Contract
C O M U N E DI T R I G O L O
Provincia di Cremona
DELIBERAZIONE N. 13 .
Codice Ente : 10813
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON VODAFONE PER LOCAZIONE DI IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
L’anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 13:30 nella Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano:
Presenti | Assenti | |||
1) | XXXXXXXXX XXXXXXXXX | Xxxxxxx | X | |
2) | XXXXXX XXXXX | Vice - Sindaco | X | |
3) | XXXXXXXX XXXXXX | Assessore | X | |
4) | VECCHIA XXXXXXXX | Assessore | X | |
5) | XXXXX XXXXXXXX | Assessore | X | |
TOTALI | 4 | 1 |
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. SSA XXXXXXXX XXXXXXX
Accertata la validità dell’adunanza il XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX
In qualità di Xxxxxxx ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON VODAFONE PER LOCAZIONE DI IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE
(Schema contratto VODAFONE e
ospitalità TELECOM)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• con propria delibera n. 81 dell’11.1.2001 veniva approvato il contratto per il canone di locazione con l’OMNITEL Pronto Italia Spa, per l’utilizzo dell’area per l’installazione di un impianto per le telecomunicazioni, concordato in L. 15.000.000;
• con propria delibera n. 46 del 21.07.2009 veniva approvato l’incremento del suddetto canone quantificato in €. 11.000,00 annui e la proroga del contratto fino al 31 gennaio 2014;
CONSIDERATO che si sono verificate delle divergenze con Vodafone in merito al pagamento del suddetto incremento di canone, che non è stato riconosciuto per intero da VODAFONE;
RILEVATA la necessità, in seguito a contatti intercorsi con VODAFONE OMNITEL, di rivedere le condizioni economiche del suddetto contratto di locazione nonché di valutare la possibilità di estendere l’utilizzo della suddetta infrastruttura ad altri gestori del settore e di sciogliere di comune accordo il contratto in corso, che scadrà il 31.01.2014, stipulando un nuovo contratto di durata novennale;
RITENUTO di condividere la sopraccitata richiesta di ospitalità di altri gestori considerata l’utilità pubblica del suddetto servizio per i cittadini di Trigolo, in quanto attualmente la copertura del servizio di telefonia mobile sul territorio comunale risulta essere inadeguata;
PRESA VISIONE dell’allegato schema di contratto composto da n. 14 articoli; RITENUTO opportuno approvare le suddette condizioni contrattuali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 174/2012, convertito in L. 213/2012;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, espresso in data 29.01.2013;
ACQUISITI gli allegati pareri espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli ed unanimi;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui alle premesse, l’allegato schema di contratto da stipulare con VODAFONE OMNITEL per la locazione di immobile per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche, composto da n. 14 articoli;
2. di stabilire che il suddetto contratto di locazione ha la durata di nove anni e cioè dal 01.02.2013 al 31.01.2022;
3. di dare mandato al responsabile del Servizio Tecnico per la sottoscrizione del contratto;
4. di inviare copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’istituzione dell’apposito capitolo in entrata del bilancio 2013 e pluriennale 2013/2015;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
6.
Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
IL SINDACO PRESIDENTE
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
✓ ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
✓ è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.
❑ è stata inviata alla 267/18.08.2000.
Prefettura
di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
Trigolo, li 01/03/2013
Il Segretario Comunale dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
PROCEDURA DI CONTROLLO
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
✓ in data 19/02/2013 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
□ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000;
Trigolo, li
Il Segretario Comunale dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
Copia conforme all’originale per uso amministrativo Trigolo, li
Il Segretario Comunale dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
SITO : 1OF03736 _CR- 3736 TRIGOLO
N.V.
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE – APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 19.02.2013
……………………………….
TRA:
Vodafone Omnitel
il COMUNE DI TRIGOLO con sede in Trigolo Piazza Europa n. 2, Codice Fiscale 00304230190, rappresentato dall’xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx in qualita’ di Responsabile del Servizio Tecnico, nato a Orzinuovi (BS)il 21.08.1977,in forza di Decreto Sindacale n. 1037 del 20.03.2010 e come tale domiciliato presso la sede comunale (nel seguito “locatore”) – da una parte-
E:
la VODAFONE OMNITEL N.V., società soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede dell’Amministrazione e Gestionale in Italia, Xxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx (XX),xxxxxxxx sociale versato € 2.305.099.887,30 i.v. (duemiliarditrecentocinquemilionizeronovantanoveottocentottantasette/30), Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, Partita I.V.A. n. 08539010010, rappresentata per il presente atto da Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Procuratore della Vodafone Omnitel
N.V., munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Luca Zona in data 18/01/2010, repertorio n. 21607, (nel seguito “Conduttrice”), (nel seguito “Conduttrice”) - dall’altra parte;
1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta,l’immobile di sua proprietà sito in Trigolo (CR);
PREMESSO
Locatrice
…..……………………………….
a) che una porzione di terreno, di mq 95 (novantacinque) circa (il tutto nel seguito “l’immobile”), sito nel Comune di Trigolo (CR) catastalmente censito al NCEU di Cremona, Foglio 11, Mappale 262-242, e` stata concessa in Locazione alla Vodafone Omnitel N.V. con contratto di locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Omnitel N.V. (gia’ “Omnitel Pronto Italia S.p.A.”) e il Comune di Trigolo in data 19/10/2001 e con decorrenza 01/02/2002 per la durata di anni 6(sei);
La
b) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un`infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l’Impianto”).
c) Che l’operatore Telecom Italia S.p.A. ha fatto richiesta di ospitalita’ sull’infrastuttura di proprieta’ Vodafone N.V
d) che a fronte del mutato oggetto della obbligazione, le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell`art.1321 X.Xxx ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto del 19/10/2001, registrato all’Ufficio del Registro di Ivrea, il 14/02/2002, Rep. n. 986 Serie 3.
Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito “le parti” quando indicate congiuntamente, si conviene e si stipula quanto segue:
N.V.
1.OGGETTO
Vodafone Omnitel
……………………………….
La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, una porzione di terreno, di mq 95 (novantacinque) circa (il tutto nel seguito “l’immobile”), sito nel Comune di Trigolo (CR) catastalmente censito al NCEU di Cremona, Xxxxxx 11, Mappale 262-242, meglio identificata nell’elaborato grafico contrassegnato con la lettera A, sottoscritto dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che farà fede tra le Parti medesime.
L’oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile ".
I documenti contrassegnati con la lettera A e B, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.
La Locatrice concede altresì in locazione alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell’impianto, cosi come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera B, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio.
La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
Locatrice
…..……………………………….
La Locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.
La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adeguati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx.
La
La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Conduttrice come meglio precisato nel successivo art. 4.
0.Xx durata della locazione e’ di anni 9 dal 01/02/2013 al 31/01/2022. E’ esclusa la proroga tacita del presente contratto che scadra’ improrogabilmente al 31/01/2022. La prosecuzione del rapporto contrattuale potra’ avvenire unicamente sulla base di nuovi accordi fra il Comune e Vodafone, e, quindi, in base alla stipula di un nuovo contratto d’affitto dell’area in oggetto.
Il comune s’impegna a non recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso fissata al 31/01/2022.
Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 10.500,00 annui (diecimila//00).
3.bis_CANONE
N.V.
Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza, in 2 rate semestrali anticipate di Euro 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta//00).
fone Omnitel
…………………………….
I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice IBAN: XX00X0000000000000000000000.
A partire dal secondo anno di locazione il canone sarà aggiornato, a richiesta del locatore, nella misura pari al 75% della variazione
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all’anno precedente.
Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell’interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.
In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Non e’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.
4.USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE
La porzione di immobile è concessa in locazione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell’area che costituisce l’obiettivo del “servizio radio”.
Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Conduttrice di installazione,esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell’impianto è per la stessa Conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.
La locatrice pertanto autorizza sin d’ora la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell’impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all’ elaborato grafico di cui all’art 1 del presente contratto.
La Conduttrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conduttrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
Sarà altresì a carico della Conduttrice l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell’impianto.
Con la sottoscrizione del presente contratto la locatrice concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterra’ tutte le eventuali spese relative.
La locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell’impianto e si dichiara sin d’ora edotto della circostanza che la Conduttrice apporra’sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera).Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo
Vodafone
……………
potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.
Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell’impianto, degli accessori e di quant’altro installato o posizionato, salva la possibilita` per le parti di concordare che la locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.
5.IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.
.……………………………….
La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell’impianto da parte della stessa.
Locatrice
A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.
La
6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE
La Conduttrice gia’ detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell’uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.
La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall’impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l’espletamento della propria attività , in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell’impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.
La Locatrice garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d’ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.
N.V.
……………………………….
La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.
7. CESSIONE, SUBLOCAZIONE E OSPITALITA’
Vodafone Omnitel
La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Locatrice autorizza sin d’ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la Locatrice la ha concessa in locazione. La locatrice autorizza la conduttrice, senza alcun onere aggiuntivo, ad ospitare sulla propria infrastruttura e a sublocare la porzione d’area locata ad altri operatori che ne facessero richiesta.
A far data dalla sottoscrizione del presente contratto la locatrice autorizza la conduttrice ad ospitare sulla propria struttura e all’interno del proprio shelter l’operatore Telecom Italia, una volta che quest’ultima abbia attenuto le necessarie autorizzazioni.
.
Qualora sull’area locata da Vodafone dovesse trovare ospitalità un altro gestore di telefonia mobile, oltre Telecom Italia, le Parti concordano
che, a fronte dell’aumento dello spazio locato di mq 1 o nella diversa misura che verra’ concordata tra le Parti, l’ammontare del canone annuo sarà maggiorato di 2000 euro (duemila/00) annui per ogni gestore ospitato.
Il nuovo canone sarà versato a far data dall’inizio dei lavori di adeguamento e/o ampliamento del sito.
Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura e spese della Conduttrice .
9.MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.
10. DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
11. ELEZIONE DI DOMICILIO
Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:
La Locatrice in Xxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx, 0
N.V.
……………………………….
La Conduttrice Vodafone Omnitel N.V – Xxx Xxxxxxxxxxx,000 Xxxxxx
Vodafone Omnitel
Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali della Locatrice saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:
a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
-autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
-società controllate, controllanti e collegate;
-banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
…..……………………………….
-soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;
-soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
Locatrice
-soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
-soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
La
-soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
-studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
-soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell’interesse dei propri fornitori;
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati dalla Conduttrice.
I dati personali del Locatore potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
Il Locatore autorizza espressamente la Conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.
In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.
13.RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.
Vodafone Omnitel
N.V.
……………………………….
Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.
Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.
Locatrice
…………………………………………….
Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.
Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.
14. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI
La
Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data 19/10/2001 registrato il 14/02/2002 a Ivrea Rep. N 986 serie 3, per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
…………………………, ………………………………….. La parte locatrice
COMUNE DI TRIGOLO
La parte conduttrice
VODAFONE OMNITEL N.V.,
Vodafone Omnitel
N.V.
……………………………….
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art. 2 bis (Durata,Decorrenza e Recesso) art. 3, art. 3 bis(Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione Sublocazione e ospitalita’), art. 8 (registrazione contratto), art. 9 (modifiche), art.
10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art. 14 (Estinzione dei rapporti pregressi)
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
……………………………, ………………………………………. La parte locatrice
COMUNE DI TRIGOLO
La parte conduttrice
La
Locatrice
…………………………………………….
VODAFONE OMNITEL N.V.,