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.
7. In caso di:
- offerte anormalmente basse: saranno applicati gli artt. 86 e seguenti del D.Lgs n. 163 del 12/4/2006;
- unica offerta valida ammessa: si procederà ugualmente alla aggiudicazione se, a giudizio insindacabile della stazione appaltante, sia ritenuta conveniente.
Art. 40 - DOCUMENTI DA PRESENTARE
1. A pena di esclusione, il plico di cui all’articolo precedente dovrà contenere tre buste
ugualmente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:
BUSTA N. 1 recante a fronte la scritta: “ DOCUMENTI DI AMMISSIBILITÀ ”, contenente ai fini dell’ammissione:
A. Capitolato speciale d’appalto e suoi allegati siglati in ogni pagina; il capitolato, inoltre, dovrà essere firmato per esteso nell’ultima pagina dal rappresentante legale della ditta concorrente o, per i concorrenti raggruppati o consorziati, dal rappresentante legale della ditta mandataria o dal rappresentante legale del consorzio e da tutti i singoli soggetti che intendano raggrupparsi o consorziarsi successivamente, quale incondizionata accettazione delle condizioni in esso riportate.
B. Dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà da rendersi nello schema allegato e redatta, preferibilmente utilizzando l’allegato modello (Allegato “1” ed eventuali allegati “1.1” e “1.2”), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta o cooperativa e accompagnata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità del firmatario;
C. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti – D.U.V.R.I. (allegato “2”) siglato in ogni pagina;
D. Schema di contratto (allegato “3”) siglato in ogni pagina;
E. cauzione provvisoria come specificato al successivo art. 42;
F. ricevuta di versamento del contributo di €. 70,00 (Euro settanta/00) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione del 21.12.2011.
In caso di A.T.I. o di consorzi (costituendi o già costituiti) dovrà essere effettuato un unico versamento.
Si precisa che questa Stazione Appaltante è tenuta, ai fini della regolarità dalla gara del partecipante, anche tramite l’accesso al Sistema Informativo di Monitoraggio della Contribuzione (SIMOG), al controllo di: avvenuto pagamento, esattezza dell’importo, rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento.
G. MODELLO GAP (non a pena di esclusione): Al fine di consentire l’avvio della procedura informatica relativa all’inserimento delle gare d’appalto, come da circolare prot. n. 1225/2 Settore 2° Sezione Antimafia, della Prefettura di Como, le imprese partecipanti dovranno restituire debitamente compilato, il modello GAP allegato al bando di gara. – (allegato “4”).
L’IMPRESA DOVRA’ COMPILARE IL SOLO RIQUADRO “IMPRESA PARTECIPANTE”. L’ente
appaltante provvederà successivamente, alla compilazione dei dati obbligatori, contrassegnati dall’asterisco, quali: N. ordine d’appalto – Lotto/Stralcio e Anno.
H. due dichiarazioni bancarie attestanti l’esistenza di rapporti bancari e riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
BUSTA N. 2 recante a fronte la scritta: “ PROGETTO TECNICO “
Costituirà il progetto tecnico un elaborato che dovrà contenere tutte le voci dettagliatamente indicate nell’articolo 43 del Capitolato speciale d’appalto, da articolarsi tassativamente come disposto dallo stesso articolo.
Il progetto tecnico, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante / procuratore dell’impresa-cooperativa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34 comma 1) lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, ovvero del legale rappresentante / procuratore dell’impresa-cooperativa capogruppo in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di R.T.I. o Consorzio da costituire deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o Consorzio.
BUSTA N. 3 recante a fronte la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”
contenente l’offerta scritta, redatta in lingua italiana, su carta legale di valore corrente, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal rappresentante legale o da persona munita di appositi poteri, obbligatoriamente secondo modello allegato “5”, corredata dalle giustificazioni che dimostrino la correttezza e la congruità dei prezzi unitari offerti.
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante / procuratore dell’impresa-cooperativa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 34 comma 1) lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, ovvero del legale rappresentante / procuratore dell’impresa-cooperativa capogruppo in caso di R.T.I. o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di R.T.I. o Consorzio da costituire deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o Consorzio.
2. Si precisa inoltre che:
a) Verranno assoggettate a verifica le “offerte anormalmente basse“ e a tal proposito le offerte, formulate con riferimento al valore globale quadriennale dell’appalto soggetto a ribasso, dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni. Si precisa che dette giustificazioni devono essere presentate con una dettagliata descrizione delle voci che concorrono alla formazione dell’offerta globale quadriennale, così ripartita:
o Numero di addetti impiegati a tempo pieno e/o a tempo parziale nell’esecuzione dei servizi;
o Numero di ore di lavoro offerte e relativo costo orario – nel quadriennio di durata del contratto;
o Costo – nel quadriennio di durata del contratto – per macchinari e attrezzature servizio di pulizia;
o Costo – nel quadriennio di durata del contratto – per prodotti per entrambi i servizi.
o Costi relativi ai rischi specifici della sicurezza connessi all’attività da svolgere in base alla diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi del D.Lgs 81 del 09/04/2008 comprendenti i costi per i DPI, la sorveglianza sanitaria e la formazione;
o Spese generali e utili di impresa;
o Altro, da specificare.
b) differenti modalità di presentazione di tale offerta comporteranno l’esclusione d’ufficio dalla gara.
3. Costituirà motivo di esclusione dalla gara la mancanza o irregolarità anche di una sola delle dichiarazioni, certificazioni, documenti o requisiti richiesti dal presente capitolato.
Art. 41 – PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora venga meno l’interesse pubblico al servizio, oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea e conveniente rispetto alle esigenze dell’Azienda Speciale Consortile (art. 81 co.3 D.Lgs 163/2006).
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di revocare il bando, di non far luogo alla gara, di anticiparne o posticiparne la data o di sospendere la gara stessa, dandone comunque tempestiva comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
3. Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Azienda Speciale Consortile né all’aggiudicazione, né alla stipulazione del contratto, mentre le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
4. Al Presidente della Commissione di gara, inoltre, sono riservate le seguenti facoltà insindacabili:
- di anticipare o posticipare la data delle operazioni di gara;
- di sospendere o aggiornare ad altra ora o altro giorno la seduta di gara.
5. Ove non sussistano particolari impedimenti le operazioni di gara, in seduta pubblica ove la partecipazione sarà libera, avranno luogo presso l’Azienda Speciale Consortile, xxx Xxxxxxx x.0 Xxxxxxx Xxxxxxx il giorno venerdì 4 maggio 2012 con inizio alle ore 15.00. Potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti o persone appositamente munite di delega da parte del rappresentante legale.
Le date delle sedute pubbliche, successive alla prima, saranno formalmente comunicate sul profilo del committente con congrui preavvisi e a mezzo fax alle ditte ammesse al prosieguo gara.
6. a) Nella prima seduta pubblica la Commissione di gara procederà:
• alla verifica dell’integrità’ e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all’apertura degli stessi, alla verifica dell’esistenza e integrità delle buste “1”, “2”, “3”;
• all’apertura delle BUSTE N° 1 “DOCUMENTI DI AMMISSIBILITA’ “ di tutte le offerte e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti.
b) La commissione, riunita in apposita seduta riservata procederà, quindi, all’esame del contenuto dei singoli documenti contenuti nelle buste “1”.
c) Al termine della verifica dei documenti delle buste “1”, la commissione delibererà, in seduta pubblica, l‘ammissione o l’esclusione.
d) Dichiarata l’ammissione, il preposto alla gara procederà, in seduta pubblica, all’apertura della BUSTA n° 2 “PROGETTO TECNICO”, per i soggetti ammessi, semplicemente per far constatare nel verbale di gara la documentazione di cui si compone l’offerta tecnica e ufficializzarne la acquisizione.
e) Successivamente, in seduta riservata, la commissione accerterà la regolarità dei documenti in esse contenute, nonché la rispondenza dei servizi offerti ai requisiti minimi richiesti nel bando e nel capitolato d’appalto. La commissione, quindi, secondo un calendario stabilito dalla stessa, proseguirà nella valutazione dei progetti tecnici e nell’attribuzione dei punteggi parziali.
f) Terminato l’esame dei progetti tecnici, la commissione fisserà apposita riunione, in seduta pubblica, per dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procedere all’apertura delle buste n° 3 “OFFERTA ECONOMICA” ed alla lettura dei prezzi offerti.
g) Quindi la commissione procederà in seduta riservata all’esame e verifica delle offerte economiche presentate, alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse
secondo quanto previsto dall’art. 121 del D.P.R. 207/2010, nonché all’attribuzione del punteggio alle offerte economiche secondo quanto previsto dal presente capitolato.
h) Successivamente il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue.
i) Al termine dei lavori la commissione, in seduta pubblica procederà alla somma dei punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il punteggio complessivo a ciascuna offerta. Infine la commissione procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria e il soggetto che presiede la gara dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.
7. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante.
8. In caso di parità di punteggio complessivo (progetto tecnico + offerta economica) delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata l’offerta che avrà presentato il maggior ribasso sull’importo d’asta indicato all’art. 35 del presente capitolato.
9. In caso di ulteriore parità, si procederà direttamente in seduta pubblica mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
10. Il verbale di gara non avrà valore di contratto.
11. Previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale provvede all’aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 11 e 12, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e quindi si provvederà alla conseguente stipula del contratto.
12. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica:
- del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs.163/2006 modificato dalla Legge 70/2011 e dalla Legge 106/2011,
- della documentazione riguardante le capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. 41 e 42 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
13. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento, l’impresa aggiudicataria dovrà far pervenire in originale la documentazione specificatamente richiesta con la lettera di aggiudicazione.
14. Qualora l’impresa aggiudicataria non fornisca la documentazione richiesta o presenti documenti irregolari o non conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara, l’Azienda appaltante annullerà l’aggiudicazione e provvederà ad affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
15. Qualora la ditta/e aggiudicataria/e non risultasse/ssero in regola con i requisiti richiesti subentrerà il concorrente che, in regola con detti requisiti, segue in graduatoria.
16. L’impresa aggiudicataria con la partecipazione alla gara è impegnata a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine indicato all’art. 11 D.Lgs 163/2006. In ogni caso la partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nei documenti di gara.
Art. 42 - CAUZIONE PROVVISORIA
1. Le ditte concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, a garanzia dell’offerta una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo globale annuo indicato all’art. 35 del presente capitolato, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità e secondo quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
2. Ai sensi dell’art.75, comma 7, D.Lgs.163/2006, gli operatori economici, ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità, usufruiscono del beneficio che l’importo della garanzia è ridotta del 50%.
3. In caso di fideiussione il documento dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
a) le generalità anagrafiche, la qualifica e i poteri del soggetto che sottoscrive la fideiussione;
b) validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per partecipare alla gara;
c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l’obbligo di versare all’Azienda Speciale l’ammontare della somma garantita;
d) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
In ogni caso, a pena di esclusione dalla gara, la cauzione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fideiussore verso l’impresa concorrente – d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all’art. 113 D. Lgs.163/2006, qualora l’offerente dovesse risultare affidatario.
4. In caso di A.T.I. o Consorzio la polizza deve essere riferita a tutte le mandanti oltre che alla mandataria.
Art. 43 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. L’appalto è a lotto unico indivisibile e sarà affidato con procedura di aggiudicazione mediante pubblico incanto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con il sistema di cui all’art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con l’ammissione di sole offerte in ribasso sull’importo soggetto a ribasso d’asta indicato all’art. 35 del presente capitolato.
2. I criteri per la valutazione dell’offerta sono i seguenti:
progetto tecnico max punti 60
offerta economica max punti 40
Progetto tecnico Max 60 punti
3. Il concorrente deve presentare un progetto tecnico redatto su pagine numerate, per un massimo di 50 pagine (formato A4 - carattere Arial dimensione 10 - interlinea singola – margini 2 cm ogni lato - non fronte/retro) più allegate schede tecniche prodotti, attrezzature e macchinari, in conformità a quanto disposto dal capitolato d’appalto.
4. Il progetto tecnico dovrà essere redatto rispettando la cronologia dei sub criteri di valutazione e in modo, quindi, da consentire la valutazione dei singoli elementi dettagliati nella tabella sotto riportata.
5. La valutazione del progetto tecnico ad insindacabile giudizio della Commissione di gara sarà effettuata in base ai punteggi massimi e per le singole voci di sotto criteri indicati nella tabella sotto riportata e secondo i criteri motivazionali/scala di valutazione articolati secondo la seguente modalità:
OTTIMO –BUONO – DISCRETO - SUFFICIENTE - INIDONEO
Per ottimo si intende una valutazione piena e più che esaustiva delle voci richieste dal bando nel rispetto del capitolato (coefficiente 1).
Per buono si intende una valutazione piena delle voci richieste pur in assenza di profili di eccellenza (coefficiente 0,75).
Per discreto si intende una valutazione delle voci richieste che evidenzia profili di rilievo anche se in assenza di valutazione piena (coefficiente 0,50).
Per sufficiente si intende una valutazione delle voci richieste che non evidenzia profili di particolare rilievo pur in coerenza di quanto richiesto dal bando (coefficiente 0,25).
E’ inidoneo, invece, il profilo del progetto che presenta lacune e manchevolezze tali da non poter essere neppure oggetto di valutazione (coefficiente 0).
1.SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO a) relazione dettagliata su organizzazione del servizio, piano di frequenze e piani di lavoro delle attività di pulizia giornaliere e periodiche, anche secondo quanto prescritto all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto - MAX 12 PUNTI ottimo: fino a 12,00 punti buono: fino a 9,00 punti discreto: fino a 6,00 punti sufficiente: fino a 3,00 punti inidoneo: 0,00 punti b) Personale: organigramma di commessa, monte ore giornaliero programmato, numero di unità, con relative qualifiche, sistema di gestione del turn over, sistemi di controllo delle presenze, modalità per ovviare alle emergenze - MAX 5 PUNTI ottimo: fino a 5,00 punti buono: fino a 3,75 punti discreto: fino a 2,50 punti sufficiente: fino a 1,25 punti inidoneo: 0,00 punti c) Piano di formazione del personale: descrizione delle modalità, del numero e del tipo di interventi destinati alla formazione del personale e l’articolazione degli stessi nell’intero periodo di gestione, specificando obiettivi, metodi, tempi, con particolare riferimento alle specificità degli interventi in strutture protette per anziani - MAX 2 PUNTI ottimo: fino a 2,00 punti buono: fino a 1,50 punti discreto: fino a 1,00 punti sufficiente: fino a 0,50 punti inidoneo: 0,00 punti | 19,00 PUNTI |
2. METODOLOGIE TECNICO/OPERATIVE a) Logiche e modalità con cui si intende strutturare ed erogare i servizi, con particolare riguardo alle metodologie e tecniche utilizzate per la fornitura delle varie prestazioni previste - MAX 8 PUNTI ottimo: fino a 8,00 punti buono: fino a 6,00 punti discreto: fino a 4,00 punti sufficiente: fino a 2,00 punti inidoneo: 0,00 punti | 8 PUNTI |
3. SISTEMA DI CONTROLLO E VERIFICHE DI QUALITA’ Proposta che illustri il proprio sistema di autocontrollo e le verifiche di qualità adottati, specificando le metodologie, parametri e indicatori, anche ai fini della verifica di conformità di cui all’art. 312 DPR 207/2010, e dell’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato: a) adeguatezza del sistema di autocontrollo e del piano della qualità adottato dall’impresa - MAX 5 PUNTI ottimo: fino a 5,00 punti buono: fino a 3,75 punti discreto: fino a 2,50 punti sufficiente: fino a 1,25 punti inidoneo: 0,00 punti b) completezza e adeguatezza del piano di campionamento, degli elementi di controllo, degli indicatori e delle soglie di accettabilità - MAX 8 PUNTI | 17 PUNTI |
ottimo: fino a 8,00 punti buono: fino a 6,00 punti discreto: fino a 4,00 punti sufficiente: fino a 2,00 punti inidoneo: 0,00 punti c) metodologie per la rilevazione del sistema di controllo e verifica della qualità - MAX 4 PUNTI ottimo: fino a 4,00 punti buono: fino a 3,00 punti discreto: fino a 2,00 punti sufficiente: fino a 1,00 punti inidoneo: 0,00 punti | |
4. VALUTAZIONE SICUREZZA E TIPO DI MACCHINE, STRUMENTI, ATTREZZATURE E PRODOTTI UTILIZZATI a) ATTREZZATURE E MACCHINARI SERVIZIO PULIZIE Tipi, caratteristiche, quantità e qualità delle attrezzature (non minuteria di base) e dei macchinari da impiegare esclusivamente presso la struttura per l’esecuzione del servizio di pulizie, nonché tipi, caratteristiche, quantità e qualità dei macchinari e attrezzature da impiegare per le operazioni periodiche, allegando le schede tecniche di sicurezza degli stessi. Specificare inoltre la metodologia di impiego (per quali attività se ne prevede l’utilizzo) e i benefici derivanti dall’impiego delle stesse – MAX 4 PUNTI ottimo: fino a 4,00 punti buono: fino a 3,00 punti discreto: fino a 2,00 punti sufficiente: fino a 1,00 punti inidoneo: 0,00 punti b) PRODOTTI UTILIZZATI SERVIZI PULIZIE E LAVANDERIA Elenco e descrizione dei prodotti utilizzati per i servizi di pulizia e lavanderia, suddivisi per tipologia, indicando le caratteristiche tecniche essenziali ed eventuali peculiarità, nonché la metodologia di impiego (per quali attività se ne prevede l’utilizzo), allegando le schede tecniche di sicurezza degli stessi e specificando se il prodotto: è munito di certificazione, se trattasi di prodotto ecologico o prodotto chimico, o altra tipologia - MAX 4 PUNTI ottimo: fino a 4,00 punti buono: fino a 3,00 punti discreto: fino a 2,00 punti sufficiente: fino a 1,00 punti inidoneo: 0,00 punti | 8 PUNTI |
5.CAPACITA’ INNOVATIVE E MIGLIORIE a) Proposte di sviluppo e miglioramento di servizi, progetti, ecc. rispetto a quanto richiesto nel capitolato d’appalto, senza ulteriori costi aggiuntivi per la stazione appaltante, specificando quantità, modalità, tempi di esecuzione - MAX 8 PUNTI ottimo: fino a 8,00 punti buono: fino a 6,00 punti discreto: fino a 4,00 punti sufficiente: fino a 2,00 punti inidoneo: 0,00 punti | 8 PUNTI |
6. La commissione potrà richiedere chiarimenti ed elementi integrativi al progetto presentato, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
7. I concorrenti che non avranno conseguito almeno punti 30 su 60 nella valutazione dei criteri per il progetto tecnico non saranno ammessi alla fase successiva di riparametrazione del progetto tecnico e quindi alla valutazione dell’offerta economica.
8. Per rendere omogenea l’attribuzione dei punti alle diverse offerte, la Commissione giudicatrice procederà alla riparametrazione per gli elementi qualitativi, con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. In particolare al concorrente che avrà ottenuto la massima valutazione dell’offerta tecnica, come sommatoria dei parametri di qualità, verranno attribuiti 60 punti (punteggio massimo), mentre gli altri concorrenti otterranno punteggi inferiori e determinati proporzionalmente secondo le modalità riportate nella tabella che segue. Tale criterio di riparametrazione risponde all’esigenza di garantire il rispetto dei dettami del capitolato, assicurando un rapporto invariabile tra qualità e prezzo, in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
SCHEMA PONDERAZIONE PUNTEGGI PROGETTO TECNICO | ||||||||
OFFERTE | CRITERIO 1 | somma punti | max punti attribuiti | coeff | punteggio max criterio | punti attribuiti | ||
punti attribuiti x i sottocriteri | ||||||||
1.a) | 1.b) | 1.c) | ||||||
A | ….. | ….. | ….. | ….. | ……. | ….. | 19 | ….. |
B | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
C | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
OFFERTE | CRITERIO 2 | somma punti | max punti attribuiti | coeff | punteggio max criterio | punti attribuiti | ||
punti attribuiti x i sottocriteri | ||||||||
2.a) | ||||||||
A | ….. | ….. | ……. | ….. | 8 | ….. | ||
B | ….. | ….. | ….. | ….. | ||||
C | ….. | ….. | ….. | ….. | ||||
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||||
OFFERTE | CRITERIO 3 | somma punti | max punti attribuiti | coeff | punteggio max criterio | punti attribuiti | ||
punti attribuiti x i sottocriteri | ||||||||
3.a) | 3.b) | 3.c) | ||||||
A | ….. | ….. | ….. | ….. | ……. | ….. | 17 | ….. |
B | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
C | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ||
OFFERTE | CRITERIO 4 | somma punti | max punti attribuiti | coeff | punteggio max criterio | punti attribuiti | ||
punti attribuiti x i sottocriteri | ||||||||
4.a) | 4.b) | |||||||
A | ….. | ….. | ….. | ……. | ….. | 8 | ….. | |
B | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |||
C | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |||
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | |||
OFFERTE | CRITERIO 5 | somma punti | max punti attribuiti | coeff | punteggio max criterio | punti attribuiti | ||
punti attribuiti x i sottocriteri | ||||||||
5.a) | ||||||||
A | ….. | ….. | ……. | ….. | 8 | ….. | ||
B | ….. | ….. | ….. | ….. | ||||
C | ….. | ….. | ….. | ….. | ||||
….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
9. Il progetto della ditta aggiudicataria sarà richiamato integralmente quale patto contrattuale nel successivo contratto d’appalto.
Offerta economica max punti 40
10. Il prezzo deve essere formulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM 13 marzo 1999 n° 117.
11. Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato secondo la formula seguente:
Pa = pb x Pm/pc, dove si intende :
Pa = punteggio da assegnare
Pm = punteggio massimo attribuibile
pb = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute (totale costo quadriennale per entrambi i servizi con esclusione degli oneri di sicurezza)
pc = prezzo per il quale si calcola il punteggio (totale costo quadriennale per entrambi i servizi con esclusione degli oneri di sicurezza)
12. Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale, troncato senza arrotondamenti.
Art. 44 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. Anteriormente alla stipula del contratto di appalto, l’appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva in ragione del 10% del prezzo di aggiudicazione rapportato all’intero periodo contrattuale (Iva esclusa), a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, scadente sei mesi dopo la data prevista quale scadenza del contratto, costituita con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
2. Ai sensi dell’art.40, comma 7, D.Lgs. 163/2006, le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006, sono ridotte per la imprese certificate, del 50%
3. Nel caso in cui la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, tale fideiussione dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua operatività entro 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell’azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa al Tesoriere dell’Azienda Speciale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata. La mancata costituzione della garanzia e la mancata apposizione di tali clausole determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
4. Alla fideiussione bancaria o assicurativa dovrà esser allegata dichiarazione che la persona che l’ha sottoscritta è legittimata da procura speciale con poteri di firma in nome e per conto della banca o della società di assicurazione.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le cauzioni sono presentate, in forza di mandato irrevocabile, dall’impresa capogruppo, in nome e per conto anche dei mandanti, con responsabilità solidale.
6. L’appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, ovvero in difetto di questo, entro trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione di cui la stessa abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di corrispettivo da corrispondere all’appaltatore.
7. Alla scadenza del contratto lo svincolo della cauzione viene autorizzato dal Direttore della stazione appaltante subordinatamente alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza, da attuarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell’appalto, previo rilascio del certificato di regolare prestazione.
Art. 45 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI
1. Gli operatori economici interessati potranno chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni di natura giuridica ed amministrativa (esclusivamente in lingua italiana), inerenti la presente procedura di gara, fino alle ore 18.00 di 8 giorni dal termine ultimo della presentazione delle offerte (ore 12.00 del 24 aprile 2012), tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. I quesiti, i chiarimenti e/o ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda Speciale Consortile alla sezione dedicata al presente bando. Il Responsabile Unico del Procedimento è la rag. Xxxxxxx Xxxxxxx.
3. I chiarimenti forniti saranno vincolanti per tutti i partecipanti.
Art. 46 - SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese di appalto e di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra alle stesse accessoria e conseguente, sono a totale carico dell’appaltatore, ad eccezione dell’ IVA che per legge grava sulla stazione appaltante.
Art. 47 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato speciale di appalto si applicano le norme del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, del DPR 5 ottobre 210 n° 207.
2. L’appaltatore si considererà all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dell’ubicazione dei locali e delle attrezzature a disposizione.
3. L’appaltatore sarà vincolato, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni citate nei vari articoli del presente capitolato e, in quanto applicabili, contenute nel Codice Civile, e in genere, di tutte leggi, decreti, regolamenti ecc. che dovessero essere emanati nel corso di esecuzione del contratto, nonché al rispetto del CCNL di settore applicato al personale dipendente e agli accordi territoriali.
Allegato A: “PLANIMETRIE E TABELLE SUPERFICI”