Schema Contratto di assicurazione
Schema Contratto di assicurazione
(Capitolato di Polizza e Contratto) per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia Lotto 3 – BBB – CIG 6647699EBE
INDICE Pagina
DEFINIZIONI GENERALI | 3 |
DEFINIZIONI DI SETTORE | 5 |
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | 8 |
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione | 8 |
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 8 |
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | 8 |
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio | 8 |
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio | 8 |
Art. 1.6 – Buona fede | 8 |
Art. 1.7 – Durata del Contratto | 9 |
Art. 1.8 – Oneri fiscali | 9 |
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente | 9 |
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori | 9 |
Art. 1.11 – Clausola Broker | 9 |
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio | 9 |
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società | 10 |
Art. 1.14 – Elementi per il calcolo del premio | 10 |
Art. 1.15 - Disciplina della responsabilità | 10 |
Art. 1.16 - Dipendenti distaccati o comandati | 10 |
Art. 1.17- Rinuncia al diritto di rivalsa | 10 |
Art. 1.18 - Assicurazione per conto di chi spetta | 10 |
Art. 1.19 - Disposizione finale | 10 |
Art. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE | 11 |
Art. 2.1– Altre assicurazioni | 11 |
Art. 2.2 - Estensione territoriale | 11 |
Art. 2.3 – Efficacia temporale della garanzia (occurence basis) | 11 |
Art. 2.4 – Somme assicurate | 11 |
Art. 2.5 – Surroga | 11 |
Art. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE BBB | 12 |
Art. 3.1 - Effetto dell’assicurazione | 12 |
Art. 3.2 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni | 12 |
Art. 3.3 - Sezioni e somme assicurate | 13 |
Art. 3.4 – Variazione nella figura dell’assicurato | 14 |
Art. 3.5 - Limite massimo dell’indennizzo | 14 |
Art. 3.6 – Recuperi | 14 |
Art. 3.7 - Franchigia | 14 |
Art. 3.8 - Scoperto con minimo non indennizzabile | 15 |
Art. 3.9 – Coesistenza di franchigie e scoperti | 15 |
Art. 3.10 – Nuovi stabilimenti e dipendenti | 15 |
SEZIONE I – INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI | 16 |
SEZIONE II - PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI | 17 |
SEZIONE III - DANNI DURANTE IL TRASPORTO | 17 |
SEZIONE IV - FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI O TITOLI | 19 |
SEZIONE V - FALSIFICAZIONE DI DENARO | 20 |
SEZIONE VI - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO | 20 |
SEZIONE VII - FRODE ATTRAVERSO SISTEMI DI ELABORAZIONE | 21 |
Art. 4 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI | 23 |
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro | 23 |
Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno | 23 |
Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | 24 |
Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti | 26 |
Art. 4.5 – Mandato dei Periti | 26 |
Art. 4.6 - Pagamento dell’indennizzo | 27 |
Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI | 28 |
DICHIARAZIONE | 30 |
ALLEGATO “A” | 31 |
Contratto | 32 |
DEFINIZIONI GENERALI
Nel testo che segue, si intende per:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione, la società Contraente e le Società da essa controllate.
CAPITOLATO DI POLIZZA
Il documento contenente le condizioni generali e speciali della polizza.
Il Capitolato di polizza ed il Contratto di appalto sottoscritto all’esito della procedura di gara
A TTIVITA’ PROFESSIONALE
Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività svolta, nessuna esclusa ovunque e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture. L’Assicuratore dichiara quindi di essere a conoscenza di tutte le attività svolte dalla Contraente e dalle sue Società controllate.
BROKER
La società Sapri Broker Srl
CONTRAENTE
Equitalia SpA anche in nome e per conto delle Società del Gruppo, che si devono intendere assicurate a tutti gli effetti
POLIZZA
Il documento numerato emesso dall’assicuratore a seguito della sottoscrizione del contratto di assicurazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione stessa.
EQUITALIA
Equitalia S.p.A., nella qualità di soggetto che sottoscrive il Contratto di assicurazione con la Società anche in nome e per conto delle Società del Gruppo Equitalia.
PARTE O PARTI
Equitalia S.p.A. anche in nome e per conte di tutte le società del Gruppo Equitalia e la Società assicuratrice, rispettivamente, disgiuntamente e congiuntamente intese.
FRANCHIGIA
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPERTO
La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PREMIO
La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa
RISCHIO
La probabilità del verificarsi del sinistro.
SINISTRO
Il verificarsi di un evento che impegna la Società al pagamento della prestazione convenuta.
SOCIETA’
L’impresa assicuratrice (partecipante in forma singola o associata – R.T.I/Consorzio) aggiudicataria della presente gara.
DEFINIZIONI DI SETTORE
ACCESSO FISICO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE
Possibilità, da parte di una persona, di accedere ai locali contenenti uno o più componenti del sistema di elaborazione.
ACCESSO LOGICO AL SISTEMA DI ELABORAZIONE
Possibilità, da parte di una persona o di un programma, di accedere a dati o programmi del sistema di elaborazione.
ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE
Complesso mobiliare di pertinenza dei locali, quadri, tappeti, arazzi, oggetti d'arte e d'antiquariato di valore singolo non superiore ad Euro 5.000,00, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, nonché tutte le attrezzature, apparecchiature elettroniche e macchine impiegate per l'attività dell'Assicurato, ivi compresi gli impianti, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli automezzi e le apparecchiature elettroniche nei soli centri di elaborazione dati.
AUTENTICAZIONE ELETTRONICA
Tecnologia per la generazione elettronica di firme manoscritte, numeri PIN virtuali, firme digitali, chiavi crittografiche pubbliche, smart card od altri sistemi tecnologici o cifrati.
CENTRI SERVIZI
Aziende che, in virtù di un contratto scritto, forniscono servizi di elaborazione automatica di dati.
CLIENTI
Persone fisiche o giuridiche che intrattengono con l’Assicurato un rapporto anche saltuario.
C ONTROLLI SULL’ACCESSO
Adozione di procedure automatiche o manuali per individuare, autenticare ed opportunamente autorizzare l'accesso fisico e l'accesso logico al sistema di elaborazione.
CORRISPONDENTE
Cliente dell’Assicurato, Istituto di Credito, Stanza Automatica di Compensazione, Centro Servizi di elaborazione dati.
DATI
Informazioni registrate sui supporti fisici di memorizzazione (memorie) usate dal sistema di elaborazione.
DIPENDENTI
Persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a termine, comprese quelle con contratto di apprendistato e di inserimento, di lavoro intermittente, ripartito e a tempo parziale.
Sono parificati ai dipendenti, fermo in ogni caso il diritto di surroga:
gli studenti-ospiti;
gli stagisti
le guardie giurate addette alla sorveglianza degli stabilimenti e del loro contenuto;
i lavoratori con rapporto di lavoro a progetto o di collaborazione professionale o contratto similare comunque denominati;
i dipendenti di imprese terze che svolgono la propria attività nell’interesse dell’Assicurato e sotto la sua direzione e controllo;
i dipendenti di imprese terze, compresi i dipendenti delle Società del Gruppo e delle Società azioniste di Equitalia, addetti alla pulizia degli stabilimenti e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti ove sono ubicati gli stabilimenti stessi, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea.
INTERNET
Gruppo di reti collegate a livello globale che consentono l’accesso alle reti computerizzate dell’Assicurato attraverso fornitori di servizi Internet o fornitori di servizi on-line utilizzando servizi di digitazione telefonica, linee di abbonamento digitali, linee di rete digitali di servizi integrati, accesso modem via cavo o mezzi di collegamento simili.
NEGOZIAZIONE DI COMODO (KITING o KITE FLYING)
Negoziazione di assegni oppure sconto di effetti cambiari al fine di procurarsi disponibilità su base creditizia nel tempo intercorrente tra la negoziazione e la presentazione degli assegni stessi alla banca trassata ovvero nel tempo intercorrente tra lo sconto degli effetti cambiari e la loro scadenza, quando alla base di queste operazioni non esiste alcuna effettiva transazione commerciale.
O PERE D’ARTE
Quadri, arazzi, tappeti, mobili d'antiquariato, statue, sculture, cere, bronzetti, monete, medaglie e tutti gli altri oggetti di valore singolo superiore ad Euro 5.000,00 che possono essere identificati come opere d'arte e di pregio.
PROGRAMMI DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE
Metodi e procedure espressi in opportuno linguaggio di programmazione che interagiscono con i dati.
SCAMBIO INCROCIATO (CROSS-FIRING)
Negoziazione di assegni od effetti cambiari a favore o a carico di Xxxxx, quando, quasi contemporaneamente, detti Terzi negoziano assegni od effetti cambiari a carico o a favore dei primi tra essi e ciò non al fine di regolare scambi e transazioni effettive, ma al solo scopo di procurarsi temporanee disponibilità finanziarie attraverso l’accredito di somme in uno o più conti nell’attesa che vengano compensati gli assegni o gli effetti cambiari.
SISTEMA ELETTRONICO PER IL TRASFERIMENTO DI FONDI
Qualsiasi sistema di comunicazione o di elaborazione che consente l'operazione di trasferimento di fondi.
SISTEMA DI COMUNICAZIONE
Complesso di apparecchiature e procedure per la trasmissione di dati fra unità trasmittenti (terminali o sistemi di elaborazione) e unità riceventi (terminali o sistemi di elaborazione).
Del sistema di comunicazione non fanno parte le unità trasmittenti e quelle riceventi.
SISTEMA DI COMUNICAZIONE DEL CORRISPONDENTE
Sistema che collega il Corrispondente con l'Assicurato.
SISTEMA DI ELABORAZIONE
Insieme di uno o più calcolatori, tutte le apparecchiature collegate in linea con essi per l'immissione, la trasmissione, l'elaborazione, l'emissione, la stampa e l'archiviazione di dati, il software di base, il software applicativo, con l'esclusione degli archivi di dati e di programmi contenuti su supporti di memorizzazione fuori linea.
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL’ASSICURATO
Sistemi di elaborazione gestiti in esclusiva dall'Assicurato con propri dipendenti in locali condotti a qualunque titolo dall’Assicurato stesso.
STABILIMENTI
Direzioni generali e centrali, esattorie, ricevitorie, tesorerie, sedi, succursali, delegazioni, filiali, agenzie e subagenzie, uffici, rappresentanze, magazzini, e quant’altro di pertinenza, CED ed in genere qualsiasi recapito anche se costituito da cassaforte adibita a servizio di cassa continua, dispensatore di denaro o similare, o sportello, ovunque ubicato, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato eserciti la propria attività, compresa quella afferente fini sociali, culturali ed educativi.
SUPPORTI FISICI PER LA MEMORIZZAZIONE DEI DATI
Schede meccanografiche, nastri perforati, nastri magnetici, dischi magnetici od altri tipi di supporti di massa sui quali vengono memorizzati i dati.
TERMINALI
Telescriventi, telestampanti, videoterminali, od altri tipi di apparecchiature collegate con il sistema di elaborazione.
VALORI
Denaro (ad esempio: valuta in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro, di beni immobili o mobili od interessi ad essi relativi e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore o una prestazione (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, biglietti auto filoviari, ferroviari e simili), il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso.
Sono “valori” anche gli oggetti preziosi e non preziosi soggetti a pegno nonché tutti gli oggetti di qualsiasi specie e natura di proprietà di Terzi su cui la Contraente ha effettuato operazioni di finanziamento basate sulla loro valutazione.
Sono anche considerati valori i quadri, le pellicce, i tappeti e gli oggetti di qualsiasi specie e natura di proprietà di Terzi se contenuti in cassette di sicurezza o colli chiusi.
Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.1 – Prova del Contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul Contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile, salvo quanto previsto al successivo Art. 1.6 – Buona fede.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Anche in deroga al disposto dell’Art. 1901 Codice Civile, la Contraente pagherà alla Società, per il tramite del Broker:
1. entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto assicurativo, il premio di prima rata convenuto;
2. entro 30 (trenta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza annuale intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
3. entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Art. 1.4 – Aggravamento del rischio
La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (Art. 1898 Codice Civile) riservandosi (in contraddittorio con la Contraente) la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal contratto per tale titolo.
Alla ricezione della proposta di incremento di premio, Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto ed il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui al precedente Art. 1.3.
Art. 1.5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente ai sensi dell’Art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.
Art. 1.6 – Buona fede
L’omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all’atto della stipulazione del Contratto di assicurazione o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto
dell’Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell’Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.7 – Durata del Contratto
Il Contratto di assicurazione stipulato a seguito dell’aggiudicazione avrà validità di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 1/11/2016, data di effetto delle coperture assicurative, ferma la facoltà della Contraente di recedere dallo stesso, con preavviso di almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. La Società ha la facoltà di recedere dal Contratto, in occasione di ciascuna scadenza annuale con preavviso di almeno 180 giorni .
Art. 1.8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 1.9 – Rinvio alle norme di legge e Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole alla Contraente, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e la Società in relazione all’interpretazione, all’esecuzione ed alla risoluzione del Contratto di assicurazione, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede la Contraente.
Art. 1.10 – Assicurazioni presso diversi assicuratori
La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.
Art. 1.11 – Xxxxxxxx Xxxxxx
La gestione e assistenza nell’esecuzione del Contratto è affidata al Broker di assicurazione. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker; la Società da’ atto che il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso. Il Broker avrà diritto esclusivamente alla percentuale di provvigione indicata nel contratto sottoscritto con Equitalia S.p.A. per la gestione del Contratto e del presente Capitolato di polizza. Pertanto, la provvigione del Broker sarà pari all’importo della percentuale prevista del premio offerto dalla Compagnia assicuratrice.
Le commissioni provvigionali così determinate sono interamente pagate al Broker dalla Compagnia assicurativa.
Art. 1.12 – Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società fornirà semestralmente, entro il mese successivo al semestre di riferimento, alla Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, in formato excel, dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione
- una breve descrizione del sinistro
La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte della Contraente ed entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
Art. 1.13 – Forma delle comunicazioni della Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire di norma per il tramite del Broker. Tali comunicazioni dovranno essere inviate dalle Parti al Broker a mezzo fax o PEC, ai seguenti indirizzi Sapri Broker Srl fax 00.0000000 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Art. 1.14 – Elementi per il calcolo del premio
Il pagamento è effettuato in base al premio presentato dalla Società in sede di offerta economica, che è e resta fisso per il periodo 1/11/2016 – 31/10/2019
Art. 1.15 - Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla sede giurisdizionale e dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art. 1.16 - Dipendenti distaccati o comandati
Le garanzie si intendono operanti anche per i dipendenti distaccati o comandati che prestano la propria attività ,su incarico e/o disposizione della Contraente.
Art. 1.17- Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro.
La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 1.18 - Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.
Art. 1.19 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le norme di cui al presente capitolato.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2 – CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1– Altre assicurazioni
In caso di sinistro coperto da una o più delle polizze preesistenti, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza opereranno solo dopo l’esaurimento delle prestazioni previste dalle prime.
Pertanto, in caso di sinistro non coperto, o di mancanza di operatività totale o parziale- per qualsiasi motivo - delle preesistenti coperture, le condizioni di polizza previste nel presente Capitolato di polizza troveranno esclusiva ed immediata applicazione, senza alcun pregiudizio per la Contraente.
Art. 2.2 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali la Contraente svolga la propria attività.
Art. 2.3– Efficacia temporale della garanzia (occurence basis)
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del Contratto di assicurazione.
Art. 2.4 – Somme assicurate
Le somme assicurate sono indicate nell’Allegato A al presente Capitolato di polizza.
Art. 2.5 – Surroga
E’ convenuto che la Società con il pagamento di qualsiasi sinistro si surrogherà nei diritti e nelle azioni che l’Assicurato può avere od esercitare in dipendenza di detto sinistro, salvo quanto previsto al precedente Art. 1.17 – Rinuncia al diritto di rivalsa.
Viene convenuto che la Società potrà intraprendere azione legale allo scopo di procedere al recupero dell’ammontare totale o parziale dei danni derivanti da atti dolosi perpetrati da dipendenti dell’Assicurato, soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione scritta a procedere dalla Direzione dell’Assicurato stesso.
Tale autorizzazione non sarà necessaria per le azioni legali da intraprendere nei confronti dei dipendenti “parificati” a termini di polizza.
Art. 3 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE BBB
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole alla Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 3.1 - Effetto dell’assicurazione
Il presente Capitolato di polizza copre i danni conseguenti a sinistri avvenuti successivamente alla decorrenza della polizza stessa.
Per le SEZIONI I) "Infedeltà dei dipendenti", IV) "Falsificazione di documenti o titoli" e VII) "Frode attraverso sistemi di elaborazione" le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti scoperti e denunciati durante la vigenza della presente polizza, purché avvenuti non anteriormente a 12 mesi dalla data di effetto della polizza stessa.
Si conviene inoltre che, alla scadenza contrattuale, l’Assicurato avrà sei mesi di tempo a partire da tale data per scoprire e denunciare all’Autorità competente ed alla Società eventuali sinistri che siano avvenuti antecedentemente la cessazione della polizza e che siano compresi tra la data di inizio, o quella dell’eventuale effetto retroattivo convenuto, e quella di cessazione della polizza stessa.
Art. 3.2 - Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:
a. causati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori e Legali Rappresentanti dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell'Assicurato;
b. causati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui alla SEZIONE I, III, VII.
c. verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura;
d. verificatisi in occasione di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concertate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo ed autorità di diritto o di fatto;
e. che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati;
f. che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telefax, telex o cablogrammi, a meno che tali danni rientrino nella garanzia prevista dalla SEZIONE I o VII;
x. conseguenti a perdita di traveller's chèques invenduti, affidati in custodia all'Assicurato con mandato di vendita, salvo che l'Assicurato sia legalmente responsabile di tali perdite e questi traveller's chèque siano successivamente pagati ed onorati dall'emittente, a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui alla SEZIONE I;
h. derivanti, direttamente od indirettamente, da negoziazione di comodo (kiting o kite flying) o da scambio incrociato (cross – firing);
i. conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori di xxxxxxxx. E' considerato errore l'ammanco che ecceda di un quinto la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica;
j. consistenti nella consegna forzata di valori, arredamento, attrezzature, opere d’arte e supporti fisici per la memorizzazione dei dati in luogo diverso dallo stabilimento dell'Assicurato ove viene posta in atto una minaccia;
k. di violenza alle persone di Amministratori, Legali Rappresentanti o dipendenti dell'Assicurato o di qualsiasi altra persona. (fa eccezione il danno inerente valori, arredamento, attrezzature, opere d’arte e supporti fisici per la memorizzazione dei dati mentre sono trasportati e affidati alla custodia di qualsiasi dipendente purché l'Assicurato non sia a conoscenza della predetta minaccia prima del momento di inizio del trasporto);
l. di danni ai locali od ai beni dell'Assicurato;
m. risultanti da guasti meccanici, difetti di costruzione, errori di progettazione, difetti latenti, usura o rottura, deterioramento, interruzione dell'alimentazione o disturbi elettrici ai sistemi di elaborazione o congegni meccanici automatizzati, guasti o rottura o cattivo funzionamento dei supporti fisici per la memorizzazione dei dati, errori od omissioni nella programmazione o nell’esecuzione dell’elaborazione;
n. causati da fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
o. derivanti direttamente od indirettamente da:
i. immissione fraudolenta di dati da parte di Corrispondenti o loro dipendenti nei sistemi di comunicazione di suddetti Corrispondenti;
ii. modifica fraudolenta di dati durante il trasferimento materiale dei supporti fisici per la memorizzazione dei dati quando non effettuato dall'Assicurato o da suoi incaricati;
p. derivanti dal fatto che le istruzioni per un sistema di elaborazione predisposte per la vendita o vendute a diversi Acquirenti contengano caratteristiche fraudolente nel momento in cui vengono fornite all'Assicurato da un venditore o consulente;
q. derivanti direttamente od indirettamente dall'uso di carte di credito, di debito, di accesso, di identificazione o di altro tipo che permettono:
i. di ottenere un credito;
ii. di accedere a congegni meccanici automatizzati che, per conto dell'Assicurato, distribuiscano denaro, accettino depositi, incassino assegni, cambiali od altri simili documenti scritti o concedano prestiti a mezzo di carte di credito;
iii. di accedere ai terminali di punti di vendita, ai terminali di comunicazione tra il Cliente e l'Assicurato o ad altri simili terminali di sistemi per il trasferimento elettronico di fondi;
r. quando tali carte siano state o sembrino essere state emesse dall'Assicurato o da Xxxxx, a meno che tali danni rientrino nelle garanzie di cui SEZIONE I o VII;
s. consistenti in lucri mancati, interessi e qualunque altro danno indiretto.
Art. 3.3 - Sezioni e somme assicurate
La Società, sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato ed alle condizioni tutte del presente Capitolato di polizza, assicura l’indennizzo dei danni materiali e diretti che l'Assicurato potrà subire o scoprire di aver subito in conseguenza degli eventi previsti nelle apposite SEZIONI del medesimo Capitolato di polizza, e più precisamente:
SEZIONE I - INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI
SEZIONE II - PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI
SEZIONE III - DANNI DURANTE IL TRASPORTO SEZIONE IV - FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI O TITOLI SEZIONE V - FALSIFICAZIONE DI DENARO
SEZIONE VI - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO SEZIONE VII - FRODE ATTRAVERSO SISTEMI DI ELABORAZIONE
Per tutte le SEZIONI del presente Capitolato di polizza le somme complessivamente assicurate sono quelle indicate nell’Allegato “A” salve le eventuali limitazioni previste nelle singole SEZIONI.
Relativamente a tutte le SEZIONI la presente assicurazione è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 3.4 – Variazione nella figura dell’assicurato
L'Assicurato deve comunicare alla Società qualsiasi operazione tale da portare:
1. alla fusione, anche mediante incorporazione, tra l'Assicurato ed altri Istituti;
2. all'acquisizione delle attività, o parte di esse, di un altro Istituto.
Qualora l'Assicurato non ottemperi a tale obbligo entro 90 giorni da quando si è perfezionato ai sensi della normativa vigente uno qualsiasi dei fatti succitati, il Capitolato di polizza cesserà di produrre ogni effetto a partire dalle ore 24 del predetto novantesimo giorno.
Art. 3.5 - Limite massimo dell’indennizzo
Le somme complessivamente assicurate di cui all’Allegato “A” rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri denunciati alla Società stessa nel periodo assicurativo in corso, compresi quelli che rientrano nel periodo di validità dell'eventuale effetto retroattivo convenuto.
Art. 3.6 – Recuperi
In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature, opere d’arte e supporti fisici per la memorizzazione dei dati assicurati, la cui perdita sia stata indennizzata a termini del presente Capitolato di polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:
in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico;
in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.
Art. 3.7 - Franchigia
In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata ai termini del presente Capitolato di polizza, dedotto, per ogni sinistro, l'importo indicato nell’Allegato “A” al medesimo Capitolato, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato
stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.
Resta inteso che, per i danni che rientrano nelle garanzie previste dalla SEZIONE V, la franchigia verrà applicata una sola volta sull'ammontare complessivo dei sinistri verificatisi nel periodo di garanzia.
Art. 3.8 - Scoperto con minimo non indennizzabile
In caso di sinistro la Società rimborserà la somma liquidata ai termini del presente Capitolato di polizza, dedotto, per ogni sinistro, lo scoperto indicato nell’Allegato “A” al medesimo Capitolato, restando tale scoperto sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.
Art. 3.9 – Coesistenza di franchigie e scoperti
Nel caso in cui un sinistro coinvolga più Sezioni, ovvero nel caso di sinistro che pur riguardando un’unica Sezione colpisca valori per i quali sono previste franchigie o scoperti differenziati, al danno complessivo liquidato ai termini del presente Capitolato di polizza verrà dedotta soltanto la franchigia o lo scoperto (con l’eventuale minimo) di importo più elevato.
Art. 3.10 – Nuovi stabilimenti e dipendenti
Qualora l’Assicurato, durante la validità del Contratto assicurativo, apra uno stabilimento supplementare in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.
Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il periodo di assicurazione per il quale sia stato corrisposto il premio, dell’aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso.
SEZIONE I – INFEDELTÀ’ DEI DIPENDENTI
La Società indennizzerà l'Assicurato delle perdite patrimoniali direttamente determinate da qualsiasi azione od omissione dolosa, posta in essere da qualunque dipendente dell'Assicurato e riguardante i valori, supporti fisici per la memorizzazione dei dati, arredamento, attrezzature ed opere d’arte assicurati, dovunque e comunque commesse, anche mediante procedure di Home banking, Phone banking, Intranet ed Internet Banking, con l'intenzione di procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto; ciò sia nel caso che il dipendente abbia agito da solo, sia nel caso che abbia agito in collusione con altre persone.
Sono parificati ai danni di infedeltà quelli provocati dai dipendenti ai valori, supporti fisici per la memorizzazione dei dati, arredamento, attrezzature ed opere d’arte assicurati per il conseguimento dell'evento dannoso.
Costituiscono un unico sinistro tutte le azioni od omissioni dolose, esecutive di uno stesso disegno criminoso, commesse da uno stesso dipendente, anche nel caso abbia agito in collusione con altre persone, avvenute e scoperte entro i termini di validità dell’assicurazione prestata ai termini del presente Capitolato di polizza, anche se le violazioni di legge compiute prima e dopo tali termini siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
Si conviene che non saranno indennizzabili le perdite determinate da azioni od omissioni:
a) commesse con l'intenzione di ottenere aumenti di stipendi, xxxxxx, commissioni od altri emolumenti, comprese le promozioni;
b) con le quali si pongono o si mantengono in essere, in qualsiasi forma, disponibilità creditizie a favore di terzi nonché quelle connesse a qualsiasi attività di intermediazione e amministrazione mobiliare, a meno che il dipendente ne abbia tratto o avesse intenzione di trarne un ingiusto profitto a favore di se stesso o di terzi collusi;
c) derivanti da qualsiasi attività posta in essere fraudolentemente e che, per modalità, luoghi e tempi di esecuzione, non sia riscontrabile e ricostruibile attraverso registrazioni o scritture contabili dell’Assicurato, anche se artefatte, o comunque non sia suscettibile di alcuna forma di controllo da parte degli organi preposti dalla Contraente stessa.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. Condizioni per l’efficacia della garanzia
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) che sia stabilito l'obbligo che ogni dipendente, assunto da più di un anno, debba usufruire di un periodo ininterrotto di ferie di almeno due settimane per ciascun anno solare durante il quale tale dipendente non potrà svolgere alcuna mansione per conto dell'Assicurato e non potrà accedere ai locali ove svolge abitualmente la propria attività lavorativa. In caso di sinistro di infedeltà l'Assicurato dovrà dimostrare che per i dipendenti implicati è stato osservato il predetto obbligo di usufruire del periodo ininterrotto di ferie e dichiarare che, durante tale periodo, il dipendente implicato non ha svolto alcuna mansione per conto dell'Assicurato e non è entrato nei locali ove svolge abitualmente la propria attività lavorativa. Sono equiparati ai periodi ininterrotti di ferie le assenze dovute a malattie, periodi di aspettativa, maternità, permessi e assimilabili;
b) che oltre alle normali revisioni e controlli prescritti dalla legge, siano effettuate le ispezioni di revisione, verifica e controllo in almeno alcuni degli uffici e stabilimenti, e sia tenuta una registrazione di tali ispezioni e sia conservata la relativa documentazione.
2. Cessazione dell'assicurazione nei confronti del dipendente infedele
L'assicurazione cessa, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa.
3. Perdite causate da dipendenti non identificati
Si conviene che la garanzia è operante anche qualora non sia possibile identificare il Dipendente, purché l’Assicurato fornisca ragionevole prova che le perdite patrimoniali sono state effettivamente causate da azioni od omissioni dolose commesse da uno o più Dipendenti.
SEZIONE II - PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI
La Società indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, furto con destrezza, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.
Saranno del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori, comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
Saranno inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di qualsiasi Cliente dell'Assicurato o di qualsiasi incaricato o Rappresentante del Cliente, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di:
a) qualsiasi causa mentre detti valori si trovano entro gli stabilimenti dell'Assicurato in locali non aperti al pubblico;
b) rapina o scippo subito dai Clienti o dai loro Rappresentanti o incaricati mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni ovvero si trovino, sempre a tale scopo e durante le ore di accesso del pubblico, in qualsiasi locale compresi i parcheggi, od altre aree messe a disposizione dall'Assicurato.
Sono comunque esclusi i danni auto-provocati o simulati dai Clienti o loro Rappresentanti.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. Estensioni di garanzia
La garanzia è estesa alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti dalla presente SEZIONE, col massimo però della Somma Assicurata per la SEZIONE I ove quest'ultima sia inferiore.
SEZIONE III - DANNI DURANTE IL TRASPORTO
La Società indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori, arredamento, attrezzature e supporti fisici per la memorizzazione dei dati, a seguito di furto,
rapina, scippo, estorsione, distruzione, danneggiamenti, smarrimento, ovunque commessi durante il loro trasporto.
A) TRASPORTI EFFETTUATI DAI DIPENDENTI DELL’ASSICURATO
La garanzia è operante a condizione che i beni di cui sopra siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile agli stessi.
La garanzia è, altresì, operante per le perdite di valori da parte dei dipendenti che abbiano la qualifica di “Ufficiali di Riscossione”, senza applicazione di franchigia e scoperto, con il limite di risarcimento per sinistro di € 5.000,00, fermo restando il massimale annuo previsto per la Contraente.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1. Estensioni di garanzia
La garanzia è estesa alle perdite di valori a seguito di smarrimento o di misteriosa ed inspiegabile sparizione entro i limiti previsti dalla presente SEZIONE, col massimo però della Somma Assicurata per la SEZIONE I ove quest'ultima sia inferiore.
2. Parificazione a dipendenti
Ai soli effetti della presente SEZIONE sono parificati ai dipendenti gli Amministratori ed i Legali Rappresentanti dell'Assicurato nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.
3. Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione:
i trasporti effettuati da dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere da ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori;
i beni indicati affidati alle amministrazioni postali;
4. Modalità dei trasporti
a) Il trasporto dei valori effettuato direttamente da dipendenti dell’Assicurato dovrà essere attuato con le seguenti modalità:
fino a € 50.000 da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione;
oltre € 50.000 e sino a € 100.000 da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione;
oltre € 100.000 e sino a € 200.000 da tre dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione;
oltre € 200.000 sino a € 350.000 per mezzo di autoveicolo con tre dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco, oppure per mezzo di tre dipendenti, di cui due muniti di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione;
oltre € 350.000 per mezzo di furgone blindato con tre dipendenti muniti di arma da fuoco.
b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell'indennità entro il limite massimo previsto dal presente Capitolato di polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.
c) Resta, inoltre inteso che, relativamente ai trasporti effettuati con automezzi, nel numero delle persone addette al trasporto rientrano anche i dipendenti che si assentano per la consegna od il ritiro di valori, dipendenti che, durante lo svolgimento delle suddette operazioni, non potranno comunque essere in possesso di valori per un importo superiore a
€ 50.000,00.
d) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste alla precedente lettera a), saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete, i metalli preziosi e rari, nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, i valori bollati, i gioielli, le pietre preziose e semipreziose, i documenti rappresentanti una prestazione.
B) TRASPORTI EFFETTUATI DA ISTITUTI SPECIALIZZATI
La garanzia è operante anche quando i beni sopra indicati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori a condizione che, limitatamente ai soli valori, detti Istituti si avvalgano per il trasporto stesso di veicoli blindati. La garanzia è altresì operante quando i beni sopra indicati restano in giacenza presso i caveau del trasportatore o di altro Istituto autorizzato, fino all’accredito o alla consegna all’Istituto di credito dell’Assicurato.
A tal proposito si precisa che la copertura assicurativa cessa quando si è avuto riscontro tra l’importo dei valori prelevati e le evidenze sulle contabili di accredito bancario dell’Assicurato.
In ogni caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto, al lordo di eventuali franchigie o scoperti a carico dei suddetti Istituti, dall’Assicurato in base a :
Contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore
Assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio
Qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore
Sono esclusi dall’assicurazione:
le perdite per le quali l’Assicurato non abbia intrapreso nei confronti dell’Istituto trasportatore tutte le azioni necessarie, consentite dal contratto di trasporto e dalla legge, per il pieno ristoro del danno sofferto.
SEZIONE IV - FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI O TITOLI
1. La Società indennizzerà l'Assicurato delle perdite patrimoniali dallo stesso subite direttamente determinate dall'esecuzione di operazioni su titoli o documenti rappresentativi o sostitutivi di merci o valori, successivamente risultati falsificati, contraffatti od alterati restando inteso che l'assicurazione è operante per i titoli ed i documenti emessi sia da Xxxxx che dall'Assicurato, a condizione, per questi ultimi, che la falsificazione sia successiva alla loro emissione.
Le firme di emissione o di girata o di accettazione o di quietanza dei titoli e dei documenti sopra indicati, effettuate con nome fittizio o fatte, in una transazione diretta, assumendo l'identità di un'altra persona, verranno considerate come firme falsificate.
Si conviene inoltre che le firme meccanicamente riprodotte saranno considerate come firme olografe.
2. La Società indennizzerà l’Assicurato delle perdite patrimoniali direttamente subite dallo stesso quando questi abbia:
trasferito o ceduto titoli o documenti indicati al punto 1) sulla base di documenti o strumenti scritti falsificati, contraffatti od alterati anche solo nella firma;
garantito per iscritto od autenticato una firma falsa, contraffatta od alterata, apposta su documenti o strumenti scritti richiesti da Xxxxx per il trasferimento o la cessione dei titoli o dei documenti indicati al punto 1).
E' essenziale per l'efficacia della garanzia, che:
a) le operazioni di cui ai punti 1) e 2) siano state eseguite in buona fede ed usando l'ordinaria diligenza;
b) l'Assicurato, o un corrispondente o un Rappresentante, abbia il possesso materiale dei titoli e dei documenti falsificati.
SEZIONE V - FALSIFICAZIONE DI DENARO
La Società indennizzerà l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di denaro falso, purché la falsificazione riguardi Euro o valuta estera avente corso legale nello Stato emittente. L'operatività della presente garanzia è estesa alle apparecchiature di cambio valuta automatiche.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Denuncia in caso di sinistro
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art. 4.1 delle Norme che regolano la gestione sinistri, si conviene che in sostituzione delle singole denunce l’Assicurato dovrà fornire alla Società entro tre mesi dal termine (cessazione) del contratto l’elenco dei danni divisi tra Euro e valuta estera, con la relativa documentazione ricevuta dalla Banca Centrale Europea o dal relativo ufficio competente per la valuta estera
SEZIONE VI - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO
La Società indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti:
a) dovuti a perdita o danneggiamento dell'arredamento, delle attrezzature, degli impianti e dei supporti fisici per la memorizzazione dei dati situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina ed altri reati contro il patrimonio anche se solo tentati, e da altri atti dolosi, compresi quelli vandalici;
b) dovuti a distruzione o danneggiamento agli stabilimenti, alle relative pertinenze ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, e da altri atti dolosi, compresi quelli vandalici;
c) ai mezzi di custodia dei valori e ai sistemi di allarme e prevenzione a essi relativi derivanti da esplosione o scoppio finalizzati a furto o rapina;
a condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e
c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita, distruzione o danneggiamento.
Sono considerati beni oggetto della copertura assicurativa gli enti posti all’aperto e/o interrati purchè salvaguardati da idonea protezione
Verranno inoltre rimborsate le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidabile ai termini del presente Capitolato di polizza, fermo il limite di indennizzo previsto dalla presente SEZIONE.
La Società non indennizzerà i danni materiali e diretti causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, comunque verificatisi, salvo quanto previsto al punto c) che precede.
SEZIONE VII - FRODE ATTRAVERSO SISTEMI DI ELABORAZIONE
La Società indennizzerà l’Assicurato delle perdite patrimoniali direttamente determinate dall’aver l’Assicurato stesso trasferito o consegnato valori, pagato o movimentato un conto in conseguenza diretta di:
a) immissione, modifica o distruzione fraudolenta dei dati sia quando gli stessi sono memorizzati o vengono elaborati nel sistema di elaborazione dell’Assicurato, sia durante la loro conservazione nei supporti fisici di memorizzazione fuori linea purché custoditi all’interno degli stabilimenti;
b) preparazione, utilizzazione e modifica fraudolenta di programmi del sistema di elaborazione;
c) comunicazione fraudolenta diretta all’Assicurato che sia o sembri esser stata trasmessa da un Corrispondente tramite un sistema di comunicazione del Corrispondente ed immessa direttamente nei sistemi di elaborazione dell’Assicurato mentre di fatto non proviene da tale Corrispondente, ovvero è stata modificata fraudolentemente durante il materiale trasferimento all’Assicurato dei supporti fisici per la memorizzazione dei dati o durante la trasmissione attraverso il sistema di comunicazione;
d) comunicazione inviata dall’Assicurato ad un Corrispondente per autorizzare o riconoscere il trasferimento, il pagamento, la consegna od il ricevimento di valori quando detta comunicazione viene trasmessa tramite un sistema di comunicazione del Corrispondente ed immessa direttamente nei sistemi di elaborazione di quest’ultimo ed è stata modificata fraudolentemente durante il materiale trasferimento dall’Assicurato al destinatario dei supporti fisici per la memorizzazione dei dati, ovvero durante la trasmissione dei dati dai sistemi di elaborazione dell’Assicurato attraverso il sistema di comunicazione.
e) La Società indennizzerà inoltre l’Assicurato dei costi effettivamente sostenuti per la ricostruzione dei dati in seguito alla distruzione dolosa degli stessi mentre sono memorizzati nei sistemi di elaborazione dell’Assicurato stesso.
ESTENSIONE DI GARANZIA
Qualora l’Assicurato svolga attività di elaborazione dati anche per conto di altri Enti riconducibili all’attività dell’Assicurato, oltre alle Società facenti parte del Gruppo Equitalia e quindi automaticamente coperte anche dalla presente assicurazione, le garanzie tutte della presente Sezione si intendono estese anche alle perdite patrimoniali direttamente subite dall’Assicurato nello svolgimento della sua funzione di Centro Servizi a favore di altri Enti.
CONDIZIONI PER L’EFFICACIA DELLA GARANZIA
L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) che tutti gli atti fraudolenti siano stati commessi da terzi o da dipendenti, anche non identificati, con la intenzione di causare all’Assicurato perdite patrimoniali o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
b) che tutti i controlli e le procedure sull'accesso fisico e logico non abbiano a ridursi, anche in caso di modifica del sistema di elaborazione dell’Assicurato.
Art. 4 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro o di fatti, di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza anche su denuncia di terzi e che potrebbero obiettivamente far presumere il verificarsi di un sinistro, l’Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società, per il tramite del Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio preposto della Contraente o quello destinato all’attività di gestione sinistri, ne sia venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento, ove possibile, e l’importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
b) produrre alla Società, per il tramite del Broker, entro il più breve tempo possibile, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro, dare la dimostrazione della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire. L’Assicurato può comunque disporre, salvo che ciò non sia di pregiudizio per la ricostruzione del danno, delle cose non colpite da sinistro;
d) presentare, a richiesta della Società, per il tramite del Broker, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità in relazione al sinistro;
e) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese sostenute a tale titolo – la procedura di ammortamento;
f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per ridurre i danni; per il recupero dei beni perduti; per la conservazione e la custodia di quelli rimasti anche se danneggiati.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico della Società nella proporzione esistente tra il danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza ed il danno totale, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente;
g) seguire le istruzione della Società per le iniziative da assumere anche in sede penale, in particolare dovrà, a richiesta della Società, costituirsi parte civile nei vari gradi di giudizio. Resta convenuto che la Società, prima di richiedere l’attuazione di una qualunque iniziativa, dovrà consultarsi con la Direzione dell’Assicurato stesso.
L’Assicurato che dolosamente non adempia in tutto od in parte gli obblighi di cui sopra, perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, gli obblighi di cui sopra, la Società avrà il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno
Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l’ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 4.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione dei danni viene eseguita secondo le seguenti norme:
A) Per i danni che riguardino i valori:
a) per i titoli, fondi o divise estere il valore dell'indennizzo sarà quello risultante dal listino di chiusura del giorno della scoperta del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore verrà fissato d'accordo tra le Parti, secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali della Borsa presso la quale i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano.
E' inteso tuttavia che se l'Assicurato volesse rimpiazzare tali titoli, fondi o divise estere col benestare della Società o dei suoi legali, il valore di cui sopra sarà quello del costo di tale sostituzione.
L'assicurazione dei titoli per i quali è ammessa per legge la procedura di ammortamento, salvo buon fine della stessa e ferma l'obbligatorietà di questa, è prestata solamente per le spese relative alla procedura stessa.
b) per gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:
l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
la Società indennizzerà l'importo per essi liquidato dopo le rispettive scadenze e, comunque, a procedura d’ammortamento conclusa, salvo il buon fine della stessa e ferma la sua obbligatorietà. In caso di procedura di ammortamento la Società rimborserà solamente le spese relative a detta procedura.
c) per gli assegni turistici e traveller's chèques:
il danno conseguente alla perdita di assegni turistici sarà indennizzato soltanto dopo il loro incasso; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo sarà limitato per ciascun assegno alla somma per la quale venne emesso e non potrà eccedere, nel caso di assegni per cui è obbligo non superare l'ammontare massimo indicato sul titolo, il valore di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso;
il danno conseguente alla perdita di traveller's chèques invenduti affidati alla custodia dell'Assicurato con mandato di vendita sarà indennizzabile soltanto quando essi siano successivamente incassati; nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso di tali titoli venga effettuato dopo 12 mesi dalla data del sinistro.
L'indennizzo sarà limitato per ciascun traveller's chèque alla somma per la quale venne emesso, fermo restando che l'importo massimo indennizzabile sarà pari al valore di emissione consentito dal taglio del titolo stesso.
In caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere appena a conoscenza del sinistro stesso, al fermo immediato dei titoli perduti e, se esercitabile, all'espletamento della procedura di ammortamento.
d) per la perdita dei diritti di sottoscrizione: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza, sarà conteggiato il danno derivante all'Assicurato dalla perdita dei diritti di sottoscrizione, di conversione, di rimborso o di prelievo derivante da smarrimento o perdita di valori. L'indennizzo del danno sarà stabilito prendendo per base il valore che i diritti avevano immediatamente prima della loro scadenza.
Nel caso non esista un valore di mercato lo stesso verrà determinato con accordo fra le Parti oppure dal Sindacato di Borsa di Milano;
e) per i valori in cassa continua: a completamento di quanto precedentemente previsto si conviene che per i valori contenuti in un impianto di cassa continua, in caso di sinistro, tra i documenti per la dimostrazione e la quantificazione del danno, saranno ammesse anche le copie delle distinte di versamento dell'utente ancorché non vidimate dall'Assicurato.
f) per tutti gli altri valori l'indennizzo è rappresentato dal loro valore al momento del sinistro;
B) Per i danni che riguardino arredamento, attrezzature e supporti fisici per la memorizzazione dei dati: premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico - ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono che:
a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; l’ammontare del danno è quindi dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che di esse resta dopo il sinistro stesso, escluso qualsiasi valore affettivo o di collezione;
il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
b) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
c) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun bene di cui alle definizioni "Arredamento" e "Attrezzature", un importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto B a) che precede;
d) il pagamento del supplemento di indennizzo sarà eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere delle cose colpite dal sinistro, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro
12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx.
Per i sinistri che dovessero riguardare i libri contabili, i supporti fisici per la memorizzazione dei dati, gli archivi e le altre registrazioni usati dall'Assicurato per lo svolgimento delle proprie operazioni, la Società sarà obbligata ai sensi del presente Capitolato di polizza soltanto se tali libri, supporti o registrazioni saranno stati riprodotti ed in tale caso per un costo non superiore a quello dei libri in bianco, delle pagine in bianco o di altro materiale con l'aggiunta del costo del lavoro, per la trascrizione e la copia del dati in possesso dell'Assicurato, per permettere la ricostruzione dei detti libri, dei supporti e delle altre registrazioni.
C) Per i danni che riguardino le garanzie di cui alle SEZIONI I e VII: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza saranno conteggiati anche gli interessi corrisposti dall'Assicurato a Clienti o Corrispondenti su capitali dei quali sia venuta a mancare, anche temporaneamente e comunque non oltre la data della scoperta del sinistro, la materiale disponibilità a seguito degli eventi stessi.
D) Per le spese legali e di giudizio: nella determinazione del danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza, saranno conteggiate le spese di giudizio e gli onorari degli avvocati ragionevolmente sostenuti dall’Assicurato nel corso di un’azione legale intentata da Xxxxx nei suoi confronti allo scopo di dimostrare la sua responsabilità relativa ad una pretesa che, se riconosciuta, potrebbe dar luogo ad un danno materiale e diretto indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza.
Nel caso in cui per detto presunto danno sia prevista una franchigia, le spese di cui sopra non saranno indennizzate se l’importo della pretesa è eguale od inferiore alla franchigia. Qualora invece la pretesa sia superiore alla franchigia l’indennizzo dovuto all’Assicurato, sarà liquidato nella proporzione esistente tra il danno indennizzabile ai termini del presente Capitolato di polizza ed il danno totale.
Art. 4.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
La quantificazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta, di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4.5 – Mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare sulle cause, sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro;
d) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali raggiunti dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 4.6 - Pagamento dell’indennizzo
L’indennizzo viene pagato entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole sottoscritto per accettazione o dal verbale definitivo di perizia, a condizione che siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione.
Qualora il pagamento fosse impedito a norma di legge da un atto notificato alla Società in qualunque momento, oppure dal fatto che l’Assicurato non fosse in grado, per qualunque motivo, di dare validamente quietanza, a carico della Società non decoreranno interessi a partire dalla data del fatto impeditivo.
La Società avrà facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell’Assicurato con la annotazione dei vincoli dei quali è gravato.
Art. 5 – CONDIZIONI PARTICOLARI
Ferme le somme assicurate ed i limiti di indennizzo previsti alle singole SEZIONI nell’Allegato “A” (Prospetto di offerta) al presente Capitolato di polizza e a parziale deroga dell'Art. 3.2 – Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni delle Condizioni che regolano l’assicurazione BBB, la Società indennizzerà l'Assicurato delle spese necessarie a rimpiazzare o riparare le cose assicurate - come descritte nelle Definizioni di settore ( VALORI, ARREDAMENTO E ATTREZZATURE, OPERE D’ARTE e SUPPORTI FISICI PER
LA MEMORIZZAZIONE DEI DATI) - distrutte o danneggiate dai seguenti eventi:
A) ATTI DOLOSI
La Società indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate: verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causati da atti vandalici.
Sono esclusi i danni:
verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, nonché gli atti di terrorismo e sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi Rappresentanti Legali, dei suoi Amministratori o dei suoi Soci a responsabilità illimitata;
verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizzerà i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
B) FENOMENI ATMOSFERICI
La Società indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non indennizzerà i danni causati da:
intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
mareggiata e penetrazione di acqua marina;
formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
gelo, sovraccarico di neve;
umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.
C) ALLAGAMENTI
La Società indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento verificatosi all'interno degli stabilimenti in cui si trovano le cose assicurate medesime a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.
La Società non indennizzerà i danni:
causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze;
causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
causati dalla fuoriuscita d'acqua di impianti, impianti di spegnimento, vasche, serbatoi e simili;
causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
di franamento, cedimento o smottamento del terreno
D) INONDAZIONI E ALLUVIONI
La Società indennizzerà i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
La Società non indennizzerà i danni:
causati da xxxxxxxx, marea, mareggiata;
causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
dovuti a umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
di cedimento, smottamento o franamento del terreno.
La Società EQUITALIA S.p.A.
Dichiarazione
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, Equitalia
S.p.A. e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.4 - Aggravamento del rischio
Art. 1.7 - Durata del contratto;
Art. 1.9 - Rinvio alle norme di legge e Foro competente; Art. 1.10 - Assicurazione presso diversi assicuratori:
Art. 1.11 - Clausola Broker
Art. 2.3 - Efficacia temporale della garanzia Art. 2.5 - Surroga
La Società EQUITALIA S.p.A.
ALLEGATO “A”
SEZIONI E SOMME ASSICURATE
Euro 15.000.000 per anno per il complesso delle Sezioni:
Sez. I Infedeltà dei dipendenti | Euro 10.000.000 sinistro/anno |
Sez. II Perdita di valori negli stabilimenti | Euro 150.000,00 per sinistro Euro 1.000.000 per anno |
Sez. III Danni durante il trasporto a. Per trasporti b. Per giacenza presso caveau di terzi | a. Euro 250.000 sinistro/anno b. Euro 3.000.0000 sinistro/anno |
Sez. IV Falsificazione di titoli o documenti | Euro 10.000.000 sinistro/anno |
Sez. V Falsificazione di denaro | Euro 50.000 sinistro/anno |
Sez. VI Danni agli stabilimenti ed al loro contenuto | Euro 250.000 sinistro/anno |
Sez. VII Frode attraverso sistemi di elaborazione | Euro 10.000.000 sinistro/anno |
FRANCHIGIE/SCOPERTI
SEZIONI:
Sez. I – IV – VII: scoperto 5% col minimo di Euro 50.000
Sez. II: franchigia Euro 1.000 Sez. III: franchigia Euro 15.000 Sez. V – VI: Euro 3.000
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER LE
SOCIETÀ DEL GRUPPO EQUITALIA CIG 6647699EBE
tra
Equitalia S.p.A. in nome proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Equitalia (di seguito brevemente “Equitalia” o “Contraente”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra;
e
(di seguito anche solo “Società” o “Società assicuratrice”) con xxxx xxxxxx xx , xxx x. , X.X. , X.X. ,
matricola INPS (sede territoriale Inps ), codice INAIL
, C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di
mandataria dell’R.T.I./Consorzio
.
Premesso
composto da
- che con Disposizione del (legale rappresentante) n. del , Equitalia
S.p.A. ha avviato una procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per le società del Gruppo Equitalia, pubblicata su ;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dalla Società è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. / del , Equitalia S.p.A. ha disposto
l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della Società;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che la Società, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al Disciplinare di gara.
con le modalità indicate nel
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
Allegato “A” (Offerta tecnica della Società);
Allegato “B” (Offerta economica della Società);
Allegato “C” (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
Contratto;
Capitolato di polizza;
Offerta tecnica ed economica del Fornitore;
Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il contratto di assicurazione Equitalia S.p.A., ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod.civ., affida alla Società assicuratrice, che accetta, i servizi assicurativi oggetto del Capitolato di polizza, secondo quanto stabilito nel medesimo Contratto di assicurazione.
2. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società si obbliga a prestare i servizi assicurativi di cui al capitolato di polizza nei confronti di tutte le società del Gruppo Equitalia assicurate ai sensi del contratto di assicurazione, anche eventualmente fuse e/o incorporate e/o trasformate.
3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato di polizza.
4. La Società prende atto che al momento della pubblicazione della procedura di affidamento indicata in premessa, il Gruppo Equitalia è composto dalle seguenti società assicurate:
o Equitalia S.p.A.
o Equitalia Nord S.p.A.
o Equitalia Centro S.p.A.
o Equitalia Sud S.p.A.
o Equitalia Giustizia S.p.A.
o Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.
Nella definizione di “Contraente” di cui al Capitolato di polizza deve pertanto intendersi Equitalia
S.p.A. e le società del Gruppo Equitalia, in nome e per conto delle quali è sottoscritto il contratto di assicurazione.
La Società prende atto ed accetta, impegnandosi in tal senso ora per allora, che nel corso della durata del contratto, possono avvenire operazioni di fusione/trasformazione delle società assicurate del Gruppo Equitalia. In tal caso le condizioni operanti per le società del Gruppo assicurate saranno ugualmente operanti per la/e Assicurata/e risultanti operative dopo l’operazione effettuata. Parimenti, qualora durante l’effetto della copertura assicurativa avvengano acquisizioni di nuove società all’interno del Gruppo Equitalia, la/e nuova/e società dovranno intendersi assicurate alle stesse condizioni in corso.
Si specifica, in particolare, che al momento della pubblicazione della presente procedura di affidamento è in corso un’operazione di fusione per incorporazione delle tre società Agenti della Riscossione -Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A., Equitalia Sud S.p.A.- in un unico soggetto giuridico di nuova costituzione, la cui denominazione è Equitalia Servizi di riscossione
S.p.A. La data di decorrenza di operatività del nuovo soggetto giuridico è prevista per il 1 luglio 2016. Conseguentemente i concorrenti prendono atto ed accettano che nella definizione di “Assicurato” deve intendersi compresa la nuova società.
Articolo 3
Durata
1. Il contratto avrà durata pari a 36 mesi a decorrere, ad ogni effetto, dalla data indicata nel Capitolato di polizza, previa sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui all’art. 304 DPR 207/2010.
2. E’ facoltà della Contraente, per qualsiasi causa, richiedere alla Società, prima della scadenza del contratto di assicurazione, una proroga temporanea del medesimo contratto, finalizzata all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio determinato sulla base dei tassi e parametri in corso al momento della richiesta della proroga, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il moltiplicatore/premio è pari a , sulla base del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di offerta economica.
2. Il premio annuo lordo, (comprensivo cioè di ogni imposta od onere) è pertanto pari ad Euro
, (Euro /00) di cui € ,00 (euro /00) per oneri della sicurezza.
L’importo triennale lordo è pari ad Euro ,00 ( /00), salvo conguaglio annuale derivante dalla regolazione del premio stesso, così come indicato nel Capitolato di polizza.
Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione dei servizi affidati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dalla Società.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvi i casi espressamente previsti dal relativo Capitolato di polizza.
4. Il corrispettivo sarà adeguato ai sensi della normativa vigente in materia, anche in conformità a quanto previsto nel Capitolato di polizza.
5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Società
1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. La Società assicuratrice si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società assicuratrice con la sottoscrizione del Contratto.
3. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere richieste da Equitalia in conformità a quanto previsto nel capitolato di polizza, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
4. La Società si obbliga a consentire ad Equitalia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. La Società non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.
6. La Società si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. La Società prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. La Società si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, ad eccezione dei periti eventualmente nominati per la valutazione del danno, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).
9. La Società si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. La Società dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, la Società si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dalla Società dipenderà solo ed esclusivamente dalla Società medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali di Equitalia medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La Società dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui al presente art., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardo della Società nella liquidazione del sinistro o nella trasmissione dei dati dell’andamento del rischio, rispetto ai relativi termini indicati nel Capitolato di polizza, Equitalia potrà applicare alla Società, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell’importo del contratto.
3. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dal successivo premio dovuto oppure, ove non sia possibile, facendo ricorso alle garanzie prestate, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso la Società dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
5. Si applica l’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 8 Modalità di pagamento
1. Il pagamento dei premi assicurativi alla Società viene effettuato dalla Contraente al Broker secondo le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione dei servizi affidati, secondo quanto previsto dal Contratto di assicurazione e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento del premio alle scadenze indicate nel Capitolato di
xxxxxxx, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione dei servizi affidati, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” alla Società, la quale potrà emettere la richiesta di pagamento.
2. La Contraente verserà al Broker i suddetti premi richiesti dalla Società (con indicazione del relativo CIG), sul conto corrente separato - di cui all’art. 117 del D. lgs n. 209 del 2005 - conto corrente IBAN n. , intestato al Broker medesimo ed acceso presso
. Le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:
• ;
• .
Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare.
3. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 codice civile e libera Equitalia e le Contraenti da ogni responsabilità dei confronti della Società.
4. Anche in deroga all’art. 1901 c.c. si applica l’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
5. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
6. Al fine di procedere al pagamento del premio, sulle richieste di pagamento dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto di assicurazione e il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” relativo ai servizi di cui si richiede il pagamento, comunicato dalla Contraente. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di pagamento sarà restituita alla Società per le necessarie integrazioni.
7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, Equitalia procederà al pagamento del dovuto ed allo svincolo della cauzione prestata dalla Società a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, anche secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
8. Le richieste di pagamento dovranno essere intestate ad Equitalia S.p.A., P. IVA , Via , Roma (001 ), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia medesima e spedite al Broker il quale provvederà ad inoltrarle alla stessa Equitalia a mezzo di posta elettronica certificata. Il Broker verserà i premi corrisposti dalla Contraente - al netto delle competenze spettanti al Broker medesimo pari al % del premio assicurativo offerto, entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo al loro relativo incasso.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, tale pagamento sarà effettuato mediante bonifico sul conto corrente intestato alla Società ed acceso presso , Via , IBAN . La Società dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
10. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, la Società dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
, nato a il ;
, nato a il .
La Società si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
La Società assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
11. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del Contratto, dalla Società stessa, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
12. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il Contratto potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008
n. 40, la Contraente verificherà prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dalla Società, la sussistenza o meno in capo alla medesima di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Contraente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
14. La Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del citato D. M. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Articolo 9 Recesso
1. Le modalità di recesso sono disciplinate nel Capitolato di Polizza.
Articolo 10 Recesso per giusta causa
1. Equitalia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione alla Società, a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo alla Società di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico della Società;
ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia.
4. In caso di recesso di Equitalia, la Società non avrà diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno. In ogni caso, inoltre, è fatta salva la restituzione ad Equitalia del premio eventualmente non goduto, al netto delle imposte di assicurazione.
Articolo 11 Risoluzione
1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora
l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
c) negli altri casi previsti nel contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.
Articolo 12
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all’art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 13 Cauzione definitiva
1. La Società terrà indenne Equitalia e le società del Gruppo Equitalia assicurate di qualsiasi danno possa derivare alle società medesime in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. La cauzione definitiva prestata dalla Società, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo avviene mediante restituzione del documento originariamente rilasciato oppure a mezzo lettera di autorizzazione allo svincolo rilasciata da Equitalia.
3. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, la Società dovrà provvedere al reintegro.
4. Si applica l’art. 113 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 14 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto alla Società di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, la Società dovrà trasmettere ad Equitalia la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Società, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla Società la quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. La Società si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. La Società si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, Equitalia sospenderà il successivo pagamento a favore della Società.
9. La Società si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso la Società non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 15
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia per legge.
Articolo 16 Riservatezza
1. La Società ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. La Società è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e subcontraenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 17
Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile
1. Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’ art. 13 del D. lgs 196/2003 e
s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Equitalia tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
4. Equitalia in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del contratto di assicurazione, la Società prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali – laddove questo sia necessario all’esecuzione delle prestazioni
affidate – in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.
8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell’Atto dovranno essere effettuati con l’adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d’ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività per la Società.
Articolo 18
Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione
Equitalia ha nominato quale Responsabile del procedimento del presente contratto Xxxxxx Xxxxxx e quale Direttore dell’esecuzione Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Articolo 19
Responsabile di contratto per la Società assicuratrice
1. La Società designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
Cellulare ;
Telefono ;
Fax
Indirizzo di posta elettronica ;
Indirizzo di posta elettronica certificata .
La Società dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della Società medesima.
5. Il responsabile di contratto della Società opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione di Equitalia coordinandosi con il medesimo.
Articolo 20 Codice etico
1. La Società, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. La Società, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 21 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
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La Società assicuratrice | Equitalia S.p.A. |
La Società assicuratrice dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (modalità di pagamento), art. 9 (recesso), art. 10 (recesso per giusta causa), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 13 (cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza).
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La Società assicuratrice